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RS 0.142.114.899 Accordo del 16 dicembre 2004 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica libanese sulla riammissione di persone in situazione irregolare (con All.)

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0.142.114.899

Traduzione

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica libanese sulla riammissione di persone in situazione irregolare

Concluso il 16 dicembre 2004

Entrato in vigore con scambio di note il 15 febbraio 2006

(Stato 15 febbraio 2006)

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica libanese,

(detti di seguito «Parti contraenti»),

desiderosi di mantenere e rafforzare i legami di solidarietà e di sviluppare la cooperazione reciproca;

determinati a lottare contro l’immigrazione illegale,

desiderosi di agevolare la riammissione di persone in situazione irregolare,

hanno convenuto quanto segue:

  Art. 1 Riammissione di cittadini svizzeri

(1) La Confederazione svizzera, su domanda ufficiale della Repubblica libanese, riammette sul proprio territorio senza formalità chiunque non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di entrata o di dimora vigenti nella Repubblica libanese, se può essere accertato o validamente presunto che questi possegga la nazionalità svizzera.

(2) La Repubblica libanese riammette sul suo territorio alle stesse condizioni la persona in questione se una verifica susseguente dimostra che, al momento di lasciare il territorio della Repubblica libanese, questa non possedeva la nazionalità svizzera.

  Art. 2 Riammissione di cittadini libanesi

(1) La Repubblica libanese, su domanda ufficiale della Confederazione Svizzera, riammette sul proprio territorio senza formalità chiunque non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di entrata o di dimora vigenti nella Confederazione Svizzera, se può essere accertato o validamente presunto che questi possegga la nazionalità libanese.

(2) La Confederazione Svizzera riammette sul suo territorio alle stesse condizioni la persona in questione se una verifica susseguente dimostra che, al momento di lasciare il territorio svizzero, questa non possedeva la nazionalità libanese.

  Art. 3 Riammissione di cittadini di Stati terzi e apolidi

(1) Ciascuna Parte contraente, su domanda ufficiale dell’altra Parte contraente, riammette sul suo territorio senza formalità ogni cittadino di Stati terzi o apolide cui essa ha accordato l’ultimo permesso di dimora permanente o riconosciuto lo statuto di rifugiato secondo la rispettiva legge interna.

(2) Tuttavia, la Parte contraente richiedente riammette sul suo territorio ogni cittadino di uno Stato terzo o apolide, di cui al paragrafo 1, se successivamente è provato che questo, quando ha lasciato detto territorio, non era titolare di un permesso di dimora permanente o non gli era stato riconosciuto lo statuto di rifugiato dalla Parte contraente richiesta.

  Art. 4 Permesso di dimora permanente

Per permesso di dimora permanente ai sensi dell’articolo 3 viene inteso qualsiasi permesso figurante nell’elenco contenuto nell’Allegato, allestito dalle autorità competenti di una Parte contraente, in conformità con il diritto nazionale.

  Art. 5 Termini

(1) Per rispondere positivamente o negativamente, la Parte contraente richiesta ha un termine di 3 mesi a contare dalla data di ricezione della domanda da parte della sua rappresentanza diplomatica o consolare. Se il termine scade senza che la Parte contraente richiedente abbia avuto una risposta, l’approvazione è considerata come implicita.

(2) La Parte contraente richiesta prende a carico la persona di cui ha accettato la riammissione immediatamente, ma al più tardi entro 3 mesi. Se la Parte contraente richiedente lo desidera, questo termine può essere prorogato di altri 3 mesi qualora lo esigano difficoltà giuridiche o pratiche. È necessaria una nuova domanda ufficiale della Parte contraente richiedente se il termine supera i sei mesi a contare dalla data del rilascio del primo lasciapassare.

  Art. 6 Transito

(1) Su domanda dell’altra Parte contraente, ciascuna Parte contraente autorizza il transito, sotto controllo delle autorità, di cittadini di Stati terzi (di seguito «transito»), a condizione che sia garantita l’ammissione negli altri Stati di transito e nello Stato di destinazione. In questo caso, non è necessario che la Parte contraente richiesta appronti un visto di transito.

(2) Il transito di cittadini di Stati terzi di cui al paragrafo 1 non è sollecitato ed è rifiutato se vi sono indizi sufficienti per ritenere che nello Stato di destinazione o in un eventuale Stato di transito la persona rischia trattamenti inumani o la pena di morte, oppure che la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà siano minacciate a causa della sua nazionalità, della sua religione, della sua razza o delle sue opinioni politiche.

