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RS 0.142.390 Accordo del 29 settembre 2005 tra il Consiglio federale svizzero, il Governo federale austriaco e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo allo scambio di dati in materia d’asilo

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0.142.390

Traduzione1

Accordo

tra il Consiglio federale svizzero, il Governo federale austriaco e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo allo scambio di dati in materia d’asilo

Concluso a Bregenz il 29 settembre 2005

Approvato dall'Assemblea federale il 22 giugno 20072
Entrato in vigore per la Svizzera mediante scambio di note il 1° dicembre 2007

(Stato 1° dicembre 2007)

Il Consiglio federale svizzero, il Governo federale austriaco e il Governo del Principato del Liechtenstein

(detti in seguito Parti contraenti)

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione nel campo dell’asilo,

nel rispetto della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19674 (qui di seguito denominata Convenzione di Ginevra),

in applicazione del principio di reciprocità,

nel rispetto della protezione dei dati e conformemente alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti nazionali,

hanno convenuto quanto segue:

  Art. 1 Definizioni

(1) Ai sensi del presente Accordo sono dati in materia d’asilo i dati relativi a richiedenti l’asilo che non siano cittadini austriaci, svizzeri o del Liechtenstein.

(2) Ai sensi del paragrafo 1 per richiedenti l’asilo s’intendono le persone che hanno presentato una domanda per ottenere il riconoscimento dello statuto di rifugiato fino a conclusione definitiva della procedura o alla sua sospensione.

  Art. 2 Scopo dell’Accordo

Su domanda, gli organi competenti delle Parti contraenti si accordano reciprocamente assistenza amministrativa mediante la trasmissione di dati in materia d’asilo conformemente al presente Accordo.

  Art. 3 Trasmissione di dati

(1) Possono essere trasmessi i seguenti dati personali: nomi e nomi precedenti, sesso, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo, cittadinanza, nome dei genitori, nomi alias, documenti di identità, informazioni sulle domande d’asilo presentate all’estero e sullo stato della procedura, eventuali dati che possono servire al riconoscimento nonché i dati personali che sono o possono essere determinanti per l’autorizzazione d’ingresso e di soggiorno e per disporre la carcerazione in vista di rinvio coatto.

(2) I dati di cui al paragrafo 1 possono essere trasmessi soltanto se necessario per l’esecuzione di disposizioni in materia di asilo e di rifugiati in vigore per le Parti contraenti.

(3) I dati di cui al paragrafo 1 sono trasmessi immediatamente al servizio richiedente o al più tardi entro 20 giorni lavorativi.

(4) Se la trasmissione di dati non può avvenire entro 20 giorni lavorativi dalla data della domanda, la Parte contraente richiesta comunica in modo appropriato alla Parte contraente richiedente i motivi di impedimento.

(5) La Parte contraente che trasmette i dati e la Parte contraente destinataria (oppure l’autorità) registrano agli atti la trasmissione, la ricezione ed eventuali cancellazioni di dati. Tali registrazioni riguardano il motivo, il contenuto, l’organo che trasmette i dati, l’organo destinatario e la data di trasmissione. I verbali sono conservati per almeno tre anni e possono essere utilizzati esclusivamente per verificare se le pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati sono state osservate.

(6) Le Parti contraenti si trasmettono i dati di cui al paragrafo 1 in forma scritta.

(7) Una domanda di trasmissione di dati non autorizza la Parte contraente richiesta a trasmettere dati al di fuori dell’ambito previsto dall’articolo 1.

  Art. 4 Uso vincolato

(1) I dati di cui all’articolo 3 paragrafo 1, trasmessi nel quadro del presente Accordo, possono essere utilizzati dalla Parte contraente richiedente per uno scopo diverso da quello determinante la trasmissione soltanto con l’autorizzazione scritta della Parte contraente richiesta. L’ammissibilità del rilascio dell’autorizzazione è retta dal diritto nazionale della Parte contraente richiesta.

(2) L’uso di dati comprende il salvataggio, la modifica, la trasmissione, il blocco, la cancellazione e qualsiasi altra manipolazione.

  Art. 5 Confidenzialità e sicurezza dei dati

(1) Tutti i dati trasmessi sulla base del presente Accordo sono trattati in modo confidenziale. Sottostanno al segreto d’ufficio e godono della stessa protezione conferita a dati affini dal vigente diritto nazionale della Parte contraente destinataria.

(2) Le autorità destinatarie sono tenute a proteggere efficacemente i dati trasmessi dalla distruzione accidentale o non autorizzata, dalla perdita accidentale, dall’accesso non autorizzato, dalla modifica non autorizzata o accidentale o dalla comunicazione non autorizzata.

(3) Le Parti contraenti si assicurano che la trasmissione di dati avvenga soltanto mediante mezzi di comunicazione che garantiscano una protezione adeguata dei dati dall’accesso non autorizzato o da modifica da parte di terzi durante la procedura di trasmissione.

  Art. 6 Dovere di rettificazione, cancellazione, distruzione e informazione

(1) I dati di cui all’articolo 3 paragrafo 1, trasmessi in virtù del presente Accordo, sono cancellati dalla Parte contraente richiedente se vengono a mancare i requisiti per l’uso o se non sono più necessari per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.

(2) La Parte contraente richiesta è inoltre tenuta a cancellare i dati trasmessi quando la trasmissione o l’elaborazione di tali dati da parte della Parte contraente che trasmette i dati è avvenuta in violazione di leggi o trattati internazionali. Le Parti contraenti si informano immediatamente se vengono a conoscenza di un simile caso.

