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RS 510.620 Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI)

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510.620

Ordinanza sulla geoinformazione

(OGI)

del 21 maggio 2008 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 2, 5, 6, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 capoversi 1–4, 14 capoverso 2, 15 capoverso 3, nonché 46 capoversi 1 e 4 della legge federale del 5 ottobre 20071 sulla geoinformazione (LGI),2

ordina:

  Sezione 1: Disposizioni generali

  Art. 1 Campo di applicazione

1 La presente ordinanza si applica ai geodati di base di diritto federale (geodati di base).

2 L’allegato 1 contiene il Catalogo dei geodati di base.

3 Sono fatti salvi disciplinamenti tecnici specifici del diritto federale.

  Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

a.
aggiornamento: adeguamento permanente o periodico dei geodati di base all’evoluzione dell’ubicazione, dell’estensione e delle caratteristiche degli spazi e degli oggetti rilevati;
b.
storicizzazione: registrazione del genere, dell’entità e del momento delle modifiche di geodati di base;
c.
archiviazione: allestimento periodico di copie dell’insieme dei dati e conservazione durevole e sicura di dette copie;
d.
utilizzazione per uso privato: utilizzazione di geodati di base:
1.
nell’ambito privato e nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici,
2.
da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici,
3.
per informazione interna o documentazione in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni e enti analoghi;
e.
utilizzazione commerciale: qualsiasi utilizzazione di geodati di base che non sia un’utilizzazione degli stessi per uso privato;
f.
intensità dell’utilizzazione: entità dell’utilizzazione parallela e ripetuta da parte degli utenti;
g.
prestazioni commerciali: servizi (prodotti e prestazioni analoghe) forniti da unità organizzative dell’amministrazione pubblica al di fuori della propria attività ufficiale in condizioni di concorrenza con offerenti privati;
h.
servizio di ricerca: servizio in Internet che consente di cercare geoservizi e, sulla base di corrispondenti geometadati, raccolte di geodati;
i.
servizio di rappresentazione: servizio in Internet che consente di visualizzare, ingrandire, rimpicciolire e trasferire raccolte di geodati rappresentabili, di sovrapporre dati, di visualizzare contenuti di geometadati rilevanti per i dati e di navigare all’interno dei geodati;
j.
servizio di telecaricamento: servizio in Internet che consente di telecaricare copie di raccolte complete di geodati o di parti di raccolte di geodati e, se eseguibile, di accedervi direttamente;
l.
servizio di trasformazione: servizio in Internet per la trasformazione di raccolte di geodati.
  Art. 3 Qualità dei dati

1 L’Ufficio federale di topografia stabilisce, in collaborazione con gli ulteriori servizi specializzati competenti della Confederazione, le norme vincolanti per i geodati di base e i geometadati. A tal proposito, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

2 Altri requisiti in materia di qualità possono essere stabiliti esclusivamente per i geodati di base e i geometadati unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.


  Sezione 2: Sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici

  Art. 4 Riferimento planimetrico ufficiale

1 Il riferimento planimetrico dei geodati di base è fondato, tenuto conto dei termini transitori stabiliti nell’articolo 53 capoverso 2, su una delle seguenti descrizioni geodetiche ufficiali:

a.
sistema di riferimento planimetrico CH1903 con quadro di riferimento planimetrico MN03; o
b.
sistema di riferimento planimetrico CH1903+ con quadro di riferimento planimetrico MN95.

2 L’Ufficio federale di topografia stabilisce le definizioni geodetiche e disciplina i dettagli tecnici.

  Art. 5 Riferimento altimetrico ufficiale

1 Il riferimento altimetrico ufficiale dei geodati di base è fondato sulla livellazione federale 1902 (LF02). Quest’ultima è costituita dalle quote usuali LF02 dei punti fissi altimetrici della misurazione nazionale.

2 Il punto di origine della misura dell’altezza è la «Pierre du Niton» a Ginevra. L’altezza di quest’ultimo è fissata a 373,60 metri.

3 L’Ufficio federale di topografia disciplina i dettagli tecnici.

  Art. 6 Altri sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici

1 Se per determinati geodati di base o per determinate forme di rilevamento, aggiornamento e gestione di geodati di base sono stabiliti o autorizzati altri sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici, segnatamente di carattere globale o cinematico, deve essere garantita la trasformazione verso i sistemi di riferimento e i quadri di riferimento di cui agli articoli 4 e 5.

2 L’Ufficio federale di topografia stabilisce le definizioni geodetiche e disciplina i dettagli tecnici.

  Art. 7 Trasformazione di altri sistemi di riferimento

Chi utilizza per geodati di base altri sistemi di riferimento spaziali, deve garantire la trasformazione verso i sistemi di riferimento e i quadri di riferimento di cui agli articoli 4 e 5.


  Sezione 3: Modelli di geodati

  Art. 8 Principio

Ai geodati di base è attribuito almeno un modello di geodati.

  Art. 9 Competenza per la modellizzazione

1 Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce un modello di geodati minimo. Esso stabilisce in detto modello la struttura e il grado di dettaglio del contenuto.

2 Un modello di geodati è determinato, nel quadro delle leggi tecniche:

a.
dai requisiti tecnici;
b.
dallo stato della tecnica.
  Art. 10 Linguaggio di descrizione

1 Il linguaggio di descrizione dei modelli di geodati deve corrispondere a una norma riconosciuta.

2 L’Ufficio federale di topografia stabilisce il linguaggio di descrizione generale per i geodati di base. A tal proposito, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

3 Può essere utilizzato in maniera esclusiva un altro linguaggio di descrizione unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.


  Sezione 4: Modelli di rappresentazione

  Art. 11

1 Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico può stabilire e descrivere uno o più modelli di rappresentazione nel proprio settore specialistico. Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le legende.

2 Un modello di rappresentazione è determinato, nel quadro delle leggi tecniche:

a.
dal modello di geodati;
b.
dai requisiti tecnici;
c.
dallo stato della tecnica.

  Sezione 5: Aggiornamento e storicizzazione

  Art. 12 Aggiornamento

Se le prescrizioni delle leggi tecniche non contengono disposizioni concernenti il momento e il genere degli aggiornamenti, il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce un concetto minimo di aggiornamento. Quest’ultimo tiene conto:

a.
dei requisiti tecnici;
b.
delle esigenze degli utenti;
c.
dello stato della tecnica;
d.
dei costi dell’aggiornamento.
  Art. 13 Storicizzazione

1 I geodati di base che rappresentano decisioni vincolanti per i proprietari o per le autorità sono storicizzati in modo da poter ricostruire ogni singola situazione giuridica in tempo utile con sufficiente sicurezza e un onere ragionevole.

2 Il metodo di storicizzazione è documentato.


  Sezione 6: Garanzia della disponibilità

  Art. 14 Disponibilità duratura

1 Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI conserva i geodati di base in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità.

2 Esso garantisce la salvaguardia dei geodati di base secondo norme riconosciute e lo stato della tecnica. In particolare, provvede a trasferire periodicamente i dati in adeguati formati di dati e a una conservazione sicura dei dati trasferiti.

3 L’Ufficio federale di topografia può stabilire la durata minima della gestione dei geodati di base da parte del servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI.

  Art. 15 Archiviazione

1 Se la competenza ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LGI spetta a un servizio della Confederazione, l’archiviazione si basa sulla legge federale del 26 giugno 19981 sull’archiviazione e sulle relative prescrizioni di esecuzione.

2 Se la competenza spetta ai Cantoni, questi ultimi designano mediante atto legislativo il servizio competente per l’archiviazione.

