• Il Consiglio federale
  • Main navigation
  • Content
  • Contact page
  • Search

Orientation in the website

  • Il Consiglio federale

RS 0.440.8 Convenzione del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (con all.)

  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN
  • Contatto
  • Ricerca avanzata
Logo CH

Il Consiglio federale
Il portale del Governo svizzero

Search

Navigation

Confederatio Helvetica

Il Consiglio federale

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione

Search

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione
  1. Pagina iniziale
  2. Diritto federale
  3. Raccolta sistematica
  4. Diritto internazionale
  5. 0.4 Scuola – Scienza – Cultura
  6. 0.44 Lingue. Arti. Cultura
  7. 0.440.8 Convenzione del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (con all.)
Navigazione secondaria
Raccolta sistematicaRaccolta sistematica
  • Diritto internazionale
    • 0.1 Diritto internazionale pubblico generale
    • 0.2 Diritto privato – Procedura civile – Esecuzione
    • 0.3 Diritto penale – Assistenza giudiziaria
    • 0.4 Scuola – Scienza – Cultura
    • 0.5 Guerra e neutralità
    • 0.6 Finanze
    • 0.7 Lavori pubblici – Energie – Trasporti e comunicazioni
    • 0.8 Sanità – Lavoro – Sicurezza sociale
    • 0.9 Economia – Cooperazione tecnica
    • Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli Accordi bilaterali

Infomazioni supplementari

espandi tutto | indice degli articoli | ridurre tutto |

0.440.8

Traduzione1

Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali

Conclusa a Parigi il 20 ottobre 2005

Approvata dall’Assemblea federale il 20 marzo 20082

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 16 luglio 2008

Entrata in vigore per la Svizzera il 16 ottobre 2008

(Stato 29 settembre 2016)

La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura,

denominata qui di seguito «UNESCO»,

riunitasi a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005 nella sua trentatreesima sessione,

affermando che la diversità culturale è una caratteristica inerente all’umanità,

consapevole che la diversità culturale rappresenta un patrimonio comune dell’umanità e che dovrebbe essere valorizzata e salvaguardata a beneficio di tutti,

sapendo che la diversità culturale crea un mondo prospero ed eterogeneo in grado di moltiplicare le scelte possibili e di alimentare le capacità e i valori umani, rappresentando quindi un settore essenziale per lo sviluppo sostenibile delle comunità, dei popoli e delle nazioni.

ricordando che la diversità culturale germogliata in un contesto di democrazia, tolleranza, giustizia sociale e rispetto reciproco tra culture e popoli diversi è un fattore indispensabile per garantire pace e sicurezza sul piano locale, nazionale e internazionale,

onorando l’importanza della diversità culturale nell’ambito della piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e da altri strumenti riconosciuti a livello universale,

sottolineando la necessità d’integrare la cultura quale elemento strategico in seno alle politiche di sviluppo nazionali e internazionali nonché alla cooperazione internazionale allo sviluppo, tenendo anche in debita considerazione la Dichiarazione del Millennio dell’ONU (2000), che mette in rilievo lo sradicamento della povertà,

considerando che la cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio e che questa diversità è riflessa nell’originalità e nella pluralità delle identità, così come nelle espressioni culturali delle società e dei popoli umani,

riconoscendo l’importanza del sapere tradizionale quale fonte di ricchezza immateriale e materiale e, segnatamente, dei sistemi di conoscenza dei popoli indigeni, il loro contributo positivo a favore di uno sviluppo sostenibile nonché la necessità di garantire loro protezione e promozione in modo adeguato,

consapevole della necessità di prendere misure volte a proteggere la diversità delle espressioni culturali e i loro contenuti, in particolare nei casi in cui le espressioni culturali possono essere minacciate di estinzione o soggette a gravi alterazioni,

sottolineando l’importanza della cultura quale strumento di coesione sociale in generale e, in particolare, il suo contributo al miglioramento dello statuto e del ruolo delle donne nella società,

consapevole che la libera circolazione delle idee, gli scambi costanti e le interazioni interculturali rafforzano la diversità culturale,

riaffermando che la libertà di pensiero, di espressione e d’informazione nonché la diversità dei media permettono alle espressioni culturali di prosperare in seno alle rispettive società,

riconoscendo che la diversità delle espressioni culturali, inclusa la diversità delle espressioni culturali tradizionali, è un fattore importante che permette agli individui e ai popoli di esprimere e scambiare con altri le proprie idee e i propri valori,

ricordando che la diversità linguistica è parte integrante della diversità culturale e riaffermando il ruolo fondamentale svolto dall’educazione nell’ambito della protezione e della promozione delle espressioni culturali,

considerando l’importanza della vitalità delle culture per tutti gli esseri umani, incluse le persone appartenenti a gruppi minoritari e a popolazioni autoctone, espressa nella loro libertà di creare, diffondere e distribuire le loro espressioni culturali tradizionali e di accedervi, allo scopo di favorire il loro sviluppo,

sottolineando il ruolo essenziale dell’interazione e della creatività culturale, che alimentano e rigenerano le espressioni culturali e consolidano il ruolo di coloro che operano a favore dello sviluppo culturale allo scopo di far progredire l’intera società,

riconoscendo l’importanza dei diritti di proprietà intellettuale per sostenere le persone che partecipano alla creatività culturale,

convinta che le attività, i beni e i servizi culturali hanno una doppia natura, economica e culturale, in quanto portatori d’identità, di valori e di significato e non devono quindi essere trattati come aventi esclusivamente un valore commerciale,

constatando che i processi di globalizzazione, agevolati dalla rapida evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, se hanno contribuito a stabilire condizioni inedite capaci di consolidare l’interazione interculturale, rappresentano anche una sfida per la diversità culturale, segnatamente nell’ambito dei rischi di squilibrio fra Paesi ricchi e Paesi poveri.

consapevole del mandato specifico attribuito all’UNESCO, di garantire il rispetto della diversità culturale e di raccomandare gli accordi internazionali che ritiene utili per facilitare la libera circolazione delle idee nelle parole e nelle immagini,

riferendosi alle disposizioni degli strumenti internazionali adottati dall’UNESCO riguardanti la diversità culturale e l’esercizio dei diritti culturali, in particolar modo la Dichiarazione universale sulla diversità culturale del 2001,

adottala presente Convenzione il 20 ottobre 2005:

