• Il Consiglio federale
  • Main navigation
  • Content
  • Contact page
  • Search

Orientation in the website

  • Il Consiglio federale

RS 631.011 Ordinanza del DFF del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-DFF)

  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN
  • Contatto
  • Ricerca avanzata
Logo CH

Il Consiglio federale
Il portale del Governo svizzero

Search

Navigation

Confederatio Helvetica

Il Consiglio federale

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione

Search

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione
  1. Pagina iniziale
  2. Diritto federale
  3. Raccolta sistematica
  4. Diritto interno
  5. 6 Finanze
  6. 63 Dogane
  7. 631.011 Ordinanza del DFF del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-DFF)
Navigazione secondaria
Raccolta sistematicaRaccolta sistematica
  • Diritto interno
    • 1 Stato – Popolo – Autorità
    • 2 Diritto privato – Procedura civile – Esecuzione
    • 3 Diritto penale – Procedura penale – Esecuzione
    • 4 Scuola – Scienza – Cultura
    • 5 Difesa nazionale in generale
    • 6 Finanze
    • 7 Lavori pubblici – Energia – Trasporti e comunicazioni
    • 8 Sanità – Lavoro – Sicurezza sociale
    • 9 Economia – Cooperazione tecnica

Infomazioni supplementari

espandi tutto | indice degli articoli | ridurre tutto |

631.011

Ordinanza del DFF sulle dogane

(OD-DFF)

del 4 aprile 2007 (Stato 1° luglio 2020)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visti gli articoli 3 capoverso 5, 8 capoverso 1 lettera b, 73 capoverso 2, 74 capoverso 4 e 97 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD); visti gli articoli 66 capoverso 3, 68 capoverso 3, 119 capoverso 2, 187, 188 capoverso 2, 218 e 221 capoverso 3 dell’ordinanza del 1° novembre 20062 sulle dogane (OD); visti gli articoli 20 capoverso 2 e 20a dell’ordinanza dell’11 dicembre 20003 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF),

ordina:

  Sezione 1: Invii regalo

(art. 8 cpv. 1 lett. b LD)

  Art. 1

1 Gli invii regalo sino a un valore di 100 franchi spediti da privati domiciliati in territorio doganale estero a privati domiciliati in territorio doganale svizzero sono esenti da dazio.

2 Il limite di franchigia di cui al capoverso 1 non si applica a:

a.1
i tabacchi manufatti;
b.
le bevande alcoliche.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 983).


  Sezione 2: Traffico turistico

  Art. 21

1 Abrogato dal n. I dell’O del DFF del 2 apr. 2014, con effetto dal 1° lug. 2014 (RU 2014 983).

  Art. 3 ...1

(art. 16 LD; art. 68 cpv. 3 OD)

1 Per le merci del traffico turistico soggette a dazio fanno stato le aliquote forfetarie secondo l’allegato 1.

2 Le aliquote forfetarie comprendono i tributi doganali, le imposte sulla birra, sul tabacco e sugli oli minerali nonché la tassa di monopolio.

3 Le aliquote forfetarie non comprendono l’imposta sul valore aggiunto nonché tutte le altre imposte e tasse.


1 Abrogata dal n. I dell’O del DFF del 2 apr. 2014, con effetto dal 1° lug. 2014 (RU 2014 983).


  Sezione 3: Passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo

  Art. 4 Definizioni

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

Nell’ambito del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo s’intendono per:

a.
animali: animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina;
b.
animali svizzeri: animali stazionati abitualmente in territorio doganale svizzero;
c.
animali esteri: animali stazionati abitualmente in territorio doganale estero;
d.
pascolo transfrontaliero: permanenza al pascolo per oltre un giorno di animali svizzeri in territorio doganale estero o di animali esteri in territorio doganale svizzero;
e.
paese di provenienza: paese nel quale gli animali sono abitualmente stazionati.
  Art. 5 Persona soggetta all’obbligo di dichiarazione

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è il detentore degli animali.

  Art. 6 Competenza

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

La Direzione generale delle dogane designa gli uffici doganali competenti per l’imposizione del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo.

