910.19
Ordinanza concernente l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute
(Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)
del 25 maggio 2011 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera c e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica all’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli fabbricati in Svizzera e le derrate alimentari da essi ottenute.
Art. 2 Impiego delle designazioni «montagna» e «alpe»
1 Le designazioni «montagna» e «alpe» possono essere impiegate per caratterizzare i prodotti nei documenti commerciali e nella pubblicità solo se le esigenze della presente ordinanza sono adempiute.
2 Il capoverso 1 si applica anche alle traduzioni delle designazioni «montagna» e «alpe» nonché alle designazioni da esse derivate.
Art. 3 Impiego della designazione «Alpi»
1 La designazione «Alpi» può essere impiegata anche se le esigenze dell’ordinanza non sono adempiute, a condizione che essa si riferisca manifestamente alle Alpi in quanto area geografica.
2 Può essere impiegata per latte e latticini nonché per carne e prodotti carnei soltanto se sono adempiute le esigenze per l’impiego della designazione «montagna» o «alpe».1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5491).
Sezione 2: Esigenze riguardanti i prodotti e caratterizzazione2
Art. 4 Origine dei prodotti agricoli
1 La designazione «montagna» può essere impiegata soltanto se il prodotto agricolo proviene dalla regione d’estivazione giusta l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle zone agricole o dalla regione di montagna giusta l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle zone agricole.
2 La designazione «alpe» può essere impiegata soltanto se il prodotto agricolo proviene dalla regione d’estivazione.
Art. 5 Foraggiamento
1 La designazione «montagna» può essere impiegata per i prodotti d’origine animale soltanto se almeno il 70 per cento della razione alimentare per ruminanti, calcolata in materia secca, proviene dalla regione d’estivazione o dalla regione di montagna.
2 La designazione «alpe» può essere impiegata per i prodotti d’origine animale soltanto se sono adempiute le esigenze riguardanti il foraggiamento di cui all’articolo 31 dell’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti.2
1 RS 910.13
2 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. 9 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).
Art. 6 Detenzione di animali da macello
1 La designazione «montagna» può essere impiegata per carne, prodotti carnei e preparati a base di carne soltanto se:
- a.
- gli animali da macello hanno trascorso almeno due terzi della loro vita nella regione d’estivazione o nella regione di montagna; e
- b.
- la macellazione è avvenuta non più di due mesi dopo la loro partenza dalla regione d’estivazione o dalla regione di montagna.
2 La designazione «alpe» può essere impiegata per carne, prodotti carnei e preparati a base di carne soltanto se nell’anno civile della loro macellazione gli animali sono stati estivati per una durata conforme all’uso locale.
Art. 7 Derrate alimentari trasformate1
1 La designazione «montagna» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se tutti gli ingredienti di origine agricola adempiono le esigenze di cui all’articolo 4 capoverso 1.
2 La designazione «alpe» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se tutti gli ingredienti di origine agricola adempiono le esigenze di cui all’articolo 4 capoverso 2.
3 Si possono utilizzare ingredienti di origine agricola che non provengono dalla regione d’estivazione o dalla regione di montagna se l’azienda può dimostrare all’ente di certificazione che nella regione d’estivazione o nella regione di montagna gli ingredienti di origine agricola necessari non sono disponibili.
4 La quota degli ingredienti di cui al capoverso 3 non può superare il 10 per cento del peso di tutti gli ingredienti di origine agricola. Lo zucchero non viene considerato.
5 I prodotti che recano la designazione «montagna» o «alpe» non possono contenere un ingrediente di origine agricola proveniente dalla regione d’estivazione o dalla regione di montagna e lo stesso ingrediente di origine agricola proveniente da una regione diversa.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).
Art. 8 Luogo di fabbricazione
1 La designazione «montagna» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se la fabbricazione ha luogo nella regione d’estivazione o in un Comune il cui territorio si trova interamente o in parte nella regione di montagna o nella regione d’estivazione.
