0.444.137.21
Traduzione
Accordo
tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e
il Governo della Repubblica Ellenica
sull’importazione, il transito e il rimpatrio di beni culturali
Concluso il 15 maggio 2007Entrato in vigore mediante scambio di note il 13 aprile 2011
(Stato 13 aprile 2011)
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ellenica,
in seguito denominati «le Parti contraenti»,
in applicazione della Convenzione UNESCO del 14 novembre 19701 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, cui aderiscono entrambi i Paesi in qualità di Stati contraenti, nel rispetto delle normative in materia delle Parti,
in considerazione del fatto che il furto, il saccheggio, l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali rappresentano un danno per il patrimonio culturale dell’umanità,
nell’intento di contribuire alla salvaguardia e al mantenimento del patrimonio culturale, nonché di proibire e contrastare le attività di trasferimento illecito di beni culturali,
convinti che la cooperazione tra i due Stati sia in grado di fornire un contributo importante allo scopo,
nell’intento di facilitare il rimpatrio di beni culturali illecitamente importati, esportati o trasferiti di proprietà e di intensificare gli scambi culturali tra i due Stati,
hanno convenuto quanto segue:
Art. I
(1) Il presente Accordo disciplina l’importazione, il transito e il rimpatrio di beni culturali tra le Parti contraenti.
(2) Il presente Accordo trova applicazione esclusivamente per le categorie di beni culturali di importanza significativa per il patrimonio culturale della Parte interessata elencate nell’Allegato I. I beni culturali non coperti dalle categorie elencate nell’Allegato I possono essere rivendicati come tali conformemente alla rispettiva legislazione interna.
(3) Per quanto riguarda la Repubblica Ellenica, per «territorio» s’intende il territorio su cui la Repubblica Ellenica esercita la sua sovranità o la sua giuridisdizione conformemente al diritto internazionale, inclusi il mare territoriale e le aree marittime.
(4) Per quanto riguarda la Confederazione Svizzera, per «territorio» s’intende il suo territorio conformemente alla legislazione svizzera in accordo con il diritto internazionale.
Art. II
(1) I beni culturali possono essere importati nel territorio di una delle Parti contraenti se si dimostra alle autorità doganali che le disposizioni in materia di esportazione dell’altra Parte contraente sono state rispettate. Se la legislazione di una Parte contraente richiede un’autorizzazione per esportare beni culturali, essa deve essere presentata alle autorità doganali dell’altra Parte contraente.
(2) La dichiarazione nei confronti dell’autorità doganale svizzera deve contenere:
- a.
- indicazioni sul tipo di bene culturale;
- b.
- dati il più possibile precisi sul luogo di produzione o, nel caso si tratti di un reperto archeologico o paleontologico, sul luogo di ritrovamento del bene culturale;
- c.
- un permesso di esportazione rilasciato per decisione ministeriale dal Ministro della cultura greco;
- d.
- un certificato di esportazione valido corredato, oltre che di informazioni, di una fotografia del bene culturale da esportare. Un formulario e i particolari che il certificato di esportazione deve contemplare sono contenuti nell’Allegato II.
(3) La dichiarazione nei confronti dell’autorità doganale greca deve contenere:
- a.
- indicazioni sul tipo di bene culturale;
- b.
- dati il più possibile precisi sul luogo di produzione o, nel caso si tratti di un reperto archeologico o paleontologico, sul luogo di ritrovamento del bene culturale.
Art. III
(1) Ogni Parte contraente può promuovere un’azione contro l’altra Parte contraente per il rimpatrio di un bene culturale importato illecitamente nel territorio di quest’ultima.
(2) L’azione può essere fatta valere di fronte ai giudici competenti della Parte contraente in cui si trova il bene culturale.
(3) Per i presupposti dell’azione è determinante il diritto interno della Parte contraente in cui si trova il bene culturale.
(4) L’autorità competente ai sensi dell’articolo VII del presente Accordo nella Parte contraente in cui si trova il bene culturale consiglia e assiste la Parte contraente attrice, secondo le sue possibilità e nel quadro dei mezzi a sua disposizione:
- a.
