Preambolo
Noi, popolo del Cantone di Zurigo,
consci della nostra responsabilità di fronte al Creato, nonché dei limiti del potere umano,
animati dalla comune volontà di salvaguardare la libertà, il diritto e la dignità umana, nonché di far progredire ulteriormente il Cantone di Zurigo in quanto Stato membro della Confederazione Svizzera, aperto sul mondo ed economicamente, culturalmente e socialmente forte,
ci siamo dati la presente Costituzione:
Capitolo 1: Fondamenti
Art. 1 Cantone di Zurigo
Cantone di Zurigo
1 Il Cantone di Zurigo è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.
2 Esso poggia sulla responsabilità individuale e collettiva dei suoi abitanti.
3 Il potere dello Stato discende dal Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.
4 Il Cantone riconosce l’autonomia dei Comuni.
Art. 2 Principi legalitari
Principi legalitari
1 Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.
2 L’attività dello Stato deve corrispondere a un interesse pubblico ed essere proporzionata.
3 Le autorità e i privati agiscono secondo buona fede.
Art. 3 Divisione dei poteri
Divisione dei poteri
1 La struttura dello Stato e l’esercizio del potere statuale poggiano sul principio della divisione dei poteri.
2 Nessuno ha diritto di esercitare in modo incontrollato o illimitato il potere statuale.
Art. 4 Collaborazione
Collaborazione
Il Cantone collabora con i Comuni, con gli altri Cantoni e con la Confederazione e, nella sua sfera di competenze, con l’estero.
Art. 5 Sussidiarietà
Sussidiarietà
1 Ognuno è responsabile di se stesso e contribuisce secondo le sue forze ad adempiere i compiti che si pongono nello Stato e nella società.
2 Il Cantone e i Comuni sostengono quanto intrapreso da individui e organizzazioni per promuovere il bene comune. Promuovono l’aiuto all’autoaiuto.
3 Essi assumono i compiti d’interesse pubblico che non siano adeguatamente adempiuti dai privati.
Art. 6 Sviluppo sostenibile
Sviluppo sostenibile
1 Il Cantone e i Comuni provvedono alla conservazione delle basi vitali.
2 Consci della loro responsabilità verso le generazioni future, essi si impegnano per uno sviluppo ecologicamente, economicamente e socialmente sostenibile.
Art. 7 Dialogo
Dialogo
Il Cantone e i Comuni creano condizioni propizie al dialogo tra le culture, le diverse concezioni filosofiche e le religioni.
Art. 8 Innovazione
Innovazione
Il Cantone e i Comuni creano condizioni quadro propizie all’innovazione economica, culturale, sociale ed ecologica.
Capitolo 2: Diritti fondamentali
Art. 9 Tutela della dignità umana
Tutela della dignità umana
La dignità umana è intangibile.
Art. 10 Garanzia dei diritti fondamentali
Garanzia dei diritti fondamentali
1 I diritti dell’uomo e i diritti fondamentali sono garantiti conformemente alla Costituzione federale1, agli accordi internazionali vincolanti per la Svizzera e alla presente Costituzione.
2 Le disposizioni della Costituzione federale concernenti l’attuazione e la limitazione dei diritti fondamentali si applicano anche ai diritti fondamentali sanciti dal diritto cantonale.
Art. 11 Uguaglianza giuridica
Uguaglianza giuridica
1 Tutti sono uguali dinanzi alla legge.
2 Nessuno dev’essere discriminato, segnatamente a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, di caratteristiche genetiche, della lingua, dell’orientamento sessuale, della posizione sociale, del modo di vita, delle sue convinzioni religiose, filosofiche o politiche ovvero a causa di disabilità fisica, mentale o psichica.
3 Uomo e donna hanno uguali diritti. Hanno pari diritto di accedere all’istruzione e alla funzione pubblica, nonché il diritto di fruire della stessa formazione e di ricevere un salario uguale per un lavoro di uguale valore. Il Cantone e i Comuni promuovono l’effettiva parità dei sessi in tutti i settori della vita.
4 I disabili hanno diritto di accedere agli edifici pubblici, agli impianti pubblici, alle installazioni pubbliche e alle relative prestazioni. Le misure occorrenti a tal fine devono essere ragionevolmente esigibili sotto il profilo economico.
5 Per concretare il principio dell’uguaglianza possono essere prese misure promozionali a favore delle persone sfavorite.
Art. 12 Lingua dei segni
Lingua dei segni
La libertà linguistica si estende anche alla lingua dei segni.
Art. 13 Forme di convivenza
Forme di convivenza
Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la forma di partenariato in cui convivere. Oltre al matrimonio, lo Stato può riconoscere altre forme di convivenza.
Art. 14 Diritto alla formazione
Diritto alla formazione
1 Il diritto alla formazione è garantito.
2 Esso implica anche che le condizioni di accesso agli istituti di formazione siano uguali per tutti.
Art. 15 Libertà scolastica
Libertà scolastica
Il diritto di fondare, organizzare e frequentare istituti scolastici privati è garantito.
Art. 16 Diritto di petizione
Diritto di petizione
Le autorità sono tenute a esaminare le petizioni e a esprimersi in merito entro sei mesi.
Art. 17 Accesso ai documenti ufficiali
Accesso ai documenti ufficiali
Ognuno ha il diritto di consultare i documenti ufficiali, per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.
Art. 18 Garanzie procedurali
Garanzie procedurali
1 Nei procedimenti giudiziari o amministrativi, ognuno ha diritto che la sua causa sia trattata rapidamente e a costi ragionevoli.
2 Le parti hanno diritto a una decisione motivata e indicante i rimedi giuridici.
Capitolo 3: Obiettivi sociali
Art. 19 Obiettivi sociali
Obiettivi sociali
1 Gli obiettivi sociali della Costituzione federale1 sono anche obiettivi sociali del Cantone e dei Comuni.
2 Il Cantone e i Comuni si adoperano inoltre per:
- a.
- impedire che prima e dopo la nascita di un figlio i genitori vengano a trovarsi nel bisogno;
- b.
- creare le condizioni necessarie per la cura dei figli all’interno e fuori della famiglia;
- c.
- fare in modo che gli anziani possano organizzare autonomamente la loro vita secondo le loro possibilità e partecipare all’evoluzione sociale.
3 Il Cantone e i Comuni perseguono l’attuazione degli obiettivi sociali nei limiti delle loro competenze e dei mezzi disponibili.
4 Dagli obiettivi sociali non si possono desumere direttamente diritti soggettivi a prestazioni dello Stato.
Capitolo 4: Cittadinanza
Art. 20 Condizioni
Condizioni
1 La cittadinanza cantonale poggia su quella comunale.
2 Nei limiti del diritto federale, la legge definisce esaustivamente le condizioni per l’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale.
3 Chi intende ottenere la cittadinanza nell’ambito della procedura ordinaria deve:
- a.
- avere nozioni sufficienti della lingua tedesca;
- b.
- essere in grado di sopperire ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia;
- c.
- essere familiarizzato con le condizioni di vita locali;
- d.
- rispettare l’ordinamento giuridico svizzero.
Art. 21 Competenza
Competenza
1 Il regolamento comunale determina se la cittadinanza comunale è conferita da un organo eletto dagli aventi diritto di voto o dall’Assemblea comunale. Il voto alle urne è escluso.
2 La competenza per il conferimento della cittadinanza cantonale è disciplinata dalla legge.
Capitolo 5: Diritti popolari
A. Diritto di voto
Art. 22 Diritto di voto
Diritto di voto
Il diritto di voto e gli altri diritti politici in materia cantonale e comunale spettano a tutti gli Svizzeri d’ambo i sessi residenti nel Cantone che hanno compiuto i 18 anni e hanno diritto di voto in materia federale.
B. Diritto d’iniziativa
Art. 23 Oggetto dell’iniziativa
Oggetto dell’iniziativa
Con un’iniziativa si può chiedere in ogni tempo:
- a.
- la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale);
- b.
- l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di una legge (iniziativa legislativa);
- c.
- l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum;
- d.
- il deposito da parte del Cantone di un’iniziativa in sede federale;
- e.
- l’apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato.
Art. 24 Autori dell’iniziativa
Autori dell’iniziativa
Possono presentare un’iniziativa:
- a.
- 6000 aventi diritto di voto (iniziativa popolare);
- b.
- una o più autorità (iniziativa delle autorità);
- c.
- un singolo avente diritto di voto (iniziativa individuale).
Art. 25 Forma dell’iniziativa
Forma dell’iniziativa
1 Un’iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato. L’iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica.
2 L’iniziativa dev’essere provvista di un titolo. Il titolo non deve indurre in errore.
3 L’iniziativa che non rispetti il principio dell’unità della forma è trattata come proposta generica.
4 La forma giuridica in cui va concretata un’iniziativa presentata in forma di proposta generica è decisa dal Gran Consiglio.
Art. 26 Esame preliminare dell’iniziativa popolare
Esame preliminare dell’iniziativa popolare
Prima dell’inizio della raccolta delle firme, l’iniziativa popolare è esaminata per accertare se le prescrizioni relative alla forma siano rispettate.
Art. 27 Riuscita formale dell’iniziativa popolare
Riuscita formale dell’iniziativa popolare
Un’iniziativa popolare è considerata formalmente riuscita se, entro sei mesi dall’esame preliminare, è depositata con il numero di firme richiesto.
Art. 28 Procedura in caso di iniziative popolari
Validità
1 Un’iniziativa è valida se:
- a.
- rispetta il principio dell’unità della materia;
- b.
- non è contraria al diritto superiore;
- c.
- non è manifestamente inattuabile.
2 Il Gran Consiglio dichiara non valide le iniziative popolari che non soddisfano tali condizioni. Può però anche dichiararle non valide soltanto in parte o scinderle.
3 Il Gran Consiglio decide a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
Art. 29
Procedura in caso di iniziative popolari
1 Un’iniziativa popolare dev’essere sottoposta al voto del Popolo nei 30 mesi dopo il deposito.
2 Se l’iniziativa è in forma di proposta generica e il Gran Consiglio decide di non far preparare un progetto elaborato, la votazione popolare deve avvenire nei 18 mesi dopo il deposito dell’iniziativa.
Art. 30 Controprogetto a un’iniziativa popolare
Controprogetto a un’iniziativa popolare
1 Il Gran Consiglio può sottoporre al voto del Popolo un controprogetto all’iniziativa o al progetto che ha elaborato in seguito alla medesima. Il controprogetto deve rivestire la stessa forma giuridica del progetto principale.
2 Se il Gran Consiglio presenta un controprogetto, la votazione popolare deve avvenire nei 36 mesi dopo il deposito dell’iniziativa.
