120.4
Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone
(OCSP)
del 4 marzo 2011 (Stato 1° gennaio 2021)
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli articoli 19–21 LMSI e gli articoli 23 capoverso 2 lettera d, 103 capoverso 3 lettera d e 113 capoverso 1 lettera d LM1.
1 L’art. 113 cpv. 1 lett. d LM è stato modificato dalla LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° luglio 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Vedi ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
- a.
- informazioni classificate CONFIDENZIALE: informazioni secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 4 luglio 20071 sulla protezione delle informazioni;
- b.
- informazioni classificate SEGRETO: informazioni secondo l’articolo 5 dell’ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni;
- c.
- materiale classificato CONFIDENZIALE o SEGRETO: materiale secondo l’articolo 21 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 6 dicembre 20072 sul materiale dell’esercito;
- d.
- accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare: accesso a opere e parti d’opera secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza del 2 maggio 19903 concernente la protezione delle opere militari;
- e.
- accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare: accesso a opere e parti d’opera secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza del 2 maggio 1990 concernente la protezione delle opere militari.
Art. 3 Autorità di controllo
1 Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (servizio specializzato CSP DDPS) esegue i controlli di sicurezza secondo gli articoli 10, 11 e 12 capoverso 1 in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni.
2 Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno alla Cancelleria federale (servizio specializzato CSP CaF) esegue i controlli di sicurezza secondo l’articolo 12 capoverso 2 con il sostegno del servizio specializzato CSP DDPS.
3 Il servizio specializzato CSP DDPS rileva per il servizio specializzato CSP CaF i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere a–d LMSI. Per la verifica dei dati necessari ai controlli di sicurezza relativi alle persone, il servizio specializzato CSP CaF ha un accesso diretto mediante procedura di richiamo ai registri e alle banche dati di cui all’articolo 19 capoverso 1. Al riguardo esso può rivolgersi direttamente anche alle autorità di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni.
1 Abrogato dal n. I dell’O del 15 giu. 2012, con effetto dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3765).
Capitolo 2: Modalità del controllo di sicurezza relativo alle persone
Sezione 1: Persone sottoposte al controllo
Art. 4 Agenti della Confederazione
1 Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all’allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone.
2 Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
Art. 51Persone soggette all’obbligo di leva, militari e militi della protezione civile
1 Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza:
- a.
- le persone soggette all’obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all’allegato 2;
- b.
- i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare.
2 Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell’esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’articolo 113 capoverso 1 lettera d LM2:
- a.
- tutte le persone soggette all’obbligo di leva;
- b.
- tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un’arma personale;
- c.
- i militari se:
- 1.
- sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l’arma personale, oppure
- 2.
- sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell’arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
3 Per le persone soggette all’obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento.
4 Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
2 L’art. 113 cpv. 1 lett. d LM è stato modificato dalla LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° luglio 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Vedi ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM.
Art. 6 Terzi
I terzi sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone se:
- a.
- nel quadro di un contratto o come dipendenti di un’impresa o di un’organizzazione impegnata contrattualmente, collaborano a progetti classificati nell’ambito della sicurezza interna o esterna e, in tale contesto, hanno accesso:
- 1.
- a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO,
- 2.
- alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare;
- b.
- sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni.
Art. 7 Impiegati dei Cantoni
Su richiesta dell’autorità cantonale competente, gli impiegati dei Cantoni sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone se sono previsti per una funzione nell’ambito della quale sono chiamati a collaborare direttamente a compiti della Confederazione secondo la LMSI.
Sezione 2: Verifica preliminare e livelli di controllo
Art. 8 Verifica preliminare
1 L’autorità richiedente può rinunciare al controllo di sicurezza se constata nel Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (SIBAD) di cui agli articoli 144–149 della legge federale del 3 ottobre 20081 sui sistemi d’informazione militari che la persona da controllare è già stata sottoposta a un controllo di sicurezza nel corso dei cinque anni precedenti la verifica preliminare.
2 L’autorità richiedente avvia un controllo di sicurezza relativo alle persone se nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la verifica preliminare la persona da controllare non è stata sottoposta a un controllo di sicurezza o è stata sottoposta a un controllo di sicurezza di livello inferiore.
Art. 9 Livelli di controllo
1 I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti:
- a.
- controllo di sicurezza di base;
- b.
- controllo di sicurezza ampliato;
- c.
- controllo di sicurezza ampliato con audizione.
2 Per le funzioni di cui agli allegati 1 e 2 le autorità federali competenti stabiliscono il corrispondente livello di controllo in un’ordinanza.
Art. 10 Controllo di sicurezza di base
1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base.
2 Sono sottoposti al controllo di sicurezza di base:
- a.
- gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
- b.1
- i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
- c.
- le persone che hanno accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare;
- d.
- le persone che hanno accesso a zone militari di sicurezza o zone militari vietate svizzere o internazionali;
- e.
- le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
- f.2
- in occasione del reclutamento, le persone soggette all’obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso:
- 1.
- a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE,
- 2.
- alla zona protetta 2 di un impianto militare.
3 L’autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI.
4 Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere b, c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:
- a.
- la persona interessata figura in uno dei registri di cui all’articolo 20 capoverso 2 LMSI;
- b.