3 L’Ufficio federale di topografia può stabilire la durata minima della conservazione.


1 RS 152.1

  Art. 16 Concezione in materia di archiviazione

1 Se la competenza ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LGI spetta a un servizio della Confederazione, l’archiviazione si basa sulla legge federale del 26 giugno 19981 sull’archiviazione e sulle relative prescrizioni di esecuzione.

2 Se la competenza spetta ai Cantoni, il servizio competente per l’archiviazione elabora una concezione in materia di archiviazione per tutti i geodati di base interessati. Quest’ultimo stabilisce in maniera vincolante almeno quanto segue:

a.
il momento dell’archiviazione;
b.
il luogo dell’archiviazione;
c.
le modalità di trasferimento dei dati al servizio di archiviazione;
d.
la durata della conservazione;
e.
il metodo e la periodicità della salvaguardia dei dati;
f.
il trasferimento periodico in adeguati formati di dati;
g.
i diritti di utilizzazione e di valorizzazione dei dati;
h.
le modalità di cancellazione e distruzione dei dati.

1 RS 152.1


  Sezione 7: Geometadati

  Art. 17 Principio

1 Tutti i geodati di base sono descritti mediante geometadati.

2 L’Ufficio federale di topografia stabilisce la norma applicabile ai geometadati dei geodati di base. Al riguardo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

3 Può essere utilizzata in maniera esclusiva un’altra norma unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.

  Art. 18 Accesso

1 I pertinenti geometadati sono resi pubblicamente accessibili unitamente ai geodati di base che descrivono.

2 L’accesso può essere limitato unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.

3 Il servizio specializzato competente nel caso specifico garantisce l’accesso ai geometadati.

4 L’Ufficio federale di topografia garantisce l’interconnessione dei geometadati.

  Art. 19 Aggiornamento e archiviazione

I geometadati sono aggiornati e archiviati unitamente ai geodati di base che descrivono.


  Sezione 8: Accesso e utilizzazione

  Art. 20 Campo di applicazione della sezione

La presente sezione non si applica allo scambio tra autorità ai sensi dell’articolo 14 LGI né all’utilizzazione da parte di autorità nel quadro del loro mandato legale. È fatto salvo l’articolo 41.

  Art. 21 Livelli di autorizzazione all’accesso

1 Ai geodati di base sono attribuiti i seguenti livelli di autorizzazione all’accesso:

a.
geodati di base pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso A;
b.
geodati di base pubblicamente accessibili in misura limitata: livello di autorizzazione all’accesso B;
c.
geodati di base non pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso C.

2 I livelli di autorizzazione all’accesso ai geodati di base sono stabiliti nell’allegato 1.

  Art. 22 Accesso ai geodati di base di livello A

1 È concesso l’accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso A.

2 In singoli casi oppure in generale l’accesso a parti di una raccolta di dati è limitato, differito o negato se può:

a.
perturbare l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità;
b.
compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
c.
compromettere gli interessi di politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera o di un Cantone;
d.
compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni;
e.
compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera;
f.
comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d’affari;
g.
comportare la violazione di obblighi di serbare il segreto previsti da leggi specifiche.
  Art. 23 Accesso ai geodati di base di livello B

1 Non è concesso l’accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B.

2 In singoli casi oppure in generale è concesso l’accesso a un’intera raccolta di dati o a parti di una raccolta di dati se:

a.
questo non è contrario agli interessi di mantenimento del segreto; o
b.
gli interessi di mantenimento del segreto possono essere salvaguardati mediante misure giuridiche, organizzative o tecniche.
  Art. 24 Accesso ai geodati di base di livello C

Non è concesso l’accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso C.

  Art. 25 Autorizzazione di utilizzare i dati

1 L’autorizzazione di utilizzare i dati per uso privato è concessa se:

a.
può essere concesso l’accesso;
b.
l’utente ha dichiarato che si tratta esclusivamente di un’utilizzazione per uso privato;
c.
l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente.

2 L’autorizzazione di utilizzare i dati per uso commerciale è concessa se:

a.
può essere concesso l’accesso;
b.
l’utente è registrato;
c.
l’utente ha dichiarato lo scopo, l’intensità e la durata dell’utilizzazione commerciale;
d.
l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente;
e.
dati che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B possono essere resi accessibili anche ai terzi ai quali è prevista la comunicazione di dati.

3 L’autorizzazione di utilizzare i dati può essere limitata nel tempo se il venir meno della loro attualità può risultare pregiudizievole.

4 L’autorizzazione può essere limitata per quanto concerne lo scopo, l’intensità o la durata dell’utilizzazione se l’entità dell’emolumento dipende da tali fattori.

5 Per determinati geodati di base, il servizio specializzato competente nel caso specifico può ammettere l’utilizzazione senza previa autorizzazione.

  Art. 26 Autorizzazione negata

1 L’autorizzazione è negata mediante decisione formale.

2 Se la conclusione di un contratto o l’autorizzazione sono negate mediante controlli organizzativi o tecnici dell’accesso, la persona interessata può chiedere che sia presa una decisione formale.

  Art. 27 Autorizzazione a posteriori

In caso di utilizzazione illecita di geodati di base, la procedura per la concessione dell’autorizzazione è eseguita d’ufficio a posteriori.

  Art. 28 Utilizzazione per uso privato

All’utilizzazione per uso privato si applicano per analogia le pertinenti disposizioni della legge del 9 ottobre 19921 sul diritto d’autore.


1 rs 231.1

  Art. 29 Protezione dei dati

1 Gli utenti sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.

2 Sono tenuti a informare in ogni momento il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI e l’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sulle misure adottate per garantire l’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.

  Art. 30 Indicazione della fonte

I geodati di base possono essere comunicati unicamente con l’indicazione della fonte.

  Art. 31 Utilizzazione da parte di terzi

In caso di trasmissione di geodati di base, gli obblighi degli utenti si applicano anche ai terzi destinatari.

  Art. 32 Disposizioni contrattuali

Le disposizioni contrattuali concernenti l’accesso a geodati di base nonché l’utilizzazione e la trasmissione di geodati di base possono derogare alle disposizioni degli articoli 28–31 se:

a.
comprendono prescrizioni in materia di protezione almeno equivalenti; e
b.
assicurano la parità di trattamento dei soggetti operanti in condizioni di concorrenza.
  Art. 33 Distruzione di dati utilizzati illecitamente

1 Qualora l’autorizzazione a posteriori non possa essere concessa in ragione di un’utilizzazione illecita di geodati di base, il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI ordina la distruzione dei dati o la confisca dei supporti di dati presso l’utente.

2 Esso ordina la distruzione o la confisca indipendentemente da un eventuale perseguimento penale.


  Sezione 9: Geoservizi

  Art. 34 Servizi relativi ai geodati di base

1 I geodati di base sono resi accessibili e utilizzabili mediante i seguenti geoservizi:

a.
mediante servizi di rappresentazione: tutti i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso A;
b.
mediante servizi di telecaricamento: i geodati di base designati in modo corrispondente nell’allegato 1.

2 In funzione di un’interconnessione ottimale, l’Ufficio federale di topografia può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

3 Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico può emanare istruzioni complementari nel proprio settore specialistico.

  Art. 35 Servizi di geometadati

1 I geometadati dei geodati di base sono resi accessibili mediante servizi di ricerca.

2 In funzione di un’interconnessione ottimale, l’Ufficio federale di topografia può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

  Art. 36 Geoservizi intersettoriali

L’Ufficio federale di topografia gestisce i seguenti geoservizi intersettoriali:

a.
servizio di ricerca interconnesso per i geometadati di tutti i geodati di base;
b.
servizio di ricerca interconnesso per i geoservizi di cui all’articolo 34;
c.
servizio per la trasformazione tra i quadri di riferimento ufficiali (art. 4);
d.
servizio per la trasformazione tra i sistemi e i quadri di riferimento ufficiali (art. 4 e 5) e altri sistemi e quadri di riferimento geodetici (art. 6);
e.
accesso interconnesso ai geodati di base;
f.1
servizi degli indirizzi.

