• Il Consiglio federale
  • Main navigation
  • Content
  • Contact page
  • Search

Orientation in the website

  • Il Consiglio federale

RS 748.127.6 Ordinanza del DATEC del 20 novembre 2006 sull’applicabilità delle prescrizioni CE nel settore della sicurezza aerea

  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN
  • Contatto
  • Ricerca avanzata
Logo CH

Il Consiglio federale
Il portale del Governo svizzero

Search

Navigation

Confederatio Helvetica

Il Consiglio federale

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione

Search

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione
  1. Pagina iniziale
  2. Diritto federale
  3. Raccolta sistematica
  4. Diritto interno
  5. 7 Lavori pubblici – Energia – Trasporti e comunicazioni
  6. 74 Trasporti
  7. 748.127.6 Ordinanza del DATEC del 20 novembre 2006 sull’applicabilità delle prescrizioni CE nel settore della sicurezza aerea
Navigazione secondaria
Raccolta sistematicaRaccolta sistematica
  • Diritto interno
    • 1 Stato – Popolo – Autorità
    • 2 Diritto privato – Procedura civile – Esecuzione
    • 3 Diritto penale – Procedura penale – Esecuzione
    • 4 Scuola – Scienza – Cultura
    • 5 Difesa nazionale in generale
    • 6 Finanze
    • 7 Lavori pubblici – Energia – Trasporti e comunicazioni
    • 8 Sanità – Lavoro – Sicurezza sociale
    • 9 Economia – Cooperazione tecnica

Infomazioni supplementari

espandi tutto | indice degli articoli | ridurre tutto |

748.127.6

Ordinanza del DATEC sull’applicabilità delle prescrizioni CE nel settore della sicurezza aerea

del 20 novembre 2006 (Stato 1° dicembre 2006)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 57 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA), in esecuzione dell’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 2042/20032,

ordina:

  Art. 1 Trasporto commerciale

È considerato trasporto aereo commerciale ai sensi della presente ordinanza il trasporto che richiede una licenza d’esercizio secondo le disposizioni del Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 19921, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.


1 GU L 240 del 24.8.1992, p. 1.

  Art. 2 Applicazione dell’allegato I del Regolamento (CE) n. 2042/2003

1 Per gli aeromobili non impiegati nel trasporto aereo commerciale, le disposizioni di cui all’allegato I del Regolamento (CE) n. 2042/2003 si applicano dal 29 settembre 2008.

2 Su richiesta di un’impresa, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio federale) può applicare agli aeromobili non impiegati nel trasporto aereo commerciale le seguenti disposizioni del Regolamento (CE) n. 2042/2003:

a.
allegato I, capitolo C, paragrafo M.A.302, dal 1° ottobre 2007;
b.
allegato I, capitolo F, dal 1° gennaio 2007;
c.
allegato I, capitolo G, dal 1° gennaio 2007;
d.
allegato I, capitolo I, dal 1° gennaio 2008.

3 Per gli aeromobili impiegati nel trasporto aereo commerciale, le disposizioni di cui all’allegato I capitolo I del Regolamento (CE) n. 2042/2003 si applicano dal 29 settembre 2008.

4 Su richiesta di un’impresa, l’Ufficio federale può applicare agli aeromobili impiegati nel trasporto aereo commerciale le disposizioni di cui al capoverso 3 dal 1° gennaio 2008.

  Art. 3 Applicazione dell’allegato II del Regolamento (CE) n. 2042/2003

1 Per gli aeromobili con una massa massima al decollo pari o inferiore a 5700 kg, le disposizioni di cui ai paragrafi 145.A.30(g), 145.A.30(h)(1) e 145.A.30(h)(2) dell’allegato II del Regolamento (CE) n. 2042/2003 si applicano dal 29 settembre 2008.

2 Le disposizioni di cui al capoverso 1 possono essere applicate agli aeromobili con una massa massima al decollo pari o inferiore a 5700 kg già dal 1° gennaio 2007.

  Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2006.


RU 2006 4663


1 RS 748.02 Reg. (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 nov. 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, GU L 315 del 28.11.2003, p. 1.


Ritorna a inizio pagina

Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 20 novembre 2006
Entrata in vigore 1 dicembre 2006
Fonte RU 2006 4663
Cronologia Cronologia

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.12.2006 PDF DOC

Revisioni

01.12.2006
Ordinanza del DATEC del 20 novembre 2006 sull’applicabilità delle prescrizioni CE nel settore della sicurezza aerea
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 04.12.2019

Il Consiglio federale

  • Contatto
  • Ricerca avanzata

Logo CH
Il Consiglio federale
  • Basi legali
  • Impressum