Art. 31 Iniziativa delle autorità e iniziativa individuale; procedura
Iniziativa delle autorità e iniziativa individuale; procedura
1 Se 60 membri del Gran Consiglio sostengono provvisoriamente un’iniziativa delle autorità o un’iniziativa individuale, l’iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato per rapporto e proposta.
2 Se questo sostegno provvisorio è negato o se l’iniziativa non ottiene una maggioranza nella deliberazione parlamentare sulla proposta governativa, l’iniziativa è considerata non riuscita.
C. Votazioni popolari
Art. 32 Referendum obbligatorio
Referendum obbligatorio
Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo:
- a.
- le revisioni costituzionali;
- b.
- i trattati intercantonali e internazionali il cui contenuto ha rango costituzionale;
- c.
- le iniziative popolari in forma di progetto elaborato non condivise dal Gran Consiglio;
- d.
- le iniziative popolari generiche che il Gran Consiglio non intende concretare;
- e.
- le iniziative popolari cui il Gran Consiglio oppone un controprogetto;
- f.
- le leggi fiscali (art. 125 cpv. 1 e art. 130 cpv. 3 lett. b) e le loro modifiche che introducono nuove imposte o comportano per il contribuente un aumento dell’onere fiscale.
Art. 33 Referendum facoltativo
Referendum facoltativo
1 Su domanda, sono sottoposti al voto del Popolo:
- a.
- le leggi, le loro modifiche e la loro abrogazione;
- b.
- i trattati intercantonali e internazionali il cui contenuto ha rango di legge;
- c.
- i decreti del Gran Consiglio che per legge sottostanno a referendum;
- d.
- i decreti del Gran Consiglio vertenti su:
- 1.
- nuove spese uniche superiori a 6 milioni di franchi,
- 2.
- nuove spese ricorrenti superiori a 600 000 franchi annui;
- e.
- i decreti del Gran Consiglio d’importanza fondamentale che incidono a lungo termine sulle condizioni di vita generali;
- f.
- le grandi linee dei pareri del Cantone relativi a progetti della Confederazione che rivestono importanza fondamentale, incidono a lungo termine sulle condizioni di vita generali e non sottostanno a referendum a livello federale.
2 La votazione popolare può essere chiesta da:
- a.
- 3000 aventi diritto di voto (referendum popolare);
- b.
- 12 Comuni politici, la Città di Zurigo o la Città di Winterthur (referendum dei Comuni);
- c.
- 45 membri del Gran Consiglio (referendum del Gran Consiglio).
3 La votazione popolare dev’essere chiesta per scritto entro 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale della decisione del Gran Consiglio. Se il referendum è del Gran Consiglio, il termine è di 14 giorni dalla data della decisione.
4 I Comuni designano l’organo abilitato a chiedere il referendum dei Comuni. Le città di Zurigo e di Winterthur possono chiedere la votazione popolare soltanto per decisione dei rispettivi parlamenti.
Art. 34 Votazioni parziali e votazioni su varianti
Votazioni parziali e votazioni su varianti
1 In vista di una votazione popolare, il Gran Consiglio può eccezionalmente decidere di:
- a.
- proporre un’alternativa sotto forma di variante, sia per l’intero progetto sia per singole disposizioni;
- b.
- sottoporre a votazione non soltanto l’intero progetto, ma anche singole disposizioni.
2 Se non si procede alla votazione popolare, fa stato il progetto principale adottato dal Gran Consiglio.
Art. 351
1 Abrogato nella votazione popolare del 23 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013. Garanzia dell’AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 1 3183).
Art. 36 Testi concorrenti
Testi concorrenti
Se chiamati a pronunciarsi su testi che si escludono a vicenda, gli aventi diritto di voto possono accettarli entrambi e indicare a quale dei due danno la preferenza.
Art. 37 Legislazione di urgenza
Legislazione di urgenza
1 Le leggi la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere messe immediatamente in vigore dal Gran Consiglio con una decisione presa a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
2 Se è chiesto il referendum, la votazione popolare si svolge nei sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
3 La legge respinta dal Popolo cessa immediatamente di essere in vigore.
D. Legislazione
Art. 38 Legislazione
Legislazione
1 Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su:
- a.
- l’esercizio dei diritti popolari;
- b.
- la limitazione dei diritti costituzionali;
- c.
- l’organizzazione e i compiti delle autorità;
- d.
- le condizioni e le basi di calcolo delle imposte e degli altri tributi, eccettuate le tasse di lieve entità;
- e.
- lo scopo, la natura e l’estensione delle prestazioni dello Stato;
- f.
- i compiti permanenti o ricorrenti del Cantone;
- g.
- la delega di compiti ai Comuni, quando causa loro un onere finanziario supplementare;
- h.
- la natura e l’entità della delega di compiti pubblici a privati.
2 Le norme giuridiche di minor importanza, segnatamente quelle che disciplinano l’esecuzione delle leggi, sono emanate in forma di ordinanza.
3 La Costituzione e la legge designano le autorità abilitate a emanare ordinanze.
E. Impegno democratico
Art. 39 Impegno democratico
Impegno democratico
1 Il Cantone e i Comuni sostengono l’impegno politico democratico.
2 I partiti sono capisaldi essenziali della democrazia e contribuiscono a formare l’opinione e la volontà degli aventi diritto di voto.
3 Il Cantone, i Comuni e i partiti contribuiscono a preparare i giovani a partecipare attivamente e ad assumere le loro responsabilità nello Stato e nella società.
Capitolo 6: Autorità
A. Disposizioni generali
Art. 40 Eleggibilità
Eleggibilità
1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L’eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge.
2 Il Cantone e i Comuni perseguono un’adeguata rappresentanza d’ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni.
Art. 41 Durata delle funzioni
Durata delle funzioni
1 I membri delle autorità sono eletti per un quadriennio.
2 I giudici sono eletti per sei anni.
Art. 42 Incompatibilità
Incompatibilità
1 I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, dei tribunali cantonali supremi e dell’Ufficio cantonale del difensore civico non possono appartenere nel contempo a un’altra di queste autorità.
2 La legge può prevedere altre incompatibilità.
Art. 43 Astensione
Astensione
1 Chi è investito di compiti pubblici è tenuto ad astenersi nelle pratiche che lo concernono direttamente. È eccettuata l’attività legislativa in Parlamento.
2 La legge può prevedere altri motivi di astensione.
Art. 44 Immunità
Immunità
1 I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato si esprimono liberamente in Gran Consiglio e non incorrono in alcuna responsabilità giuridica per quanto vi dichiarano.
2 Il Gran Consiglio può togliere l’immunità se vi acconsentono i due terzi dei membri presenti.
3 Senza previo consenso del Gran Consiglio, i membri del Consiglio di Stato e dei tribunali cantonali supremi non possono essere perseguiti penalmente per gli atti commessi e le dichiarazioni fatte nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 45 Attività accessoria delle autorità
Attività accessoria delle autorità
Il Cantone e i Comuni creano condizioni quadro che consentano alle autorità di organizzarsi in modo che il loro lavoro possa essere svolto a titolo accessorio.
Art. 46 Responsabilità dello Stato
Responsabilità dello Stato
1 Il Cantone, i Comuni e le organizzazioni di diritto pubblico rispondono a titolo di responsabilità oggettiva per i danni che autorità o persone alle loro dipendenze causano agendo illecitamente o per indebita omissione nell’esercizio delle loro funzioni.
2 I privati che adempiono compiti pubblici rispondono a titolo di responsabilità oggettiva per i danni che causano agendo illecitamente o per indebita omissione nell’adempimento del loro mandato. Il servizio che ha loro affidato il mandato risponde in subordine.
3 La legge può prevedere una responsabilità equitativa.
Art. 47 Rapporti di lavoro e responsabilità
Rapporti di lavoro e responsabilità
1 I rapporti di lavoro del personale dello Stato e dei Comuni sono retti dal diritto pubblico.
2 La legge disciplina la responsabilità nei confronti del Cantone e dei Comuni:
- a.
- del personale dello Stato e dei Comuni;
- b.
- dei membri delle autorità;
- c.
- dei privati incaricati di compiti pubblici.
Art. 48 Lingua ufficiale
Lingua ufficiale
La lingua ufficiale è il tedesco.
Art. 49 Trasparenza
Trasparenza
Di moto proprio o su richiesta, le autorità forniscono informazioni sulla loro attività, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.
B. Gran Consiglio
Art. 50 Funzione e composizione
Funzione e composizione
1 Il Gran Consiglio esercita il potere legislativo a livello di Costituzione e di legge, congiuntamente con gli aventi diritto di voto.
2 Il Gran Consiglio è un parlamento di milizia, composto di 180 membri.
Art. 51 Elezione
Elezione
1 I membri del Gran Consiglio sono eletti dal Popolo secondo il sistema proporzionale.
2 I distretti fungono da circondari elettorali. I grossi distretti possono essere suddivisi in più circondari.
3 I seggi devono essere ripartiti in modo che la volontà dell’elettore abbia possibilmente lo stesso peso nell’intero Cantone.
Art. 52 Indipendenza dei deputati
Indipendenza dei deputati
1 I membri del Gran Consiglio votano senza istruzioni.
2 Essi sono tenuti a indicare i legami che hanno con gruppi d’interessi.
Art. 53 Pubblicità dei dibattiti
Pubblicità dei dibattiti
I dibattiti del Gran Consiglio sono pubblici.
Art. 54 Competenze normative
Competenze normative
1 Il Gran Consiglio delibera su:
- a.
- progetti di revisione della Costituzione;
- b.
- leggi;
- c.
- trattati intercantonali e internazionali, per quanto non ne sia competente il Consiglio di Stato.
2 Sono fatti salvi i diritti popolari.
Art. 55 Pianificazione
Pianificazione
1 Il Gran Consiglio si pronuncia sui piani di base dell’attività dello Stato. Si esprime segnatamente sui punti chiave della pianificazione dei compiti e della pianificazione finanziaria.
2 Esso stabilisce le linee fondamentali dello sviluppo territoriale.
Art. 56 Competenze finanziarie
Competenze finanziarie
1 Il Gran Consiglio delibera a maggioranza semplice su:
- a.
- il bilancio di previsione;
- b.
- l’aliquota dell’imposta cantonale;
- c.
- l’approvazione del conto di Stato;
- d.
- l’alienazione a fini pubblici di valori patrimoniali per un importo superiore a 3 milioni di franchi.
2 Richiedono l’approvazione della maggioranza di tutti i membri del Gran Consiglio:
- a.
- le nuove spese uniche superiori a 3 milioni di franchi;
- b.