  I. Scopi e principi fondamentali

  Art. 1 Scopi

Gli scopi della presente Convenzione sono di:

a)
proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali;
b)
creare le condizioni che permettano alle culture di prosperare e interagire liberamente, in modo da arricchirsi reciprocamente;
c)
promuovere il dialogo interculturale, al fine di garantire a livello internazionale scambi culturali più intensi ed equilibrati, favorendo così il rispetto interculturale e una cultura della pace;
d)
stimolare l’interculturalità allo scopo di potenziare l’interazione culturale e di costruire un ponte tra i popoli;
e)
promuovere il rispetto per la diversità delle espressioni culturali e la presa di coscienza del suo valore a livello locale, nazionale e internazionale;
f)
riaffermare l’importanza della connessione tra cultura e sviluppo per tutti i Paesi, segnatamente per i Paesi in via di sviluppo, e sostenere le misure nazionali e internazionali volte a evidenziare il valore capitale di questo nesso;
g)
riconoscere la natura specifica delle attività, dei beni e dei servizi culturali quali portatori d’identità, di valori e di significato;
h)
riaffermare il diritto sovrano degli Stati di conservare, adottare e applicare politiche e misure che ritengono adeguate in materia di protezione e di promozione della diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio;
i)
consolidare la cooperazione e la solidarietà internazionali che poggiano sullo spirito di partenariato, segnatamente allo scopo di accrescere le capacità dei Paesi in via di sviluppo nel proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali.
  Art. 2 Principi fondamentali

1. Principio del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali

La protezione e la promozione della diversità culturale presuppongono il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali quali la libertà di espressione, d’informazione e di comunicazione nonché la possibilità degli individui di scegliere le proprie espressioni culturali. Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere invocate al fine di pregiudicare le libertà fondamentali e i diritti umani, sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo o dal diritto internazionale, oppure di limitarne la portata.

2. Principio di sovranità

In conformità allo Statuto delle Nazioni Unite1 e ai principi del diritto internazionale, gli Stati possono far valere il loro diritto sovrano per adottare misure e politiche volte a proteggere e a promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio.

3. Principio dell’uguale dignità e del rispetto di tutte le culture

La protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali implicano il riconoscimento del principio di uguale dignità e del rispetto di tutte le culture, incluse quelle delle persone appartenenti alle minoranze e alle popolazioni autoctone.

4. Principio di solidarietà e di cooperazione internazionali

La cooperazione e la solidarietà internazionali dovrebbero consentire a tutti i Paesi, e in particolar modo ai Paesi in via di sviluppo, di istituire e ottimizzare gli strumenti necessari alla loro espressione culturale, incluse le rispettive industrie culturali nascenti o consolidate, a livello locale, nazionale e internazionale.

5. Principio della complementarità degli aspetti economici e culturali dello sviluppo

Considerato che la cultura rappresenta un settore essenziale dello sviluppo, gli aspetti culturali ed economici dello sviluppo assumono pari importanza. Gli individui e i popoli hanno il diritto fondamentale di parteciparvi e di usufruirne.

6. Principio di sviluppo sostenibile

La diversità culturale rappresenta un patrimonio sostanziale per gli individui e le società. Lo sviluppo sostenibile, di cui beneficiano le generazioni presenti e future, presuppone la protezione, la promozione e il mantenimento della diversità culturale.

7. Principio di accesso equo

L’accesso equo a un ventaglio ampio ed eterogeneo di espressioni culturali provenienti dal mondo intero e l’accesso delle culture ai mezzi di espressione e di diffusione costituiscono elementi importanti per valorizzare la diversità culturale e incentivare la comprensione reciproca.

8. Principio di apertura e di equilibrio

Quando gli Stati adottano misure volte a favorire la diversità delle espressioni culturali, dovrebbero provvedere anche a promuovere adeguatamente l’apertura ad altre culture umane e assicurarsi che le misure in questione rispettino gli obiettivi della presente Convenzione.


1 RS 0.120


  II. Campo d’applicazione

  Art. 3 Campo d’applicazione

La presente Convenzione si applica alle politiche e alle misure adottate dalle Parti contraenti nell’ambito della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali.


  III. Definizioni

  Art. 4 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione s’intende quanto segue:

1. Diversità culturale

«Diversità culturale» rimanda alla moltitudine di forme mediante cui le culture dei gruppi e delle società si esprimono. Queste espressioni culturali vengono tramandate all’interno dei gruppi e delle società e diffuse tra di loro.

La diversità culturale non è riflessa unicamente nelle varie forme mediante cui il patrimonio culturale dell’umanità viene espresso, arricchito e trasmesso grazie alla varietà delle espressioni culturali, ma anche attraverso modi distinti di creazione artistica, di produzione, di diffusione, di distribuzione e di apprezzamento delle espressioni culturali, indipendentemente dalle tecnologie e dagli strumenti impiegati.

2. Contenuto culturale

«Contenuto culturale» rimanda al senso simbolico, alla dimensione artistica e ai valori culturali generati dalle identità culturali o che ne rappresentano le espressioni.

3. Espressioni culturali

Per «espressioni culturali» s’intendono le espressioni a contenuto culturale che derivano dalla creatività degli individui, dei gruppi e delle società.

4. Attività, beni e servizi culturali

Con «attività, beni e servizi culturali» si fa riferimento ad attività, a beni e a servizi che, dal punto di vista della loro qualità, del loro utilizzo e della loro finalità specifici, raffigurano o trasmettono espressioni culturali, indipendentemente dal valore commerciale loro attribuito. Le attività culturali possono essere fini a se stesse oppure contribuire alla produzione di beni e di servizi culturali.

5. Industrie culturali

Per «industrie culturali» s’intendono le industrie che producono e distribuiscono beni o servizi culturali come definiti al paragrafo 4 del presente articolo.

6. Politiche e misure culturali

«Politiche e misure culturali» rimanda alle politiche e alle misure riguardanti la cultura a livello locale, nazionale, regionale o internazionale, indipendentemente dal fatto che si focalizzino sulla cultura in quanto tale o siano destinate a influenzare direttamente le espressioni culturali degli individui, dei gruppi e delle società, incluse la creazione, la produzione, la diffusione e la distribuzione di attività, di beni e di servizi culturali nonché l’accesso a questi ultimi.

7. Protezione

«Protezione» significa l’adozione di misure volte a preservare, salvaguardare e valorizzare la diversità delle espressioni culturali.

