810.212.4
Ordinanza concernente l’attribuzione di organi per il trapianto
(Ordinanza sull’attribuzione di organi)
del 16 marzo 2007 (Stato 15 novembre 2017)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 16 capoverso 2, 18 capoverso 3, 19 capoverso 4, 21 capoversi 1 e 4, 22 capoverso 1 e 50 capoverso 2 della legge dell’8 ottobre 20041 sui trapianti,
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’attribuzione dei seguenti organi:
- a.
- il cuore;
- b.
- i polmoni;
- c.
- il fegato;
- d.
- i reni;
- e.
- il pancreas e le isole di Langerhans;
- f.
- l’intestino tenue.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
- a.
- caratteristiche tissutali: le strutture, determinate geneticamente e poste sulla superficie delle cellule, che permettono al sistema immunitario di distinguere ciò che è proprio dell’organismo da ciò che è estraneo; dopo un trapianto esse possono provocare nel ricevente una reazione immunitaria e pertanto un rigetto dell’organo, dei tessuti o delle cellule trapiantati;
- b.
- isole di Langerhans: l’insieme delle cellule situate nel pancreas, responsabili per la produzione e la secrezione dell’insulina; nella presente ordinanza le isole di Langerhans sono parificate agli organi;
- c.
- trapianto combinato: il trapianto simultaneo di due organi diversi sulla stessa persona;
- d.
- multitrapianto: il trapianto simultaneo di almeno tre organi diversi sulla stessa persona.
Sezione 2: Lista d’attesa
Art. 3 Iscrizione nella lista d’attesa
1 I pazienti vengono iscritti nella lista d’attesa se:
- a.
- un trapianto è indicato dal profilo medico;
- b.
- alcuna controindicazione medica permanente vi si oppone; e
- c.
- non vi sono altre ragioni di ordine medico in grado di compromettere il successo del trapianto.
2 L’iscrizione nella lista d’attesa presuppone il consenso scritto del paziente.
2bis I pazienti che figurano in una lista d’attesa all’estero non vengono iscritti nella lista d’attesa. Una doppia iscrizione è tuttavia ammissibile nell’ambito di un accordo di reciprocità sullo scambio di organi.1
3 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può disciplinare le indicazioni e controindicazioni mediche per un trapianto.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 10 set. 2008, in vigore dal 15 ott. 2008 (RU 2008 4467).
Art. 4 Condizioni supplementari per le persone non domiciliate in Svizzera
Le persone non domiciliate in Svizzera, che non rientrano nei gruppi di persone di cui all’articolo 17 capoverso 2 lettere b e c della legge dell’8 ottobre 2004 sui trapianti, sono iscritte nella lista d’attesa se adempiono le condizioni di cui all’articolo 3 e se:1
- a.
- durante il loro soggiorno in Svizzera si rende necessario un trapianto in seguito a un’urgenza medica;
- b.
- sottostanno all’obbligo d’assicurazione conformemente all’articolo 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie; o
- c.
- sono domiciliate nella regione di frontiera con la Svizzera e da tempo sono state sottoposte a cure mediche in un ospedale svizzero.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 23 mar. 2016 concernente l’esecuzione della legislazione sui trapianti, in vigore dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1171).
2 RS 832.102
Art. 5 Cancellazione dalla lista d’attesa
I pazienti sono immediatamente cancellati dalla lista d’attesa se non adempiono più le condizioni di cui agli articoli 3 e 4.
Art. 6 Decisione in merito all’iscrizione o alla cancellazione
1 I centri di trapianto decidono, mediante una decisione impugnabile, sull’iscrizione di un paziente nella lista d’attesa e sulla sua cancellazione dalla stessa.
2 Essi conservano le pratiche per dieci anni.
Art. 7 Notifica dei dati dei pazienti al servizio nazionale di attribuzione
1 I centri di trapianto notificano immediatamente al servizio nazionale di attribuzione ogni paziente che dev’essere iscritto nella lista d’attesa o esserne cancellato.
2 Essi allegano alla notifica tutti i dati necessari per la decisione di attribuzione.
3 Sono considerati necessari in particolare i seguenti dati:
- a.
- cognome, nome, data di nascita, sesso e domicilio del paziente;
- b.
- gruppo sanguigno;
- c.
- altezza e peso;
- d.
- il risultato dei test per rilevare la presenza di agenti patogeni;
- e.
- lo statuto del paziente nella lista d’attesa.