- le nuove spese ricorrenti superiori a 300 000 franchi annui;
- c.
- le decisioni nell’ambito delle deliberazioni sul bilancio di previsione che comportino per il Cantone un onere finanziario maggiore di quello preventivato dal Consiglio di Stato;
- d.
- le disposizioni concernenti sussidi statali o contributi alla perequazione finanziaria che potessero comportare spese supplementari.
3 Il Gran Consiglio decide entro sei mesi sulle proposte del Consiglio di Stato volte ad equilibrare a medio termine l’andamento corrente delle finanze dello Stato. È vincolato all’importo globale dei miglioramenti del saldo ottenibili grazie a queste proposte.
Art. 57 Controllo parlamentare
Controllo parlamentare
1 Il Gran Consiglio esercita il controllo sul Governo, sull’amministrazione e su altri enti incaricati di compiti pubblici, nonché sul funzionamento dei tribunali cantonali supremi.
2 La legge stabilisce i diritti, necessari a tal fine, di procurarsi informazioni e di consultare documenti.
Art. 58 Elezioni
Elezioni
Il Gran Consiglio elegge i propri organi e procede alle altre elezioni di sua competenza.
Art. 59 Altri compiti e competenze
Altri compiti e competenze
1 Il Gran Consiglio può:
- a.
- in nome del Cantone, presentare una domanda di referendum in sede federale;
- b.
- depositare un’iniziativa dei Cantoni all’Assemblea federale.
2 Il Gran Consiglio delibera su:
- a.
- i progetti sottostanti a referendum facoltativo;
- b.
- le domande di grazia che il Consiglio di Stato gli raccomanda di accettare.
3 Nei limiti delle sue competenze, il Gran Consiglio può incaricare il Consiglio di Stato di elaborare progetti.
4 La legge può attribuire al Gran Consiglio ulteriori compiti e competenze.
C. Consiglio di Stato
Art. 60 Funzione
Funzione
1 Il Consiglio di Stato è la suprema autorità direttoriale e esecutiva del Cantone.
2 Esso è il garante della Costituzione e esegue le leggi, le ordinanze e le decisioni del Gran Consiglio.
Art. 61 Composizione
Composizione
1 Il Consiglio di Stato si compone di sette membri che esercitano la funzione a tempo pieno.
2 Esso elegge i propri presidente e vicepresidente per la durata di un anno.
Art. 62 Elezione
Elezione
1 I membri del Consiglio di Stato sono eletti dal Popolo contemporaneamente a quelli del Gran Consiglio.
2 L’elezione si svolge secondo il sistema maggioritario.
3 Il territorio cantonale funge da circondario elettorale.
Art. 63 Attività accessorie
Attività accessorie
1 I membri del Consiglio di Stato non possono esercitare altre attività rimunerate.
2 Sono eccettuati i mandati di rappresentanza del Cantone in organizzazioni di diritto pubblico o privato, se autorizzati dal Gran Consiglio.
3 La deputazione del Cantone nell’Assemblea federale non può comprendere più di due membri del Consiglio di Stato.
Art. 64 Statuto nel Gran Consiglio
Statuto nel Gran Consiglio
I membri del Consiglio di Stato hanno voto consultivo e diritto di proposta nei dibattiti del Gran Consiglio.
Art. 65 Organizzazione
Organizzazione
1 Il Consiglio di Stato prende le sue decisioni quale autorità collegiale.
2 La preparazione degli affari governativi e l’esecuzione delle decisioni sono ripartite fra i dipartimenti.
3 Ogni dipartimento è diretto da un membro del Consiglio di Stato.
4 Il Consiglio di Stato può affidare certe pratiche ai dipartimenti e alle unità amministrative loro subordinate, per disbrigo autonomo.
Art. 66 Pianificazione
Pianificazione
1 Il Consiglio di Stato definisce gli obiettivi e i mezzi della politica governativa fondandosi su prospettive a lungo termine.
2 Esso li presenta al Gran Consiglio all’inizio di ogni legislatura.
Art. 67 Partecipazione all’attività legislativa
Partecipazione all’attività legislativa
1 Di regola, il Consiglio di Stato dirige la fase preliminare della procedura legislativa. Nei suoi rapporti, espone le conseguenze ecologiche, economiche e sociali che i progetti legislativi potrebbero avere a lungo termine.
2 Esso può emanare ordinanze per l’esecuzione delle leggi.
Art. 68 Competenze finanziarie
Competenze finanziarie
1 Il Consiglio di Stato elabora un progetto di bilancio di previsione e il conto di Stato.
2 Nei limiti del bilancio di previsione esso decide circa:
- a.
- nuove spese uniche non superiori a 3 milioni di franchi;
- b.
- nuove spese ricorrenti non superiori a 300 000 franchi annui;
- c.
- spese vincolate.
3 Decide circa l’alienazione a fini pubblici di valori patrimoniali per un importo non superiore a 3 milioni di franchi.
Art. 69 Collaborazione intercantonale e internazionale
Collaborazione intercantonale e internazionale
1 Il Consiglio di Stato negozia trattati intercantonali e internazionali. Nei limiti del suo potere regolamentare, ha competenza esclusiva per concluderli.
2 Esso fornisce correntemente alla competente commissione del Gran Consiglio informazioni circostanziate sui progetti di collaborazione a livello intercantonale e internazionale.
Art. 70 Direzione dell’amministrazione
Direzione dell’amministrazione
1 Il Consiglio di Stato dirige l’amministrazione cantonale e, nei limiti della legge, ne stabilisce l’organizzazione.
2 Esso provvede affinché l’operato dell’amministrazione sia conforme alla legge, efficiente, cooperativo, economo e rispettoso degli amministrati.
3 Il Consiglio di Stato vigila sugli altri enti incaricati di compiti pubblici, per quanto la legge non attribuisca questa competenza al Gran Consiglio.
Art. 71 Altri compiti
Altri compiti
1 Il Consiglio di Stato:
- a.
- provvede al mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici;
- b.
- prepara le elezioni e votazioni e ne assicura il corretto svolgimento;
- c.
- rappresenta il Cantone all’interno e all’esterno;
- d.
- procede alle elezioni di sua competenza;
- e.
- esegue le sentenze provviste di forza esecutiva;
- f.
- riferisce annualmente al Gran Consiglio sulla sua attività;
- g.
- dà il suo parere sui progetti che la Confederazione pone in consultazione e sulle decisioni ch’essa intende prendere in materia di politica estera, e ne dà comunicazione al Gran Consiglio.
2 Il Consiglio di Stato adempie altresì tutti gli altri compiti menzionati nella presente Costituzione e nella legge, per quanto non siano attribuiti a un’altra autorità.
Art. 72 Situazioni di emergenza
Situazioni di emergenza
1 In caso di disordini gravi, già in atto o imminenti, che minaccino la sicurezza pubblica, il Consiglio di Stato può prendere provvedimenti anche senza base legale e in particolare emanare ordinanze contingibili urgenti.
2 Tali ordinanze devono, senza indugio, essere sottoposte per approvazione al Gran Consiglio. Decadono il più tardi un anno dopo essere entrate in vigore.
D. Giustizia
Art. 73 Compiti e statuto dei tribunali
Compiti e statuto dei tribunali
1 I tribunali giudicano le controversie e le cause penali loro deferite in virtù della legge. La legge può affidare loro anche altri compiti.
2 I tribunali amministrano la giustizia indipendentemente dagli altri poteri dello Stato. Passate in giudicato, le loro decisioni non possono essere annullate o modificate da un altro potere dello Stato.
3 Sotto la direzione dei tribunali cantonali supremi, i tribunali si amministrano da sé. La legge prevede a tal fine organi comuni ai tribunali cantonali supremi.
Art. 74 Principi dell’organizzazione giudiziaria
Principi dell’organizzazione giudiziaria
1 L’organizzazione giudiziaria e la procedura garantiscono una giustizia affidabile e celere.
2 I tribunali cantonali supremi sono il Tribunale d’appello, il Tribunale amministrativo e il Tribunale delle assicurazioni sociali1.
1 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 1 4015).
Art. 75 Elezione
Elezione
1 I membri e i membri supplenti dei tribunali la cui competenza si estenda all’insieme del territorio cantonale sono eletti dal Gran Consiglio. Una commissione designata dal Gran Consiglio esamina le candidature.
2 I membri degli altri tribunali sono eletti dal Popolo e i loro supplenti dall’autorità giudiziaria superiore.
Art. 76 Giustizia civile e giustizia penale
Giustizia civile e giustizia penale
1 Per le cause civili e penali la legge prevede due gradi di giudizio. In casi motivati la legge prevede eccezioni se il diritto federale ammette il giudizio in istanza cantonale unica1.
2 L’autorità di secondo grado esamina in piena cognizione se l’autorità inferiore abbia applicato correttamente il diritto. Per quanto concerne l’accertamento dei fatti, deve quanto meno poter correggere gli errori manifesti.
1 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 1 4015).
2 Abrogato nella votazione popolare del 26 set. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 1 4015).
Art. 77 Giustizia amministrativa
Giustizia amministrativa
1 Per le decisioni prese in un procedimento amministrativo, la legge garantisce un controllo efficace da parte di un’autorità di reclamo, nonché la possibilità di impugnare la decisione di quest’ultima dinanzi a un tribunale. La legge prevede deroghe in casi giustificati.
2 In casi speciali, la legge può disporre che le pretese di diritto pubblico siano fatte valere in un procedimento giudiziario.
Art. 78 Pubblicità delle decisioni
Pubblicità delle decisioni
1 Le decisioni delle autorità giudiziarie sono rese accessibili al pubblico in forma appropriata. La protezione della personalità è garantita.
2 La giurisprudenza è pubblicata.
Art. 79 Controllo delle norme
Controllo delle norme
1 I tribunali e le autorità cantonali elette dal Popolo non danno attuazione alle disposizioni contrarie al diritto superiore.
2 Eccettuate la Costituzione e le leggi, gli atti normativi cantonali ritenuti contrari al diritto superiore possono essere contestati dinanzi a un tribunale supremo designato dalla legge.
3 La possibilità di contestare gli atti normativi comunali è disciplinata dalla legge.
E. Altre autorità
Art. 80 Autorità distrettuali
Autorità distrettuali
1 Gli aventi diritto di voto del distretto eleggono:
- a.
- il prefetto;
- b.
- il Consiglio distrettuale;
- c.
- le autorità giudiziarie distrettuali.
2 La legge stabilisce le altre autorità e determina chi le elegge.
3 Le autorità distrettuali adempiono i compiti conferiti loro dalla legge, segnatamente compiti di vigilanza, giurisdizionali e amministrativi.
