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RS 0.142.115.659 Accordo del 19 maggio 2010 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (con prot. e allegati)

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0.142.115.659

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in situazione irregolare

Concluso il 19 maggio 2010

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° febbraio 2011

(Stato 1° febbraio 2011)

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova,

(in seguito «le Parti contraenti»),

decisi ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l’immigrazione clandestina,

desiderosi di instaurare, con il presente Accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata, presenza e soggiorno nei territori della Repubblica di Moldova o della Confederazione Svizzera, e di agevolare il transito di tali persone in uno spirito di cooperazione,

confermando la loro volontà di sviluppare la buona cooperazione esistente,

sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Moldova derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione europea del 4 novembre 19502 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 19513 e della Convenzione del 10 dicembre 19844 contro la tortura e altri trattamenti disumani o degradanti,

tenendo conto dell’Accordo del 6 novembre 20035 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata,

tenendo conto dell’Accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen firmato il 26 ottobre 20046,

tenendo conto dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare firmato il 18 settembre 2007,

hanno convenuto quanto segue:

  Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:

(a)
«Parti contraenti»: il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova;
(b)
«cittadino della Repubblica di Moldova»: chiunque abbia la cittadinanza della Repubblica di Moldova;
(c)
«cittadino della Confederazione Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Confederazione Svizzera;
(d)
«cittadino di Paese terzo»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Confederazione Svizzera o della Repubblica di Moldova;
(e)
«apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;
(f)
«permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Confederazione Svizzera o dalla Repubblica di Moldova, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;
(g)
«valico di frontiera»: qualunque punto autorizzato dalle autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Moldova per il valico delle rispettive frontiere, compresi gli aeroporti internazionali;
(h)
«visto»: autorizzazione rilasciata o decisione adottata dalla Confederazione Svizzera o dalla Repubblica di Moldova per consentire l’entrata o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;
(i)
«Stato richiedente»: lo Stato (Confederazione Svizzera o Repubblica di Moldova) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente Accordo;
(j)
«Stato richiesto»: lo Stato (Confederazione Svizzera o Repubblica di Moldova) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7, oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente Accordo;
(k)
«autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Confederazione Svizzera o della Repubblica di Moldova incaricata dell’attuazione del presente Accordo conformemente all’articolo 19 paragrafo 1 lettera a;
(l)
«transito»: il passaggio di un cittadino di Paesi terzi o di un apolide nel territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al Paese di destinazione.
(m)
«dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.

  Sezione I Obblighi di riammissione della Repubblica di Moldova

  Art. 2 Riammissione dei propri cittadini

1. La Repubblica di Moldova riammette, su istanza della Confederazione Svizzera e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata, presenza o soggiorno nel territorio della Confederazione Svizzera, purché sia accertato o sia reso verosimile che siano cittadini della Repubblica di Moldova.

2. La Repubblica di Moldova riammette anche:

–
i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita o dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto autonomo di residenza nella Confederazione Svizzera,
–
il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di entrata o di soggiorno nel territorio della Repubblica di Moldova, salvo se gode di un titolo di soggiorno autonomo nella Confederazione Svizzera.

3. La Repubblica di Moldova riammette anche le persone private della cittadinanza della Repubblica di Moldova o che vi hanno rinunciato dopo essere entrate nel territorio della Confederazione Svizzera, salvo se la Confederazione Svizzera ha quantomeno assicurato loro di poter ottenere la naturalizzazione.

4. Dopo che la Repubblica di Moldova ha dato risposta favorevole scritta alla domanda di riammissione, la competente rappresentanza diplomatica o consolare della Repubblica di Moldova rilascia immediatamente, entro e non oltre i tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido almeno tre mesi. Qualora sia impossibile, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Repubblica di Moldova rilascia, entro 14 giorni di calendario, su richiesta della Confederazione Svizzera, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se non ha provveduto a rinnovare il documento di viaggio entro 14 giorni di calendario, si presume che la Repubblica di Moldova abbia accettato il documento di viaggio richiesto per il ritorno (lasciapassare DFGP).

5. Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un Paese terzo oltre a quella della Repubblica di Moldova, la Confederazione Svizzera tiene conto della volontà dell’interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.

