961.011.1
Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private
(Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni,
OS-FINMA)1
del 9 novembre 2005 (Stato 15 dicembre 2015)
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),2
vista la legge del 17 dicembre 20043 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); vista l’ordinanza del 9 novembre 20054 sulla sorveglianza (OS); in applicazione dell’Accordo del 10 ottobre 19895 tra la Confederazione Svizzera e la CEE concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e dell’Accordo del 19 dicembre 19966 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta e l’intermediazione assicurativa,
ordina:
Sezione 1: Riserve tecniche e patrimonio vincolato
Art. 1
1 Il supplemento di cui all’articolo 18 LSA ammonta:
- a.
- nell’assicurazione sulla vita, all’1 per cento delle riserve tecniche prese in considerazione per determinare l’importo legale;
- b.1
- nell’assicurazione contro i danni, al 4 per cento della somma delle riserve secondo l’articolo 68 capoverso 1 lettere a e b OS, ma almeno a 100 000 franchi.
2 Nell’assicurazione sulla vita e per le riserve di compensazione nell’assicurazione crediti, il supplemento viene meno se l’impresa di assicurazione non assume nessun rischio d’investimento.2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della FINMA del 28 ott. 2015, in vigore dal 15 dic. 2015 (RU 2015 4439).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della FINMA del 28 ott. 2015, in vigore dal 15 dic. 2015 (RU 2015 4439).
Sezione 2: Attuario responsabile
Art. 2 Compiti
1 L’attuario responsabile assicura la tenuta della parte tecnica del piano d’esercizio. Egli stabilisce quali tariffe sono applicabili a un prodotto.
2 Egli allestisce ogni anno un rapporto esaustivo all’attenzione della direzione. I servizi competenti dell’impresa gli forniscono le informazioni necessarie.
3 In caso di importanti variazioni delle basi rispetto all’ultimo rapporto, l’attuario responsabile ne informa senza indugio la direzione.
Art. 3 Contenuto del rapporto
1 Il rapporto presenta la situazione attuale e l’evoluzione possibile dell’impresa nell’ottica attuariale, segnatamente le evoluzioni tecniche che pregiudicano la situazione finanziaria dell’impresa.
2 Esso contiene tutte le informazioni necessarie in relazione all’articolo 24 capoverso 1 lettere a–c LSA. Informa inoltre sul risultato tecnico dei prodotti.
3 Oltre alle constatazioni materiali specifiche, il rapporto fornisce anche indicazioni concernenti:
- a.
- le basi, i parametri e i modelli utilizzati; e
- b.
- la sensibilità dei risultati alle modifiche dei parametri.
Art. 4 Cessazione del rapporto di collaborazione
In caso di cessazione del rapporto di collaborazione tra l’attuario responsabile e l’impresa di assicurazione, entrambe le parti informano in modo indipendente una dall’altra la FINMA1 in merito ai motivi della separazione, delle dimissioni o della revoca.
1 Nuova espressione giusta il n. I 7 dell’O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).
Sezione 3: Rendiconto
Art. 51Assegnazione alle riserve legali da utili
Finché il fondo di riserva abbia raggiunto il 50 per cento del capitale statutario o lo abbia nuovamente raggiunto, le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione sulla vita devono assegnare alle riserve legali da utili almeno il 10 per cento e le altre imprese di assicurazione almeno il 20 per cento dell’utile annuale.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della FINMA del 28 ott. 2015, in vigore dal 15 dic. 2015 (RU 2015 4439).
Art. 5a1Articolazione minima del conto annuale
1 In deroga agli articoli 959a capoversi 1 e 2, 959b capoversi 2 e 3 e 959c capoversi 1 e 2 del Codice delle obbligazioni2 (CO), il conto annuale deve essere articolato almeno nelle poste elencate nell’allegato e strutturato nell’ordine ivi indicato.
2 I dati relativi all’esercizio precedente al periodo corrispondente devono essere riportati nel bilancio, nel conto economico e nell’allegato.
3 Le imprese di assicurazione che esercitano in misura significativa sia l’assicurazione diretta che la riassicurazione attiva riportano le poste attuariali separatamente nel conto economico o nell’allegato.
1 Introdotto dal n. I dell’O della FINMA del 28 ott. 2015, in vigore dal 15 dic. 2015 (RU 2015 4439).
2 RS 220
Sezione 3a:7 Prescrizioni complementari per le imprese di assicurazione estere
Art. 5b
1 Per l’esercizio dei rami assicurativi di cui ai capoversi 2 e 3, l’impresa di assicurazione estera deposita presso un ente designato dalla FINMA, a titolo di cauzione, valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 79 capoverso 1 lettere a, b, e o g OS.