Art. 81 Difensore civico
Difensore civico
1 Il Gran Consiglio nomina un difensore civico. Questi dirige un apposito ufficio.
2 L’Ufficio del difensore civico fa da intermediario tra gli amministrati e l’amministrazione cantonale, le autorità cantonali o i privati incaricati di compiti cantonali. La legge può prevedere eccezioni.
3 L’Ufficio del difensore civico è indipendente.
4 Esso può intervenire anche a livello comunale, se il regolamento del Comune interessato lo prevede.
Art. 82 Consiglio degli Stati
Consiglio degli Stati
1 I due deputati al Consiglio degli Stati sono eletti dal Popolo secondo il sistema maggioritario. Il territorio cantonale funge da circondario elettorale.
2 Il mandato dei due deputati al Consiglio degli Stati è di quattro anni. Di norma, essi sono eletti contemporaneamente ai deputati al Consiglio nazionale.
3 All’elezione possono partecipare anche gli Svizzeri all’estero che, nel Cantone di Zurigo, hanno diritto di voto in materia federale.
Capitolo 7: Comuni
A. Disposizioni generali
Art. 83 Tipi di Comuni e compiti
Tipi di Comuni e compiti
1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone.
2 I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici.
3 I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico.
Art. 84 Modifica dell’effettivo
Modifica dell’effettivo
1 L’aggregazione di Comuni richiede l’approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
2 Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l’approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune.
3 Il voto deve svolgersi alle urne.
4 La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge.
5 I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone.
Art. 85 Autonomia comunale
Autonomia comunale
1 I Comuni si amministrano autonomamente. Il diritto cantonale lascia loro una libertà d’azione quanto ampia possibile.
2 Il Cantone tiene conto delle conseguenze che la sua attività può avere sui Comuni, sulle città e sugli agglomerati.
3 Esso sente i Comuni in tempo utile.
Art. 86 Diritti popolari a livello comunale
Diritti popolari a livello comunale
1 I diritti popolari a livello comunale sono disciplinati dalla legge. La legge prevede segnatamente un diritto d’iniziativa, un diritto di referendum e un diritto di chiedere informazioni.
2 Gli aventi diritto di voto decidono alle urne su:
- a.
- le spese che superano l’importo stabilito nel regolamento comunale;
- b.
- gli affari specificati nella presente Costituzione, nella legge o nel regolamento comunale.
3 Nell’Assemblea comunale, un terzo degli aventi diritto di voto presenti può esigere che una decisione sia oggetto successivamente di una votazione alle urne.
4 La legge designa gli affari esclusi dalla votazione alle urne.
Art. 87 Organizzazione dei Comuni
Organizzazione dei Comuni
1 Gli organi dei Comuni sono:
- a.
- il corpo elettorale;
- b.
- il Municipio;
- c.
- le altre autorità designate dalla legge.
2 I Comuni politici possono sostituire all’Assemblea comunale un Parlamento comunale.
Art. 88 Quartieri e altre suddivisioni
Quartieri e altre suddivisioni
I Comuni possono delegare certi loro compiti a commissioni di quartiere o di frazione, per disbrigo autonomo.
Art. 89 Regolamento comunale
Regolamento comunale
1 Il Comune disciplina nel regolamento comunale la propria organizzazione e le competenze dei suoi organi.
2 Il regolamento comunale è adottato alle urne dagli aventi diritto di voto.
3 Esso richiede l’approvazione del Consiglio di Stato. Quest’ultimo ne accerta la legalità.
B. Collaborazione intercomunale
Art. 90 Principi
Principi
1 I Comuni possono adempiere compiti in comune.
2 Il Cantone rende possibile la collaborazione intercomunale al di là dei confini cantonali. Aiuta i Comuni a preservare i loro propri interessi.
Art. 91 Contratti di collaborazione
Contratti di collaborazione
1 Per adempiere uno o più compiti in comune, i Comuni possono concludere contratti fra loro.
2 La legge precisa le condizioni alle quali tali contratti richiedono l’approvazione degli aventi diritto di voto o del Parlamento.
Art. 92 Consorzi intercomunali
Consorzi intercomunali
1 Per adempiere uno o più compiti in comune, i Comuni possono raggrupparsi in consorzi.
2 Essi possono esservi obbligati se interessi pubblici importanti lo esigono. La legge disciplina la procedura.
3 I consorzi intercomunali sono enti autonomi di diritto pubblico. Si danno uno statuto in cui definiscono i loro compiti e la loro organizzazione.
4 Lo statuto dei consorzi intercomunali richiede l’approvazione del Consiglio di Stato. Quest’ultimo ne accerta la legalità.
Art. 93 Democrazia nei consorzi
Democrazia nei consorzi
1 I consorzi intercomunali devono organizzarsi democraticamente.
2 I diritti popolari a livello comunale valgono, per analogia, anche in seno ai consorzi. Il diritto d’iniziativa e il diritto di referendum spettano agli aventi diritto di voto sull’intero territorio consortile.
C. Vigilanza
Art. 94 Vigilanza
Vigilanza
I Comuni, i consorzi intercomunali e gli altri enti incaricati di compiti comunali sottostanno alla vigilanza delle autorità distrettuali e del Consiglio di Stato.
Capitolo 8: Compiti pubblici
A. Disposizioni generali
Art. 95 Principi
Principi
1 Il Cantone, i Comuni e gli altri enti incaricati di compiti pubblici collaborano nell’adempimento dei loro compiti.
2 Il Cantone e i Comuni assicurano che i compiti pubblici siano adempiuti da enti idonei, in modo efficace, economico e sostenibile.
3 Essi valutano periodicamente la necessità di ogni singolo compito pubblico.
4 Prima di assumere un nuovo compito, il Cantone e i Comuni espongono il modo in cui sarà assicurato il finanziamento.
Art. 96 Adempimento decentralizzato dei compiti
Adempimento decentralizzato dei compiti
1 Per consentire l’adempimento decentralizzato di compiti cantonali, il Cantone è suddiviso in distretti. La legge ne stabilisce i territori.
2 Per importanti ragioni, la legge può, per singoli compiti, prevedere un’altra suddivisione del territorio cantonale.
Art. 97 Ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni
Ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni
1 I Comuni assumono da sé i compiti pubblici che sono in grado di adempiere in modo appropriato quanto il Cantone.
2 Il Consiglio di Stato può delegare a un Comune, a sua richiesta o con il suo consenso, compiti cantonali per disbrigo autonomo. Tiene conto dei mezzi di cui il Comune dispone e lo indennizza adeguatamente.
B. Delega di compiti pubblici
Art. 98 Basi legali
Basi legali
1 Il Cantone e, per quanto la legislazione lo consenta, i Comuni possono delegare a terzi l’adempimento di compiti pubblici. A tal fine, possono istituire organizzazioni di diritto pubblico o privato o partecipare a organizzazioni siffatte.
2 La delega di un compito cantonale avviene per legge.
3 La delega di un compito comunale il cui adempimento richieda poteri d’imperio dev’essere prevista nel regolamento comunale.
4 In detti atti normativi devono essere disciplinati:
- a.
- la natura, l’estensione e il finanziamento dei compiti pubblici delegati;
- b.
- la struttura delle organizzazioni di cui al capoverso 1 e i loro compiti;
- c.
- l’estensione delle competenze normative nell’ambito degli obiettivi fissati dalla legge;
- d.
- la natura e l’estensione delle partecipazioni importanti;
- e.
- la vigilanza e la tutela giurisdizionale.
Art. 99 Controllo
Controllo
1 Le organizzazioni di diritto pubblico o privato che adempiono compiti pubblici nell’ambito di un mandato di prestazioni devono essere dotate di un organo di vigilanza tecnicamente qualificato e indipendente dalla direzione operativa.
2 L’organo di vigilanza controlla periodicamente l’adempimento del mandato sotto il profilo qualitativo e dell’economicità.
C. Compiti
Art. 100 Sicurezza e ordine pubblici
Sicurezza e ordine pubblici
Il Cantone e i Comuni assicurano la sicurezza e l’ordine pubblici.
Art. 101 Assetto territoriale
Assetto territoriale
Il Cantone e i Comuni provvedono a un’occupazione razionale del territorio, a un’appropriata e moderata utilizzazione del suolo e alla preservazione dello spazio vitale.
Art. 102 Protezione dell’ambiente
Protezione dell’ambiente
1 Il Cantone e i Comuni provvedono alla protezione dell’essere umano e dell’ambiente dalle immissioni nocive o moleste.
2 Le immissioni nocive o moleste devono essere evitate quanto possibile e, se necessario, rimosse. Le relative spese sono a carico di chi le ha causate.
3 Il Cantone e i Comuni possono promuovere l’applicazione di tecnologie ecologicamente sostenibili.
Art. 103 Protezione della natura e del patrimonio
Protezione della natura e del patrimonio
1 Il Cantone e i Comuni provvedono alla conservazione e alla protezione della fauna e della flora.
2 Essi provvedono altresì alla conservazione di paesaggi, siti, gruppi di edifici e singole costruzioni di pregio, nonché di monumenti naturali e beni culturali.
Art. 104 Trasporti
Trasporti
1 Il Cantone e i Comuni provvedono affinché i trasporti siano, nel loro insieme, organizzati in modo sicuro, economico e rispettoso dell’ambiente, e affinché la rete dei trasporti sia efficiente.
2 Il Cantone esercita la sovranità sulle strade appartenenti allo Stato.
2bis Il Cantone provvede all’efficienza della rete di strade cantonali per il traffico privato motorizzato. Una riduzione dell’efficienza su singoli tratti deve essere quanto meno compensata nella rete stradale circostante.1
3 Il Cantone e i Comuni promuovono il trasporto pubblico delle persone sull’intero territorio cantonale.
1 Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2018 (FF 2018 5335 art. 1 3161).
Art. 105 Acque
Acque
1 Il Cantone esercita la sovranità sulle acque.
2 Il Cantone e i Comuni assicurano l’approvvigionamento idrico.
3 Essi provvedono alla protezione dalle piene e da altri pericoli naturali. Promuovono la rinaturazione delle acque.
Art. 106 Energia
Energia
1 Il Cantone crea condizioni quadro favorevoli a un approvvigionamento energetico sufficiente, economico, sicuro e riguardoso dell’ambiente.
2 Esso crea incentivi per l’utilizzazione di energie indigene e rinnovabili e per un consumo energetico razionale.
3 Il Cantone provvede altresì affinché l’approvvigionamento elettrico sia sicuro ed economico.
Art. 107 Economia e lavoro
Economia e lavoro
1 Il Cantone e i Comuni creano condizioni quadro favorevoli a un’economia diversificata, competitiva, sociale e liberale. In tal ambito tengono conto in particolare dello sviluppo delle piccole e medie imprese, nonché della collaborazione tra le parti sociali.