«Proteggere» significa adottare tali misure.

8. Interculturalità

«Interculturalità» rimanda all’esistenza e all’interazione equa tra culture diverse nonché alla possibilità di produrre espressioni culturali condivise attraverso il dialogo e il rispetto reciproco.


  IV. Diritti e obblighi delle Parti contraenti

  Art. 5 Regola generale riguardante i diritti e gli obblighi

1. In conformità allo Statuto delle Nazioni Unite1, ai principi del diritto internazionale e agli strumenti universalmente riconosciuti in materia di diritti umani, le Parti contraenti riaffermano il loro diritto sovrano di formulare e attuare politiche culturali proprie e di adottare misure volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e a consolidare la cooperazione internazionale allo scopo di conseguire gli obiettivi della presente Convenzione.

2. Nel momento in cui una Parte contraente adotta una determinata politica e prende misure volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio deve accertarsi che queste politiche e misure siano compatibili con le disposizioni sancite dalla presente Convenzione.


1 RS 0.120

  Art. 6 Diritti delle Parti contraenti a livello nazionale

1. Nel quadro delle sue politiche e misure culturali, come descritte all’articolo 4 paragrafo 6, e in considerazione delle circostanze ed esigenze intrinseche, le Parti contraenti possono adottare misure volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio.

2. Queste misure possono includere:

a)
misure regolamentari che mirano a proteggere e a promuovere la diversità delle espressioni culturali;
b)
misure che permettono l’integrazione adeguata delle attività, dei beni e dei servizi culturali nazionali nell’insieme delle attività, dei beni e dei servizi culturali esistenti sul proprio territorio nelle fasi di creazione, produzione, diffusione, distribuzione e utilizzo, comprese le misure concernenti la lingua usata in relazione alle attività, ai beni e ai servizi citati;
c)
misure volte a fornire alle industrie culturali nazionali autonome e alle attività del settore informale un accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione e di distribuzione delle attività, dei beni e dei servizi culturali;
d)
misure volte a concedere aiuti finanziari pubblici;
e)
misure volte a incentivare gli organismi senza scopo di lucro, istituzioni pubbliche e private nonché artisti e altri operatori culturali nell’elaborazione e nella promozione del libero scambio e della libera circolazione di idee, di espressioni culturali e di attività, beni e servizi culturali nonché a stimolare la creazione e lo spirito d’impresa nelle loro attività;
f)
misure che mirano a stabilire e a sostenere in modo adeguato le istituzioni del servizio pubblico;
g)
misure volte a promuovere e sostenere gli artisti e tutte le altre persone impegnate nella creazione di espressioni culturali;
h)
misure volte a promuovere la diversità dei media, anche nell’ambito del servizio pubblico della radiodiffusione.
  Art. 7 Misure destinate a promuovere le espressioni culturali

1. Le Parti contraenti s’impegnano a creare sul proprio territorio un ambiente che stimoli individui e gruppi sociali:

a)
a creare, produrre, diffondere e distribuire le loro espressioni culturali e ad accedervi, tenendo in debita considerazione le condizioni e le esigenze specifiche delle donne e dei vari gruppi sociali, incluse le persone appartenenti alle minoranze e le popolazioni autoctone;
b)
ad avere accesso a espressioni culturali diverse provenienti dal proprio territorio o da altri Paesi.

2. Le Parti contraenti s’impegnano inoltre a riconoscere l’importante contributo fornito da artisti e da altre persone impegnate nei processi creativi, da comunità culturali e da organizzazioni che li sostengono nella loro attività nonché il loro ruolo centrale che consiste nell’alimentare la diversità delle espressioni culturali.

  Art. 8 Misure volte a proteggere le espressioni culturali

1. Senza pregiudicare le disposizioni sancite dagli articoli 5 e 6, le Parti contraenti possono individuare sul proprio territorio l’esistenza di situazioni particolari che espongono le espressioni culturali al rischio di estinzione, a una grave minaccia o che rendano necessaria in qualche modo una salvaguardia urgente.

2. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, le Parti contraenti possono ricorrere a qualsiasi misura adeguata per proteggere e preservare le espressioni culturali nelle situazioni descritte al paragrafo 1.

3. Le Parti contraenti rendono conto al Comitato intergovernativo contemplato all’articolo 23 in merito alle misure adottate per fronteggiare le esigenze del caso. Il Comitato può quindi formulare raccomandazioni adeguate al riguardo.

  Art. 9 Scambio d’informazioni e trasparenza

Le Parti contraenti:

a)
forniscono, mediante un rapporto quadriennale all’attenzione dell’UNESCO, informazioni appropriate sulle misure adottate allo scopo di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sia sul proprio territorio che a livello internazionale;
b)
designano un punto di contatto incaricato dello scambio d’informazioni in relazione alla presente Convenzione;
c)
condividono e scambiano informazioni riguardanti la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.
  Art. 10 Educazione e sensibilizzazione del pubblico

Le Parti contraenti:

a)
favoriscono e sviluppano la consapevolezza dell’importanza di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali, segnatamente attraverso programmi di educazione e di sensibilizzazione capillare del pubblico;
b)
collaborano con le altre Parti contraenti e organizzazioni internazionali e regionali per conseguire l’obiettivo del presente articolo;
c)
s’impegnano a sostenere la creatività e a consolidare le capacità di produzione attraverso l’elaborazione di programmi di educazione, di formazione e di scambio nel settore delle industrie culturali. Queste misure dovrebbero essere attuate in modo tale da non avere un impatto negativo sulle forme di produzione tradizionali.
  Art. 11 Partecipazione della società civile

Le Parti contraenti riconoscono il ruolo fondamentale della società civile nella protezione e nella promozione della diversità delle espressioni culturali. Le Parti contraenti incoraggiano la partecipazione attiva della società civile nei loro sforzi volti a conseguire gli obiettivi della presente Convenzione.