4 I centri di trapianto informano immediatamente il servizio nazionale di attribuzione se:
- a.
- i dati di cui al capoverso 3 subiscono modifiche;
- b.
- sussistono o non sussistono più controindicazioni temporanee al trapianto per un paziente iscritto nella lista d’attesa.
1 Abrogato dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 15 nov. 2017 (RU 2017 5663).
Art. 8 Gestione della lista d’attesa
Il servizio nazionale di attribuzione gestisce la lista d’attesa. Si assicura che un paziente non venga iscritto più volte per uno stesso organo.
Capitolo 2: Criteri di attribuzione e priorità
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 9 Principio
1 Un organo può essere attribuito a un paziente unicamente se vi sono fondate possibilità di successo per il trapianto.
2 Un organo può essere attribuito unicamente se il suo trapianto è autorizzato conformemente all’allegato 5 numero 6 dell’ordinanza del 16 marzo 20071 sui trapianti.
1 RS 810.211
Art. 10 Compatibilità del gruppo sanguigno
1 Un organo può essere attribuito unicamente a un paziente il cui gruppo sanguigno è identico o compatibile con quello del donatore.
2 Il DFI stabilisce a quali condizioni un organo può essere attribuito a un paziente il cui gruppo sanguigno non è compatibile con quello del donatore.
3 Il DFI può stabilire che i pazienti i quali, a causa del loro gruppo sanguigno, devono attendere a lungo un organo abbiano la precedenza al momento dell’attribuzione.
Art. 11 Attribuzione di più organi
1 Se è indicato il trapianto di più organi e a un paziente con urgenza medica viene attribuito uno di questi organi, gli sono attribuiti anche tutti gli altri organi di cui ha bisogno.1
1bis Se è indicato il trapianto di più organi ma senza urgenza medica, vale quanto segue:
- a.
- se sono attribuiti il cuore, i polmoni, il fegato o l’intestino tenue, al paziente sono attribuiti anche tutti gli altri organi di cui ha bisogno;
- b.
- se sono attribuiti un rene, il pancreas o le isole di Langerhans e il paziente ha bisogno anche del fegato, quest’ultimo gli viene attribuito se in assenza di tale trapianto sussiste un rischio di mortalità elevato;
- c.
- se è indicato il trapianto sia di un rene sia del pancreas o delle isole di Langerhans e al paziente è attribuito uno di questi organi, gli è attribuito anche l’altro organo di cui ha bisogno.2
2 Il paziente che ha bisogno di un unico organo è prioritario se vi è un’urgenza medica solo nel suo caso.
3 Se il trapianto di più organi è indicato per più pazienti e non è possibile attribuire loro contemporaneamente tutti gli organi di cui hanno bisogno, gli organi sono attribuiti al paziente per il quale vi è maggiore urgenza.
4 Il DFI precisa la nozione di «rischio di mortalità elevato» di cui al capoverso 1bis lettera b.3
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 15 nov. 2017 (RU 2017 5663).
2 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 15 nov. 2017 (RU 2017 5663).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 15 nov. 2017 (RU 2017 5663).
Art. 12 Attribuzione in caso di pari grado di priorità
1 Se il grado di priorità è lo stesso per più pazienti, sono prioritari i pazienti per i quali è indicato un trapianto combinato o un multitrapianto.
2 Il DFI disciplina le modalità dell’attribuzione in caso di pari grado di priorità. Tiene conto:
- a.
- dell’urgenza medica;
- b.
- del fatto che taluni pazienti, a causa del loro gruppo sanguigno, devono attendere a lungo un organo;
- c.
- del tempo d’attesa;
- d.
- della compatibilità delle caratteristiche tissutali.
3 Il DFI può ponderare i criteri di cui al capoverso 2 attribuendo loro un punteggio.
Art. 13 Calcolo del tempo d’attesa
Il DFI disciplina il calcolo del tempo d’attesa.
Art. 13a1Computo del tempo d’attesa all’estero
1 Il tempo d’attesa all’estero è computato dal giorno dell’iscrizione nella lista d’attesa estera.
2 Il DFI disciplina le condizioni per il computo del tempo d’attesa.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 10 set. 2008, in vigore dal 15 ott. 2008 (RU 2008 4467).
