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RS 412.101.220.60 Ordinanza della SEFRI dell' 8 agosto 2007 sulla formazione professionale di base Fabbricante di strumenti musicali con attestato federale di capacità (AFC)

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[412.101.220.60]

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Fabbricante di strumenti musicali con attestato federale di capacità (AFC)

dell’8 agosto 2007 (Stato 1° gennaio 2018)

Fabbricante di strumenti musicali AFC

Musikinstrumentenbauerin EFZ/Musikinstrumentenbauer EFZ

Factrice d’instruments de musique CFC/

Facteur d’instruments de musique CFC

54208

Fabbricazione di strumenti a fiato

54209

Riparazione di strumenti a fiato

54210

Fabbricazione di pianoforti

54211

Fabbricazione di organi

54212

Fabbricazione di canne d’organo

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:4

  Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata

  Art. 1 Denominazione, profilo e indirizzi professionali

1 La denominazione professionale è fabbricante di strumenti musicali AFC.

2 I fabbricanti di strumenti musicali AFC dispongono di capacità e competenze fondamentali per far fronte in modo sicuro a compiti ed esigenze nei seguenti campi: strumento, fabbricazione, lavorazione artigianale e approccio economico-aziendale a livello teorico e operativo. Sono in grado di suonare lo strumento; ai clienti manifestano gioia per la musica e forniscono consulenza. La fabbricazione di strumenti musicali è l’arte di produrre e riparare strumenti musicali.

Per eseguire in modo autonomo e competente i singoli lavori, i fabbricanti di strumenti musicali AFC possiedono abilità manuale e interesse per compiti organizzativi e pianificatori. Dimostrano un atteggiamento orientato alla clientela, impegno sociale, consapevolezza e comportamento ecologico, nonché adeguata flessibilità. Essi hanno altresì una buona resistenza fisica.

3 Nella professione di fabbricante di strumenti musicali AFC sono previsti i seguenti indirizzi professionali:

a.
fabbricazione di strumenti a fiato;
b.
riparazione di strumenti a fiato;
c.
fabbricazione di pianoforti;
d.
fabbricazione di organi;
e.
fabbricazione di canne d’organo.

4 L’indirizzo professionale è specificato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.

  Art. 2 Durata e inizio

1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.


  Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

  Art. 3 Competenze

1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative secondo gli articoli da 4 a 6.

2 Essi valgono per tutti i luoghi di formazione.

  Art. 4 Competenza professionale

La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

a.
familiarità con lo strumento musicale;
b.
lavorazione artigianale;
c.
riparazione e fabbricazione;
d.
contatto con la clientela;
e.
approccio economico-aziendale a livello teorico e operativo;
f.
contratti, diritto del lavoro e amministrazione.
  Art. 5 Competenza metodologica

La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

a.
tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;
b.
approccio reticolare, orientato al processo, a livello teorico e operativo;
c.
strategie d’apprendimento;
d.
modo di lavorare creativo;
e.
approccio economico a livello teorico e operativo.
  Art. 6 Competenza sociale e personale

La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

a.
apprendimento continuo;
b.
sensibilità;
c.
interesse musicale;
d.
interessi culturali;
e.
responsabilità personale;
f.
capacità di rappresentazione spaziale;
g.
disciplina, precisione;
h.
orientamento verso la qualità;
i.
comportamento ecologico;
j.
forme comportamentali.

  Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

  Art. 71

1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.


1 Nuovo testo giusta il n. II 39 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).


  Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

  Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

1 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1440 lezioni. Esso include 160 lezioni per l’insegnamento dello sport.

3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 30 e massima di 58 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

  Art. 9 Lingua d’insegnamento

1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.


  Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

  Art. 10 Piano di formazione

1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

2 Esso specifica le competenze operative di cui agli articoli da 4 a 6 come segue:

a.
spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
b.
definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
c.
precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
d.
rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

3 Il piano di formazione stabilisce inoltre:

a.
la struttura curricolare della formazione professionale di base;
b.
l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
c.
i campi di qualificazione e la nota dei luoghi di formazione menzionati nel certificato delle note di cui all’articolo 22 capoverso 3 e rilevanti per le ripetizioni di cui all’articolo 20;
d.
le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.

4 Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente la realizzazione della formazione professionale di base per fabbricanti di strumenti musicali AFC con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

  Art. 11 Cultura generale

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20061 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.


1 RS 412.101.241


  Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda

  Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

a.
attestato federale di capacità di fabbricante di strumenti musicali e almeno tre anni di pratica professionale nel campo d’insegnamento;
b.
una delle seguenti qualifiche e almeno tre anni di pratica professionale nel campo d’insegnamento:
1.
attestato federale di capacità di fabbricante qualificato di strumenti a fiato in ottone;
2.
attestato federale di capacità di riparatore qualificato di strumenti a fiato;
3.
attestato federale di capacità di pianofortaio qualificato;
4.
attestato federale di capacità di fabbricante qualificato di organi;
5.
attestato federale di capacità di fabbricante qualificato di canne d’organo.
  Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

1 In un’azienda può svolgere il tirocinio una persona in formazione se:

a.
è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
b.
sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

2 Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

3 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in più.

4 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione per le aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.


  Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni

  Art. 14 Formazione in azienda

1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

2 Il formatore controlla e firma tale documentazione ogni trimestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

3 Alla fine di ogni semestre il formatore rileva in un rapporto scritto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

  Art. 15 Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola

Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

  Art. 16 Formazione nei corsi interaziendali

Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei corsi frequentati mediante controlli delle competenze.

2 I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all’articolo 19 capoverso 4.


  Sezione 8: Procedura di qualificazione

  Art. 17 Ammissione

1 È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

a.
secondo le disposizioni della presente ordinanza;
b.
in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; oppure
c.
al di fuori di un ciclo di formazione regolare e dimostra di soddisfare i requisiti per l’esame finale.

2 Dell’esperienza professionale richiesta per l’ammissione a una procedura di qualificazione di cui all’articolo 32 OFPr devono essere stati svolti almeno tre anni nel rispettivo indirizzo professionale.

  Art. 18 Oggetto, durata e svolgimento

1 Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui agli articoli da 4 a 6.

2 Nell’esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

a.
«lavoro pratico», della durata di 24 ore. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di eseguire, in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione, le attività richieste nell’ambito di un lavoro prestabilito. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
b.
«conoscenze professionali», della durata di sei ore. L’esame è orale e scritto. La durata massima dell’esame orale è di un’ora.
c.
«cultura generale». Per l’esame finale nel campo di qualificazione «cultura generale» fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20061 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

1 RS 412.101.241

  Art. 19 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

1 L’esame finale è superato se:

a.
per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
b.
la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione.

3 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

a.
lavoro pratico: conta doppio;
b.
conoscenze professionali: conta una volta sola;
c.
cultura generale: conta una volta sola;
d.
nota dei luoghi di formazione: conta una volta sola.

4 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative:

a.
all’insegnamento professionale;
b.
ai corsi interaziendali.

5 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali conseguite nell’insegnamento professionale.

6 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei controlli delle competenze.

  Art. 20 Ripetizioni

1 La ripetizione delle procedure di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

2 Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente l’insegnamento professionale o i corsi interaziendali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione restano valide le note conseguite in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale e gli ultimi due corsi interaziendali, fanno stato le nuove note.

  Art. 21 Caso particolare

Per le persone che hanno assolto la formazione precedente diversamente da quanto disciplinato dalla presente ordinanza, invece della nota dei luoghi di formazione si terrà in considerazione il campo di qualificazione «conoscenze professionali».


  Sezione 9: Attestazioni e titolo

  Art. 22

1 Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve l’attestato federale di capacità (AFC).

2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «fabbricante di strumenti musicali AFC».