  Art. 12 Promozione della cooperazione internazionale

Le Parti contraenti s’impegnano a consolidare la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale allo scopo di creare condizioni propizie alla promozione della diversità delle espressioni culturali. L’accento viene posto soprattutto sulle situazioni contemplate agli articoli 8 e 17, in vista di:

a)
facilitare il dialogo sulla politica culturale tra le Parti;
b)
rafforzare le capacità strategiche e gestionali del settore pubblico nelle istituzioni culturali pubbliche mediante scambi culturali professionali e internazionali nonché la condivisione delle pratiche più efficaci;
c)
consolidare i partenariati con la società civile, le organizzazioni non governative e il settore privato nonché tra queste entità al fine di favorire e promuovere la diversità delle espressioni culturali;
d)
promuovere l’impiego di nuove tecnologie e sostenere i partenariati allo scopo di rafforzare la condivisione d’informazioni e la comprensione culturale nonché di favorire la diversità delle espressioni culturali;
e)
sostenere la conclusione di accordi di coproduzione e di codistribuzione.
  Art. 13 Integrazione della cultura nello sviluppo sostenibile

Le Parti contraenti s’impegnano a integrare la cultura nelle loro politiche di sviluppo a tutti i livelli, in vista di creare condizioni propizie allo sviluppo sostenibile, favorendo in questo modo gli aspetti legati alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali.

  Art. 14 Cooperazione allo sviluppo

Le Parti contraenti s’impegnano a sostenere una cooperazione allo sviluppo sostenibile e a ridurre la povertà, tenendo particolarmente conto delle esigenze specifiche dei Paesi in via di sviluppo, in vista di favorire il delinearsi di un settore culturale dinamico, adottando tra l’altro le misure seguenti:

a)
consolidare le industrie culturali nei Paesi in via di sviluppo:
i)
creando e rafforzando le capacità di produzione e di distribuzione culturali nei Paesi in via di sviluppo,
ii)
agevolando l’accesso più ampio delle loro attività, dei loro beni e dei loro servizi culturali al mercato mondiale e ai circuiti di distribuzione internazionali,
iii)
permettendo il sorgere di mercati locali e regionali duraturi,
iv)
adottando, per quanto possibile, misure adeguate nei Paesi sviluppati in vista di agevolare l’accesso al loro territorio delle attività, dei beni e dei servizi culturali dei Paesi in via di sviluppo,
v)
sostenendo il lavoro creativo e facilitando nella misura del possibile la mobilità degli artisti provenienti da Paesi in via di sviluppo,
vi)
sostenendo una collaborazione adeguata tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo, segnatamente nel settore musicale e cinematografico,
b)
rafforzare le capacità mediante lo scambio d’informazioni, di esperienze e di perizie, nonché attraverso la creazione di risorse umane nel settore pubblico e privato dei Paesi in via di sviluppo, segnatamente nell’ambito delle capacità strategiche e gestionali, dell’elaborazione e dell’attuazione di politiche, della promozione e della distribuzione delle espressioni culturali, dello sviluppo di medie, piccole e microimprese, dell’impiego tecnologico nonché dello sviluppo e del trasferimento di competenze;
c)
trasferire tecnologie e sapere attraverso l’attuazione di misure d’incitamento adeguate, segnatamente nell’ambito delle industrie e imprese culturali;
d)
garantire un sostegno finanziario mediante
i)
l’istituzione di un Fondo internazionale per la diversità culturale in conformità all’articolo 18,
ii)
l’attribuzione di un aiuto pubblico allo sviluppo in base alle esigenze, compresa un’assistenza tecnica volta a stimolare e a sostenere la creatività,
iii)
altre forme di sostegno economico, quali prestiti con tassi d’interesse contenuti, sussidi e altri meccanismi di finanziamento.
  Art. 15 Modalità di collaborazione

Le Parti contraenti promuovono lo sviluppo dei partenariati tra il settore pubblico e privato e le organizzazioni senza scopo di lucro così come al loro interno, al fine di cooperare con i Paesi in via di sviluppo e rafforzare la loro capacità di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali. In risposta ai bisogni concreti dei Paesi in via di sviluppo, questi partenariati innovatori porranno l’accento sullo sviluppo delle infrastrutture, delle risorse umane e delle politiche nonché sugli scambi d’attività, di beni e di servizi culturali.

  Art. 16 Trattamento preferenziale per i Paesi in via di sviluppo

I Paesi sviluppati facilitano gli scambi culturali con i Paesi in via di sviluppo, accordando, mediante strutture istituzionali e giuridiche appropriate, un trattamento preferenziale ai loro artisti e ad altri operatori culturali nonché ai loro beni e servizi culturali.

  Art. 17 Cooperazione internazionale nelle situazioni di grave minaccia contro le espressioni culturali

Le Parti contraenti collaborano per assistersi reciprocamente, prestando particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo nei casi menzionati all’articolo 8.

  Art. 18 Fondo internazionale per la diversità culturale

1. Viene istituito un Fondo internazionale per la diversità culturale, denominato qui di seguito «Fondo».

2. Il Fondo è costituito da capitali depositati conformemente al Regolamento finanziario dell’UNESCO.

3. Le risorse del Fondo sono costituite da:

a)
contributi volontari delle Parti contraenti;
b)
fondi assegnati a questo scopo dalla Conferenza generale dell’UNESCO;
c)
versamenti, eventuali donazioni o lasciti di altri Stati, organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, altre organizzazioni regionali o internazionali e organismi pubblici o privati o persone private;
d)
interessi dovuti sulle risorse del Fondo;
e)
collette e introiti delle manifestazioni organizzate a favore del Fondo;
f)
qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo.

4. L’utilizzazione delle risorse del Fondo viene decisa dal Comitato intergovernativo sulla base delle indicazioni della Conferenza delle Parti contraenti contemplata all’articolo 22.

5. Il Comitato intergovernativo può accettare contributi e altre forme di assistenza a scopo generale o specifico in relazione con determinati progetti, a condizione che abbia approvato questi progetti.

6. I contributi per il Fondo non possono essere assoggettati ad alcuna condizione politica, economica o ad altro che sia incompatibile con gli obiettivi della presente Convenzione.

7. Le Parti contraenti s’impegnano a versare regolarmente contributi volontari per l’attuazione della presente Convenzione.

  Art. 19 Scambio, analisi e diffusione delle informazioni

1. Le Parti contraenti si accordano per scambiare le informazioni e la valutazione relative alla raccolta dei dati e alle statistiche riguardanti la diversità delle espressioni culturali nonché le esperienze più significative per la protezione e la promozione di quest’ultima.

2. Grazie ai meccanismi esistenti in seno al Segretariato, l’UNESCO facilita la raccolta, l’analisi e la diffusione di informazioni, statistiche ed esperienze più significative in materia.

3. Inoltre l’UNESCO costituisce e aggiorna una banca dati riguardante i diversi settori e organismi governativi, privati e senza scopo di lucro, operanti nel campo delle espressioni culturali.

