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RS 0.812.121.03 Convenzione del 20 dicembre 1988 delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (con All.)

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0.812.121.03

Traduzione

Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope

Conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988

Approvata dall’Assemblea federale il 16 marzo 20051

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 14 settembre 2005

Entrata in vigore per la Svizzera il 13 dicembre 2005

(Stato 19 settembre 2019)

Le Parti alla presente Convenzione,

profondamente preoccupate dall’ampiezza e dall’incremento della produzione, della domanda e del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope che rappresentano una grave minaccia per la salute ed il benessere degli individui e che hanno effetti funesti sulle basi economiche, culturali e politiche della società;

profondamente preoccupate inoltre dai crescenti effetti di devastazione causati dal traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope nei vari strati della società, in particolare a causa del fatto che in numerose regioni del mondo i bambini sono sfruttati in quanto consumatori sul mercato della droga ed utilizzati ai fini dell’illecita produzione, distribuzione e commercio di stupefacenti e di sostanze psicotrope, il che rappresenta un pericolo di incommensurabile gravità;

riconoscendo i legami tra il traffico illecito ed altre attività criminali organizzate correlate, che minano i fondamenti della legittima economia e minacciano la stabilità, la sicurezza e la sovranità degli Stati;

riconoscendo anche che il traffico illecito è un’attività criminale internazionale la cui eliminazione esige un’attenzione urgente e la massima precedenza;

riconoscendo altresì che il traffico illecito è fonte di profitti finanziari e di patrimoni considerevoli che permettono alle organizzazioni criminali transnazionali di penetrare, contaminare e corrompere le strutture dello Stato, le attività commerciali e finanziarie legittime e la società a tutti i livelli;

determinate a privare coloro che praticano il traffico illecito del frutto delle loro attività criminali ed a eliminare in tal modo il loro movente principale;

desiderose di eliminare le cause profonde del problema dell’abuso di stupefacenti e di sostanze psicotrope, soprattutto la richiesta illecita di tali stupefacenti e sostanze ed i profitti considerevoli derivanti dal traffico illecito;

in considerazione della necessità di adottare misure per controllare alcune sostanze, compresi i precursori, i prodotti chimici ed i solventi che sono utilizzati nella fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope e la cui disponibilità ha dato luogo ad un incremento della fabbricazione clandestina di tali stupefacenti e sostanze;

risolute a migliorare la cooperazione internazionale per la repressione del traffico illecito via mare;

riconoscendo che l’eliminazione del traffico illecito spetta alla responsabilità collettiva di tutti gli Stati e che un’azione coordinata è necessaria a tal fine nell’ambito della cooperazione internazionale;

riconoscendo la competenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo degli stupefacenti e di sostanze psicotrope ed auspicando che gli organismi internazionali competenti in materia esercitino la loro attività nel quadro di questa Organizzazione;

riaffermando i principi direttivi dei trattati in vigore relativi agli stupefacenti ed alle sostanze psicotrope nonché il sistema di controllo stabilito da detti trattati;

riconoscendo la necessità di rafforzare e completare le misure previste nella Convenzione unica sugli stupefacenti del 19612 in questa Convenzione come modificata dal Protocollo del 19723 che emenda4 la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e nella Convenzione del 19715 sulle sostanze psicotrope al fine di ridurre l’ampiezza e l’estensione del traffico illecito e di attenuarne le gravi conseguenze;

riconoscendo anche che occorre rafforzare ed accrescere i mezzi giuridici efficaci di cooperazione internazionale in materia penale per porre fine alle attività criminali internazionali costituite dal traffico illecito;

desiderando stipulare una Convenzione internazionale globale, efficace ed operativa nell’intento specifico di lottare contro il traffico illecito, nella quale si tenga conto dei vari aspetti dell’insieme del problema, soprattutto di quelli che non sono trattati negli strumenti internazionali esistenti nel settore degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope,

convengono quanto segue:

  Art. 1 Definizioni

Tranne indicazione espressa in senso opposto o qualora il contesto esiga diversamente, le seguenti definizioni si applicano a tutte le disposizioni della presente Convenzione:

a)
per «Organo» si intende l’Organo internazionale di controllo degli stupefacenti stabilito dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e questa Convenzione così come modificata dal Protocollo del 1972 che emenda la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961;
b)
per «canapa indiana» si intende ogni pianta del genere canapa indiana;
c)
per «albero della coca» si intende qualunque specie di arbusto del genereerythroxylon;
d)
per «trasportatore commerciale» si intende ogni persona o ente pubblico, privato o altro che provveda al trasporto di persone, di beni o di corriere a titolo oneroso;
e)
per «Commissione» si intende la Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
f)
per «confisca» si intende la privazione permanente di beni dietro decisione di un tribunale o altra autorità competente;
g)
per «consegna sorvegliata» si intendono i metodi atti a consentire il passaggio sul territorio di uno o più Paesi, di stupefacenti o di sostanze psicotrope, di sostanze figuranti alla Tabella I o alla Tabella II annesse alla presente Convenzione o di sostanze che sono loro sostituite, spedite illecitamente o sospettate di esserlo, sotto il controllo delle autorità competenti dei predetti Paesi che ne sono a conoscenza, al fine di identificare le persone implicate nella perpetrazione dei reati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3 della Convenzione;
h)
per «Convenzione del 1961» s’intende la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961;
i)
per «Convenzione del 1961 così come modificata» s’intende la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 così come modificata dal Protocollo del 1972 che emenda la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961;
j)
per «Convenzione del 1971» si intende la Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;
k)
per «Consiglio» si intende il Consiglio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
1)
per «congelamento» o «sequestro» si intende il divieto temporaneo relativo al trasferimento, alla conversione, alla disposizione o al movimento di beni oppure il fatto di assumere provvisoriamente la custodia o il controllo di beni dietro decisione di un tribunale o di un’altra autorità competente;
m)
per «traffico illecito» si intendono le infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3 della presente Convenzione;
n)
per «stupefacente» si intende ogni sostanza di origine naturale o di sintesi figurante alla Tabella I o alla Tabella II della Convenzione del 1961 e della Convenzione del 1961 così come modificata;
o)
per «papavero da oppio» si intende la pianta della specie Papaversomniferum L.;
p)
per «prodotto» si intende qualsiasi bene proveniente direttamente o indirettamente dalla perpetrazione di un reato determinato conformemente con il paragrafo 1 dell’articolo 3 oppure ottenuto direttamente o indirettamente all’atto della trasgressione;
q)
per «beni» si intendono tutti i tipi di averi, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonché gli atti giuridici o documenti attestanti la proprietà di tali averi o dei diritti relativi;
r)
per «sostanza psicotropa» si intende ogni sostanza, avente origine naturale o di sintesi, oppure ogni prodotto naturale della Tabella I, II, III o IV della Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;
s)
per «segretario generale» si intende il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
t)
per «Tabella I» e «Tabella II» si intendono le liste di sostanze annesse alla presente Convenzione che potranno essere modificate periodicamente conformemente con l’articolo 12;
u)
per «Stato di transito» si intende uno Stato sul cui territorio vengono spostate sostanze illecite – stupefacenti, sostanze psicotrope e sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II – e che non è né il punto di origine né la destinazione finale di tali sostanze.
  Art. 2 Ambito di applicazione della Convenzione

1. L’oggetto della presente Convenzione è di promuovere la cooperazione tra le Parti in modo tale che esse possano combattere con maggiore efficacia i vari aspetti del traffico illecito di stupefacenti e delle sostanze psicotrope di dimensione internazionale. Nell’adempimento dei loro obblighi ai sensi della Convenzione, le Parti adottano le misure necessarie, compresi i provvedimenti legislativi e regolamentari compatibili con le disposizioni fondamentali dei loro rispettivi sistemi legislativi interni.

2. Le Parti adempiono ai loro obblighi in virtù della presente Convenzione in maniera compatibile con i principi della parità sovrana e dell’integrità territoriale degli Stati, ed in virtù del principio di non-intervento negli affari interni di altri Stati.

3. Ogni Parte si astiene dall’esercitare sul territorio di un’altra Parte competenze o funzioni che sono esclusivamente riservate alle autorità di detta altra Parte dalla sua legislazione nazionale.

  Art. 3 Reati e sanzioni

1. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti necessari per attribuire il carattere di reato, conformemente con la sua legislazione nazionale, qualora l’atto sia stato commesso intenzionalmente:

a) i) alla produzione, alla fabbricazione, all’estrazione, alla preparazione, all’offerta, alla messa in vendita, alla distribuzione, alla vendita, alla consegna a qualsiasi condizione, alla mediazione, alla spedizione, alla spedizione in transito, al trasporto, all’importazione o all’esportazione di qualsiasi stupefacente o di qualunque sostanza psicotropa in violazione delle disposizioni della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 così come modificata o della Convenzione del 1971,
ii)
alla coltivazione del papavero da oppio, dell’albero della coca o della pianta di canapa indiana, ai fini della produzione di stupefacenti in violazione delle disposizioni della Convenzione del 1961 e della Convenzione del 1961 così come modificata,
iii)
alla detenzione o all’acquisto di qualunque stupefacente o di ogni sostanza psicotropa ai fini di una delle attività enumerate al capoverso i) precedente,
iv)
alla fabbricazione, al trasporto o alla distribuzione di attrezzature di materiali o di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II, che la persona addetta sa essere destinata all’utilizzazione nella coltivazione, nella produzione o nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, o a favore di esse,
v)
all’organizzazione, alla gestione o al finanziamento di uno dei reati enumerati ai capoversi i), ii), iii) o iv) precedenti;
b) i) alla conversione o al trasferimento dei beni, effettuati con la consapevolezza che provengono da uno dei reati stabiliti in conformità con il capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione alla sua perpetrazione, al fine di dissimulare o di contraffare l’origine illecita di detti beni o di aiutare qualsiasi persona implicata nella perpetrazione di uno di tali reati a sfuggire alle conseguenze legali dei suoi atti,
ii)
alla dissimulazione o alla contraffazione della reale natura, origine, luogo, disposizione, movimento o proprietà dei beni o relativi diritti, il cui autore sa essere proveniente da uno dei reati determinati conformemente con il capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione ad uno di questi reati;
c)
fatti salvi i suoi principi costituzionali ed i concetti fondamentali del proprio sistema giuridico:
i)
all’acquisto, alla detenzione o all’utilizzazione di beni il cui acquirente, detentore o utilizzatore sa, al momento in cui li riceve, essere provenienti da uno dei reati determinati conformemente con il capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione ad una di queste infrazioni,
ii)
alla detenzione di attrezzature di materiali o di sostanze figuranti alla Tabella I o alla Tabella II il cui detentore sa che sono o debbono essere utilizzati nella coltivazione, produzione o fabbricazione illecite di stupefacenti o di sostanze psicotrope, o a favore di esse,
iii)
al fatto di incitare o di indurre pubblicamente altrui con qualsiasi mezzo, a commettere uno dei reati determinati in conformità con il presente articolo o fare illecitamente uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope,
iv)
alla partecipazione ad uno dei reati determinati in conformità con il presente articolo o ad ogni associazione, intesa, tentativo o complicità tramite prestazione di assistenza, di aiuto o di consigli in vista della sua perpetrazione.

