[531.40]
Ordinanza sull’impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie
del 4 novembre 2009 (Stato 1° giugno 2017)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 41 della legge del 20 marzo 20091 sul trasporto di viaggiatori; visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie; visto l’articolo 6 della legge del 25 settembre 20153 sul trasporto di merci; visti gli articoli 27 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20164 sull’approvvigionamento del Paese,5
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie nell’ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza e i relativi provvedimenti preparatori.
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica alle imprese titolari di:
- a.
- una concessione per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori o di merci mediante ferrovia, filovia, impianti di trasporto a fune, imbarcazioni o veicoli a motore; o
- b.1
- un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8c della legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie.
1 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).
Art. 3 Provvedimenti preparatori in vista di situazioni particolari e straordinarie
1 Le imprese di trasporto di cui all’articolo 2 devono prendere provvedimenti preparatori al fine di assicurare, in situazioni particolari e straordinarie e con i mezzi a disposizione, l’esecuzione prioritaria dei trasporti nell’ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza e, nella misura del possibile, l’effettuazione degli altri servizi di trasporto.
2 I provvedimenti preparatori devono essere idonei ad assicurare il trasporto di persone e di merci 24 ore su 24.
3 In particolare, i provvedimenti preparatori hanno lo scopo di:
- a.
- garantire la disponibilità del personale necessario all’esercizio;
- b.
- mettere a disposizione i mezzi necessari all’esercizio.
4 Le imprese di trasporto notificano all’Ufficio federale dei trasporti i provvedimenti preparatori previsti o adottati.
Art. 4 Trasporti nell’ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza
1 Ai fini della cooperazione nazionale per la sicurezza sono considerati prioritari i trasporti ordinati dalle autorità competenti in materia (trasporti ufficiali), i trasporti effettuati nell’ambito dell’approvvigionamento economico del Paese, quelli effettuati nell’ambito della protezione civile e quelli militari.
2 Sono trasporti ufficiali i trasporti di:
- a.
- rifugiati;
- b.
- persone interessate da sfollamenti ed evacuazioni;
- c.
- persone e beni necessari per far fronte a situazioni particolari e straordinarie;
- d.
- persone e beni dislocati su ordine degli organi della cooperazione nazionale per la sicurezza.
3 Sono trasporti effettuati nell’ambito dell’approvvigionamento economico del Paese i trasporti di:
- a.
- organi dell’approvvigionamento economico del Paese;
- b.
- persone impiegate nell’approvvigionamento economico del Paese;
- c.
- beni e animali dislocati su ordine degli organi dell’approvvigionamento economico del Paese.
4 Sono trasporti effettuati nell’ambito della protezione civile i trasporti di:
- a.
- membri della protezione civile;
- b.
- beni della protezione civile della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- c.
- persone e beni dislocati su ordine degli organi della protezione civile.
5 Sono trasporti militari i trasporti di:
- a.
- membri dell’esercito e delle formazioni complete;
- b.
- prigionieri di guerra e internati;
- c.
- beni dell’esercito e dell’amministrazione militare;
- d.
- animali dell’esercito.
6 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può esonerare temporaneamente singole imprese dall’obbligo di effettuare i trasporti nell’ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza in caso di difficoltà di esercizio particolari.
Art. 5 Coordinamento
Le Ferrovie federali svizzere coordinano l’esecuzione dei trasporti della cooperazione nazionale per la sicurezza con le imprese di trasporto, segnatamente per quanto concerne la direzione dei trasporti e gli orari.
Art. 6 Determinazione delle priorità in materia di trasporti
Se i trasporti ordinati nell’ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza non possono più essere attuati, il presidente dell’organo direttivo per il coordinamento dei trasporti in caso di sinistro fissa le priorità, dopo aver consultato le parti della cooperazione nazionale per la sicurezza.
Art. 7 Vigilanza sui provvedimenti preparatori
I provvedimenti preparatori sottostanno alla vigilanza dell’Ufficio federale dei trasporti. In particolare, esso può esigere adeguamenti e modifiche.
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 29 novembre 19951 concernente il coordinamento e l’esercizio delle aziende pubbliche di trasporto e delle aziende di trasporto con concessione federale in situazioni straordinarie è abrogata.
1 [RU 1995 5362, 1997 2779 n. II 34]
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.
1 RS 745.12 RS 742.1013 RS 742.414 RS 5315 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 10 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 3179).
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 04.12.2019