1 Introdotta dall’all. 2 n. II 2 dell’O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).


  Sezione 10: Scambio di dati tra autorità

  Art. 37 Concessione dell’accesso

1 Su richiesta, il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI concede ad altri servizi della Confederazione o dei Cantoni l’accesso ai geodati di base.

2 Esso garantisce l’accesso mediante un servizio di telecaricamento. Laddove questo non sia possibile, trasmette i dati in un’altra forma.

  Art. 38 Negazione dell’accesso

Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI nega l’accesso ai geodati di base se:

a.
i geodati di base presentano il livello di autorizzazione all’accesso B o C e il servizio richiedente non può far valere alcun interesse pubblico all’accesso;
b.
la concessione dell’accesso potrebbe compromettere la sicurezza interna o esterna.
  Art. 39 Protezione dei dati e tutela del segreto

1 Il servizio ricevente è responsabile dell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati e di tutela del segreto.

2 Il servizio mittente informa il servizio ricevente dell’esistenza di prescrizioni particolari.

  Art. 40 Comunicazione a terzi

1 Un’autorità può concedere a terzi l’accesso a geodati di base a cui essa stessa ha accesso in virtù della sezione 8 e autorizzarne l’utilizzazione, a prescindere dal fatto che siano elaborati o no, se:

a.
applica per la regolamentazione dell’accesso e dell’utilizzazione le medesime prescrizioni applicate dal servizio competente di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI;
b.
fornisce indicazioni riguardo allo stato di aggiornamento;
c.
riscuote gli emolumenti prescritti e li trasmette al servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI.

2 Se comunica i geodati di base gratuitamente, si assume l’onere degli emolumenti prescritti.

  Art. 41 Prestazioni commerciali di autorità e amministrazioni

Prestazioni commerciali proprie di autorità sono disciplinate dalle sezioni 8 e 11 anche se fondate su un mandato legale.

  Art. 42 Indennità forfettaria

L’indennità forfettaria è stabilita in considerazione dei seguenti elementi:

a.
quantitativo e genere stimati delle unità d’informazione scambiate;
b.
indennità e sussidi finanziari concessi dalla Confederazione;
c.
entità stimata delle riscossioni di emolumenti.
  Art. 42a1Organizzazioni internazionali

1 Lo scambio di dati con organizzazioni internazionali sulla base di obblighi di diritto internazionale è considerato scambio di dati tra autorità.

2 Esso è gratuito, sempre che il diritto internazionale non preveda un’indennità.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).


  Sezione 11: Principi su cui si fonda la riscossione dell’emolumento da parte della Confederazione

  Art. 431Campo di applicazione della sezione

1 La presente sezione si applica a tutte le decisioni e a tutti i servizi per i quali sono riscossi emolumenti conformemente alla presente ordinanza.

2 La presente sezione non si applica allo scambio tra autorità né all’utilizzazione da parte di autorità nel quadro del rispettivo mandato legale se sussiste un disciplinamento contrattuale ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 LGI. È fatto salvo l’articolo 41.2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6653).

  Art. 43a1Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Nella misura in cui la presente ordinanza non preveda disciplinamenti speciali, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).
2 RS 172.041.1

  Art. 441Calcolo dell’emolumento

1 L’emolumento per l’utilizzazione di geodati di base si compone:

a.
dell’emolumento di base, dedotti gli eventuali sconti (art. 45–45c);
b.
dei costi di approntamento fissi;
c.
dei costi di approntamento variabili;
d.
dei costi di trasporto.

2 L’emolumento di base è calcolato come segue:

a.
in caso di utilizzazione per uso privato: moltiplicando il numero di unità di informazione consegnate per l’aliquota conformemente alle tariffe degli emolumenti del Dipartimento;
b.
in caso di utilizzazione commerciale: moltiplicando il numero di unità di informazione impiegate nel prodotto finale per l’aliquota conformemente alle tariffe degli emolumenti del Dipartimento e per il numero dei prodotti ceduti nell’ambito dell’utilizzazione commerciale.

3 Chi utilizza geodati di base a scopi commerciali è tenuto al pagamento dell’emolumento di base per l’utilizzazione commerciale indipendentemente dal fatto che i geodati di base impiegati siano stati ottenuti presso l’Ufficio federale competente o presso terzi.

4 Chi è titolare di un’autorizzazione all’utilizzazione commerciale e non presenta un prodotto finale entro 12 mesi o entro un termine più lungo convenuto per contratto è tenuto al pagamento dell’emolumento di base conformemente al capoverso 2 lettera a.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).

  Art. 451Sconti

1 Nelle tariffe degli emolumenti del Dipartimento possono essere previsti sconti in base:

a.
all’intensità dell’utilizzazione;
b.
alla durata dell’utilizzazione;
c.
a un particolare genere di utilizzazione;
d.
alla quantità di unità di informazione;
e.
alla cifra d’affari.

2 Gli sconti sono calcolati moltiplicando l’emolumento di base per un fattore di sconto. Possono essere cumulati, tranne in presenza di diversi sconti in base a diversi generi particolari di utilizzazione.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).

  Art. 45a1Sconti in caso di utilizzazione per uso privato

1 Se la funzionalità o l’utilizzabilità dei geodati di base è ridotta a causa dell’intensità della loro utilizzazione per uso privato o in seguito a una loro trasformazione, è concesso uno sconto.

2 Per gli abbonati è applicato un fattore di sconto particolare.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).

  Art. 45b1Sconti in caso di utilizzazione commerciale

1 Se, nel prodotto finale, la rilevanza, la funzionalità o l’utilizzabilità dei geodati di base è ridotta a causa dell’intensità della loro utilizzazione commerciale o in seguito a una loro trasformazione, è concesso uno sconto.

2 Per i seguenti generi particolari di utilizzazione commerciale sono applicabili i fattori di sconto indicati qui di seguito. L’utente:

a.
è un’istituzione o un’organizzazione di utilità pubblica esentata dall’obbligo fiscale e utilizza i dati nel quadro delle proprie attività statutarie: 0,5;
b.
è un istituto d'insegnamento statale o riconosciuto dallo Stato e utilizza i dati nel quadro del proprio mandato di formazione: 0,5;
c.
utilizza i dati esclusivamente per rivenderli: da 0,5 a 0,7;
d.
utilizza i dati in mezzi didattici: 0,5;
e.
utilizza i dati per trasmetterli ad abbonati: 0,3.

1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).

  Art. 45c1Sconti in base alla quantità e alla cifra d’affari

1 Sono concessi sconti di quantità in base:

a.
al numero di unità di informazione;
b.
all’entità della tiratura;
c.
al numero di transazioni.

2 Per la rivendita di prodotti editoriali è concesso uno sconto sulla cifra d’affari in base alla cifra d’affari per anno civile.

3 Gli sconti giusta il capoverso 1 lettere a e c non possono essere cumulati.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).

  Art. 45d1Costi di approntamento fissi

Per indennizzare i costi di approntamento fissi sono riscossi i seguenti emolumenti:

a.
approntamento fuori rete (offline) in forma analogica o digitale: 50 franchi al massimo per ogni ordinazione pervenuta;
b.
approntamento in rete (online) in forma digitale: 30 franchi al massimo per ogni ordinazione pervenuta o 3000 franchi al massimo l’anno per ogni collegamento.

1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).