2. Fatti salvi i propri principi costituzionali ed i concetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico, ciascuna Parte adotta le misure necessarie per attribuire la natura di reato, conformemente alla propria legislazione interna, qualora l’atto sia stato commesso intenzionalmente, alla detenzione ed all’acquisto di stupefacenti e di sostanze psicotrope, alla coltivazione di stupefacenti destinati al consumo personale in violazione delle disposizioni della Convenzione di Vienna del 1961, della Convenzione del 1961 così come modificata oppure della Convenzione del 1971.

3. La conoscenza, l’intenzione o la motivazione necessarie in quanto elementi di uno dei reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

4. a)
Ciascuna Parte farà sì che i reati determinati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo siano punibili con sanzioni tenendo conto della loro gravità quali l’imprigionamento o altre pene privative della libertà, l’imposizione di multe e la confisca.
b)
Le Parti possono prevedere che l’autore del reato sarà sottoposto a misure di trattamento terapeutico, di istruzione, di assistenza sanitaria post-ospedaliera, di riadattamento o di reinserimento sociale, come misure complementari alla condanna o alla sanzione penale decretata per un reato determinato in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo.
c)
Nonostante le disposizioni dei capoversi precedenti, in casi adeguati di reati di natura minore le Parti possono in particolare prevedere in luogo di una condanna o di una sanzione penale misure di educazione, di riadattamento o di reinserimento sociale nonché, qualora l’autore del reato sia un tossicomane, misure di trattamento terapeutico e di assistenza sanitaria post—ospedaliera.
d)
Le Parti possono prevedere che misure di trattamento terapeutico, di educazione, di assistenza sanitaria post-ospedaliera, di riadattamento o di reinserimento sociale dell’autore del reato siano, sia in sostituzione della condanna o della pena decretate per un reato determinato conformemente con le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, sia in aggiunta ad essa.

5. Le Parti faranno in modo che i loro tribunali ed altre autorità competenti possano tener conto di circostanze di fatto che conferiscono una particolare gravità ai reati determinati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, come:

a)
la partecipazione all’esecuzione del reato, da parte di un’organizzazione di malfattori alla quale appartiene l’autore del reato;
b)
la partecipazione dell’autore del reato ad altre attività criminali organizzate a livello internazionale;
c)
la partecipazione dell’autore del reato ad altre attività illegali facilitate dalla perpetrazione del reato;
d)
l’uso della violenza o di armi da parte dell’autore del reato;
e)
il fatto che l’autore del reato abbia un incarico pubblico e che il reato sia collegato a detto incarico;
f)
l’abuso o l’utilizzazione di minori;
g)
il fatto che il reato sia stato commesso in uno stabilimento penitenziario, in un istituto d’istruzione, in un centro di servizi sociali o nella loro immediata vicinanza o in altri luoghi dove gli scolari e gli studenti praticano attività educative, sportive o sociali;
h)
nella misura in cui sia consentito dalla legislazione interna di una Parte, precedenti condanne, soprattutto per analoghi reati, nel Paese o all’estero.

6. Le Parti si sforzano di fare in modo che ogni potere giudiziario discrezionale conferito loro dalla loro legislazione interna e pertinente ai procedimenti giudiziari intentati contro individui per reati determinati in conformità con il presente articolo, venga esercitato in modo da valorizzare al massimo l’efficacia delle misure di individuazione e di repressione relative a detti reati tenendo debitamente conto della necessità di esercitare un effetto di dissuasione per quanto riguarda la loro perpetrazione.

7. Le Parti si accertano che i loro tribunali o altre autorità competenti prendano in considerazione la gravità dei reati enumerati al paragrafo 1 del presente articolo nonché le circostanze di cui al paragrafo 5 del presente articolo qualora esse prendano in considerazione l’eventualità di un proscioglimento anticipato o condizionale di persone riconosciute colpevoli di tali reati.

8. Se del caso, ciascuna Parte determina nell’ambito della sua legislazione nazionale un periodo prolungato di prescrizione durante il quale possono essere intentati procedimenti per uno dei reati determinati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo. Questo periodo sarà più lungo se il presunto autore del reato si è sottratto alla giustizia.

9. Ciascuna Parte adotta, in conformità con il proprio ordinamento giuridico, adeguati provvedimenti affinché ogni persona accusata o riconosciuta colpevole di un reato determinato conformemente con il paragrafo 1 del presente articolo, che si trova sul suo territorio assista allo svolgimento della procedura penale necessaria.

10. Ai fini della cooperazione tra le Parti in virtù della presente Convenzione ed in particolare della cooperazione in virtù degli articoli 5–7 e 9, i reati determinati conformemente con il presente articolo non sono considerati come reati fiscali o politici né considerati come aventi moventi politici, fatti salvi i limiti costituzionali e della legislazione fondamentale delle Parti.

11. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il principio secondo il quale la determinazione dei reati che ne sono oggetto ed i mezzi giuridici di difesa relativi sono di esclusiva competenza del diritto interno di ciascuna Parte ed in base al quale i predetti reati sono perseguiti e puniti in conformità con detta legislazione.

  Art. 4 Competenza

1. Ciascuna Parte:

a)
adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza per quanto riguarda i reati da essa determinati conformemente con il paragrafo 1 dell’articolo 3 quando:
i)
il reato è stato commesso sul proprio territorio,
ii)
il reato è stato commesso a bordo di una nave battente la sua bandiera o di un aeronave immatricolata conformemente con la sua legislazione nel momento in cui il reato è stato commesso;
b)
può adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione per quanto riguarda i reati che essa ha determinato conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3 quando:
i)
il reato è stato commesso da uno dei suoi concittadini o da una persona che risiede abitualmente sul suo territorio,
ii)
il reato è stato commesso a bordo di una nave contro la quale questa Parte è stata autorizzata a prendere adeguati provvedimenti in virtù dell’articolo 17, con la riserva che tale competenza sia esercitata solo in base agli accordi ed alle intese di cui ai paragrafi 4 e 9 di detto articolo,
iii)
il reato fa parte di quelli determinati in base al capoverso c) iv) del paragrafo 1 dell’articolo 3 ed è stato commesso fuori del suo territorio al fine dell’esecuzione sul suo territorio di uno dei reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell’articolo 3.

2. Ciascuna Parte:

a)
adotta anche le misure necessarie a determinare la sua competenza per quanto riguarda i reati che essa ha stabilito conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3 quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed essa non lo estrada verso il territorio di un’altra Parte per il motivo che:
i)
il reato è stato commesso sul suo territorio o a bordo di una nave che batte la sua bandiera o di un aeronave immatricolata conformemente con la sua legislazione nel momento in cui il reato è stato commesso, oppure
ii)
il reato è stato commesso da uno dei suoi concittadini;
b)
può anche adottare i provvedimenti necessari per determinare la sua competenza per quanto concerne i reati che essa ha stabilito conformemente con il paragrafo 1 dell’articolo 3 quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed essa non lo estrada verso il territorio di un’altra Parte.

3. La presente Convenzione non esclude l’esercizio di qualsiasi competenza in materia penale stabilita da una Parte conformemente alla propria legislazione nazionale.

  Art. 5 Confisca

1. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti che si rivelano necessari per consentire la confisca:

a)
dei prodotti derivanti da reati stabiliti in base al paragrafo 1 dell’articolo 3 o di beni il cui valore corrisponde a quello di tali prodotti;
b)
degli stupefacenti, sostanze psicotrope, materiali ed attrezzature o altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati in qualunque modo per i reati stabiliti conformemente con il paragrafo 1 dell’articolo 3.

2. Ciascuna Parte adotta inoltre i provvedimenti che si rivelano necessari per permettere alle sue autorità competenti di identificare, individuare, congelare o sequestrare i prodotti, i beni, gli strumenti oppure ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini di un’eventuale confisca.

3. Per poter applicare le misure previste al presente articolo, ciascuna Parte abilita i suoi tribunali o altre autorità competenti ad ordinare la presentazione o la confisca di documenti bancari, finanziari o commerciali. Le Parti non possono invocare il segreto bancario per rifiutare di dare effetto alle disposizioni del presente paragrafo.

4. a)
Quando una Parte che abbia competenza a giudicare un reato determinato in conformità con il paragrafo 1 dell’articolo 3 presenta una richiesta ai sensi del presente articolo, la Parte sul cui territorio sono situati prodotti, beni, strumenti o ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
i)
trasmette la richiesta alle proprie autorità competenti in vista di far decretare una decisione di confisca, e qualora detta decisione venga decretata, la fa eseguire, oppure
ii)
trasmette alle sue autorità competenti, affinché venga eseguita nei limiti della richiesta, la decisione di confisca presa dalla Parte richiedente in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda prodotti, beni, strumenti od ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 situati sul territorio della Parte richiesta;
b)
se una richiesta è effettuata in virtù del presente articolo da un’altra parte che ha competenza a giudicare un reato determinato conformemente con il paragrafo 1 dell’articolo 3, la Parte richiesta prende provvedimenti per individuare, identificare, congelare o confiscare i prodotti, i beni, gli strumenti od ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai fini di un’eventuale confisca ordinata sia dalla Parte richiedente, sia a seguito di una domanda formulata in base al capoverso a) del presente paragrafo, dalla Parte richiesta;
c)
le decisioni o misure previste ai capoversi a) e b) del presente paragrafo sono adottate dalla Parte richiesta conformemente con la sua legislazione interna ed in base alle disposizioni di tale legislazione, e conformemente alle sue regole di procedura o ad ogni trattato, accordo o intesa bilaterale o multilaterale che la lega alla Parte richiedente;
d)
le disposizioni dei paragrafi da 6 a 19 dell’articolo 7 si applicano «mutatis mutandis». Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 10 dell’articolo 7 le richieste effettuate in conformità con il presente articolo contengono le seguenti informazioni:
i)
se la domanda è di competenza del capoverso a) i) del presente paragrafo, una descrizione dei beni da confiscare ed un esposto dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente, che consenta alla Parte richiesta di far pronunciare una decisione di confisca nell’ambito della sua legislazione interna,
ii)
se la richiesta è di competenza del capoverso a) ii), una copia legalmente accettabile della decisione di confisca decretata dalla Parte richiedente su cui la domanda si basa, un esposto dei fatti, nonché informazioni che indichino entro quali limiti si chiede che la decisione venga applicata,
iii)
se la richiesta è di competenza del capoverso b), un esposto dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente ed una descrizione delle misure richieste;
e)
ciascuna Parte comunica al Segretario generale il testo delle leggi e dei regolamenti che danno effetto al presente paragrafo nonché il testo di qualsiasi modifica legalmente apportata a dette leggi e regolamenti;
f)
se una Parte decide di subordinare l’adozione dei provvedimenti di cui ai capoversi a) e b) del presente paragrafo all’esistenza di un trattato in materia, essa considera la presente Convenzione come una base contrattuale necessaria e sufficiente;
g)
le Parti si sforzeranno di concludere trattati, accordi o intese bilaterali e multilaterali al fine di rafforzare l’efficacia della cooperazione internazionale ai fini del presente articolo.
5. a)
Ogni Parte che confisca prodotti o beni in attuazione del paragrafo 1 o del paragrafo 4 del presente articolo, ne dispone conformemente alla sua legislazione interna ed alle sue procedure amministrative;
b)
quando una Parte agisce dietro richiesta di un’altra Parte in applicazione del presente articolo, essa può prevedere in particolare di concludere accordi che prevedano:
i)
di versare il valore di detti prodotti e beni, oppure i fondi provenienti dalla loro vendita, o una parte sostanziale del valore di detti prodotti e beni ad organismi intergovernativi specializzati nella lotta contro il traffico illecito e l’abuso di stupefacenti e di sostanze psicotrope,
ii)
di dividere con altre Parti, sistematicamente o caso per caso, tali prodotti o tali beni, oppure i fondi provenienti dalla loro vendita, in conformità con la sua legislazione interna, le sue procedure amministrative e con gli accordi bilaterali o multilaterali stipulati a tal fine.
6. a)
Se determinati prodotti sono stati trasformati o convertiti in altri beni, detti beni possono essere oggetto delle misure di cui al presente articolo in luogo ed in sostituzione di questi prodotti;
b)
se dei prodotti sono stati mischiati a beni acquisiti lecitamente, tali beni, fatto salvo ogni potere di confisca o di congelamento, possono essere confiscati fino a concorrenza del valore stimato dei prodotti che vi sono stati mischiati;
c)
i redditi ed altri benefici derivanti:
i)
dai prodotti,
ii)
dai beni nei quali questi prodotti sono stati trasformati o convertiti, oppure
iii)
dai beni ai quali sono stati mischiati dei prodotti, possono altresì essere oggetto delle misure di cui al presente articolo nella stessa maniera e nella stessa misura dei prodotti.