(3) Inoltre, il transito può essere rifiutato se la persona può aspettarsi un perseguimento penale o un’esecuzione di pena sul territorio della Parte contraente richiesta, in uno Stato di transito o nello Stato di destinazione.

(4) La domanda di transito deve essere presentata per scritto e regolata per via diretta tra le autorità competenti. La forma e il contenuto della domanda come anche la procedura sono definiti nell’Allegato.

(5) Se respinge una domanda di transito per il fatto che le condizioni di cui ai paragrafi 1 a 3 non sono adempiute, la Parte contraente richiesta indica per scritto alla Parte contraente richiedente le basi della propria decisione. Anche se alla Parte contraente richiedente sono state date garanzie preliminari, ciascuna persona accettata per il transito può essere rimandata se successivamente le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono adempiute oppure se esistono motivi di rifiuto ai sensi del paragrafo 3. In questo caso, la Parte contraente richiedente è tenuta a riammettere la persona in questione.

  Art. 7 Protezione dei dati

(1) Se per l’esecuzione del presente Accordo sono comunicati dati personali, questi sono raccolti, trattati e protetti conformemente alle legislazioni nazionali. In particolare devono essere osservati i seguenti principi:

a.
la Parte contraente che riceve i dati li utilizza unicamente allo scopo previsto nel presente Accordo e alle condizioni fissate dalla Parte che li ha comunicati;
b.
su domanda, la Parte contraente che ha ricevuto i dati informa l’altra in merito alla loro utilizzazione;
c.
i dati personali possono essere comunicati soltanto alle autorità competenti per l’esecuzione del presente Accordo, che sono le sole a poterli utilizzare allo scopo previsto in quest’ultimo. Le due Parti contraenti devono iscrivere nei loro incarti la trasmissione e la ricezione di dati personali. La Parte contraente che trasmette i dati deve dare preliminarmente l’assenso affinché i dati possano essere comunicati ad altre autorità;
d.
la Parte contraente che trasmette i dati deve accertarsi che siano esatti, necessari e conformi allo scopo per cui sono stati comunicati. La Parte contraente che li ha trasmessi deve osservare le limitazioni previste nel suo diritto interno riguardo alla comunicazione dei dati. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti oppure che i dati sono stati trasmessi illegalmente, la Parte contraente che li ha ricevuti deve essere immediatamente avvertita e deve rettificare o distruggere i dati;
e.
le persone che ne facciano richiesta sono informate in merito alla comunicazione dei dati che le concernono come anche sull’utilizzazione prevista, conformemente al diritto nazionale della Parte contraente richiesta dell’informazione;
f.
i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per cui sono stati comunicati. Ciascuna Parte contraente incarica un organo appropriato indipendente di controllare il trattamento e l’utilizzazione dei dati conservati;
g.
ciascuna Parte contraente è tenuta a proteggere i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive o la comunicazione non autorizzata.

(2) I dati personali comunicati nell’ambito della riammissione devono concernere esclusivamente:

a.
i dati personali riguardanti la persona da riammettere ed eventualmente i membri della sua famiglia (cognome, nome, all’occorrenza cognome precedente, soprannomi o pseudonimi, nomi falsi, data e luogo di nascita, sesso e nazionalità precedente e attuale);
b.
la carta d’identità, il passaporto o gli altri documenti d’identità o di viaggio e lascia passare (numero, durata di validità, data del rilascio, autorità di rilascio, luogo del rilascio, ecc.);
c.
altre informazioni quali impronte digitali e fotografie che possono servire a identificare la persona da trasferire oppure a verificare che siano adempiute le condizioni di riammissione previste nel presente Accordo;
d.
i luoghi di dimora e gli itinerari.
  Art. 8 Spese

Le spese di trasporto connesse con la riammissione o il transito, fino alla frontiera della Parte contraente richiesta, o alla frontiera dello Stato di destinazione, sono a carico della Parte contraente richiedente.

  Art. 9 Applicazione delle disposizioni dell’Accordo

(1) Le autorità competenti menzionate nel presente Accordo e incaricate della sua applicazione sono, per la Repubblica libanese, il Ministero dell’Interno – Direzione Generale della Sicurezza Generale – e, per la Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e polizia – Divisione rimpatrio.

