• Il Consiglio federale
  • Main navigation
  • Content
  • Contact page
  • Search

Orientation in the website

  • Il Consiglio federale

RS 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr)

  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN
  • Contatto
  • Ricerca avanzata
Logo CH

Il Consiglio federale
Il portale del Governo svizzero

Search

Navigation

Confederatio Helvetica

Il Consiglio federale

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione

Search

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione
  1. Pagina iniziale
  2. Diritto federale
  3. Raccolta sistematica
  4. Diritto interno
  5. 9 Economia – Cooperazione tecnica
  6. 94 Commercio
  7. 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr)
Navigazione secondaria
Raccolta sistematicaRaccolta sistematica
  • Diritto interno
    • 1 Stato – Popolo – Autorità
    • 2 Diritto privato – Procedura civile – Esecuzione
    • 3 Diritto penale – Procedura penale – Esecuzione
    • 4 Scuola – Scienza – Cultura
    • 5 Difesa nazionale in generale
    • 6 Finanze
    • 7 Lavori pubblici – Energia – Trasporti e comunicazioni
    • 8 Sanità – Lavoro – Sicurezza sociale
    • 9 Economia – Cooperazione tecnica

Infomazioni supplementari

espandi tutto | indice degli articoli | ridurre tutto |

941.20

Legge federale sulla metrologia

(LMetr)

del 17 giugno 2011 (Stato 1° gennaio 2013)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 capoverso 1 e 125 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 20102,

decreta:

  Sezione 1: Oggetto

  Art. 1

La presente legge disciplina:

a.
le unità di misura legali e la loro utilizzazione;
b.
l’immissione sul mercato e il controllo degli strumenti di misurazione;
c.
l’indicazione della quantità per i consumatori;
d.
l’ora ufficiale in Svizzera;
e.
i compiti della Confederazione e dei Cantoni in materia di metrologia.

  Sezione 2: Unità di misura legali

  Art. 2 Principi

1 Le unità di base sono quelle stabilite con la Risoluzione 12 dell’11a Conferenza generale dei pesi e delle misure del 1960 e con la Risoluzione 3 della 14a Conferenza generale dei pesi e delle misure del 1971 (Trattato del 20 maggio 18751 sullo stabilimento di un Ufficio internazionale di pesi e misure). Esse comprendono le seguenti unità:

Grandezza

Denominazione dell’unità

Simbolo

a.

Lunghezza

metro

m

b.

Massa

chilogrammo

kg

c.

Tempo

secondo

s

d.

Intensità di corrente elettrica

ampere

A

e.

Temperatura termodinamica

kelvin

K

f.

Quantità di sostanza

mole

mol

g.

Intensità luminosa

candela

cd

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può segnatamente:

a.
attribuire particolari denominazioni e simboli alle unità derivate dalle unità di base;
b.
stabilire ulteriori unità di misura per fini particolari e disciplinarne l’utilizzazione.

1 RS 0.941.291

  Art. 3 Obbligo di utilizzare le unità di misura legali

1 Le grandezze fisiche o chimiche sono espresse in unità di misura legali se usate negli ambiti seguenti:

a.
commercio e transazioni commerciali;
b.
salute dell’essere umano e dell’animale;
c.
protezione dell’ambiente;
d.
sicurezza pubblica;
e.
determinazione ufficiale di fatti.

2 Il Consiglio federale può autorizzare l’utilizzazione di unità di misura diverse da quelle legali se tale utilizzazione è conforme all’uso e non vi si oppone alcun interesse pubblico preponderante.


  Sezione 3: Strumenti di misurazione

  Art. 4 Definizioni

1 Per strumenti di misurazione si intendono le misure materializzate, i materiali di riferimento, gli apparecchi per la misurazione e i sistemi destinati a determinare i valori di una grandezza fisica o chimica e i rispettivi metodi di misurazione.

2 Per campione di riferimento si intende uno strumento di misurazione destinato a determinare, rappresentare, conservare o riprodurre uno o più valori di grandezza.