7. Ciascuna Parte può prendere in considerazione l’ipotesi di invertire l’onere di prova per quanto concerne l’origine lecita dei prodotti presunti o di altri beni che possono essere oggetto di una confisca, nella misura in cui ciò sia conforme con i principi della sua legislazione interna e con la natura della procedura giudiziaria e delle altre procedure.

8. L’interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve in alcun caso pregiudicare i diritti dei terzi in buona fede.

9. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il principio secondo il quale le misure che ne sono oggetto sono determinate ed eseguite conformemente al diritto interno di ciascuna Parte e secondo le disposizioni di detta legislazione.

  Art. 6 Estradizione

1. Il presente articolo si applica ai reati determinati dalle Parti conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3.

2. Ciascuno dei reati cui si applica il presente articolo è con tutti i diritti incluso in ogni trattato di estradizione in vigore tra le Parti in quanto reato il cui autore può essere estradato. Le Parti si impegnano ad includere tali reati come reati il cui autore può essere estradato in ogni trattato di estradizione che concluderanno.

3. Se una Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione di una Parte con la quale non ha concluso un simile trattato, essa può considerare la presente Convenzione come base legale di estradizione per i reati cui si applica il presente articolo. Le Parti che necessitano di misure legislative dettagliate per poter utilizzare la presente Convenzione in quanto base legale di estradizione prenderanno in considerazione l’adozione di tali misure.

4. Le Parti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono tra di loro alle infrazioni cui il presente articolo si applica, la natura di reato il cui autore può essere estradato.

5. L’estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto della Parte richiesta o dai trattati di estradizione applicabili, compresi i motivi per i quali la Parte richiesta può rifiutare l’estradizione.

6. Nell’esaminare le richieste ricevute in applicazione del presente articolo, la Parte richiesta può rifiutarsi di giudicarle se le sue autorità giudiziarie o altre autorità competenti hanno ragioni fondate di ritenere che l’estradizione agevolerebbe l’esercizio di azioni giudiziarie o l’imposizione di una sanzione penale contro una persona per via della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità o delle sue opinioni politiche, oppure recherebbe pregiudizio per uno qualunque di questi motivi ad una persona chiamata in causa dalla domanda.

7. Le Parti si sforzano di accelerare le procedure di estradizione e di semplificare i relativi requisiti in materia di prova per quanto concerne i reati cui si applica il presente articolo.

8. Fatte salve le disposizioni della sua legislazione interna e dei trattati di estradizione che essa ha stipulato la Parte richiesta può, dietro richiesta della Parte richiedente e qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino e che vi sia urgenza, porre in detenzione una persona presente sul suo territorio e di cui si richiede l’estradizione, oppure prendere nei suoi confronti ogni altra misura adeguata per assicurare la sua presenza durante la procedura di estradizione.

9. Fatto salvo l’esercizio della sua giurisdizione penale determinata conformemente alla sua legislazione interna, una Parte sul cui territorio si trova il presunto autore di un reato deve:

a)
se, per i motivi enunciati al capoverso a) del paragrafo 2 dell’articolo 4, essa non lo estrada per un reato determinato conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3, sottoporre il caso alle sue autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale, a meno che non ne sia convenuto diversamente con la Parte richiedente;
b)
se essa non lo estrada per tale reato ed ha determinato la propria giurisdizione per quanto riguarda tale reato, conformemente con il capoverso b) del paragrafo 2 dell’articolo 4, sottoporre il caso alle sue autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale, a meno che la Parte richiedente non domandi una diversa procedura per salvaguardare la sua legittima competenza.

10. Se l’estradizione richiesta ai fini dell’esecuzione di una pena è rifiutata in quanto la persona che è oggetto di tale richiesta è un cittadino della Parte richiesta, quest’ultima, qualora la sua legislazione glielo consenta, conformemente con le disposizioni di tale legislazione e dietro richiesta della Parte richiedente, prenderà in considerazione di fare eseguire essa stessa la pena che è stata pronunciata conformemente con la legislazione della Parte richiedente, oppure la rimanenza di tale pena.

11. Le Parti si sforzeranno di stipulare accordi bilaterali e multilaterali per consentire l’estradizione o accrescerne l’efficacia.

12. Le Parti possono prevedere di concludere accordi bilaterali o multilaterali vertenti su questioni particolari o di natura generale, relativi al trasferimento nel loro Paese di persone condannate a pene di imprigionamento o ad altre pene privative di libertà per i reati cui si applica il presente articolo, affinché possano ivi scontare la rimanenza della pena.

  Art. 7 Assistenza giudiziaria reciproca

1. Le Parti si prestano reciprocamente, in conformità con il presente articolo, la più vasta assistenza giudiziaria possibile per tutte le inchieste, procedimenti penali e procedure giudiziarie relative alle infrazioni stabilite conformemente con il paragrafo 1 dell’articolo 3.

2. L’assistenza giudiziaria concessa in applicazione del presente articolo può essere richiesta per i seguenti fini:

a)
raccogliere testimonianze o deposizioni;
b)
notificare atti giudiziari;
c)
effettuare perquisizioni e confische;
d)
esaminare oggetti e visitare luoghi;
e)
fornire informazioni e corpi del reato;
f)
fornire originali o copie certificate conformi di documenti e fascicoli pertinenti, compresi estratti bancari, documenti contabili, fascicoli di società e documenti commerciali;
g)
identificare o individuare prodotti, beni, strumenti o altre cose al fine di raccogliere elementi di prova.

3. Le Parti possono prestarsi tra di loro ogni altra forma di assistenza giudiziaria autorizzata dalla legislazione interna della Parte richiesta.

4. Dietro richiesta, le Parti agevolano o incoraggiano nella misura compatibile con la loro legislazione e prassi interne, la presentazione o la messa a disposizione di persone, compresi i detenuti che accettano di fornire la loro partecipazione all’inchiesta o di partecipare alla procedura.

5. Le Parti non possono invocare il segreto bancario per rifiutare l’assistenza giudiziaria di cui al presente articolo.

6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo gli obblighi derivanti da ogni altro trattato bilaterale o multilaterale che regoli o debba regolare, in tutto o in parte, l’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.

7. I paragrafi da 8 a 19 del presente articolo sono applicabili alle richieste effettuate conformemente al presente articolo se le Parti in questione non sono vincolate da un trattato di assistenza giudiziaria reciproca. Se queste Parti sono vincolate da un trattato di questo tipo, sono applicabili le disposizioni corrispondenti di tale trattato a meno che le Parti non convengano di applicare in luogo di esse le disposizioni dei paragrafi da 8 a 19 del presente articolo.

8. Le Parti indicano un’autorità o, se del caso, delle autorità che hanno la responsabilità ed il potere di rispondere alle richieste di assistenza giudiziaria o di trasmetterle alle autorità competenti per esecuzione. L’autorità o le autorità designate a tal fine sono oggetto di una notifica rivolta al Segretario generale. La trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria reciproca e di ogni comunicazione relativa avviene tra le autorità designate dalle Parti; la presente disposizione non pregiudica il diritto di qualunque Parte di esigere che tali domande e comunicazioni le siano inviate per le vie diplomatiche e nei casi urgenti se le Parti ne convengono tramite l’OIPC/Interpol se ciò è possibile.

9. Le richieste sono inviate per iscritto in una lingua accettabile per la Parte richiesta. La o le lingue accettabili per ciascuna Parte sono notificate al Segretario generale. In caso di urgenza e se le Parti ne convengono, le richieste possono essere fatte verbalmente, ma dovranno essere immediatamente confermate per iscritto.

10. Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca debbono contenere le seguenti informazioni:

a)
la designazione dell’autorità da cui proviene la richiesta;
b)
l’oggetto e la natura dell’inchiesta, dei procedimenti penali o della procedura giudiziaria cui si riferisce la richiesta ed il nome e le funzioni dell’autorità che ne è incaricata;
c)
un riassunto dei fatti pertinenti, salvo per le richieste inviate ai fini della notifica di atti giudiziari;
d)
una descrizione dell’assistenza richiesta, nonché il dettaglio di ogni particolare procedura che la Parte richiedente vorrebbe vedere attuata;
e)
se possibile l’identità, l’indirizzo e la nazionalità di ogni persona interessata; nonché;
f)
lo scopo per il quale la testimonianza, le informazioni e le misure sono richieste.

11. La Parte richiesta può richiedere un supplemento di informazione qualora ciò le sembri necessario per dar seguito alla richiesta conformemente con la sua legislazione o quando ciò può facilitare l’espletamento della richiesta.

12. Ogni richiesta è espletata conformemente con la legislazione della Parte richiesta e, nella misura in cui ciò non contravviene con detta legislazione, e qualora ciò sia possibile, in conformità con le procedure specificate nella richiesta.

13. La Parte richiedente non comunica né utilizza le informazioni o le testimonianze fornite dalla Parte richiesta per inchieste, procedimenti penali o procedure giudiziarie diverse da quelle che sono l’oggetto della domanda, senza il consenso preliminare della Parte richiesta.

