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RS 631.051 Ordinanza del 18 ottobre 2006 sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

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631.051

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

del 18 ottobre 2006 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 93 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,

ordina:

  Sezione 1: Disposizioni generali

  Art. 1 Forma giuridica e scopo

1 La Cassa di previdenza del personale delle dogane (Cassa di previdenza) è un fondo speciale della Confederazione. Il suo patrimonio, a destinazione vincolata, è di proprietà della Confederazione Svizzera.

2 Lo scopo della Cassa di previdenza è di migliorare la situazione sociale degli impiegati dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e delle loro famiglie, in particolare di alleviare le difficoltà finanziarie in cui sono incorsi senza grave colpa.1


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).

  Art. 2 Prestazioni finanziarie

La Cassa di previdenza fornisce prestazioni finanziare sotto forma di:

a.
prestiti, esclusi i mutui ipotecari;
b.
contributi alle spese d’istruzione dei figli di destinatari di prestazioni;
c.
contributi alle spese di malattia dei destinatari di prestazioni e dei loro familiari;
d.
contributi per altri scopi che la commissione (art. 7 lett. a) reputa degni di essere sostenuti.
  Art. 31Abitazioni di vacanza

La Cassa di previdenza può mettere a disposizione abitazioni di vacanza a condizioni favorevoli. L’esercizio delle abitazioni di vacanza deve coprire le spese.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).

  Art. 4 Condizioni

1 Su domanda, possono beneficiare di prestazioni della Cassa di previdenza:

a.1
le persone impiegate a tempo indeterminato presso l’AFD con un grado d’occupazione di almeno il 50 per cento;
b.
in via eccezionale anche le persone impiegate a tempo determinato o con un grado d’occupazione inferiore al 50 per cento;
c.
i pensionati, le vedove, i vedovi e gli orfani, sempre che le circostanze lo giustifichino.

1bis Oltre alle persone di cui al capoverso 1, su richiesta possono beneficiare delle prestazioni di cui all’articolo 3 anche i collaboratori di autorità e organizzazioni che adempiono compiti di diritto pubblico e che garantiscono la reciprocità per le prestazioni di cui all’articolo 3.2

2 Le prestazioni finanziarie sono versate soltanto alle persone che:

a.
non possono usufruire del tutto o in maniera sufficiente di altre prestazioni legali o contrattuali; e
b.
sono disposte a collaborare e acconsentono ad una consulenza preliminare.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20177531).
2 Introdotto dal n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).

  Art. 5 Principi della fornitura di prestazioni

1 La Cassa di previdenza fornisce le proprie prestazioni in funzione di criteri sociali, e provvede a un impiego efficace ed economico.

2 ...1


1 Abrogato n. I dell’O del 1° dic. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).

  Art. 6 Provenienza dei fondi e tenuta dei conti

1 La Cassa di previdenza finanzia:

a.
le proprie prestazioni finanziarie con i fondi generali della Confederazione, le donazioni e i lasciti nonché con il patrimonio di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a;
b.
le proprie abitazioni di vacanza con i redditi locativi, le donazioni e i lasciti nonché il patrimonio conformemente all’articolo 14 capoverso 1 lettera b.

2 Tiene conti separati per le prestazioni finanziarie e per le abitazioni di vacanza. I conti comprendono il conto economico, il bilancio e l’inventario.


  Sezione 2: Organi e procedure

  Art. 7 Organi

Gli organi della Cassa di previdenza sono:

a.
la Commissione;
b.
il Segretariato.
  Art. 8 Commissione

1 La commissione si compone:

a.
del presidente;
b.
di quattro membri;
c.
di quattro membri supplenti.

2 Il direttore generale delle dogane nomina il presidente, due membri e due membri supplenti, e designa uno dei membri come vicepresidente.1

3 I partner sociali designano due membri e due membri supplenti.2

4 I membri e i membri supplenti sono nominati per un periodo amministrativo di quattro anni. La durata della carica è limitata a dodici anni.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).