  Art. 5 Strumenti di misurazione sottoposti alla legge

Il Consiglio federale definisce quali strumenti di misurazione utilizzati negli ambiti di cui all’articolo 3 capoverso 1 sono sottoposti alla presente legge.

  Art. 6 Riferibilità

1 I risultati delle misurazioni devono poter essere rapportati a un campione di riferimento appropriato attraverso una catena ininterrotta di misurazioni comparative.

2 Il Consiglio federale può stipulare trattati internazionali sul riconoscimento reciproco dei campioni di riferimento nazionali.

  Art. 7 Immissione sul mercato

1 Gli strumenti di misurazione possono essere immessi sul mercato soltanto se garantiscono un livello di sicurezza metrologica sufficientemente elevato quando utilizzati conformemente alle pertinenti disposizioni.

2 Il Consiglio federale definisce i requisiti essenziali di sicurezza metrologica per gli strumenti di misurazione. Al riguardo tiene conto del diritto internazionale.

  Art. 8 Certificazione del rispetto dei requisiti essenziali

1 Il rispetto dei requisiti essenziali è certificato mediante una procedura di ammissione, una procedura di valutazione della conformità o un’altra procedura equivalente.

2 Il Consiglio federale emana disposizioni sulle procedure di cui al capoverso 1, nonché sulla marcatura degli strumenti di misurazione e sui documenti da redigere.

  Art. 9 Verifica della stabilità di misurazione

1 Chi utilizza uno strumento di misurazione deve far verificare regolarmente la conformità ai requisiti delle caratteristiche metrologiche dello strumento.

2 Il Consiglio federale può stabilire che occorre controllare anche l’assemblaggio, lo stato, l’utilizzazione o la funzionalità dello strumento.

3 Il Consiglio federale emana disposizioni sul controllo della stabilità di misurazione, sulla frequenza dei controlli e sulla marcatura dello strumento di misurazione sottoposto a verifica.

  Art. 10 Obblighi per l’utilizzazione di strumenti di misurazione

Chi utilizza uno strumento di misurazione deve assicurarsi che:

a.
sia marcato secondo gli articoli 8 capoverso 2 e 9 capoverso 3;
b.
la stabilità di misurazione sia verificata nel rispetto dei termini previsti;
c.
sia adatto all’utilizzazione prevista;
d.
sia utilizzato correttamente.
  Art. 11 Obblighi di annunciare e di informare

Il Consiglio federale può prevedere obblighi di annunciare e di informare per chi immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione oppure per chi certifica la loro conformità.

  Art. 12 Controlli successivi

Gli organi esecutivi verificano il rispetto degli articoli 7-11 durante l’intero periodo di utilizzazione degli strumenti di misurazione.

  Art. 13 Competenze degli organi esecutivi

1 Gli organi esecutivi hanno diritto all’informazione e all’assistenza gratuite e al libero accesso agli strumenti di misurazione.

2 Gli organi esecutivi possono ritirare dal mercato gli strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti e vietarne o limitarne l’immissione sul mercato o l’utilizzazione.

3 Il Consiglio federale disciplina gli obblighi degli utilizzatori di strumenti di misurazione in caso di controlli e i provvedimenti degli organi esecutivi quando gli strumenti di misurazione non soddisfano i requisiti.


  Sezione 4: Indicazione della quantità

  Art. 14

1 Chiunque offre in vendita ai consumatori merci o servizi misurabili è tenuto a indicarne la quantità in unità di misura legali.

2 Il Consiglio federale può, in casi particolari, stabilire deroghe all’obbligo d’indicare la quantità, segnatamente quando lo svolgimento della transazione ne risulterebbe eccessivamente complicato.

3 Esso fissa contenuto e forma dell’indicazione della quantità.

4 Esso può emanare prescrizioni sul contenuto effettivo e sull’imballaggio.


  Sezione 5: Definizione dell’ora

  Art. 15

1 In Svizzera vige l’ora dell’Europa centrale. Essa corrisponde al tempo universale coordinato aumentato di un’ora.

2 Il Consiglio federale può introdurre l’ora legale per adeguare l’ora a quella vigente nei Paesi vicini. L’ora legale corrisponde all’ora dell’Europa centrale aumentata di un’ora.


