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RS 311.039.1 Ordinanza dell' 11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo

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311.039.1

Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo

dell’11 giugno 2010 (Stato 1° agosto 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale1; in esecuzione degli articoli 19 e 34 della Convenzione del 20 novembre 19892 sui diritti del fanciullo,

ordina:

  Sezione 1: Oggetto e provvedimenti

  Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a.
l’attuazione da parte della Confederazione di provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani;
b.
l’attuazione da parte della Confederazione di provvedimenti per il rafforzamento dei diritti del fanciullo secondo gli articoli 19 e 34 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo;
c.
la concessione di aiuti finanziari federali per l’attuazione da parte di terzi di provvedimenti ai sensi delle lettere a e b.
  Art. 2 Scopo dei provvedimenti

1 I provvedimenti devono contribuire a:

a.
proteggere i fanciulli e i giovani:
1.
da ogni forma fisica o psicologica di violenza, oltraggio, brutalità, abbandono, negligenza, maltrattamento o sfruttamento e da ogni forma di abuso o molestia sessuale,
2.
dai rischi connessi all’utilizzazione dei media, siano essi elettronici, interattivi o di altro genere, segnatamente dalle rappresentazioni di violenza o pornografia, dalle insidie e dalle molestie, comprese quelle sessuali;
b.
prevenire i comportamenti violenti dei giovani;
c.
rafforzare i diritti del fanciullo.

2 I provvedimenti devono promuovere l’instaurazione di contatti tra gli attori pubblici e privati e la loro collaborazione.

  Art. 3 Tipi di provvedimenti

1 Sono considerati provvedimenti i programmi, le attività regolari e i progetti.

2 I provvedimenti servono alla prevenzione, alla sensibilizzazione, all’informazione, al trasferimento di conoscenze, alla consulenza, alla formazione continua, allo sviluppo delle competenze, alla ricerca e alla valutazione.

3 I provvedimenti devono avere un effetto duraturo.

  Art. 4 Provvedimenti della Confederazione

1 La Confederazione può attuare i provvedimenti seguenti:

a.
programmi nazionali;
b.
progetti modello atti a sperimentare nuove strategie e metodi.

2 Per attuare o sostenere i provvedimenti la Confederazione può fare capo a organizzazioni di diritto privato o pubblico.

3 La Confederazione collabora con i Cantoni e altri importanti attori pubblici o privati. Consulta preventivamente i Cantoni se sono direttamente toccati i loro interessi.

  Art. 5 Provvedimenti di terzi

1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni private senza scopo di lucro attive a livello nazionale o di regione linguistica.

2 I provvedimenti devono:

a.
essere attuati a livello nazionale o di regione linguistica; oppure
b.
poter essere riprodotti in diversi luoghi e poter essere attuati indipendentemente dalla struttura amministrativa dei singoli Cantoni o Comuni.
  Art. 6 Temi prioritari e obiettivi

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può stabilire temi prioritari e obiettivi per la concessione degli aiuti finanziari a programmi e progetti.


  Sezione 2: Aiuti finanziari

  Art. 7 Principio

La Confederazione concede aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.

  Art. 8 Ammontare

1 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

2 Sono computabili le spese direttamente connesse alla preparazione e all’attuazione del provvedimento conferente il diritto agli aiuti.

  Art. 9 Calcolo

Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:

a.
del tipo e dell’importanza del provvedimento;
b.
dell’interesse della Confederazione al provvedimento;
c.
delle prestazioni dell’organizzazione medesima e dei contributi di organi federali o di terzi;
d.
dell’onere per la garanzia della qualità.
  Art. 10 Versamento

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) può versare gli aiuti finanziari a rate in funzione del grado di attuazione del provvedimento.


  Sezione 3: Disposizioni procedurali

  Art. 11 Base legale e contratti di prestazione

1 La procedura per la concessione degli aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della legge del 5 ottobre 19901 sui sussidi (LSu).

2 L’UFAS concede gli aiuti finanziari per i programmi e le attività regolari sulla base di contratti di prestazione secondo l’articolo 16 capoverso 2 LSu.

3 I contratti di prestazione definiscono segnatamente gli obiettivi, la partecipazione finanziaria della Confederazione, i rendiconti richiesti e la garanzia della qualità.

4 I contratti di prestazione sono conclusi per una durata massima di quattro anni.


1 RS 616.1

  Art. 12 Richieste

Le richieste di aiuti finanziari vanno presentate all’UFAS.

  Art. 13 Direttive

1 Il DFI emana direttive concernenti la procedura di richiesta.

2 Le direttive stabiliscono segnatamente i documenti:

a.
da presentare in vista della conclusione dei contratti di prestazione;
b.
da allegare alle richieste di sostegno per progetti.
  Art. 14 Esame delle richieste e decisione

1 L’UFAS esamina se i provvedimenti menzionati nella richiesta soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 e decide se concedere gli aiuti finanziari.

2 Se ritiene una richiesta incompleta, l’UFAS segnala al richiedente la possibilità di completarla.

  Art. 15 Condizioni e oneri

La concessione degli aiuti finanziari può essere vincolata segnatamente alle condizioni e agli oneri seguenti:

a.
coordinamento con altri provvedimenti;
b.
collaborazione con altri attori;
c.
ricorso a specialisti;
d.
garanzia della qualità;
e.
valutazione dell’attuazione e degli effetti del provvedimento.

  Sezione 4: Obbligo di informazione e di rendiconto

  Art. 16

1 I beneficiari dei contributi sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire all’UFAS informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e, su richiesta, a permettergli la consultazione dei documenti pertinenti.

2 Le organizzazioni di diritto privato o pubblico di cui all’articolo 4 capoverso 2 sono tenute a rendere conto periodicamente all’UFAS della loro gestione e della loro contabilità.


  Sezione 5: Valutazione

  Art. 17

1 L’UFAS valuta periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia dei provvedimenti e degli aiuti finanziari della Confederazione.

2 L’UFAS può affidare la valutazione a specialisti esterni.


  Sezione 6: Tutela giurisdizionale ed entrata in vigore

  Art. 18 Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

  Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2010.


 RU 2010 2947


1 RS 311.02 RS 0.107


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 11 giugno 2010
Entrata in vigore 1 agosto 2010
Fonte RU 2010 2947
Cronologia Cronologia

Strumento

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Tutte le versioni

in vigore 01.08.2010 PDF DOC

Revisioni

01.08.2010
Ordinanza dell' 11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
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