4. Per facilitare la raccolta dei dati, l’UNESCO accorda particolare attenzione al consolidamento delle capacità e delle conoscenze specialistiche delle Parti contraenti che formulano la richiesta di assistenza in materia.

5. La raccolta delle informazioni definite nel presente articolo completa l’informazione a cui mirano le disposizioni dell’articolo 9.


  V. Relazioni con gli altri strumenti

  Art. 20 Relazioni con gli altri strumenti: sostegno reciproco, complementarità e non subordinazione

1. Le Parti contraenti riconoscono la necessità di soddisfare in buona fede i loro obblighi in virtù della presente Convenzione e di tutti gli altri trattati di cui sono parte. Senza quindi subordinare la presente Convenzione agli altri trattati,

a)
esse promuovono il sostegno reciproco tra la presente Convenzione e gli altri trattati a cui hanno aderito; e
b)
quando interpretano e applicano gli altri trattati a cui hanno aderito o quando sottoscrivono altri obblighi internazionali, le Parti contraenti tengono conto delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione.

2. Nessun punto della presente Convenzione può essere interpretato come una modifica dei diritti e degli obblighi delle Parti contraenti a titolo di altri trattati a cui hanno aderito.

  Art. 21 Concertazione e coordinazione internazionali

Le Parti contraenti s’impegnano a promuovere gli obiettivi e i principi della presente Convenzione in altre sedi internazionali. A questo scopo le Parti contraenti si consultano, se necessario, tenendo conto di questi obiettivi e di questi principi.


  VI. Organi della Convenzione

  Art. 22 Conferenza delle Parti contraenti

1. È costituita una Conferenza delle Parti contraenti quale organo plenario e supremo della presente Convenzione.

2. La Conferenza delle Parti contraenti si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni, nella misura del possibile nel quadro della Conferenza generale dell’UNESCO. Essa può riunirsi in sessione straordinaria se lo decide o se una domanda viene indirizzata al Comitato intergovernativo da almeno un terzo delle Parti contraenti.

3. La Conferenza delle Parti contraenti adotta il suo regolamento interno.

4. Le funzioni della Conferenza delle Parti contraenti consistono, tra l’altro:

a)
nell’eleggere i membri del Comitato intergovernativo;
b)
nel ricevere ed esaminare i rapporti delle Parti contraenti della presente Convenzione trasmessi dal Comitato intergovernativo;
c)
nell’approvare le direttive operazionali elaborate, su sua richiesta, dal Comitato intergovernativo;
d)
nel prendere qualsiasi altra misura che ritiene necessaria per promuovere gli obiettivi della presente Convenzione.
  Art. 23 Comitato intergovernativo

1. Un Comitato intergovernativo è istituito presso l’UNESCO per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali, qui di seguito denominato «Comitato intergovernativo». Esso è composto da rappresentanti di 18 Paesi che hanno aderito alla Convenzione ed è eletto per quattro anni dalla Conferenza delle Parti contraenti non appena la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente all’articolo 29.

2. Il Comitato intergovernativo si riunisce una volta all’anno.

3. Il Comitato intergovernativo funziona sotto l’autorità della Conferenza delle Parti contraenti, conformemente alle sue direttive, e gli rende conto del suo operato.

4. Il numero dei membri del Comitato intergovernativo verrà aumentato a 24 dal momento in cui il numero delle Parti contraenti della Convenzione raggiungerà 50.

5. L’elezione dei membri del Comitato intergovernativo si basa sui principi della ripartizione geografica equa e della rotazione.

6. Senza pregiudicare le altre competenze che gli sono conferite dalla presente Convenzione, le funzioni del Comitato intergovernativo sono le seguenti:

a)
promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, incoraggiare e garantire il controllo della sua attuazione;
b)
preparare e sottoporre all’approvazione della Conferenza delle Parti contraenti, su sua richiesta, direttive operazionali riguardanti l’attuazione e l’applicazione delle disposizioni della Convenzione;
c)
trasmettere alla Conferenza delle Parti contraenti i rapporti delle Parti della Convenzione, corredati dalle sue osservazioni e da un riassunto del loro contenuto;
d)
fare raccomandazioni appropriate riguardo alle situazioni denunciate dalle Parti contraenti della Convenzione, conformemente alle disposizioni pertinenti della Convenzione, in particolare l’articolo 8;
e)
stabilire procedure e altri meccanismi di consultazione per promuovere gli obiettivi e i principi della presente Convenzione in altre sedi internazionali;
f)
adempiere qualsiasi altro compito che gli può essere affidato dalla Conferenza delle Parti contraenti.

7. Conformemente al suo Regolamento interno, il Comitato intergovernativo può invitare in qualsiasi momento organismi pubblici o privati così come persone fisiche a partecipare alle sue sedute per poterli consultare su questioni specifiche.

8. Il Comitato intergovernativo stabilisce e sottopone il suo Regolamento interno all’approvazione della Conferenza delle Parti contraenti.

  Art. 24 Segretariato dell’UNESCO

1. Gli organi della Convenzione sono assistiti dal Segretariato dell’UNESCO.

2. Il Segretariato prepara la documentazione della Conferenza delle Parti contraenti e del Comitato intergovernativo nonché il progetto di ordine del giorno delle loro riunioni, contribuisce all’applicazione delle loro decisioni e ne fa rapporto.


  VII. Disposizioni finali

  Art. 25 Soluzione delle controversie

1. In caso di controversie tra le Parti contraenti della presente Convenzione sull’interpretazione o sull’applicazione della Convenzione, le Parti contraenti cercano una soluzione mediante negoziazioni.

2. Se le Parti contraenti interessate non riescono a giungere a un accordo mediante negoziazioni, hanno la possibilità di ricorrere di comune accordo ai buoni uffici o richiedere la mediazione da parte di terzi.

3. Se non si è proceduto ai buoni uffici o alla mediazione o se le controversie non hanno potuto essere risolte mediante negoziazioni, buoni uffici o mediazione, una Parte contraente può ricorrere alla conciliazione, conformemente alla procedura allegata alla presente Convenzione. Le Parti contraenti esaminano in buona fede la proposta di risoluzione delle controversie della Commissione di conciliazione.

4. Le Parti contraenti possono, al momento della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, dichiarare che non riconoscono la procedura di conciliazione summenzionata. La Parte contraente che ha fatto tale dichiarazione, può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica al Direttore generale dell’UNESCO.