  Art. 7 Annuncio del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

1 Il detentore degli animali deve annunciare all’ufficio doganale l’arrivo di una mandria con due giorni di anticipo.

2 L’ufficio doganale decide l’orario e il luogo dell’imposizione.

  Art. 8 Condizioni per il passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

1 Il detentore deve comprovare di disporre dei pascoli o delle provviste di foraggio necessari per la specie e il numero di animali.

2 Prima di un passaggio transfrontaliero per il pascolo gli animali devono essere rimasti almeno un mese nel loro paese di provenienza.

  Art. 9 Elenco degli animali e lista degli attrezzi

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

1 Alla dichiarazione doganale vanno allegati un elenco degli animali e una lista degli attrezzi.

2 L’elenco degli animali deve contenere i seguenti dati:

a.
numero, specie, razza, sesso, età, luogo di provenienza e caratteristiche per l’identificazione degli animali;
b.
numero degli animali gravidi, menzionando la data presumibile del parto;
c.
numero degli animali da reddito, sempreché il latte o i latticini vengano importati in territorio doganale svizzero;
d.
luogo del passaggio transfrontaliero degli animali per il pascolo;
e.
nome e indirizzo del proprietario degli animali.

3 Nella lista degli attrezzi devono figurare in modo particolareggiato quali beni servano alla gestione e quali appartengano all’economia domestica del detentore degli animali.

  Art. 10 Registro del bestiame

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

1 Durante il pascolo transfrontaliero il detentore degli animali deve tenere un registro del bestiame. Tutte le variazioni del numero degli animali, segnatamente le nascite, i decessi o le vendite, vanno iscritte indicandone la data.

2 Al momento del ritorno degli animali nel paese di provenienza il detentore deve presentare il registro all’ufficio doganale.

  Art. 11 Animali nati

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

1 Gli animali nati in territorio doganale svizzero devono essere esportati nel paese di provenienza al più tardi con la mandria. Essi vanno dichiarati nel regime d’esportazione.

2 Gli animali nati in territorio doganale estero devono essere dichiarati nel regime di immissione in libera pratica. Essi sono ammessi in franchigia di dazio se sono annotati nel registro del bestiame e se sono importati in territorio doganale svizzero al più tardi con la mandria.

  Art. 12 Latte e latticini

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

1 Il latte e i latticini degli animali da reddito menzionati nell’elenco degli animali secondo l’articolo 9 capoverso 2 sono esenti da dazio.

2 I latticini di animali svizzeri devono essere importati in territorio doganale svizzero entro un mese dalla reimportazione degli animali.

3 Il latte e i latticini di animali esteri devono essere notificati all’ufficio doganale solamente se sono esportati dal territorio doganale svizzero.

  Art. 13 Animali morti

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

1 La carne fresca e le pelli gregge di animali svizzeri periti o abbattuti d’urgenza in territorio doganale estero sono esenti da dazio.

2 Gli animali esteri periti o abbattuti d’urgenza in territorio doganale svizzero non devono essere esportati se vengono distrutti in detto territorio. Occorre presentare all’ufficio doganale un certificato di distruzione ufficiale.

  Art. 141Controlli

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è abilitata a verificare il registro del bestiame durante il pascolo transfrontaliero.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 19 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3681).


  Sezione 4: Obbligazione doganale

  Art. 151Modalità di pagamento

(art. 73 cpv. 2 LD)

L’obbligazione doganale può essere pagata come segue:

a.
nell’ambito della procedura accentrata di conteggio dell’AFD (PCD): non in contanti mediante fattura;
b.
in contanti e in franchi svizzeri;
c.
in contanti e nelle valute estere accettate dall’AFD al tasso di cambio fissato da quest’ultima;
d.
mediante carta di debito o credito accettata dall’AFD;
e.
mediante assegni accettati dall’AFD.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 19 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3681).

  Art. 16 Agevolazioni di pagamento

(art. 73 cpv. 2 LD)

1 Nell’ambito della PCD il termine di pagamento è di 60 giorni al massimo, a condizione che venga effettuato un deposito in contanti.

2 L’AFD1 può, su richiesta, autorizzare pagamenti rateali se, a causa della situazione del debitore, il pagamento dell’intera obbligazione doganale comporterebbe per esso notevoli difficoltà economiche o sociali.