14. La Parte richiedente può esigere che la Parte richiesta mantenga il segreto sulla richiesta e sul suo contenuto tranne nella misura necessaria per procedere al suo espletamento. Se la Parte richiesta non può soddisfare a questa esigenza, essa ne informa immediatamente la Parte richiedente.

15. L’assistenza giudiziaria può essere rifiutata:

a)
se la richiesta non è effettuata in conformità con le disposizioni del presente articolo;
b)
se la Parte richiesta ritiene che l’espletamento della domanda può pregiudicare la sua sovranità, la sua sicurezza, il suo ordine pubblico o altri interessi essenziali;
c)
qualora la legislazione della Parte richiesta vietasse alle sue autorità di adottare le misure richieste se si dovesse trattare di un reato analogo già precedentemente oggetto di un’inchiesta, di procedimenti penali o di una procedura giudiziaria nell’ambito della loro competenza;
d)
qualora fosse contrario all’ordinamento giuridico della Parte richiesta in materia di assistenza giudiziaria reciproca di accettare la richiesta.

16. Ogni rifiuto di assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato.

17. L’assistenza giudiziaria può essere differita dalla Parte richiesta per il motivo che essa potrebbe intralciare un’inchiesta, procedimenti penali o una procedura giudiziaria in corso. In tal caso la Parte richiesta consulta la Parte richiedente al fine di determinare se tale assistenza reciproca può ancora essere fornita alle condizioni reputate necessarie dalla Parte richiesta.

18. Un testimone, un esperto o un’altra persona che acconsente a depositare una testimonianza durante una procedura o a collaborare ad un’inchiesta, a procedimenti penali o ad una procedura giudiziaria sul territorio della Parte richiedente non sarà né perseguito, né detenuto, né punito, né sottoposto ad alcun’altra limitazione della sua libertà personale in detto territorio per atti, omissioni o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta. Tale immunità cesserà quando il teste, l’esperto o detta persona, dopo aver avuto, per un periodo di 15 giorni consecutivi o per ogni altro periodo convenuto dalle Parti, a decorrere dalla data alla quale sono stati ufficialmente informati che la loro presenza non era più richiesta dalle autorità giudiziarie, la possibilità di abbandonare il territorio, vi siano tuttavia rimasti volontariamente, oppure, avendolo lasciato, vi siano ritornati di loro libera volontà.

19. Le spese ordinarie sostenute per espletare una domanda sono a carico della Parte richiesta a meno che non sia diversamente convenuto tra le Parti interessate. Qualora spese importanti o straordinarie siano o si rivelino ulteriormente necessarie per espletare la richiesta, le Parti si consulteranno per fissare le condizioni in base alle quali sarà dato seguito alla richiesta nonché la maniera in cui le spese saranno prese a carico.

20. Le Parti prendono in considerazione, se del caso, la possibilità di concludere accordi o intese bilaterali conformi agli obiettivi delle disposizioni del presente articolo, danno ad essi effetto pratico o li rafforzano.

  Art. 8 Trasferimento delle procedure repressive

Le Parti prenderanno in considerazione la possibilità di trasferirsi reciprocamente le procedure repressive relative ai reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3 nei casi in cui il trasferimento sia necessario nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia.

  Art. 9 Altre forme di cooperazione e di formazione

1. Le Parti cooperano strettamente conformemente con i loro rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi, in vista di rafforzare l’efficacia dell’azione di individuazione e di repressione volta a porre fine alla perpetrazione dei reati stabiliti conformemente con il paragrafo 1 dell’articolo 3. In particolare, in base ad accordi o intese bilaterali o multilaterali:

a)
esse stabiliscono e mantengono canali di comunicazione tra gli organismi ed i servizi nazionali competenti in vista di facilitare lo scambio sicuro e rapido di informazioni concernenti tutti gli aspetti dei reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3, compresi, qualora le Parti interessate lo ritengano appropriato, i collegamenti di tale traffico con altre attività criminali;
b)
esse cooperano tra di loro, nel caso di reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell’articolo 3 e aventi carattere internazionale, mediante lo svolgimento di inchieste concernenti:
i)
l’identità, il luogo dove si trovano e le attività che esercitano le persone sospettate dei reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell’articolo 3,
ii)
il movimento di prodotti e di beni provenienti dalla perpetrazione di detti reati,
iii)
il movimento degli stupefacenti, sostanze psicotrope e sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II della presente Convenzione e gli strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati nella perpetrazione di tali reati;
c)
se del caso, e qualora ciò non sia contrario alla loro legislazione interna, esse creano, tenendo conto della necessità di proteggere la sicurezza delle persone e delle operazioni, squadre miste incaricate di attuare le disposizioni del presente paragrafo. Gli agenti di ogni Parte membri di tali squadre si conformano alle indicazioni delle autorità competenti della Parte sul di cui territorio l’operazione si svolge. In tutti questi casi le Parti interessate vigilano affinché sia pienamente rispettata la sovranità della Parte sul di cui territorio l’operazione si svolge;
d)
esse forniscono, se del caso, le quantità necessarie di sostanze a fini di analisi o di inchiesta;
e)
esse agevolano un efficace coordinamento tra i loro organismi e servizi competenti e favoriscono lo scambio di personale e di esperti, compresa l’assegnazione di agenti di collegamento.

2. Nella misura in cui ciò è necessario, ciascuna Parte istituisce, sviluppa o migliora programmi di formazione specifici ad intenzione dei membri dei suoi servizi di individuazione e di repressione e di altro personale, compresi gli agenti doganali incaricati della repressione dei reati stabiliti conformemente con il paragrafo 1 dell’articolo 3. Questi programmi dovranno vertere in particolare sui seguenti punti:

a)
i metodi utilizzati per individuare e reprimere i reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3;
b)
gli itinerari seguiti e le tecniche utilizzate dalle persone sospettate dei reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell’articolo 3, in particolare negli Stati di transito e le misure di lotta appropriate;
c)
il controllo dell’importazione e dell’esportazione degli stupefacenti, sostanze psicotrope e sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II;
d)
l’individuazione ed il controllo del movimento di prodotti e di beni provenienti dall’esecuzione dei reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3 e degli stupefacenti, sostanze psicotrope, sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II e strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per commettere tali reati;
e)
i metodi utilizzati per trasferire, dissimulare o contraffare questi prodotti, beni e strumenti;
f)
la raccolta di elementi di prova;
g)
le tecniche di controllo nelle zone franche e nei porti franchi;
h)
le tecniche moderne di individuazione e di repressione.

3. Le Parti si prestano a vicenda assistenza per pianificare ed eseguire programmi di formazione e di ricerca che consentano loro di scambiare conoscenze specializzate nei settori di cui al paragrafo 2 del presente articolo ed a tal fine organizzano anche, se del caso, conferenze e seminari regionali ed internazionali per stimolare la cooperazione e consentire l’esame di problemi di interesse comune, compresi i problemi e necessità particolari degli Stati di transito.

  Art. 10 Cooperazione internazionale ed assistenza agli Stati di transito

1. Le Parti cooperano, direttamente o tramite le organizzazioni internazionali o regionali competenti, in vista di aiutare e di appoggiare nella misura del possibile gli Stati di transito ed in particolare i Paesi in via di sviluppo che necessitano di tale assistenza e di tale appoggio, per mezzo di programmi di cooperazione tecnica volti ad impedire l’entrata ed il transito illeciti e relativi ad attività connesse.

2. Le Parti possono fornire direttamente o tramite le organizzazioni internazionali o regionali competenti un aiuto finanziario a questi Stati di transito per sviluppare e rafforzare l’infrastruttura necessaria all’efficacia della lotta contro il traffico illecito e alla prevenzione di tale traffico.

3. Le Parti possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali per rafforzare l’efficacia della cooperazione internazionale di cui al presente articolo e possono prevedere di concludere intese finanziarie al riguardo.

  Art. 11 Consegne sorvegliate

1. Se i principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici interni lo consentono, le Parti prendono i provvedimenti necessari tenendo conto delle loro possibilità per consentire un adeguato ricorso alle consegne sorvegliate a livello internazionale, in base ad accordi o intese da esse eventualmente stipulate, in vista di identificare gli individui implicati in reati stabiliti conformemente con il paragrafo 1 dell’articolo 3 e di intentare procedimenti contro di essi.

2. La decisione di ricorrere a consegne sorvegliate viene adottata in ogni fattispecie e può, se del caso, tener conto di accordi e di intese finanziarie per quanto riguarda l’esercizio della loro competenza da parte delle Parti interessate.

3. Le spedizioni illecite per le quali sia stato convenuto di sorvegliare la consegna possono, con il consenso delle Parti interessate, essere intercettate ed autorizzate a proseguire il loro percorso, sia tali quali, sia dopo che gli stupefacenti o le sostanze psicotrope ne siano state sottratte o sostituite in tutto o in parte da altri prodotti.

  Art. 12 Sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope

1. Le Parti adottano le misure che esse ritengono appropriate per impedire la deviazione di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II ai fini della fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope e cooperano tra di loro a questo fine.

2. Se una Parte o l’Organo sono in possesso di informazioni che, a loro avviso, necessitano che una sostanza venga iscritta nella Tabella I o nella Tabella II, esse inviano al Segretario generale una notifica accompagnata da tutte le informazioni pertinenti. La procedura descritta ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo si applica anche quando una Parte o l’Organo sono in possesso di informazioni che giustificano la radiazione di una sostanza dalla Tabella I o dalla Tabella II, o il passaggio di una sostanza da una tabella all’altra.

3. Il Segretario generale comunica questa notifica e tutte le informazioni che ritiene pertinenti alle Parti, alla Commissione e, se la notifica proviene da una Parte, all’Organo. Le Parti comunicano al Segretario generale le loro osservazioni relative alla notifica, nonché ogni informazione complementare tale da poter aiutare l’Organo a procedere ad una valutazione e la Commissione a pronunciarsi.

4. Se l’Organo, tenendo conto dell’ampiezza, dell’importanza e della diversità degli usi leciti della sostanza e dopo aver esaminato se sia possibile ed agevole utilizzare sostanze di sostituzione sia per fini leciti sia per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, constata:

a)
che la sostanza è frequentemente utilizzata per la fabbricazione illecita di uno stupefacente o di una sostanza psicotropa, e
b)
che la fabbricazione illecita di uno stupefacente o di una sostanza psicotropa, per via del loro volume e della loro ampiezza, crea gravi problemi di sanità pubblica o sociali, giustificando in tal modo un’azione a livello internazionale,

esso comunica alla Commissione una valutazione delle sostanze indicando in particolare gli effetti probabili dell’iscrizione di detta sostanza alla Tabella I o alla Tabella II sia per quanto riguarda gli usi leciti che la fabbricazione illecita e, se del caso, formula raccomandazioni per quanto concerne le misure di controllo che sarebbero adeguate tenendo conto di tale valutazione.

5. La Commissione, tenendo conto delle osservazioni presentate dalle Parti e delle osservazioni e raccomandazioni dell’Organo la cui valutazione sarà determinante a livello scientifico e prendendo altresì debitamente in considerazione tutti gli altri fattori pertinenti, può decidere, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di iscrivere una sostanza alla Tabella I o alla Tabella II.

