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RS 747.224.141 Ordinanza del DATEC del 2 marzo 2010 sulla messa in vigore dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna

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747.224.141

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna

del 2 marzo 2010 (Stato 1° aprile 2018)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna; in esecuzione delle risoluzioni 2009-II-20, 2016-II-13 e 2016-II-14 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno,2

ordina:

  Art. 1

L’Accordo europeo del 26 maggio 20001 sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN), nel tenore approvato dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno il 3 dicembre 20092 e riprodotto in allegato, è messo in vigore con effetto dal 1° gennaio 2011 per il tratto del Reno compreso tra il confine svizzero e il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea.


1 RS 0.747.208
2 Non pubblicato nella RU. RS. Può essere consultato gratuitamente all’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, o scaricato dal sito Internet: www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Accordi internazionali > AND 2015. Ne possono essere richieste copie all’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna (www.bundespublikationen.ch).

  Art. 2

1 Per quanto concerne il Reno, il Regolamento ADN si fonda sull’articolo 1 della Convenzione riveduta del 17 ottobre 18681 per la navigazione sul Reno.

2 Il Regolamento ADN è applicabile sul Reno tenuto conto delle seguenti disposizioni:

Regolamento ADN

Oggetto

Disposizione d’applicazione

1.5

Regole speciali, deroghe

Le deroghe approvate nell’ambito del regolamento del 29 novembre 20012 per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR) in virtù di raccomandazioni della CCR rimangono valide.

1.6.7.2.2

Disposizioni transitorie generali per i battelli cisterna

Le disposizioni transitorie generali per i battelli cisterna sono integrate dalle disposizioni riportate in allegato.

7.1.5.0.5

7.2.5.0.3

Deroghe alla segnalazione con coni o fanali blu

Sul Reno non sono consentite le deroghe di cui ai n. 7.1.5.0.5 e 7.2.5.0.3 del Regolamento ADN.

7.1.5.1

7.2.5.1

Modo di trasporto delle merci

Sul Reno i battelli che trasportano merci pericolose o che non sono degassificati non devono essere inclusi in convogli spinti le cui dimensioni superano 195×24 m. .3


1 RS 0.747.224.101
2 [RU 2002 3649, 2004 3433 5393, 2006 3047, 2008 4031]
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dal DATEC dal 13 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5215).

  Art. 3

1 Fatta eccezione per le autorità di cui al capoverso 2, il Cantone di Basilea Città, rappresentato dai Porti Renani Svizzeri, è incaricato dell’esecuzione dell’ADN.

2 L’autorità competente ai sensi dei seguenti numeri dell’ADN è:

–
l’Ufficio federale dei trasporti per i numeri:

1.2.1

(organismo di controllo, società di classificazione)

1.5.1

1.8.2

1.8.3.2

1.8.4

1.8.5.2

1.9

1.15.2. 1

3 ... 2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dal DATEC dal 2 mar. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1017).
2 Abrogato dal n. I dell’O dal DATEC dal 2 mar. 2018, con effetto dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1017).

  Art. 4

1 Per quanto concerne l’attività dei Porti Renani Svizzeri, si applica il regolamento relativo agli emolumenti emanato dal Cantone di Basilea Città.

2 Riguardo agli esami svolti dalle altre autorità competenti, si applicano per analogia i regolamenti in materia di emolumenti che concernono le loro attività.

  Art. 5

Sono abrogati il regolamento del 29 novembre 20011 per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR) e l’ordinanza del DATEC del 26 settembre 20022 sulla messa in vigore del regolamento per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR).


1 [RU 2002 3649, 2004 3433 5393, 2006 3047, 2008 4031]
2 [RU 2002 3649, 2004 3939, 2007 7069 n. I 8, 2008 5747 all. n. 20]

  Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.