- nel localizzare il bene culturale;
- b.
- nell’individuare il tribunale competente;
- c.
- nell’indicare i rappresentanti legali specializzati;
- d.
- ai fini della custodia temporanea e della cura conservativa del bene culturale fino al suo rimpatrio.
(5) Nessuna delle disposizioni di cui sopra può obbligare le Parti contraenti a rinunciare al diritto di promuovere un’azione nel proprio Stato sulla base della rispettiva legislazione interna per ottenere il rimpatrio di un bene culturale.
Art. IV
(1) La Parte contraente attrice deve dimostrare:
- a.
- che il bene culturale rientra in una delle categorie elencate nell’Allegato I; e
- b.
- che è stato importato illecitamente nel territorio dell’altra Parte contraente dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.
(2) L’azione di rimpatrio della Parte contraente si prescrive in un anno dopo che le sue autorità competenti sono venute a conoscenza dell’ubicazione e del detentore del bene culturale, ma al più tardi in 30 anni dopo l’esportazione illecita.
(3) Nessuna delle disposizioni del presente Accordo può obbligare le Parti contraenti a rinunciare al diritto di promuovere un’azione di rimpatrio di beni culturali sulla base della legislazione esistente prima dell’entrata in vigore dell’Accordo.
Art. V
(1) I costi dei provvedimenti necessari per la salvaguardia, il mantenimento e il rimpatrio del bene culturale sono a carico della Parte contraente attrice. Essa può addebitare le spese, conformemente alla legislazione interna applicabile, alla persona entrata in possesso del bene culturale illecitamente e in mala fede o che lo ha illecitamente importato nello Stato.
(2) Al momento del rimpatrio, la Parte contraente attrice deve versare alla persona che ha acquistato il bene culturale in buona fede e che deve restituirlo un’indennità equa e commisurata, tenendo in considerazione il prezzo d’acquisto e le spese necessarie e utili alla salvaguardia e al mantenimento del bene culturale.
(3) L’ammontare dell’indennità è fissata dal giudice competente nella Parte contraente in cui è stata promossa l’azione ai sensi dell’articolo III.
(4) Fino al pagamento dell’indennità la persona tenuta a restituire il bene culturale ha su di esso un diritto di ritenzione.
Art. VI
Le Parti contraenti sono tenute a comunicare il contenuto del presente Accordo, nonché informazioni relative alla sua attuazione, agli ambienti interessati dall’Accordo, quali le autorità doganali e di perseguimento penale e il commercio d’arte.
Art. VII
(1) Le autorità competenti dell’applicazione del presente Accordo sono:
- a.
- nella Repubblica Ellenica: la Directorate for Museums, Exhibitions andEducational Programs, Ministero della cultura greco;
- b.
- nella Confederazione Svizzera: il Servizio specializzato in materia di trasferimento internazionale di beni culturali (Ufficio federale della cultura), Dipartimento federale dell’interno.
(2) Le suddette autorità sono autorizzate a collaborare direttamente nel quadro delle rispettive competenze.
(3) Le autorità competenti si notificano senza indugio i cambiamenti avvenuti nell’ambito delle competenze o delle designazioni delle autorità di cui ai capoversi 1 e 2.
Art. VIII
(1) Le Parti contraenti si notificano per il tramite delle autorità competenti di cui all’articolo VII del presente Accordo furti, saccheggi, perdite o altri eventi che riguardano i beni culturali delle categorie elencate nell’Allegato I.
(2) Le Parti contraenti si notificano senza indugio le eventuali modifiche intervenute nei rispettivi ordinamenti relativamente all’importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali.
(3) Se beni culturali di origine sospetta si trovano sul territorio di una delle due Parti contraenti, la Parte interessata lo notifica immediatamente all’altra Parte contraente. L’accesso al luogo di ubicazione del bene culturale in questione è autorizzato conformemente alla rispettiva legislazione interna.