6. Ogni decisione presa dalla Commissione in virtù del presente articolo è comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati ed altri enti che sono Parti alla presente Convenzione o sono abilitati a divenirlo, ed all’Organo. Essa prenderà pienamente effetto nei confronti di ciascuna Parte 180 giorni dopo la data della sua comunicazione.

7. a)
Le decisioni prese dalla Commissione in virtù del presente articolo sono sottoposte al Consiglio per revisione se una Parte ne fa domanda entro i 180 giorni successivi alla data della loro notifica. La domanda deve essere inviata al Segretario generale accompagnata da tutte le informazioni pertinenti che la motivano;
b)
il Segretario generale comunica copia della domanda e delle informazioni pertinenti alla Commissione, all’Organo e a tutte le Parti, invitandole a presentare le loro osservazioni entro 90 giorni. Tutte le osservazioni ricevute sono comunicate al Consiglio per esame;
c)
il Consiglio può confermare o annullare la decisione della Commissione. La sua decisione è comunicata a tutti gli Stati ed altri enti che sono Parti alla presente Convenzione o sono abilitati a divenirlo, alla Commissione e all’Organo.
8. a)
Fatto salvo il carattere generale delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e delle disposizioni della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 così come modificata e della Convenzione del 1971, le Parti prendono le misure che ritengono appropriate per controllare, sul loro territorio, la fabbricazione e la distribuzione di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II;
b)
A tal fine le Parti possono:
i)
esercitare una sorveglianza su tutte le persone ed imprese che praticano la fabbricazione e la distribuzione di dette sostanze;
ii)
sottoporre ad un regime di licenza gli stabilimenti ed i locali nei quali detta fabbricazione o distribuzione possono essere effettuate;
iii)
esigere che i titolari di una licenza ottengano un’autorizzazione per svolgere le operazioni summenzionate;
iv)
impedire l’accumulo da parte dei fabbricanti e dei distributori di quantitativi di dette sostanze in eccedenza a quelli richiesti dal funzionamento normale della loro impresa e dalla situazione del mercato.

9. Per quanto riguarda le sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II, ciascuna Parte adotta le misure seguenti:

a)
stabilisce a mantiene un sistema di sorveglianza del commercio internazionale delle sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette. Questi sistemi di sorveglianza debbono essere attuati in stretta collaborazione con i fabbricanti, importatori, esportatori, grossisti e dettaglianti, che segnalano alle autorità competenti le ordinazioni e le operazioni sospette;
b)
prevede il sequestro di ogni sostanza figurante alla Tabella I ed alla Tabella II qualora esistano prove sufficienti che essa è destinata a servire alla fabbricazione illecita di uno stupefacente o di una sostanza psicotropa;
c)
informa il più rapidamente possibile le autorità ed i servizi competenti delle Parti interessate qualora vi siano ragioni per ritenere che una sostanza figurante alla Tabella I o alla Tabella II è importata, esportata o avviata in transito in vista della fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, soprattutto fornendo a tali autorità informazioni sulle modalità di pagamento utilizzate ed ogni altro elemento essenziale di prova;
d)
esige che gli invii che sono oggetto d’importazioni e di esportazioni siano correttamente contrassegnati e accompagnati dai necessari documenti. I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti doganali di trasporto ed altri documenti di spedizione devono indicare i nomi delle sostanze che sono oggetto dell’importazione o dell’esportazione così come figurano alla Tabella I o alla Tabella II, la quantità importata o esportata, nonché il nome e l’indirizzo dell’esportatore, dell’importatore e quelli del destinatario quando è noto;
e)
fa in modo che i documenti di cui al capoverso d) del presente paragrafo siano conservati per almeno due anni e tenuti a disposizione per esame delle autorità competenti.
10. a)
Oltre alle disposizioni del paragrafo 9, dietro richiesta inviata al Segretario generale dalla Parte interessata, ciascuna Parte del territorio dal quale una sostanza figurante alla Tabella I deve essere esportata, vigila affinché, prima dell’esportazione, le informazioni seguenti siano fornite dalle sue autorità competenti alle autorità competenti del Paese importatore:
i)
nome e indirizzo dell’esportatore, dell’importatore e del destinatario quando è noto;
ii)
designazione della sostanza così come figura alla Tabella I;
iii)
quantitativo di sostanza esportata;
iv)
punto di ingresso e data di spedizione previsti;
v)
ogni altra informazione reciprocamente convenuta tra le Parti;
b)
ogni Parte può adottare misure di controllo più rigorose o più severe di quelle previste al presente paragrafo se essa lo ritiene auspicabile o necessario.

11. Quando una Parte fornisce informazioni ad un’altra Parte conformemente con i paragrafi 9 e 10 del presente articolo, essa può esigere dalla Parte che le riceve che custodisca la natura riservata di ogni segreto economico, industriale, commerciale o professionale, o procedimento commerciale che tali informazioni possono contenere.

12. Ciascuna Parte fornisce annualmente all’Organo, nella forma e con le modalità da esso definite ed utilizzando i formulari da quest’ultimo forniti, informazioni su:

a)
i quantitativi di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II che sono stati sequestrati e la loro origine se essa è nota;
b)
ogni altra sostanza che non è iscritta nella Tabella I o nella Tabella II ma che è stata identificata come avente servito per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e che la Parte considera come sufficientemente importante da essere segnalata all’attenzione dell’Organo;
c)
i metodi di deviamento e di fabbricazione illecita.

13. L’Organo fa rapporto ogni anno alla Commissione in merito all’attuazione del presente articolo e la Commissione esamina periodicamente se la Tabella I e la Tabella II sono adeguate e pertinenti.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano né ai preparati farmaceutici né agli altri preparati contenenti sostanze figuranti alla Tabella I o alla Tabella II e miscelati in modo tale che dette sostanze non possano essere agevolmente utilizzate né estratte con mezzi agevoli da attuare.

  Art. 13 Materiali ed attrezzature

Le Parti adottano i provvedimenti che ritengono appropriati per prevenire il commercio e il deviamento di materiali e di attrezzature in vista della produzione o della fabbricazione illecite di stupefacenti e di sostanze psicotrope, ed esse cooperano a tal fine.

  Art. 14 Misure volte ad eliminare la coltivazione illecita delle piante da cui si estraggono stupefacenti ed a sopprimere la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope

1. Le misure adottate dalle Parti in virtù della presente Convenzione non saranno meno rigorose delle disposizioni applicabili all’eliminazione della coltivazione illecita di piante contenenti stupefacenti e sostanze psicotrope, ed all’eliminazione della domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope ai sensi delle disposizioni della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 così come modificata e della Convenzione del 1971.

2. Ciascuna Parte adotta misure appropriate per impedire sul suo territorio la coltura illecita di piante contenenti stupefacenti o di sostanze psicotrope come il papavero da oppio, l’albero della coca e la pianta di canapa indiana, e per distruggere quelle che vi fossero illecitamente coltivate. Le misure adottate debbono rispettare i diritti fondamentali dell’uomo e tenere debitamente conto degli usi leciti tradizionali – quando tali usi sono attestati dalla storia – nonché della protezione dell’ambiente.

3. a)
Le Parti possono cooperare per rendere più efficaci gli sforzi volti ad eliminare la coltivazione illecita. Tale cooperazione può in particolare comportare, se del caso, il sostegno di uno sviluppo rurale integrato finalizzato a coltivazioni di sostituzione fattibili da un punto di vista economico. Prima di attuare tali programmi di sviluppo rurale si dovrà tener conto di fattori come l’accesso al mercato, le risorse disponibili e la situazione socio-economica. Le Parti possono convenire altre misure appropriate di cooperazione;
b)
le Parti facilitano altresì lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche e l’esecuzione di lavori di ricerca concernenti l’eliminazione delle coltivazioni illecite;
c)
le Parti, quando hanno frontiere comuni, si sforzano di cooperare ai programmi di eliminazione della coltivazione illecita nelle loro rispettive zone frontaliere.

4. Le Parti adottano misure appropriate per eliminare o ridurre la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope in vista di diminuire le sofferenze dell’uomo e di far scomparire gli incitamenti di natura finanziaria al traffico illecito. Tali provvedimenti possono essere in particolare fondati sulle Raccomandazioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite come l’Organizzazione mondiale della sanità ed altre organizzazioni internazionali competenti e sullo Schema multidisciplinare completo adottato dalla Conferenza internazionale sull’abuso e sul traffico illecito di droghe svoltosi nel 1987, nella misura in cui detto Schema concerne gli sforzi degli organismi governativi e non governativi, e l’iniziativa privata nel campo della prevenzione, del trattamento terapeutico e della riabilitazione. Le Parti possono concludere accordi o intese bilaterali volti a sopprimere o a ridurre la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

5. Le Parti possono anche adottare i provvedimenti necessari per la distruzione rapida o l’utilizzazione lecita degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e delle sostanze iscritte alla Tabella I ed alla Tabella II che sono state sequestrate o confiscate, e affinché i quantitativi necessari debitamente certificati di queste sostanze siano ammissibili come prova.

  Art. 15 Trasportatori commerciali

1. Le Parti adottano i provvedimenti appropriati in vista di assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati dai trasportatori commerciali non servano a commettere i reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell’articolo 3; tali misure possono includere la conclusione di intese speciali con i trasportatori commerciali.

2. Ciascuna Parte esige dai trasportatori commerciali che essi adottino ragionevoli precauzioni per impedire che i loro mezzi di trasporto servano a commettere i reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell’articolo 3. Tali precauzioni possono in particolare consistere:

a)
se il trasportatore commerciale ha la sua sede di affari principale sul territorio di detta Parte:
i)
nel formare personale che sia in grado di identificare gli invii o le persone sospette;
ii)
nell’incoraggiare l’integrità del personale;
b)
se il trasportatore commerciale opera sul territorio di questa Parte:
i)
nel depositare in anticipo le note di carico ogni qualvolta ciò sia possibile;
ii)
nell’utilizzare, per i contenitori, sigilli infalsicabili e che possano essere oggetto di un controllo a parte;
iii)
nell’informare le autorità competenti, il prima possibile, di ogni circostanza sospetta che potrebbe essere collegata alla perpetrazione dei reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3.

3. Ciascuna Parte vigila affinché, nei punti di entrata e di uscita e nelle altre zone di controllo doganale, i trasportatori commerciali e le autorità competenti cooperino in vista di impedire l’accesso non autorizzato ai mezzi di trasporto ed ai carichi e di applicare le misure di sicurezza appropriate.

  Art. 16 Documenti commerciali e marcatura delle esportazioni

1. Ciascuna Parte esige che le spedizioni lecite di stupefacenti e di sostanze psicotrope destinate all’esportazione siano accompagnate dei documenti necessari. Non solo le spedizioni devono soddisfare le disposizioni in materia di documentazione enunciate all’articolo 31 della Convenzione del 1961, all’articolo 31 della Convenzione del 1961 così come modificata ed all’articolo 12 della Convenzione del 1971, ma i documenti commerciali come fatture, note di carico, documenti doganali, di trasporto ed altri documenti di spedizione debbono indicare i nomi degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope che sono oggetto dell’esportazione così come figurano nelle tabelle pertinenti della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 così come modificata e della Convenzione del 1971, il quantitativo esportato nonché il nome e l’indirizzo dell’esportatore, dell’importatore e quelli del destinatario se quest’ultimo è noto.