  Art. 3 Riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

1. La Repubblica di Moldova riammette, su istanza della Confederazione Svizzera e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata, presenza o soggiorno nel territorio della Confederazione Svizzera, purché sia accertato o sia reso verosimile che tali persone:

(a)
possiedano o possedevano, al momento dell’entrata, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dalla Repubblica di Moldova; oppure
(b)
siano entrate irregolarmente e direttamente nel territorio della Confederazione Svizzera, per via aerea o via terra, transitando da un Paese terzo, dopo aver soggiornato nel territorio della Repubblica di Moldova o avervi transitato.

2. L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

(a)
il cittadino di Paese terzo o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale della Repubblica di Moldova; oppure
(b)
la Confederazione Svizzera ha rilasciato al cittadino di Paese terzo o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato; tranne nel caso in cui:
–
l’interessato sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dalla Repubblica di Moldova, oppure
–
il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dalla Confederazione Svizzera sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni e l’interessato abbia soggiornato nel territorio della Repubblica di Moldova o vi abbia transitato, oppure
–
l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni previste per il rilascio del visto e abbia soggiornato nel territorio della Repubblica di Moldova o vi abbia transitato.

3. Dopo che la Repubblica di Moldova ha dato risposta scritta favorevole alla domanda di riammissione, la Confederazione Svizzera rilascia all’interessato il documento di viaggio necessario per il suo ritorno (lasciapassare DFGP).


  Sezione II Obblighi di riammissione della Confederazione Svizzera

  Art. 4 Riammissione dei propri cittadini

1. La Confederazione Svizzera riammette, su istanza della Repubblica di Moldova e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata, presenza o soggiorno nel territorio della Repubblica di Moldova, purché sia accertato o sia reso verosimile che siano cittadini della Confederazione Svizzera.

2. La Confederazione Svizzera riammette anche:

–
i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita o dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto autonomo di residenza nella Repubblica di Moldova,
–
il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di entrata o di soggiorno nel territorio della Repubblica di Moldova, salvo se gode di un titolo di soggiorno autonomo nella Repubblica di Moldova.

3. La Confederazione Svizzera riammette anche le persone private della cittadinanza svizzera o che vi hanno rinunciato dopo essere entrate nel territorio della Repubblica di Moldova, salvo se hanno quanto meno ricevuto, dalla Repubblica di Moldova, la promessa di essere naturalizzate.

4. Dopo che la Confederazione Svizzera ha dato risposta scritta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, entro e non oltre tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido almeno sei mesi. Qualora sia impossibile, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, rimpatriare l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Confederazione Svizzera rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se non ha provveduto a rinnovare il documento di viaggio entro 14 giorni di calendario, si presume che la Confederazione Svizzera abbia accettato il documento di viaggio richiesto per il ritorno rilasciato dalla Repubblica di Moldova.

5. Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un Paese terzo oltre a quella della Confederazione Svizzera, la Repubblica di Moldova tiene conto della volontà dell’interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.

  Art. 5 Riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

1. La Confederazione Svizzera riammette, su istanza della Repubblica di Moldova e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata, presenza o soggiorno nel territorio della Repubblica di Moldova, purché sia accertato o sia reso verosimile che tali persone:

(a)
possiedano o possedevano, al momento dell’entrata, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dalla Confederazione Svizzera; oppure
(b)
siano entrate irregolarmente nel territorio della Repubblica di Moldova, per via aerea o via terra, transitando da un Paese terzo, dopo aver soggiornato nel territorio della Confederazione Svizzera o avervi transitato.

2. L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

(a)
il cittadino di Paese terzo o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale della Confederazione Svizzera; oppure
(b)
la Repubblica di Moldova ha rilasciato al cittadino di Paese terzo o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato; tranne nel caso in cui:
–
l’interessato sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dalla Confederazione Svizzera, oppure
–
il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dalla Repubblica di Moldova sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni e l’interessato abbia soggiornato nel territorio della Confederazione Svizzera o vi abbia transitato, oppure
–
l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni previste per il rilascio del visto e l’interessato abbia soggiornato nel territorio della Confederazione Svizzera o vi abbia transitato.

