311.039.1
Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo
dell’11 giugno 2010 (Stato 1° agosto 2010)
Sezione 1: Oggetto e provvedimenti
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- l’attuazione da parte della Confederazione di provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani;
- b.
- l’attuazione da parte della Confederazione di provvedimenti per il rafforzamento dei diritti del fanciullo secondo gli articoli 19 e 34 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo;
- c.
- la concessione di aiuti finanziari federali per l’attuazione da parte di terzi di provvedimenti ai sensi delle lettere a e b.
Art. 2 Scopo dei provvedimenti
1 I provvedimenti devono contribuire a:
- a.
- proteggere i fanciulli e i giovani:
- 1.
- da ogni forma fisica o psicologica di violenza, oltraggio, brutalità, abbandono, negligenza, maltrattamento o sfruttamento e da ogni forma di abuso o molestia sessuale,
- 2.
- dai rischi connessi all’utilizzazione dei media, siano essi elettronici, interattivi o di altro genere, segnatamente dalle rappresentazioni di violenza o pornografia, dalle insidie e dalle molestie, comprese quelle sessuali;
- b.
- prevenire i comportamenti violenti dei giovani;
- c.
- rafforzare i diritti del fanciullo.
2 I provvedimenti devono promuovere l’instaurazione di contatti tra gli attori pubblici e privati e la loro collaborazione.
Art. 3 Tipi di provvedimenti
1 Sono considerati provvedimenti i programmi, le attività regolari e i progetti.
2 I provvedimenti servono alla prevenzione, alla sensibilizzazione, all’informazione, al trasferimento di conoscenze, alla consulenza, alla formazione continua, allo sviluppo delle competenze, alla ricerca e alla valutazione.
3 I provvedimenti devono avere un effetto duraturo.
Art. 4 Provvedimenti della Confederazione
1 La Confederazione può attuare i provvedimenti seguenti:
- a.
- programmi nazionali;
- b.
- progetti modello atti a sperimentare nuove strategie e metodi.
2 Per attuare o sostenere i provvedimenti la Confederazione può fare capo a organizzazioni di diritto privato o pubblico.
3 La Confederazione collabora con i Cantoni e altri importanti attori pubblici o privati. Consulta preventivamente i Cantoni se sono direttamente toccati i loro interessi.
Art. 5 Provvedimenti di terzi
1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni private senza scopo di lucro attive a livello nazionale o di regione linguistica.
2 I provvedimenti devono:
- a.
- essere attuati a livello nazionale o di regione linguistica; oppure
- b.
- poter essere riprodotti in diversi luoghi e poter essere attuati indipendentemente dalla struttura amministrativa dei singoli Cantoni o Comuni.
Art. 6 Temi prioritari e obiettivi
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può stabilire temi prioritari e obiettivi per la concessione degli aiuti finanziari a programmi e progetti.
Sezione 2: Aiuti finanziari
Art. 7 Principio
La Confederazione concede aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.
Art. 8 Ammontare
1 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.
2 Sono computabili le spese direttamente connesse alla preparazione e all’attuazione del provvedimento conferente il diritto agli aiuti.
Art. 9 Calcolo
Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:
- a.
- del tipo e dell’importanza del provvedimento;
- b.
- dell’interesse della Confederazione al provvedimento;
- c.
- delle prestazioni dell’organizzazione medesima e dei contributi di organi federali o di terzi;
- d.
- dell’onere per la garanzia della qualità.
Art. 10 Versamento
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) può versare gli aiuti finanziari a rate in funzione del grado di attuazione del provvedimento.
Sezione 3: Disposizioni procedurali
Art. 11 Base legale e contratti di prestazione
1 La procedura per la concessione degli aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della legge del 5 ottobre 19901 sui sussidi (LSu).
2 L’UFAS concede gli aiuti finanziari per i programmi e le attività regolari sulla base di contratti di prestazione secondo l’articolo 16 capoverso 2 LSu.
3 I contratti di prestazione definiscono segnatamente gli obiettivi, la partecipazione finanziaria della Confederazione, i rendiconti richiesti e la garanzia della qualità.
4 I contratti di prestazione sono conclusi per una durata massima di quattro anni.
Art. 12 Richieste
Le richieste di aiuti finanziari vanno presentate all’UFAS.
Art. 13 Direttive
1 Il DFI emana direttive concernenti la procedura di richiesta.
2 Le direttive stabiliscono segnatamente i documenti:
- a.
- da presentare in vista della conclusione dei contratti di prestazione;
- b.
- da allegare alle richieste di sostegno per progetti.
Art. 14 Esame delle richieste e decisione
1 L’UFAS esamina se i provvedimenti menzionati nella richiesta soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 e decide se concedere gli aiuti finanziari.
2 Se ritiene una richiesta incompleta, l’UFAS segnala al richiedente la possibilità di completarla.
Art. 15 Condizioni e oneri
La concessione degli aiuti finanziari può essere vincolata segnatamente alle condizioni e agli oneri seguenti:
- a.
- coordinamento con altri provvedimenti;
- b.
- collaborazione con altri attori;
- c.
- ricorso a specialisti;
- d.
- garanzia della qualità;
- e.
- valutazione dell’attuazione e degli effetti del provvedimento.
Sezione 4: Obbligo di informazione e di rendiconto
Art. 16
1 I beneficiari dei contributi sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire all’UFAS informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e, su richiesta, a permettergli la consultazione dei documenti pertinenti.
2 Le organizzazioni di diritto privato o pubblico di cui all’articolo 4 capoverso 2 sono tenute a rendere conto periodicamente all’UFAS della loro gestione e della loro contabilità.
Sezione 5: Valutazione
Art. 17
1 L’UFAS valuta periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia dei provvedimenti e degli aiuti finanziari della Confederazione.
2 L’UFAS può affidare la valutazione a specialisti esterni.
Sezione 6: Tutela giurisdizionale ed entrata in vigore
Art. 18 Tutela giurisdizionale
La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 19 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2010.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021