Sezione 2: Attribuzione di un cuore
Art. 14 Urgenza medica
1 Il cuore è attribuito prioritariamente a un paziente che, senza un trapianto, è in imminente pericolo di morte.
2 Il DFI disciplina le condizioni che determinano un’urgenza medica nonché la durata della stessa.
Art. 15 Efficacia del trapianto dal profilo medico
1 Il cuore è attribuito in seconda priorità al paziente per il quale il trapianto promette la maggiore efficacia dal profilo medico in base alla corrispondenza di peso e di età fra il paziente e il donatore.
2 Il DFI stabilisce il grado di corrispondenza richiesto per quanto riguarda il peso e l’età.
Sezione 3: Attribuzione di un polmone
Art. 16 Urgenza medica
1 Il polmone è attribuito prioritariamente a un paziente che, senza un trapianto, è in imminente pericolo di morte.
2 Il DFI disciplina le condizioni che determinano un’urgenza medica nonché la durata della stessa.
Art. 17 Efficacia del trapianto dal profilo medico
1 Il polmone è attribuito in seconda priorità al paziente per il quale il trapianto promette la maggiore efficacia dal profilo medico.
2 Il DFI stabilisce i criteri che permettono di valutare la maggiore efficacia dal profilo medico. A tale scopo considera in particolare le caratteristiche mediche del donatore e del ricevente.
Sezione 4: Attribuzione di un fegato
Art. 18 Urgenza medica
1 Il fegato è attribuito prioritariamente a un paziente che, senza un trapianto, è in imminente pericolo di morte.
2 Se il donatore ha meno di 18 anni, il fegato è attribuito in primo luogo a un paziente di età inferiore a 18 anni.
3 Il DFI disciplina le condizioni che determinano un’urgenza medica nonché la durata della stessa.
Art. 191
1 Il fegato è attribuito in seconda priorità al paziente che, senza un trapianto, non è in imminente pericolo di morte.
2 Il DFI stabilisce le priorità per l’attribuzione. Tiene conto:
- a.
- del grado di urgenza di un trapianto entro i tre mesi successivi;
- b.
- della possibilità di un trapianto parziale di fegato, in particolare per i pazienti giovani;
- c.
- del fatto che determinati pazienti, a causa del loro gruppo sanguigno, devono contare su un tempo d’attesa molto lungo;
- d.
- del grado di corrispondenza dell’età tra donatore e ricevente.
3 Il DFI può precisare i criteri di cui al capoverso 2 e ponderarli attribuendo loro un punteggio.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1253).
Sezione 5: Attribuzione di un rene
Art. 20 Urgenza medica
1 Il rene è attribuito prioritariamente a un paziente che, senza un trapianto, è in imminente pericolo di morte.
2 Il DFI disciplina le condizioni che determinano un’urgenza medica.
Art. 211Attribuzione in mancanza di urgenza medica
1 Il DFI stabilisce le priorità per l’attribuzione nei casi in cui non vi è un’urgenza medica. Tiene conto:
- a.
- della compatibilità del gruppo sanguigno e della corrispondenza dell’età;
- b.
- della compatibilità delle caratteristiche tissutali;
- c.
- del fatto che determinati pazienti, a causa di un’immunizzazione, devono contare su un tempo d’attesa molto lungo;
- d.
- dell’efficacia del trapianto dal profilo medico;
- e.
- del tempo d’attesa.
2 Il DFI può ponderare i criteri di cui al capoverso 1 attribuendo loro un punteggio.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 set. 2008, in vigore dal 15 ott. 2008 (RU 2008 4467).
Art. 22 e 231
1 Abrogati dal n. I dell’O del 10 set. 2008, con effetto dal 15 ott. 2008 (RU 2008 4467).
Sezione 6: Attribuzione di un pancreas e di isole di Langerhans
Art. 241
1 Il DFI stabilisce le priorità per l’attribuzione del pancreas e delle isole di Langerhans. Tiene conto:
- a.
- della compatibilità del gruppo sanguigno e della corrispondenza dell’età;
- b.
- della compatibilità delle caratteristiche tissutali;
- c.
- del fatto che determinati pazienti, a causa di un’immunizzazione, devono prevedere un tempo d’attesa molto lungo;
- d.
- dell’efficacia del trapianto dal profilo medico;
- e.
- del tempo d’attesa.
2 Il DFI può ponderare i criteri di cui al capoverso 1 attribuendo loro un punteggio
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 15 nov. 2017 (RU 2017 5663).