3. Dopo che la Confederazione Svizzera ha dato risposta scritta favorevole alla domanda di riammissione, la Repubblica di Moldova rilascia all’interessato il documento di viaggio necessario per il suo ritorno.


  Sezione III Procedura di riammissione

  Art. 6 Principi

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona da riammettere secondo uno degli obblighi di cui agli articoli 2–5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.

2. Non è necessaria una domanda di riammissione se la persona da riammettere è in possesso di un documento di viaggio valido e, nel caso di cittadini di Paesi terzi o di apolidi, di un visto o di un permesso di soggiorno validi dello Stato richiesto.

  Art. 7 Contenuto della domanda di riammissione

1. Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene:

(a)
dati personali della persona da riammettere (ad esempio nomi, cognomi, data e luogo di nascita e ultimo luogo di residenza) e, eventualmente, i dati relativi al coniuge e/o ai figli minorenni non coniugati;
(b)
documenti attestanti la cittadinanza e l’indicazione dei mezzi con i quali sono resi verosimili la cittadinanza, il transito, il rispetto delle condizioni per la riammissione dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi nonché l’illegalità dell’entrata e del soggiorno;
(c)
la fototessera dell’interessato.

2. Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’Allegato 5 del Protocollo d’applicazione.

  Art. 8 Prove della cittadinanza

1. La cittadinanza ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 e dell’articolo 4 paragrafo 1 può essere dimostrata, in particolare, con i documenti elencati nell’Allegato 1 del Protocollo d’applicazione del presente Accordo ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Moldova riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La prova della cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi.

2. La cittadinanza ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 e dell’articolo 4 paragrafo 1 basata può essere resa verosimile, in particolare, con i documenti elencati nell’Allegato 2 del Protocollo d’applicazione del presente Accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Moldova ritengono accertata la cittadinanza, sempre che non possano provare il contrario. La prova della cittadinanza non può essere resa verosimile con documenti falsi.

3. Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli Allegati 1 o 2 del Protocollo d’applicazione, la rappresentanza diplomatica o consolare competente prende, su richiesta, le disposizioni necessarie con la competente autorità dello Stato richiedente per interrogare senza indugio, al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza.

4. Se del caso possono essere designati esperti incaricati di verificare la cittadinanza.

  Art. 9 Prove riguardanti i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi

1. I motivi della riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 e dell’articolo 5 paragrafo 1 sono dimostrati, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’Allegato 3 del Protocollo d’applicazione del presente Accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. La Confederazione Svizzera e la Repubblica di Moldova riconoscono reciprocamente tali mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

2. I motivi della riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 e dell’articolo 5 paragrafo 1 sono resi verosimili, in particolare, con i mezzi elencati nell’Allegato 4 del Protocollo d’applicazione del presente Accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene presentata una prova «prima facie», la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Moldova ritengono accertati i motivi, sempre che non possano provare il contrario.

3. L’illegalità dell’entrata, della presenza o del soggiorno è stabilita, se fra i documenti di viaggio dell’interessato, non figurano il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova «prima facie» dell’illegalità dell’entrata, della presenza o del soggiorno una dichiarazione fondata dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o il permesso di soggiorno necessari.

  Art. 10 Termini

1. La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto al massimo entro un anno dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di un Paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per l’entrata, la presenza o il soggiorno. Qualora non sia possibile presentare in tempo la domanda, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, il termine è prorogato, su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2. Alla domanda di riammissione è data risposta scritta entro 15 giorni di calendario. I termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda di riammissione e scadono il giorno lavorativo successivo al periodo di 15 giorni di calendario.

3. Qualora non sia possibile rispondere entro 15 giorni di calendario, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, il termine può essere prorogato, su richiesta debitamente motivata, di al massimo sei giorni di calendario.

4. Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato per scritto.

5. Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è trasferito entro sei mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

6. La cittadinanza è considerata stabilita, se la Parte contraente richiesta non l’ha confutata entro 15 giorni lavorativi.

  Art. 11 Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1. Prima di effettuare un ritorno, le autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Moldova stabiliscono per scritto, anticipatamente, la data del ritorno, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.