2. Ciascuna Parte esige che le spedizioni di stupefacenti e di sostanze psicotrope destinate all’esportazione non siano contrassegnate in maniera scorretta.

  Art. 17 Traffico illecito via mare

1. Le Parti cooperano, in tutta la misura del possibile, in vista di porre fine al traffico illecito via mare, in conformità con il diritto internazionale del mare.

2. Una Parte che ha motivi ragionevoli di sospettare che una nave che batte la sua bandiera o che non batte nessuna bandiera, o che non sia in alcun modo immatricolata, pratichi il traffico illecito, può domandare alle altre Parti di aiutarla a porre fine a tale utilizzazione. Le Parti così richieste forniscono tale assistenza compatibilmente con i mezzi di cui dispongono.

3. Una Parte che ha motivi ragionevoli di sospettare che una nave che esercita la libertà di navigazione conformemente al diritto internazionale e che inalbera la bandiera o porta l’immatricolazione di un’altra Parte, pratichi un traffico illecito può notificarla allo Stato di bandiera, domandare conferma dell’immatricolazione e, se questa è confermata, chiedere a questo Stato l’autorizzazione di prendere misure appropriate nei confronti di questa nave.

4. Conformemente con le disposizioni del paragrafo 3, con i trattati in vigore tra di loro o con ogni altro accordo o intesa peraltro stipulati tra queste Parti, lo Stato di bandiera può in particolare autorizzare lo Stato richiedente a:

a)
fermare la nave in alto mare per ispezionarla;
b)
visitare la nave;
c)
se sono scoperte prove attestanti la partecipazione ad un traffico illecito, prendere adeguati provvedimenti nei confronti della nave, delle persone che si trovano a bordo e del carico.

5. Se una misura è adottata in attuazione del presente articolo, le Parti interessate tengono debitamente conto della necessità di non pregiudicare la sicurezza della vita in mare e quella della nave e del suo carico e di non recare pregiudizio agli interessi commerciali e giuridici dello Stato di bandiera o di ogni altro Stato interessato.

6. Lo Stato di bandiera può, in misura compatibile con i suoi obblighi a titolo del paragrafo 1 del presente articolo, subordinare la sua autorizzazione a condizioni decise di comune accordo tra lo Stato di bandiera e lo Stato richiedente in particolare per quanto riguarda la responsabilità.

7. Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ciascuna Parte risponde senza indugio ad ogni domanda rivoltale da un’altra Parte in vista di determinare se una nave che batte la sua bandiera vi è autorizzata, ed alle domande di autorizzazione presentate in applicazione del paragrafo 3. Nel momento in cui diviene Parte alla presente Convenzione ciascun Stato designa l’autorità, o, se del caso, le autorità abilitate a ricevere tali domande ed a rispondervi. Entro il mese successivo a tale designazione, il Segretario generale notifica a tutte le altre Parti l’autorità designata da ciascuna di esse.

8. Una Parte che ha adottato una delle misure di cui al presente articolo informa senza indugio lo Stato di bandiera interessato dei risultati di tale misura.

9. Le Parti prenderanno in considerazione la conclusione di accordi o di intese bilaterali o regionali in vista di dare effetto alle disposizioni del presente articolo o di rafforzarne l’efficacia.

10. Le misure prese in applicazione del paragrafo 4 sono eseguite unicamente da navi da guerra o da aeronavi militari o da altre navi o aeronavi a tal fine debitamente abilitate che portano in maniera visibile un contrassegno esterno e che sono identificabili come essendo al servizio dello Stato.

11. Ogni misura adottata conformemente con il presente articolo tiene debitamente conto, conformemente con il diritto internazionale del mare, della necessità di non sconfinare sui diritti e sugli obblighi e sull’esercizio della giurisdizione degli Stati costieri, e di non pregiudicare tali diritti, obblighi o giurisdizione.

  Art. 18 Zone franche e porti franchi

1. Le Parti applicano, per porre fine al traffico illecito degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e delle sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II nelle zone franche e nei porti franchi, misure che non saranno meno severe di quelle che applicano nelle altre Parti del loro territorio.

2. Le Parti si sforzano:

a)
di sorvegliare il movimento delle merci e delle persone nelle zone franche e nei porti franchi, ed a tal fine abilitano le autorità competenti a procedere alla visita dei carichi e delle navi in entrata ed in uscita, comprese le navi da diporto e da pesca, nonché le aeronavi ed i veicoli e, se del caso a perquisire i membri dell’equipaggio ed i passeggeri nonché i loro bagagli;
b)
di stabilire e mantenere un sistema che consenta di individuare le spedizioni sospette di contenere stupefacenti, sostanze psicotrope o sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II che entrano nelle zone franche e nei porti franchi o ne escono;
c)
di stabilire e di mantenere sistemi di sorveglianza nei bacini e nei depositi portuali nonché negli aeroporti e nei posti di frontiera nelle zone franche e nei porti franchi.
  Art. 19 Utilizzazione dei servizi postali

1. In esecuzione dei loro obblighi derivanti dalle Convenzioni dell’Unione postale universale, ed in conformità con i principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici interni, le Parti prendono provvedimenti per porre fine all’utilizzazione dei servizi postali ai fini del traffico illecito e cooperano a tal fine tra di loro.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono in particolare:

a)
un’azione coordinata per la prevenzione e la repressione dell’utilizzazione dei servizi postali ai fini del traffico illecito;
b)
l’adozione e l’attuazione, per mezzo dei servizi di individuazione e di repressione a tal fine abilitati, di tecniche d’inchiesta e di controllo atte a consentire di scoprire nelle consegne postali le spedizioni illecite di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II;
c)
provvedimenti legislativi che consentano il ricorso a mezzi appropriati per raccogliere le prove necessarie per i procedimenti giudiziari.
  Art. 20 Informazioni che debbono essere fornite dalle Parti

1. Le Parti forniscono alla Commissione, tramite il Segretario generale, informazioni sull’applicazione della presente Convenzione sul loro territorio, ed in particolare:

a)
il testo delle leggi e dei regolamenti promulgati per dare effetto alla presente Convenzione;
b)
dettagli sui casi di traffico illecito di loro competenza che esse ritengono importanti in quanto tali casi rivelano nuove tendenze, indicando i quantitativi di cui si tratta, le fonti da cui provengono le sostanze o i metodi utilizzati dalle persone che praticano il traffico illecito.

2. Le Parti forniscono queste informazioni con le modalità ed alle date stabilite dalla Commissione.

  Art. 21 Funzioni della Commissione

La Commissione è abilitata ad esaminare tutte le questioni attinenti ai fini della presente Convenzione, ed in particolare:

a)
in base alle informazioni presentate dalle Parti in conformità con l’articolo 20, la Commissione segue l’attuazione della presente Convenzione;
b)
la Commissione può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basate sull’esame delle informazioni ricevute dalle Parti;
c)
la Commissione può richiamare l’attenzione dell’Organo su tutte le questioni che possono essere attinenti alle funzioni di quest’ultimo;
d)
la Commissione adotta i provvedimenti che ritiene appropriati per quanto riguarda ogni questione che le viene deferita dall’Organo in applicazione del paragrafo 1. b) dell’articolo 22;
e)
la Commissione può, in conformità con le procedure enunciate all’articolo 12, modificare la Tabella I e la Tabella II;
f)
la Commissione può richiamare l’attenzione degli Stati che non sono Parti sulle decisioni e le raccomandazioni che essa adotta in virtù della presente Convenzione affinché essi prevedano di adottare provvedimenti in conseguenza.
  Art. 22 Funzioni dell’Organo

1. Fatte salve le funzioni che spettano alla Commissione in virtù dell’articolo 21 e fatte salve le funzioni che spettano all’Organo ed alla Commissione in virtù della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 così come modificata e della Convenzione del 1971:

a)
se, dopo aver esaminato le informazioni di cui dispongono l’Organo, il Segretario generale o la Commissione, o le informazioni comunicate dagli organismi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’Organo ha motivi di ritenere che non sono state conseguite le finalità della presente Convenzione in settori di sua competenza, esso può invitare una Parte o delle Parti a fornire tutte le informazioni pertinenti;
b)
per quanto riguarda gli articoli 12, 13 e 16:
i)
dopo aver agito conformemente con il capoverso a) del presente paragrafo, l’Organo può, qualora lo ritenga necessario, domandare alla Parte interessata di prendere le misure correttive che, date le circostanze, appaiono necessarie per assicurare l’esecuzione delle disposizioni degli articoli 12, 13 e 16,
ii)
prima di agire in conformità con il capoverso iii) in appresso, l’Organo considererà come riservate le comunicazioni che avrà scambiato con la Parte interessata in virtù dei capoversi precedenti,
iii)
qualora constati che la Parte interessata non ha preso i provvedimenti correttivi che era stata invitata a prendere in conformità con il presente capoverso, l’Organo può richiamare l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione. Ogni rapporto pubblicato in virtù del presente capoverso conterrà altresì il parere della Parte interessata se quest’ultima lo richiede.

2. Ogni Parte sarà invitata a farsi rappresentare alle sessioni dell’Organo durante le quali una questione che la concerne direttamente deve essere esaminata in applicazione del presente articolo.

3. Nei casi in cui una decisione dell’Organo adottata in base al presente articolo non è unanime, deve essere rappresentata l’opinione della minoranza.

4. Le decisioni dell’Organo in base al presente articolo debbono essere prese a maggioranza di due terzi del numero totale dei membri dell’Organo.

5. Nell’esercizio delle funzioni che gli spettano in virtù del capoverso a) del paragrafo 1 del presente articolo, l’Organo salvaguarda la natura riservata di ogni informazione che potrà avere.

6. L’esecuzione dei trattati o degli accordi stipulati tra le Parti conformemente con le disposizioni della presente Convenzione non ricade sotto la responsabilità che incombe all’Organo in base al presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle controversie tra le Parti ai sensi delle disposizioni dell’articolo 32.

  Art. 23 Rapporti dell’Organo

1. L’Organo redige un rapporto annuale sulle sue attività, nel quale analizza le informazioni di cui dispone e rende conto, in casi appropriati, riguardo ad eventuali spiegazioni fornite dalle Parti o loro richieste, formulando ogni osservazione e raccomandazione che ritiene opportuno fare. L’Organo può redigere rapporti supplementari se lo ritiene necessario. I rapporti sono presentati al Consiglio tramite la Commissione che può formulare ogni osservazione che ritenga opportuna.

2. I rapporti dell’Organo sono comunicati alle Parti e pubblicati in seguito dal Segretario generale. Le Parti debbono autorizzare la loro distribuzione senza limitazioni.