- i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti;
- c.
- l’autorità di controllo dispone di informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettera a.
5 L’autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.
Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato
1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato.
2 Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato:
- a.
- gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
- abis.1
- nell’ambito del sistema di gestione degli affari secondo l’ordinanza GEVER del 30 novembre 20122:
- 1.
- gli amministratori,
- 2.
- i registratori con pieni diritti d’accesso,
- 3.
- il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati.
- b.3
- i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
- c.
- le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare;
- d.
- le persone che, in occasione del loro impiego all’estero, rappresentano la Svizzera nell’ambito di una missione ufficiale;
- e.
- le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
- f.
- le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate;
- g.
- in occasione del reclutamento, le persone soggette all’obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso:
- 1.
- a informazioni o materiale classificati SEGRETO,
- 2.
- alla zona protetta 3 di un impianto militare.
3 L’autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l’ordinanza del 15 ottobre 20084 sul Registro nazionale di polizia.5
4 Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:6
- a.
- la persona interessata figura in uno dei registri di cui all’articolo 20 capoverso 2 LMSI;
- b.
- i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti;
- c.
- l’autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettera a.
5 L’autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.
1 Introdotto dall’art. 25 n. 1 dell’Ordinanza GEVER del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6669).
2 [RU 2012 6669, 2014 723. RU 2019 1311 art. 19]. Vedi ora l’O del 3 apr. 2019 (RS 172.010.441).
3 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).
4 RS 361.4
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
Art. 12 Controllo di sicurezza ampliato con audizione
1 Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che:
- a.
- hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell’attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza e possono avere influsso sugli stessi;
- b.
- hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero compromettere l’adempimento di compiti importanti della Confederazione;
- c.
- appartengono al servizio specializzato CSP CaF;
- d.
- esercitano la funzione di vicecancelliere della Confederazione;
- e.
- esercitano la funzione di incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.
2 Il servizio specializzato CSP CaF sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che:
- a.
- sono nominate dal Consiglio federale, eccettuati:
- 1.
- i vicecancellieri della Confederazione,
- 2.
- l’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza,
- 3.1
- i membri delle commissioni extraparlamentari; se tuttavia i membri delle commissioni extraparlamentari soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 lettere a o b, il controllo di sicurezza ampliato con audizione viene eseguito dal servizio specializzato CSP CaF,
- 4.2
- i presidenti, i giudici e i giudici supplenti dei tribunali militari e dei tribunali militari d’appello,
- 5.3
- il delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC;
- abis.4
- sono nominate secondo l’articolo 2 capoverso 1bis dell’ordinanza del 3 luglio 20015 sul personale federale;
- b.
- appartengono alla Protezione delle informazioni e delle opere del DDPS;
- c.
- appartengono al servizio specializzato CSP DDPS.
3 Il servizio specializzato CSP DDPS rileva i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere a–d LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 1 rileva inoltre i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 2, i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI sono rilevati dal servizio specializzato CSP CaF. L’autorità di controllo competente può inoltre rilevare i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettera e LMSI.
4 L’autorità di controllo competente valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.
5 In occasione dell’avvio di un controllo di sicurezza ampliato con audizione l’autorità richiedente trasmette all’autorità di controllo competente il modulo relativo al controllo di sicurezza e il modulo «Ulteriori dati personali» compilati.
1RU 2012 397
2 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
3 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).
4 Introdotta dal n. II dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567).
5 RS 172.220.111.3
Art. 13 Deroga concernente il personale soggetto all’obbligo di trasferimento e impiegato all’estero
1 In caso d’urgenza, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può derogare in singoli casi al livello di controllo nell’ambito di controlli di sicurezza concernenti il personale soggetto all’obbligo di trasferimento e impiegato all’estero che deve essere sottoposto a un controllo di sicurezza ampliato con audizione.
2 Il controllo di sicurezza ampliato con audizione è eseguito non appena possibile.
Sezione 3: Svolgimento del controllo di sicurezza relativo alle persone
Art. 14 Avvio
1 L’autorità competente per l’avvio di un controllo di sicurezza relativo alle persone (autorità richiedente) è:
- a.
- per gli agenti della Confederazione: l’autorità competente per la preparazione dell’assunzione o per l’attribuzione dei compiti;
- b.
- per le persone soggette all’obbligo di leva e i militari: lo Stato maggiore di condotta dell’esercito (SMCOEs) in seno all’Aggruppamento Difesa del DDPS; possono richiedere allo SMCOEs l’avvio del controllo di sicurezza anche le seguenti persone: i comandanti di Grandi Unità, degli stati maggiori di comando, dei corpi di truppa, dei centri di competenza, dei settori «Istruzione e supporto», dei servizi di perfezionamento della truppa o dei servizi d’istruzione di base nonché i comandanti o i capi del quartiere generale dell’esercito e degli stati maggiori del Consiglio federale;
- bbis.1
- per i militi della protezione civile: l’ufficio cantonale responsabile della protezione civile;
- c.
- per i terzi che partecipano a progetti classificati a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE: l’autorità che conferisce il mandato e le imprese titolari di un valido attestato di sicurezza nel quadro della procedura di tutela del segreto;
- d.