  Art. 45e1Costi di approntamento variabili

1 Per indennizzare i costi di approntamento variabili sono riscossi, in caso di approntamento fuori rete (offline), i seguenti emolumenti:

a.
supporto di dati analogico o digitale: prezzo di fabbricazione per unità;
b.
scrittura dei dati sul supporto di dati: 20–500 franchi per unità;
c.
imballaggio e spedizione: 5–25 franchi per unità di spedizione.

2 Per indennizzare i costi di approntamento variabili è riscosso, in caso di approntamento in rete (online), un emolumento conformemente alle tariffe degli emolumenti del Dipartimento.

3 Con gli abbonati e con gli utenti commerciali può essere convenuto per contratto un emolumento forfettario per un numero determinato o illimitato di unità di informazione o di utilizzazioni di un geoservizio.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).

  Art. 45f1Costi di trasporto

1 Le spese di porto sono fatturate conformemente alle tariffe della Posta svizzera.

2 Se, per ragioni tecniche o su richiesta della persona che effettua l’ordinazione, il trasporto ha luogo da parte di altri fornitori di servizi di trasporto, sono fatturati i costi di trasporto effettivi.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).

  Art. 461Emolumenti forfettari

1 Sono riscossi emolumenti forfettari per:

a.
carte e atlanti analogici;
b.
casi particolari di pubblicazione di geodati di base;
c.
software;
d.
rapporti e studi;
e.
l’elenco ufficiale delle località;
f.
prestazioni ufficiali di raccolte e di servizi d’informazione geologica;
g.
modifiche di autorizzazioni e licenze;
h.
la procedura per l’autorizzazione a posteriori (art. 27);
i.
la decisione di distruzione o di confisca (art. 33).

2 Oltre all’emolumento forfettario sono riscossi:

a.
i costi di approntamento fissi conformemente all’articolo 45d;
b.
i costi di imballaggio e i costi di spedizione conformemente all’articolo 45e capoverso 1 lettera c;
c.
i costi di trasporto conformemente all’articolo 45f.

3 Le rimanenti disposizioni degli articoli 44–45f non sono applicabili.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).

  Art. 46a1Tariffe degli emolumenti

Il Dipartimento competente emana le tariffe degli emolumenti. Nel quadro delle tariffe degli emolumenti, esso stabilisce le aliquote per l’emolumento di base, i fattori di sconto, i costi di approntamento e gli emolumenti forfettari.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).

  Art. 47 Esenzione dagli emolumenti

1 Sono esentati dagli emolumenti per l’utilizzazione dei geodati di base della Confederazione, fatta eccezione per i costi di approntamento e di distribuzione:

a.
gli istituti di formazione pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni: in caso di utilizzazione per uso privato;
b.
gli istituti di ricerca della Confederazione e dei Cantoni: in caso di utilizzazione per uso privato;
c.
le organizzazioni di utilità pubblica esentate dall’obbligo fiscale: per tutte le utilizzazioni, ad eccezione della trasmissione a terzi.

1bis L’utilizzazione di dati della misurazione nazionale cartografica è esentata dagli emolumenti se i dati:

a.
subiscono una profonda trasformazione e la loro esportazione è dimostrata; o
b.
subiscono una profonda trasformazione all’estero e sono ivi distribuiti.1

2 Nei casi di cui al capoverso 1 può essere riscosso un emolumento se le domande di accesso e di utilizzazione:

a.
sono manifestamente insensate, abusive o di contenuto querulomane;
b.
necessitano di un onere di elaborazione straordinario, ad esempio perché implicanti vaste ricerche, particolari procedimenti di riproduzione o una particolare elaborazione elettronica.

1 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1791).


  Sezione 12: Coordinamento e partecipazione

  Art. 48 Organo di coordinamento

1 Per il coordinamento nel settore della geoinformazione della Confederazione è istituito un organo di coordinamento ai sensi dell’articolo 55 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

2 L’organo di coordinamento ha i compiti seguenti:

a.
coordinamento delle attività dell’Amministrazione federale;
b.
sviluppo di strategie della Confederazione;
c.
partecipazione allo sviluppo di norme tecniche;
d.
gestione di un centro di competenze;
e.
consulenza a servizi cantonali.

3 Esso ha la facoltà di impartire istruzioni ai servizi della Confederazione.

4 L’organo di coordinamento è composto da almeno un rappresentante di ogni dipartimento, della Cancelleria federale, del settore dei Politecnici federali e dell’Ufficio federale di topografia. Ogni autorità designa autonomamente i propri rappresentanti.

5 L’organo di coordinamento è assegnato amministrativamente all’Ufficio federale di topografia e dispone di un proprio segretariato.


1 RS 172.010

  Art. 49 Identificatore

A tutti i geodati di base è attribuito un identificatore numerico univoco. L’identificatore è stabilito nell’allegato 1.

  Art. 50 Partecipazione dei Cantoni e consultazione di organizzazioni

Nel quadro della preparazione di norme tecniche e di altri criteri stabiliti dalla Confederazione rientranti nel campo d’applicazione della presente ordinanza e non concernenti esclusivamente l’Amministrazione federale, la Confederazione assicura in maniera adeguata la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni partner.


  Sezione 13: Inosservanza di prescrizioni d’ordine

  Art. 51 Infrazioni e perseguimento penale

1 È punito con la multa fino a 5000 franchi chi:

a.
procura illecitamente a se stesso o a terzi l’accesso a geodati di base;
b.
utilizza senza previa autorizzazione geodati di base o geoservizi;
c.
comunica senza previa autorizzazione geodati di base;
d.
viola prescrizioni in materia di utilizzazione, segnatamente in materia di indicazione della fonte.

2 Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.


  Sezione 14: Disposizioni finali

  Art. 52 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.

  Art. 53 Disposizioni transitorie

1 Per l’applicazione degli articoli 3, 8–19 e 34–36 è concesso ai Cantoni un termine di cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Se la presente ordinanza rimanda a norme e ad altri criteri tecnici non ancora esistenti al momento della sua entrata in vigore, il termine transitorio è valevole a partire dal momento in cui dette norme e direttive sono comunicate ai Cantoni.

1bis Per i geodati di base che rappresentano restrizioni di diritto pubblico della proprietà si applicano gli articoli 25–30 dell’ordinanza del 2 settembre 20091 sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.2

2 Per il passaggio del sistema e del quadro di riferimento planimetrici da CH1903/MN03 a CH1903+/MN95 sono stabiliti i seguenti termini transitori:

a.
per il passaggio nell’ambito dei dati di riferimento: entro il 31 dicembre 2016;
b.
per il passaggio nell’ambito dei rimanenti geodati di base: entro il 31 dicembre 2020.

3 L’articolo 4 capoverso 1 lettera a sarà abrogato il 1° gennaio 2021.


1 RS 510.622.4
2 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 2 set. 2009 sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4723).

  Art. 53a1Disposizioni transitorie della modifica del 18 novembre 2009

1 Alle procedure di autorizzazione pendenti sono applicabili i disciplinamenti sugli emolumenti vigenti prima dell’entrata in vigore della presente modifica.

2 I rimanenti contratti esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica e concernenti l’utilizzazione di geodati di base, l’utilizzazione di geoservizi e i pertinenti emolumenti da versare sono efficaci sino alla fine della durata convenuta, al più tardi tuttavia sino al 31 dicembre 2014.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).

  Art. 54 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.