  Art. 26 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati membri

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione, all’approvazione o all’adesione degli Stati membri dell’UNESCO, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore generale dell’UNESCO.

  Art. 27 Adesione

1. La presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati non membri dell’UNESCO, ma membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate, invitati ad aderirvi dalla Conferenza generale dell’Organizzazione.

2. La presente Convenzione è aperta anche all’adesione dei territori che beneficiano di un’autonomia interna completa, riconosciuta in quanto tale dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che non hanno ancora raggiunto una completa indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell’Assemblea generale e che sono competenti in questioni disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza di concludere trattati in questi ambiti.

3. Le seguenti disposizioni si applicano alle organizzazioni d’integrazione economica regionale:

a)
la presente Convenzione è aperta anche all’adesione di organizzazioni d’integrazione economica regionale, che, fatti salvi i paragrafi seguenti, sono legate a tutti gli effetti dalle disposizioni della Convenzione allo stesso titolo degli Stati parte;
b)
se uno o diversi Stati membri di una tale organizzazione sono anche Parti contraenti della presente Convenzione, questa organizzazione e questo o questi Stati membri definiscono le loro responsabilità nell’ambito dell’esecuzione dei loro obblighi in virtù della presente Convenzione. Questa ripartizione delle responsabilità viene applicata una volta terminata la procedura di notifica descritta alla lettera (c). L’organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati a esercitare in concorrenza i diritti derivanti dalla presente Convenzione. Inoltre, nei campi di loro competenza, le organizzazioni d’integrazione economica dispongono, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se gli Stati membri esercitano il loro e viceversa;
c)
un’organizzazione d’integrazione economica regionale e il suo Stato o i suoi Stati membri che hanno convenuto una ripartizione delle responsabilità come previsto dalla lettera (b) informano le Parti contraenti della ripartizione proposta come segue:
i)
nel suo strumento di adesione, questa organizzazione indica in modo preciso la ripartizione delle responsabilità per quanto riguarda le questioni trattate dalla Convenzione;
ii)
in caso di un’ulteriore modifica delle rispettive responsabilità, l’organizzazione d’integrazione economica regionale informa il depositario delle proposte di modifica di queste responsabilità; dal canto suo il depositario ne informa le Parti contraenti;
d)
si presume che gli Stati membri di un’organizzazione d’integrazione economica regionale che diventano Parti contraenti della Convenzione siano competenti in tutti gli ambiti che non sono oggetto di un trasferimento di competenza all’organizzazione espressamente dichiarata o segnalata al depositario;
e)
per «organizzazione d’integrazione economica regionale» s’intende un’organizzazione costituita da Stati sovrani membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate, a cui questi Stati hanno trasferito la loro competenza nei contesti previsti dalla presente Convenzione e che, secondo le sue procedure interne, è stata debitamente autorizzata a diventarne Parte.

4. Lo strumento di adesione è depositato presso il Direttore generale dell’UNESCO.

  Art. 28 Punto di contatto

Quando diventano Parti della presente Convenzione, le Parti contraenti designano il punto di contatto di cui all’articolo 9.

  Art. 29 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ma solo per gli Stati o le organizzazioni regionali d’integrazione economica che hanno depositato in quella data o precedentemente i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Per ogni altra Parte contraente entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Ai sensi del presente articolo, nessuno degli strumenti depositati da un’organizzazione d’integrazione economica regionale deve essere considerato come se venisse ad aggiungersi agli strumenti già depositati dagli Stati membri dell’organizzazione in questione.

  Art. 30 Ordinamenti costituzionali federali o non unitari

Riconoscendo che gli accordi internazionali legano anche le Parti contraenti indipendentemente dai loro sistemi costituzionali, le seguenti disposizioni si applicano alle Parti contraenti aventi un regime costituzionale federale o non unitario:

a)
per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende dalla competenza del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del Governo federale o centrale saranno gli stessi delle Parti contraenti che non sono Stati federali;
b)
per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende dalla competenza di tutte le unità costitutive quali Stati, contee, province o cantoni, che non sono tenute, in virtù del regime costituzionale della federazione, a prendere misure legislative, il Governo federale informerà, se necessario, le autorità competenti delle unità costitutive quali Stati, contee, province o cantoni delle disposizioni in questione con un parere favorevole all’adozione.
  Art. 31 Denuncia

1. Le Parti contraenti possono denunciare la presente Convenzione.

2. La denuncia è notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell’UNESCO.

3. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari della Parte denunciante fino alla data in cui il ritiro ha effetto.

  Art. 32 Funzioni del depositario

In quanto depositario della presente Convenzione, il Direttore generale dell’UNESCO informa gli Stati membri dell’Organizzazione, gli Stati non membri e le organizzazioni d’integrazione economica regionale di cui all’articolo 27 nonché l’Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione menzionati agli articoli 26 e 27 e delle denunce previste dall’articolo 31.

  Art. 33 Emendamenti

1. Tutte le Parti contraenti possono proporre emendamenti alla presente Convenzione mediante una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale. Il Direttore generale trasmetterà questa comunicazione a tutte le Parti contraenti. Se entro sei mesi dalla data di trasmissione della comunicazione almeno la metà delle Parti contraenti risponde favorevolmente alla domanda, il Direttore generale presenterà questa proposta alla sessione successiva della Conferenza delle Parti contraenti, per discussione ed eventuale adozione.

2. Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti.

3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione saranno sottoposti alle Parti contraenti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Per le Parti contraenti che li avranno ratificati, accettati, approvati o vi avranno aderito, gli emendamenti alla presente Convenzione entreranno in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti menzionati al paragrafo 3 del presente articolo da due terzi delle Parti contraenti. Successivamente, per ogni Parte contraente che ratifica, accetta, approva un emendamento o vi aderisce, tale emendamento entrerà in vigore tre mesi dopo che la Parte contraente avrà depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

5. La procedura stabilita ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti apportati all’articolo 23 riguardanti il numero dei membri del Comitato intergovernativo. Questi emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione.