Sezione 7: Attribuzione di un intestino tenue
Art. 25 Urgenza medica
1 L’intestino tenue è attribuito prioritariamente a un paziente che, senza un trapianto, è in imminente pericolo di morte.
2 Il DFI disciplina le condizioni che determinano un’urgenza medica.
Art. 26 Corrispondenza dell’età
Se il donatore ha meno di 12 anni, l’intestino tenue è attribuito in primo luogo a un paziente di età inferiore a 12 anni fra le persone che hanno lo stesso grado di priorità.
Capitolo 3: Procedura di attribuzione
Art. 27 Notifica dei dati relativi ai donatori
1 Gli ospedali e i centri di trapianto notificano immediatamente al servizio nazionale di attribuzione il decesso di tutte le persone che adempiono le condizioni per un prelievo di organi.
2 Allegano alla notifica tutti i dati relativi a questa persona che sono necessari per una decisione di attribuzione.
3 Sono considerati necessari in particolare i seguenti dati:
- a.
- cognome, nome, data di nascita e sesso del donatore;
- b.
- gruppo sanguigno;
- bbis.1
- le caratteristiche tissutali;
- c.
- altezza e peso;
- d.
- il risultato dei test per rilevare la presenza di agenti patogeni;
- e.
- informazioni relative all’anamnesi;
- f.
- dati clinici.
4 I medici e gli ospedali notificano al servizio nazionale di attribuzione l’identità di ogni persona che si è offerta di donare un organo, da viva, a una persona a lei sconosciuta.
5 I centri di trapianto notificano al servizio nazionale di attribuzione, allegando i dati necessari secondo il capoverso 3, l’identità di ogni persona che si è offerta di donare un organo, da viva, a una persona a lei sconosciuta e che adempie le condizioni per un prelievo di organi.
1 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 15 nov. 2017 (RU 2017 5663).
Art. 28 Selezione del ricevente
1 Il servizio nazionale di attribuzione stabilisce una graduatoria, per ordine di priorità, dei potenziali riceventi in funzione dei dati relativi ai donatori e ai pazienti iscritti nella lista d’attesa nonché sulla base dei criteri di attribuzione e delle priorità secondo gli articoli 9–26.
2 Esso comunica a tutti i centri di trapianto con un programma di trapianti corrispondente l’identità di vari pazienti selezionati, la loro posizione nella graduatoria e i dati relativi ai donatori.
3 I centri di trapianto notificano al servizio nazionale di attribuzione, entro un termine fissato da quest’ultimo:
- a.
- le circostanze che rendono impossibile un trapianto nel caso di un paziente selezionato;
- b.
- le circostanze mediche che possono rendere necessario attribuire l’organo a un altro paziente.
4 Il servizio nazionale di attribuzione in caso d’urgenza può rinunciare a consultare i centri di trapianto.
Art. 291Trapianto parziale di fegato
Se ha selezionato il paziente con il grado di priorità più alto e se l’età e il peso del donatore lasciano presumere che il fegato può essere diviso, il servizio nazionale di attribuzione intraprende immediatamente le verifiche necessarie con i centri di trapianto che entrano in considerazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 15 nov. 2017 (RU 2017 5663).
Art. 30 Attribuzione dell’organo
Il servizio nazionale di attribuzione, in base alle notifiche dei centri di trapianto, attribuisce l’organo al paziente con il grado di priorità più alto. Rimane salvo l’articolo 32.
Art. 31 Modifica dell’attribuzione
1 L’ospedale che effettua il prelievo o il centro di trapianto informa immediatamente il servizio nazionale di attribuzione se:
- a.
- l’organo non può essere trapiantato con ragionevoli possibilità di successo alla persona selezionata; o
- b.
- il trapianto non ha potuto essere effettuato o non ha avuto successo.
2 Se l’organo può essere trapiantato a un’altra persona, il servizio nazionale di attribuzione lo attribuisce al paziente con il grado di priorità più alto. In caso d’urgenza può rinunciare a consultare i centri di trapianto.
Art. 32 Trapianto non effettuato per motivi imputabili al centro
1 Se un centro di trapianto non è in grado di effettuare il trapianto o rifiuta di effettuarlo, il servizio nazionale di attribuzione accerta immediatamente se il trapianto può essere effettuato in un altro centro di trapianto.
2 Se non è possibile effettuare il trapianto in un altro centro, il servizio nazionale di attribuzione attribuisce l’organo al successivo paziente con la priorità più alta.