Art. IX
Nell’attuazione del presente Accordo le Parti contraenti collaborano con le istituzioni internazionali competenti per la lotta contro il trasferimento illecito di beni culturali quali la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), l’Interpol (International Criminal Police Organization), l’International Council of Museums (ICOM) e la World Customs Organization (WCO).
Art. X
(1) Le autorità competenti secondo l’articolo VII del presente Accordo verificano l’applicazione dell’Accordo ad intervalli regolari e all’occorrenza propongono modifiche. Possono inoltre formulare proposte volte a promuovere l’ulteriore cooperazione nell’ambito degli scambi culturali.
(2) I rappresentanti delle autorità competenti si riuniscono alternativamente in Grecia e in Svizzera; un incontro può inoltre essere convocato su richiesta di una delle Parti contraenti, in particolare nel caso di modifiche importanti delle disposizioni giuridiche e amministrative applicate all’importazione, all’esportazione e al trasferimento di proprietà di beni culturali.
Art. XI
Il presente Accordo non pregiudica gli impegni delle Parti contraenti che scaturiscono da altri trattati internazionali, multilaterali o bilaterali, di cui Esse sono Parti contraenti.
Art. XII
(1) Le autorità competenti secondo l’articolo VII del presente Accordo possono intrattenere uno scambio di pareri scritti sull’attuazione del presente Accordo, in termini generali o con riferimento a casi particolari, oppure incontrarsi per uno scambio verbale.
(2) Le eventuali controversie circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo sono oggetto di consultazioni e negoziazioni tra le Parti contraenti.
Art. XIII
(1) Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data di ricezione della notifica con cui le Parti contraenti si informano della conclusione delle rispettive procedure necessarie alla sua entrata in vigore. Esso resta in vigore cinque anni e si rinnova tacitamente ogni volta per un quinquiennio, salvo denuncia scritta di una delle Parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza del termine.
(2) Il presente Accordo potrà essere modificato con il consenso reciproco delle Parti contraenti. Le modifiche concordate per scritto entreranno in vigore conformemente alla procedura di cui al capoverso 1 del presente articolo.
(3) L’eventuale denuncia del presente Accordo non pregiudica le azioni di rimpatrio in corso.
Fatto a Berna il 15 maggio 2007, in tre originali in lingua francese, greca e inglese, tutti e tre i testi facenti egualmente fede.
Per il Consiglio federale svizzero: Pascal Couchepin | Per il Governo della Repubblica Ellenica: Georgios Voulgarakis |
Allegato I
Categorie di beni culturali svizzeri
I. Pietra
A. Elementi architettonici e decorativi: in granito, pietra arenaria, calcare, tufo, marmo e altri tipi di pietra. Elementi strutturali appartenenti a complessi funerari, cultuali e abitativi quali capitelli, lesene, colonne, acroteri, fregi, stele, lunette di finestre, mosaici, rivestimenti e tarsie marmoree ecc. Datazione approssimativa: 1000 a.C. – 1500 d.C.
B. Iscrizioni: su diversi tipi di pietra. Altari, lapidi, stele, epigrafi onorarie ecc. Datazione approssimativa: 800 a.C. – 800 d.C.
C. Rilievi: su pietra calcarea e altri tipi di pietra. Rilievi su pietra, rilievi tombali, sarcofagi con o senza decorazione, urne cinerarie, stele, elementi ornamentali ecc. Datazione approssimativa: prevalentemente 1000 a.C. – 800 d.C.
D. Sculture/statue: in pietra calcarea, marmo e altri tipi di pietra. Statue funerarie e votive, busti, statuette, elementi di corredi funerari ecc. Datazione approssimativa: prevalentemente 1000 a.C. – 800 d.C.
E. Utensili/attrezzi: in silice e altri tipi di pietra. Diversi utensili come lame di coltelli e pugnali, asce e attrezzi per attività artigianali ecc. Datazione approssimativa: 130 000 a.C. – 800 d.C.
