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RS 951.153 Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera del 14 maggio 2004

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951.153

Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera

del 14 maggio 2004 (Stato 15 luglio 2016)

Approvato dal Consiglio federale il 23 giugno 2004

Il Consiglio di banca della Banca nazionale svizzera (Consiglio di banca),

visto l’articolo 42 capoverso 2 lettera a della legge federale del 3 ottobre 20031 sulla Banca nazionale (LBN),

adotta il seguente regolamento:

  Sezione 1: Disposizioni generali

  Art. 11Oggetto

Il presente regolamento stabilisce l’organizzazione interna della Banca nazionale svizzera (BNS), disciplina lo svolgimento dell’Assemblea generale in complemento agli articoli 34–38 LBN e regola i compiti e l’attività del Consiglio di banca, della Direzione generale, della Direzione generale allargata e del Collegio dei supplenti.


1 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del Consiglio di banca dell’8 apr. 2016, approvata dal CF il 3 giu. 2016 ed in vigore dal 15 lug. 2016 (RU 2016 2367).

  Art. 2 Relazione con altri regolamenti

Il regolamento di organizzazione costituisce l’ordinamento interno di base della BNS. Ha il primato sugli altri regolamenti.


  Sezione 2: Organizzazione interna

  Art. 3 Dipartimenti

1 La BNS è suddivisa in tre dipartimenti. Ogni dipartimento ha un determinato ambito di attività.

2 Le unità organizzative dei Dipartimenti I e III sono in maggioranza alla sede di Zurigo e quelle del Dipartimento II in maggioranza alla sede di Berna.

3 Ogni dipartimento è diretto da un membro della Direzione generale e il Dipartimento I dal presidente della Direzione generale.

4 Ogni membro della Direzione generale ha un supplente. I membri della Direzione generale integrano i supplenti nella direzione dei rispettivi dipartimenti. I supplenti rappresentano i membri della Direzione generale in seno alla Direzione generale e sono responsabili della gestione del proprio dipartimento.1


1 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del Consiglio di banca dell’8 apr. 2011, approvata dal CF il 29 giu. 2011 ed in vigore dal 15 lug. 2011 (RU 2011 3285).

  Art. 41Ambiti di attività

1 L’ambito di attività del Dipartimento I comprende: la cooperazione monetaria internazionale, le questioni economiche, nonché le questioni giuridiche e i servizi.

2 L’ambito di attività del Dipartimento II comprende: le banconote e le monete, le finanze e i rischi, nonché la stabilità finanziaria.

3 L’ambito di attività del Dipartimento III comprende: i mercati finanziari, le operazioni bancarie e l’informatica.


1 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del Consiglio di banca dell’8 apr. 2011, approvata dal CF il 29 giu. 2011 ed in vigore dal 15 lug. 2011 (RU 2011 3285).

  Art. 5 Segretariato generale

1 Il Segretariato generale è l’organo di stato maggiore della Direzione generale e del Consiglio di banca. È diretto dal segretario generale.

2 Esso sottostà alla Direzione generale. Nell’ambito delle sue attività per conto dell’Assemblea generale e del Consiglio di banca esso sottostà specificamente al presidente del Consiglio di banca.

3 Il Segretariato generale è aggregato amministrativamente al Dipartimento I.

  Art. 6 Revisione interna

1 La revisione interna è uno strumento indipendente di sorveglianza e di controllo dell’attività operativa della BNS. Essa sottostà al Comitato di verifica.1

2 La revisione interna è aggregata amministrativamente al Dipartimento I.


1 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del Consiglio di banca dell’8 apr. 2011, approvata dal CF il 29 giu. 2011 ed in vigore dal 15 lug. 2011 (RU 2011 3285).

  Art. 71Succursali e rappresentanze

1 Per adempiere i compiti di cui all’articolo 5 LBN, la BNS può mantenere succursali e rappresentanze in Svizzera e all’estero.

2 La BNS mantiene rappresentanze incaricate di osservare l’andamento dell’economia nelle rispettive regioni e di provvedervi alla trasmissione delle informazioni. I competenti delegati alle relazioni economiche regionali sottostanno al Dipartimento I.


1 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del Consiglio di banca dell’8 apr. 2011, approvata dal CF il 29 giu. 2011 ed in vigore dal 15 lug. 2011 (RU 2011 3285).


  Sezione 3: Svolgimento dell’Assemblea generale

  Art. 8 Costituzione

1 La presidenza dell’Assemblea generale è esercitata dal presidente del Consiglio di banca o, in caso di impedimento, dal vicepresidente.

2 L’Assemblea generale designa gli scrutatori con voto palese della maggioranza assoluta degli azionisti presenti. I membri del Consiglio di banca non possono essere designati come scrutatori.

3 Il verbale dell’Assemblea generale è redatto dal segretario generale o, in caso di impedimento, da un supplente.

4 È allestito un elenco delle presenze. Esso indica il numero degli azionisti presenti e rappresentati all’Assemblea generale e il numero di azioni rappresentate.