  Allegato 11 

(art. 1 cpv. 2)

  Catalogo dei geodati di base del diritto federale

Denominazione

Base giuridica

Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]

Geodati di riferimento

Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Livello di autorizzazione all'accesso

Servizio di telecaricamento

Identificatore

Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (patrimonio universale UNESCO, siti naturali)

RS 0.451.41

UFAM

A

X

1

Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (Convenzione di Ramsar)

RS 0.451.45

UFAM

A

X

2

Convenzione delle Alpi

RS 0.700.1

ARE

A

X

3

Carte secondo il diritto aeronautico

(Carte aeronautiche)

RS 0.748.0 art. 37

RS 510.626.1 art. 10

swisstopo [UFAC]

A

4

Dati della navigazione aerea

RS 0.748.0 art. 37, allegati 4, 11, 14 e 15

UFAC

A

5

Registro fondiario: designazione del fondo, descrizione del fondo, proprietario, forma di proprietà, data di acquisto

RS 210 art. 949a cpv. 3, 970 cpv. 2

RS 211.432.1 art. 26 cpv. 1 lett. a, 27

Cantoni [UFG]

A

7

Registro fondiario: ulteriori dati conformemente a eGRISDM

RS 210 art. 949a cpv. 3, 970

RS 211.432.1 art. 26 cpv. 1 lett. b e c, 98, 101 segg.

Cantoni [UFG]

B

8

Registro federale degli edifici e delle abitazioni: dati con livello di autorizzazione all’accesso A secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 9 giugno 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

RS 431.01 art. 10

RS 431.841 art. 1 segg.

UST

A

X

9

Registro delle imprese e degli stabilimenti

RS 431.01 art. 10

RS 431.903 art. 1 segg.

UST

B

X

10

Censimenti delle aziende e statistica strutturale delle imprese

RS 431.012.1 allegato

UST

B

X

11

Statistica della superficie della Svizzera

RS 431.012.1 allegato

UST

A

X

12

Censimento della circolazione stradale sulla rete superiore

RS 431.012.1 allegato

USTRA

A

X

13

Censimento della circolazione stradale sulla rete regionale e locale

RS 431.012.1 allegato

Cantoni [USTRA]

A

X

14

Censimenti federali della popolazione

RS 431.112 art. 1 segg.

UST

B

X

15

Inventario federale delle vie di comunicazione storiche

RS 451 art. 5

RS 451.1 art. 23 cpv. 1 lett. c

RS 451.13

USTRA

A

X

16

Inventario delle vie di comunicazione storiche in Svizzera (regionale e locale)

RS 451 art. 5

RS 451.1 art. 23 cpv. 1 lett. c

RS 172.217.1 art. 10 cpv. 3 lett. a

Cantoni [USTRA]

A

X

17

Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP)

RS 451 art. 5

RS 451.11 art. 1 segg.

UFAM

A

X

18

Inventario federale delle zone golenali d’importanza nazionale

RS 451 art. 18a

RS 451.31 art. 1 segg.

UFAM

A

X

19

Inventario federale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale

RS 451 art. 18a

RS 451.32 art. 1 segg.

UFAM

A

X

20

Inventario federale delle paludi di importanza nazionale

RS 451 art. 18a

RS 451.33 art. 1 segg.

UFAM

A

X

21

Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale

RS 451 art. 18a

RS 451.34 art. 1 segg.

UFAM

A

X

22

Altri biotopi d’importanza regionale e locale

RS 451 art. 18b

Cantoni [UFAM]

A

X

23

Inventario federale dei paesaggi palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale

RS 451 art. 23b

RS 451.35 art. 1 segg.

UFAM

A

X

24

Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale ISOS

RS 451.12 art. 1 segg.

UFC

A

25

Inventario cantonale delle zone golenali di importanza nazionale, regionale e locale

RS 451 art. 18a, 18b

RS 451.31 art. 3

Cantoni [UFAM]

A

X

26

Inventario cantonale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale, regionale e locale

RS 451 art. 18a, 18b 

RS 451.32 art. 3

Cantoni [UFAM]

A

X

27

Inventario cantonale delle paludi di importanza nazionale, regionale e locale

RS 451 art. 18a, 18b

RS 451.33 art. 3

Cantoni [UFAM]

A

X

28

Inventario cantonale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, regionale e locale

RS 451 art. 18a, 18b

RS 451.34 art. 5

Cantoni [UFAM]

A

X

29

Parco Nazionale Svizzero

RS 454 art. 1 segg.

UFAM

A

X

31

Piano settoriale militare

RS 510.51 art. 6

RS 700.1 art. 14 segg.

DDPS [ARE]

A

X

32

Sistemi di riferimento geodetici (misurazione nazionale)

RS 510.62 art. 22 segg.

RS 510.626 art. 2 segg.

RS 510.620 art. 4 segg.

swisstopo

X

A

X

33

Quadri di riferimento geodetici (dati concernenti i punti fissi e la rete permanente della misurazione nazionale)

RS 510.62 art. 22 segg.

RS 510.626 art. 2 segg.

RS 510.620 art. 4 segg.

swisstopo

X

A

X

34

Ortofoto (misurazione nazionale)

RS 510.62 art. 22 segg.

RS 510.626 art. 7

swisstopo

X

A

X

35

Foto aeree (misurazione nazionale)

RS 510.62 art. 22 segg.

RS 510.626 art. 7

swisstopo

X

A

36

Foto satellitari (misurazione nazionale)

RS 510.62 art. 22 segg.

RS 510.626 art. 7

swisstopo

X

A

37

Modello topografico del paesaggio (misurazione nazionale)

RS 510.62 art. 22 segg.

RS 510.626 art. 7

swisstopo

X

A

X

38

Confini giurisdizionali (misurazione nazionale)

RS 510.62 art. 22 segg.

RS 510.626 art. 7, 13 segg.

swisstopo

X

A

X

39

Nomi geografici (misurazione nazionale)

RS 510.62 art. 22 segg.

RS 510.626 art. 7

swisstopo

X

A

X

40

Dati altimetrici (misurazione nazionale)

RS 510.62 art. 22 segg.

RS 510.626 art. 7

RS 748.131.1 art. 58b cpv. 3

swisstopo

X

A

X

41

Carte nazionali

RS 510.62 art. 22 segg.

RS 510.626 art. 8

swisstopo

X

A

X

42

Atlante della Svizzera

RS 510.62 art. 22 segg.

RS 510.626 art. 23

Politecnico federale di Zurigo

A

43

Atlante idrologico

RS 510.62 art. 22 segg.

RS 510.626 art. 23

UFAM

A

44

Carte geologiche

RS 510.62 art. 22 segg.

RS 510.626 art. 23

swisstopo

A

X

46

Carte geofisiche

RS 510.62 art. 22 segg.

RS 510.626 art. 23

swisstopo

A

47

Carte geotecniche

RS 510.62 art. 22 segg., 27 seg.

RS 510.626 art. 23

RS 510.624 art. 10

swisstopo

A

48

Carte storiche

RS 510.62 art. 22 segg.

RS 510.626.1 art. 10

swisstopo

X

A

49

Geologia nazionale (dati di base)

RS 510.62 art. 27 seg.

RS 510.624 art. 5 lett. a

swisstopo

A

50

Piano per il registro fondiario (misurazione ufficiale)

RS 510.62 art. 29 segg.

RS 211.432.2 art. 5

Cantoni [D+M]

X

A

X

51

Piano di base–MU–CH (misurazione ufficiale)

RS 510.62 art. 29 segg.

RS 211.432.2 art. 5

Cantoni [D+M]

X

A

X

52

Punti fissi PFP1, PFA1 (misurazione nazionale)

RS 510.62 art. 22 segg.

RS 510.626 art. 2

swisstopo

X

A

X

53

Punti fissi PFP2, PFA2, PFP3, PFA3 (misurazione ufficiale)

RS 510.62 art. 29 segg.

RS 211.432.2 art. 6

Cantoni [D+M]

X

A

X

54

Copertura del suolo (misurazione ufficiale)

RS 510.62 art. 29 segg.

