631.053
Ordinanza sull’impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell’Amministrazione federale delle dogane
del 4 aprile 2007 (Stato 1° gennaio 2019)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 108 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD),
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza (apparecchi) da parte dell’Amministrazione federale delle dogane.
Art. 2 Apparecchi autorizzati
1 L’Amministrazione federale delle dogane può impiegare apparecchi che:
- a.
- captano e registrano segnali visivi (macchine fotografiche, videoapparecchi, apparecchi ad immagine termica, apparecchi a raggi infrarossi o sensori di movimento);
- b.
- captano e registrano segnali acustici (apparecchi audiovisivi o sensori sonori);
- c.
- localizzano veicoli e oggetti e ne registrano l’ubicazione (radiolocalizzazione goniometrica, localizzazione o sistema di posizionamento globale GPS).
2 Gli apparecchi possono essere impiegati in combinazione tra loro.
Art. 3 Tipo d’impiego
1 Gli apparecchi possono essere fissi o mobili.
2 Gli apparecchi possono altresì essere installati a bordo di veicoli stradali, natanti, aeromobili o ricognitori telecomandati.
Art. 4 Campo d’applicazione
1 Gli apparecchi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a–c possono essere impiegati:
- a.
- per poter accertare tempestivamente i passaggi illegali del confine da parte di persone o i pericoli per la sicurezza nel traffico transfrontaliero (art. 108 cpv. 1 lett. a LD): nel territorio doganale nonché nelle enclavi doganali svizzere;
- b.
- per la ricerca di persone, veicoli e oggetti (art. 108 cpv. 1 lett. b LD): nel territorio doganale nonché nelle enclavi doganali svizzere.
2 Gli apparecchi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b possono essere impiegati per la sorveglianza di:
- a.
- locali in cui si trovano valori (art. 108 cpv. 1 lett. b LD): all’entrata, all’uscita nonché al loro interno;
- b.
- locali in cui si trovano persone scortate al posto o fermate (art. 108 cpv. 1 lett. b LD): al loro interno;
- c.
- depositi franchi doganali (art. 108 cpv. 1 lett. b LD): ai loro accessi.
3 Se sono installati in ricognitori telecomandati, gli apparecchi di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a possono essere impiegati esclusivamente nella zona in vicinanza del confine e solo per scopi secondo il capoverso 1 lettera a. Per zona in vicinanza del confine si intende una striscia di terreno larga 25 chilometri ubicata lungo il confine doganale.
Art. 5 Principi relativi all’impiego
1 In singoli casi, l’impiego di apparecchi mobili deve essere limitato nel tempo.
2 L’impiego degli apparecchi deve essere segnalato mediante misure adeguate. Qualora dovesse pregiudicare lo scopo dell’impiego, la segnalazione può essere tralasciata.
Art. 6 Competenza in materia di impiego
Il capo di un circondario doganale, il capo del Corpo delle guardie di confine e il capo della divisione principale Antifrode doganale decidono, nel loro rispettivo ambito di competenza, su:1
- a.
- l’impiego degli apparecchi;
- b.
- il tipo di apparecchio da impiegare.
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4671).
Art. 7 Conservazione delle registrazioni
1 Le registrazioni possono essere conservate per un mese. Allo scadere di questo termine occorre distruggerle.1
2 Qualora occorra chiarire se avviare un procedimento penale amministrativo per infrazione doganale o se le registrazioni debbano essere messe a disposizione, le registrazioni possono essere conservate oltre il termine di cui al capoverso 1.
1 Nuovo testo giusta l’art. 16 dell’O del 23 ago. 2017 sul trattamento dei dati nell’AFD, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4891).
Art. 8 Messa a disposizione delle registrazioni
1 L’Amministrazione federale delle dogane può mettere a disposizione le registrazioni in caso di:
- a.
- passaggio illegale del confine da parte di persone: alle competenti autorità federali nonché a quelle cantonali competenti in materia di perseguimento penale;
- b.
- pericoli per la sicurezza nel traffico transfrontaliero e di sorveglianza di depositi franchi doganali: alle competenti autorità amministrative federali o cantonali incaricate dell’esecuzione dei rispettivi disposti di natura non doganale della Confederazione nonché alle autorità federali o cantonali competenti in materia di perseguimento penale;
- c.
- ricerche di persone, veicoli e oggetti: alle competenti autorità federali e cantonali nonché alle autorità federali o cantonali competenti in materia di perseguimento penale;
- d.
- sorveglianza di locali in cui si trovano valori: alle competenti autorità federali nonché alle autorità federali o cantonali competenti in materia di perseguimento penale;
- e.
- sorveglianza di locali in cui si trovano persone scortate al posto o fermate: alle autorità giudiziarie e amministrative federali o cantonali per la valutazione delle pretese giusta la legge del 14 marzo 19581 sulla responsabilità e onde prevenire procedure sanzionatorie contro il personale dell’Amministrazione federale delle dogane.
2 L’Amministrazione federale delle dogane può comunicare o mettere a disposizione delle autorità federali o cantonali competenti in materia di perseguimento penale informazioni raccolte mediante apparecchi e registrazioni per il chiarimento di delitti e crimini (art. 112 e 114 LD).
Art. 9 Competenza in materia di messa a disposizione delle registrazioni
1 La decisione relativa alla messa a disposizione delle registrazioni alle autorità federali o cantonali spetta, nel rispettivo ambito di competenza, a:
- a.
- la Direzione generale delle dogane;
- b.
- le direzioni di circondario;
- c.
- i comandi delle regioni guardie di confine.
2 La Direzione generale delle dogane decide in merito alla messa a disposizione alle autorità estere (art. 113 LD).
Art. 9a1Impiego di apparecchi fissi da parte delle autorità di polizia
1 Gli apparecchi fissi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a possono essere impiegati dalle competenti autorità di polizia nel territorio del proprio Cantone.
2 Il trattamento dei dati è retto dalla rispettiva legislazione cantonale sulla protezione dei dati. La conservazione e la distruzione dei dati sono rette dall’articolo 7.
1 Introdotto dall’art. 16 dell’O del 23 ago. 2017 sul trattamento dei dati nell’AFD, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4891).
Art. 10 Diritti delle persone interessate
1 I diritti delle persone interessate dalle registrazioni, segnatamente il diritto d’accesso e di distruzione, sono retti dalla legge federale del 19 giugno 19921 sulla protezione dei dati e sulle relative disposizioni d’esecuzione.2
2 Le corrispondenti domande vanno presentate alla Direzione generale delle dogane.
1 RS 235.1
2 Nuovo testo giusta l’art. 16 dell’O del 23 ago. 2017 sul trattamento dei dati nell’AFD, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4891).
Art. 11 Misure di sicurezza
Le registrazioni devono essere conservate al sicuro onde impedire l’utilizzazione abusiva, la distruzione o il furto.
Art. 12 Diritto vigente: abrogazione
L’ordinanza del 26 ottobre 19941 sulla sorveglianza del confine mediante videoapparecchi è abrogata.
1 [RU 1994 2471, 2005 1101]
Art. 13 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 14.12.2019