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RS 0.142.395.141 Protocollo del 28 febbraio 2008 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera (con Atto finale)

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0.142.395.141

Testo originale

Protocollo

tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera

Concluso il 28 febbraio 2008

Strumento di ratifica svizzero depositato il 28 ottobre 2008

Entrato in vigore il 1° aprile 2011

(Stato 26 maggio 2018)

La Confederazione Svizzera e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein,

in seguito denominati «le Parti contraenti»,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera firmato il 26 ottobre 20041 (in seguito denominato «accordo tra la Comunità europea e la Svizzera»),

ricordando che l’articolo 15 dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera prevede la possibilità per il Principato del Liechtenstein di aderire a detto accordo mediante un protocollo,

considerata la situazione geografica del Principato del Liechtenstein,

considerato l’auspicio del Principato del Liechtenstein di essere associato alla legislazione comunitaria in relazione ai regolamenti Dublino e Eurodac (in seguito denominato «acquis Dublino/Eurodac»),

considerando che il 19 gennaio 20012 la Comunità europea ha concluso un accordo con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, sulla base della convenzione di Dublino,

considerando che è auspicabile che il Principato del Liechtenstein sia associato, al pari dell’Islanda e della Norvegia e della Svizzera, all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis Dublino/Eurodac,

considerando appropriato concludere tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein un protocollo che comporti per il Liechtenstein diritti e obblighi analoghi a quelli convenuti tra la Comunità europea, da un lato, l’Islanda e la Norvegia, nonché la Svizzera, dall’altro,

considerando che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e degli atti adottati a norma di tale titolo non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ma che è opportuno prevedere la possibilità per la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, da un lato, e la Danimarca, dall’altro, di applicare, nelle loro reciproche relazioni, le disposizioni sostanziali dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera, conformemente al suo articolo 11 paragrafo 1,

considerando necessario garantire che gli Stati con i quali la Comunità europea ha creato un’associazione volta all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis Dublino/Eurodac applichino tale acquis anche nelle loro reciproche relazioni,

considerando che il buon funzionamento dell’acquis Dublino/Eurodac richiede l’applicazione simultanea del presente protocollo e degli accordi tra le varie parti associate o partecipanti all’attuazione e allo sviluppo dell’acquis Dublino/Eurodac che disciplinano le loro reciproche relazioni,

considerando che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 19953, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev’essere applicata dal Principato del Liechtenstein nel medesimo modo in cui viene applicata dagli Stati membri dell’Unione europea in caso di trattamento dei dati ai fini del presente protocollo,

visto il protocollo sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen4,

rammentando il legame fra l’acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e relativo all’istituzione del sistema «Eurodac», e l’acquis di Schengen,

considerando che tale legame richiede un’applicazione simultanea dell’acquis di Schengen e dell’acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e all’istituzione del sistema «Eurodac»,

hanno convenuto quanto segue:

  Art. 1

1. Conformemente all’articolo 15 dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (in seguito denominato «accordo tra la Comunità europea e la Svizzera»), il Principato del Liechtenstein (in seguito denominato «Liechtenstein») aderisce all’accordo nei termini e alle condizioni stabilite dal presente protocollo.

2. Il presente protocollo instaura diritti e obblighi reciproci tra le Parti contraenti secondo le regole e le procedure in esso stabilite.

  Art. 2

1. Le disposizioni:

–
del regolamento «Dublino»
–
del regolamento di «Eurodac»
–
del regolamento di applicazione «Eurodac», e
–
del regolamento di applicazione di Dublino

sono attuate dal Liechtenstein e applicate nell’ambito delle sue relazioni con gli Stati membri dell’Unione europea e con la Svizzera.

2. Fatto salvo l’articolo 5, il Liechtenstein accetta, attua e applica anche gli atti e i provvedimenti adottati dalla Comunità europea volti a modificare o sviluppare le disposizioni di cui al paragrafo 1, nonché le decisioni assunte secondo le procedure previste da quelle disposizioni.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, si intende che i riferimenti agli «Stati membri» nelle disposizioni di cui al paragrafo 1 comprendono anche il Liechtenstein.

  Art. 3

Al Liechtenstein si applicano mutatis mutandis i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 2, 3, paragrafi da 1 a 4, agli articoli da 5 a 7, all’articolo 8, paragrafi 1, secondo comma, e 2, e agli articoli da 9 a 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera.

  Art. 4

Un rappresentante del governo del Liechtenstein diventa membro del comitato misto istituito dall’articolo 3 dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera.

La presidenza del comitato misto è esercitata, a rotazione semestrale, dal rappresentante della Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «la Commissione») e, rispettivamente, dal rappresentante del governo del Liechtenstein o della Svizzera.

