0.631.252.913.692.3
Traduzione1
Accordo
tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Basel-Autobahn/Weil am Rhein
Concluso il 15 giugno 2010
Entrato in vigore il 30 maggio 2011
(Stato 30 maggio 2011)
Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 19612 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
1. Presso il valico di confine di Basel-Autobahn/Weil am Rhein sono istituiti, sul territorio della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.
2. I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.
Art. 2
1. La zona comprende:
- a)
- il tratto sopraelevato di autostrada, dal confine fino alla parte di territorio di cui alla lettera b) e la strada d’accesso alla parte svizzera dell’impianto doganale;
- b)
- la parte di territorio delimitata:
- –
- a est, dal recinto di delimitazione lungo l’autostrada e la Lustgartenstrasse fino all’angolo nord-orientale di tale recinto presso i parcheggi per gli agenti,
- –
- a nord, da una linea retta che va dall’angolo nord-orientale del recinto di delimitazione fino al bordo occidentale dello spartitraffico centrale presso il chilometro 812,555 dell’autostrada,
- –
- da lì, da una linea lungo il bordo occidentale dello spartitraffico centrale fino al chilometro 812,334 dell’autostrada,
- –
- da questo punto, da una linea che va verso ovest lungo il lato settentrionale del parcheggio per autocarri,
- –
- a ovest dal lato del parcheggio per autocarri (compresi i servizi igienici pubblici presso il servizio di manutenzione autostradale) compreso il sentiero dal parcheggio fino all’ingresso dell’edificio destinato al transito (Im Kränzliacker 9), da questo edificio fino al raccordo verso la «Alte Strasse» all’altezza dell’uscita dai parcheggi per gli agenti,
- –
- da lì, da una linea lungo il lato del cortile doganale e del centro turistico fino all’autostrada;
- c)
- la galleria pedonale di collegamento tra gli edifici di servizio dell’impianto doganale a controlli nazionali abbinati;
- d)
- i locali negli edifici di servizio dell’impianto doganale a controlli nazionali abbinati utilizzati in comune dagli agenti tedeschi e svizzeri;
- e)
- i locali negli edifici di servizio dell’impianto doganale a controlli nazionali abbinati riservati all’uso esclusivo degli agenti svizzeri;
- f)
- i locali nell’edificio destinato al transito (Im Kränzliacker 9) riservati all’uso esclusivo degli agenti svizzeri nonché quelli utilizzati in comune dagli agenti tedeschi e svizzeri;
- g)
- la superficie davanti all’entrata occidentale dell’edificio destinato al transito (Im Kränzliacker 9) destinata ai parcheggi per gli agenti.
2. Per i veicoli che devono essere ricondotti nella Confederazione Svizzera a partire dai parcheggi situati nella Repubblica federale di Germania, anche l’entrata e l’uscita situate a nord dell’impianto di controllo, compreso il ponte stradale, fanno parte della zona per la durata dell’impiego.
Art. 3
1. La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli.
2. I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.
Art. 4
Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 16 aprile 19801 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al varco di Basilea/Weil am Rhein-Autostrada.
1 [RU 1980 963]
Art. 5
1. L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.
2. L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi.
Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.
Per il |
Dipartimento federale delle finanze |
della Confederazione Svizzera: |
| |||
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1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.2 RS 0.631.252.913.690
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Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021