  Art. 24 Applicazione di misure più severe di quelle prescritte dalla presente Convenzione

Le Parti possono adottare misure più rigorose o più severe di quelle previste dalla presente Convenzione se esse lo ritengono auspicabile o necessario per prevenire o eliminare il traffico illecito.

  Art. 25 Non deroga ai diritti ed obblighi derivanti da trattati precedenti

Le disposizioni della presente Convenzione non derogano ad alcun diritto od obbligo che la Convenzione del 1961, la Convenzione del 1961 così come modificata o la Convenzione del 1971 riconoscono o impongono alle Parti alla presente Convenzione.

  Art. 26 Firma

La presente Convenzione sarà aperta dal 20 dicembre 1988 al 28 febbraio 1989, presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna e successivamente, fino al 20 dicembre 1989, presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, alla firma:

a)
di tutti gli Stati;
b)
della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia;
c)
delle Organizzazioni regionali d’integrazione economica aventi competenza in materia di negoziazione, di conclusione e di applicazione di accordi internazionali relativi a questioni che sono oggetto della presente Convenzione, essendo i riferimenti nella Convenzione a Parti, Stati o servizi nazionali applicabili a queste organizzazioni entro i limiti della loro competenza.
  Art. 27 Ratifica, accettazione, approvazione o atto di conferma formale

1. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, e ad un atto di conferma formale delle organizzazioni regionali d’integrazione economica di cui al capoverso c) dell’articolo 26. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione e gli strumenti relativi agli atti di conferma formale saranno depositati presso il Segretario generale.

2. Nei loro strumenti di conferma formale, le organizzazioni regionali d’integrazione economica specificheranno l’ambito della loro competenza nei settori di competenza della presente Convenzione. Inoltre, queste organizzazioni informeranno il Segretario generale di ogni modifica apportata all’ambito della loro competenza nei settori coperti dalla Convenzione.

  Art. 28 Adesione

1. La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato, della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, e delle Organizzazioni regionali d’integrazione economica di cui al capoverso c) dell’articolo 26. L’adesione avrà luogo mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale.

2. Nei loro strumenti di adesione, le organizzazioni di integrazione economica regionale specificheranno l’ambito della loro competenza nei settori coperti dalla presente Convenzione. Inoltre, queste organizzazioni informeranno il Segretario generale di ogni modifica apportata nell’ambito della loro competenza nei settori coperti dalla Convenzione.

  Art. 29 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale, del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte degli Stati o dalla Namibia, rappresentata dal Consiglio per la Namibia.

2. Per ciascuno degli Stati e per la Namibia, rappresentata dal Consiglio per la Namibia, che ratificheranno, accetteranno od approveranno la presente Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

3. Per ciascuna organizzazione regionale di integrazione economica di cui al capoverso c) dell’articolo 26 che depositerà uno strumento relativo ad un atto di conferma formale o uno strumento di adesione, la Convenzione entrerà in vigore alla più lontana delle seguenti due date: il novantesimo giorno dopo detto deposito o alla data alla quale la Convenzione entrerà in vigore conformemente con il paragrafo 1 del presente articolo.

  Art. 30 Denuncia

1. Ogni Parte può denunciare la presente Convenzione in ogni tempo per mezzo di notifica scritta inviata al Segretario generale.

2. La denuncia ha effetto per la Parte interessata un anno dopo la data alla quale la notifica sarà stata ricevuta dal Segretario generale.

  Art. 31 Emendamenti

1. Ogni Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione. Il testo di detto emendamento e le ragioni che le motivano sono comunicate da tale Parte al Segretario generale, il quale le trasmette alle altre Parti e domanda loro se esse accettano l’emendamento proposto. Se il testo di un emendamento distribuito in tal modo non è Stato respinto da nessuna Parte nei 24 mesi successivi alla sua comunicazione, si riterrà che tale emendamento è stato accettato e che entra in vigore per ciascuna Parte 90 giorni dopo che questa Parte avrà depositato presso il Segretario generale uno strumento che esprime il suo consenso ad essere vincolato da detto emendamento.

2. Se un emendamento è stato respinto da una Parte, il Segretario generale inizia consultazioni con le Parti e, qualora una maggioranza lo domandi, deferisce la questione, nonché ogni osservazione presentata dalle Parti, dinnanzi al Consiglio che può decidere di convocare una conferenza conformemente con il paragrafo 4 dell’articolo 62 dello Statuto delle Nazioni Unite1. Ogni emendamento risultante da tale conferenza sarà riportato per iscritto in un protocollo di emendamento. Le Parti che consentono ad essere vincolate da questo Protocollo sono tenute ad informarne espressamente il Segretario generale.


1 RS 0.120

  Art. 32 Risoluzione delle controversie

1. Qualora sorga tra due o più Parti una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, le Parti si consulteranno in vista di risolvere tale controversia per via negoziale, d’inchiesta, di mediazione, di conciliazione, di arbitrato o di ricorso ad organismi regionali, per via giudiziaria o mediante altri mezzi pacifici di loro scelta.

2. Ogni controversia di tal sorta che non può essere risolta con i mezzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sarà sottoposta, dietro richiesta di uno qualsiasi degli Stati Parti alla controversia, alla Corte internazionale di giustizia, per decisione.

3. Se un’organizzazione regionale d’integrazione economica di cui al capoverso c) dell’articolo 26 è parte ad una controversia che non può essere risolta nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo, essa può, tramite uno Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, pregare il Consiglio di domandare un parere consultivo alla Corte internazionale di giustizia in virtù dell’articolo 65 dello Statuto della Corte, parere che sarà considerato come decisivo.

4. Ciascun Stato, all’atto di firmare, ratificare, accettare od approvare la presente Convenzione o di aderirvi o ciascuna organizzazione regionale d’integrazione economica all’atto della firma, del deposito di un atto di conferma formale o dell’adesione, può dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Le altre Parti non sono vincolate dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 nei confronti di una Parte che ha reso una tale dichiarazione.

5. Ogni Parte che ha effettuato una dichiarazione in base al paragrafo 4 del presente articolo può in ogni tempo ritirare questa dichiarazione mediante notifica inviata al Segretario generale.

  Art. 33 Testi autentici

I testi in lingua inglese, in lingua araba, in lingua cinese, in lingua spagnola, in lingua francese ed in lingua russa della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

  Art. 34 Depositario

II Segretario generale è il depositano della presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Vienna, in un esemplare originale, il venti dicembre millenovecentottantotto.

(Seguono le firme)


  Annesso

Tabella I

Tabella II

Acido N-Acetilantranilico

Acetone

Acido lisergico

Acido antranilico

Anidride acetica

Acido cloridrico

Efedrina

Acido fenilacetico

Ergometrina

Acido solforico

Ergotamina

Etere etilico

Isosafrolo

Metiletilchetone

3-4-Metilendiossifenil-2 propanone

Piperidina

Norefedrina

Toluolo

Potassio permanganato

Fenil-1 propanone-2

Piperonale

Pseudoefedrina

Safrolo

I sali delle sostanze iscritte nella presente Tabella in tutti i casi in cui l’esistenza di questi sali è possibile.

I sali delle sostanze figuranti nella presente Tabella in tutti i casi in cui l’esistenza di questi sali è possibile (I Sali dell’acido cloridrico e i Sali dell’acido solforico sono exclusi).


  Campo d’applicazione il 19 settembre 20196 

Stati partecipanti

Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

14 febbraio

1992

14 maggio

1992

Albania

27 giugno

2001 A

25 settembre

2001

Algeria*

  9 maggio

1995

  7 agosto

1995

Andorra*

23 luglio

1999 A

21 ottobre

1999

Angola

26 ottobre

2005 A

24 gennaio

2006

Antigua e Barbuda

  5 aprile

1993 A

  4 luglio

1993

Arabia Saudita*

  9 gennaio

1992 A

  8 aprile

1992

Argentina

28 giugno

1993

26 settembre

1993

Armenia*

13 settembre

1993 A

12 dicembre

1993

Australia

16 novembre

1992

14 febbraio

1993

Austria* **

11 luglio

1997

  9 ottobre

1997

Azerbaigian

22 settembre

1993 A

21 dicembre

1993

Bahamas

30 gennaio

1989

11 novembre

1990

Bahrein*

  7 febbraio

1990

11 novembre

1990

Bangladesh

11 ottobre

1990

  9 gennaio

1991

Barbados

15 ottobre

1992 A

13 gennaio

1993

Belarus

15 ottobre

1990

13 gennaio

1991

Belgio**

25 ottobre

1995

23 gennaio

1996

Belize*

24 luglio

1996 A

22 ottobre

1996

Benin

23 maggio

1997 A

21 agosto

1997

Bhutan

27 agosto

1990 A

25 novembre

1990

Bolivia*

20 agosto

1990

18 novembre

1990

Bosnia e Erzegovina

1° settembre

1993 S

  6 marzo

1992

Botswana

13 agosto

1996 A

11 novembre

1996

Brasile*

17 luglio

1991

15 ottobre

1991

Brunei*

12 novembre

1993

10 febbraio

1994

Bulgaria

24 settembre

1992

23 dicembre

1992

Burkina Faso

  2 giugno

1992 A

31 agosto

1992

Burundi

18 febbraio

1993 A

19 maggio

1993

Cambogia

  7 luglio

2005 A

  5 ottobre

2005

Camerun

28 ottobre

1991

26 gennaio

1992

Canada

  5 luglio

1990

11 novembre

1990

Capo Verde

  8 maggio

1995 A

  6 agosto

1995

Ceca, Repubblica

30 dicembre

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

  9 giugno

1995 A

  7 settembre

1995

Cile

13 marzo

1990

11 novembre

1990

Cina*

25 ottobre

1989

11 novembre

1990

Hong Kong

  6 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao

15 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro*

25 maggio

1990

11 novembre

1990

Colombia*

10 giugno

1994

  8 settembre

1994

Comore

1° marzo

2000 A

30 maggio

2000

Congo (Brazzaville)

  3 marzo

2004 A

1° giugno

2004

Congo (Kinshasa)

28 ottobre

2005

26 gennaio

2006

Cook, Isole *

22 febbraio

2005 A

23 maggio

2005

Corea (Nord)

19 marzo

2007 A

17 giugno

2007

Corea (Sud)