2. Per quanto possibile e se del caso, i punti stabiliti per scritto di cui al paragrafo 1 contengono parimenti le informazioni seguenti:

(a)
l’indicazione che l’interessato ha bisogno di assistenza o di cure, qualora ciò sia nel suo interesse;
(b)
le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie nel caso specifico o le informazioni sulle condizioni di salute dell’interessato, qualora ciò sia nel suo interesse.

3. Il trasporto può essere effettuato per via aerea o terrestre. Il ritorno aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali della Confederazione Svizzera o della Repubblica di Moldova, ed è possibile sia su voli di linea che su voli charter. Per i rimpatri sotto scorta, quest’ultima dev’essere composta di personale fornito dallo Stato richiedente.

  Art. 12 Riammissione indebita

Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro sei mesi dal ritorno dell’interessato, che non sono adempite le condizioni di cui agli articoli 2–5. In questo caso si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente Accordo, e sono trasmesse tutte le informazioni disponibili sull’identità e sulla cittadinanza effettive dell’interessato.


  Sezione IV Operazioni di transito

  Art. 13 Principi

1. La Confederazione Svizzera e la Repubblica di Moldova limitano il transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione.

2. La Repubblica di Moldova autorizza il transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi su istanza della Confederazione Svizzera, e la Confederazione Svizzera autorizza il transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi su istanza della Repubblica di Moldova, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.

3. La Confederazione Svizzera e la Repubblica di Moldova possono opporsi al transito:

(a)
se il cittadino di Paese terzo o l’apolide rischia realmente, nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito, di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti, o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche; oppure
(b)
se il cittadino di Paese terzo o l’apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; oppure
(c)
per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all’ordine pubblico o ad altri interessi dei cittadini dello Stato richiesto.

4. La Confederazione Svizzera e la Repubblica di Moldova possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di Paese terzo o l’apolide.

  Art. 14 Procedura di transito

1. La domanda di transito deve essere presentata per scritto all’autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

(a)
tipo di transito (per via aerea o terrestre), altri eventuali Stati di transito e Stato di destinazione finale previsto;
(b)
generalità dell’interessato (p. es. nome, cognome, nome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);
(c)
valico di frontiera previsto, data e ora del ritorno ed eventuale scorta.

Un modulo comune per le domande di transito figura nell’Allegato 6 al Protocollo d’applicazione.

2. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente dell’operazione di transito, entro tre giorni di calendario e per scritto, confermando il valico di frontiera, la data e l’orario previsti per il transito, oppure lo informa che il transito è rifiutato spiegando i motivi del rifiuto.

3. Se lo Stato richiesto approva la domanda, il transito è effettuato entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data della risposta.

4. In caso di transito per via aerea, la persona da trasferire e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.

5. Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte alla loro sistemazione.


  Sezione V Costi

  Art. 15 Costi di trasporto e di transito

1. Tutte le spese di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente Accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare dall’interessato o da terzi i costi connessi alla riammissione.

2. Le eventuali spese supplementari occasionate dal ritorno nel Paese terzo menzionate negli articoli 2 paragrafo 5 e 4 paragrafo 5 sono a carico della persona riammessa.


  Sezione VI Protezione dei dati e clausola di non incidenza

  Art. 16 Protezione dei dati

1. I dati personali vengono comunicati solo qualora ciò sia necessario per l’applicazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti delle Parti contraenti. Per la trasmissione, il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico, le autorità competenti delle Parti contraenti si attengono alla loro legislazione nazionale pertinente.