Art. 33 Comunicazione e documentazione della decisione di attribuzione
1 Il servizio nazionale di attribuzione comunica la propria decisione di attribuzione ai centri di trapianto consultati.
2 Il servizio nazionale di attribuzione per ogni decisione allestisce una pratica, che contiene:
- a.
- i motivi, espressi in modo trasparente e comprensibile, che hanno indotto ad attribuire l’organo alla persona selezionata;
- b.
- eventuali obiezioni dei centri di trapianto contro la decisione di attribuzione.
Art. 34 Notifica da parte dei centri di trapianto
1 I centri di trapianto notificano al servizio nazionale di attribuzione ogni trapianto di un organo attribuito.
2 Se un trapianto non ha potuto essere effettuato o non ha avuto successo, il centro di trapianto ne comunica le ragioni al servizio nazionale di attribuzione.
Capitolo 3a:2 Swiss Organ Allocation System
Art. 34a Gestione e scopo
1 L’UFSP gestisce la banca dati Swiss Organ Allocation System (SOAS) e la mette a disposizione del servizio nazionale di attribuzione per l’adempimento dei suoi compiti.
2 SOAS serve ad attribuire rapidamente gli organi e fornisce supporto al servizio nazionale di attribuzione nell’adempimento dei seguenti compiti:
- a.
- la gestione della lista d’attesa;
- b.
- l’elaborazione di un elenco di priorità dei potenziali riceventi;
- c.
- l’attribuzione degli organi;
- d.
- la tracciabilità di tutte le azioni e decisioni;
- e.
- la valutazione delle regole di attribuzione;
- f.
- l’organizzazione e il coordinamento delle attività legate all’attribuzione a livello nazionale;
- g.
- la collaborazione con organismi di attribuzione esteri.
3 SOAS serve inoltre:
- a.
- all’attribuzione di reni secondo l’ordinanza del 18 ottobre 20171 sul trapianto incrociato tra vivi;
- b.
- all’allestimento di statistiche sull’attribuzione di organi e al controllo dell’esecuzione in questo settore;
- c.
- alla vigilanza sulle attività nel settore delle donazioni da parte di persone viventi;
- d.
- alla garanzia della qualità dei dati sui risultati dei trapianti;
- e.
- alla ricerca nel settore della medicina dei trapianti (art. 34m).
Art. 34b Contenuto di SOAS
SOAS contiene i dati:
- a.
- sui donatori secondo l’articolo 27;
- b.
- sulle persone iscritte nella lista d’attesa secondo l’articolo 7;
- c.
- generati durante la procedura di attribuzione dai servizi coinvolti in vista di una decisione di attribuzione;
- d.
- sulle persone ammesse al programma nazionale di trapianto incrociato tra vivi;
- e.
- sulla donazione di organi da parte di persone viventi secondo l’articolo 15a dell’ordinanza del 16 marzo 20071 sui trapianti.
Art. 34c Compiti dell’UFSP
1 In qualità di detentore della banca dati, l’UFSP è responsabile di SOAS. Risponde della sicurezza di SOAS e della legittimità del trattamento dei dati personali.
2 Ha i seguenti compiti:
- a.
- garantisce la programmazione, la gestione e l’ulteriore sviluppo di SOAS;
- b.
- assegna i diritti di accesso e controlla gli accessi da parte degli utenti;
- c.
- elabora le basi necessarie per l’attuazione delle direttive in materia di sicurezza TIC nell’Amministrazione federale e documenta e verifica l’attuazione e l’efficacia delle misure di sicurezza;
- d.
- fornisce supporto al servizio nazionale di attribuzione nella risoluzione di problemi di applicazione;
- e.
- allestisce statistiche riguardanti la donazione, l’attribuzione e il trapianto di organi;
- f.
- verifica periodicamente se le decisioni di attribuzione sono conformi alle prescrizioni legali.
Art. 34d Compiti del servizio nazionale di attribuzione
Il servizio nazionale di attribuzione ha i seguenti compiti:
- a.
- fornisce supporto agli utenti nella risoluzione di problemi di applicazione;
- b.
- attua le misure previste dal piano di sicurezza;
- c.
- allestisce statistiche riguardanti la donazione, l’attribuzione e il trapianto di organi.
Art. 34e Registrazione dei dati
1 Per adempiere i loro compiti, i servizi qui appresso registrano online in SOAS i seguenti dati:
- a.
- i centri di trapianto:
- 1.