2 In collaborazione con i privati, essi promuovono misure che consentano di conciliare l’attività professionale con compiti assistenziali.
3 Essi creano condizioni quadro che favoriscano un’offerta diversificata di posti di lavoro e di tirocinio.
Art. 108 Agricoltura e silvicoltura
Agricoltura e silvicoltura
Il Cantone provvede affinché i settori dell’agricoltura e della silvicoltura siano gestiti nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile e possano adempiere i loro diversi compiti.
Art. 109 Banca cantonale
Banca cantonale
Il Cantone gestisce una banca cantonale.
Art. 110 Alloggio
Alloggio
Il Cantone e i Comuni promuovono la costruzione di abitazioni di utilità pubblica e l’accesso alla proprietà per uso personale.
Art. 111 Aiuto sociale
Aiuto sociale
1 Il Cantone e i Comuni provvedono affinché le persone che si trovano in una situazione di bisogno cui non riescono a far fronte con le proprie forze trovino un tetto e ricevano mezzi sufficienti ad assicurare la loro esistenza.
2 Essi promuovono la riqualificazione professionale e il perfezionamento dei disoccupati e il loro reinserimento nel mondo del lavoro.
3 Per lottare contro le situazioni di disagio sociale e la povertà, il Cantone e i Comuni promuovono misure di autoaiuto.
Art. 112 Famiglia, giovani e anziani
Famiglia, giovani e anziani
In collaborazione con i privati, il Cantone e i Comuni:
- a.
- sostengono la famiglia in quanto comunità composta di adulti e bambini;
- b.
- promuovono la protezione dei fanciulli e dei giovani e la loro integrazione nella società;
- c.
- migliorano la qualità di vita degli anziani.
Art. 113 Sanità
Sanità
1 Il Cantone e i Comuni provvedono affinché il sistema sanitario sia sufficiente ed economicamente sopportabile.
2 Essi promuovono le misure di prevenzione.
Art. 114 Integrazione
Integrazione
1 Il Cantone e i Comuni promuovono la convivenza dei diversi gruppi della popolazione nel rispetto e nella tolleranza reciproci, nonché la loro partecipazione alla vita pubblica.
2 Essi prendono provvedimenti per sostenere l’integrazione degli stranieri residenti nel Cantone.
Art. 115 Pubblica educazione
Pubblica educazione
Il Cantone e i Comuni provvedono a un sistema educativo che consideri e sviluppi le capacità intellettuali, psichiche, sociali e fisiche di ognuno, ne consolidi il senso di responsabilità e socialità e s’impronti al pieno sviluppo di ciascuno a livello personale e professionale.
Art. 116 Scuole pubbliche
Scuole pubbliche
1 Il Cantone e i Comuni gestiscono scuole pubbliche che dispensino un insegnamento di qualità.
2 Le scuole pubbliche rispettano i valori fondamentali dello Stato democratico. Sono aconfessionali e apolitiche.
Art. 117 Scuole private
Scuole private
1 Le scuole private che adempiono gli stessi compiti della scuola pubblica dell’obbligo sottostanno all’autorizzazione e alla vigilanza dello Stato.
2 Il Cantone può sostenere le scuole private che forniscono prestazioni d’interesse pubblico.
Art. 118 Scuole universitarie
Scuole universitarie
Il Cantone provvede alla qualità dell’insegnamento e della ricerca nell’università e nelle altre scuole universitarie.
Art. 119 Formazione professionale e perfezionamento
Formazione professionale e perfezionamento
1 Il Cantone promuove la formazione professionale.
2 Il Cantone e i Comuni promuovono il perfezionamento professionale e l’educazione degli adulti.
Art. 120 Cultura
Cultura
Il Cantone e i Comuni promuovono la cultura e l’arte.
Art. 121 Sport
Sport
Il Cantone e i Comuni promuovono lo sport.
Capitolo 9: Finanze
Art. 122 Principi
Principi
1 Il Cantone e i Comuni provvedono a una sana gestione finanziaria.
2 Il Cantone, i Comuni e le altre organizzazioni di diritto pubblico gestiscono le loro finanze secondo i principi della legalità, della parsimonia e dell’economicità.
3 Il bilancio di previsione e i conti sono retti dai principi della trasparenza, della comparabilità e della pubblicità.
4 Nella determinazione delle basi di calcolo di tributi e contributi dello Stato è accordata particolare importanza alla promozione di comportamenti compatibili con le esigenze ambientali.
Art. 123 Equilibrio finanziario
Equilibrio finanziario
1 Il Cantone e i Comuni equilibrano le loro finanze a medio termine. La legge può obbligare i Comuni a farlo anche a breve termine.
2 I disavanzi sono ammortati entro cinque anni.
Art. 124 Pianificazione dei compiti e pianificazione finanziaria
Pianificazione dei compiti e pianificazione finanziaria
1 Il Cantone e i Comuni pianificano i loro compiti e il relativo finanziamento. Tengono conto degli effetti a lungo termine delle misure previste.
2 Il Cantone e i Comuni si adoperano per non far aumentare la quota fiscale.
Art. 125 Imposte
Imposte
1 La legge definisce i tipi d’imposta, la cerchia dei contribuenti, l’oggetto delle imposte e il loro modo di calcolo.
2 Le imposte si conformano ai principi dell’universalità e dell’uniformità, nonché dell’imposizione secondo la capacità economica dei contribuenti.
3 La fiscalità deve:
- a.
- tenere conto dell’onere globale che i tributi rappresentano per il contribuente;
- b.
- nel rispetto della solidarietà, salvaguardare lo spirito d’iniziativa del contribuente e promuovere la previdenza individuale;
- c.
- tenere conto della competitività dell’economia;
- d.
- permettere in misura adeguata la formazione di patrimonio;
- e.
- sgravare le persone che hanno obblighi di mantenimento o di assistenza;
- f.
- non penalizzare le coppie sposate rispetto alle persone non coniugate.
4 La progressione fiscale dev’essere moderata e non eccedere un certo livello.
5 I bassi redditi e i piccoli patrimoni sono esenti da imposta.
6 Non sono ammessi privilegi fiscali individuali.
Art. 126 Altri tributi
Altri tributi
1 La legge stabilisce i principi per la riscossione di altri tributi.
2 Essa determina in particolare:
- a.
- la natura e l’oggetto del tributo;
- b.
- i principi di calcolo;
- c.
- la cerchia dei contribuenti.
Art. 127 Perequazione finanziaria
Perequazione finanziaria
1 Il Cantone assicura la perequazione finanziaria.
2 La perequazione finanziaria:
- a.
- consente ai Comuni di svolgere i compiti necessari;
- b.
- permette di evitare che i tassi d’imposizione divergano considerevolmente da un Comune all’altro.
3 La perequazione finanziaria è a carico del Cantone e dei Comuni.
Art. 128 Compensazione degli oneri
Compensazione degli oneri
1 La legge può prevedere che i Comuni che forniscono prestazioni speciali per un vasto territorio o sopportano oneri particolari ricevano dal Cantone o da altri Comuni un’adeguata compensazione tenuto conto della loro capacità finanziaria.
2 I Comuni che finanziano o ricevono tali compensazioni hanno diritto di essere consultati.
Art. 129 Controllo delle finanze
Controllo delle finanze
1 Il Controllo delle finanze verifica i conti del Cantone e ne riferisce al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio.
2 Il Controllo delle finanze è indipendente.
3 Il Gran Consiglio ne nomina la direzione su proposta del Consiglio di Stato.
4 Le finanze dei Comuni e delle altre organizzazioni di diritto pubblico sono controllate da organi specializzati indipendenti.
Capitolo 10: Chiese e altre comunità religiose
Art. 130 Enti ecclesiastici
Enti ecclesiastici
1 Il Cantone riconosce come enti autonomi di diritto pubblico:
- a.
- la Chiesa evangelica riformata e le sue parrocchie;
- b.
- la Chiesa cattolica romana e le sue parrocchie;
- c.
- la Parrocchia cattolica cristiana.
2 La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Parrocchia cattolica cristiana sono autonome nei limiti del diritto cantonale. Esse disciplinano:
- a.
- in un atto normativo sottoposto a referendum obbligatorio e conforme ai principi legalitari e democratici, il diritto di voto per quanto concerne i loro affari interni;
- b.
- la competenza per la costituzione di nuove parrocchie, nonché per l’aggregazione o lo scioglimento di parrocchie esistenti.
3 La legge disciplina:
- a.
- le linee fondamentali dell’organizzazione degli enti ecclesiastici;
- b.
- il diritto di riscuotere imposte;
- c.
- le prestazioni dello Stato;
- d.
- la competenza e la procedura di nomina dei pastori e dei parroci e la durata della loro funzione.
4 La legge può prevedere che una parte del gettito non possa essere devoluta a certi scopi.
5 Il Cantone esercita l’alta vigilanza sugli enti ecclesiastici.
Art. 131 Altre comunità religiose
Altre comunità religiose
1 Fra le altre comunità religiose, il Cantone riconosce la Comunità di culto israelita («Israelitische Cultusgemeinde») e la Comunità ebraica liberale («Jüdische Liberale Gemeinde»).
2 Queste comunità disciplinano la partecipazione dei loro membri conformemente ai principi legalitari e democratici.
3 Nel rispetto dell’autonomia che il diritto costituzionale garantisce alle comunità religiose, la legge disciplina:
- a.
- gli effetti del riconoscimento;
- b.
- la vigilanza.
Capitolo 11: Revisione della Costituzione cantonale
Art. 132 Principi
Principi
1 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.
2 I progetti di revisione costituzionale sono esaminati in due letture.
3 Ogni revisione costituzionale è sottoposta al voto del Popolo.
Art. 133 Revisione parziale
Revisione parziale
In caso di revisione parziale della Costituzione, dev’essere rispettata l’unità della materia.
Art. 134 Revisione totale
Revisione totale
1 La decisione di procedere alla revisione totale della Costituzione spetta al Popolo sulla base di un’iniziativa popolare o di una decisione del Gran Consiglio.
2 Nella stessa occasione, il Popolo decide se il progetto di nuova Costituzione dev’essere elaborato dal Gran Consiglio o da una Costituente eletta dal Popolo.
Capitolo 12: Disposizioni transitorie
Art. 135 Entrata in vigore
Entrata in vigore
1 La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2 La Costituzione del Cantone di Zurigo del 18 aprile 1869 è abrogata.