  Art. 5

1. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora il Consiglio dell’Unione europea (in seguito denominato «il Consiglio») adotti atti o provvedimenti che modificano o completano le disposizioni di cui all’articolo 2 e qualora atti o provvedimenti siano adottati secondo le procedure previste da quelle disposizioni, gli Stati membri e il Liechtenstein applicano simultaneamente tali atti o provvedimenti, a meno che questi non prevedano espressamente altrimenti.

2. La Commissione notifica immediatamente al Liechtenstein l’adozione degli atti o dei provvedimenti di cui al paragrafo 1. Il Liechtenstein si pronuncia in merito all’accettazione del contenuto e al recepimento nel proprio ordinamento giuridico interno. Tale decisione è comunicata alla Commissione nei trenta giorni successivi all’adozione dell’atto o provvedimento in questione.

3. Se il Liechtenstein può essere vincolato dal contenuto di un atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali, ne informa la Commissione al momento della notifica. Il Liechtenstein informa immediatamente per iscritto il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di tutti i requisiti costituzionali. Se non è richiesto referendum, la notifica ha luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine referendario. Se è richiesto un referendum, il Liechtenstein dispone, per effettuare la notifica, di un termine massimo di diciotto mesi a decorrere dalla notifica della Commissione. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore dell’atto o del provvedimento per il Liechtenstein e fino alla notifica di quest’ultimo circa l’adempimento dei requisiti costituzionali, il Liechtenstein applica provvisoriamente, ove possibile, il contenuto dell’atto o del provvedimento in questione.

4. Se il Liechtenstein non può applicare provvisoriamente l’atto o il provvedimento in questione e tale stato di fatto crea difficoltà che ostacolano il buon funzionamento della cooperazione Dublino/Eurodac, la situazione è esaminata dal comitato misto. La Comunità europea può adottare, nei confronti del Liechtenstein, misure proporzionate e necessarie per garantire il buon funzionamento della cooperazione Dublino/Eurodac.

5. L’accettazione, da parte del Liechtenstein, degli atti e dei provvedimenti di cui al paragrafo 1 instaura diritti e obblighi fra il Liechtenstein, la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea.

6. Il presente protocollo è sospeso qualora:

a)
il Liechtenstein notifichi la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 1 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente protocollo; oppure
b)
il Liechtenstein non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2; oppure
c)
il Liechtenstein non effettui la notifica entro trenta giorni dalla scadenza del termine referendario o, in caso di referendum, nel termine di diciotto mesi previsto dal paragrafo 3, oppure non provveda all’applicazione provvisoria contemplata nello stesso paragrafo a partire dalla data prevista per l’entrata in vigore dell’atto o del provvedimento.

7. Il comitato misto esamina la questione che ha determinato la sospensione e provvede a ovviare alle cause della mancata accettazione o ratifica entro novanta giorni. Dopo aver valutato tutte le altre possibilità per mantenere il buon funzionamento del presente protocollo, compresa la possibilità di prendere atto dell’equivalenza delle disposizioni legislative, il comitato può decidere all’unanimità di rimettere in vigore il protocollo. Ove la sospensione prosegua trascorsi i novanta giorni, il presente accordo cessa di essere applicabile.

  Art. 6

Per i costi amministrativi e operativi connessi alla costituzione e alla gestione dell’unità centrale di Eurodac, il Liechtenstein versa un contributo al bilancio generale delle Comunità europee pari allo 0,071 % dell’importo iniziale di riferimento di 11 675 000 EUR e, a partire dall’esercizio finanziario 2004, un contributo annuo dello 0,071 % degli stanziamenti iscritti in bilancio relativi all’esercizio finanziario in questione.

  Art. 7

Il presente protocollo lascia impregiudicati gli accordi fra il Liechtenstein e la Svizzera, nella misura in cui siano compatibili con lo stesso protocollo. In caso d’incompatibilità tra tali accordi e il presente protocollo, prevale quest’ultimo.

  Art. 8

1. Il presente protocollo è soggetto alla ratifica o all’approvazione delle Parti contraenti. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio, che funge da depositario.

2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario notifica alle Parti contraenti l’avvenuto deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di approvazione.1

3. Gli articoli 1, 4 e 5, paragrafo 2, prima frase del presente protocollo e i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 2, 3, paragrafi da 1 a 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera si applicano al Liechtenstein in via provvisoria, a decorrere dalla data della firma del presente protocollo.


1 La correzione del 15 gen. 2019 concerne soltanto il testo tedesco (RU 2019 223).

  Art. 9

Per gli atti o provvedimenti adottati dopo la firma del presente protocollo ma prima della sua entrata in vigore, il termine di trenta giorni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, ultima frase, decorre dalla data d’entrata in vigore del protocollo stesso.

  Art. 10

1. Il presente protocollo si applica soltanto se gli accordi che il Liechtenstein deve concludere e previsti dall’articolo 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sono anch’essi applicati.