(2) Le procedure d’applicazione del presente Accordo, in particolare quelle concernenti:

a.
i dettagli procedurali per lo scambio delle informazioni e la riammissione;
b.
i documenti e le informazioni necessari nella procedura di riammissione,

sono disciplinate nell’Allegato al presente Accordo, che è parte integrante di quest’ultimo.

(3) Le modifiche tecniche dell’Allegato possono essere convenute tra le autorità competenti delle Parti contraenti mediante nota diplomatica.

  Art. 10 Altri obblighi

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale, in particolare gli obblighi derivanti:

–
dagli Accordi internazionali relativi alla protezione dei diritti dell’uomo, quali il Patto internazionale del 16 dicembre 19661 relativo ai diritti civili e politici;
–
dai trattati internazionali in materia di estradizione.

1 RS 0.103.2

  Art. 11 Principi della buona cooperazione

(1) Le Parti contraenti si aiutano vicendevolmente nell’applicazione e nell’interpretazione del presente Accordo e si informano regolarmente in merito alle condizioni che ciascuna Parte pone all’entrata sul proprio territorio di cittadini di Stati terzi. Qualsiasi divergenza concernente l’interpretazione, l’applicazione o l’attuazione del presente Accordo è appianata mediante consultazione reciproca o scambi di opinioni, oralmente o per scritto, tra le autorità competenti delle Parti contraenti.

(2) La rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente che riceve le domande in virtù degli articoli 1 e 2 aiuta la Parte contraente richiedente a verificare la nazionalità, secondo le procedure del diritto interno di ciascuna Parte contraente, di ogni persona tenuta a lasciare il Paese. Ciò può avvenire tramite audizioni comuni. Se necessario, sono nominati esperti per verificare la nazionalità della persona.

(3) Le due Parti contraenti si sforzano, nei limiti delle proprie capacità e risorse, di rafforzare la cooperazione tecnica al fine di attuare le operazioni previste nel presente Accordo.

  Art. 12 Scambio d’informazioni

Le due Parti contraenti, fondandosi sulla cooperazione ai sensi del presente Accordo, si sforzano d’intensificare lo scambio d’informazioni generali e il dialogo sulle questioni migratorie d’importanza comune.

  Art. 13 Sospensione e denuncia

(1) Dopo aver consultato l’altra Parte contraente, ciascuna Parte contraente può sospendere, totalmente o parzialmente, le disposizioni del presente Accordo per motivi attinenti all’ordine pubblico o alla salute pubblica. La sospensione deve essere notificata immediatamente per scritto all’altra Parte contraente.

(2) Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento, mediante notifica scritta all’altra Parte contraente. In questo caso, l’Accordo cessa di avere effetto 30 giorni dopo la data di ricezione della notifica.

  Art. 14 Applicazione

Il presente Accordo si applica anche al territorio e ai cittadini del Principato del Liechtenstein.

  Art. 15 Entrata in vigore

(1) Ciascuna Parte contraente informa l’altra, per via diplomatica, allorquando sono adempiute le esigenze costituzionali necessarie all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

(2) Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo l’ultima notifica, per via diplomatica, mediante la quale le Parti contraenti si informano che le loro rispettive esigenze costituzionali sono soddisfatte.

Fatto a Berna il 16 dicembre 2004, in due esemplari originali in lingua araba e francese. In caso di divergenza interpretativa tra le Parti contraenti fa stato il testo francese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Christoph Blocher

Per il Governo della Repubblica libanese:

Jamil El Sayed


  Allegato

  1. Ad art. 1 dell’Accordo:

1.1 La nazionalità svizzera è provata presentando:

–
una carta d’identità valida;
–
un passaporto valido o un documento sostitutivo del passaporto.

Su presentazione di questi documenti, le autorità svizzere riconoscono la nazionalità della persona, senza che siano necessarie altre verifiche.

1.2 La nazionalità svizzera può ritenersi presunta in particolare mediante:

–
qualsiasi documento di cui al numero 1.1 la cui validità è scaduta;
–
una carta d’identità militare che attesti l’appartenenza all’esercito svizzero;
–
una licenza di condurre;
–
un atto di nascita;
–
le dichiarazioni di testimoni;
–
indicazioni fornite dalla persona in questione;
–
la lingua parlata dalla persona in questione;
–
il confronto delle impronte digitali.

In questo caso, la nazionalità svizzera è considerata stabilita, a meno che la Confederazione Svizzera non l’abbia confutata.