- per gli impiegati dei Cantoni: l’autorità designata dal Cantone.
2 Nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati, il controllo di sicurezza è avviato dal servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale.
3 Nel modulo relativo al controllo di sicurezza, l’autorità richiedente menziona i motivi del controllo in relazione con la funzione o l’adempimento del mandato e il corrispondente livello di controllo secondo l’articolo 9.
4 Essa consegna alla persona da controllare il modulo relativo al controllo di sicurezza e il promemoria sulla procedura di controllo nonché, eventualmente, il modulo «Ulteriori dati personali».
5 Se acconsente al controllo di sicurezza, la persona da controllare rinvia all’autorità richiedente i moduli compilati, datati e firmati. Nel caso di terzi, il rinvio dei moduli all’autorità richiedente ha luogo per il tramite del datore di lavoro.
6 Se i controlli di sicurezza possono essere eseguiti senza il consenso della persona interessata, la firma è facoltativa.
1 Introdotta dal n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).
Art. 15 Moduli relativi ai controlli di sicurezza
1 L’autorità richiedente trasmette mediante il SIBAD i moduli relativi ai controlli di sicurezza all’autorità di controllo competente e incarica quest’ultima dell’esecuzione del controllo di sicurezza. Le autorità non collegate al SIBAD possono trasmettere, in forma cartacea, gli originali dei moduli relativi ai controlli di sicurezza all’autorità di controllo competente.
2 Se l’autorità richiedente ha motivo di ritenere che sussiste già un rischio per la sicurezza o è a conoscenza di un procedimento penale contro la persona interessata, essa ne informa per scritto l’autorità di controllo competente.
3 Le autorità di controllo possono richiedere gli originali dei moduli relativi ai controlli di sicurezza ed eseguire pertinenti verifiche.
4 Gli originali dei moduli relativi ai controlli di sicurezza sono conservati dall’autorità richiedente.
Art. 16 Revoca
1 L’autorizzazione è valevole sino all’emanazione di una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 e può essere revocata per scritto in qualsiasi momento dalla persona interessata presso l’autorità di controllo competente.
2 Se l’autorizzazione al controllo di sicurezza relativo alle persone è revocata, l’autorità di controllo informa per scritto al riguardo l’autorità richiedente e sospende il controllo di sicurezza fintanto che non è stata informata per scritto da quest’ultima in merito alla procedura ulteriore.
Art. 17 Interruzione
1 Se la persona da controllare ritira la sua candidatura nel corso del controllo di sicurezza o, per un altro motivo, non entra più in considerazione per la funzione, i compiti o il mandato, l’autorità richiedente ne informa per scritto l’autorità di controllo competente.
2 L’autorità di controllo interrompe in tal caso il controllo di sicurezza e distrugge la documentazione e i dati già disponibili.
Art. 18 Ripetizione
1 Il controllo di sicurezza relativo alle persone è ripetuto dopo:
- a.
- otto anni nel caso delle persone di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettere a–e;
- b.
- sei anni nel caso delle persone di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettere a–f;
- c.
- cinque anni nel caso delle persone di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettere a–e e capoverso 2 lettere a–c.1
2 Se l’autorità richiedente ha motivo di ritenere che dall’ultimo controllo sono emersi nuovi rischi o è a conoscenza di un procedimento penale contro la persona interessata, essa può avviare presso l’autorità di controllo competente, prima che siano trascorsi cinque anni, una ripetizione del controllo di sicurezza. In tal caso la ripetizione deve essere motivata per scritto.
3 Il DFAE, d’intesa con le autorità di controllo, può stabilire altre scadenze per il personale soggetto all’obbligo di trasferimento e impiegato all’estero.
4 Sono fatte salve scadenze più brevi previste dai pertinenti trattati internazionali.
5 La ripetizione è avviata dall’autorità richiedente.
6 La procedura si fonda sul livello di controllo determinante al momento dell’avvio del controllo.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2012, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3765).
Art. 19 Raccolta dei dati
1 Per l’adempimento dei suoi compiti, il servizio specializzato CSP DDPS ha direttamente accesso mediante una procedura di richiamo, nella misura stabilita dalle pertinenti ordinanze concernenti i registri, ai registri e alle banche dati seguenti:
- a.
- casellario giudiziale informatizzato secondo l’ordinanza VOSTRA del 29 settembre 20061;
- b.
- registro nazionale di polizia secondo l’ordinanza del 15 ottobre 20082 sul Registro nazionale di polizia;
- c.
- Sistema d’informazione Sicurezza interna (ISIS) secondo l’ordinanza del 4 dicembre 20093 sui sistemi d’informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione.
2 Il servizio specializzato CSP DDPS può richiedere, per il tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti autorità cantonali, altri dati ai quali non ha il diritto di accedere direttamente.
3 Il servizio specializzato CSP DDPS deve disporre almeno di dati concernenti i seguenti periodi di tempo:
- a.
- nel caso di un controllo di sicurezza secondo l’articolo 10: i cinque anni precedenti l’avvio del controllo;
- b.