  Allegato1 

(art. 2 cpv. 2)

  Disposizioni transitorie particolari

  A. Le seguenti disposizioni transitorie si applicano al trasporto delle materie pericolose indicate qui di seguito:

1. È consentito il trasporto in tipo N chiuso con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata al minimo su 6 kPa (0,06 bar) (pressione di prova delle cisterne di carico di 10 kPa [0,10 bar]):

–
di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN è richiesto almeno il tipo N aperto, il tipo N aperto con dispositivo antifiamma o il tipo N chiuso con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata su 10 kPa (0,10 bar).
–
Il battello indicato qui di seguito, disponendo dal 31 dicembre 1986 di un’autorizzazione speciale per il trasporto di determinate sostanze, è omologato per il trasporto delle sostanze riportate nell’elenco indicato in base al suo tipo di costruzione, caratterizzato da doppio fondo e doppie pareti laterali.

Battello

Numero ENI

Elenco delle sostanze numero

T.M.S. PIZ EVEREST

0232 6324

1

2. È consentito il trasporto in tipo N chiuso con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata al minimo su 10 kPa (0,10 bar) (pressione di prova delle cisterne di carico di 65 kPa [0,65 bar]):

–
di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN è richiesto almeno il tipo N aperto, il tipo N aperto con dispositivo antifiamma o il tipo N chiuso con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata su 10 kPa (0,10 bar).
Se la valvola di evacuazione ad alta velocità è modificata in modo da essere regolata su 50 kPa (0,50 bar), è consentito il trasporto di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN la valvola di evacuazione ad alta velocità va regolata su 50 kPa (0,50 bar).
–
Il battello indicato qui di seguito, disponendo dal 31 dicembre 1986 di un’autorizzazione speciale per il trasporto di determinate sostanze, è omologato per il trasporto delle sostanze riportate nell’elenco indicato in base al suo tipo di costruzione, caratterizzato da doppio fondo e doppie pareti laterali.

Battello

Numero ENI

Elenco delle sostanze numero

T.M.S. EILTANK 9

0430 4830

5

3. È consentito il trasporto in tipo C con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata al minimo su 9 kPa (0,09 bar):

–
di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN è richiesto almeno il tipo N o il tipo C con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata su 10 kPa (0,10 bar).

4. È consentito il trasporto in tipo C con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata al minimo su 35 kPa (0,35 bar):

–
di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN è richiesto almeno il tipo N o il tipo C con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata su 35 kPa (0,35 bar).
Se la valvola di evacuazione ad alta velocità è modificata in modo da essere regolata su 50 kPa (0,50 bar), è consentito il trasporto di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN la valvola di evacuazione ad alta velocità deve essere regolata su 50 kPa (0,50 bar).

  B. Elenchi delle sostanze

  Elenco delle sostanze numero 1

N. ONU

Classe e codice di classificazione

Gruppo di imballaggio

Nome e descrizione

1114

3, F1

II

BENZENE

1134

3, F1

III

CLOROBENZENE (cloruro di fenile)

1143

6.1, TF1

I

ALDEIDE CROTONICA, STABILIZZATA

1203

3, F1

II

BENZINA CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %

1218

3, F1

I

ISOPRENE, STABILIZZATO

1247

3, F1

II

METACRILATO DI METILE MONOMERO, STABILIZZATO

1267

3, F1

I

PETROLIO GREGGIO CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %

1267

3, F1

II

PETROLIO GREGGIO CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %

1268

3, F1

I

DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %

1268

3, F1

II

DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %

1277

3, FC

II

PROPILAMMINA (ammino-propanolo 1)

1278

3, F1

II

1-CLOROPROPANO (cloruro di propile)

1296

3, FC

II

TRIETILAMMINA

1578

6.1, T2

II

CLORONITROBENZENI, SOLIDI, LIQUEFATTI (p-CLORONITROBENZENE)

1591

6.1, T1

III

o-DICLOROBENZENE

1593

6.1, T1

III

DICLOROMETANO (cloruro di metilene)