1.3 Se le autorità libanesi non possono presentare nessuno dei documenti sopra menzionati, la rappresentanza diplomatica o consolare svizzera rilascia un lasciapassare su presentazione dei seguenti documenti:

–
una fotocopia del passaporto;
–
un lasciapassare la cui validità è scaduta oppure una copia;
–
una domanda di visto presentata presso una rappresentanza diplomatica o consolare libanese, oppure una copia di questa domanda;
–
una domanda di permesso di dimora presentata presso un’autorità libanese oppure una copia.
  2. Ad art. 2 dell’Accordo:

2.1 La nazionalità libanese è provata presentando:

–
un passaporto libanese valido;
–
un originale dell’estratto personale dello schedario di Stato civile o del registro familiare con fotografia della persona in questione (IKHRAJ QAID FARDI o AAILI) rilasciato dopo il 1° gennaio 1993;
–
una carta d’identità valida rilasciata dopo il marzo 1997;
–
un lasciapassare valido che menzioni la nazionalità libanese del titolare.

Su presentazione e dopo verifica di questi documenti, la Repubblica libanese riconosce la nazionalità della persona, senza che siano necessarie altre verifiche.

2.2 La nazionalità libanese può ritenersi presunta in particolare mediante:

–
una copia dei documenti menzionati al numero 2.1, con fotografia;
–
un passaporto libanese la cui validità è scaduta;
–
le impronte digitali registrate negli schedari libanesi delle impronte digitali;
–
un lasciapassare la cui validità è scaduta oppure una copia, con fotografia;
–
le dichiarazioni di testimoni;
–
un atto di nascita oppure una sua copia, con fotografia;
–
una licenza di condurre oppure una sua copia, con fotografia;
–
un certificato di fine servizio militare rilasciato dall’Esercito libanese, con fotografia;
–
una domanda di visto presentata presso una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, oppure una copia, con fotografia;
–
una domanda di permesso di residenza presentata presso un’autorità svizzera oppure una copia, con fotografia;
–
le spiegazioni date dalla persona in questione alle autorità legali e amministrative svizzere e alla rappresentanza diplomatica o consolare libanese.

In questo caso la nazionalità libanese è considerata stabilita dopo una verifica dell’autorità competente.

2.3 La rappresentanza diplomatica o consolare, dopo autorizzazione della Direzione Generale della Sicurezza Generale fondata sulla verifica dell’identità, si incarica di fornire il documento di viaggio alle autorità competenti svizzere. Nel caso in cui la persona in questione possegga un passaporto o un lasciapassare validi o un altro documento valido tra quelli menzionati nel numero 2.1, l’autorità competente svizzera informa la rappresentanza diplomatica o consolare, che approva il rimpatrio, dopo verifica dell’identità da parte della Direzione Generale della Sicurezza Generale.

  3. Ad art. 1 e 2 dell’Accordo:

3.1 Indipendentemente dai documenti disponibili, siano essi prove inconfutabili della nazionalità o mezzi di presunzione che possono aiutare a confermare la nazionalità, la Parte contraente richiedente presenta una domanda di riammissione all’altra Parte per il tramite della propria rappresentanza diplomatica o consolare, comprendente i dati seguenti concernenti la persona in questione:

a)
cognomi e nomi e, all’occorrenza, cognome da nubile;
b)
fotografia recente della persona in questione;
c)
data e luogo di nascita;
d)
nazionalità della persona in questione;
e)
ultimo indirizzo noto o altro indirizzo della persona in questione nel Paese di riammissione;
f)
tipo, numero di serie, durata di validità del passaporto o altri documenti di viaggio come anche i dettagli concernenti l’autorità che li ha emessi e una copia del documento di viaggio;
g)
le impronte digitali delle dieci dita della persona in questione.

La Parte contraente richiesta deve rispondere entro i termini fissati nel presente Accordo.

3.2 La Parte contraente richiedente accompagna la persona in questione presso la rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta ai fini di un’audizione.

Durante questa audizione, la persona in questione è invitata a fare una dichiarazione spontanea riguardo al proprio statuto familiare, alla sua situazione professionale e alle circostanze della dimora sul territorio della Parte contraente richiedente come anche a quelle del rimpatrio.