5 Il verbale e l’elenco delle presenze devono essere firmati:

a.
dal presidente;
b.
dal redattore del verbale;
c.
dagli scrutatori.
  Art. 9 Quorum

1 L’Assemblea generale è atta a deliberare se sono presenti almeno 30 azionisti che rappresentano insieme almeno 10 000 azioni.

2 Se alla prima convocazione l’assemblea non raggiunge il quorum, deve essere convocata senza indugio una nuova Assemblea generale, che è atta a deliberare a prescindere dal numero di azionisti presenti e di azioni rappresentate. È fatto salvo il capoverso 3.

3 Le proposte del Consiglio federale ai sensi dell’articolo 36 lettera f LBN (modifica della LBN o liquidazione della Banca nazionale) possono essere oggetto di decisione soltanto se almeno la metà di tutte le azioni è rappresentata.


  Sezione 4: Consiglio di banca

  Art. 101Compiti

1 Il Consiglio di banca esercita la vigilanza e il controllo sull’attività d’affari della BNS. Emana i regolamenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti.2

2 Il Consiglio di banca:

a.
stabilisce i principi di organizzazione della Banca nazionale, decide in merito alla creazione o alla soppressione di succursali, agenzie e rappresentanze; adotta regolamenti sul riconoscimento e la rappresentanza degli azionisti, sui comitati consultivi regionali, nonché sulle norme di firma giuridicamente vincolante in nome della Banca nazionale;
b.
regola l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario nonché l’allestimento del piano finanziario, sorveglia l’attività della revisione interna ed esterna e valuta l’efficacia del sistema interno di controllo (SCI);
c.3
adotta il preventivo annuale e una riserva progettuale per spese impreviste e approva investimenti e spese non iscritti nel preventivo che superano i limiti di tale riserva. I nuovi progetti che comportano costi unici di oltre 5 milioni di franchi o costi ricorrenti di oltre 1 milione di franchi devono essergli sottoposti con una richiesta separata. Approva il conteggio degli attingimenti dal preventivo;
d.
approva il volume degli accantonamenti;
e.
valuta la gestione dei rischi di credito e di mercato e sorveglia la sua attuazione. Valuta i principi del processo di investimento e ne sorveglia l’osservanza;
f.
prende atto delle strategie di gestione delle risorse della Banca nazionale, in particolare nei settori dell’informatica, del personale e degli immobili e ne ordina il controllo periodico;
g.4
presenta, a destinazione del Consiglio federale, proposte di nomina dei membri e supplenti della Direzione generale e decide in merito all’assunzione, alla promozione e al licenziamento dei direttori e del capo della revisione interna;
h.
stabilisce in un regolamento le indennità corrisposte ai suoi membri e la rimunerazione dei membri e supplenti della Direzione generale e stabilisce i principi di rimunerazione del personale;
i.5
esercita la vigilanza sull’attività d’affari da parte della Direzione generale allargata, in particolare per quanto riguarda l’osservanza di leggi, statuti, regolamenti e direttive (compliance);
j.
valuta la gestione dei rischi operativi e ne sorveglia l’attuazione;
k.
adotta il rapporto annuale di gestione e il consuntivo annuale a destinazione del Consiglio federale e dell’Assemblea generale, prepara l’Assemblea generale e ne esegue le decisioni;
l.
approva le convenzioni in materia di distribuzione degli utili concluse con il Dipartimento federale delle finanze;
m.
decide in merito all’aspetto delle banconote;
n.
designa i membri dei consultori economici regionali;
o.6
emana un regolamento sugli investimenti finanziari e le operazioni finanziarie dei membri della Direzione della banca.

1 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del Consiglio di banca del 24 ott. 2008, approvata dal CF il 19 dic. 2008 ed in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 51).
2 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del Consiglio di banca dell’8 apr. 2016, approvata dal CF il 3 giu. 2016 ed in vigore dal 15 lug. 2016 (RU 2016 2367).
3 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del Consiglio di banca dell’8 apr. 2011, approvata dal CF il 29 giu. 2011 ed in vigore dal 15 lug. 2011 (RU 2011 3285).
4 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del Consiglio di banca dell’8 apr. 2011, approvata dal CF il 29 giu. 2011 ed in vigore dal 15 lug. 2011 (RU 2011 3285).
5 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del Consiglio di banca dell’8 apr. 2016, approvata dal CF il 3 giu. 2016 ed in vigore dal 15 lug. 2016 (RU 2016 2367).
6 Introdotta dal n. I della Dec. del Consiglio di banca dell’8 apr. 2016, approvata dal CF il 3 giu. 2016 ed in vigore dal 15 lug. 2016 (RU 2016 2367).

  Art. 11 Comitato di verifica

1 Il Consiglio di banca istituisce un Comitato di verifica. Esso consta di almeno due membri del Consiglio di banca.

2 Esso coadiuva il Consiglio di banca in materia di vigilanza sulla contabilità e di rendiconto finanziario, come pure di osservanza delle leggi e delle disposizioni di regolazione. Il Comitato valuta l’efficacia del sistema interno di controllo (SIC) e sorveglia l’attività della revisione interna ed esterna. I compiti del Comitato di verifica sono disciplinati da un apposito regolamento.

