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RS 414.712 Ordinanza del DEFR del 2 settembre 2005 concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali

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[414.712]

Ordinanza del DEFR concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali

del 2 settembre 2005 (Stato 1° ottobre 2014)

IlDipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoverso 2 lettere a e c nonché 16 capoverso 3 della legge dell'11 settembre 19962 sulle scuole universitarie professionali,

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1
 

La presente ordinanza determina i cicli di studio delle scuole universitarie professionali, disciplina le esigenze minime degli studi postdiploma che portano al conseguimento di un master di perfezionamento e stabilisce i relativi titoli.


Sezione 2: Cicli di studio

Art. 2
 

I cicli di studio e la loro classificazione nei campi specifici sono stabiliti nell'allegato.


Sezione 3: Studi postdiploma

Art. 3 Condizioni d'ammissione
 

1 L'ammissione a un ciclo di studio postdiploma presuppone il possesso di un diploma universitario.

2 Gli studenti che non sono in possesso di un diploma universitario possono essere ammessi se sono in grado di comprovare in altro modo la loro idoneità.


Art. 4 Estensione
 

1 La conclusione di un ciclo di studio postdiploma richiede almeno 60 punti di credito secondo l'European Credit Transfer System (ECTS). Un punto di credito corrisponde a un carico di lavoro di 25-30 ore secondo l'articolo 2 capoverso 2 delle direttive del 5 dicembre 20021 del Consiglio delle SUP, nell'edizione del 1° aprile 2004, per l'attuazione della Dichiarazione di Bologna presso le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche.

2 Il ciclo di studio postdiploma termina con un lavoro di master.


1 Non pubblicate nella RU. Le direttive possono essere richieste presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), Effingerstrasse 27, 3003 Berna, oppure consultate sul sito della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (www.edk.ch).


Art. 5 Riconoscimento dei master di perfezionamento
 

1 I master di perfezionamento che soddisfano i requisiti del diritto federale sono riconosciuti a livello federale.

2 Le scuole universitarie professionali tengono un elenco degli studi postdiploma riconosciuti.


Sezione 4: Titoli

Art. 6 Titoli protetti per diplomi di bachelor e master
 

1 Per un diploma di bachelor riconosciuto a livello federale le scuole universitarie professionali possono rilasciare i seguenti titoli protetti:

a.
«Bachelor of Science [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BSc [nome della SUP]); oppure
b.
«Bachelor of Arts [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BA [nome della SUP]).

2 Per un diploma di master riconosciuto a livello federale le scuole universitarie professionali possono rilasciare i seguenti titoli protetti:

a.
«Master of Science [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: MSc [nome della SUP]); oppure
b.
«Master of Arts [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: MA [nome della SUP]).

Art. 7 Titoli protetti per master di perfezionamento
 

1 Le scuole universitarie professionali possono rilasciare i seguenti titoli protetti per un master di perfezionamento riconosciuto a livello federale:

a.
«Master of Advanced Studies [nome della scuola universitaria professionale] in [designazione dell'indirizzo]» (abbreviazione: MAS [nome della SUP]); oppure
b.
«Executive Master of Business Administration [nome della scuola universitaria professionale]» (abbreviazione: EMBA [nome della SUP]).

2 Le scuole universitarie professionali non possono utilizzare il termine «master» per attività di formazione continua che non portano ad un master di perfezionamento riconosciuto a livello federale.


Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 8 Disposizioni transitorie
 

1 Le scuole universitarie professionali sono autorizzate a iniziare studi postdiploma secondo il diritto precedente per due anni al massimo dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

2 Chi ha conseguito un certificato postdiploma riconosciuto a livello federale secondo il diritto precedente è autorizzato a portare il titolo «Postdiploma [nome della SUP] di indirizzo [designazione dell'indirizzo]».


Art. 9 Entrata in vigore
 

La presente ordinanza entra in vigore il 5 ottobre 2005.