28 dicembre

1998 A

28 marzo

1999

Costa Rica

  8 febbraio

1991

  9 maggio

1991

Côte d’Ivoire

25 novembre

1991

23 febbraio

1992

Croazia

26 luglio

1993 S

  8 ottobre

1991

Cuba*

12 giugno

1996

10 settembre

1996

Danimarca* **

19 dicembre

1991

18 marzo

1992

Dominica

30 giugno

1993 A

28 settembre

1993

Dominicana, Repubblica

21 settembre

1993 A

20 dicembre

1993

Ecuador

23 marzo

1990

11 novembre

1990

Egitto

15 marzo

1991

13 giugno

1991

El Salvador

21 maggio

1993 A

19 agosto

1993

Emirati Arabi Uniti

12 aprile

1990 A

11 novembre

1990

Eritrea

30 gennaio

2002 A

30 aprile

2002

Estonia

12 luglio

0200 A

10 ottobre

2000

Eswatini

  3 ottobre

1995 A

1° gennaio

1996

Etiopia

11 ottobre

1994 A

  9 gennaio

1995

Figi

25 marzo

1993 A

23 giugno

1993

Filippine

  7 giugno

1996

  5 settembre

1996

Finlandia**

15 febbraio

1994

16 maggio

1994

Francia* **

31 dicembre

1990

31 marzo

1991

Gabon

10 luglio

2006

  8 ottobre

2006

Gambia

23 aprile

1996 A

22 luglio

1996

Georgia

  8 gennaio

1998 A

  8 aprile

1998

Germania* **

30 novembre

1993

28 febbraio

1994

Ghana

10 aprile

1990

11 novembre

1990

Giamaica

29 dicembre

1995

28 marzo

1996

Giappone

12 giugno

1992

10 settembre

1992

Gibuti

22 febbraio

2001 A

23 maggio

2001

Giordania

16 aprile

1990

11 novembre

1990

Grecia**

28 gennaio

1992

27 aprile

1992

Grenada

10 dicembre

1990 A

10 marzo

1991

Guatemala

28 febbraio

1991

29 maggio

1991

Guinea

27 dicembre

1990 A

27 marzo

1991

Guinea-Bissau

27 ottobre

1995 A

25 gennaio

1996

Guyana

19 marzo

1993 A

17 giugno

1993

Haiti

18 settembre

1995 A

17 dicembre

1995

Honduras

11 dicembre

1991

10 marzo

1992

India

27 marzo

1990 A

11 novembre

1990

Indonesia*

23 febbraio

1999

24 maggio

1999

Iran*

  7 dicembre

1992

  7 marzo

1993

Iraq

22 luglio

1998 A

20 ottobre

1998

Irlanda**

  3 settembre

1996

  2 dicembre

1996

Islanda

  2 settembre

1997 A

1° dicembre

1997

Israele*

20 marzo

2002

18 giugno

2002

Italia**

31 dicembre

1990

31 marzo

1991

Kazakistan

29 aprile

1997 A

28 luglio

1997

Kenya

19 ottobre

1992 A

17 gennaio

1993

Kirghizistan

  7 ottobre

1994 A

  5 gennaio

1995

Kuwait*

  3 novembre

2000

1° febbraio

2001

Laos*

1° ottobre

2004 A

30 dicembre

2004

Lesotho

28 marzo

1995 A

26 giugno

1995

Lettonia

24 febbraio

1994 A

25 maggio

1994

Libano*

11 marzo

1996 A

  9 giugno

1996

Liberia

16 settembre

2005 A

15 dicembre

2005

Libia

22 luglio

1996 A

20 ottobre

1996

Liechtenstein*

  9 marzo

2007 A

  7 giugno

2007

Lituania*

  8 giugno

1998 A

  6 settembre

1998

Lussemburgo**

29 aprile

1992

28 luglio

1992

Macedonia del Nord

13 ottobre

1993 A

11 gennaio

1994

Madagascar

12 marzo

1991 A

10 giugno

1991

Malawi

12 ottobre

1995 A

10 gennaio

1996

Malaysia*

11 maggio

1993

  9 agosto

1993

Maldive

  7 settembre

2000

  6 dicembre

2000

Mali

31 ottobre

1995 A

29 gennaio

1996

Malta

28 febbraio

1996 A

28 maggio

1996

Marocco

28 ottobre

1992

26 gennaio

1993

Marshall, Isole

  5 novembre

2010 A

  3 febbraio

2011

Mauritania

1° luglio

1993

29 settembre

1993

Maurizio

  6 marzo

2001

  4 giugno

2001

Messico**

11 aprile

1990

11 novembre

1990

Micronesia

  6 luglio

2004 A

  4 ottobre

2004

Moldova

15 febbraio

1995 A

16 maggio

1995

Monaco

23 aprile

1991

22 luglio

1991

Mongolia

25 giugno

2003 A

23 settembre

2003

Montenegro

23 ottobre

2006 S

  3 giugno

2006

Mozambico

  8 giugno

1998 A

  6 settembre

1998

Myanmar*

11 giugno

1991 A

  9 settembre

1991

Namibia

  6 marzo

2009 A

  4 giugno

2009

Nauru

12 luglio

2012 A

10 ottobre

2012

Nepal

24 luglio

1991 A

22 ottobre

1991

Nicaragua

  4 maggio

1990

11 novembre

1990

Niger

10 novembre

1992 A

  8 febbraio

1993

Nigeria

1° novembre

1989

11 novembre

1990

Niue

16 luglio

2012 A

14 ottobre

2012

Norvegia

14 novembre

1994

12 febbraio

1995

Nuova Zelanda

16 dicembre

1998

16 marzo

1999

Oman

15 marzo

1991 A

13 giugno

1991

Paesi Bassi* **

  8 settembre

1993

  7 dicembre

1993

  Aruba*

10 marzo

1999

10 marzo

1999

  Curaçao*

10 marzo

1999

10 marzo

1999

  Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)*

10 marzo

1999

10 marzo

1999

  Sint Maarten*

10 marzo

1999

10 marzo

1999

Pakistan

25 ottobre

1991

23 gennaio

1992

Palau

14 agosto

2019 A

12 novembre

2019

Palestina

29 dicembre

2017 A

29 marzo

2018

Panama*

13 gennaio

1994

13 aprile

1994

Paraguay

23 agosto

1990

21 novembre

1990

Perù*

16 gennaio

1992

15 aprile

1992

Polonia

26 maggio

1994

24 agosto

1994

Portogallo**

  3 dicembre

1991

  2 marzo

1992

Qatar

  4 maggio

1990 A

11 novembre

1990

Regno Unito* **

28 giugno

1991

26 settembre

1991

  Anguilla*

  8 febbraio

1995

  8 febbraio

1995

  Bermuda*

  8 febbraio

1995

  8 febbraio

1995

  Caimane, Isole *

  8 febbraio

1995

  8 febbraio

1995

  Gibilterra*

  2 luglio

2014

  2 luglio

2014

  Guernesey*

  3 aprile

2002

  3 aprile

2002

  Jersey*

  7 luglio

1997

  7 luglio

1997

  Man, Isola di *

  2 dicembre

1993

  2 dicembre

1993

  Montserrat*

  8 febbraio

1995

  8 febbraio

1995

  Turche e Caicos, Isole *

  8 febbraio

1995

  8 febbraio

1995

  Vergini britanniche, Isole *

  8 febbraio

1995

  8 febbraio

1995

Rep. Centrafricana

15 ottobre

2001 A

13 gennaio

2002

Romania

21 gennaio

1993 A

21 aprile

1993

Ruanda

13 maggio

2002 A

11 agosto

2002

Russia

17 dicembre

1990

17 marzo

1991

Saint Kitts e Nevis

19 aprile

1995 A

18 luglio

1995

Saint Lucia

21 agosto

1995 A

19 novembre

1995

Saint Vincent e Grenadine

17 maggio

1994 A

15 agosto

1994

Samoa

19 agosto

2005 A

17 novembre

2005

San Marino*

10 ottobre

2000 A

  8 gennaio

2001

Santa Sede*

25 gennaio

2012

24 aprile

2012

São Tomé e Príncipe

20 giugno

1996 A

18 settembre

1996

Seicelle

27 febbraio

1992 A

27 maggio

1992

Senegal

27 novembre

1989

11 novembre

1990

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

  6 giugno

1994

  4 settembre

1994

Singapore*

23 ottobre

1997 A

21 gennaio

1998

Siria*

  3 settembre

1991 A

  2 dicembre

1991

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

  6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Spagna**

13 agosto

1990

11 novembre

1990

Sri Lanka

  6 giugno

1991 A

  4 settembre

1991

Stati Uniti* **

20 febbraio

1990

11 novembre

1990

Sudafrica*

14 dicembre

1998 A

14 marzo

1999

Sudan

19 novembre

1993

17 febbraio

1994

Suriname

28 ottobre

1992

26 gennaio

1993

Svezia* **

22 luglio

1991

20 ottobre

1991

Svizzera*

14 settembre

2005

13 dicembre

2005

Tagikistan

  6 maggio

1996 A

  4 agosto

1996

Tanzania*

17 aprile

1996

16 luglio

1996

Thailandia*

  3 maggio

2002 A

1° agosto

2002

Timor Est

  3 giugno

2014 A

  1° settembre

2014

Togo

1° agosto

1990

11 novembre

1990

Tonga

29 aprile

1996 A

28 luglio

1996

Trinidad e Tobago

17 febbraio

1995

18 maggio

1995

Tunisia

20 settembre

1990

19 dicembre

1990

Turchia* **

  2 aprile

1996

1° luglio

1996

Turkmenistan

21 febbraio

1996 A

21 maggio

1996

Ucraina*

28 agosto

1991

26 novembre

1991

Uganda

20 agosto

1990 A

18 novembre

1990

Ungheria

15 novembre

1996

13 febbraio

1997

Unione europea

31 dicembre

1990

31 marzo

1991

Uruguay

10 marzo

1995

  8 giugno

1995

Uzbekistan

24 agosto

1995 A

22 novembre

1995

Vanuatu

26 gennaio

2006 A

26 aprile

2006

Venezuela*

16 luglio

1991

14 ottobre

1991

Vietnam*

  4 novembre

1997 A

  2 febbraio

1998

Yemen*

25 marzo

1996

23 giugno

1996

Zambia

28 maggio

1993

26 agosto

1993

Zimbabwe

30 luglio

1993 A

28 ottobre

1993

*
Riserve e dichiarazioni.
**
Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto le riserve e dichiarazioni della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultare sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazionip Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

  Riserve e dichiarazioni

Svizzera7

a.
Riserva concernente l’articolo 3 paragrafo 2 La Svizzera non si considera vincolata dall’articolo 3 paragrafo 2 per quanto concerne il mantenimento o l’adozione di norme penali nell’ambito della legislazione sugli stupefacenti.
b.
Riserva concernente l’articolo 3 paragrafi 6–8 La Svizzera considera vincolanti le prescrizioni di cui all’articolo 3 paragrafi 6–8 unicamente nella misura in cui concordano con la sua legislazione penale e con la sua politica in materia di lotta alla criminalità.

RU 2006 531; FF 1996 I 521


1RU 2006 529
2 RS 0.812.121.0
3 RS 0.812.121.01
4 RS 0.812.121
5 RS 0.812.121.02
6RU 2006 531, 2007 4217, 2012 2375, 2015 941 e 2019 3079. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).
7 Art. 1 cpv. 1 del DF del 16 mar. 2005 (RU 2005 529).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 20 dicembre 1988
Entrata in vigore 13 dicembre 2005
Fonte RU 2006 531
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 19.09.2019 PDF DOC
non più in vigore 11.03.2015 PDF DOC
non più in vigore 05.04.2012 PDF DOC
non più in vigore 17.04.2007 PDF DOC
non più in vigore 13.12.2005 PDF DOC

Revisioni

13.12.2005
Convenzione del 20 dicembre 1988 delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (con All.)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 10.12.2019

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