F. Armi: in ardesia, silice, pietra calcarea, pietra arenaria e altri tipi di pietra. Cuspidi di frecce, scudi, palle di cannone ecc. Datazione approssimativa: 10 000 a.C. – 800 d.C.
G. Gioielli/costumi: in diversi tipi di pietra, pietre dure preziose e semipreziose. Pendenti, perle, castoni per anelli ecc. Datazione approssimativa: prevalentemente 2800 a.C. – 800 d.C.
II. Metallo
A. Statue/statuette/busti: in metallo non ferroso, più raramente in metallo nobile. Raffigurazioni di animali, persone e divinità, ritratti a busto ecc. Datazione approssimativa: 1200 a.C. – 800 d.C.
B. Recipienti: in metallo non ferroso, più raramente in metallo nobile e ferro. Olle, secchi, coppe, vasi, setacci ecc. Datazione approssimativa: 1000 a.C. – 800 d.C.
C. Lampade: in metallo non ferroso e ferro. Lampade, frammenti di candelabri ecc. Datazione approssimativa: 50 a.C. – 800 d.C.
D. Gioielli/costumi: in metallo non ferroso, ferro, più raramente in metallo nobile. Cavigliere, collane, bracciali e anelli, perle, spille, fermagli (per l’abbigliamento), fibule e ornamenti per cinture, pendenti. Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 800 d.C.
E. Utensili/attrezzi: in ferro e metallo non ferroso, raramente in metallo nobile. Scuri, asce, falci, coltelli, tenaglie, martelli, trapani, utensili di scrittura, cucchiai, chiavi, serrature, componenti di carri, finimenti per cavalli, ferri di cavallo, catene, campanacci ecc. Datazione approssimativa: 3200 a.C. – 800 d.C.
F. Armi: in ferro e metallo non ferroso, raramente in metallo nobile. Pugnali, spade, cuspidi di lance e di frecce, coltelli, borchie di scudi, palle di cannone, elmi e armature. Datazione approssimativa: 2200 a.C. – 800 d.C.
III. Ceramica
A. Recipienti: in ceramica fine e ceramica grezza, in parte decorati, dipinti, ingobbiati o smaltati. Recipienti di produzione locale o provenienti da altre aree. Vasi, piatti, ciotole, coppe, piccoli contenitori, ampolle, anfore, setacci ecc. Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 1500 d.C.
B. Attrezzi/utensili: in ceramica. Attrezzi per attività artigianali e diversi altri utensili. Molto variegati. Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 1500 d.C.
C. Lampade: in ceramica. Lumi a petrolio e lumi di sego di diversa fattura. Datazione approssimativa: 50 a.C. – 1500 d.C.
D. Statuette: in ceramica. Raffigurazione di persone, divinità e animali, elementi anatomici. Datazione approssimativa: 1200 a.C. – 1500 d.C.
E. Piastrelle per stufe/elementi architettonici: in ceramica, piastrelle per stufe spesso smaltate. Terrecotte architettoniche e rivestimenti. Piastrelle a bicchiere, piastrelle a foglio decorate, piastrelle-nicchia, piastrelle di cornice, piastrelle d’angolo, piastrelle del cornicione, piastrelle per pavimenti e tegole decorate/stampate. Datazione approssimativa: 700 a.C. – 1500 d.C.
IV. Vetro e pasta vitrea
A. Recipienti: in vetro colorato e incolore. Ampolle, coppe, bicchieri, vassoi, sigilli di ampolle in vetro. Datazione approssimativa: 50 a.C. – 1500 d.C.
B. Gioielli/costumi: in vetro colorato e incolore. Bracciali, perle, sfere, elementi ornamentali. Datazione approssimativa: 1000 a.C. – 800 d.C.
V. Osso
A. Armi: in osso e corno. Cuspidi di frecce, arpioni ecc. Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 800 d.C.
B. Recipienti: in osso. Elementi di recipienti. Datazione approssimativa: 150 a.C. – 800 d.C.
C. Attrezzi/utensili: in osso, corno e avorio. Lesine, scalpelli, scuri, asce, chiodi, punteruoli, pettini e oggetti decorati. Datazione approssimativa: 10 000 a.C. – 800 d.C.