  Sezione 6: Esecuzione

  Art. 16 Esecuzione da parte dei Cantoni

1 Ai Cantoni compete la verifica della stabilità di misurazione e dell’indicazione della quantità, nonché l’esecuzione dei controlli successivi.

2 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio i compiti e le competenze dei Cantoni.

3 Esso può delegare ai Cantoni ulteriori compiti esecutivi nell’ambito dell’immissione sul mercato.

4 La Confederazione vigila sull’esecuzione.

  Art. 17 Normative cantonali

1 I Cantoni disciplinano le competenze territoriali e materiali dei propri organi esecutivi.

2 Essi designano un’autorità di vigilanza.

3 Fatta salva l’approvazione dell’Istituto federale di metrologia, possono costituire regioni comuni di esecuzione o di vigilanza.

  Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione

1 L’ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione.

2 Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell’articolo 16 capoverso 1.

3 L’Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza.


  Sezione 7: Emolumenti

  Art. 19

1 Gli organi esecutivi riscuotono emolumenti per le decisioni e le prestazioni previste negli articoli 16 e 18.

2 Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare:

a.
il loro ammontare;
b.
le modalità di riscossione;
c.
la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti;
d.
la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.

3 Al riguardo, esso tiene conto del principio di equivalenza e del principio della copertura dei costi.

4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante.

5 Può prevedere che i Cantoni e le persone di cui all’articolo 18 capoverso 3 versino una quota forfettaria degli emolumenti da loro riscossi all’Istituto federale di metrologia per le sue prestazioni.


  Sezione 8: Disposizioni penali

  Art. 20 Strumenti di misurazione non conformi alle prescrizioni, violazione dell’obbligo d’informazione

1 È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a.
immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti della presente legge;
b.
nega agli organi esecutivi informazioni, assistenza o libero accesso agli strumenti di misurazione.

2 La pena è della multa fino a 5000 franchi se l’autore ha agito per negligenza.

  Art. 21 Violazione delle prescrizioni sull’indicazione della quantità

1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a.
omette l’indicazione della quantità prescritta;
b.
immette sul mercato merci preimballate che non sono conformi alle norme sul contenuto effettivo.

2 La pena è della multa fino a 10 000 franchi se l’autore ha agito per negligenza.

  Art. 22 Punibilità secondo la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio

In caso di falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzati di marchi di conformità, si applicano le disposizioni penali previste dagli articoli 23–28 della legge federale del 6 ottobre 19951 sugli ostacoli tecnici al commercio.


1 RS 946.51

  Art. 23 Infrazioni commesse nell’azienda

Alle infrazioni commesse nell’azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19741 sul diritto penale amministrativo.


1 RS 313.0

  Art. 24 Competenza

1 Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

2 L’Istituto federale di metrologia può denunciare le infrazioni alle autorità cantonali competenti.


  Sezione 9: Disposizioni finali

  Art. 25 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti leggi federali sono abrogate:

1.
legge federale del 9 giugno 19771 sulla metrologia;
2.
legge federale del 21 marzo 19802 sull’ora.

1 [RU 1977 2394, 1993 3149, 2006 2197 all. n. 134, 2010 5003 all. n. 6]
2 [RU 1981 84]

  Art. 26 Modifica del diritto vigente

...1


1 Le mod. possono essere consultate alla RU 2012 6235.

  Art. 27 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 20133


 RU 2012 6235


1 RS 1012 FF 2010 70733 DCF del 16 dic. 2011.

Ritorna a inizio pagina

Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Abbreviazione LMetr
Decisione 17 giugno 2011
Entrata in vigore 1 gennaio 2013
Fonte RU 2012 6235
Cronologia Cronologia
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.01.2013 PDF DOC

Revisioni

01.01.2013
Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr)
 
01.01.1978 - 01.01.2013
Legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia
 
01.01.1910 - 01.01.1978
Legge federale sui pesi e sulle misure
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

Il Consiglio federale

  • Contatto
  • Ricerca avanzata

Logo CH
Il Consiglio federale
  • Basi legali
  • Impressum