Allegato1

(art. 2)

Campi specifici e cicli di studio con bachelor

Campi specifici (Fields of Study)

Cicli di studio con bachelor (Bachelor Degree Programmes)

a.
Tecnica e tecnologia dell'informazione (Engineering and IT)

Ingegneria elettronica (Electrical Engineering)

Tecnica dell'automobile (Automotive Engineering)

Tecnica degli edifici (Energy and Building Technology)

Ingegneria meccanica (Mechanical Engineering)

Microtecnica (Microengineering)

Ingegneria dei media (Media Engineering)

Ingegneria informatica (Computer Science)

Telecomunicazioni (Telecommunications)

Tecnica dei sistemi (Systems Engineering)

Ingegneria gestionale (Engineering and Management)

Aviazione (Aviation)

Industrial Design Engineering

Optometria (Optometry)

Energia e tecnica ambientale (Energy and Environmental Engineering)

Sistemi di trasporto (Transportation Systems)

b.
Architettura, edilizia e progettazione (Architecture, Construction and Planning)

Architettura (Architecture)

Pianificazione del territorio (Spatial Planning)

Architettura del paesaggio (Landscape Architecture)

Ingegneria civile (Civil Engineering)

Tecnica del legno (Wood Engineering)

Geomatica (Geomatics)

c.
Chimica e scienze della vita (Chemistry and Life Sciences)

Chimica (Chemistry)

Biotecnologia (Biotechnology)

Tecnologia alimentare (Food Technology)

Scienze della vita (Life Technologies)

Ingegneria ambientale (Environmental Engineering)

Enologia (Oenology)

Tecnologie delle scienze della vita (Life Sciences Technologies)

Scienze molecolari della vita (Molecular Life Sciences)

d.
Agricoltura ed economia forestale (Agriculture and Forestry)

Agronomia (Agronomy)

Economia forestale (Forestry)

e.
Economia e servizi (Business, Management and Services)

Economia aziendale (Business Administration)

Diritto economico (Business Law)

Facility Management

Economia alberghiera (Hospitality Management)

Turismo (Tourism)

Informatica di gestione (Business Information Technology)

Informazione e documentazione (Information Science)

Comunicazione (Communication)

f.
Design

Comunicazione visiva (Visual Communication)

Design industriale e dei prodotti (Product and Industrial Design)

Architettura d'interni (Interior Design)

Conservazione (Conservation)

g.
Sanità (Health)

Cure infermieristiche (Nursing)

Fisioterapia (Physiotherapy)

Ergoterapia (Occupational Therapy)

Ostetrica (Midwifery)

Alimentazione e dietetica (Nutrition and Dietetics)

h.
Lavoro sociale (Social Work)

Lavoro sociale (Social Work)

i.
Musica, teatro e altre arti (Music, Theatre and other Arts)

Musica (Music)

Musica e movimento (Music and Movement)

Teatro (Theatre)

Arti figurative (Fine Arts)

Mediazione in arte e design (Art and Design Communication)

Cinema (Cinema)

Scrittura letteraria (Literary Writing)

j.
Psicologia applicata (Applied Psychology)

Psicologia applicata (Applied Psychology)

k. Linguistica applicata (Applied Linguistics)

Lingue applicate (Applied Languages)


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 13 gen. 2011 (RU 2011 289). Aggiornato dai n. I delle O del DEFR del 30 set. 2011 (RU 2011 4569) e del 12 set. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2977).



RU 2005 4659


1 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
2 RS 414.71

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Infomazioni supplementari

Questo testo non è in vigore!
Decisione 2 settembre 2005
Entrata in vigore 5 ottobre 2005
Fonte RU 2005 4659
Decisione abr. 12 novembre 2014
Abrogazione 1 gennaio 2015
Fonte abr. RU 2014 4137
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Tutte le versioni

non più in vigore 01.10.2014 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2013 PDF DOC
non più in vigore 01.11.2011 PDF DOC
non più in vigore 01.02.2011 PDF DOC
non più in vigore 01.05.2009 PDF DOC
non più in vigore 05.10.2005 PDF DOC

Revisioni

05.10.2005 - 01.01.2015
Ordinanza del DEFR del 2 settembre 2005 concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 16.02.2019

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