2 La cauzione ammonta almeno a:
- a.
- 600 000 franchi per i rami assicurativi A1–A6, fatta salva la lettera b;
- b.
- 450 000 franchi per i rami assicurativi A2.1, A2.3, A2.4, A2.6 e A7, se non viene prestata alcuna garanzia per quanto riguarda il capitale, gli interessi o la longevità, come pure per le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione sulla vita nella forma giuridica di una cooperativa.
3 La cauzione ammonta al 10 per cento del margine di solvibilità richiesto in Svizzera per l’attività operativa, tuttavia almeno a:
- a.
- 280 000 franchi per il ramo assicurativo B14;
- b.
- 80 000 franchi per i rami assicurativi B10–B13 e B15;
- c.
- 60 000 franchi per i rami assicurativi B1–B8, B16 e B18;
- d.
- 40 000 franchi per i rami assicurativi B9 e B17.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 6 Disposizioni transitorie
1 Gli intermediari assicurativi che il 1° gennaio 2006 vantano nel campo dell’intermediazione assicurativa almeno cinque anni d’esperienza professionale a titolo d’occupazione principale o almeno otto anni d’esperienza professionale a titolo d’occupazione accessoria possiedono le qualifiche professionali ai sensi dell’articolo 184 OS.
2 Gli intermediari assicurativi tenuti a iscriversi nel registro devono rimediare a insufficienti qualifiche professionali entro il 31 dicembre 2007.
Art. 6a1Disposizione transitoria della modifica del 28 ottobre 2015
1 L’articolo 5a è applicabile per la prima volta per la chiusura dell’esercizio 2015.
2 All’atto della prima applicazione di tali prescrizioni, l’esercizio precedente è presentato conformemente all’articolo 2 capoverso 4 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del CO2 del 23 dicembre 2011.
1 Introdotto dal n. I dell’O della FINMA del 28 ott. 2015, in vigore dal 15 dic. 2015 (RU 2015 4439).
2 RS 220
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
Allegato1
(art. 5a cpv. 1)
Articolazione minima del conto annuale
A. Bilancio
1. Attivi
I seguenti attivi devono figurare separatamente nel bilancio:
1.1 Investimenti di capitale
1.1.1 Immobili
1.1.2 Partecipazioni
1.1.3 Titoli a interesse fisso
1.1.4 Prestiti
1.1.5 Ipoteche
1.1.6 Azioni
1.1.7 Altri investimenti di capitale
1.2 Investimenti di capitale e provenienti dall’assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni
1.3 Crediti da strumenti finanziari derivati
1.4 Depositi derivanti da riassicurazione assunta
1.5 Liquidità
1.6 Quota di riserve tecniche derivanti da attività di riassicurazione
1.7 Immobilizzazioni materiali
1.8 Spese di acquisizione attivate
1.9 Valori patrimoniali immateriali
1.10 Crediti da attività assicurativa
1.11 Altri crediti
1.12 Altri attivi
1.13 Capitale sociale non versato
1.14 Ratei e risconti attivi
1.15 Totale attivi
2. Passivi
I seguenti passivi devono figurare separatamente nel bilancio:
2.1 Riserve tecniche
2.2 Riserve tecniche per assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni
2.3 Riserve non tecniche
2.4 Debiti onerosi
2.5 Impegni da strumenti finanziari derivati
2.6 Depositi da riassicurazione ceduta
2.7 Impegni derivanti da attività assicurativa
2.8 Altri passivi
2.9 Ratei e risconti passivi
2.10 Impegni postergati
2.11 Totale capitale di terzi (2.1 + + 2.10)
2.12 Capitale sociale
2.13 Riserva legale da capitale
2.14 Riserva legale da utili
2.15 Riserve facoltative da utili o perdite accumulate come posta negativa
2.16 Proprie quote del capitale come posta negativa
2.17 Totale capitale proprio (2.12 + + 2.16)
2.18 Totale passivi
B. Conto economico
Nel conto economico devono figurare separatamente le seguenti poste:
1 Premio lordo
2 Quota parte del riassicuratore al premio lordo
3 Premio per conto proprio (1 + 2)
4 Variazione dei riporti di premi
5 Quota parte del riassicuratore alla variazione dei riporti di premi
6 Premi lordi acquisiti per conto proprio (3 + 4 + 5)
7 Altri proventi derivanti dall’attività assicurativa
8 Totale proventi derivanti dall’attività attuariale (6 + 7)
9 Pagamenti per eventi assicurati al lordo
10 Quota parte del riassicuratore a pagamenti per eventi assicurati
11 Variazione delle riserve tecniche