3.3 Le due Parti contraenti accettano senza indugio il rimpatrio immediato dei propri cittadini rispettivi, arrivati o entrati illegalmente per via aerea, nei termini più brevi a contare dalla data del loro arrivo o della loro entrata, secondo un parere diretto tra le autorità competenti delle due Parti contraenti. Per quanto concerne dette persone, in questo parere diretto basta fornire alla Parte contraente richiesta il nome della persona da riammettere, la data del suo arrivo o della sua entrata, la sua fotografia formato passaporto e il numero del suo passaporto, considerato che questo rimpatrio avviene nei termini più brevi.

3.4 Per quanto concerne i casi meno recenti, vale a dire i cittadini libanesi presenti in Svizzera prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, le due Parti contraenti si sono accordate sulle misure del rimpatrio individuale, secondo le disposizioni del presente Accordo, dando la priorità alle categorie sotto menzionate:

–
i Libanesi che devono essere rimpatriati per ragioni di ordine pubblico;
–
i Libanesi celibi;
–
i Libanesi entrati in Svizzera e che vi hanno dimorato dopo il giugno 2000;
–
i Libanesi che desiderano ritornare volontariamente in Libano.

Dopo un periodo di valutazione di due anni a contare dall’entrata in vigore del presente Accordo, le autorità competenti delle Parti contraenti si accorderanno riguardo alle modalità di riammissione dei Libanesi che non adempiono una o più condizioni del primo paragrafo del presente numero.

3.5 Se la persona ha bisogno di cure mediche e se è nel suo interesse, la Parte contraente richiedente sottopone inoltre un rapporto sul suo stato di salute corredato all’occorrenza di un certificato medico e di informazioni sulla necessità di un trattamento medico speciale, di sorveglianza o di trasporto in ambulanza.

3.6 Le due Parti contraenti hanno deciso di evitare per quanto possibile il principio del rimpatrio collettivo.

  4. Ad art. 3 e 4 dell’Accordo:

4.1 È considerato rifugiato palestinese in Libano qualsiasi Palestinese registrato presso la Direzione Generale della Sicurezza Generale, la Direzione Generale degli Affari politici e i rifugiati in Libano e l’UNRWA.

4.2 La Repubblica libanese accetta la riammissione immediata dei rifugiati palestinesi registrati ufficialmente in Libano e in situazione irregolare in Svizzera dopo aver verificato che sono venuti dal Libano e che sono titolari di documenti di rifugiati rilasciati dalle autorità libanesi e dopo averne verificato l’autenticità. I documenti sono i seguenti:

–
documenti di viaggio dei rifugiati palestinesi rilasciati dalla Direzione Generale della Sicurezza Generale;
–
lasciapassare libanese che menziona la nazionalità palestinese;
–
carta d’identità speciale dei rifugiati palestinesi rilasciata dalla Direzione Generale degli affari politici e dei rifugiati;
–
carta di registrazione rilasciata dall’agenzia dell’UNRWA in Libano;
–
scheda individuale o familiare dei registri di Stato civile dei rifugiati palestinesi in Libano.

4.3 È possibile ricorrere ai mezzi di presunzione che possono aiutare a confermare l’identità con una copia dei documenti sopra menzionati.

4.4 I documenti menzionati nel numero 4.2 devono far parte della domanda di riammissione, presentata dalla Parte contraente svizzera, secondo cui la Parte contraente libanese ne verificherà l’autenticità al fine di approvare la riammissione, a condizione che la domanda di riammissione sia presentata secondo la procedura innanzi definita.

4.5 Ogni domanda di riammissione conformemente all’articolo 3 del presente Accordo (cittadini di Stati terzi, apolidi, rifugiati) deve contenere le seguenti informazioni riguardo alla persona in questione:

a)
cognomi e nomi, all’occorrenza cognome da nubile;
b)
data e luogo di nascita;
c)
nazionalità (salvo per gli apolidi);
d)
ultimo indirizzo sul territorio della Parte contraente richiesta;
e)
tipo, numero di serie, durata di validità del passaporto o altri documenti di viaggio come anche dettagli concernenti l’autorità di rilascio e una fotocopia del documento di viaggio;
f)
numero di serie, durata di validità della carta rispettivamente del permesso di dimora come anche fotografia della persona in questione (fotocopia della carta rispettivamente del permesso di dimora).

4.6 La prova della dimora permanente è stabilita sul territorio della Confederazione Svizzera (a) e sul territorio della Repubblica libanese (b) mediante i documenti seguenti:

a) – un permesso di residenza valido, rilasciato dalle polizie cantonali degli stranieri;
–
un documento di viaggio valido per rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19511 sullo statuto dei rifugiati (documento di viaggio della Convenzione);
–
un passaporto valido per straniero;
b) – un permesso di dimora libanese per apolidi;
–
un permesso di dimora libanese per cittadini di Stati terzi.