Art. 136 Attuazione della Costituzione
Attuazione della Costituzione
Le autorità che legiferano e quelle che applicano il diritto attuano senza indugio la presente Costituzione.
Art. 137 Ultrattività parziale del diritto anteriore
Ultrattività parziale del diritto anteriore
Gli atti normativi emanati e le decisioni prese secondo una procedura valida secondo la vecchia Costituzione rimangono in vigore. Una loro eventuale modifica va attuata secondo le disposizioni della presente Costituzione.
Art. 138 Diritti fondamentali e procedura giudiziaria
Diritti fondamentali e procedura giudiziaria
1 Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, le autorità prendono le misure necessarie per:
- a.
- garantire i diritti fondamentali ai sensi degli articoli 11 capoverso 4, 14 e 17;
- b.
- adattare la procedura giudiziaria alle esigenze degli articoli 76, 77 e 79 capoverso 2.
2 I diritti risultanti dalle disposizioni costituzionali suddette possono essere invocati direttamente soltanto dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 1.
Art. 139 Diritto d’iniziativa
Diritto d’iniziativa
1 Le iniziative popolari depositate prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione sono sottoposte al voto del Popolo nei termini previsti dal diritto anteriore.
2 Se il termine per la raccolta delle firme per un’iniziativa popolare sta già decorrendo all’entrata in vigore della presente Costituzione, l’iniziativa sottostà al nuovo diritto.
Art. 140 Votazioni popolari
Votazioni popolari
1 Il referendum contro un progetto che il Gran Consiglio ha adottato prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione sottostà al diritto anteriore.
2 Fintanto che un Comune non ha designato l’organo abilitato a sostenere un referendum intercomunale ai sensi dell’articolo 33 capoverso 4 primo periodo, la relativa competenza è dell’Assemblea comunale o del Parlamento comunale.
Art. 141 Responsabilità causale dei privati
Responsabilità causale dei privati
L’articolo 46 capoverso 2 implica una responsabilità causale dei privati soltanto se l’evento dannoso si verifica oltre un anno dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione.
Art. 142 Autorità
Autorità
1 I membri delle autorità rimangono in funzione fino alla scadenza del mandato secondo il diritto anteriore.
2 Se si procede a nuove elezioni nei due anni successivi all’entrata in vigore della presente Costituzione, l’elezione è retta dal diritto anteriore e vale per un intero periodo amministrativo.
Art. 143 Comuni
Comuni
1 I Comuni civili sono retti dal diritto anteriore e, sempre secondo le disposizioni del diritto anteriore, vengono aggregati al loro Comune politico entro quattro anni a contare dall’entrata in vigore della presente Costituzione.
2 Entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, i Comuni determinano l’importo a partire dal quale una decisione in materia di spese dev’essere sottoposta a una votazione alle urne (art. 86 cpv. 2).
Art. 144 Consorzi intercomunali
Consorzi intercomunali
Entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, i consorzi intercomunali disciplinano nel loro statuto il diritto d’iniziativa e il diritto di referendum ai sensi dell’articolo 93 capoverso 2. Sino a tale adeguamento, le votazioni nei consorzi sono rette dal diritto anteriore e dai precedenti statuti consortili.
Art. 145 Chiese
Chiese
1 Le prestazioni dello Stato agli enti ecclesiastici fondate su titoli giuridici storici rimangono garantite sino all’entrata in vigore della nuova regolamentazione legale. La nuova regolamentazione di queste prestazioni si impronta al loro volume globale attuale.
2 Sino all’entrata in vigore della nuova regolamentazione del diritto di voto in materia ecclesiastica, si applicano le disposizioni del diritto cantonale.
3 Sino all’entrata in vigore della nuova regolamentazione delle competenze in materia di creazione di nuove parrocchie, nonché di aggregazione e scioglimento di parrocchie esistenti, si applicano le disposizioni della legge sui Comuni.
Indice delle materie
I numeri indicano gli art. e parti di art. della Costituzione
Aggregazioni
- – di parrocchie 130, 145
- – modifica dell’effettivo dei Comuni 84
Amministrazione
- – controllo del Gran Consiglio sull’ 57
- – difensore civico 81
- – direzione dell’ 70
Autorità 40 ss
- – altri compiti del Consiglio di Stato 71
- – attività accessoria delle 45
- – autori dell’iniziativa 24
- – autorità distrettuali 80
- – buona fede 2
- – compiti delle 38
- – controllo delle norme 79
- – difensore civico 81
- – diritto di petizione 16
- – durata delle funzioni delle 41
- – eleggibilità in seno alle 40
- – elezione da parte dall’autorità giudiziaria superiore 75
- – emanazione delle ordinanze 38
- – esercizio del potere dello Stato 1
- – giustizia
- – amministrativa 77
- – civile 76
- – penale 76
- – incompatibilità 42
- – iniziativa delle 31
- – legislazione 38
- – organizzazione
- – dei Comuni 87
- – del Consiglio di Stato 65
- – organizzazione delle 38
- – principi legalitari 2
- – pubblicità delle decisioni delle 78
- – responsabilità
- – dei
- – membri delle autorità 47
- – privati incaricati di compiti pubblici 47
- – del personale dello Stato 46
- – dello Stato 46
- – suprema autorità
- – direttoriale del Cantone 60
- – esecutiva del Cantone 60
- – trasparenza 49
- – vigilanza delle 94
Banca cantonale 109
Bilancio
- – competenze
- – finanziari 56
- – finanziarie 68
- – delibera del bilancio di previsione 56
- – elaborazione di un progetto di 68
- – principi del 122
Cantone
- – adeguata rappresentanza d’ambo i sessi 40
- – altre comunità religiose 131
- – altri compiti
- – del Consiglio di Stato 74
- – diritti politici in materia 22
- – e competenze del Gran Consiglio 59
- – attività
- – accessoria delle autorità 45
- – accessorie 63
- – autonomia
- – comunale 85
- – dei Comuni 1
- – circondario elettorale 62, 82
- – cittadinanza cantonale 20
- – conferimento della 21
- – collaborazione con
- – gli altri Cantoni 4
- – i Comuni 4
- – l’estero 4
- – la Confederazione 4
- – collaborazione
- – intercantonale 69
- – intercomunale 90 ss
- – Consorzi intercomunali 92
- – Democrazia nei consorzi 93
- – contratti di 91
- – principi della 90
- – competenze
- – finanziarie del Gran Consiglio 65
- – normativa del Gran Consiglio 54
- – compiti del 100 ss
- – acque 105
- – agricoltura 108
- – alloggio 110, 111
- – anziani 112
- – assetto territoriale 101
- – Banca cantonale 109
- – cultura 12
- – economia 107
- – energia 106
- – famiglia 112
- – formazione professionale 11
- – giovani 112
- – integrazione 114
- – lavoro 107
- – ordine pubblico 100
- – perfezionamento professionale 119
- – protezione del patrimonio 103
- – protezione dell’ambiente 10
- – protezione della natura 103
- – pubblica educazione 115
- – sanità 113
- – scuole private 117
- – scuole pubbliche 116
- – scuole universitarie 118
- – sicurezza 100
- – silvicoltura 108
- – sport 121
- – trasporti 104
- – compiti pubblici 95
- – adempimento decentralizzato dei compiti 96
- – controllo
- – delle norme 79
- – parlamentare 57
- – delega di compiti pubblici da parte del 98
- – deposito di un’iniziativa in sede federale da parte del 23
- – dialogo tra le
- – culture 7
- – diverse
- – concezioni filosofiche 7
- – religioni 7
- – difensore civico 81
- – direzione dell’amministrazione 70
- – diritto di voto in materia 22
- – disposizioni transitorie della costituzione 135 ss
- – eleggibilità 40
- – elezione 51
- – dei membri
- – dei tribunali 75
- – supplenti dei tribunali 75
- – del Consiglio degli Stati 82
- – enti ecclesiastici 130
- – alta vigilanza sugli 130
- – finanze 122 ss
- – altri tributi 126
- – compensazione degli oneri 128
- – controllo delle 129
- – equilibrio finanziario 123
- – imposte 125
- – perequazione finanziaria 127
- – pianificazione dei compiti e pianificazione finanziaria 124
- – principi 122
- – garanzia dei diritti fondamentali 10
- – immunità 44
- – impegno politico democratico 39
- – incompatibilità 42
- – legislazione cantonale 38
- – modifica dell’effettivo dei Comuni 84
- – obiettivi sociali 19
- – perequazione finanziaria 127
- – preparazione dei giovani 39
- – principi dell’organizzazione giudiziaria 74
- – promozione della parità dei sessi 11
- – rapporti di lavoro del personale dello 47
- – referendum
- – facoltativo 33
- – obbligatorio 32
- – responsabilità dello Stato 46
- – riconoscimento di enti ecclesiastici 130
- – ripartizione dei compiti tra
- – Cantone 97
- – Comuni 97
- – seggi 51
- – Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera 1
- – suprema autorità
- – direttoriale del 60
- – esecutiva del 60
- – sussidiarietà 5
- – sviluppo sostenibile 6
- – tipi di Comuni e compiti 83
- – trattati intercantonali 32, 33
- – tribunali
- – compiti dei 73
- – statuto dei 73
- – uguaglianza giuridica 11
- – vigilanza 94
Chiesa (e)
- – Chiesa
- – cattolica romana 130
- – evangelica riformata 130
- – ed altre comunità religiose 130
- – riconoscimento come enti autonomi di diritto pubblico 130
Cittadinanza 20 ss
- – acquisto della 20
- – competenza per conferire la 21
- – condizioni della cittadinanza cantonale 20
- – perdita della 20
Commissione (i)
- – adeguata rappresentanza dei sessi nelle commissioni
- – cantonali 40
- – comunali 40
- – collaborazione
- – intercantonale 69
- – internazionale 69
- – delega di certi compiti da parte di Comuni a 88
- – elezione dei
- – membri dei tribunali 75
- – membri supplenti dei tribunali 75
Compiti 100 ss
- – adempimento
- – decentralizzato dei 96
- – dei 99
- – di compiti in comune 90, 92
- – altri compiti del Consiglio di Stato 71
