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RS 910.19 Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)

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910.19

Ordinanza concernente l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

(Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)

del 25 maggio 2011 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera c e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura,

ordina:

  Sezione 1: Disposizioni generali

  Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica all’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli fabbricati in Svizzera e le derrate alimentari da essi ottenute.

  Art. 2 Impiego delle designazioni «montagna» e «alpe»

1 Le designazioni «montagna» e «alpe» possono essere impiegate per caratterizzare i prodotti nei documenti commerciali e nella pubblicità solo se le esigenze della presente ordinanza sono adempiute.

2 Il capoverso 1 si applica anche alle traduzioni delle designazioni «montagna» e «alpe» nonché alle designazioni da esse derivate.

  Art. 3 Impiego della designazione «Alpi»

1 La designazione «Alpi» può essere impiegata anche se le esigenze dell’ordinanza non sono adempiute, a condizione che essa si riferisca manifestamente alle Alpi in quanto area geografica.

2 Può essere impiegata per latte e latticini nonché per carne e prodotti carnei soltanto se sono adempiute le esigenze per l’impiego della designazione «montagna» o «alpe».1


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5491).


  Sezione 2: Esigenze riguardanti i prodotti e caratterizzazione2 

  Art. 4 Origine dei prodotti agricoli

1 La designazione «montagna» può essere impiegata soltanto se il prodotto agricolo proviene dalla regione d’estivazione giusta l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle zone agricole o dalla regione di montagna giusta l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle zone agricole.

2 La designazione «alpe» può essere impiegata soltanto se il prodotto agricolo proviene dalla regione d’estivazione.


1 RS 912.1

  Art. 5 Foraggiamento

1 La designazione «montagna» può essere impiegata per i prodotti d’origine animale soltanto se almeno il 70 per cento della razione alimentare per ruminanti, calcolata in materia secca, proviene dalla regione d’estivazione o dalla regione di montagna.

2 La designazione «alpe» può essere impiegata per i prodotti d’origine animale soltanto se sono adempiute le esigenze riguardanti il foraggiamento di cui all’articolo 31 dell’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti.2


1 RS 910.13
2 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. 9 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

  Art. 6 Detenzione di animali da macello

1 La designazione «montagna» può essere impiegata per carne, prodotti carnei e preparati a base di carne soltanto se:

a.
gli animali da macello hanno trascorso almeno due terzi della loro vita nella regione d’estivazione o nella regione di montagna; e
b.
la macellazione è avvenuta non più di due mesi dopo la loro partenza dalla regione d’estivazione o dalla regione di montagna.

2 La designazione «alpe» può essere impiegata per carne, prodotti carnei e preparati a base di carne soltanto se nell’anno civile della loro macellazione gli animali sono stati estivati per una durata conforme all’uso locale.

  Art. 7 Derrate alimentari trasformate1

1 La designazione «montagna» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se tutti gli ingredienti di origine agricola adempiono le esigenze di cui all’articolo 4 capoverso 1.

2 La designazione «alpe» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se tutti gli ingredienti di origine agricola adempiono le esigenze di cui all’articolo 4 capoverso 2.

3 Si possono utilizzare ingredienti di origine agricola che non provengono dalla regione d’estivazione o dalla regione di montagna se l’azienda può dimostrare all’ente di certificazione che nella regione d’estivazione o nella regione di montagna gli ingredienti di origine agricola necessari non sono disponibili.

4 La quota degli ingredienti di cui al capoverso 3 non può superare il 10 per cento del peso di tutti gli ingredienti di origine agricola. Lo zucchero non viene considerato.

5 I prodotti che recano la designazione «montagna» o «alpe» non possono contenere un ingrediente di origine agricola proveniente dalla regione d’estivazione o dalla regione di montagna e lo stesso ingrediente di origine agricola proveniente da una regione diversa.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).

  Art. 8 Luogo di fabbricazione

1 La designazione «montagna» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se la fabbricazione ha luogo nella regione d’estivazione o in un Comune il cui territorio si trova interamente o in parte nella regione di montagna o nella regione d’estivazione.