2. Inoltre, il presente protocollo si applica soltanto se il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen è anch’esso applicato.

  Art. 11

1. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente protocollo. La denuncia è notificata al depositario e ha effetto sei mesi dopo la notifica.

2. Nell’eventualità che la Svizzera denunci il presente protocollo o l’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera, o che l’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera cessi di applicarsi alla Svizzera, tale accordo e il presente protocollo restano in vigore per quanto riguarda le relazioni fra la Comunità europea, da un lato, e il Liechtenstein, dall’altro.

3. Il presente protocollo cessa di essere applicabile se il Liechtenstein denuncia uno degli accordi di cui all’articolo 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera conclusi dal Liechtenstein, o il protocollo di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

  Art. 12

Il presente protocollo è redatto in triplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, greca, finlandese, francese, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Fatto a Bruxelles il ventotto febbraio duemilaotto.

Per la Confederazione Svizzera:

Jacques de Watteville

Per la Comunità europea:

Maté Dragutin Franco Frattini

Per il Principato del Liechtenstein:

Otmar Hasler


  Atto Finale

I plenipotenziari della Comunità Europea e della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein,

in seguito denominati le «Parti contraenti»,

riuniti in Bruxelles il ventotto febbraio nell’anno 2008 per la firma del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, hanno adottato il protocollo.

I plenipotenziari delle Parti contraenti hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni elencate in prosieguo e allegate al presente atto finale:

–
Dichiarazione comune delle Parti contraenti su un dialogo stretto
–
Dichiarazione del Liechtenstein relativa all’articolo 5, paragrafo 3
–
Dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti

  Dichiarazione comune delle Parti contraenti su un dialogo stretto

Le Parti contraenti sottolineano l’importanza di un dialogo stretto e produttivo tra tutti coloro che partecipano all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo.

Nel rispetto dell’articolo 3, paragrafo 1 dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera, alle riunioni del comitato misto intese a procedere a scambi di idee con la Svizzera, la Commissione inviterà esperti degli Stati membri al fine di sentire esperti del Liechtenstein su tutte le questioni previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera.

Le Parti contraenti hanno preso nota della volontà degli Stati membri di accettare gli inviti di cui sopra e di partecipare a questi scambi di idee con il Liechtenstein su tutte le questioni previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera.

  Dichiarazione del Liechtenstein relativa all’articolo 5, paragrafo 3

(Termine di accettazione dei nuovi sviluppi dell’acquis Dublino/Eurodac)

Il termine massimo di diciotto mesi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, riguarda sia l’approvazione che l’attuazione dell’atto o del provvedimento. Esso comprende le seguenti fasi:

−
la fase preparatoria;
−
il procedimento parlamentare;
−
il termine di trenta giorni per la proposizione del referendum;
−
il referendum (organizzazione e votazione), se applicabile;
−
la ratifica del principe regnante.

Il Governo del Liechtenstein informa senza indugio il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di ciascuna di tali fasi.

Il Governo del Liechtenstein si impegna a usare tutti i mezzi a sua disposizione per fare in modo che le varie fasi sopra citate si svolgano il più rapidamente possibile.

  Dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti

La delegazione della Commissione europea, Le delegazioni che rappresentano i Governi della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia, La delegazione che rappresenta il Governo della Confederazione Svizzera, La delegazione che rappresenta il Governo del Principato del Liechtenstein,

rilevano che il Liechtenstein aderisce al comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, mediante un protocollo di tale accordo,

hanno deciso di organizzare congiuntamente le riunioni dei comitati misti istituiti, da un lato, dall’accordo tra la Comunità europea e l’Islanda e la Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia e, dall’altro, dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, integrato dal protocollo sull’associazione del Liechtenstein,

rilevano che lo svolgimento congiunto di tali riunioni richiede una soluzione pragmatica per quanto riguarda l’ufficio di presidenza di tali riunioni quando la presidenza stessa è attribuita agli Stati associati ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, o dell’accordo tra la Comunità europea e l’Islanda e la Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia,

prendono atto del desiderio degli Stati associati di cedere, se necessario, l’esercizio della presidenza e di effettuare una rotazione fra loro, in ordine alfabetico in base al nome, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, integrato dal protocollo sull’associazione del Liechtenstein.


 RU 2011 1273


1 RS 0.142.392.68
2 GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38
3 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 set. 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
4 RS 0.362.311


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 28 febbraio 2008
Entrata in vigore 1 aprile 2011
Fonte RU 2011 1273
Cronologia Cronologia
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in vigore 26.05.2018 PDF DOC
non più in vigore 01.04.2011 PDF DOC

Revisioni

01.04.2011
Protocollo del 28 febbraio 2008 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera (con Atto finale)
 

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Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019

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