1 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFF del 19 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3681). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  Art. 171Interesse di mora e rimunerativo

(art. 74 cpv. 2 e 4 LD; art. 187 cpv. 1 e 188 cpv. 2 OD)

L’importo dell’interesse di mora e di quello rimunerativo nonché la deroga all’obbligo di pagamento dell’interesse sono disciplinati nell’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 20092 concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 25 feb. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1073).
2 RS 641.207.1


  Sezione 5: Realizzazione del pegno doganale e vendita di titoli

  Art. 181

1 Abrogato dal n. I dell’O del DFF del 27 giu. 2012, con effetto dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3845).

  Art. 19 Avviso d’incanto

(art. 87 cpv. 3 LD; art. 221d OD)1

1 L’AFD annuncia l’incanto di un pegno doganale con bando pubblico.

2 Essa informa le seguenti persone per lettera raccomandata in merito alla realizzazione, sempre che esse risultino note all’AFD e siano domiciliate o abbiano un recapito in Svizzera:2

a.
il debitore doganale o il fideiussore;
b.
il proprietario del pegno doganale;
c.
le persone che possiedono o custodiscono la merce o la cosa.

1 Nuovo testo del rimando giusta il n. I dell’O del DFF del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3845).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3845).

  Art. 20 Condizioni dell’incanto

(art. 87 cpv. 3 LD; art. 221d OD)1

1 Prima di procedere all’incanto, l’AFD stabilisce le condizioni dello stesso. Esse comprendono:

a.
il modo di chiamata delle merci all’asta (isolatamente o a lotti);
b.
il prezzo minimo di aggiudicazione;
c.
il modo di pagamento; e
d.
l’indicazione che l’incanto ha luogo senza garanzia (art. 234 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, CO2).

2 L’AFD stabilisce il prezzo minimo di aggiudicazione in modo tale che corrisponda all’importo del credito garantito dal pegno doganale.


1 Nuovo testo del rimando giusta il n. I dell’O del DFF del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3845).
2 RS 220

  Art. 21 Modo di procedere

(art. 87 cpv. 3 LD; art. 221d OD)1

1 Gli uffici d’esecuzione oppure le autorità o le organizzazioni competenti secondo il diritto cantonale sono responsabili dello svolgimento delle vendite all’incanto.

2 L’incanto può avvenire al più presto dieci giorni dopo l’avviso.

3 L’ufficio competente per l’incanto aggiudica la merce o la cosa in vendita al maggior offerente, qualora l’offerta raggiunga il prezzo minimo di aggiudicazione. D’intesa con l’AFD, esso può consentire la delibera anche ad un prezzo inferiore se dalle circostanze si può inferire l’improbabilità che un secondo incanto dia miglior risultato.

4 Detto ufficio deve redigere un verbale dell’incanto e trasmetterne una copia all’AFD.

5 L’incanto può essere impugnato conformemente all’articolo 230 CO2.


1 Nuovo testo del rimando giusta il n. I dell’O del DFF del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3845).
2 RS 220

  Art. 22 Pagamento del prezzo della delibera

(art. 87 cpv. 3 LD; art. 221d OD)1

1 La persona alla quale è fatta la delibera è vincolata dalla propria offerta (art. 231 CO2).

2 La merce o la cosa aggiudicata non è consegnata se non dopo il pagamento o la prestazione d’una garanzia. La conservazione avviene per conto e a rischio del deliberatario.

3 Se il deliberatario non osserva i propri impegni, l’AFD può sia rescindere il contratto di vendita sia esigere il prezzo ricorrendo alla garanzia in sue mani.


1 Nuovo testo del rimando giusta il n. I dell’O del DFF del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3845).
2 RS 220

  Art. 23 Secondo incanto

(art. 87 cpv. 3 LD; art. 221d OD)1

1 Se non vi fu aggiudicazione o se il contratto di vendita fu rescisso, viene ordinato un secondo incanto.

2 In questo secondo incanto non viene fissato un prezzo minimo di aggiudicazione.

3 Le disposizioni degli articoli 19–22 si applicano per analogia.

4 Se il pegno doganale rimane invenduto anche dopo il secondo incanto, si procede a una vendita a trattativa privata.


1 Nuovo testo del rimando giusta il n. I dell’O del DFF del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3845).

  Art. 24 e 251

1 Abrogati dal n. I dell’O del DFF del 27 giu. 2012, con effetto dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3845).