2 La designazione «alpe» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se la fabbricazione ha luogo nella regione d’estivazione.

3 La designazione «montagna» o «alpe» può essere impiegata anche se le seguenti fasi di trasformazione avvengono al di fuori della regione di cui al capoverso 1 o 2:

a.
per il latte: trasformazione del latte crudo in latte pronto al consumo;
b.
per la panna: trasformazione della panna cruda in panna pronta al consumo;
c.
per il formaggio: maturazione;
d.
per gli animali: macellazione e sezionamento;
e.1
per il miele: smielatura e trasformazione in miele pronto al consumo.

4 e 5 ...2


1 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5491).
2 Abrogati dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).

  Art. 8a1Impiego della designazione «montagna» o «alpe» per singoli ingredienti di origine agricola

1 Nella caratterizzazione di una derrata alimentare composta da più ingredienti, per singoli ingredienti di origine agricola che adempiono le esigenze della presente ordinanza può essere impiegata la designazione «montagna» o «alpe», anche se la derrata alimentare in sé non adempie le esigenze di cui agli articoli 7 e 8.

2 La designazione «montagna» o «alpe» può riferirsi esclusivamente agli ingredienti in questione. I contrassegni ufficiali per prodotti di montagna e dell’alpe definiti conformemente all’articolo 9 capoverso 3 non possono essere impiegati.

3 La designazione «montagna» o «alpe» non può essere impiegata se l’ingrediente di origine agricola di cui al capoverso 1 è contenuto nella stessa derrata alimentare contenente un ingrediente comparabile che non adempie le esigenze della presente ordinanza.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).

  Art. 9 Caratterizzazione1

1 Nell’elenco degli ingredienti va indicato quali ingredienti di origine agricola provengono dalla regione d’estivazione o dalla regione di montagna.

2 Deve essere indicato il nome o il codice dell’ente di certificazione responsabile dell’azienda che procede al preimballaggio o all’etichettatura.

3 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca2 può definire contrassegni ufficiali giusta l’articolo 14 capoverso 4 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura per la designazione di prodotti che adempiono le disposizioni della presente ordinanza. L’utilizzo di tale contrassegno è facoltativo.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).
2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.


  Sezione 3: Certificazione e controllo3 

  Art. 10 Certificazione

1 I prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute, contenenti la designazione «montagna» o «alpe», devono essere certificati a tutti i livelli della produzione, del commercio intermedio e della fabbricazione, etichettatura e preimballaggio inclusi.

1bis Gli ingredienti di origine agricola per i quali è impiegata la designazione «montagna» o «alpe» conformemente all’articolo 8a devono essere certificati a tutti i livelli della produzione e del commercio intermedio. Inoltre devono essere certificate le rispettive derrate alimentari.1

2 Sono esenti dall’obbligo di certificazione:

a.
i prodotti al livello della produzione primaria non preimballati né etichettati;
b.
i prodotti agricoli propri dell’azienda e le derrate alimentari da essi ottenute nell’azienda o nell’azienda d’estivazione direttamente ceduti ai consumatori.

1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6089). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5491).

  Art. 111Esigenze e oneri relativi agli enti di certificazione

1 Gli enti di certificazione devono essere autorizzati, su richiesta, dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) per la loro attività ai sensi della presente ordinanza. Per l’autorizzazione gli enti di certificazione devono:

a.
essere accreditati in Svizzera per la loro attività giusta l’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accreditamento e sulla designazione, essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale oppure abilitati o riconosciuti in altro modo secondo il diritto svizzero;
b.
disporre di una struttura organizzativa e di una procedura di certificazione e di vigilanza in cui sono fissati in particolare i criteri imposti come oneri alle aziende sottoposte al loro controllo nonché un piano adeguato dei provvedimenti applicabili in caso di irregolarità;
c.
offrire adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e disporre di personale qualificato nonché delle risorse necessarie per assolvere i loro compiti;
d.
disporre di procedure e modelli scritti per i seguenti compiti e applicarli:
1.
elaborazione di una strategia basata sul rischio per il controllo delle aziende,
2.
scambio di informazioni con altri enti di certificazione o con terzi incaricati da questi ultimi e con le autorità esecutive,
3.
applicazione e monitoraggio dei provvedimenti adottati in virtù dell’articolo 14a capoverso 4 in caso di irregolarità,
4.
rispetto delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati.