- – assunzione dei compiti d’interesse pubblico 5
- – astensione 43
- – autorità distrettuali 80
- – compiti 100 ss
- – acque 105
- – agricoltura 108
- – alloggio 110, 111
- – anziani 112
- – assetto territoriale 101
- – Banca cantonale 109
- – cultura 120
- – economia 107
- – energia 106
- – famiglia 112
- – formazione professionale 119
- – giovani 112
- – integrazione 114
- – lavoro 107
- – ordine pubblico 100
- – perfezionamento professionale 119
- – protezione del patrimonio 103
- – protezione dell’ambiente 102
- – protezione della natura 103
- – pubblica educazione 115
- – sanità 11
- – scuole private 117
- – scuole pubbliche 11
- – scuole universitarie 118
- – sicurezza 100
- – silvicoltura 10
- – sport 121
- – trasporti 104
- – compiti pubblici
- – degli altri enti incaricati di 95
- – del
- – Cantone 95
- – Comuni 95
- – consorzi intercomunali 92
- – contratti di collaborazione 91
- – controllo parlamentare su altri enti incaricati di 57
- – dei Comuni 83
- – dei tribunali 73
- – del Cantone 38
- – delega
- – di 38, 98
- – di certi 88
- – delle autorità 38
- – difensore civico 81
- – perequazione finanziaria 127
- – pianificazione dei 55. 124
- – presentazione della domanda di referendum 59
- – pubblici 95
- – responsabilità
- – dei privati incaricati di compiti pubblici 47
- – dello Stato 46
- – ripartizione dei 97
- – sussidiarietà 5
- – vigilanza 94
- – vigilanza sugli altri enti incaricati di 70
Comune (i) 83 ss
- – adeguata rappresentanza d’ambo i sessi 40
- – adempimento dei compiti in comune 90
- – altri compiti del Consiglio di Stato 71
- – attività accessoria delle autorità 45
- – autonomia 85
- – cittadinanza comunale 20
- – collaborazione con il Cantone 4
- – collaborazione intercomunale 90 ss
- – compensazione degli oneri 128
- – competenza per conferire la cittadinanza del 21
- – compiti 100 ss
- – acque 105
- – agricoltura 108
- – alloggio 110, 111
- – anziani 112
- – assetto territoriale 101
- – Banca cantonale 109
- – cultura 120
- – economia 107
- – energia 106
- – famiglia 112
- – formazione professionale 119
- – giovani 112
- – integrazione 114
- – lavoro 107
- – ordine pubblico 100
- – perfezionamento professionale 119
- – protezione del patrimonio 103
- – protezione dell’ambiente 102
- – protezione della natura 103
- – pubblica educazione 115
- – sanità 113
- – scuole private 117
- – scuole pubbliche 11
- – scuole universitarie 118
- – sicurezza 100
- – silvicoltura 108
- – sport 121
- – trasporti 104
- – compiti
- – del 83
- – pubblici 95
- – consorzi intercomunali 92
- – contratti di collaborazione 91
- – controllo delle
- – finanze 129
- – norme 79
- – delega
- – ai Comuni di 38
- – di compiti pubblici 98
- – democrazia nei consorzi 93
- – dialogo tra le culture 7
- – difensore civico 81
- – diritti popolari a livello 86
- – diritto di voto 22
- – equilibrio finanziario 123
- – impegno democratico 39
- – modifica dell’effettivo 84
- – obiettivi sociali 19
- – organizzazione dei 87
- – perequazione finanziaria 127
- – pianificazione
- – dei compiti 124
- – finanziaria 124
- – quartieri e altre suddivisioni dei 88
- – rapporti di lavoro del personale dei 47
- – referendum facoltativo 33
- – regolamento 89
- – responsabilità dello Stato 46
- – riconoscimento dell’autonomia dei 1
- – ripartizione dei compiti tra
- – Cantone 97
- – Comuni 97
- – sana gestione finanziaria 122
- – sussidiarietà 5
- – sviluppo sostenibile 6
- – tipi di 83
- – uguaglianza giuridica 11
- – vigilanza sui 94
Comunità religiose 130 ss
- – altre 131
Confederazione
- – altri compiti del Consiglio di Stato 71
- – collaborazione del Cantone con la 4
- – giustizia
- – civile 76
- – giustizia penale 76
- – membro della 1
- – referendum facoltativo 33
- – tipi di Comuni 83
Consiglio degli Stati 82
Consiglio di Stato 60 ss
- – altri compiti del 71
- – attività accessorie dei membri del 63
- – autorità collegiale 65
- – collaborazione
- – intercantonale 69
- – internazionale 69
- – competenze finanziarie 68
- – del Gran Consiglio 56
- – normativa 54
- – composizione del 61
- – consorzi intercomunali 92
- – controllo delle finanze 129
- – direzione dell’amministrazione 70
- – domande di grazia 59
- – eleggibilità al 40
- – elezione dei membri del 62
- – immunità dei membri del 44
- – incompatibilità dei membri del 42
- – iniziativa
- – delle autorità 31
- – individuale 31
- – organizzazione del 65
- – partecipazione all’attività legislativa 67
- – pianificazione 66
- – regolamento comunale 89
- – ripartizione dei compiti tra
- – Cantone 97
- – Comuni 97
- – situazioni di emergenza 72
- – statuto nel 64
- – suprema autorità direttoriale
- – del Cantone 60
- – esecutiva del Cantone 60
- – vigilanza 94
- – sugli enti incaricati di compiti pubblici 70
Consiglio Nazionale
- – elezione dei deputati al 82
Consorzio (i)
- – democrazia nei 92
- – enti autonomi di diritto pubblico 92
- – intercomunali 92
- – organizzazione dei 92
- – raggruppamento in 92
- – statuto dei 92
Corpo elettorale
- – organi dei Comuni 87
Costituente
- – revisione totale della Costituzione 134
Costituzione
- – altri compiti del Consiglio di Stato 71
- – autorità abilitate a emanare ordinanze 38
- – cantonale
- – garanzia dei diritti fondamentali 10
- – obiettivi sociali 19
- – revisione parziale della 23
- – totale della 23
- – controllo delle norme 79
- – diritti
- – fondamentali 10
- – popolari a livello comunale 86
- – enti ecclesiastici 130
- – federale
- – garanzia dei diritti fondamentali 10
- – obiettivi sociali 19
- – funzione del
- – Consiglio di Stato 60
- – Gran Consiglio 50
- – iniziativa per la revisione totale della 25
- – obiettivi sociali 19
- – progetti di revisione della 54
- – revisione
- – della Costituzione cantonale 132
- – parziale della 23
- – totale della 23
Dignità umana
- – tutela della 9
Diritto (i)
- – attività accessorie dei membri del Consiglio di Stato 63
- – autonomia comunale 85
- – autorità distrettuali 80
- – cittadinanza 20
- – compensazione degli oneri 128
- – competenze normativa del Competenze normativa 54
- – condizioni per
- – l’acquisto della cittadinanza
- – cantonale 20
- – comunale 20
- – la perdita della cittadinanza
- – cantonale 20
- – comunale 20
- – conferimento della cittadinanza comunale 21
- – Consiglio degli Stati 82
- – consorzi intercomunali 92
- – contratti di collaborazione 91
- – controllo
- – della delega di compiti pubblici 99
- – delle finanze 129
- – delle norme 79
- – parlamentare 57
- – delega di compiti pubblici 98
- – democrazia nei consorzi 93
- – di proposta nei dibattiti del Gran Consiglio 64
- – eleggibilità 40
- – enti ecclesiastici 130
- – esercizio
- – del potere dello Stato 1
- – in modo illimitato del potere statuale 3
- – incontrollato del potere statuale 3
- – finanze 122
- – fondamentali 9 ss
- – accesso ai documenti ufficiali 17
- – dignità umana è intangibile 9
- – diritto alla formazione 14
- – diritto di petizione 16
- – forme di convivenza 13
- – garanzie procedurali 18
- – libertà scolastica 15
- – lingua dei segni 12
- – uguaglianza giuridica 11
- – funzione del Gran Consiglio 50
- – giustizia
- – amministrativa 77
- – civile 76
- – penale 76
- – popolari 22 ss
- – diritto d’iniziativa 23 ss
- – diritto di voto 22
- – impegno democratico 39
- – legislazione 38 ss
- – votazioni popolari 32 ss
- – referendum facoltativo 33
- – referendum obbligatorio 32
- – popolari a livello comunale 86
- – quale
- – fondamento dell’attività dello Stato 2
- – limite dell’attività dello Stato 2
- – rapporti di lavoro del personale
- – dei Comuni 47
- – dello Stato 47
- – regolamento comunale 89
- – responsabilità dello Stato 46
- – soggettivi 19
- – tipi di Comuni 83
Disposizioni transitorie 135 ss
Divisione dei poteri
- – principio della 3
Durata
- – dei
- – pastori 130
- – parroci 130
- – delle funzioni 41 del
- – presidente del Consiglio di Stato 61
- – vicepresidente del Consiglio di Stato 61
Eleggibilità
- – ai tribunali cantonali supremi 40
- – al
- – Consiglio
- – degli Stati 40
- – di Stato 40
- – Gran Consiglio 40
- – in seno alle altre autorità 40
Elezioni
- – degli organi del Gran Consiglio 58
- – dei
- – deputati al Consiglio degli Stati 82
- – membri
- – dei tribunali la cui competenza si estenda all’insieme del territorio cantonale 75
- – del Consiglio di Stato 62 Gran Consiglio 51
- – supplenti dei tribunali la cui competenza si estenda all’insieme del territorio cantonale 75
- – preparazione delle 71
Giudice/i
- – durata delle funzioni dei giudici 41
Garanzia
- – dei diritti fondamentali 10
- – procedurali 18
Gran Consiglio 50 ss
- – altri compiti
- – del Consiglio di Stato 71
- – e competenze del 59
- – attività accessorie 63
- – collaborazione
- – intercantonale 69
- – internazionale 69
- – competenze finanziarie del 56
- – composizione del 50
- – controllo
- – delle finanze 129
- – parlamentare del 57
- – controprogetto a un’iniziativa popolare 30
- – definizione
- – degli obiettivi della politica governativa 66
- – dei mezzi della politica governativa 66
- – dichiarazione di non-validità delle iniziative popolari 28
- – direzione dell’amministrazione 70
- – eleggibilità del 40
- – elezione
- – dei membri
- – del Consiglio di Stato 62
- – dei tribunali la cui competenza si estenda all’insieme del territorio cantonale 75
- – supplenti dei tribunali la cui competenza si estenda all’insieme del territorio cantonale 75
- – da parte del 58
- – esecuzione di
- – decisioni 60
- – ordinanze del 60
- – forma dell’iniziativa 25
- – funzione del 50
- – immunità de membri del 44
- – incompatibilità de membri del 42
- – indipendenza dei deputati del 52
