0.142.115.192
Traduzione1
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo di Macao, Regione amministrativa speciale della Repubblica Popolare Cinese concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto
Concluso il 28 ottobre 2005
Entrato in vigore il 1° dicembre 2005
(Stato 21 febbraio 2006)
Il Consiglio federale svizzero e il Governo di Macao, Regione amministrativa speciale della Repubblica Popolare Cinese (detta in seguito RAS di Macao), debitamente autorizzato dal Governo popolare centrale della Repubblica popolare cinese a concludere il presente Accordo,
detti in seguito «Parti contraenti»,
nell’intento di mantenere e rafforzare lo spirito di amicizia e reciproca cooperazione,
animati dal desiderio di semplificare le formalità per la circolazione delle persone tra i due territori e
determinati a sviluppare e migliorare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia nella lotta contro la migrazione illegale,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
1. I cittadini svizzeri titolari di un passaporto nazionale valido (ordinario, diplomatico, di servizio o speciale) sono autorizzati ad entrare nella RAS di Macao senza visto, a soggiornarvi e a lasciarne il territorio senza ulteriori formalità per soggiorni fino a 90 giorni complessivi in un periodo di sei mesi, a condizione di non esercitarvi un’attività lucrativa.
2. I titolari di un passaporto valido della RAS di Macao sono autorizzati ad entrare in Svizzera senza visto, a soggiornarvi e a lasciare il Paese senza ulteriori formalità per soggiorni fino a 90 giorni complessivi in un periodo di sei mesi, a condizione di non esercitarvi un’attività lucrativa.
3. I soggiorni d’affari o per motivi ufficiali non sono considerati come attività lucrative.
Art. 2
1. I cittadini svizzeri titolari di un passaporto nazionale valido che desiderano soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni nella RAS di Macao o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un’autorizzazione d’entrata e di soggiorno presso l’amministratore della RAS di Macao.
2. I titolari di un passaporto valido della RAS di Macao che desiderano soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni in Svizzera o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto presso una rappresentanza diplomatica o consolare della Svizzera.
Art. 3
1. I cittadini svizzeri titolari di un passaporto nazionale valido che sono stati autorizzati a risiedere nella RAS di Macao possono ritornarvi senza visto.
2. I titolari di un passaporto valido della RAS di Macao titolari di un permesso di dimora valido rilasciato dalle autorità svizzere competenti possono ritornare in Svizzera senza visto.
Art. 4
Le Parti contraenti si trasmettono a vicenda esemplari facsimile dei rispettivi passaporti nonché le informazioni rilevanti relative all’uso di detti passaporti. Si informano a vicenda dei cambiamenti relativi alla forma di tali passaporti e forniscono all’altra Parte esemplari facsimile dei nuovi passaporti 30 giorni prima della loro introduzione.
Art. 5
Il presente Accordo non esonera i titolari di passaporti validi di una delle Parti contraenti dall’obbligo di conformarsi alle leggi e altre prescrizioni vigenti relative all’entrata e al soggiorno nel territorio dell’altra Parte contraente.
Art. 6
Le competenti autorità delle due Parti contraenti possono rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio alle persone considerate indesiderate, segnatamente le persone che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la salute e la sicurezza pubblici, o la cui presenza nel rispettivo territorio fosse illegale.
Art. 7
1. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare nel rispetto delle relative legislazioni nell’ambito della lotta contro la migrazione illegale, segnatamente informandosi a vicenda, spontaneamente o su richiesta, esclusivamente su:
- a)
- le prescrizioni legali per l’entrata, il soggiorno e la partenza dal rispettivo territorio;
- b)
- i dati personali necessari all’esecuzione del presente Accordo, ovvero:
- –
- l’identità (cognome, nomi, pseudonomi, data e luogo di nascita, sesso, nazionalità) delle persone interessate,
- –
- le indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti di legittimazione (segnatamente il numero, la validità, la data e il luogo d’emissione nonché l’autorità emittente),
- –
- le indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari,
- –
- le indicazioni sui permessi di residenza e i visti accordati,
- –
- le altre indicazioni che consentono di stabilire l’identità di una persona cui si applica il presente Accordo.
2. La cooperazione di cui al presente articolo è esercitata in modo da non pregiudicare gli altri accordi bilaterali che vincolano le Parti contraenti.
Art. 8
I dati sono raccolti, trattati e protetti in conformità delle legislazioni vigenti in ciascuna delle Parti contraenti. In particolare, devono essere osservati i principi seguenti:
- a)
- la Parte contraente richiedente utilizza i dati trasmessi unicamente ai fini previsti dal presente Accordo e alle condizioni poste dalla Parte contraente che li ha trasmessi;
- b)
- la Parte contraente richiedente informa, su richiesta, l’altra Parte contraente che ha trasmesso i dati in merito all’utilizzo di questi ultimi;
- c)
- i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo. I dati possono essere trasmessi a terzi soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha comunicati;
- d)
- la Parte contraente richiesta deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere, come pure della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. All’uopo deve tener conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il rispettivo diritto. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il destinatario deve esserne avvertito immediatamente. Questi è tenuto a procedere alla rettifica o alla distruzione necessaria;
- e)
- la persona interessata che ne faccia richiesta va informata in merito ai dati personali esistenti al suo riguardo e in merito alle modalità d’utilizzazione previste, secondo le condizioni stabilite dal diritto della Parte contraente interpellata dalla persona interessata;
- f)
- i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esiga lo scopo per il quale sono stati comunicati. Il controllo del trattamento e dell’utilizzo di tali dati è assicurato conformemente al diritto di ciascuna delle Parti contraenti;
- g)
- le due Parti contraenti sono tenute a proteggere in modo efficace i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata.
Art. 9
- Le divergenze in merito all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione del presente Accordo sono risolte dalle autorità competenti delle due Parti contraenti con consultazioni e scambi di vista, oralmente o per scritto.
Art. 10
Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di sicurezza, di salute e di ordine pubblici, sospendere, totalmente o in parte, l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo. La sospensione va notificata immediatamente per scritto all’altra Parte contraente.
Art. 11
Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.
Art. 12
1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la sua firma.
2. Ciascuna Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo informandone per scritto l’altra Parte contraente. In tal caso, l’Accordo cessa di avere effetto tre mesi dopo la data di ricezione della notifica.
Fatto nella Regione amministrativa speciale di Macao il 28 ottobre 2005 in due esemplari in lingua francese e cinese, entrambi i testi facenti parimenti fede.
Per il |
Consiglio federale svizzero: |
| ||
|
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
|
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 10.12.2019