2 La designazione «alpe» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se la fabbricazione ha luogo nella regione d’estivazione.
3 La designazione «montagna» o «alpe» può essere impiegata anche se le seguenti fasi di trasformazione avvengono al di fuori della regione di cui al capoverso 1 o 2:
- a.
- per il latte: trasformazione del latte crudo in latte pronto al consumo;
- b.
- per la panna: trasformazione della panna cruda in panna pronta al consumo;
- c.
- per il formaggio: maturazione;
- d.
- per gli animali: macellazione e sezionamento;
- e.1
- per il miele: smielatura e trasformazione in miele pronto al consumo.
1 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5491).
2 Abrogati dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).
Art. 8a1Impiego della designazione «montagna» o «alpe» per singoli ingredienti di origine agricola
1 Nella caratterizzazione di una derrata alimentare composta da più ingredienti, per singoli ingredienti di origine agricola che adempiono le esigenze della presente ordinanza può essere impiegata la designazione «montagna» o «alpe», anche se la derrata alimentare in sé non adempie le esigenze di cui agli articoli 7 e 8.
2 La designazione «montagna» o «alpe» può riferirsi esclusivamente agli ingredienti in questione. I contrassegni ufficiali per prodotti di montagna e dell’alpe definiti conformemente all’articolo 9 capoverso 3 non possono essere impiegati.
3 La designazione «montagna» o «alpe» non può essere impiegata se l’ingrediente di origine agricola di cui al capoverso 1 è contenuto nella stessa derrata alimentare contenente un ingrediente comparabile che non adempie le esigenze della presente ordinanza.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).
Art. 9 Caratterizzazione1
1 Nell’elenco degli ingredienti va indicato quali ingredienti di origine agricola provengono dalla regione d’estivazione o dalla regione di montagna.
2 Deve essere indicato il nome o il codice dell’ente di certificazione responsabile dell’azienda che procede al preimballaggio o all’etichettatura.
3 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca2 può definire contrassegni ufficiali giusta l’articolo 14 capoverso 4 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura per la designazione di prodotti che adempiono le disposizioni della presente ordinanza. L’utilizzo di tale contrassegno è facoltativo.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).
2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.
Sezione 3: Certificazione e controllo3
Art. 10 Certificazione
1 I prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute, contenenti la designazione «montagna» o «alpe», devono essere certificati a tutti i livelli della produzione, del commercio intermedio e della fabbricazione, etichettatura e preimballaggio inclusi.
1bis Gli ingredienti di origine agricola per i quali è impiegata la designazione «montagna» o «alpe» conformemente all’articolo 8a devono essere certificati a tutti i livelli della produzione e del commercio intermedio. Inoltre devono essere certificate le rispettive derrate alimentari.1
2 Sono esenti dall’obbligo di certificazione:
- a.
- i prodotti al livello della produzione primaria non preimballati né etichettati;
- b.
- i prodotti agricoli propri dell’azienda e le derrate alimentari da essi ottenute nell’azienda o nell’azienda d’estivazione direttamente ceduti ai consumatori.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6089). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5491).
Art. 111Esigenze e oneri relativi agli enti di certificazione
1 Gli enti di certificazione devono essere autorizzati, su richiesta, dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) per la loro attività ai sensi della presente ordinanza. Per l’autorizzazione gli enti di certificazione devono:
- a.
- essere accreditati in Svizzera per la loro attività giusta l’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accreditamento e sulla designazione, essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale oppure abilitati o riconosciuti in altro modo secondo il diritto svizzero;
- b.
- disporre di una struttura organizzativa e di una procedura di certificazione e di vigilanza in cui sono fissati in particolare i criteri imposti come oneri alle aziende sottoposte al loro controllo nonché un piano adeguato dei provvedimenti applicabili in caso di irregolarità;
- c.
- offrire adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e disporre di personale qualificato nonché delle risorse necessarie per assolvere i loro compiti;
- d.