6. Uno Stato o un’organizzazione d’integrazione economica regionale ai sensi dell’articolo 27 che diventa Parte contraente della presente Convenzione dopo l’entrata in vigore degli emendamenti, in conformità al paragrafo 4 del presente articolo, se non esprime un’intenzione diversa, è considerato:

a)
Parte contraente della presente Convenzione in tal modo emendata; e
b)
Parte contraente della presente Convenzione non emendata in relazione a ogni Parte non vincolata da tali emendamenti.
  Art. 34 Testi facenti fede

La presente Convenzione è stata redatta in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, i sei testi facenti ugualmente fede.

  Art. 35 Registrazione

In conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite1, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell’UNESCO.

(Seguono le firme)


1 RS 0.120


  Allegato

  Procedura di conciliazione

  Art. 1 Commissione di conciliazione

Una Commissione di conciliazione viene istituita dietro richiesta di una delle Parti contraenti alla controversia. A meno che le Parti contraenti non decidano diversamente, la Commissione si compone di cinque membri, due nominati da ciascuna Parte interessata e un presidente selezionato di comune accordo da tali membri.

  Art. 2 Membri della Commissione

Nelle controversie che coinvolgono più di due Parti contraenti, le Parti contraenti aventi lo stesso interesse nominano i loro membri della Commissione di comune accordo. Se due o più Parti contraenti hanno interessi diversi o se sono in disaccordo sul fatto di avere o meno gli stessi interessi, esse nominano i loro membri separatamente.

  Art. 3 Nomina

Se le Parti contraenti non procedono alla nomina entro due mesi dalla data della richiesta di creare una Commissione di conciliazione, il Direttore generale dell’UNESCO, se richiesto in tal senso dalla Parte contraente che ha presentato la domanda, procederà a queste nomine entro un’ulteriore scadenza di due mesi.

  Art. 4 Presidente della Commissione

Se il presidente della Commissione di conciliazione non è stato scelto entro due mesi dalla nomina dell’ultimo membro della Commissione, il Direttore generale, se richiesto in tal senso da una Parte contraente, designa un presidente entro un’ulteriore scadenza di due mesi.

  Art. 5 Decisioni

La Commissione di conciliazione adotta le sue decisioni alla maggioranza dei voti espressi dai suoi membri. Essa determina la sua procedura, a meno che le Parti alla controversia non convengano diversamente. Essa formula una proposta per la risoluzione della controversia che le Parti contraenti esamineranno in buona fede.

  Art. 6 Disaccordi

Nel caso di disaccordi riguardanti la competenza della Commissione di conciliazione, spetta alla Commissione stessa decidere in merito.


  Campo d’applicazione il 29 settembre 20163 

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Afghanistan

30 marzo

2009

30 giugno

2009

Albania

17 novembre

2006 A

18 marzo

2007

Algeria

26 febbraio

2015

26 maggio

2015

Andorra

  6 febbraio

2007 A

  6 maggio

2007

Angola

  7 febbraio

2012 A

  7 maggio

2012

Antigua e Barbuda

25 aprile

2013

25 luglio

2013

Argentina*

  7 maggio

2008

  7 agosto

2008

Armenia

27 febbraio

2007 A

27 maggio

2007

Australia*

18 settembre

2009 A

18 dicembre

2009

Austria

18 dicembre

2006

18 marzo

2007

Autorità palestinese

  8 dicembre

2011

  8 dicembre

2012

Azerbaigian

15 febbraio

2010 A

15 maggio

2010

Bahama

29 dicembre

2014

29 marzo

2015

Bangladesh

31 maggio

2007

31 agosto

2007

Barbados

  2 ottobre

2008 A

  2 gennaio

2009

Belarus

  6 settembre

2006

18 marzo

2007

Belgio

  9 agosto

2013

  9 novembre

2013

Belize

24 marzo

2015

24 giugno

2015

Benin

20 dicembre

2007

20 marzo

2008

Bolivia

  4 agosto

2006

18 marzo

2007

Bosnia ed Erzegovina

27 gennaio

2009

27 aprile

2009

Brasile

16 gennaio

2007

16 aprile

2007

Bulgaria

18 dicembre

2006

18 marzo

2007

Burkina Faso

15 settembre

2006

18 marzo

2007

Burundi

14 ottobre

2008

14 gennaio

2009

Cambogia

19 settembre

2007 A

19 dicembre

2007

Camerun

22 novembre

2006 A

18 marzo

2007

Canada

28 novembre

2005

18 marzo

2007

Ceca, Repubblica

12 agosto

2010 A

12 novembre

2010

Centrafricana, Repubblica

11 maggio

2012 A

11 agosto

2012

Ciad

17 giugno

2008

17 settembre

2008

Cile*

13 marzo

2007

13 giugno

2007

Cina

30 gennaio

2007

30 aprile

2007

  Hong Kong

30 gennaio

2007

30 aprile

2007

  Macao

30 gennaio

2007

30 aprile

2007

Cipro

19 dicembre

2006

19 marzo

2007

Colombia

19 marzo

2013

19 giugno

2013

Comore

20 novembre

2013

20 febbraio

2014

Congo (Brazzaville)

22 ottobre

2008

22 febbraio

2009

Congo (Kinshasa)

28 settembre

2010

28 dicembre

2010

Corea (Sud)