1605

6.1, T1

I

DIBROMURO DI ETHILENE

1710

6.1, T1

III

TRICLOROETILENE

1750

6.1, TC1

II

ACIDO CLOROACETICO IN SOLUZIONE

1831

8, CT1

I

ACIDO SOLFORICO, FUMANTE

1846

6.1, T1

II

TETRACLORURO DI CARBONIO

1863

3, F1

I

CARBURANTE PER AVIAZIONE CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %

1863

3, F1

II

CARBURANTE PER AVIAZIONE CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %

1888

6.1, T1

III

CLOROFORMIO

1897

6.1, T1

III

TETRACLOROETILENE

1993

3, F1

I

LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %

1993

3, F1

II

LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %

2205

6.1, T1

III

ADIPONITRILE

2238

3, F1

III

CLOROTOLUENI (m-, o- oppure p-CLOROTOLUENE)

2263

3, F1

II

DIMETILCICLOESANI (cis-1,4-DIMETILCICLOESANO)

2263

3, F1

II

DIMETILCICLOESANI (trans-1,4-DIMETILCICLOESANO)

2266

3, FC

II

N,N-DIMETILPROPILAMMINA

2312

6.1, T1

II

FENOLO, FUSO

2333

3, FT1

II

ACETATO DI ALLILE

2733

3, FC

II

AMMINE, INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S., (2-AMINOBUTANO)

2810

6.1, T1

III

LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S. (1,1,2 -tricloretano)

2874

6.1, T1

III

ALCOL FURFURILICO

3295

3, F1

I

IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %

3295

3, F1

II

IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %

3455

6.1, TC2

II

CRESOLI, SOLIDI, LIQUEFATTI

  Elenco delle sostanze numeri 2 - 4

Abrogati

  Elenco delle sostanze numero 5

N. ONU

Classe e codice di classificazione

Gruppo di imballaggio

Nome e descrizione

1134

3, F1

III

CLOROBENZENE (cloruro di fenile)

1218

3, F1

I

ISOPRENE, STABILIZZATO

1247

3, F1

II

METACRILATO DI METILE, MONOMERO, STABILIZZATO

1277

3, FC

II

PROPILAMMINA (ammino-propanolo 1)

1278

3, F1

II

1-CLOROPROPANO (cloruro di propile)

1296

3, FC

II

TRIETILAMMINA

1547

6.1, T1

II

ANILINA

1750

6.1, TC1

II

ACIDO CLOROACETICO IN SOLUZIONE

1831

8, CT1

I

ACIDO SOLFORICO, FUMANTE

2238

3, F1

III

CLOROTOLUENI (m-, o- oppure p-CLOROTOLUENE)

2263

3, F1

II

DIMETILCICLOESANI (cis-1,4-DIMETILCICLOESANO)

2263

3, F1

II

DIMETILCICLOESANI (trans-1,4-DIMETILCICLOESANO)

2266

3, FC

II

N,N-DIMETILPROPILAMMINA

2333

3, FT1

II

ACETATO DI ALLILE

2733

3, FC

II

AMMINE INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S., (2-AMINOBUTANO)

3446

6.1, T2

II

NITROTOLUENI, SOLIDI, LIQUEFATTI (o-NITROTOLUENE)


1 Aggiornato dal n. II dell’O dal DATEC dal 13 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5215).


RU 2010 1667


1 RS 747.2012 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dal DATEC dal 13 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5215).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 2 marzo 2010
Entrata in vigore 1 gennaio 2011
Fonte RU 2010 1667
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.04.2018 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2017 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2011 PDF DOC

Revisioni

01.01.2011
Ordinanza del DATEC del 2 marzo 2010 sulla messa in vigore dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna
 
01.01.2003 - 01.01.2011
Regolamento del 29 novembre 2001 per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR)
 
01.01.1995 - 01.01.2003
Regolamento del 15 febbraio 1994 per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR)
 
01.01.1972 - 01.01.1995
Regolamento del 29 april 1970 per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR) (RU 1972 823)
 
01.07.1930 - 01.01.1972
Regolamento concernente il trasporto sul Reno di materie caustiche e velenose
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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