- nel caso di un controllo di sicurezza secondo gli articoli 11 o 12: i dieci anni precedenti l’avvio del controllo, cinque dei quali devono essere coperti da dati provenienti da autorità svizzere.
4 Se i periodi di tempo sopra indicati non sono coperti da dati provenienti da autorità svizzere, il servizio specializzato CSP DDPS può, nel quadro di procedure di cooperazione, acquisire i dati mancanti da Stati esteri con cui la Svizzera ha concluso una convenzione sulla protezione delle informazioni o un accordo sulla cooperazione di polizia.
5 Se per il personale del DFAE assunto all’estero secondo il diritto locale non è possibile eseguire un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’articolo 10 perché il servizio specializzato CSP DDPS non può ottenere dati a causa dell’assenza di convenzioni sulla protezione delle informazioni o di accordi sulla cooperazione di polizia, il DFAE decide nel singolo caso in merito alla concessione dell’accesso regolare a informazioni classificate CONFIDENZIALE.
Art. 20 Informazione prima della conclusione del controllo di sicurezza
Se l’autorità di controllo avanza una riserva giustificata in materia di sicurezza e la pratica è urgente, prima di concludere il controllo di sicurezza può informare per scritto l’autorità decisionale, il capo del dipartimento competente o il cancelliere della Confederazione e la persona interessata in merito alle informazioni raccolte fino a quel momento nel quadro del controllo.
Sezione 4: Conclusione del controllo di sicurezza
Art. 21 Diritto d’essere sentiti
1 Se considera la possibilità di non emanare una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettera a, l’autorità di controllo offre alla persona interessata l’opportunità di pronunciarsi per scritto sull’esito degli accertamenti.
2 La persona interessata può visionare in qualsiasi momento il fascicolo relativo al controllo; sono fatti salvi l’articolo 9 della legge federale del 19 giugno 19921 sulla protezione dei dati nonché gli articoli 27 e 28 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.
Art. 22 Decisione
1 L’autorità di controllo emana una delle decisioni seguenti:
- a.
- dichiarazione di sicurezza: si ritiene che la persona non comporti rischi;
- b.
- dichiarazione di sicurezza vincolata: si ritiene, con riserva, che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza;
- c.
- dichiarazione di rischio: si ritiene che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza;
- d.
- dichiarazione di constatazione: i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti.
2 L’autorità di controllo notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettera a alla persona interessata e all’autorità richiedente a destinazione dell’autorità decisionale.
3 Notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettere b–d alla persona interessata e all’autorità decisionale.
4 Notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettere b–d relative a terzi anche al datore di lavoro e a eventuali altri legittimati a ricorrere.
Art. 23 Conseguenze della decisione
1 L’autorità decisionale non è vincolata alla decisione dell’autorità di controllo.
2 Se l’autorità di controllo emana una dichiarazione di rischio o una dichiarazione di sicurezza vincolata e la persona interessata sottostà già al controllo di sicurezza relativo alle persone in relazione con un’altra funzione o attività, l’autorità di controllo può informare in merito all’esito del controllo di sicurezza l’autorità decisionale competente per l’assegnazione di detta altra funzione o attività.
3 L’autorità di controllo informa l’autorità decisionale in merito al passaggio in giudicato nei casi in cui ha emanato una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere b–d.
4 Le autorità militari competenti garantiscono l’iscrizione della dichiarazione di sicurezza dei militari e del relativo livello di controllo nel Sistema di gestione del personale dell’esercito.
5 Gli uffici cantonali responsabili della protezione civile garantiscono l’iscrizione della dichiarazione di sicurezza dei militi della protezione civile e del relativo livello di controllo nel sistema cantonale di controllo.1
1 Introdotto dal n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).
Capitolo 3: Compiti dell’autorità decisionale
Art. 24 Autorità decisionale
1 L’autorità decisionale è l’autorità competente per la nomina o l’attribuzione della carica o della funzione oppure il conferimento del mandato.
2 Nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera d LMSI, l’autorità decisionale è:
- a.
- nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati o sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni: il servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale;
- b.
- nel caso di terzi che partecipano a progetti civili classificati o sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni: l’autorità federale che conferisce il mandato.
Art. 25 Obblighi d’informazione
1 L’autorità decisionale informa la persona interessata in merito alla propria decisione. I terzi sono informati in merito alla decisione dal rispettivo datore di lavoro. Se l’autorità di controllo emana una dichiarazione di sicurezza e l’autorità decisionale assegna la funzione o l’attività, nel caso di militari, militi della protezione civile e terzi nonché in caso di ripetizioni del controllo di sicurezza l’informazione alla persona interessata può essere omessa.1
2 Se l’autorità di controllo ha emanato una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere b–d, l’autorità decisionale informa per scritto detta autorità in merito alla sua decisione.
1 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).
Capitolo 4: Fascicoli relativi ai controlli
Art. 26 Consultazione
L’autorità decisionale e, nel caso di terzi, anche l’impresa o l’organizzazione possono, con il consenso scritto della persona interessata, consultarne il fascicolo dopo la conclusione del controllo di sicurezza.
Art. 27 Distruzione e rettificazione
1 L’autorità di controllo fa distruggere immediatamente i dati basati su supposizioni o meri sospetti, quelli che non corrispondono allo scopo del trattamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi.
