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RS 672.934.51 Ordinanza del 23 agosto 2006 concernente la convenzione svizzero-finlandese di doppia imposizione

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672.934.51

Ordinanza concernente la convenzione svizzero-finlandese di doppia imposizione

del 23 agosto 2006 (Stato 1° gennaio 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visto il decreto federale 22 giugno 19511 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione; in esecuzione della Convenzione del 16 dicembre 19912 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione),

ordina:

  Sezione 1: Scambio di informazioni generale

  Art. 1

1 Per la trasmissione alle autorità finlandesi delle informazioni previste nell’articolo 26 paragrafo 1 lettere a e b della Convenzione, per quanto concerne la Svizzera è competente l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Le richieste di informazioni della Finlandia pervenute ad altre autorità devono essere trasmesse all’Amministrazione federale delle contribuzioni.

2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni decide sulle contestazioni che dovessero sorgere a causa della trasmissione di tali informazioni.

3 La decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali della procedura federale.


  Sezione 2: Scambio di informazioni in caso di frode fiscale

  Art. 2 Esame preliminare di una richiesta finlandese

1 Le richieste formulate dall’autorità competente finlandese concernenti lo scambio di informazioni in caso di frode fiscale ai sensi dell’articolo 26 paragrafo 1 lettera c della Convenzione sono esaminate in via preliminare dall’Amministrazione federale delle contribuzioni.

2 Se una richiesta non può essere soddisfatta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ne informa la competente autorità finlandese. Quest’ultima può completare la sua richiesta.

3 Se dall’esame preliminare risulta che le condizioni di cui all’articolo 26 paragrafo 1 lettera c della Convenzione e al numero 3 del Protocollo sono adempiute, l’Amministrazione federale delle Contribuzioni informa della presentazione della richiesta e delle informazioni richieste la persona che in Svizzera dispone delle relative informazioni (detentore delle informazioni). Il resto del contenuto della richiesta non è comunicato al detentore delle informazioni.

4 L’Amministrazione federale delle contribuzioni chiede contemporaneamente al detentore delle informazioni di trasmetterle le informazioni e d’invitare la persona interessata a designare in Svizzera un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

  Art. 3 Ottenimento delle informazioni

1 Se il detentore delle informazioni trasmette le informazioni richieste all’Amministrazione federale delle contribuzioni, questa le esamina.

2 Se il detentore delle informazioni o la persona interessata oppure il mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni non acconsente a fornire le informazioni richieste, l’Amministrazione federale delle contribuzioni emette nei confronti del detentore delle informazioni una decisione con la quale esige la consegna delle informazioni indicate nella richiesta finlandese.

  Art. 4 Diritti della persona interessata

1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni notifica parimenti alla persona interessata la decisione indirizzata al detentore delle informazioni nonché copia della richiesta della competente autorità finlandese, sempre che non venga espressamente chiesta la segretezza.

2 Se la persona interessata non ha designato un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione deve essere eseguita dalla competente autorità finlandese secondo il diritto finlandese. Contemporaneamente, l’Amministrazione federale delle contribuzioni fissa alla persona un termine per acconsentire allo scambio di informazioni o per designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

3 La persona interessata può partecipare alla procedura e consultare gli atti. La consultazione degli atti può essere negata soltanto per documenti e atti procedurali per i quali esistono motivi di segretezza oppure se lo esige l’articolo 26 della Convenzione.

4 Oggetti, documenti e atti che sono stati consegnati all’Amministrazione federale delle contribuzioni o che quest’ultima si è procurata possono essere utilizzati ai fini dell’applicazione del diritto fiscale svizzero solo dopo che la decisione finale sia passata in giudicato. È fatto salvo l’articolo 9 capoverso 4.

  Art. 5 Misure coercitive

1 Se le informazioni richieste nella decisione non sono fornite all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro il termine fissato, possono essere prese misure coercitive. Al riguardo si può procedere al sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti elettronici di dati nonché alla perquisizione domiciliare.

2 Le misure coercitive devono essere ordinate dal direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o dal suo sostituto. Devono essere eseguite da impiegati dell’Ufficio particolarmente istruiti a tale scopo e possono essere sequestrati soltanto oggetti, documenti e atti che potrebbero essere importanti ai fini dell’acquisizione delle informazioni richieste.

3 Se vi è pericolo nel ritardo e se una misura non può essere ordinata tempestivamente, un impiegato dell’Ufficio particolarmente istruito a tale scopo può di sua iniziativa eseguire una misura coercitiva. La misura deve essere approvata entro tre giorni dal direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o dal suo sostituto.

4 Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni sostengono l’Amministrazione federale delle contribuzioni nell’esecuzione delle misure coercitive.

  Art. 6 Perquisizione di locali

1 Si può procedere alla perquisizione di locali soltanto se è probabile che in essi si trovino gli oggetti, i documenti e gli atti che sono in relazione con la richiesta di scambio di informazioni.

2 L’esecuzione della perquisizione è disciplinata nell’articolo 49 della legge federale del 22 marzo 19741 sul diritto penale amministrativo.


1 RS 313.0

  Art. 7 Sequestro di oggetti, documenti e atti

1 La perquisizione di oggetti, documenti e atti deve essere effettuata con il massimo riguardo per la sfera privata.

2 Prima della perquisizione, al possessore degli oggetti, dei documenti e degli atti o al detentore delle informazioni deve essere data l’occasione di esprimersi sulla portata della perquisizione. Il detentore delle informazioni deve collaborare alle operazioni di localizzazione e identificazione degli oggetti, dei documenti e degli atti.

3 Il possessore o il detentore delle informazioni deve assumersi le spese che risultano dalle misure coercitive.

  Art. 8 Esecuzione semplificata

1 Se acconsente a fornire le informazioni all’autorità finlandese, la persona interessata informa per scritto l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Questo consenso è irrevocabile.

2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni constata per scritto il consenso e chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità finlandese.

3 Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, i rimanenti oggetti, documenti e atti vengono procurati conformemente agli articoli 5–7 e trasmessi con decisione finale.

  Art. 9 Chiusura della procedura

1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni emette una decisione finale motivata. Vi si pronuncia sull’esistenza di una frode fiscale e decide in merito alla trasmissione di oggetti, documenti e atti alla competente autorità finlandese.

2 La decisione è notificata alla persona interessata per il tramite del suo mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

3 Se non è stato designato alcun mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione avviene con pubblicazione nel Foglio federale.

4 Una volta che la decisione finale è passata in giudicato, le informazioni trasmesse alla competente autorità finlandese possono essere utilizzate dall’Amministrazione federale delle contribuzioni.

  Art. 10 Rimedi giuridici

1 La decisione finale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali della procedura federale.

2 Anche il detentore delle informazioni è autorizzato a ricorrere, per quanto faccia valere interessi propri.

3 Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa una decisione relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.


  Sezione 3: Entrata in vigore

  Art. 11

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.


RU 2006 3931


1 RS 672.22 RS 0.672.934.51


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 23 agosto 2006
Entrata in vigore 1 gennaio 2007
Fonte RU 2006 3931
Cronologia Cronologia
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.01.2007 PDF DOC

Revisioni

01.01.2007
Ordinanza del 23 agosto 2006 concernente la convenzione svizzero-finlandese di doppia imposizione
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019

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