2 Devono inoltre adempiere gli obblighi di cui agli articoli 12 e 12a.

3 L’UFAG può sospendere o revocare l’autorizzazione di un ente di certificazione se questi non adempie le esigenze e gli oneri. Informa immediatamente il Servizio d’accreditamento svizzero (SAS) della decisione.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).
2 RS 946.512
3 RS 235.1

  Art. 121Controllo

1 Il rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere controllato nelle singole aziende secondo le seguenti modalità:

a.
nelle aziende che fabbricano, etichettano o preimballano derrate alimentari di cui alla presente ordinanza o che commerciano prodotti agricoli di cui alla presente ordinanza, eccetto nelle aziende d’estivazione: almeno una volta ogni due anni;
b.
nelle aziende che, conformemente all’articolo 8a, fabbricano derrate alimentari con singoli ingredienti: almeno una volta ogni due anni;
c.
nelle aziende che fabbricano prodotti agricoli di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a, eccetto nelle aziende d’estivazione: almeno una volta ogni quattro anni;
d.
nelle aziende d’estivazione che fabbricano prodotti agricoli o derrate alimentari da essi ottenute di cui alla presente ordinanza: almeno una volta ogni otto anni; le aziende d’estivazione possono unirsi dal profilo organizzativo.

2 I controlli sono effettuati dall’ente di certificazione incaricato dall’azienda o da un ente di ispezione incaricato dallo stesso ente di certificazione. Per le aziende che fabbricano prodotti di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a è responsabile l’ente di certificazione che controlla il primo livello dopo la produzione primaria.

3 Ogni ente di certificazione deve garantire che nelle aziende per le quali è responsabile il rispetto delle esigenze della presente ordinanza venga controllato in aggiunta ai controlli di cui al capoverso 1 secondo le seguenti modalità:

a.
controllo, ogni anno, di almeno il 15 per cento delle aziende d’estivazione, in base ai rischi o nel quadro di analisi a campione;
b.
controllo, ogni anno, di almeno il 5 per cento delle altre aziende lungo l’intera filiera del valore aggiunto, in base ai rischi.

4 Nella misura del possibile, i controlli devono essere coordinati con i controlli di diritto pubblico e privato.

5 L’ente di certificazione notifica le infrazioni constatate alle autorità cantonali competenti e all’UFAG.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5491).

  Art. 12a1Resoconto degli enti di certificazione

Gli enti di certificazione forniscono all’UFAG annualmente un rapporto recante le seguenti indicazioni:

a.
l’elenco delle aziende controllate, suddivise nelle categorie «produzione», «trasformazione» ed «elaborazione»;
b.
il numero e il genere di irregolarità riscontrate e dei certificati revocati.

1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).

  Art. 13 Obblighi delle aziende

Le aziende di cui all’articolo 12 capoverso 1 devono:1

a.
documentare i flussi delle merci;
b.
tenere un elenco delle aziende che forniscono prodotti sottoposti alla presente ordinanza;
c.
prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e per evitare qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti conformemente alla presente ordinanza;
d.
a scopi di controllo, permettere all’ente di certificazione di accedere a tutti gli spazi di produzione e mettere a sua disposizione le pezze giustificative necessarie, nonché fornirgli tutte le informazioni utili.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5491).


  Sezione 4: Esecuzione4 

  Art. 141Competenze

1 Se sono interessate derrate alimentari, gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari.

2 Se non sono interessate derrate alimentari, l’UFAG esegue la presente ordinanza secondo la legislazione sull’agricoltura.

3 Nel quadro dell’esecuzione l’UFAG ha segnatamente i seguenti compiti:

a.
tenere un elenco degli enti di certificazione accreditati o riconosciuti nel campo d’applicazione della presente ordinanza;
b.
vigilare sugli enti di certificazione;
c.
registrare le infrazioni constatate e le sanzioni inflitte;

4 Può ricorrere a esperti.

5 I Cantoni notificano all’UFAG e agli enti di certificazione le infrazioni constatate.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).