2 Essa fa rettificare immediatamente i dati inesatti o superati.
3 La persona interessata può chiedere in qualsiasi momento all’autorità di controllo di procedere:
- a.
- alla distruzione o alla rettificazione;
- b.
- all’apposizione di una menzione di contestazione.
Art. 281Utilizzazione
È consentito utilizzare il fascicolo relativo al controllo di sicurezza esclusivamente per il controllo di sicurezza relativo alle persone; è fatta salva l’utilizzazione nell’ambito di un procedimento penale federale contro la persona interessata o per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera.
1 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 1 dell’O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).
Art. 29 Archiviazione
1 L’autorità di controllo conserva i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza fino a quando la persona interessata occupa il posto, esercita la funzione o collabora all’esecuzione del mandato, ma non oltre dieci anni. In seguito l’autorità di controllo offre i fascicoli all’Archivio federale.
2 Se prima della scadenza del termine di dieci anni l’autorità richiedente informa per scritto l’autorità di controllo che la persona interessata non occupa più il posto, non esercita più la funzione o non collabora più all’esecuzione del mandato, l’autorità di controllo offre i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all’Archivio federale.
3 Su comunicazione scritta dell’autorità richiedente, l’autorità di controllo offre all’Archivio federale i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza concernenti persone la cui candidatura non è stata ritenuta.
4 I fascicoli che l’Archivio federale ha definito privi di valore archivistico sono distrutti dall’autorità di controllo.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 30 Aggiornamento degli allegati
Il DDPS propone al Consiglio federale l’aggiornamento degli allegati 1 e 2 almeno ogni cinque anni.
Art. 31 Diritto previgente: abrogazione e modifica
1 L’ordinanza del 19 dicembre 20011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone è abrogata.
2 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 3.
1 [RU 2002 377, 2005 4571, 2006 4177 art. 13 4705 n. II 1, 2008 4943 n. I 3 5747 all. n. 2, 2009 6937 all. 4 n. II 2]
Art. 32 Disposizioni transitorie
1 Le decisioni già notificate al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano valevoli fino a quando non è stato effettuato un nuovo controllo di sicurezza conformemente alla presente ordinanza.
2 Nel caso di persone con funzioni per le quali il diritto previgente non imponeva alcun controllo di sicurezza, il controllo di sicurezza relativo alle persone deve essere avviato al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
3 I controlli di sicurezza relativi alle persone avviati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono retti dal diritto previgente.
4 Gli elenchi delle funzioni di cui all’articolo 9 capoverso 2 sono emanati entro un anno dall’entrata vigore della presente ordinanza.
Art. 33 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2011.
Allegato 11
(art. 4 cpv. 1)
Funzioni dell’Amministrazione federale per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone
1. Funzioni generali in seno all’Amministrazione federale
Segretari generali e loro supplenti
Collaboratori personali dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione
Capi dell’informazione, e loro supplenti, dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione
Segretari dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione
Relatori e consulenti
Segretari di Stato
Responsabili della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni
Responsabili della protezione delle informazioni, della sicurezza informatica e della protezione delle opere
Membri delle commissioni extraparlamentari ai quali si applicano i criteri secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera a o b
Collaboratori dell’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative
Utenti del SIBAD
Portavoce
Uscieri del Consiglio federale
Autisti del Consiglio federale
Membri degli stati maggiori per le situazioni straordinarie
Membri del Comitato ristretto Sicurezza
Membri dell’Autorità di controllo indipendente per l’esplorazione radio e della sua segreteria
Direttori degli aggruppamenti e degli Uffici nonché i loro supplenti
Gestori dei rischi dei Dipartimenti e della Cancelleria federale
2. Funzioni supplementari in seno alla Cancelleria federale e ai singoli Dipartimenti
2.1 Cancelleria federale
Unità amministrative | Funzioni |
Vicecancelliere Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza Delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC Capo Stato maggiore di direzione Capo Servizi interni e supplente Responsabili della sicurezza Informatici Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari Collaboratori del servizio specializzato CSP CaF | |
2.2 Dipartimento federale degli affari esteri
Unità amministrative | Funzioni |
Membri dei servizi diplomatici e dei servizi consolari Collaboratori dei servizi generali conformemente alla descrizione del posto Collaboratori nella cooperazione allo sviluppo conformemente alla descrizione del posto | |
2.3 Dipartimento federale dell’interno
Unità amministrative | Funzioni |
SG-DFI | |
Pianificazione e coordinamento degli affari | Capo del servizio Affari del Consiglio federale e del Parlamento, supplente e collaboratori |
Ufficio federale della sanità pubblica | Quadri delle Divisioni radioprotezione e prodotti chimici |
Archivio federale | Tutte |
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria | Direttore dellʼIstituto di virologia e di immunologia (IVI) e supplente Responsabile della sicurezza biologica dellʼIVI |