2. Si applicano inoltre i seguenti principi:

(a)
i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente;
(b)
i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente Accordo, e successivamente non devono essere trattati dall’autorità che li comunica e da quella che li riceve in modo incompatibile con tali finalità;
(c)
i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:
(i)
le generalità della persona da riammettere e, se del caso, dei suoi familiari (p. es. cognome, nome, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),
(ii)
il passaporto, la carta di identità, la patente di guida e altri documenti di legittimazione o di viaggio (tipo, numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),
(iii)
scali e itinerari,
(iv)
altre informazioni necessarie per identificare la persona da riammettere o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente Accordo;
(d)
i dati personali devono essere esatti e, se necessario, devono essere aggiornati;
(e)
i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono rilevati o trattati;
(f)
sia l’autorità competente che comunica i dati personali che l’autorità competente che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o bloccare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte contraente della rettifica, della cancellazione o del blocco di tali dati;
(g)
su richiesta, l’autorità competente che riceve i dati personali informa l’autorità competente che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti. Su richiesta, la persona interessata è informata in merito alla trasmissione di dati che la riguardano e all’uso previsto;
(h)
i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;
(i)
l’autorità che comunica i dati personali e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per scritto la trasmissione e il ricevimento dei dati. Le Parti contraenti proteggono efficacemente i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e contro la comunicazione non autorizzata. Le Parti contraenti incaricano un organo indipendente adeguato di controllare il trattamento e l’uso di tali dati.
  Art. 17 Clausola di non incidenza

1. Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Moldova derivanti dal diritto internazionale, in particolare:

–
dalla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, modificata dal Protocollo del 31 gennaio 19671 sullo statuto dei rifugiati;
–
dalle convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo;
–
dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
–
dalla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
–
dalle convenzioni internazionali sull’estradizione;
–
dalle convenzioni e dagli accordi multilaterali sulla riammissione dei cittadini stranieri.

2. Nessuna disposizione del presente Accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali.


1 RS 0.142.301


  Sezione VII Attuazione e applicazione

  Art. 18 Incontri peritali

Su richiesta di una delle due Parti contraenti, le Parti contraenti organizzano incontri di periti inerenti all’applicazione del presente Accordo.

  Art. 19 Protocollo d’applicazione

1. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero dell’Interno della Repubblica di Moldova concludono un protocollo d’applicazione contenente disposizioni riguardanti:

(a)
la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e la comunicazione dei servizi di contatto;
(b)
le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi;
(c)
i mezzi e i documenti considerati come prova o prova «prima facie» della cittadinanza o delle condizioni per la riammissione di cittadini di Stati terzi o apolidi.
(d)
la procedura per gli interrogatori di cui all’articolo 8 paragrafo 3 del presente Accordo.

2. Il Protocollo d’applicazione di cui al paragrafo 1 entra in vigore contemporaneamente al presente Accordo.


  Sezione VIII Disposizioni finali

  Art. 20 Applicazione territoriale

Il presente Accordo è applicabile al territorio della Confederazione Svizzera e al territorio della Repubblica di Moldova.

  Art. 21 Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui le Parti contraenti si notificano l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure interne. Se tale data è anteriore a quella dell’entrata in vigore dell’Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Moldova, il presente Accordo entra in vigore solo alla stessa data di quest’ultimo.

2. Il presente Accordo sostituisce l’Accordo del 6 novembre 2003 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata.

3. Il presente Accordo è concluso per un periodo illimitato.

4. Ciascuna Parte contraente può sospendere tutto o parte del presente Accordo per motivi di ordine, sicurezza o sanità pubblici. La decisione di sospensione deve essere notificata all’altra Parte contraente per via diplomatica almeno 72 ore prima della sua entrata in vigore. La Parte contraente che ha introdotto la sospensione dell’applicazione del presente Accordo deve comunicarne la revoca all’altra Parte contraente senza indugio e per via diplomatica.

5. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo dandone notifica ufficiale all’altra Parte contraente. Il presente Accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dalla data di ricevimento della notifica.

Fatto a Chisinau, il 19 maggio 2010, in duplice esemplare nelle lingue tedesca, inglese e moldava, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Accordo è utilizzato il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Micheline Calmy-Rey

Per il Governo della Repubblica di Moldova:

Iurie Leanca


  Protocollo d’applicazione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero dell’Interno della Repubblica di Moldova,

in seguito «le Parti contraenti»,

conformemente all’articolo 19 dell’Accordo tra le Parti contraenti sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (in seguito «Accordo»),

hanno convenuto quanto segue:

  Art. 1 Autorità competenti

(1) Le autorità competenti per l’applicazione dell’Accordo sono:

a)
per la Confederazione Svizzera:
Ufficio federale della migrazione1, Divisione Ritorno Quellenweg 6 3003 Bern-Wabern Fax: +41 31 325 92 23 Tel.: +41 31 325 91 73
b)
per la Repubblica di Moldova:
Ministry of Internal Affairs bd. ªtefan cel Mare 7 MD-2012, Moldova Tel./Fax: +373 22 272203

(2) All’atto della firma dell’Accordo, le Parti contraenti si scambiano le designazioni precise delle autorità competenti. Le autorità competenti menzionate al paragrafo 1 si comunicano direttamente qualsiasi modifica in merito alle autorità competenti o ai dati loro relativi.