- disporre di procedure e modelli scritti per i seguenti compiti e applicarli:
- 1.
- elaborazione di una strategia basata sul rischio per il controllo delle aziende,
- 2.
- scambio di informazioni con altri enti di certificazione o con terzi incaricati da questi ultimi e con le autorità esecutive,
- 3.
- applicazione e monitoraggio dei provvedimenti adottati in virtù dell’articolo 14a capoverso 4 in caso di irregolarità,
- 4.
- rispetto delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati.
2 Devono inoltre adempiere gli obblighi di cui agli articoli 12 e 12a.
3 L’UFAG può sospendere o revocare l’autorizzazione di un ente di certificazione se questi non adempie le esigenze e gli oneri. Informa immediatamente il Servizio d’accreditamento svizzero (SAS) della decisione.
Art. 121Controllo
1 Il rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere controllato nelle singole aziende secondo le seguenti modalità:
- a.
- nelle aziende che fabbricano, etichettano o preimballano derrate alimentari di cui alla presente ordinanza o che commerciano prodotti agricoli di cui alla presente ordinanza, eccetto nelle aziende d’estivazione: almeno una volta ogni due anni;
- b.
- nelle aziende che, conformemente all’articolo 8a, fabbricano derrate alimentari con singoli ingredienti: almeno una volta ogni due anni;
- c.
- nelle aziende che fabbricano prodotti agricoli di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a, eccetto nelle aziende d’estivazione: almeno una volta ogni quattro anni;
- d.
- nelle aziende d’estivazione che fabbricano prodotti agricoli o derrate alimentari da essi ottenute di cui alla presente ordinanza: almeno una volta ogni otto anni; le aziende d’estivazione possono unirsi dal profilo organizzativo.
2 I controlli sono effettuati dall’ente di certificazione incaricato dall’azienda o da un ente di ispezione incaricato dallo stesso ente di certificazione. Per le aziende che fabbricano prodotti di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a è responsabile l’ente di certificazione che controlla il primo livello dopo la produzione primaria.
3 Ogni ente di certificazione deve garantire che nelle aziende per le quali è responsabile il rispetto delle esigenze della presente ordinanza venga controllato in aggiunta ai controlli di cui al capoverso 1 secondo le seguenti modalità:
- a.
- controllo, ogni anno, di almeno il 15 per cento delle aziende d’estivazione, in base ai rischi o nel quadro di analisi a campione;
- b.
- controllo, ogni anno, di almeno il 5 per cento delle altre aziende lungo l’intera filiera del valore aggiunto, in base ai rischi.
4 Nella misura del possibile, i controlli devono essere coordinati con i controlli di diritto pubblico e privato.
5 L’ente di certificazione notifica le infrazioni constatate alle autorità cantonali competenti e all’UFAG.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5491).
Art. 12a1Resoconto degli enti di certificazione
Gli enti di certificazione forniscono all’UFAG annualmente un rapporto recante le seguenti indicazioni:
- a.
- l’elenco delle aziende controllate, suddivise nelle categorie «produzione», «trasformazione» ed «elaborazione»;
- b.
- il numero e il genere di irregolarità riscontrate e dei certificati revocati.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).
Art. 13 Obblighi delle aziende
Le aziende di cui all’articolo 12 capoverso 1 devono:1
- a.
- documentare i flussi delle merci;
- b.
- tenere un elenco delle aziende che forniscono prodotti sottoposti alla presente ordinanza;
- c.
- prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e per evitare qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti conformemente alla presente ordinanza;
- d.
- a scopi di controllo, permettere all’ente di certificazione di accedere a tutti gli spazi di produzione e mettere a sua disposizione le pezze giustificative necessarie, nonché fornirgli tutte le informazioni utili.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5491).