- i dati dei riceventi da essi assistiti,
- 2.
- i dati dei donatori assistiti da tali centri o da un ospedale,
- 3.
- l’indicazione se a un donatore di organi sono stati prelevati anche tessuti o cellule per il trapianto, specificando di quali tessuti o cellule si tratta e a chi sono stati inviati,
- 4.
- i dati secondo l’articolo 27 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 ottobre 20171 sul trapianto incrociato tra vivi,
- 5.
- i dati generati durante la procedura di attribuzione, e
- 6.
- i dati sulla donazione di organi da parte di persone viventi secondo l’articolo 15a dell’ordinanza del 16 marzo 20072 sui trapianti;
- b.
- gli ospedali: i dati dei donatori da essi assistiti;
- c.
- il servizio nazionale di attribuzione:
- 1.
- il risultato della verifica dell’idoneità del donatore,
- 2.
- i dati del donatore in caso di offerta di organi provenienti dall’estero,
- 3.
- i dati generati durante la procedura di attribuzione, e
- 4.
- l’indicazione del donatore e del ricevente di un rene nel quadro del programma nazionale di trapianto incrociato tra vivi;
- d.
- il laboratorio HLA nazionale: il risultato della verifica della determinazione delle caratteristiche tissutali del ricevente.
2 Il servizio nazionale di attribuzione verifica la completezza dei dati registrati dai centri di trapianto e dagli ospedali. D’intesa con i centri di trapianto e con gli ospedali completa i dati mancanti o corregge quelli errati.
Art. 34f Consultazione dei dati
Per adempiere i loro compiti, i servizi qui appresso possono consultare online in SOAS i seguenti dati:
- a.
- i centri di trapianto: i dati dei donatori e dei riceventi da loro registrati in SOAS e, se è in corso una procedura di attribuzione, anche i dati dei donatori di altri centri di trapianto e degli ospedali;
- b.
- gli ospedali: i dati dei donatori da essi assistiti;
- c.
- il servizio nazionale di attribuzione: tutti i dati;
- d.
- il laboratorio HLA nazionale: i dati concernenti le caratteristiche tissutali di tutti i riceventi;
- e.
- l’UFSP: tutti i dati fatta eccezione per il cognome e il nome dei donatori e dei riceventi.
Art. 34g Persone autorizzate all’accesso
Hanno accesso online ai dati contenuti in SOAS:
- a.
- presso il servizio nazionale di attribuzione:
- 1.
- i coordinatori nazionali,
- 2.
- il direttore,
- 3.
- la persona responsabile della gestione della qualità,
- 4.
- i consulenti medici,
- 5.
- i collaboratori scientifici;
- b.
- presso i centri di trapianto:
- 1.
- le persone responsabili del coordinamento a livello locale,
- 2.
- i medici che effettuano i trapianti,
- 3.
- gli specialisti dei laboratori HLA locali,
- 4.
- gli esperti medici,
- 5.
- le persone responsabili della notifica di dati sulla donazione di organi da parte di persone viventi;
- c.
- presso gli ospedali: le persone responsabili del coordinamento a livello locale;
- d.
- presso l’UFSP: i collaboratori della Sezione trapianti e medicina della procreazione responsabili di SOAS;
- e.
- presso il laboratorio HLA nazionale: i collaboratori scientifici.
Art. 34h Comunicazione di dati
Il servizio nazionale di attribuzione può, in caso di offerta di organi all’estero, comunicare in forma pseudonimizzata dati contenuti in SOAS ai seguenti enti:
- a.
- gli organismi di attribuzione esteri;
- b.
- la piattaforma europea FOEDUS-EOEO per lo scambio di organi in Europa.
Art. 34i Sicurezza dei dati e verbalizzazione
1 Per garantire la sicurezza dei dati si applicano gli articoli 20 e 21 dell’ordinanza del 14 giugno 19931 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e le disposizioni in materia di sicurezza TIC dell’ordinanza del 9 dicembre 20112 sull’informatica nell’Amministrazione federale.
2 Gli accessi a SOAS sono verbalizzati.
1 RS 235.11
2 RS 172.010.58
Art. 34j Periodo di conservazione dei dati
Fatta eccezione per i dati di cui all’articolo 15a dell’ordinanza del 16 marzo 20071 sui trapianti, i dati contenuti in SOAS sono conservati per dieci anni.
Art. 34k Diritto d’accesso e di rettifica
Le domande di accesso ai dati personali e di rettifica devono essere indirizzate all’UFSP.
