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RS 520.14 Ordinanza del 6 giugno 2008 sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU)

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520.14

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

(OIPU)

del 6 giugno 2008 (Stato 1° febbraio 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20021 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC),

ordina:

  Sezione 1: Principi

  Art. 11Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina gli interventi di pubblica utilità della protezione civile (interventi di pubblica utilità) a livello nazionale e le condizioni necessarie per l'autorizzazione di tali interventi a livello cantonale, regionale e comunale.

2 Per interventi di pubblica utilità s'intendono interventi di militi della protezione civile secondo l'articolo 27a LPPC nel corso dei quali sono fornite prestazioni a terzi, segnatamente autorità, organizzazioni, associazioni o espositori.


1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

  Art. 2 Condizioni

Gli interventi di pubblica utilità possono essere prestati quando:

a.
i richiedenti non sono in grado di svolgere i loro compiti con mezzi propri;
b.
l'intervento di pubblica utilità è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile e permette di praticare le conoscenze e le capacità acquisite nel corso della formazione;
c.
l'intervento di pubblica utilità non fa eccessiva concorrenza alle imprese private;
d.
l'evento sostenuto non persegue come obiettivo principale la realizzazione di profitti.

  Sezione 2: Interventi di pubblica utilità a livello nazionale

  Art. 3 Domanda

1 Le domande per interventi di pubblica utilità a livello nazionale vanno presentate all'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) al più tardi un anno prima dell'inizio dell'intervento. In casi eccezionali debitamente motivati possono essere prese in considerazione anche domande inoltrate più tardi.1

2 La domanda deve essere inoltrata tramite l'Ufficio cantonale responsabile della protezione civile del relativo Cantone. Questo correda la domanda di un parere in merito alle possibilità d'intervento e alla disponibilità di mezzi e personale e la trasmette all'UFPP.

3 Se in caso di manifestazioni intercantonali o sovraregionali l'intervento si svolge in luoghi diversi, ognuno con organizzazione propria, è necessario inoltrare una domanda per ciascun luogo d'intervento.

4 Nella loro domanda i richiedenti devono dimostrare che le condizioni di cui all'articolo 2 sono soddisfatte.


1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

  Art. 4 Esame e decisione

1 L'UFPP esamina le domande di interventi di pubblica utilità.

2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) decide in merito all'autorizzazione dell'intervento di pubblica utilità d'intesa con i Cantoni che lo effettuano.

3 Le domande sono accolte se il Cantone in cui si svolge l'intervento di pubblica utilità è in grado di mettere a disposizione il personale necessario; se ciò non fosse il caso, l'UFPP può autorizzare l'impiego di formazioni della protezione civile di altri Cantoni.

4 Nella decisione sono fissati la durata dell'intervento, il numero massimo di giorni di servizio da prestare per l'occasione e il limite di spesa.

  Art. 5 Coordinamento e direzione

1 Il Cantone in cui si svolge l'intervento di pubblica utilità decide, in collaborazione con il richiedente, in merito al coordinamento e alla direzione dell'intervento.

2 Se in caso di eventi intercantonali o sovraregionali i singoli interventi e luoghi di svolgimento non sono divisi dal punto di vista dello spazio e dell'organizzazione, d'intesa con i Cantoni e il richiedente, nella decisione viene fissato il Cantone responsabile per il coordinamento e la direzione dell'intervento.

  Art. 6 Materiale dell'esercito

1 La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile.

2 Altro materiale dell'esercito necessario deve essere richiesto separatamente alla Base logistica dell'esercito. La consegna di questo materiale supplementare come pure gli accordi relativi alle controprestazioni di diritto privato si basano sulle pertinenti istruzioni del DDPS.

  Art. 6a1Versamento di una parte dell'introito al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno

1 Le domande possono essere autorizzate a condizione che, in caso di cospicuo introito, il richiedente si impegni contrattualmente:

a.
a versare una parte adeguata dell'eventuale introito al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno; e
b.
a presentare all'UFPP, se richiesto, il conteggio finale dell'evento.

2 L'importo da versare corrisponde al massimo alla somma delle indennità per perdita di guadagno versate ai militi di protezione civile impiegati conformemente all'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.


1 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

  Art. 6b1Responsabilità

L'UFPP decide se il richiedente deve stipulare una copertura assicurativa speciale prima dell'autorizzazione dell'intervento di pubblica utilità.


1 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

  Art. 7 Assunzione dei costi per soldo, chiamata in servizio, viaggio vitto e alloggio

1 La Confederazione si assume i costi legati al soldo, alla chiamata in servizio, al viaggio, al vitto preparato dalla protezione civile e all'alloggio in dormitori. L'UFPP può stabilire forfait per l'indennizzo di tali costi.