Sezione 4: Esecuzione4
Art. 141Competenze
1 Se sono interessate derrate alimentari, gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari.
2 Se non sono interessate derrate alimentari, l’UFAG esegue la presente ordinanza secondo la legislazione sull’agricoltura.
3 Nel quadro dell’esecuzione l’UFAG ha segnatamente i seguenti compiti:
- a.
- tenere un elenco degli enti di certificazione accreditati o riconosciuti nel campo d’applicazione della presente ordinanza;
- b.
- vigilare sugli enti di certificazione;
- c.
- registrare le infrazioni constatate e le sanzioni inflitte;
4 Può ricorrere a esperti.
5 I Cantoni notificano all’UFAG e agli enti di certificazione le infrazioni constatate.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).
Art. 14a1Vigilanza sugli enti di certificazione
1 L’attività di vigilanza dell’UFAG comprende in particolare:
- a.
- la valutazione delle procedure interne degli enti di certificazione riguardanti i controlli, la gestione e l’esame dei fascicoli di controllo per quanto attiene al rispetto delle esigenze della presente ordinanza;
- b.
- la verifica della procedura nel caso di situazioni di non conformità, di opposizioni e di ricorsi.
2 L’UFAG coordina la sua attività di vigilanza con quella del SAS.
3 Nel quadro della sua attività di vigilanza assicura che le esigenze di cui all’articolo 11 siano adempiute.
4 Può emanare istruzioni all’attenzione degli enti di certificazione. Queste comprendono altresì un catalogo per l’armonizzazione delle procedure degli enti di certificazione in caso di irregolarità.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).
Art. 14b1Ispezione annuale degli enti di certificazione
L’UFAG ispeziona annualmente gli enti di certificazione autorizzati in Svizzera secondo l’articolo 11, se ciò non è garantito nel quadro dell’accreditamento.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).
Sezione 5: Disposizioni finali5
Art. 15 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza dell’8 novembre 20061 sulle designazioni «montagna» e «alpe» è abrogata.
1 [RU 2006 4833, 2008 5835]
Art. 16 Disposizioni transitorie
1 I prodotti contenenti la designazione «montagna» o «alpe» possono recare designazioni in virtù dell’articolo 6 dell’ordinanza dell’8 novembre 20061 sulle designazioni «montagna» e «alpe» fino al 31 dicembre 2013.
2 Le scorte esistenti il 1° gennaio 2014, designate secondo il capoverso 1, possono essere consegnate fino al 31 dicembre 2014.
3 I marchi contenenti la designazione «montagna» o «alpe», depositati in buona fede prima del 1° gennaio 1999, possono continuare a essere impiegati per prodotti che non adempiono le esigenze della presente ordinanza.
4 I marchi contenenti la designazione «montagna» o «alpe», depositati tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2006, possono essere impiegati fino al 31 dicembre 2013 per prodotti che non adempiono le esigenze della presente ordinanza.
5 La designazione «Alpi» può essere impiegata in virtù del diritto vigente per prodotti di cui all’articolo 3 capoverso 2 fino al 31 dicembre 2013.
6 I marchi contenenti la designazione «Alpi», depositati in buona fede prima del 1° gennaio 2011, possono continuare a essere impiegati per i prodotti di cui all’articolo 3 capoverso 2 che non adempiono le esigenze della presente ordinanza.2
7 I marchi contenenti la designazione «Alpi», depositati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011, possono essere impiegati fino al 31 dicembre 2013 per prodotti di cui all’articolo 3 capoverso 2 che non adempiono le esigenze della presente ordinanza.
1 [RU 2006 4833, 2008 5835]
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).
Art. 16a1Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2017
Gli enti di certificazione e di controllo già attivi prima dell’entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2017 nel quadro della presente ordinanza e accreditati secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera a, si considerano autorizzati in qualità di enti di certificazione secondo l’articolo 11 capoverso 1.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089 7645).
Art. 17 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
1 RS 910.12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).3 Originario anvanti l’art. 9. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).5 Originario avanti l’art. 14.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021