RS 211.432.2 art. 6

Cantoni [D+M]

X

A

X

55

Oggetti singoli (misurazione ufficiale)

RS 510.62 art. 29 segg.

RS 211.432.2 art. 6

Cantoni [D+M]

X

A

X

56

Altimetria (misurazione ufficiale)

RS 510.62 art. 29 segg.

RS 211.432.2 art. 6

Cantoni [D+M]

X

A

X

57

Nomenclatura (misurazione ufficiale) 

RS 510.62 art. 29 segg.

RS 211.432.2 art. 6

Cantoni [D+M]

X

A

X

58

Beni immobili (misurazione ufficiale)

RS 510.62 art. 29 segg.

RS 211.432.2 art. 6

Cantoni [D+M]

X

A

X

59

Indirizzi di edifici (misurazione ufficiale)

RS 510.62 art. 29 segg.

RS 211.432.2 art. 6

Cantoni [D+M]

X

A

X

60

Spostamenti di terreno permanenti (misurazione ufficiale)

RS 510.62 art. 29 segg.

RS 211.432.2 art. 6

Cantoni [D+M]

X

A

X

61

Confini giurisdizionali (misurazione ufficiale)

RS 510.62 art. 29 segg.

RS 211.432.2 art. 6

Cantoni [D+M]

X

A

X

62

Suddivisioni amministrative (misurazione ufficiale)

RS 510.62 art. 29 segg.

RS 211.432.2 art. 6

Cantoni [D+M]

X

A

X

63

Condotte sotterranee (misurazione ufficiale)

RS 510.62 art. 29 segg.

RS 211.432.2 art. 6

RS 746.1 art. 1  

Cantoni [D+M]

X

A

X

64

Inventario della protezione dei beni culturali con oggetti d’importanza nazionale

RS 520.31 art. 2  

UFPP

A

65

Inventario dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza

RS 531.32 art. 8

RS 814.20 art. 58

Cantoni [UFAM]

B

66

Rete delle piste ciclabili

RS 700 art. 3 cpv. 3 lett. c, art. 6 cpv. 3

RS 172.217.1 art. 10 cpv. 3 lett. a

Cantoni [USTRA]

A

X

67

Superfici per l’avvicendamento delle colture

RS 700 art. 6 cpv. 2 lett. a

RS 700.1 art. 26 segg.

RS 700.1 art. 28 cpv. 2

Cantoni [ARE]

A

X

68

Piani direttori cantonali

RS 700 art. 6 segg.

RS 700.1 art. 4 segg.

Cantoni [ARE]

A

69

Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura ferroviaria

RS 742.101 art. 18 cpv. 5

RS 742.104 art. 8bis

RS 700.1 art. 14 segg.

UFT [ARE]  

A

X

71

Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura Strade

RS 700.1 art. 14 segg.

USTRA [ARE]

A

X

72

Piani di utilizzazione (cantonali/comunali)

RS 700 art. 14, 26

Cantoni [ARE]

X

A

X

73

Stato dell’urbanizzazione

RS 700 art. 19

RS 700.1 art. 31 seg.

Cantoni [ARE]

A

X

74

Zone di pianificazione

RS 700 art. 27

Cantoni [ARE]

X

A

X

76

Agricoltura (dati di base)

RS 700.1 art. 14  

UFAG

A

X

77

Piano settoriale di depositi in strati geologici profondi

RS 732.11 art. 5

RS 700.1 art. 14 segg.

UFE [ARE]  

A

X

78

Reti di percorsi pedonali e sentieri

RS 704 art. 4, 16 

Cantoni [USTRA]

A

X

79

Protezione contro le piene (rilevamenti di interesse nazionale)

RS 721.100 art. 13

RS 721.100.1 art. 26

UFAM

A

80

Protezione contro le catastrofi naturali (ulteriori rilevamenti)

RS 721.100 art. 14

RS 721.100.1 art. 24, 27 cpv. 1 lett. a, d ed f

RS 921.0 art. 36

RS 921.01 art. 15 cpv. 1 lett. a, art. 16 cpv. 1

Cantoni [UFAM]

A

81

Compendio degli impianti idroelettrici (WASTA)

RS 721.80 art. 29a

UFE

A

X

82

Zone tutelate dall’OIFI

RS 721.821 art. 5

UFE

A

X

85

Strade nazionali

RS 725.11 art. 11

RS 725.113.11 allegato

USTRA

X

A

X

86

Zone riservate per le strade nazionali

RS 725.11 art. 14

USTRA

X

A

X

87

Allineamenti per le strade nazionali

RS 725.11 art. 22

USTRA

X

A

X

88

Rete delle strade principali

RS 725.116.21 art. 16, allegato 2

USTRA

X

A

90

Centrali nucleari

RS 732.1 art. 1 segg.

UFE

A

X

91

Piani d’opera delle linee elettriche in cavo

RS 734.0 art. 3

RS 734.31 art. 62

Gestori degli impianti [UFE]

B

92

Piano settoriale degli elettrodotti

RS 734.0 art. 16 cpv. 5

RS 700.1 art. 14 segg.

UFE [ARE]

A

X

94

Ubicazioni degli incidenti stradali

RS 741.57

USTRA

B

95

Zone riservate per gli impianti ferroviari

RS 742.101 art. 18n

UFT

X

A

X

96

Allineamenti per gli impianti ferroviari

RS 742.101 art. 18q

UFT

X

A

X

97

Rete ferroviaria e stazioni per i trasporti pubblici

RS 510.625 art. 28

RS 742.1202 art.4

RS 745.1 art. 13 cpv. 2

UFT

A

X

98

Impianti di trasporto a fune soggetti a concessione federale

RS 743.011 art. 10

UFT

A

X

99

Limitazioni per la navigazione interna

RS 747.201 art. 3

Cantoni [UFT]

A

X

100

Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura Navigazione

RS 747.219.1 art. 5

RS 700.1 art. 14 segg.

UFT [ARE]  

A

X

101

Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura Aviazione (Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica)

RS 748.131.1 art. 3a

RS 700.1 art. 14 segg.

UFAC [ARE]

A

X

102

Zone riservate per gli impianti aeroportuali

RS 748.0 art. 37n–37p

UFAC

X

A

X

103

Allineamenti per gli impianti aeroportuali

RS 748.0 art. 37q–37s

UFAC

X

A

X

104

Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli degli aeroporti civili

RS 748.131.1 art. 62

UFAC

A

106

Piano delle zone di sicurezza

RS 748.0 art. 42

RS 748.131.1 art. 72

UFAC

X

A

X

108

Piani delle reti emittenti radiofoniche e televisive

RS 784.10 art. 13, 24 seg.

UFCOM

A

109

Ubicazioni degli impianti di radiocomunicazione (dati di esercizio)

RS 784.10 art. 13a

RS 784.102.1 art. 13, 17

UFCOM

B

110

Catasto delle antenne degli impianti delle reti pubbliche di telefonia mobile

RS 784.10 art. 24 seg.