  Art. 14a1Vigilanza sugli enti di certificazione

1 L’attività di vigilanza dell’UFAG comprende in particolare:

a.
la valutazione delle procedure interne degli enti di certificazione riguardanti i controlli, la gestione e l’esame dei fascicoli di controllo per quanto attiene al rispetto delle esigenze della presente ordinanza;
b.
la verifica della procedura nel caso di situazioni di non conformità, di opposizioni e di ricorsi.

2 L’UFAG coordina la sua attività di vigilanza con quella del SAS.

3 Nel quadro della sua attività di vigilanza assicura che le esigenze di cui all’articolo 11 siano adempiute.

4 Può emanare istruzioni all’attenzione degli enti di certificazione. Queste comprendono altresì un catalogo per l’armonizzazione delle procedure degli enti di certificazione in caso di irregolarità.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).

  Art. 14b1Ispezione annuale degli enti di certificazione

L’UFAG ispeziona annualmente gli enti di certificazione autorizzati in Svizzera secondo l’articolo 11, se ciò non è garantito nel quadro dell’accreditamento.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).


  Sezione 5: Disposizioni finali5 

  Art. 15 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza dell’8 novembre 20061 sulle designazioni «montagna» e «alpe» è abrogata.


1 [RU 2006 4833, 2008 5835]

  Art. 16 Disposizioni transitorie

1 I prodotti contenenti la designazione «montagna» o «alpe» possono recare designazioni in virtù dell’articolo 6 dell’ordinanza dell’8 novembre 20061 sulle designazioni «montagna» e «alpe» fino al 31 dicembre 2013.

2 Le scorte esistenti il 1° gennaio 2014, designate secondo il capoverso 1, possono essere consegnate fino al 31 dicembre 2014.

3 I marchi contenenti la designazione «montagna» o «alpe», depositati in buona fede prima del 1° gennaio 1999, possono continuare a essere impiegati per prodotti che non adempiono le esigenze della presente ordinanza.

4 I marchi contenenti la designazione «montagna» o «alpe», depositati tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2006, possono essere impiegati fino al 31 dicembre 2013 per prodotti che non adempiono le esigenze della presente ordinanza.

5 La designazione «Alpi» può essere impiegata in virtù del diritto vigente per prodotti di cui all’articolo 3 capoverso 2 fino al 31 dicembre 2013.

6 I marchi contenenti la designazione «Alpi», depositati in buona fede prima del 1° gennaio 2011, possono continuare a essere impiegati per i prodotti di cui all’articolo 3 capoverso 2 che non adempiono le esigenze della presente ordinanza.2

7 I marchi contenenti la designazione «Alpi», depositati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011, possono essere impiegati fino al 31 dicembre 2013 per prodotti di cui all’articolo 3 capoverso 2 che non adempiono le esigenze della presente ordinanza.


1 [RU 2006 4833, 2008 5835]
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).

  Art. 16a1Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2017

Gli enti di certificazione e di controllo già attivi prima dell’entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2017 nel quadro della presente ordinanza e accreditati secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera a, si considerano autorizzati in qualità di enti di certificazione secondo l’articolo 11 capoverso 1.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089 7645).

  Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.


 RU 2011 2375


1 RS 910.12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).3 Originario anvanti l’art. 9. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).5 Originario avanti l’art. 14.


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Abbreviazione ODMA
Decisione 25 maggio 2011
Entrata in vigore 1 gennaio 2012
Fonte RU 2011 2375
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.01.2021 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2018 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2014 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2013 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2012 PDF DOC

Revisioni

01.01.2012
Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)
 
01.01.2007 - 01.01.2012
Ordinanza dell' 8 novembre 2006 concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)
 
15.07.1977 - 01.01.1999
Ordinanza del 6 luglio 1977 sulle superfici agricole utili nei Comuni privi di misurazione catastale
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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