  1° aprile

2010

  1° luglio

2010

Costa Rica

15 marzo

2011

15 giugno

2011

Côte d’Ivoire

16 aprile

2007

16 luglio

2007

Croazia

31 agosto

2006

18 marzo

2007

Cuba

29 maggio

2007

29 agosto

2007

Danimarca

18 dicembre

2006

18 marzo

2007

Dominica

  7 agosto

2015 A

  7 novembre

2015

Dominicana, Repubblica

24 settembre

2009 A

24 dicembre

2009

Ecuador

  8 novembre

2006 A

18 marzo

2007

Egitto

23 agosto

2007

23 novembre

2007

El Salvador

  2 luglio

2013

  2 ottobre

2013

Emirati Arabi Uniti*

  6 giugno

2012 A

  6 settembre

2012

Estonia

18 dicembre

2006

18 marzo

2007

Etiopia

  2 settembre

2008

  2 dicembre

2008

Finlandia

18 dicembre

2006

18 marzo

2007

Francia

18 dicembre

2006 A

18 marzo

2007

Gabon

15 maggio

2007

15 agosto

2007

Gambia

26 maggio

2011

26 agosto

2011

Georgia

  1° luglio

2008

  1° ottobre

2008

Germania

12 marzo

2007

18 marzo

2007

Ghana

20 gennaio

2016

20 aprile

2016

Giamaica

  4 maggio

2007

  4 agosto

2007

Gibuti

  9 agosto

2006

18 marzo

2007

Giordania

16 febbraio

2007

16 maggio

2007

Grecia

  3 gennaio

2007

  3 aprile

2007

Grenada

15 gennaio

2009

15 aprile

2009

Guatemala

25 ottobre

2006

18 marzo

2007

Guinea

20 febbraio

2008

20 maggio

2008

Guinea equatoriale

17 giugno

2010

17 settembre

2010

Guyana

14 dicembre

2009

14 marzo

2010

Haiti

  8 febbraio

2010

  8 maggio

2010

Honduras

31 agosto

2010

30 novembre

2010

India

15 dicembre

2006

18 marzo

2007

Indonesia*

12 gennaio

2012 A

12 aprile

2012

Iraq

22 luglio

2013

22 ottobre

2013

Irlanda

22 dicembre

2006

22 marzo

2007

Islanda

  1° febbraio

2007

  1° maggio

2007

Italia

19 febbraio

2007

19 maggio

2007

Kenya

24 ottobre

2007

24 gennaio

2008

Kuwait

  3 agosto

2007 A

  3 novembre

2007

Laos

  5 novembre

2007 A

  5 febbraio

2008

Lesotho

18 febbraio

2010 A

18 maggio

2010

Lettonia

  6 luglio

2007 A

  6 ottobre

2007

Lituania

18 dicembre

2006 A

18 marzo

2007

Lussemburgo

18 dicembre

2006

18 marzo

2007

Macedonia

22 maggio

2007

22 agosto

2007

Madagascar

11 settembre

2006

18 marzo

2007

Malawi

16 marzo

2010

16 giugno

2010

Mali

  9 novembre

2006

18 marzo

2007

Malta

18 dicembre

2006 A

18 marzo

2007

Marocco

  4 giugno

2013

  4 settembre

2013

Mauritania

24 marzo

2015

24 giugno

2015

Maurizio

29 marzo

2006

18 marzo

2007

Messico*

  5 luglio

2006

18 marzo

2007

Moldova

  5 ottobre

2006

18 marzo

2007

Monaco

31 luglio

2006

18 marzo

2007

Mongolia

15 ottobre

2007 A

15 gennaio

2008

Montenegro

24 giugno

2008

24 settembre

2008

Mozambico

18 ottobre

2007

18 gennaio

2008

Namibia

29 novembre

2006

18 marzo

2007

Nicaragua

  5 marzo

2009

  5 giugno

2009

Niger

14 marzo

2007

14 giugno

2007

Nigeria

21 gennaio

2008

21 aprile

2008

Norvegia

17 gennaio

2007

17 aprile

2007

Nuova Zelanda*a

  5 ottobre

2007 A

  5 gennaio

2008

Oman

16 marzo

2007

16 giugno

2007

Paesi Bassi

  9 ottobre

2009 A

  9 gennaio

2010

Panama

22 gennaio

2007

22 aprile

2007

Paraguay

30 ottobre

2007

30 gennaio

2008

Perù

16 ottobre

2006 A

18 marzo

2007

Polonia

17 agosto

2007 A

17 novembre

2007

Portogallo

16 marzo

2007

16 giugno

2007

Qatar

21 aprile

2009 A

21 luglio

2009

Regno Unito

  7 dicembre

2008

  7 marzo

2008

Romania

20 luglio

2006 A

18 marzo

2007

Saint Kitts e Nevis

26 aprile

2016

26 luglio

2016

Saint Lucia

  1° febbraio

2007

  1° maggio

2007

Saint Vincent e Grenadine

25 settembre

2009 A

25 dicembre

2009

Samoa

23 ottobre

2015 A

23 gennaio

2016

Seicelle

20 giugno

2008

20 settembre

2008

Senegal

  7 novembre

2006

18 marzo

2007

Serbia

  2 luglio

2009

  2 ottobre

2009

Siria

  5 febbraio

2008 A

  5 maggio

2008

Slovacchia

18 dicembre

2006

18 marzo

2007

Slovenia

18 dicembre

2006

18 marzo

2007

Spagna

18 dicembre

2006

18 marzo

2007

Sudafrica

21 dicembre

2006

21 marzo

2007

Sudan

19 giugno

2008

19 settembre

2008

Sudan del Sud

  9 marzo

2016 A

  9 giugno

2016

Svezia

18 dicembre

2006

18 marzo

2007

Svizzera

16 luglio

2008

16 ottobre

2008

Swaziland

30 ottobre

2012

30 gennaio

2013

Tagikistan

24 ottobre

2007

24 gennaio

2008

Tanzania

18 ottobre

2011

18 gennaio

2012

Togo

  5 settembre

2006

18 marzo

2007

Trinidad e Tobago

26 luglio

2010

26 ottobre

2010

Tunisia

15 febbraio

2007

15 maggio

2007

Ucraina

10 marzo

2010

10 giugno

2010

Uganda

  8 aprile

2015

  8 luglio

2015

Ungheria

  9 maggio

2008

  9 agosto

2008

Unione europea*

18 dicembre

2006 A

18 marzo

2007

Uruguay

18 gennaio

2007

18 aprile

2007

Venezuela

28 maggio

2013

28 agosto

2013

Vietnam*

  7 agosto

2007

  7 novembre

2007

Zimbabwe

15 maggio

2008

15 agosto

2008

*
Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO): http://portal.unesco.org (vedi «Conventions et recommandations») oppure ottenuto presso la

a La Conv. non vale per Tokelau.


RU 2008 4823; FF 2007 6617


1 Dal testo originale francese.
2RU 2008 4821
3RU 2008 4823, 2010 715, 2012 109, 2013 277, 2014 549, 2015 2125 e 2016 3501. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).


Ritorna a inizio pagina

Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 20 ottobre 2005
Entrata in vigore 16 ottobre 2008
Fonte RU 2008 4823
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 29.09.2016 PDF DOC
non più in vigore 16.06.2015 PDF DOC
non più in vigore 19.02.2014 PDF DOC
non più in vigore 06.11.2012 PDF DOC
non più in vigore 19.10.2011
non più in vigore 09.02.2010 PDF DOC
non più in vigore 16.10.2008 PDF DOC

Revisioni

16.10.2008
Convenzione del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (con all.)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019

Il Consiglio federale

  • Contatto
  • Ricerca avanzata

Logo CH
Il Consiglio federale
  • Basi legali
  • Impressum