UFCOM

A

111

Raccolta di dati nazionale concernente l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 16, 17

UFAM

B

112

Catasto dei rischi (rilevamenti dei Cantoni)

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 13, 16, 17

Cantoni [UFAM]

B

113

Impianti per i rifiuti

RS 814.01 art. 31

RS 814.600 art. 4, 6

Cantoni [UFAM]

A

X

114

Catasto dei siti inquinati

RS 814.01 art. 32c

RS 814.680 art. 5

Cantoni [UFAM]

X

A

X

116

Catasto dei siti inquinati nel settore militare

RS 814.01 art. 32c

RS 814.680 art. 5

DDPS [UFAM]

X

A

X

117

Catasto dei siti inquinati nel settore degli aeroporti civili

RS 814.01 art. 32c

RS 814.680 art. 5

UFAC [UFAM]

X

A

X

118

Catasto dei siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici

RS 814.01 art. 32c

RS 814.680 art. 5

UFT [UFAM]

X

A

X

119

Carte dell’inquinamento fonico – panoramica nazionale

RS 814.41 art. 45a

RS 814.01 art. 44

UFAM

A

120

Rete nazionale d’osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL)

RS 814.01 art. 44

RS 814.318.142.1 art. 39

UFAM

A

X

121

Rilevamenti cantonali dell’inquinamento atmosferico (reti di rilevamento)

RS 814.01 art. 44

RS 814.318.142.1 art. 27

Cantoni [UFAM]

A

X

122

Carte nazionali dell’inquinamento atmosferico

RS 814.01 art. 44

UFAM

A

123

Risultati dell’osservazione nazionale del deterioramento del suolo (NABO)

RS 814.01 art. 44

RS 814.12 art. 3  

UFAM

A

124

Risultati della sorveglianza cantonale del deterioramento del suolo

RS 814.01 art. 44

RS 814.12 art. 4  

Cantoni [UFAM]

A

125

Catasto dei rumori – impianti ferroviari

RS 814.01 art. 44

RS 814.41 art. 37, 45

UFT [UFAM]

A

126

Registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico

RS 814.01 art. 46 cpv. 2

RS 814.017 art. 8

UFAM

A

X

127

Pianificazione regionale dello smaltimento delle acque di scarico PRS

RS 814.20 art. 7

RS 814.201 art. 4

Cantoni [UFAM]

A

X

128

Pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico PGS

RS 814.20 art. 7

RS 814.201 art. 5

Cantoni [UFAM]

A

X

129

Settori di protezione delle acque

RS 814.20 art. 19

RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4

Cantoni [UFAM]

A

X

130

Zone di protezione delle acque sotterranee

RS 814.20 art. 20

RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4

Cantoni [UFAM]

X

A

X

131

Aree di protezione delle acque sotterranee

RS 814.20 art. 21

RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4

Cantoni [UFAM]

X

A

X

132

Qualità delle acque (rilevamenti di interesse nazionale)

RS 814.20 art. 57

UFAM

A

X

133

Qualità delle acque (ulteriori rilevamenti)

RS 814.20 art. 58

Cantoni [UFAM]

B

134

Condizioni idrologiche (rilevamenti di interesse nazionale)

RS 814.20 art. 57

RS 721.100 art. 13

UFAM

A

X

135

Condizioni idrologiche (ulteriori rilevamenti)

RS 814.20 art. 58

RS 721.100 art. 14

Cantoni [UFAM]

A

136

Approvvigionamento in acqua potabile (rilevamenti di interesse nazionale)

RS 814.20 art. 57

UFAM

A

X

137

Approvvigionamento in acqua potabile (ulteriori rilevamenti)

RS 814.20 art. 58

Cantoni [UFAM]

B

138

Falde freatiche

RS 814.20 art. 58

Cantoni [UFAM]

A

X

139

Inventario dei prelievi d’acqua esistenti

RS 721.80 art. 29a

RS 814.20 art. 82

RS 814.201 art. 36, 40

Cantoni [UFAM]

A

140

Affioramenti, captazioni e impianti di ravvenamento della falda freatica

RS 814.20 art. 58

RS 814.201 art. 30

Cantoni [UFAM]

A

X

141

Catasto dei rumori – strade nazionali

RS 814.41 art. 37, 45

RS 814.01 art. 44

USTRA [UFAM]

A

142

Catasto dei rumori –aerodromi militari

RS 814.41 art. 37, 45

RS 814.01 art. 44

DDPS [UFAM]

A

143

Catasto dei rumori – strade principali e altre strade

RS 814.41 art. 37, 45

RS 814.01 art. 44

Cantoni [UFAM]

A

144

Gradi di sensibilità al rumore (in zone d’utilizzazione)

RS 814.41 art. 43

Cantoni [UFAM]

X

A

X

145

Elenco di tutte le emissioni sperimentali autorizzate

RS 814.911 art. 56 cpv. 1

UFAM

A

147

Catasto della produzione agricola

RS 910.1 art. 4 e 178 cpv. 5

RS 912.1 art. 1 e 5

UFAG

A

X

149

Registro delle denominazioni d’origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP)

RS 910.1 art. 16

RS 910.12 art. 13

UFAG

A

X

150

Catasto viticolo

RS 910.1 art. 61, 178 cpv. 5;

RS 916.140 art. 4

Cantoni [UFAG]

A

X

151

Zone declive

RS 910.1 art. 178 cpv. 5

RS 910.13 art. 43 e 45

UFAG

A

X

152

Superfici agricole

RS 910.1 art. 178 cpv. 5;

RS 910.13 art. 38, 45, 55, 56, 58–60, 63, 64, 113, all. 1–4;

RS 910.91 art. 6, 9, 13, 14, 16, 24

Cantoni [UFAG]

A

X

153

Sorveglianza del territorio (organismi nocivi particolarmente pericolosi)

RS 916.20

art. 18

Cantoni [UFAG, UFAM]

A

X

154

Epizoozie soggette all’obbligo di notifica

RS 916.401 art. 65

USAV3

A

155

Margini statici della foresta

RS 921.0 art. 10 cpv. 2, 13

RS 921.01 art. 12a

Cantoni [UFAM]

X

A

X

157

Linee di distanza dalla foresta

RS 921.0 art. 17

Cantoni [UFAM]

X

A

X

159

Riserve forestali

RS 921.0 art. 20 cpv. 4

RS 921.01 art. 41

Cantoni [UFAM]

X

A

X

160

Pianificazione forestale (condizioni delle ubicazioni, funzioni forestali)

RS 921.0 art. 20

RS 921.01 art. 18 cpv. 2

Cantoni [UFAM]

A

X

161

Inventario forestale nazionale svizzero (basi)

RS 921.0 art. 33, 34

RS 921.01 art. 37a

FNP [UFAM]

B

163

Inventario forestale nazionale svizzero (rapporto conclusivo)

RS 921.0 art. 33, 34

RS 921.01 art. 37a

FNP [UFAM]

A

164

Ricerca ecologica di lungo termine in ecosistemi forestali e inventario Sanasilva

RS 921.0 art. 33, 34

RS 921.01 art. 37a

FNP [UFAM]

B

165

Carte dei pericoli

RS 921.0 art. 36

RS 721.100 art. 6

RS 921.01 art. 15 cpv. 1 lett. c

RS 721.100.1 art. 21, 27 cpv. 1 lett. c

Cantoni [UFAM]

A

166

Catasto dei pericoli (Catasto degli eventi)

RS 921.0 art. 36

RS 721.100 art. 6

RS 921.01 art. 15 cpv. 1 lett. b

RS 721.100.1 art. 21, 27 cpv. 1 lett. b

Cantoni [UFAM]

A

167

Bandite di caccia (cantonali)

RS 922.0 art. 3, 11

Cantoni [UFAM]

A

X

168

Colonie di stambecchi

RS 922.0 art. 7 cpv. 3

RS 922.27 art. 1, 2

UFAM

A

X

169

Inventario federale delle bandite di caccia federali (compresa la rete di percorsi)

RS 922.0 art. 11  

RS 922.31 art. 1 segg.

UFAM

A

X

170

Inventario federale delle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori

RS 922.0 art. 11  

RS 922.32 art. 1 segg.