D. Gioielli/costumi: in osso, corno, avorio e zanne. Chiodi, pendenti ecc. Datazione approssimativa: 10 000 a.C. – 800 d.C.
VI. Legno
A. Armi: In diversi tipi di legno. Frecce, archi ecc. Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 800 d.C.
B. Attrezzi/utensili: In diversi tipi di legno. Manici di asce in pietra, accette, cucchiai, impugnature di coltelli, pettini, ruote, lavagnette ecc. Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 800 d.C.
C. Recipienti: In diversi tipi di legno. Svariati recipienti in legno. Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 800 d.C.
VII. Cuoio/tessuto/diversi materiali organici
A. Accessori per armi: in cuoio. Fodere per scudi ecc. Datazione approssimativa: 50 a.C. – 800 d.C.
B. Abbigliamento: in cuoio, stoffa e fibre vegetali. Calzature, indumenti ecc. Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 800 d.C.
C. Attrezzi: in fibre vegetali e cuoio. Reti, faretre ecc. Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 800 d.C.
D. Recipienti: in fibre vegetali. Svariati recipienti, intrecciati, cuciti ecc. Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 800 d.C.
E. Gioielli/costumi: in conchiglia, lignite ecc. Bracciali, perle ecc. Datazione approssimativa: 2000 a.C. – 800 d.C.
VIII. Pittura
A. Pittura murale: su intonaco. Pittura murale con diversi motivi. Datazione approssimativa: 700 a.C. – 1500 d.C.
IX. Ambra
A. Gioielli/costumi: in ambra. Elementi ornamentali semplici o configurati. Datazione approssimativa: 1200 a.C. – 800 d.C.
Categorie di beni culturali greci
I. Oggetti in pietra
(risalenti dalla preistoria al 1500 d.C.)
- A.
- Sculture o rilievi, a sé stanti oppure rimossi intatti o a frammenti da monumenti immobili. Sono compresi gli elementi strutturali e architettonici appartenenti a tali monumenti
- B.
- Iscrizioni su pietra
- C.
- Sculture mobili o rilievi
- D.
- Recipienti e utensili
- E.
- Sarcofagi
- F.
- Armi
- G.
- Attrezzi e congegni/pesi e ancore
- H.
- Incisioni
- I.
- Sigilli
- J.
- Monili
- K.
- Beni domestici/mobilia
- L.
- Altari – tavole per offerte
II. Oggetti in metallo
(risalenti dalla preistoria al 1500 d.C., in metallo prezioso e non prezioso)
- A.
- Sculture o rilievi, a sé stanti oppure rimossi intatti o a frammenti da monumenti immobili
- B.
- Sculture mobili o rilievi
- C.
- Recipienti
- D.
- Monili
- E.
- Armi
- F.
- Attrezzi/congegni/pesi
- G.
- Iscrizioni/risoluzioni/anatemi
- H.
- Sigilli
- I.
- Beni domestici/mobilia
- J.
- Monete
- K.
- Medaglie
- L.
- Sigilli in piombo
- M.
- Oggetti di venerazione religiosa
- N.
- Utensili e oggetti di uso quotidiano
- O.
- Strumenti
III. Ceramiche
(risalenti dalla preistoria al 1500 d.C.)
- A.
- Sculture o rilievi, a sé stanti oppure rimossi intatti o a frammenti da immobili monumentali. Sono compresi gli elementi strutturali e architettonici appartenenti a tali monumenti
- B.
- Sculture mobili o rilievi
- C.
- Recipienti
- D.
- Utensili
- E.
- Monili
- F.
- Attrezzi/congegni/pesi
- G.
- Incisioni su argilla
- H.
- Sigilli
- I.
- Strumenti
- J.
- Sarcofagi
IV. Oggetti in osso e avorio
(risalenti dalla preistoria al 1500 d.C.)