1 Per la riammissione attualmente: Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Ambito direzionale Cooperazione internazionale. Indirizzo: Quellenweg 6, CH-3003 Berna-Wabern, Fax: ++41 /58 325 91 04, Tel: ++41 /58 325 94 14 (vedi RU 2014 4451). Per il transito attualmente: Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Ambito direzionale Cooperazione internazionale, Divisione Ritorno, Sezione swissREPAT. Indirizzo: casella postale 314, 8058 Zurigo-Aeroporto, Fax: ++41 /43 816 74 58, Tel: ++41 /43 816 74 55 (vedi RU 2014 4451).

  Art. 2 Domanda di riammissione

(1) L’autorità competente dello Stato richiedente invia per scritto la domanda di riammissione direttamente all’autorità competente dello Stato richiesto per una via di trasmissione sicura.

(2) L’autorità competente dello Stato richiesto invia per scritto la risposta alla domanda di riammissione direttamente all’autorità competente dello Stato richiedente per una via di trasmissione sicura.

  Art. 3 Altri documenti

(1) Se lo Stato richiedente ritiene che altri documenti, non elencati negli Allegati 1–6, sono necessari per comprovare la cittadinanza della persona da riammettere, tali documenti devono essere inviati allo Stato richiesto assieme alla domanda di riammissione.

(2) Lo Stato richiesto decide se tenere conto dei documenti menzionati nel paragrafo 1 nel quadro del trattamento della domanda di riammissione.

  Art. 4 Interrogatorio

Se, conformemente all’articolo 8 paragrafo 3 dell’Accordo, la cittadinanza della persona da riammettere non può essere dimostrata in base ai documenti elencati nell’Allegato 1 o 2 del presente Protocollo d’applicazione, sono applicabili le seguenti procedure:

a)
L’autorità competente dello Stato richiedente può sollecitare un interrogatorio presso una missione diplomatica o un ufficio consolare dello Stato richiesto al fine di stabilire la cittadinanza della persona da riammettere. Se la cittadinanza della persona da riammettere è dimostrata o resa verosimile, è immediatamente rilasciato un documento di viaggio.
b)
Se la cittadinanza della persona da riammettere non può essere dimostrata o resa verosimile in base agli interrogatori effettuati presso una missione diplomatica o un ufficio consolare, lo Stato richiedente chiede un interrogatorio da parte di periti dello Stato richiesto. Se la cittadinanza è dimostrata o resa verosimile in base all’interrogatorio da parte dei periti, alla persona da riammettere viene autorizzata l’entrata nel territorio dello Stato richiesto. Se necessario è immediatamente rilasciato un documento di viaggio.
  Art. 5 Procedura di riammissione e di transito

(1) Ai fini della riammissione e del transito, le Parti contraenti stabiliscono i seguenti valichi di frontiera:

à)
per la Confederazione Svizzera: gli aeroporti internazionali di Zurigo-Kloten, Basilea-Mulhouse e Ginevra-Cointrin e il valico di frontiera di Sankt Margrethen;
b)
per la Repubblica di Moldova: aeroporto internazionale di Chisinau.

(2) Ciascuna Parte contraente informa l’altra senza indugio e per via diplomatica di ogni cambiamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

  Art. 6 Domanda di transito

(1) L’autorità competente dello Stato richiedente invia la domanda di transito direttamente all’autorità competente dello Stato richiesto per una via di trasmissione sicura.

(2) L’autorità competente dello Stato richiesto invia la risposta alla domanda di transito direttamente all’autorità competente dello Stato richiedente per una via di trasmissione sicura.