(3) I dati di cui all’articolo 3 paragrafo 1 sono parimenti cancellati qualora emerga che la persona in questione ha acquisito la cittadinanza di una delle Parti contraenti o di uno Stato membro dell’Unione europea, inclusi Norvegia e Islanda, oppure 10 anni dopo una decisione passata in giudicato di rigetto, di rinvio o di ritiro di una domanda per ottenere il riconoscimento dello statuto di rifugiato o di prolungamento dell’asilo o qualsiasi altra forma di chiusura di una procedura d’asilo conformemente alla legislazione nazionale delle Parti contraenti.

(4) Alla cancellazione dei dati di cui all’articolo 3 paragrafo 1 da parte della Parte contraente richiesta consegue una cancellazione dei dati trasmessi anche da parte della Parte contraente richiedente. La Parte contraente richiesta informa immediatamente la Parte contraente richiedente di tali cancellazioni.

(5) L’autorità che trasmette i dati è tenuta a verificare l’esattezza dei dati da trasmettere. Al momento della trasmissione dei dati informa la Parte contraente richiedente di eventuali particolari termini di conservazione ai quali la Parte contraente richiedente deve attenersi.

(6) Su domanda della Parte contraente che trasmette i dati la Parte contraente destinataria dà informazioni su qualsiasi uso dei dati trasmessi ai sensi del presente Accordo.

(7) La persona interessata, che può provare la sua identità e ne faccia espressamente richiesta, ha diritto a ricevere informazioni sui dati esistenti relativi alla sua persona, sulla loro provenienza, sull’uso previsto, sulla base legale per il loro trattamento e sul destinatario. Tale comunicazione deve essere comprensibile e avvenire entro un termine ragionevole e senza ritardi ingiustificati o costi sproporzionati. I dettagli sono retti dalle disposizioni e dalle procedure in vigore sul territorio delle Parti contraenti in cui è stata chiesta l’informazione.

(8) La persona interessata deve avere la possibilità di ottenere la cancellazione, la rettificazione o il blocco dei dati personali che la concernono in caso di trasmissione o trattamento di tali dati in violazione delle disposizioni del presente Accordo o in violazione di norme di diritto nazionale. Se una tale richiesta è irricevibile, la persona interessata deve poter disporre di un diritto di ricorso effettivo dinnanzi a un tribunale o a un altro organo di controllo indipendente.

  Art. 7 Organi competenti

(1) Gli organi competenti per la ricezione e il disbrigo delle domande concernenti i dati ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 sono:

per l’Austria:

Ministero dell’interno Divisione III/5, Asilo e assistenza

per la Svizzera:

Dipartimento federale di giustizia e polizia Ufficio federale della migrazione1, Sezione Scambio di dati e identificazione

per il Principato del Liechtenstein:

Ufficio stranieri e passaporti, Divisione Asilo e rifugiati

(2) La reperibilità ed eventuali modifiche concernenti gli organi competenti di cui al paragrafo 1 sono comunicate per via diplomatica alle altre Parti contraenti.


1 Ora: Segreteria di Stato della migrazione (SEM) (vedi RU 2014 4451).

  Art. 8 Relazione con altri Accordi

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da accordi bilaterali o multilaterali esistenti tra le Parti contraenti1.


1 Mod. su proposta del Liechtenstein con l’approvazione della Svizzera e dell’Austria.

  Art. 9 Disposizioni finali

(1) Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Le Parti contraenti possono modificarlo o completarlo di comune accordo.

(2) Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente per via diplomatica l’adempimento delle condizioni interne necessarie all’entrata in vigore. Il presente Accordo entra in vigore, per le Parti contraenti che lo notificano, il primo giorno del secondo mese successivo alla comunicazione dell’adempimento delle condizioni interne necessarie all’entrata in vigore da parte di almeno due delle Parti contraenti.

(3) Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo per scritto mediante via diplomatica. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla ricezione della notifica da parte delle altre Parti contraenti.

(4) Le Parti contraenti si aiutano reciprocamente nell’applicazione e nell’interpretazione del presente Accordo.

(5) Ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di esperti delle Parti contraenti al fine di risolvere questioni di interpretazione e di applicazione del presente Accordo e per avanzare proposte per migliorare la cooperazione.

Fatto a Bregenz, il 29 settembre 2005, in tre esemplari in lingua tedesca.


Per il Consiglio federale svizzero:

Christoph Blocher

Per il Governo federale austriaco:

Liese Prokop

Per il Governo del Principato del Liechtenstein:

Martin Meyer

  Campo d’applicazione il 26 ottobre 2007

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Austria

19 ottobre

2007

1° dicembre

2007

Liechtenstein

23 gennaio

2006

1° dicembre

2007

Svizzera

11 ottobre

2007

1° dicembre

2007


RU 2008 159; FF 2006 5433


1 Dal testo originale tedesco.
2RU 2008 157
3 RS 0.142.30
4 RS 0.142.301


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 29 settembre 2005
Entrata in vigore 1 dicembre 2007
Fonte RU 2008 159
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.12.2007 PDF DOC

Revisioni

01.12.2007
Accordo del 29 settembre 2005 tra il Consiglio federale svizzero, il Governo federale austriaco e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo allo scambio di dati in materia d’asilo
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019

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