2 I costi rimanenti sono a carico del richiedente.


  Sezione 3:2  Interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale o comunale

  Art. 8 Domanda

Gli organizzatori inoltrano le domande per interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale o comunale all'ente responsabile della protezione civile del relativo Cantone al più tardi un anno prima dell'inizio dell'intervento. In casi eccezionali debitamente motivati possono essere prese in considerazione anche domande inoltrate più tardi.

  Art. 8a Notifica all'UFPP

(art. 28 cpv. 7 LPPC)

1 L'ente cantonale responsabile della protezione civile comunica all'UFPP, al più tardi tre mesi prima dell'inizio dell'intervento, i seguenti dati concernenti gli interventi di pubblica utilità previsti a livello cantonale, regionale o comunale:

a.
l'evento da sostenere;
b.
il richiedente;
c.
i luoghi e le date d'intervento previsti;
d.
i lavori previsti;
e.
i giorni di servizio complessivi da prestare.

2 Se l'intervento di pubblica utilità non è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile, al più tardi due settimane dopo l'arrivo della notifica l'UFPP ingiunge al relativo Cantone di non effettuare l'intervento o di apportare le necessarie modifiche. Se intende svolgere l'intervento di pubblica utilità apportando le necessarie modifiche, il Cantone deve inoltrare nuovamente i dati entro due settimane.

  Art. 8b Autorizzazione

L'ente cantonale responsabile della protezione civile autorizza gli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale o comunale e stabilisce la ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e richiedenti.


  Sezione 4: Disposizioni comuni

  Art. 8c1Contenuto dell'autorizzazione

L'autorizzazione di un intervento di pubblica utilità deve contenere in particolare gli elementi seguenti:

a.
designazione di «autorizzazione»;
b.
autorità che rilascia l'autorizzazione;
c.
beneficiari dell'autorizzazione;
d.
motivazione;
e.
base legale;
f.
evento da sostenere;
g.
lavori autorizzati;
h.
luoghi e date relativi agli interventi;
i.
numero complessivo di giorni di servizio da prestare;
j.
ripartizione dei costi;
k.
indicazione dei rimedi giuridici;
l.
formula di notifica;
m.
firma dell'autorità che rilascia l'autorizzazione, con luogo e data.

1 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

  Art. 9 Oggetto degli interventi

I militi della protezione civile possono essere impiegati solo nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata.

  Art. 10 Luoghi d'intervento

Gli interventi di pubblica utilità possono svolgersi anche al di fuori del Cantone di domicilio dei militi.

  Art. 11 Prestazioni a favore del datore di lavoro

Nell'ambito degli interventi di pubblica utilità i militi della protezione civile non possono essere impiegati a favore del loro datore di lavoro.

  Art. 12 Eventi particolari

Se eventi particolari come catastrofi e altre situazioni d'emergenza richiedono l'intervento dei militi della protezione civile per proteggere e assistere la popolazione, i militi impiegati in interventi di pubblica utilità possono essere liberati dalla loro missione in qualsiasi momento e senza ripercussione sui costi.


  Sezione 5: Disposizioni finali

  Art. 131Esecuzione

1 L'UFPP, d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, emana istruzioni relative all'esecuzione dell'articolo 6a.

2 Del rimanente, il DDPS, l'UFPP e i Cantoni eseguono la presente ordinanza nei limiti delle loro competenze.


1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

  Art. 14 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 5 dicembre 20031 sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile è abrogata.


1 [RU 2003 5175]

  Art. 15 Diritto vigente: modifica

…1


1 La mod. può essere consultata alla RU 2008 2887.

  Art. 16 Disposizioni transitorie

In deroga ai capoversi 2 e 3 dell'articolo 3, per interventi di pubblica utilità a livello nazionale o internazionale che hanno inizio prima del 1° luglio 2010, le domande devono essere inoltrate direttamente all'UFPP; in caso di interventi che si svolgono in luoghi diversi, ognuno con organizzazione propria, deve essere inoltrata un'unica domanda. Se l'intervento di pubblica utilità ha luogo in più Cantoni contemporaneamente, d'intesa con tali Cantoni e il richiedente viene scelto il Cantone responsabile per il coordinamento e la direzione dell'intervento, il quale sarà menzionato come tale nella decisione.

  Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.


 RU 2008 2887


1 RS 520.12 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Abbreviazione OIPU
Decisione 6 giugno 2008
Entrata in vigore 1 luglio 2008
Fonte RU 2008 2887
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.02.2015 PDF DOC
non più in vigore 01.07.2008 PDF DOC

Revisioni

01.07.2008
Ordinanza del 6 giugno 2008 sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU)
 
01.01.2004 - 01.07.2008
Ordinanza del 5 dicembre 2003 sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 13.02.2019

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