3 Nel certificato delle note figurano:

a.
la nota complessiva;
b.
le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e la nota dei luoghi di formazione;
c.
l’indirizzo professionale:
–
fabbricazione di strumenti a fiato;
–
riparazione di strumenti a fiato;
–
fabbricazione di pianoforti;
–
fabbricazione di organi;
–
fabbricazione di canne d’organo.

  Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per fabbricanti di strumenti musicali AFC

  Art. 23

1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per fabbricanti di strumenti musicali AFC ha la seguente composizione:

a.
sei rappresentanti della comunità d’interessi fabbricanti di strumenti musicali Interessengemeinschaft Musikinstrumentenbauer (IGMIB);
b.
tre rappresentanti dei docenti di materie professionali;
c.
almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

3 La Commissione non rientra nel campo d’applicazione dell’ordinanza del 3 giugno 19961 sulle commissioni. Essa si autocostituisce.

4 La Commissione ha i seguenti compiti:

a.
adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Le modifiche devono essere approvate dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni;
b.
richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze di cui agli articoli da 4 a 6.

1 RS 172.31


  Sezione 11: Disposizioni finali

  Art. 24 Abrogazione del diritto previgente

1 Sono abrogati:

a.
il regolamento del 27 dicembre 19651 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio dei riparatori di strumenti a fiato;
b.
il regolamento del 3 marzo 19512 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio dei fabbricanti di strumenti a fiato in ottone;
c.
il regolamento del 9 settembre 19853 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio dei pianofortai;
d.
il programma del 9 settembre 19854 per l’insegnamento professionale dei pianofortai;
e.
il regolamento del 20 agosto 19705 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio dei fabbricanti di organi;
f.
il regolamento del 20 agosto 19706 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio dei fabbricanti di canne d’organo.

2 È revocata l’approvazione del regolamento del 15 ottobre 2001 concernente i corsi d’introduzione per pianofortai.


1 FF 1966 I 1099
2 FF 1951 I 1099
3 FF 1985 II 751
4 FF 1985 II 751
5 FF 1971 I 1099
6 FF 1971 I 1099

  Art. 25 Disposizioni transitorie

1 Le persone che hanno iniziato la formazione di riparatore di strumenti a fiato, fabbricante di strumenti a fiato in ottone, pianofortaio, fabbricante di organi oppure fabbricante di canne d’organo prima del 1° gennaio 2008, la portano a termine in base al diritto previgente.

2 Fino al 31 dicembre 2012, chi ripete l’esame finale di tirocinio per fabbricante di strumenti a fiato in ottone, pianofortaio oppure fabbricante di organi e fino al 31 dicembre 2011, chi ripete l’esame finale di tirocinio per riparatore di strumenti a fiato e fabbricante di canne d’organo viene valutato, su richiesta, in base al diritto previgente.

  Art. 26 Entrata in vigore

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

2 Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. da 17 a 22) entrano in vigore il 1° gennaio 2012.


 RU 2007 4939


1 RS 412.102 RS 412.1013 RS 822.1154 Nuovo testo giusta il n. I 39 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).


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Infomazioni supplementari

Questo testo non è in vigore!
Decisione 8 agosto 2007
Entrata in vigore 1 gennaio 2008
Fonte RU 2007 4939
Decisione abr. 9 ottobre 2019
Abrogazione 1 gennaio 2020
Fonte abr. RU 2019 3179
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

non più in vigore 01.01.2018 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2013 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2008 PDF DOC

Revisioni

01.01.2020
Ordinanza della SEFRI del 9 ottobre 2019 sulla formazione professionale di base Campo professionale «Fabbricazione di strumenti musicali» con attestato federale di capacità (AFC)
 
01.01.2008 - 01.01.2020
Ordinanza della SEFRI dell' 8 agosto 2007 sulla formazione professionale di base Fabbricante di strumenti musicali con attestato federale di capacità (AFC)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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