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RS 631.053 Ordinanza del 4 aprile 2007 sull’impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell’Amministrazione federale delle dogane

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631.053

Ordinanza sull’impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell’Amministrazione federale delle dogane

del 4 aprile 2007 (Stato 1° gennaio 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 108 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD),

ordina:

  Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza (apparecchi) da parte dell’Amministrazione federale delle dogane.

  Art. 2 Apparecchi autorizzati

1 L’Amministrazione federale delle dogane può impiegare apparecchi che:

a.
captano e registrano segnali visivi (macchine fotografiche, videoapparecchi, apparecchi ad immagine termica, apparecchi a raggi infrarossi o sensori di movimento);
b.
captano e registrano segnali acustici (apparecchi audiovisivi o sensori sonori);
c.
localizzano veicoli e oggetti e ne registrano l’ubicazione (radiolocalizzazione goniometrica, localizzazione o sistema di posizionamento globale GPS).

2 Gli apparecchi possono essere impiegati in combinazione tra loro.

  Art. 3 Tipo d’impiego

1 Gli apparecchi possono essere fissi o mobili.

2 Gli apparecchi possono altresì essere installati a bordo di veicoli stradali, natanti, aeromobili o ricognitori telecomandati.

  Art. 4 Campo d’applicazione

1 Gli apparecchi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a–c possono essere impiegati:

a.
per poter accertare tempestivamente i passaggi illegali del confine da parte di persone o i pericoli per la sicurezza nel traffico transfrontaliero (art. 108 cpv. 1 lett. a LD): nel territorio doganale nonché nelle enclavi doganali svizzere;
b.
per la ricerca di persone, veicoli e oggetti (art. 108 cpv. 1 lett. b LD): nel territorio doganale nonché nelle enclavi doganali svizzere.

2 Gli apparecchi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b possono essere impiegati per la sorveglianza di:

a.
locali in cui si trovano valori (art. 108 cpv. 1 lett. b LD): all’entrata, all’uscita nonché al loro interno;
b.
locali in cui si trovano persone scortate al posto o fermate (art. 108 cpv. 1 lett. b LD): al loro interno;
c.
depositi franchi doganali (art. 108 cpv. 1 lett. b LD): ai loro accessi.

3 Se sono installati in ricognitori telecomandati, gli apparecchi di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a possono essere impiegati esclusivamente nella zona in vicinanza del confine e solo per scopi secondo il capoverso 1 lettera a. Per zona in vicinanza del confine si intende una striscia di terreno larga 25 chilometri ubicata lungo il confine doganale.

  Art. 5 Principi relativi all’impiego

1 In singoli casi, l’impiego di apparecchi mobili deve essere limitato nel tempo.

2 L’impiego degli apparecchi deve essere segnalato mediante misure adeguate. Qualora dovesse pregiudicare lo scopo dell’impiego, la segnalazione può essere tralasciata.

  Art. 6 Competenza in materia di impiego

Il capo di un circondario doganale, il capo del Corpo delle guardie di confine e il capo della divisione principale Antifrode doganale decidono, nel loro rispettivo ambito di competenza, su:1

a.
l’impiego degli apparecchi;
b.
il tipo di apparecchio da impiegare.

1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4671).

  Art. 7 Conservazione delle registrazioni

1 Le registrazioni possono essere conservate per un mese. Allo scadere di questo termine occorre distruggerle.1

2 Qualora occorra chiarire se avviare un procedimento penale amministrativo per infrazione doganale o se le registrazioni debbano essere messe a disposizione, le registrazioni possono essere conservate oltre il termine di cui al capoverso 1.


1 Nuovo testo giusta l’art. 16 dell’O del 23 ago. 2017 sul trattamento dei dati nell’AFD, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4891).

  Art. 8 Messa a disposizione delle registrazioni

1 L’Amministrazione federale delle dogane può mettere a disposizione le registrazioni in caso di:

a.
passaggio illegale del confine da parte di persone: alle competenti autorità federali nonché a quelle cantonali competenti in materia di perseguimento penale;
b.
pericoli per la sicurezza nel traffico transfrontaliero e di sorveglianza di depositi franchi doganali: alle competenti autorità amministrative federali o cantonali incaricate dell’esecuzione dei rispettivi disposti di natura non doganale della Confederazione nonché alle autorità federali o cantonali competenti in materia di perseguimento penale;
c.
ricerche di persone, veicoli e oggetti: alle competenti autorità federali e cantonali nonché alle autorità federali o cantonali competenti in materia di perseguimento penale;
d.
sorveglianza di locali in cui si trovano valori: alle competenti autorità federali nonché alle autorità federali o cantonali competenti in materia di perseguimento penale;
e.
sorveglianza di locali in cui si trovano persone scortate al posto o fermate: alle autorità giudiziarie e amministrative federali o cantonali per la valutazione delle pretese giusta la legge del 14 marzo 19581 sulla responsabilità e onde prevenire procedure sanzionatorie contro il personale dell’Amministrazione federale delle dogane.

2 L’Amministrazione federale delle dogane può comunicare o mettere a disposizione delle autorità federali o cantonali competenti in materia di perseguimento penale informazioni raccolte mediante apparecchi e registrazioni per il chiarimento di delitti e crimini (art. 112 e 114 LD).


1 RS 170.32

  Art. 9 Competenza in materia di messa a disposizione delle registrazioni

1 La decisione relativa alla messa a disposizione delle registrazioni alle autorità federali o cantonali spetta, nel rispettivo ambito di competenza, a:

a.
la Direzione generale delle dogane;
b.
le direzioni di circondario;
c.
i comandi delle regioni guardie di confine.

2 La Direzione generale delle dogane decide in merito alla messa a disposizione alle autorità estere (art. 113 LD).

  Art. 9a1Impiego di apparecchi fissi da parte delle autorità di polizia

1 Gli apparecchi fissi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a possono essere impiegati dalle competenti autorità di polizia nel territorio del proprio Cantone.

2 Il trattamento dei dati è retto dalla rispettiva legislazione cantonale sulla protezione dei dati. La conservazione e la distruzione dei dati sono rette dall’articolo 7.


1 Introdotto dall’art. 16 dell’O del 23 ago. 2017 sul trattamento dei dati nell’AFD, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4891).

  Art. 10 Diritti delle persone interessate

1 I diritti delle persone interessate dalle registrazioni, segnatamente il diritto d’accesso e di distruzione, sono retti dalla legge federale del 19 giugno 19921 sulla protezione dei dati e sulle relative disposizioni d’esecuzione.2

2 Le corrispondenti domande vanno presentate alla Direzione generale delle dogane.


1 RS 235.1
2 Nuovo testo giusta l’art. 16 dell’O del 23 ago. 2017 sul trattamento dei dati nell’AFD, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4891).

  Art. 11 Misure di sicurezza

Le registrazioni devono essere conservate al sicuro onde impedire l’utilizzazione abusiva, la distruzione o il furto.

  Art. 12 Diritto vigente: abrogazione

L’ordinanza del 26 ottobre 19941 sulla sorveglianza del confine mediante videoapparecchi è abrogata.


1 [RU 1994 2471, 2005 1101]

  Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.


 RU 2007 1711


1 RS 631.0


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 4 aprile 2007
Entrata in vigore 1 maggio 2007
Fonte RU 2007 1711
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.01.2019 PDF DOC
non più in vigore 01.10.2017 PDF DOC
non più in vigore 01.05.2007 PDF DOC

Revisioni

01.05.2007
Ordinanza del 4 aprile 2007 sull’impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell’Amministrazione federale delle dogane
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 14.12.2019

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