2.4 Dipartimento federale di giustizia e polizia
Unità amministrative | Funzioni |
SG-DFGP | |
Stato maggiore:
| Tutte Tutte Tutte |
Risorse:
| Tutte Tutte Tutte |
Servizio d’informazione | Tutte |
Diritto, ispettorato e compiti speciali:
| Tutte Tutte Incaricato della trasparenza DFGP Tutte |
Centro servizi informatici CSI—DFGP | Tutte |
Ufficio federale di polizia (fedpol) | Tutte |
Ufficio federale di giustizia | |
In generale | Vicedirettori Capo dell’informazione Aggiunti di direzione Traduttori |
Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale | Responsabile dell’ambito direzionale e vice Capisettore e vice Collaboratori scientifici (giuristi) Impiegati specialisti |
Segreteria di Stato della migrazione2 | |
In generale | Capi degli ambiti direzionali e sostCapo dello Stato maggiore della direzione e sost Capo Informazione e comunicazione e sost Capidivisione e sost |
Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari Aggiunti dei capi degli ambiti direzionali Assistenti dei membri della direzione Aggiunti dei capidivisione Assistenti dei capidivisione Addetti per la migrazione | |
Servizi linguistici | Tutte |
Servizio Personale | Tutte |
Sezione Finanze, pianificazione dell’ufficio, controlling e statistica | Tutte, eccettuate le funzioni relative all’accertamento del luogo di dimora |
Sezione Informatica | Tutte |
Sezione Gestione dei documenti | Tutte |
Sezione Esercizio e sicurezza | Tutte |
Sezione Diritto | Tutte |
Sezione Europa | Tutte |
Sezione Stati terzi e Stati di provenienza | Tutte |
Sezione Strategia, ricerca e analisi | Tutte |
Sezione Basi visti | Tutte |
Sezioni Basi frontiera | Tutte |
Sezione Gestione delle audizioni | Tutte |
2.5 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Unità amministrative | Funzioni |
DDPS | |
In generale | Personale militare secondo l’articolo 47 LM |
SG-DDPS | |
Supporto capo del DDPS e SG | Segretario del Segretario generale Segretario della direzione del Dipartimento |
Progetti e coadiutorato direttivo | Tutte |
Politica di sicurezza | Tutte |
Sicurezza delle informazioni e degli oggetti | Tutte |
Comunicazione DDPS | Collaboratori Strategia in materia di comunicazione Capo della Biblioteca Am Guisanplatz e sost. |
Finanze DDPS | Capo e sost. |
Personale DDPS | Capo e sost. |
Informatica DDPS | Tutte |
Territorio e ambiente DDPS | Tutte |
Affari giuridici DDPS | Capo e sost. |
Servizi centrali SG | Capo e sost. |
| Tutte |
| Tutte |
| Tutte |
Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) | Tutte |
Ufficio dell’uditore in capo | Tutte |
Aggruppamento Difesa | |
Stato maggiore dell’esercito | Tutte |
Stato maggiore di condotta dell’esercito | Tutte |
Istruzione superiore dei quadri dell’esercito | Tutte |
Forze terrestri | Tutte |
Forze aeree | Tutte |
Base logistica dell’esercito | Tutte |
Base d’aiuto alla condotta | Tutte |
Aggruppamento armasuisse | Tutte |
Ufficio federale della protezione della popolazione | |
Direzione/stato maggiore | Collaboratori |
Concezione e coordinamento | Capo Concezione e coordinamento e sost Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari |
Laboratorio Spiez | Capo Laboratorio Spiez e collaboratori |
Centrale nazionale d’allarme | Capo CENAL e collaboratori |
Istruzione | Capo Istruzione e sost Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari |
Infrastruttura | Capo Infrastruttura e sost Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari |
Supporto | Capo Supporto e collaboratori |
Ufficio federale dello sport | Nessuna funzione supplementare |
2.6 Dipartimento federale delle finanze
Unità amministrative | Funzioni |
SG-DFF | Assistenti del segretario generale Capo Pubblicazione Coordinatori Pubblicazione Assistenti del capo Comunicazione Portavoce Collaboratori Affari del Consiglio federale o Affari parlamentari Capo e collaboratori Logistica / Gestione degli atti Capo e sost. Sicurezza Incaricato della sicurezza informatica Confederazione Responsabile specialista SAP Dipartimento |
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali | Capodivisione Capo e sost. Stato maggiore SFI Responsabile della comunicazione nello Stato maggiore SFI Assistente del segretario di Stato |
Ufficio federale del personale | Capo Basi e sistemi Capo e sost. Gestione delle indennità Esperto Gestione delle indennità Capo e collaboratori Servizio giuridico Sost. capo Gestione del personale e controlling Capo e sost. Stato maggiore e comunicazione Assistente della direzione Capo Centro servizi Capo Posta e registrazione |
Amministrazione federale delle finanze | Tutte, eccettuati i collaboratori dell’Ufficio centrale di compensazione |
Amministrazione federale delle contribuzioni | Capodivisione principale e sost. Capodivisione Capo e sost. Politica fiscale Capo e collaboratori Stato maggiore di direzione che hanno accesso ad affari confidenziali del Consiglio federale Collaboratori Divisione degli affari internazionali (esclusa la segreteria) Capo e sost. Stato maggiore Legislazione Capo Personale e organizzazione Capo Finanze e uscite Capo e collaboratori Ispettorato delle finanze Capo e collaboratori Acquisto di prestazioni informatica Capo e sost. Tassa d’esenzione dall’obbligo militare |
Amministrazione federale delle dogane | Personale civile per impieghi internazionali Coordinatori Learning Management System Personale addetto al rilascio di certificati elettronici Capo Acquisti I e Acquisti IV Collaboratori Ufficio centrale antifrode doganale Collaboratori sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale Collaboratori Sezione antifrode doganale Collaboratori team MOBE con accesso a RIPOL Collaboratori uffici doganali aeroportuali con accesso a RIPOL Collaboratori con accesso a sistemi classificati |