UFAM

A

X

171

Riserve d’uccelli (cantonali)

RS 922.0 art. 11 cpv. 4

Cantoni [UFAM]

A

X

172

Zone di protezione ittica

RS 923 art. 4 cpv. 3

Cantoni [UFAM]

A

X

174

Catasto dei rumori – aerodromi civili

RS 814.41 art. 37, 45

RS 814.01 art. 44

UFAC [UFAM]

A

176

Catasto dei rumori – piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari

RS 814.41 art. 37, 45

RS 814.01 art. 44

DDPS [UFAM]

A

177

Piani delle zone per la pianificazione delle misure di emergenza nei dintorni degli impianti nucleari

RS 732.33 art. 3–5, Allegato 2

IFSN

A

X

178

Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (patrimonio universale UNESCO, siti culturali)

RS 0.451.41

UFC

A

X

179

Atlante statistico della Svizzera

RS 510.62 art. 22 segg.

RS 510.626 art. 23

UST

A

180

Elenco ufficiale delle località con il numero postale d’avviamento e il perimetro

RS 510.625 art. 24 

swisstopo

A

X

181

Banca dati sul radon

RS 814.501 art. 1624

Cantoni [UFSP]

B

182

Sicurezza dell’approvvigionamento elettrico: comprensori di rete

RS 734.7 art. 5 cpv. 1

Cantoni [ElCom]

A

X

183

Itinerari cantonali dei trasporti speciali

RS 741.11 art. 78 segg.

Cantoni [USTRA]

A

X

184

Dissodamenti e rimboschimento compensativo

RS 921.0 art. 5, 7

RS 921.01 art. 7, 8

Cantoni [UFAM]

A

185

Inventario federale dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale

RS 451 art. 18a  

RS 451.37 art. 1 segg.

UFAM

A

X

186

Parchi d’importanza nazionale

RS 451 art. 23e–23h

Cantoni [UFAM]

A

187

Inventario cantonale dei beni culturali d’importanza regionale e locale

RS 520.31 art. 2

Cantoni [UFPP]

A

188

Inventario cantonale dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale, regionale e locale

RS 451 art. 18a, 18b

RS 451.37 art. 4

Cantoni [UFAM]

A

X

189

Spazio riservato alle acque

RS 814.20 art. 36a

RS 814.201 art. 41a, 41b

Cantoni [UFAM]

X

A

X

190

Pianificazione delle rivitalizzazioni delle acque

RS 814.20 art. 38a

RS 814.201 art. 41d

Cantoni [UFAM]

A

X

191

Pianificazione del risanamento nell’ambito della forza idrica e relativi rapporti

RS 814.20 art. 83b

RS 814.201 art. 41f, 42b

RS 923.01 art. 9b

Cantoni [UFAM]

A

192

Impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza federale

RS 721.101 art. 2, 3 al. 2, 22, 24

RS 721.101.1 art. 295

UFE

A

X

193

Impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza cantonale

RS 721.101 art. 2, 23, 246

Cantoni [UFE]

A

X

194

Zone di tranquillità per la selvaggina (compresa la rete di percorsi)

RS 922.01 art. 4ter

Cantoni [UFAM]

A

X

195

Elenco ufficiale delle vie

RS 510.625 art. 26a

swisstopo

X

A

X

196

Elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici

RS 510.625 art. 26c

swisstopo

X

A

X

197

Piano settoriale Asilo

RS 142.31 art. 95a segg.

RS 700.1 art. 14 segg.

SEM [ARE]  

A

X

198

Restrizioni di utilizzazione in caso di suoli contaminati

RS 814.01 art. 34 cpv. 2

RS 814.12 art. 9 cpv. 2 e art. 10 cpv. 1

Cantoni [UFAM]

A

X

199

Carte nazionali per attività sulla neve

RS 922.01 art. 4ter cpv. 4

swisstopo [UFAM]

A

X

200

Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli aerodromi militari

RS 510.10 art. 126

DDPS

A

201

Inventario delle abitazioni e quota di abitazioni secondarie

RS 702.1 art. 2 cpv. 4

ARE

A

X

202

Collegamento in ponte radio

RS 784.10 art. 24f, art. 25 cpv. 1

UFCOM

A

203

Raccolta di dati relativa all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle strade nazionali

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 16, 17

USTRA [UFAM]

B

204

Raccolta di dati relativa all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli impianti ferroviari

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 16, 17

UFT [UFAM]

B

205

Raccolta di dati relativa all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli impianti di trasporto in condotta

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 16, 17

UFE [UFAM]

B

206

Raccolta di dati relativa all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle opere militari

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 16, 17

DDPS [UFAM]

B

207

Raccolta di dati concernente l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle opere militari protette ai sensi della legge federale concernente la protezione delle opere militari

RS 510.518 art. 1

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 16, 17

DDPS [UFAM]

C

208

Raccolta di dati concernente l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli aeroporti civili

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 16, 17

UFAC [UFAM]

B

209

Posizione e settori contigui ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (rilevamenti dei Cantoni)

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 13

Cantoni [UFAM]

A

210

Posizione e settori contigui ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle strade nazionali

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 20

USTRA [UFAM]

A

211

Posizione e settori contigui ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli impianti ferroviari

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 20

UFT [UFAM]

A

212

Posizione e settori contigui ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli impianti di trasporto in condotta

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 20

UFE [UFAM]

A

213

Posizione e settori contigui ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle opere militari

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 20

DDPS [UFAM]

A

214

Posizione e settori contigui ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle opere militari protette ai sensi della legge federale concernente la protezione delle opere militari

RS 510.518 art. 1

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 20

DDPS [UFAM]

C

215

Posizione e settori contigui ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli aeroporti civili

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 20

UFAC [UFAM]

A

216

Zone riservate per linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV

RS 734.0 art. 18

UFE

X

A

X

217

Allineamenti per impianti a corrente forte

RS 734.0 art. 18b

UFE

X

A

X

218

Impianti elettrici con una tensione nominale superiore a 36 kV

RS 734.0 art. 26a

Gestori degli impianti [UFE]

A

X

219

Mappe di inondazione per impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza federale

RS 721.101 art. 2, 3 cpv. 2, 10, 22, 24

RS 721.101.1 art. 25 cpv. 1 lett. a

Gestori degli impianti [UFE]

B

220

Impianti di produzione dell’elettricità

RS 730.0 art. 56 cpv. 1 lett. h

RS 730.01 art. 69a

UFE

A

X

221


1 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 28 mar. 2012 (RU 2012 1791 5523). Aggiornato dal n. II 2 dell’O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3683 4169), dall’art. 30 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (RU 2013 4009) e dall’all. n. II 2 dell’O del 29 ott. 2014 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza (RU 2014 3555), dal n. III dell’O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4581), dall’all. 6 n. 1 dell’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti (RU 2015 5699), dall’all. n. II 1 dell’O del 17 ago. 2016 (RU 2016 3215), dall’all. 2 n. II 2 dell’O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RU 2017 3459), dal n. II dell’O del 15 nov. 2017 (RU 2017 6653), dall’all. 8 n. 2 dell’O del 31 ott. 2018 sulla sulla salute dei vegetali (RU 2018 4209), dal n. I dell’O del 3 apr. 2019 (RU 2019 1343), del 16 ott. 2019 (RU 2019 3231), dal n. III dell’O del 17 ott. 2018 (RU 2018 3849, 2020 145) e dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6013).
2 [RU 1999 689, 2009 5981 art. 26 lett. c].
3 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014.
4 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1°gen. 2018.
5 I rimandi sono stati adeguati in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
6 I rimandi sono stati adeguati in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

  Allegato 2

(art. 52)

  Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

...1


1 Le mod. possono essere consultate alla RU 2008 2809.


RU 2008 2809


1 RS 510.622 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Abbreviazione OGI
Decisione 21 maggio 2008
Entrata in vigore 1 luglio 2008
Fonte RU 2008 2809
Cronologia Cronologia
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Revisioni

01.07.2008
Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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