  Art. 26 Vendita di titoli

(art. 87 cpv. 3 LD; art. 221d OD)1

1 Prima di procedere alla vendita dei titoli depositati, l’AFD fissa un termine per il pagamento del debito doganale.

2 La vendita di titoli è ammessa soltanto se:

a.
vi è una decisione dell’AFD passata in giudicato; e
b.
il termine fissato per il pagamento del debito doganale secondo l’articolo 196 OD è scaduto inutilizzato.

3 La vendita di titoli viene effettuata dalla Banca nazionale svizzera su ordine dell’AFD.

4 Per il rimanente si applica per analogia l’articolo 25.


1 Nuovo testo del rimando giusta il n. I dell’O del DFF del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3845).


  Sezione 6: Amministrazione federale delle dogane4 

  Art. 27 Funzioni e gradi nel Corpo delle guardie di confine

(art. 91 cpv. 1 LD; art. 221 e cpv. 2 OD)1

1 Le funzioni dei membri del Corpo delle guardie di confine e i gradi ad esse assegnati figurano nell’allegato 2.

2 Se a una funzione sono assegnati più gradi, il capo del Corpo delle guardie di confine stabilisce il grado nel singolo caso.

3 In caso di passaggio a una funzione assegnata a un grado inferiore il capo del Corpo delle guardie di confine decide se il grado attuale può essere mantenuto.

4 Il capo del Corpo delle guardie di confine può assegnare temporaneamente un grado superiore ai membri del Corpo delle guardie di confine che, nell’esercizio della loro funzione, espletano compiti particolarmente impegnativi.2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4329).
2 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 25 feb. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1073).

  Art. 281

1 Abrogato dal n. I dell’O del DFF del 19 ott. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3681).

  Art. 291Circondari doganali e regioni guardie di confine

(art. 91 cpv. 1 e 2 LD; art. 221e cpv. 2 OD)

1 Il territorio svizzero è suddiviso nei seguenti sei circondari doganali:

a.
Nord: i Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia;
b.
Nord-Est: i Cantoni di Zurigo, Lucerna, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Sciaffusa e Turgovia;
c.
Est: i Cantoni di Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo e Grigioni;
d.
Sud: i Cantoni di Uri e Ticino;
e.
Ovest: i Cantoni di Vaud, Vallese e Ginevra;
f.
Centro: i Cantoni di Berna, Friburgo, Soletta, Neuchâtel e Giura.

2 Il territorio svizzero è suddiviso in sei regioni guardie di confine. Esse corrispondono ai circondari doganali di cui al capoverso 1.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 25 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2135).

  Art. 29a1

1 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 25 feb. 2011 (RU 2011 1073). Abrogato dal n. I dell’O del DFF del 25 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2135).


  Sezione 7: Disposizioni finali

  Art. 30 Diritto previgente: abrogazione

L’abrogazione del diritto previgente è disciplinata nell’allegato 3.

  Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.


  Allegato 11 

(art. 3)

  Tariffa doganale per il traffico turistico

Gruppo tariffale

Designazione della merce

Aliquota forfetaria (franchi)

1

Carne e preparazioni di carne, ad eccezione della selvaggina:

–
fino a 10 kg per persona

17.– il kg

–
più di 10 kg per persona

23.– il kg

2

Burro, crema di latte

16.– il kg/l

3

Oli, grassi, margarina per l’alimentazione umana

  2.– il kg/l

4

Bevande alcoliche:

–
con tenore alcolico fino a 18 % vol.
–
con tenore alcolico superiore a 18 % vol.

  2.– il l

15.– il l

5

Tabacchi manufatti:

–
sigarette/sigari
–
altri tabacchi manufatti

  0.25 il pezzo

  0.10 il g

6

Carburanti

  0.75 il l

7

Altre merci

esenti


1 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFF del 2 apr. 2014 (RU 2014 983). Aggiornato dal n. I dell’O del DFF del 5 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5655).