  Art. 7 Riammissione o transito con scorta

(1) Se la riammissione o il transito di una persona avviene sotto scorta, lo Stato richiedente deve fornire le seguenti indicazioni: nomi, cognomi, gradi, posizioni degli agenti di scorta, tipo, numero e data di rilascio dei loro passaporti e legittimazioni di servizio, contenuto del loro mandato.

(2) Gli agenti di scorta devono rispettare le leggi dello Stato richiesto.

(3) Gli agenti di scorta non devono portare armi o altri oggetti vietati sul territorio dello Stato richiesto.

(4) Gli agenti di scorta svolgono la loro missione in civile, sono muniti di passaporto e legittimazione di servizio validi e sono in grado di comprovare il mandato conferito loro dall’autorità competente dello Stato richiedente.

(5) Le autorità competenti delle Parti contraenti stabiliscono, caso per caso, anticipatamente il numero di agenti di scorta.

(6) Le autorità competenti cooperano per quanto riguarda tutte le questioni legate al soggiorno degli agenti di scorta sul territorio dello Stato richiesto. Se necessario, gli agenti di scorta vengono assistiti dalle autorità competenti dello Stato richiesto.

  Art. 8 Costi

Conformemente all’articolo 15 dell’Accordo, lo Stato richiedente rimborsa allo Stato richiesto, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, i costi sopportati risultanti dalla riammissione e dal transito.

  Art. 9 Lingua

Salvo intesa di tenore diverso, le autorità competenti delle Parti contraenti per l’applicazione dell’Accordo impiegano la lingua inglese per la comunicazione orale e scritta.

  Art. 10 Entrata in vigore, durata, modifica, sospensione e denuncia

(1) Il presente Protocollo d’applicazione entra in vigore alla stessa data dell’Accordo.

(2) Ciascuna Parte contraente può proporre modifiche al presente Protocollo d’applicazione. Tali modifiche sono ratificate o approvate dalle Parti contraenti in conformità delle procedure rispettive.

(3) Il presente Protocollo d’applicazione viene denunciato alla stessa data dell’Accordo.

(4) Il presente Protocollo d’applicazione non è in vigore durante la sospensione dell’Accordo.

  Art. 11 Allegati

Gli Allegati 1–6 costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’applicazione.

Fatto a Chisinau, il 19 maggio 2010, in duplice esemplare nelle lingue inglese, tedesca e nelle lingue ufficiali della Repubblica di Moldova, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Protocollo d’applicazione è utilizzato il testo inglese.

Per il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera:

Micheline Calmy-Rey

Per il Ministero dell’Interno della Repubblica di Moldova:

Iurie Leanca


  Allegato 1

  Elenco dei documenti comprovanti la cittadinanza

(art. 2 par. 1, 4 par. 1 e 8 par. 1 dell’Accordo)

(a)
Se lo Stato richiesto è la Confederazione Svizzera:
–
passaporti di qualsiasi tipo (passaporti nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi, compresi i passaporti per bambini);
–
carta d’identità nazionale;
–
documento sostitutivo del passaporto con fotografia o passaporto sostitutivo (p. es.: lasciapassare);
–
carta d’identità militare.
(b)
Se lo Stato richiesto è la Repubblica di Moldova:
–
passaporti nazionali (passaporto, passaporto diplomatico, passaporto di servizio);
–
carta d’identità;
–
per i bambini, certificato di nascita;
–
documenti di viaggio rilasciati dalle autorità della Repubblica di Moldova;
–
certificato di cittadinanza unitamente a un altro documento d’identità recante una fotografia.

  Allegato 2

  Elenco di documenti considerati prova «prima facie» della cittadinanza

(art. 2 par. 1, 4 par. 1 e 8 par. 2 dell’Accordo)

Se lo Stato richiesto è la Confederazione Svizzera:

–
carta d’identità che provi l’appartenenza alle forze armate svizzere;
–
patente di guida;
–
certificato di nascita;
–
libretto di navigazione;
–
dichiarazioni di testimoni;
–
copia di uno dei documenti di cui all’Allegato 1 lettera a;
–
particolari forniti dall’interessato;
–
altre prove ammesse caso per caso dalla Parte contraente richiesta;
–
la lingua dell’interessato (p.es. analisi eseguita da esperti linguisti);
–
altri particolari necessari all’identificazione della persona da trasferire (p.es. impronte digitali).