Corpo delle guardie di confine | Tutte |
Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione | Tutte |
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica | Tutte |
Controllo federale delle finanze | Tutte |
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari | Presidente del consiglio di amministrazione |
2.7 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca
Unità amministrative | Funzioni |
SG-DEFR | Capo del servizio diritto e sicurezza Responsabile dossier affari del Consiglio federale Capo della cancelleria Amministratore di sistema Information Service Center ISCeco |
Segreteria di Stato dell’economia | Capo Direzione del lavoro Capo Direzione economia esterna Capo Relazioni economiche bilaterali |
Capo Strategia e coordinazione – Relazioni economiche bilaterali | |
Caposettore Politica dei controlli all’esportazione Caposettore Sanzioni | |
Caposettore Controlli all’esportazione / Prodotti industriali | |
Caposettore Controlli all’esportazione / Materiale bellico | |
Caposettore Americhe Caposettore Medio Oriente e Africa Caposettore Asia / Oceania Caposettore Europa / Asia centrale | |
Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese | Tutte |
Settore dei PF | Presidente del Consiglio dei PF |
PF di Zurigo | Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari |
PF di Losanna | Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari |
Istituto Paul Scherrer | Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari |
Laboratorio di prova dei materiali e di ricerca (EMPA) | Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari |
Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve ed il paesaggio (WSL) | Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari |
Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (EAWAG) | Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari |
2.8 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
Unità amministrative | Funzioni |
SG-DATEC | Capo Servizio giuridico Collaboratori Servizio d’inchiesta svizzero sugli incidenti Collaboratori Civil Aviation Safety Office (CASO) Collaboratori Sicurezza informatica |
Ufficio federale dell’energia | Capidivisione Capisezione Responsabili di settore Caposervizio Collaboratori Affari del Consiglio federale e del Parlamento Collaboratori Risorse umane Collaboratori Finanze e controlling Collaboratori Informatica Collaboratori Garanzie Collaboratori Diritto dell’energia nucleare e dei trasporti in condotta Collaboratori Protezione in caso di emergenza Sbarramenti Collaboratori Segreteria della Commissione federale per la sicurezza nucleare (CSN) |
Ufficio federale dell’ambiente | |
Sezione Paesaggio e infrastrutture | Caposezione e collaboratori scientifici |
Sezione Sicurezza degli impianti | Caposezione e collaboratori scientifici |
Sezione Radiazioni non ionizzanti | Caposezione e collaboratori scientifici |
Ufficio federale dell’aviazione civile | Collaboratori per le questioni di sicurezza Capo Strategia e politica aeronautica Capo Sicurezza delle infrastrutture Collaboratori che nell’ambito delle proprie attività di sorveglianza devono avere accesso a impianti militari |
Ufficio federale delle strade | Collaboratori con accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure a impianti militari a partire dalla zona protetta 2 |
Ufficio federale delle comunicazioni | Capo gestione delle frequenze (FM) Collaboratori Pianificazione delle frequenze (FP) Collaboratori Assegnazione delle frequenze (FZ) Collaboratori Tecnologia radio (GF) Collaboratori Radio monitoring (RM) Capo Servizi di telecomunicazione (TC) Collaboratori Servizi fissi e servizio universale (FG) Capodivisione Radio e televisione (RTV) Consulente giuridico del direttore |
Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti | Tutte |
Ispettorato federale della sicurezza nucleare | Tutte |
3. Funzioni in seno ai Servizi del Parlamento4
Unità amministrative | Funzioni |
Segreteria generale | Segretari generali dell’Assemblea federale |
Settore Commissioni e delegazioni di vigilanza | Segretari generali supplenti dell’Assemblea federale |
Segreteria delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione | Tutte |
Controllo parlamentare dell’amministrazione | Tutte |
Segreteria della vigilanza parlamentare sulle finanze e il transito alpino | Tutte |
Servizio Informazione e comunicazione | Capo Informazione e comunicazione |
Settore Servizi scientifici | Capo Servizi scientifici Segretario del Consiglio nazionale |
Segreteria delle Commissioni della politica di sicurezza | Tutte |
Settore Relazioni internazionali e lingue | Capo Relazioni internazionali e lingue |
Segreteria delle Commissioni della politica estera | Tutte |
Servizio linguistico | Collaboratori selezionati |
Settore Risorse, sicurezza e logistica | Capo e segretaria amministrativa |
Servizio Sicurezza e infrastruttura | Tutte |
Servizio Informatica e nuove tecnologie | Tutte, eccettuati i segretari amministrativi |
Esercizio e servizio uscieri | Collaboratori selezionati |
Integrazione informatica e progetti | Tutte |
Apprendisti | Tutte |
4. Funzioni in seno al Tribunale penale federale5
Tutte, eccettuati i giudici
4a. Funzioni in seno al Tribunale amministrativo federale
Collaboratori che concorrono alla procedura di autorizzazione secondo l’articolo 36b della legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale amministrativo federale o assicurano il funzionamento e la manutenzione di mezzi informatici classificati7.