  Art. 9 Compiti della Commissione

1 La Commissione:

a.
sbriga tutti gli affari che non ha delegato al Segretariato;
b.
decide in merito all’impiego dei fondi, per quanto non abbia delegato al segretariato tale competenza;
c.
adotta un regolamento e altre disposizioni d’esecuzione;
d.
elabora il preventivo, il rapporto di gestione e il conto annuale;
e.1
richiede annualmente al direttore generale delle dogane i fondi necessari per le prestazioni finanziarie di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a.

2 Dimostra, nel rapporto di gestione, la portata e il valore delle prestazioni fornite dalla Cassa di previdenza nell’anno in rassegna.2

3 I richiedenti possono esigere che la loro domanda venga sottoposta alla Commissione per decisione, qualora essa non sia stata accolta dal Segretariato o lo sia stata solo parzialmente.

4 Il regolamento, il rapporto di gestione e il conto annuale sottostanno all’approvazione del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Il preventivo sottostà all’approvazione del direttore generale delle dogane.3


1 Introdotta dal n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).

  Art. 10 Compiti del Segretariato

Il Segretariato gestisce gli affari della Cassa di previdenza su incarico della Commissione e conformemente al regolamento.

  Art. 111Spese amministrative e di personale

1 L’AFD mette gratuitamente a disposizione il personale necessario per l’adempimento dei compiti cui agli articoli 2 e 13 e si assume le spese amministrative che ne derivano.

2 Tutte le spese per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 3 sono coperte esclusivamente con le entrate provenienti dalla locazione dalle abitazioni di vacanza.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).

  Art. 12 Gestione del patrimonio

1 Il patrimonio in contanti della Cassa di previdenza è gestito separatamente dall’Amministrazione federale delle finanze (art. 52 cpv. 2 della LF del 7 ott. 20051 sulle finanze della Confederazione).

2 La rimunerazione del patrimonio in contanti della Cassa di previdenza è retta dall’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 20062 sulle finanze della Confederazione.

3 Se vende immobili o abitazioni dati in locazione alla Cassa di previdenza, la Confederazione accredita a quest’ultima un’adeguata parte delle spese che questa ha assunto al posto della Confederazione per i grandi lavori di manutenzione e d’ampliamento.


1 RS 611.0
2 RS 611.01

  Art. 13 Ufficio di revisione

1 L’ufficio di revisione è la sezione «Revisione interna» dell’AFD.1

2 L’ufficio di revisione:

a.
verifica se la contabilità e il conto annuale sono conformi alle prescrizioni legali, al regolamento della Cassa di previdenza e alle altre disposizioni d’esecuzione;
b.
può consultare tutta la documentazione necessaria e richiedere informazioni verbali e scritte agli organi della Cassa di previdenza;
c.2
riferisce alla Commissione, al direttore generale delle dogane e al DFF in merito ai risultati della verifica.

3 È fatta salva la vigilanza finanziaria da parte del Controllo federale delle finanze.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).


  Sezione 3: Disposizioni finali

  Art. 14 Trasferimento del patrimonio in contanti

1 All’entrata in vigore della presente ordinanza il patrimonio in contanti della Cassa di previdenza è ripartito in un patrimonio per:

a.
le prestazioni di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a;
b.
le prestazioni di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b.

2 Il bilancio di apertura è presentato al DFF per approvazione.1


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).

  Art. 15 Abrogazione del diritto vigente

L’ordinanza del 1° luglio 19921 sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane è abrogata.


1 [RU 1992 1330]

  Art. 15a1Disposizione transitoria della modifica del 1° dicembre 2017

I membri della Commissione che sono stati nominati o designati prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017 rimangono in funzione sino alla fine della durata del mandato.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).

  Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.


RU 2007 1705


1 RS 631.0


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 18 ottobre 2006
Entrata in vigore 1 maggio 2007
Fonte RU 2007 1705
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.01.2018 PDF DOC
non più in vigore 01.05.2007 PDF DOC

Revisioni

01.05.2007
Ordinanza del 18 ottobre 2006 sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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