- – iniziativa
- – delle autorità 31
- – individuale 31
- – legislazione di urgenza 37
- – nomina del difensore civico 81
- – oggetto dell’iniziativa 23
- – pianificazione 55
- – procedura in caso di iniziative popolari in forma di proposta generica 29
- – pubblicità dei dibattiti del 53
- – referendum
- – facoltativo 33
- – obbligatorio 32
- – revisione totale della Costituzione 134
- – situazioni di emergenza 72
- – statuto dei membri del Consiglio di Stato nel 64
- – votazioni
- – parziali 34
- – su varianti 34
Imposta (e) 125
- – competenze finanziarie del Gran Consiglio 56
- – diritto degli enti ecclesiastici di riscuotere le 130
- – legislazione 38
- – referendum obbligatorio 32
Iniziativa
- – altri compiti del Gran Consiglio 59
- – autori dell’ 24
- – autorità 24
- – individuale 24
- – popolare 24
- – controprogetto a un’ 30
- – delle autorità 31
- – democrazia nei consorzi 93
- – diritti popolari a livello comunale 86
- – diritto d’ 23 ss
- – esame preliminare dell’ 26
- – forma dell’ 25
- – individuale 31
- – procedura in caso di 29
- – revisione totale della Costituzione 134
- – riuscita formale dell’ 27
- – salvaguardia dello spirito d’ 125
- – validità dell’ 28
Istruzione
- – indipendenza dei deputati 52
- – membri del Gran Consiglio votano senza 52
- – pari diritto di accedere all’ 11
Interesse pubblico
- – attività dello Stato 2
- – compiti di 5
- – principi legalitari 2
- – scuole private 117
- – sostegno delle scuole private 117
- – sussidiarietà 5
Legge/i
- – adempimento decentralizzato dei compiti 96
- – altre comunità religiose 131
- – altri compiti
- – del Consiglio di Stato 71
- – del Gran Consiglio 59
- – astensione 43
- – autorità distrettuali 80
- – Chiese 145
- – compensazione degli oneri 128
- – competenze normativa del Gran Consiglio 54
- – compiti dei tribunali 73
- – conferimento della cittadinanza cantonale 21
- – consorzi intercomunali 92
- – contratti di collaborazione 91
- – controllo
- – delle norme 79
- – parlamentare 57
- – delega di compiti pubblici 98
- – difensore civico 81
- – direzione da parte del Consiglio di Stato dell’amministrazione 70
- – diritti popolari a livello comunale 86
- – eleggibilità 40
- – enti ecclesiastici 130
- – equilibrio finanziario 123
- – funzione del
- – Consiglio di Stato 60
- – Gran Consiglio 50
- – giustizia
- – amministrativa 77
- – civile 76
- – penale 76
- – imposte 125
- – incompatibilità 42
- – legislazione 38
- – di urgenza 37
- – modifica dell’effettivo dei Comuni 84
- – oggetto dell’iniziativa 23
- – organi dei Comuni 87
- – partecipazione del Consiglio di Stato all’attività legislativa 67
- – referendum
- – facoltativo 33
- – obbligatorio 32
- – responsabilità
- – del Cantone 47
- – dello Stato 46
- – nei confronti dei Comuni 47
- – uguaglianza giuridica dinanzi alla 11
Libertà
- – autonomia comunale 85
- – lingua dei segni 12
- – linguistica 12
- – scolastica 15
Lingua
- – cittadinanza cantonale 20
- – dei segni 12
- – nozioni sufficienti della lingua tedesca 20
- – ufficiale 51
- – uguaglianza giuridica 11
Maggioritario
- – elezione popolare dei
- – membri del Consiglio di Stato 62
- – deputati al Consiglio degli Stati 82
- – sistema 62
Municipio
- – organi dei Comuni 87
- – organizzazione dei Comuni 87
Nomine
- – dei
- – parroci 130
- – pastori 130
- – del
- – Controllo delle finanze 129
- – difensore civico 81
Ordinanza/e
- – funzione del Consiglio di Stato 60
- – legislazione 38
- – partecipazione del Consiglio di Stato all’attività legislativa 67
- – situazioni di emergenza 72
Ordine pubblico
- – assicurazione dell’ 100
- – mantenimento da parte del Consiglio di Stato dell’ 71
Organizzazione/i
- – consorzi intercomunali 92
- – degli enti ecclesiastici 130
- – dei Comuni 87
- – del Consiglio di Stato 65
- – direzione dell’amministrazione 70
- – giudiziaria 74
- – legislazione 38
- – regolamento comunale 89
Partiti
- – democrazia 39
- – formazione dell’opinione 39
- – impegno democratico 39
Perequazione finanziaria
- – a carico del
- – cantone 127
- – comune 127
- – assicurazione cantonale della 127
- – competenze finanziarie 56
- – Gran Consiglio 56
Petizione
- – diritto di 16
- – esame delle 16
Popolo
- – competenze normativa del Gran Consiglio 54
- – controllo delle norme 79
- – diritti popolari 22 ss
- – diritto d’iniziativa 23 ss
- – diritto di voto 22
- – impegno democratico 39
- – legislazione 38 ss
- – diritti popolari a livello
- – comunale 86
- – consorzi intercomunali 93
- – diritto d’iniziativa 139
- – elezione
- – dei due deputati al Consiglio degli Stati 82
- – dei membri degli altri tribunali 75
- – del Consiglio di Stato 62
- – del Gran Consiglio 51
- – integrazione 114
- – popolo 1
- – revisione della Costituzione cantonale 132 ss
- – totale 134
- – votazioni popolari 140
Progetto
- – competenze
- – finanziarie del Consiglio di Stato 68
- – normativa del Gran Consiglio 54
- – conseguenze a lungo termine dei 67
- – controprogetto a un’iniziativa popolare 30
- – delibera del Gran Consiglio su 59
- – di nuova Costituzione 134
- – di revisione costituzionale 132
- – forma dell’iniziativa 25
- – parere del Consiglio di Stato sui progetti che la Confederazione pone in consultazione 71
- – procedura in caso di iniziative popolari 29
- – progetti di collaborazione a livello
- – intercantonale 69
- – internazionale 69
- – referendum
- – contro un 140
- – facoltativo 33 obbligatorio 32
- – variante 34
Proposta generica
- – forma dell’iniziativa 25
- – procedura in caso di iniziative popolari 29
Proporzionale
- – elezione dei membri del Gran Consiglio 51
Proprietà
- – promozione dell’accesso alla 110
Pubblicità
- – dei conti
- – dei Comuni 122
- – del Cantone 122
- – dei dibattiti del Gran Consiglio 53
- – del bilancio di previsione
- – dei Comuni 122
- – del Cantone 122
- – delle decisioni delle autorità giudiziarie 78
Referendum
- – delibera del Gran Consiglio di progetti sottostanti al 59
- – diritti popolari a livello comunale 86
- – diritto, nei consorzi, di 93
- – enti ecclesiastici 130
- – legislazione di urgenza 37
- – oggetto dell’iniziativa 23
- – presentazione, da parte del Gran Consiglio, di domanda di 59
- – referendum facoltativo 33 obbligatorio 32
Responsabilità
- – causale dei privati 141
- – dei Comuni 46
- – dei privati che adempiono compiti pubblici 46
- – del Cantone 46
- – delle organizzazioni di diritto pubblico 46
- – dello Stato 46
- – immunità dei membri de
- – Consiglio di Stato 44
- – Gran Consiglio 44
- – impegno democratico 39
- – individuale e collettiva 1
- – nei confronti
- – dei Comuni 47
- – del Cantone 47
- – oggettiva 46
- – per i danni causati
- – agendo illecitamente nell’esercizio delle funzioni 46
- – per indebita omissione nell’esercizio delle funzioni 46
- – pubblica educazione 115
- – sviluppo sostenibile 6
Revisione della Costituzione
- – competenze normativa del Gran Consiglio 54
- – della Costituzione cantonale 132
Scuola (e)
- – compiti nei settori della 83
- – universitarie 118
- – private 117
- – pubbliche 116
Sede
- – deposito, da parte del Cantone, di un’iniziativa in sede federale 23
- – presentazione, da parte del Gran Consiglio, di una domanda di referendum in sede federale 59
Sesso
- – discriminazione a causa del 11
- – uguaglianza giuridica 11
Sistema
- – educativo 115
- – elezione dei
- – deputati al Consiglio degli Stati 82
- – membri del
- – Consiglio di Stato 62
- – Gran Consiglio 51
- – maggioritario 62
- – proporzionale 51
- – sanitario 113
Territorio
- – assetto del 101
- – compensazione degli oneri 128
- – democrazia nei consorzi 93
- – elezione dei
- – deputati al Consiglio degli Stati 82
- – membri del Consiglio di Stato 62
- – suddivisione del 96
- – trasporto pubblico delle persone 104
Tribunale (i)
- – compiti dei 73
- – controllo
- – delle norme 79
- – parlamentare sui 57
- – eleggibilità 40
- – elezione dei
- – membri dei 75
- – membri supplenti dei 75
- – giustizia 73 ss
- – giustizia
- – amministrativa 77
- – civile 76
- – penale 76
- – immunità 44
- – incompatibilità 42
- – principi dell’organizzazione giudiziaria 74
- – statuto dei 73
Uguaglianza
- – giuridica 11
Vigilanza
- – base legale per la delega dei compiti 98
- – del Consiglio di Stato 94
- – delle autorità distrettuali 80, 94
- – in caso di adempiono compiti pubblici nell’ambito di un mandato di prestazioni 99
- – sugli enti ecclesiastici 130
- – sulle
- – comunità religiose 131
- – scuole private 117
Votazioni
- – consorzi intercomunali 144
- – controprogetto a un’iniziativa popolare 30
- – diritti popolari a livello comunale 86
- – iniziative popolari 29
- – legislazione di urgenza 37
- – parziali e su varianti 34
- – popolari 32 ss, 140
- – preparazione del Consiglio di Stato delle 71
- – referendum facoltativo 33
- – richiesta di 33
Voto
- – adozione del regolamento comunale 89
- – autori dell’iniziativa 24
- – autorità distrettuali 80
- – chiese 145
- – contratti di collaborazione 91
- – dei membri del Consiglio di Stato 64
- – democrazia nei consorzi 93
- – diritti popolari a livello comunale 86
- – diritto di 22 ss
- – eleggibilità 40
- – enti ecclesiastici 130
- – esercizio del potere legislativo 50
- – impegno democratico 39
- – iniziative popolari
- – controprogetto 30
- – procedura 29
- – lezione dei deputati al Consiglio degli Stati 82
- – modifica dell’effettivo dei Comuni 83
- – referendum
- – facoltativo 33
- – obbligatorio 32
- – revisione della Costituzione cantonale 132
Accettata nella votazione popolare del 27 feb. 2005. Garanzia dell’AF del 15 dic. 2005 (FF 2006 329 art. 1, 2005 4677).
1 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 14.12.2019