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RS 0.142.111.742 Accordo del 22 ottobre 2010 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Benin sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio

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0.142.111.742

Traduzione1

Accordo

tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Benin sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio

Concluso il 22 ottobre 2010

Entrato in vigore mediante scambio di note l’11 agosto 2012

(Stato 11 agosto 2012)

Il Consiglio federale svizzero

e il Governo della Repubblica del Benin

(detti in seguito «Parti contraenti»),

nell’intento di agevolare la circolazione tra la Svizzera e il Benin (detti in seguito «gli Stati») dei titolari di un passaporto diplomatico o di servizio,

animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

  Art. 1 Personale diplomatico e consolare accreditato

1. I cittadini dei due Stati che sono titolari di un passaporto diplomatico o di servizio nazionale valido e che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con la quale è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altro Stato o soggiornarvi senza visto per tutta la durata delle loro funzioni. Lo Stato accreditante notifica in anticipo per via diplomatica allo Stato accreditatore il titolo e la funzione delle persone summenzionate.

2. I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico o di servizio nazionale valido, che vivano nella medesima economia domestica e che lo Stato accreditatore li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1.

  Art. 2 Partecipazione a riunioni, conferenze o visite ufficiali

1. I cittadini dei due Stati che sono titolari di un passaporto diplomatico o di servizio nazionale valido e che partecipano a una riunione, una conferenza o una visita ufficiale organizzata da un’organizzazione con la quale è stato stipulato un accordo di sede o dall’altra Parte contraente sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nell’altro Stato, soggiornarvi fino a novanta (90) giorni nell’arco di centottanta (180) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.

2. Per le persone che entrano nel territorio svizzero dopo aver transitato attraverso uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti l’attraversamento delle frontiere e i visti, il termine di novanta (90) giorni decorre dalla data in cui è stata attraversata la frontiera esterna dello spazio composto da tali Stati.

  Art. 3 Rispetto della legislazione nazionale

Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le leggi in materia di entrata e soggiorno, nonché tutte le prescrizioni legali vigenti nel territorio dell’altro Stato.

  Art. 4 Rifiuto d’entrata

Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno ai cittadini dell’altra Parte contraente conformemente agli articoli 1 e 2 del presente Accordo, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, di salute pubblica o per altri motivi gravi.

  Art. 5 Notifica dei documenti pertinenti

1. Le autorità competenti delle due Parti contraenti si scambiano per via diplomatica i facsimile dei loro passaporti entro trenta (30) giorni dalla firma del presente Accordo.

2. La Parte contraente che modifica i propri passaporti trasmette all’altra Parte contraente i nuovi facsimile unitamente a tutte le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti, al più tardi trenta (30) giorni prima della loro introduzione.

  Art. 6 Risoluzione delle controversie

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si consultano sui problemi che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

2. Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica tutte le divergenze derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

  Art. 7 Modifiche

Le Parti contraenti possono convenire mutuamente per via diplomatica qualsiasi modifica al presente Accordo. Le modifiche entrano in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le procedure interne necessarie a tal fine.

  Art. 8 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19611 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19632 sulle relazioni consolari.


1 RS 0.191.01
2 RS 0.191.02

  Art. 9 Entrata in vigore

Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Entra in vigore trenta (30) giorni dopo la ricezione per via diplomatica dell’ultima nota scritta con cui le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le formalità necessarie previste dalle rispettive legislazioni nazionali.

  Art. 10 Sospensione

Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione del presente Accordo per motivi di ordine pubblico, salute pubblica, sicurezza nazionale o per altri motivi gravi. Tale sospensione è notificata senza indugio per via diplomatica ed entra in vigore il giorno della ricezione di tale notifica. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena decadono i motivi della sospensione, la quale cessa alla ricezione di tale notifica.

  Art. 11 Denuncia

Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte contraente la propria decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo prende fine trenta (30) giorni dopo che l’altra Parte contraente ha ricevuto la notifica.

Fatto a Montreux, il 22 ottobre 2010, in due originali in lingua francese.

Per il

Consiglio federale svizzero:

Per il

Governo della Repubblica del Benin:

Alard du Bois-Reymond


RU 2012 4189


1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.


Jean-Marie Ehouzou

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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 22 ottobre 2010
Entrata in vigore 11 agosto 2012
Fonte RU 2012 4189
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Strumento

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in vigore 11.08.2012 PDF DOC

Revisioni

11.08.2012
Accordo del 22 ottobre 2010 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Benin sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio
 

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