Se lo Stato richiesto è la Repubblica di Moldova:

–
tutti i documenti di cui all’Allegato 1 lettera b, scaduti;
–
certificato d’identità di leva o libretto militare;
–
patente di guida;
–
certificato di nascita;
–
dichiarazioni di testimoni;
–
copia di uno dei documenti di cui all’Allegato 1 lettera b;
–
particolari forniti dall’interessato;
–
altre prove ammesse caso per caso dalla Parte contraente richiesta;
–
la lingua dell’interessato (p.es. analisi eseguita da esperti linguisti);
–
altri particolari necessari all’identificazione della persona da trasferire (p.es. impronte digitali).

  Allegato 3

  Elenco di documenti considerati mezzi di prova delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

(art. 3 par. 1, 5 par. 1 e 9 par. 1 dell’Accordo)

–
timbri di entrata/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell’interessato o altre prove dell’entrata o dell’uscita (p.es. fotografiche);
–
documenti, certificati e note nominativi di ogni tipo (p.es. fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;
–
biglietti nominativi di viaggio e/o liste di passeggeri in viaggio via aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato nel territorio dello Stato richiesto;
–
informazioni da cui risulti che l’interessato si è servito di un corriere o di un’agenzia di viaggi;
–
dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare dal personale doganale, che possano attestare il passaggio del confine da parte dell’interessato.

  Allegato 4

  Elenco comune dei documenti considerati prova «prima facie» delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

(art. 3 par. 1, 5 par. 1 e 9 par. 2 dell’Accordo)

–
dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi;
–
testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte della persona in questione;
–
descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo l’entrata nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di questo Stato;
–
informazioni sull’identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un’organizzazione internazionale (p.es. ACNUR);
–
comunicazioni/conferma di informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.;
–
dichiarazioni dell’interessato.

  Allegato 5

  Domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in situazione irregolare

Domanda di riammissione

Data della domanda:

Numero dell’incarto:

Coordinate della Parte richiesta:

Coordinate della Parte richiedente:

A. Dati personali della persona da riammettere

Cognome e nome:

Data e luogo di nascita:

Nome del padre:

Nome della madre:

Altri nomi o alias:

Sesso:

Cittadinanza:

Ultimo domicilio in Moldova:

B. Documenti, copie di documenti o prove «prima facie» della cittadinanza della Parte richiesta concernenti la persona da riammettere

Documenti di viaggio, di legittimazione o documenti comprovanti la cittadinanza; autorità emittente; durata di validità

Altri dati secondo l’Allegato 2 del Protocollo

C. Rapporto sullo stato di salute ai sensi del’articolo 11 paragrafo 2 dell’Accordo

Osservazioni:

D. Data e firma (con timbro ufficiale dell’autorità competente della Parte richiedente)

  Allegato 6

  Domanda di autorizzazione di transito

Destinatario:

Tel.:

Fax:

Mittente:

Tel.:

Fax:

e-mail:

Domanda di autorizzazione di transito per persona da rimpatriare:

Autorizzazione di transito per n.

2010

Cognome:

Nome:

Data di nascita:  

  m

  f

Luogo di nascita:

Cittadinanza:

Tipo di documento:

Data di scadenza:

Scorta:

(cognome, nome, funzione, documenti relativi alla scorta)

  no

1.

  sì

2.

3.

Data della partenza:

Itinerario:

pt.

con:

ar.

pt.

con:

ar.

Osservazioni:

Collaboratore incaricato

Data/Cognome/Firma:

Risposta a:

Transito concesso:

  sì

  no

Se rifiutato, motivo:

Collaboratore incaricato

Data/Cognome/Firma:


RU 2011 665


1 Dal testo originale tedesco.2 RS 0.1013 RS 0.142.304 RS 0.1055 [RU 2004 2783]6 RS 0.362.31


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 19 maggio 2010
Entrata in vigore 1 febbraio 2011
Fonte RU 2011 665
Cronologia Cronologia

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.02.2011 PDF DOC

Revisioni

01.02.2011
Accordo del 19 maggio 2010 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (con prot. e allegati)
 
01.06.2004 - 01.02.2011
Accordo del 6 novembre 2003 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019

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