443.116
Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero
del 30 settembre 2004 (Stato 1° dicembre 2015)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 8 e 26 capoverso 2 della legge del 14 dicembre 20011 sul cinema (LCin),
ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina la messa a concorso annua del Premio del cinema svizzero, le condizioni di partecipazione, nonché la procedura di nomina dei candidati e di designazione dei vincitori.
Sezione 2: Scopo e bando di concorso
Art. 21Scopo
Il Premio del cinema svizzero si prefigge di:
- a.
- premiare film svizzeri eccellenti suscitando l’interesse dei media e del pubblico nei loro confronti allo scopo di ottenere un effetto promozionale;
- b.
- premiare contributi artistici e tecnici eccellenti a un film;
- bbis.2
- premiare i migliori film di diploma realizzati nell’ambito della formazione cinematografica allo scopo di facilitare ai registi l’ingresso nella vita professionale;
- c.
- premiare un’opera completa o un impegno d’importanza determinante per la produzione o la cultura cinematografica svizzera.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 set. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2993).
2 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 16 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4141).
Art. 3 Bando di concorso
1 L’Ufficio federale della cultura (UFC) mette a concorso ogni anno un Premio del cinema svizzero.
2 Il bando di concorso indica segnatamente:
- a.
- le categorie di premio;
- b.
- il numero di persone e di film da nominare;
- c.
- l’ammontare dei premi attribuiti alle persone e ai film nominati;
- d.
- l’ammontare dei premi destinati ai vincitori.
3 Il bando di concorso è pubblicato sul sito Internet dell’UFC.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 set. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2993).
Sezione 3: Condizioni di partecipazione
Art. 4 Film ammessi
1 Sono ammessi i film svizzeri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LCin e le coproduzioni riconosciute realizzate da un regista svizzero o domiciliato in Svizzera.
2 I film televisivi di produzione indipendente sono ammessi soltanto se sono stati commercializzati in una sala cinematografica in Svizzera.
2bis I film realizzati come lavori di diploma al termine di una formazione cinematografica in Svizzera o all’estero sono ammessi se sono di produzione o coproduzione indipendente e se è garantita una commercializzazione indipendente. I film di diploma di produzione o coproduzione non indipendente o per i quali non è garantita una commercializzazione indipendente sono ammessi soltanto in una categoria di premio separata.1
3 I film devono, in linea di principio nel corso dell’anno civile precedente quello della premiazione, essere stati selezionati nel programma principale di un festival cinematografico svizzero o di un importante festival estero, oppure commercializzati in una sala cinematografica in Svizzera.
4 Un film può partecipare soltanto una volta al Premio del cinema svizzero.
1 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4141).
Art. 5 Premio per prestazioni individuali
1 Sono ammesse le persone di cittadinanza svizzera e le persone domiciliate in Svizzera.1
2 Il bando di concorso indica le esigenze relative ai film e ai contributi artistici e tecnici che possono essere premiati.2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4141).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 set. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2993).
Sezione 4:2 Commissione di nomina
Art. 6 Composizione e nomina
1 La Commissione di nomina (Commissione) è composta di cinque periti che, per la loro funzione, hanno una visione d’insieme della produzione cinematografica svizzera.
2 I membri della Commissione sono nominati dal Dipartimento federale dell’interno ogni volta che viene bandito il Premio del cinema svizzero. Il loro mandato è rinnovabile.
3 Non possono essere nominate persone che partecipano a un film candidato al Premio del cinema svizzero o che potrebbero avere una prevenzione per altre ragioni.
4 Le istituzioni che partecipano all’organizzazione del Premio del cinema svizzero sono consultate per la scelta dei periti.
Art. 6a Modalità di lavoro e segreteria
1 I membri della Commissione svolgono la loro attività a titolo onorifico.
2 Un rappresentante dell’UFC partecipa alle sedute della Commissione e le dirige. In caso di parità di voti, il suo voto è decisivo.
3 La segreteria della Commissione è assunta dall’UFC.
Art. 7
Abrogato
Sezione 5: Procedura
Art. 8 Selezione dei nominati
1 L’UFC allestisce l’elenco dei film e delle persone che adempiono le condizioni di partecipazione.
2 L’elenco è sottoposto alla Commissione.
3 La Commissione presenta per scritto all’UFC le sue proposte di nomina.
4 La Commissione si riunisce per selezionare le persone e i film nominati nelle categorie di premio previste dal bando di concorso.
5 La Commissione decide a maggioranza dei suoi membri.
6 Le persone e i film nominati sono sottoposti all’UFC per la designazione dei vincitori.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 lug. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 3545).
Art. 91Designazione dei vincitori
1 L’UFC designa un vincitore per ogni categoria di premio prevista dal bando di concorso.
2 Può far capo alla consulenza di organizzazioni e persone idonee a tale scopo (art. 57 della L del 21 mar. 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione).
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 lug. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 3545).
2 RS 172.010
Art. 101
1 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 30 lug. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 3545).
Sezione 6: Premi attribuiti ai film
Art. 111
1 I premi attribuiti ai film vengono suddivisi in parti uguali tra il produttore e il regista, salvo accordo contrario.
2 I premi per i film di diploma di cui all’articolo 4 capoverso 2bis secondo periodo sono versati al regista.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4141).
Sezione 7: Entrata in vigore
1 RS 443.12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 lug. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 3545).
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 14.12.2019