- A.
- Sculture o rilievi, a sé stanti oppure rimossi intatti o a frammenti da strutture mobili o immobili
- B.
- Monili/oggetti personali
- C.
- Attrezzi/strumenti
- D.
- Sigilli
V. Oggetti in legno
(risalenti dalla preistoria al 1500 d.C.)
- A.
- Intagli in legno e rilievi, a sé stanti oppure rimossi intatti o a frammenti da monumenti immobili
- B.
- Intagli in legno mobili
- C.
- Oggetti personali
- D.
- Mobilia/oggetti ecclesiastici
- E.
- Icone e superfici dipinte
VI. Oggetti in vetro
(risalenti dalla preistoria al 1500 d.C.)
- A.
- Recipienti
- B.
- Monili/oggetti personali
- C.
- Utensili di uso quotidiano e oggetti decorativi
- D.
- Oggetti ecclesiastici
VII. Oggetti in maiolica, steatite, alabastro, pietre semipreziose e altri materiali
(risalenti dalla preistoria al 1500 d.C.)
- A.
- Sculture
- B.
- Recipienti/oggetti di uso quotidiano
- C.
- Attrezzi/utensili
- D.
- Sigilli
- E.
- Monili/oggetti personali
- F.
- Mobilia/oggetti ecclesiastici/icone
VIII. Tessili
(risalenti dalla preistoria al 1500 d.C.)
Tessili di qualsiasi tipo, inclusi oggetti ecclesiastici
IX. Rotoli – pergamene – manoscritti – libri
(risalenti dalla preistoria al 1500 d.C.)
- A.
- Rotoli, pergamene, manoscritti, libri intatti o a frammenti, inclusi oggetti ecclesiastici
- B.
- Disegni (schizzi)
X. Dipinti
(risalenti dalla preistoria al 1500 d.C.)
Dipinti a sé stanti o rimossi da monumenti immobili di qualsiasi materiale e substrato
XI. Mosaici
(risalenti dalla preistoria al 1500 d.C.)
Mosaici a sé stanti o rimossi da monumenti immobili, incluse opere ecclesiastiche mobili e immobili
Allegato II
Esportazione di beni culturali mobili dal territorio greco
Documenti necessari:
(1) permesso di esportazione rilasciato per decisione ministeriale dal Ministro della cultura su raccomandazione del consiglio archeologico centrale;
(2) certificato di esportazione riportante il numero di serie e di sicurezza a scopo di protezione contro la contraffazione. In questo certificato di esportazione, che va allegato alla decisione ministeriale, devono figurare: i dati personali completi della/del richiedente, il Paese di origine del bene culturale, il Paese di destinazione, una descrizione dettagliata del bene culturale corredata di fotografie nonché lo scopo dell’esportazione.
Ai documenti succitati vanno inoltre allegati:
(1) contratto di prestito e certificato di assicurazione nel caso di esportazione temporanea del bene culturale a scopo di esposizione presso musei o istituzioni analoghe oppure a fini scientifici o didattici;
(2) certificato di conferma rilasciato dall’autorità competente del Ministero della cultura in base a cui viene dichiarato che, nel caso di esportazione di un bene culturale a scopo di conservazione, il bene in questione non può essere conservato in Grecia;
(3) nel caso di riesportazione, il certificato in base a cui viene dichiarata l’importazione di un bene culturale mobile previamente importato in territorio greco.
Importazione di beni culturali antichi
Certificato in base a cui viene dichiarata l’importazione di beni culturali mobili:
Questo certificato contiene: i dati personali completi della/del richiedente, una descrizione dettagliata del bene culturale corredata di fotografie, il modo in cui la/il richiedente è venuta/o in possesso del bene culturale nonché il luogo e la data della sua importazione in territorio greco.
Vanno allegati alla dichiarazione un permesso di esportazione o un certificato emesso dal Paese di origine nonché la fattura o la ricevuta d’acquisto e, nel caso di donazioni o eredità, i rispettivi documenti legali.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021