  Allegato 21 

(art. 27 cpv. 1)

  Funzioni e gradi nel Corpo delle guardie di confine

Funzioni

Gradi

Capo del Corpo delle guardie di confine

(capo della divisione principale e vicedirettore)

Brigadiere nel Cgcf

Sost. del capo del Corpo delle guardie di confine

Colonnello nel Cgcf

Comandante delle guardie di confine

Colonnello o tenente colonnello nel Cgcf

Capo dell’ambito di comando

Tenente colonnello o maggiore nel Cgcf

Sost. del comandante delle guardie di confine

Sost. del capo dell’ambito di comando

Maggiore o capitano nel Cgcf

Capo dell’ambito specializzato

Ufficiale d’impiego

Capo dell’ambito di servizio

Ufficiale di collegamento

Ufficiale

Capitano nel Cgcf

Specialista

Primo tenente, tenente, aiutante di stato maggiore, aiutante o sergente maggiore nel Cgcf

Caposervizio

Aiutante nel Cgcf

Capoposto

Primo tenente, tenente o aiutante nel Cgcf

Capo squadra della Formazione speciale (SOFO)

Aiutante nel Cgcf

Sost. del capoposto

Capo squadra

Sergente maggiore nel Cgcf

Sost. del capo squadra

Capo del traffico turistico

Sergente maggiore o sergente nel Cgcf

Capo impiego

Operatore

Collaboratore specialista

Sergente nel Cgcf

Guardia di confine

Collaboratore specialista

Caporale o appuntato nel Cgcf o guardia di confine


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 17 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4039).

  Allegato 3

(art. 30)

  Diritto previgente: abrogazione

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1.
Ordinanza del DFF del 5 ottobre 19591 concernente la regione di Samnaun e di Sampuoir esclusa dal territorio doganale svizzero;
2.
Ordinanza del 24 agosto 19732 concernente la riduzione del dazio sui veicoli a motore importati come masserizie di trasloco;
3.
Ordinanza del DFF del 1° marzo 19683 concernente il deposito in transito nei porti renani;
4.
Ordinanza del DFF del 31 dicembre 19644 concernente il deposito in transito di cereali e di simili merci di gran consumo nei porti renani;
5.
Ordinanza del 4 aprile 19725 concernente il trattamento doganale del bestiame destinato all’alpeggio e allo svernamento;
6.
Ordinanza del DFF del 1° febbraio 20026 concernente la tariffa doganale per il traffico viaggiatori;
7.
Ordinanza del DFF del 10 dicembre 20027 sulle competenze penali dell’Amministrazione delle dogane;
8.
Regolamento del 2 dicembre 19718 concernente l’importazione in franchigia di materiale da guerra della Confederazione.

1 [RU 1959 895]
2 [RU 1973 1389]
3 [RU 1968 379]
4 [RU 1965 40, 1987 2591]
5 [RU 1972 616]
6 [RU 2002 335, 2007 35 37]
7 [RU 2002 4206]
8 Raccolta del Foglio ufficiale militare (RFM) 88 921.


 RU 2007 1617


1 RS 631.02 RS 631.013 [RU 2001 267, 2003 1801 art. 19 2122 3687 all. n. II 1, 2007 1409, 2008 2181 n. II 1 5363 all. n. 2. RU 2010 635 art. 28]. Vedi ora l’O del 17 feb. 2010 (RS 172.215.1).4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 19 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3681).


Ritorna a inizio pagina

Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Abbreviazione OD-DFF
Decisione 4 aprile 2007
Entrata in vigore 1 maggio 2007
Fonte RU 2007 1617
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.07.2020 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2019 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2017 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2016 PDF DOC
non più in vigore 01.07.2014 PDF DOC
non più in vigore 01.04.2013 PDF DOC
non più in vigore 01.08.2012 PDF DOC
non più in vigore 01.04.2011 PDF DOC
non più in vigore 01.10.2010 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2010 PDF DOC
non più in vigore 01.12.2008 PDF DOC
non più in vigore 01.07.2008 PDF DOC
non più in vigore 01.05.2007 PDF DOC
  • 1
  • 2
0

Revisioni

01.05.2007
Ordinanza del DFF del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-DFF)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

Il Consiglio federale

  • Contatto
  • Ricerca avanzata

Logo CH
Il Consiglio federale
  • Basi legali
  • Impressum