12 Quota parte del riassicuratore alla variazione delle riserve tecniche
13 Variazione delle riserve tecniche per l’assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni
14 Oneri per eventi assicurati per conto proprio (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
15 Spese di acquisizione e altre spese di amministrazione
16 Quota parte del riassicuratore a spese di acquisizione e a altre spese di amministrazione
17 Spese di acquisizione e altre spese di amministrazione per conto proprio (15 + 16)
18 Altri oneri attuariali per conto proprio
19 Totale oneri derivanti dall’attività attuariale (14 + 17 + 18) (solo per l’assicurazione contro i danni)
20 Proventi da investimenti di capitale
21 Oneri per investimenti di capitale
22 Risultato da investimenti di capitale (20 + 21)
23 Risultato da capitale o da operazioni su interessi derivante dall’assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni
24 Altri proventi di ordine finanziario
25 Altri oneri di ordine finanziario
26 Risultato operativo (8 + 14 + 17 + 18 + 22 + 23 + 24 + 25)
27 Oneri per interessi derivanti da debiti onerosi
28 Altri proventi
29 Altri oneri
30 Costi e ricavi straordinari
31 Utile / perdita prima delle imposte (26 + 27 + 28 + 29 + 30)
32 Imposte dirette
33 Utile / perdita (32 + 33)
C. Allegato
L’allegato deve contenere, oltre alle informazioni di cui agli articoli 959c capoversi 1 e 2 e 961a CO2, anche le seguenti informazioni, nella misura in cui non risultino già dal bilancio o dal conto economico:
- a.
- articolazione degli altri investimenti di capitale e degli investimenti di capitale derivanti dall’assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni;
- b.
- articolazione dei crediti derivanti dall’attività assicurativa nei confronti di:
- 1.
- stipulanti,
- 2.
- agenti e intermediari,
- 3.
- imprese di assicurazione;
- c.
- ripartizione delle riserve tecniche con l’importo lordo, la quota parte del riassicuratore e l’importo per conto proprio in ognuna delle seguenti poste:
- 1.
- riporti di premi,
- 2.
- riserve per prestazioni assicurative,
- 3.
- altre riserve tecniche,
- 4.
- riserva matematica,
- 5.
- riserve per partecipazioni contrattuali alle eccedenze,
- 6.
- riserve per il fondo delle eccedenze;
- d.
- ripartizione degli impegni derivanti dall’attività assicurativa nei confronti di:
- 1.
- stipulanti,
- 2.
- agenti e intermediari,
- 3.
- imprese di assicurazione;
- e.
- prospetto delle variazioni del capitale proprio. Il prospetto delle variazioni del capitale proprio illustra in maniera tabellare per l’esercizio in rassegna e per ogni elemento essenziale del capitale proprio lo stato iniziale, lo stato finale e il passaggio dallo stato iniziale a quello finale, fermo restando che ogni variazione essenziale per la valutazione della situazione economica va esposta separatamente;
- f.
- ripartizione delle variazioni delle riserve tecniche nelle seguenti poste del conto economico:
- 1.
- variazione delle riserve per prestazioni assicurative,
- 2.
- variazione delle altre riserve tecniche,
- 3.
- variazione della riserva matematica,
- 4.
- variazione delle riserve per partecipazioni contrattuali alle eccedenze,
- 5.
- variazione della riserve per il fondo delle eccedenze;
- g.
- informazioni concernenti i redditi da investimenti di capitale per ogni classe di investimento (A. n. 1.1), riportate separatamente e ripartite nelle seguenti poste:
- 1.
- ricavi,
- 2.
- rivalutazioni,
- 3.
- utili conseguiti;
- h.
- informazioni concernenti gli oneri per investimenti di capitale per ogni classe di investimento (A. punto 1.1), riportate separatamente e ripartite nelle seguenti poste:
- 1.
- ammortamenti e rettifiche di valore,
- 2.
- perdite realizzate.
1 Introdotto dal n. II dell’O della FINMA del 28 ott. 2015, in vigore dal 15 dic. 2015 (RU 2015 4439).
2 RS 220
1 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).2 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).3 RS 961.014 RS 961.0115 RS 0.961.16 RS 0.961.5147 Introdotta dal n. I dell’O della FINMA del 28 ott. 2015, in vigore dal 15 dic. 2015 (RU 2015 4439).
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021