Art. 34l Interfacce con altre banche dati
1 Il servizio nazionale di attribuzione può trattare, in forma pseudonimizzata, i dati registrati in SOAS a scopo di analisi o per l’organizzazione e il coordinamento a livello nazionale delle attività legate all’attribuzione.
2 Ai fini dell’attribuzione di reni secondo l’ordinanza del 18 ottobre 20171 sul trapianto incrociato tra vivi, il servizio nazionale di attribuzione trasferisce nella banca dati Swiss Kidney Paired Donation System i dati delle persone ammesse al programma e già registrate in SOAS.
Art. 34m Trattamento dei dati per scopi di ricerca
1 L’UFSP può trattare per scopi di ricerca i dati personali registrati in SOAS o, su richiesta, comunicarli a terzi. Può collegare tali dati, come pure i dati ottenuti da terzi, con i dati già esistenti. Si applicano le disposizioni della legge del 30 settembre 20111 sulla ricerca umana.
2 L’UFSP mette a disposizione i dati personali in forma anonimizzata, salvo che il richiedente:
- a.
- attesti che la persona interessata ha acconsentito alla comunicazione dei dati che la riguardano; o
- b.
- sia in possesso di un’autorizzazione della commissione d’etica competente secondo l’articolo 45 della legge sulla ricerca umana.
Capitolo 4: Scambio internazionale di organi
Art. 35 Offerte di organi all’estero
Se un organo non ha trovato un ricevente in Svizzera, il servizio nazionale di attribuzione lo offre a organismi di attribuzione esteri comunicando i dati del donatore in forma anonimizzata conformemente all’articolo 27 capoverso 3.
Art. 361Offerte di organi provenienti dall’estero
1 Il servizio nazionale di attribuzione può accettare un’offerta relativa a un organo proveniente dall’estero soltanto se:
- a.
- la qualità, la sicurezza e la rintracciabilità dell’organo sono garantite;
- b.
- il prelievo dell’organo è avvenuto in condizioni paragonabili a quelle applicate in Svizzera; e
- c.
- l’organo è stato donato gratuitamente e non è stato oggetto di compravendita.
2 Se nel quadro di un accordo relativo allo scambio internazionale di organi viene offerto un fegato per un determinato paziente con urgenza medica secondo l’articolo 18 e non vi sono circostanze che rendono impossibile un trapianto (art. 28 cpv. 3 lett. a), il servizio nazionale di attribuzione attribuisce il fegato a tale paziente. La procedura di cui agli articoli 28 capoversi 1 e 2, 30, 31 capoverso 2 e 32 capoverso 2 non si applica.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 15 nov. 2017 (RU 2017 5663).
Art. 37 Accordi relativi allo scambio internazionale di organi
1 Il servizio nazionale di attribuzione può concludere accordi sullo scambio di organi con organismi di attribuzione esteri per gli organi per i quali in Svizzera non è possibile selezionare un ricevente.
2 Per i pazienti di cui all’articolo 18 capoverso 2 della legge dell’8 ottobre 2004 sui trapianti, gli accordi secondo il capoverso 1 possono essere conclusi per tutti gli organi per i quali in Svizzera non è possibile selezionare un ricevente con un grado di priorità uguale o superiore a quello del ricevente estero.1
3 L’Ufficio federale della sanità pubblica approva questi accordi se è garantito che lo scambio di organi avviene secondo le condizioni dell’articolo 36.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 23 mar. 2016 concernente l’esecuzione della legislazione sui trapianti, in vigore dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1171).
Capitolo 5: Delega di compiti e protezione dei dati
Art. 38 Delega di compiti a Swisstransplant
1 I compiti del servizio nazionale di attribuzione sono delegati alla Fondazione nazionale svizzera per il dono e il trapianto di organi (Swisstransplant).
2 A tale scopo, l’Ufficio federale della sanità pubblica conclude con Swisstransplant una convenzione, che disciplina in particolare la rimunerazione, da parte della Confederazione, dei compiti delegati.
Art. 39 Protezione dei dati
Il trattamento dei dati personali e la sicurezza dei dati si conformano agli articoli 48 e 49 dell’ordinanza del 16 marzo 20071 sui trapianti.
1 RS 810.211
Capitolo 6: Entrata in vigore
1 RS 810.212 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 15 nov. 2017 (RU 2017 5663).
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021