631.051
Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane
del 18 ottobre 2006 (Stato 1° gennaio 2018)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 93 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Forma giuridica e scopo
1 La Cassa di previdenza del personale delle dogane (Cassa di previdenza) è un fondo speciale della Confederazione. Il suo patrimonio, a destinazione vincolata, è di proprietà della Confederazione Svizzera.
2 Lo scopo della Cassa di previdenza è di migliorare la situazione sociale degli impiegati dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e delle loro famiglie, in particolare di alleviare le difficoltà finanziarie in cui sono incorsi senza grave colpa.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).
Art. 2 Prestazioni finanziarie
La Cassa di previdenza fornisce prestazioni finanziare sotto forma di:
- a.
- prestiti, esclusi i mutui ipotecari;
- b.
- contributi alle spese d’istruzione dei figli di destinatari di prestazioni;
- c.
- contributi alle spese di malattia dei destinatari di prestazioni e dei loro familiari;
- d.
- contributi per altri scopi che la commissione (art. 7 lett. a) reputa degni di essere sostenuti.
Art. 31Abitazioni di vacanza
La Cassa di previdenza può mettere a disposizione abitazioni di vacanza a condizioni favorevoli. L’esercizio delle abitazioni di vacanza deve coprire le spese.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).
Art. 4 Condizioni
1 Su domanda, possono beneficiare di prestazioni della Cassa di previdenza:
- a.1
- le persone impiegate a tempo indeterminato presso l’AFD con un grado d’occupazione di almeno il 50 per cento;
- b.
- in via eccezionale anche le persone impiegate a tempo determinato o con un grado d’occupazione inferiore al 50 per cento;
- c.
- i pensionati, le vedove, i vedovi e gli orfani, sempre che le circostanze lo giustifichino.
1bis Oltre alle persone di cui al capoverso 1, su richiesta possono beneficiare delle prestazioni di cui all’articolo 3 anche i collaboratori di autorità e organizzazioni che adempiono compiti di diritto pubblico e che garantiscono la reciprocità per le prestazioni di cui all’articolo 3.2
2 Le prestazioni finanziarie sono versate soltanto alle persone che:
- a.
- non possono usufruire del tutto o in maniera sufficiente di altre prestazioni legali o contrattuali; e
- b.
- sono disposte a collaborare e acconsentono ad una consulenza preliminare.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20177531).
2 Introdotto dal n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).
Art. 5 Principi della fornitura di prestazioni
1 La Cassa di previdenza fornisce le proprie prestazioni in funzione di criteri sociali, e provvede a un impiego efficace ed economico.
1 Abrogato n. I dell’O del 1° dic. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).
Art. 6 Provenienza dei fondi e tenuta dei conti
1 La Cassa di previdenza finanzia:
- a.
- le proprie prestazioni finanziarie con i fondi generali della Confederazione, le donazioni e i lasciti nonché con il patrimonio di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a;
- b.
- le proprie abitazioni di vacanza con i redditi locativi, le donazioni e i lasciti nonché il patrimonio conformemente all’articolo 14 capoverso 1 lettera b.
2 Tiene conti separati per le prestazioni finanziarie e per le abitazioni di vacanza. I conti comprendono il conto economico, il bilancio e l’inventario.
Sezione 2: Organi e procedure
Art. 7 Organi
Gli organi della Cassa di previdenza sono:
- a.
- la Commissione;
- b.
- il Segretariato.
Art. 8 Commissione
1 La commissione si compone:
- a.
- del presidente;
- b.
- di quattro membri;
- c.
- di quattro membri supplenti.
2 Il direttore generale delle dogane nomina il presidente, due membri e due membri supplenti, e designa uno dei membri come vicepresidente.1
3 I partner sociali designano due membri e due membri supplenti.2
4 I membri e i membri supplenti sono nominati per un periodo amministrativo di quattro anni. La durata della carica è limitata a dodici anni.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).
Art. 9 Compiti della Commissione
1 La Commissione:
- a.
- sbriga tutti gli affari che non ha delegato al Segretariato;
- b.
- decide in merito all’impiego dei fondi, per quanto non abbia delegato al segretariato tale competenza;
- c.
- adotta un regolamento e altre disposizioni d’esecuzione;
- d.
- elabora il preventivo, il rapporto di gestione e il conto annuale;
- e.1
- richiede annualmente al direttore generale delle dogane i fondi necessari per le prestazioni finanziarie di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a.
2 Dimostra, nel rapporto di gestione, la portata e il valore delle prestazioni fornite dalla Cassa di previdenza nell’anno in rassegna.2
3 I richiedenti possono esigere che la loro domanda venga sottoposta alla Commissione per decisione, qualora essa non sia stata accolta dal Segretariato o lo sia stata solo parzialmente.
4 Il regolamento, il rapporto di gestione e il conto annuale sottostanno all’approvazione del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Il preventivo sottostà all’approvazione del direttore generale delle dogane.3
1 Introdotta dal n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).
Art. 10 Compiti del Segretariato
Il Segretariato gestisce gli affari della Cassa di previdenza su incarico della Commissione e conformemente al regolamento.
Art. 111Spese amministrative e di personale
1 L’AFD mette gratuitamente a disposizione il personale necessario per l’adempimento dei compiti cui agli articoli 2 e 13 e si assume le spese amministrative che ne derivano.
2 Tutte le spese per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 3 sono coperte esclusivamente con le entrate provenienti dalla locazione dalle abitazioni di vacanza.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).
Art. 12 Gestione del patrimonio
1 Il patrimonio in contanti della Cassa di previdenza è gestito separatamente dall’Amministrazione federale delle finanze (art. 52 cpv. 2 della LF del 7 ott. 20051 sulle finanze della Confederazione).
2 La rimunerazione del patrimonio in contanti della Cassa di previdenza è retta dall’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 20062 sulle finanze della Confederazione.
3 Se vende immobili o abitazioni dati in locazione alla Cassa di previdenza, la Confederazione accredita a quest’ultima un’adeguata parte delle spese che questa ha assunto al posto della Confederazione per i grandi lavori di manutenzione e d’ampliamento.
Art. 13 Ufficio di revisione
1 L’ufficio di revisione è la sezione «Revisione interna» dell’AFD.1
2 L’ufficio di revisione:
- a.
- verifica se la contabilità e il conto annuale sono conformi alle prescrizioni legali, al regolamento della Cassa di previdenza e alle altre disposizioni d’esecuzione;
- b.
- può consultare tutta la documentazione necessaria e richiedere informazioni verbali e scritte agli organi della Cassa di previdenza;
- c.2
- riferisce alla Commissione, al direttore generale delle dogane e al DFF in merito ai risultati della verifica.
3 È fatta salva la vigilanza finanziaria da parte del Controllo federale delle finanze.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 14 Trasferimento del patrimonio in contanti
1 All’entrata in vigore della presente ordinanza il patrimonio in contanti della Cassa di previdenza è ripartito in un patrimonio per:
- a.
- le prestazioni di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a;
- b.
- le prestazioni di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b.
2 Il bilancio di apertura è presentato al DFF per approvazione.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).
Art. 15 Abrogazione del diritto vigente
L’ordinanza del 1° luglio 19921 sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane è abrogata.
1 [RU 1992 1330]
Art. 15a1Disposizione transitoria della modifica del 1° dicembre 2017
I membri della Commissione che sono stati nominati o designati prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017 rimangono in funzione sino alla fine della durata del mandato.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).
Art. 16 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021