4.7 La presunzione della residenza permanente è stabilita mediante copie dei documenti e le prove di cui al numero 4.6.

In questo caso, la persona è riammessa se la Parte contraente richiesta vi acconsente esplicitamente. La Parte contraente richiesta risponde alla domanda nei termini menzionati nell’articolo 5 dell’Accordo.

4.8 Per l’applicazione del presente Accordo, il termine «rifugiato» si applica a ogni persona che:

–
è stata registrata ufficialmente come rifugiato secondo la legge interna libanese;
–
per la Svizzera, il termine di rifugiato si applica a chiunque abbia ottenuto lo statuto di rifugiato in virtù della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati.

4.9 La medesima procedura si applica agli apolidi come anche ai cittadini di Stati terzi il cui ultimo titolo di dimora permanente è stato ottenuto in modo comprovato in Libano prima del loro arrivo in Svizzera.


1 RS 0.142.30

  5. Ad art. 5 dell’Accordo:

I termini fissati nell’ambito dell’articolo 5 sono termini massimi e decorrono dalla data di notifica della domanda di riammissione alla rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta.

  6. Ad art. 6 dell’Accordo:

6.1 Per transito si intende il passaggio della persona da riammettere da parte di un Paese di destinazione che non sia la Parte contraente richiesta attraverso la zona aeroportuale di transito della Parte contraente richiesta.

6.2 La domanda di transito deve contenere le informazioni seguenti riguardo alla persona in questione:

a)
cognomi e nomi, all’occorrenza cognome da nubile;
b)
fotografia recente della persona in questione;
c)
data e luogo di nascita;
d)
nazionalità;
e)
ultimo indirizzo noto nel Paese di destinazione;
f)
tipo, numero di serie, durata di validità del passaporto o altri documenti di viaggio, come anche i dettagli concernenti l’autorità che li ha emessi e una fotocopia del documento di viaggio.

6.3 La domanda di transito deve indicare se la persona in questione necessita di misure speciali di sicurezza o di cure mediche.

6.4 Se l’autorità competente richiesta accetta una domanda, il transito deve avvenire nei trenta giorni successivi alla data della risposta.

6.5 Il momento preciso come anche le modalità della consegna e del transito (numero del volo, orari di partenza e d’arrivo, dati personali di eventuali accompagnatori) sono convenuti direttamente tra la rappresentanza diplomatica o consolare del Paese richiedente e l’autorità competente richiesta.

  7. Ad art. 9 dell’Accordo:

7.1 Le autorità competenti si comunicano per lettera, nei 30 giorni successivi alla firma del presente Accordo, le loro rispettive coordinate come anche un elenco dei posti di frontiera in cui ha luogo la riammissione o il transito.

7.2 Le autorità competenti si comunicano immediatamente per lettera qualsiasi modifica riguardante le informazioni sopra menzionate.

  8. Ad art. 11 dell’Accordo:

8.1 Se la nazionalità della persona non può essere comprovata o dimostrata in modo credibile con l’ausilio dei documenti presentati, la rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta procede senza indugio, su domanda della Parte contraente richiedente, ad audizioni con la persona in questione.

8.2 Se la nazionalità della persona da riammettere può essere stabilita o valevolmente presunta durante l’audizione da parte della rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta, la rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, senza indugio, un lasciapassare, in seguito ad autorizzazione dell’autorità competente richiesta, dopo verifica dell’identità della persona in questione.

8.3 Le autorità competenti delle due Parti contraenti definiscono, di comune intesa, l’organizzazione, i criteri e le procedure proprie alle audizioni comuni. Per questo scopo nominano i rispettivi esperti.

8.4 Se la considerano necessaria, le autorità competenti della Parte contraente richiedente possono domandare un’audizione comune al fine di stabilire la nazionalità della persona. Per questo scopo le due Parti contraenti si fanno rappresentare dalle loro rispettive autorità competenti e possono far capo a esperti. Se la nazionalità è presunta, l’autorità competente della Parte contraente richiesta rilascia immediatamente un lasciapassare.


RU 2006 435


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 16 dicembre 2004
Entrata in vigore 15 febbraio 2006
Fonte RU 2006 435
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in vigore 15.02.2006 PDF DOC

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