5. Funzioni in seno al Ministero pubblico della Confederazione8
Tutte, eccettuato il procuratore generale della Confederazione e il sostituto procuratore generale della Confederazione
6. Funzioni per le quali deve essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone in virtù di trattati internazionali
Oltre che per le funzioni elencate sopra, un controllo di sicurezza relativo alle persone deve essere eseguito anche quando tale controllo è previsto da convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni o da altri accordi internazionali. Ciò può essere il caso ad esempio quando la persona interessata deve poter accedere, all’estero, a informazioni classificate o a zone militari vietate.
1 Aggiornato n. II dell’O del 9 mar. 2012 (RU 2012 1153), dall’art. 15 n. 1 dell’O del 17 ott. 2012 sulla condotta della guerra elettronica e sull’esplorazione radio (RU 2012 5527), dal n. I 1 delle O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti) (RU 2012 3631), del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria) (RU 2013 3041), dal n. 1 degli all. delle O del 3 giu. 2016 (RU 2016 1785), del 16 ago. 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative (RU 2017 4231) e dall’all. n. 1 dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).
2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.
3 L’Organo d’esecuzione del servizio civile è stato soppresso in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2019.
4 Elenco secondo comunicazione dei Servizi del Parlamento.
5 Elenco secondo comunicazione del Tribunale penale federale.
6 RS 173.32
7 Elenco secondo comunicazione del Tribunale amministrativo federale.
8 Elenco secondo comunicazione del Ministero pubblico della Confederazione.
Allegato 21
(art. 5 cpv. 1)
Funzioni dell’esercito per le quali deve essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone
1. Quartiere generale dell’esercito (QG Es)
Formazioni | Funzioni |
Frazioni dello stato maggiore dell’esercito e rispettivi distaccamenti d’esercizio | Tutte |
2. Stati maggiori di comando (SM cdo)
Formazioni | Funzioni |
SM cdt FT, SM FT | Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali |
SM FA, SM cdo Impg FA | Tutte |
Stato maggiore BLEs | Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali |
Stato maggiore BAC | Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali |
SM ISQ, SM SC, SM SSMG, SM MILAK, SM SSPE | Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali |
SM reg ter, SM br, SM FOA | Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali |
3. Fanteria (fant)
Formazioni | Funzioni |
SM bat gran | Tutti gli ufficiali e i sottufficiali superiori |
Cp SM gran, cp gran, cp espl gran | Tutte |
4. Forze aeree
Formazioni | Funzioni |
Impg FA | Tutte |
FOA aiuto cond 30 | Tutte |
FOA av 31 | Tutte |
FOA DCA 33 | Tutte |
5. Truppe dell’aiuto alla condotta (trp aiuto cond)
Formazioni | Funzioni |
Bat QG | Tutte |
Bat aiuto cond (senza cp scagl cond) | Tutte |
Bat GE | Tutte |
6. Truppe di trasmissione (trp trm)
Formazioni | Funzioni |
Bat ondi, reti amba | Tutte |
7. Truppe della logistica (trp log)
Formazioni | Funzioni |
Bat log, bat mob log | Tutte |
Bat infra | Tutte |
8. Truppe sanitarie (trp san)
Formazioni | Funzioni |
Bat log san, bat osp, cp san | Tutte |
9. Truppe della Sicurezza militare (trp Sic mil)
Formazioni | Funzioni |
Sic mil | Tutte |
10. Truppe di difesa NBC (trp difesa NBC)
Formazioni | Funzioni |
Dist impg KAMIR | Tutti gli ufficiali e i sottufficiali superiori |
Labor dif NBC, bat dif NBC, cp interv dif NBC | Tutte |
11. Giustizia militare (GM)
Formazioni | Funzioni2 |
SM UUC | Tutte |
TMC | Tutte |
TMA | Tutte |
Trib mil | Tutte |
12. Istruzione e supporto
Formazioni | Funzioni |
Tutti i dist eser del QG Es | Tutte |
Dist eser MILAK | Tutti i gradi di truppa e i sottufficiali |
Dist eser BLEs, dist eser esercizi BLEs | Tutte; il DDPS può prevedere eccezioni |
13. SM del Consiglio federale
Formazioni | Funzioni |
SM CF CENAL | Tutte |
14. Tutte le formazioni
Formazioni | Funzioni |
Tutte | Cdt, sost cdt, capo impg, aiut e uff info di tutti i livelli, uff SMG, giudici della truppa, membri del Servizio della Croce Rossa |
15. Funzioni per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone in virtù di trattati internazionali
Il livello di controllo delle funzioni per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone in virtù di trattati internazionali si fonda sui requisiti del pertinente accordo.
1 Aggiornato dal n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011 (RU 2011 5903) e dal n. II dell’O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
2 «Giudice della truppa» non è una funzione della giustizia militare.
Allegato 3
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021