748.127.6
Ordinanza del DATEC sull’applicabilità delle prescrizioni CE nel settore della sicurezza aerea
del 20 novembre 2006 (Stato 1° dicembre 2006)
Art. 1 Trasporto commerciale
È considerato trasporto aereo commerciale ai sensi della presente ordinanza il trasporto che richiede una licenza d’esercizio secondo le disposizioni del Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 19921, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.
1 GU L 240 del 24.8.1992, p. 1.
Art. 2 Applicazione dell’allegato I del Regolamento (CE) n. 2042/2003
1 Per gli aeromobili non impiegati nel trasporto aereo commerciale, le disposizioni di cui all’allegato I del Regolamento (CE) n. 2042/2003 si applicano dal 29 settembre 2008.
2 Su richiesta di un’impresa, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio federale) può applicare agli aeromobili non impiegati nel trasporto aereo commerciale le seguenti disposizioni del Regolamento (CE) n. 2042/2003:
- a.
- allegato I, capitolo C, paragrafo M.A.302, dal 1° ottobre 2007;
- b.
- allegato I, capitolo F, dal 1° gennaio 2007;
- c.
- allegato I, capitolo G, dal 1° gennaio 2007;
- d.
- allegato I, capitolo I, dal 1° gennaio 2008.
3 Per gli aeromobili impiegati nel trasporto aereo commerciale, le disposizioni di cui all’allegato I capitolo I del Regolamento (CE) n. 2042/2003 si applicano dal 29 settembre 2008.
4 Su richiesta di un’impresa, l’Ufficio federale può applicare agli aeromobili impiegati nel trasporto aereo commerciale le disposizioni di cui al capoverso 3 dal 1° gennaio 2008.
Art. 3 Applicazione dell’allegato II del Regolamento (CE) n. 2042/2003
1 Per gli aeromobili con una massa massima al decollo pari o inferiore a 5700 kg, le disposizioni di cui ai paragrafi 145.A.30(g), 145.A.30(h)(1) e 145.A.30(h)(2) dell’allegato II del Regolamento (CE) n. 2042/2003 si applicano dal 29 settembre 2008.
2 Le disposizioni di cui al capoverso 1 possono essere applicate agli aeromobili con una massa massima al decollo pari o inferiore a 5700 kg già dal 1° gennaio 2007.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2006.
1 RS 748.02 Reg. (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 nov. 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, GU L 315 del 28.11.2003, p. 1.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 04.12.2019