  Art. 12 Comitato dei rischi

1 Il Consiglio di banca istituisce un Comitato dei rischi. Esso consta di almeno due membri del Consiglio di banca.

2 Esso coadiuva il Consiglio di banca nella valutazione e sorveglianza della gestione dei rischi e del processo di investimento. I compiti del Comitato dei rischi sono disciplinati da un apposito regolamento.1


1 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del Consiglio di banca del 31 mar. 2006, approvata dal CF il 16 giu. 2006 ed in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2609).

  Art. 13 Comitato di rimunerazione

1 Il Consiglio di banca istituisce un Comitato di rimunerazione. Esso consta di almeno tre membri del Consiglio di banca, fra i quali il suo presidente.

2 Esso coadiuva il Consiglio di banca nella fissazione della politica salariale e di indennizzo della BNS e gli presenta proposte relativamente alla fissazione degli stipendi dei membri della Direzione generale e dei loro supplenti. A tale scopo esso si orienta sui principi dell’articolo 6a capoversi 1–6 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale. I compiti del Comitato di rimunerazione sono disciplinati da un apposito regolamento.


1 RS 172.220.1

  Art. 141Comitato di nomina

1 Il Consiglio di banca istituisce un Comitato di nomina. Il Comitato di nomina consta di almeno tre membri del Consiglio di banca, fra i quali il suo presidente.

2 Il Comitato di nomina elabora proposte di nomina di:

a.
membri del Consiglio di banca, la cui nomina rientra nelle competenze dell’Assemblea generale secondo l’articolo 36 lettera a LBN;
b.
membri e supplenti della Direzione generale ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 lettera h LBN.

1 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del Consiglio di banca dell’8 apr. 2011, approvata dal CF il 29 giu. 2011 ed in vigore dal 15 lug. 2011 (RU 2011 3285).

  Art. 15 Diritto e obbligo di informazione

1 La Direzione generale trasmette al Consiglio di banca, unitamente ad un breve commento, i risultati intermedi che sono pubblicati trimestralmente, come pure i valori di riferimento del risultato annuale.1

2 Su richiesta del Consiglio di banca essa gli mette a disposizione tutti i documenti necessari all’adempimento del suo compito.

3 Inoltre essa orienta regolarmente il Consiglio di banca sulla situazione economica, sulla situazione sul fronte dei mercati finanziari, sulla politica monetaria, sulla stabilità del sistema finanziario e sull’investimento degli attivi.2


1 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del Consiglio di banca del 31 mar. 2006, approvata dal CF il 16 giu. 2006 ed in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2609).
2 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del Consiglio di banca del 31 mar. 2006, approvata dal CF il 16 giu. 2006 ed in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2609).

  Art. 16 Sedute

1 Il Consiglio di banca si riunisce di norma sei volte all’anno in seduta ordinaria. Può essere convocato in seduta straordinaria dal presidente o su richiesta di almeno tre membri.

2 È atto a deliberare se sono presenti almeno sei membri, compreso il presidente.

3 Le decisioni sono prese alla maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti; in caso di parità dei voti, quello del presidente conta doppio.

4 I membri della Direzione generale partecipano di norma alle sedute del Consiglio di banca a titolo consultivo. Il Consiglio di banca può convocare specialisti alle deliberazioni.

5 Nei casi urgenti le decisioni possono essere prese mediante conferenza telefonica o per via circolare. Tali decisioni sono prese alla maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio di banca. Esse devono essere iscritte nel verbale della seduta successiva.

  Art. 17 Ordine del giorno e verbale

1 Il presidente del Consiglio di banca stabilisce l’ordine del giorno. Entro 10 giorni prima della seduta, ogni membro può chiedere per scritto l’iscrizione di un oggetto all’ordine del giorno. Le proposte al Consiglio di banca possono essere redatte in tedesco o in francese.

2 Il verbale delle sedute del Consiglio di banca è redatto dal segretario generale o da un supplente. Esso contiene il testo delle decisioni e, trattandosi di questioni importanti, anche la relativa motivazione.


  Sezione 5: Direzione generale

  Art. 18 Compiti

1 La Direzione generale è un’autorità collegiale. Essa è l’organo esecutivo supremo della BNS. Essa rappresenta la BNS nei confronti del pubblico e adempie l’obbligo di rendiconto di cui all’articolo 7 LBN.

2 Oltre ai compiti enumerati all’articolo 46 capoverso 2 LBN, alla Direzione generale competono:

a.
l’esame preliminare degli affari sottoposti al Consiglio di banca, fatti salvi quelli che rientrano nell’ambito di competenza della Direzione generale allargata (art. 22 cpv. 2 lett. b–d);
b.
l’adozione di direttive di politica monetaria, comprese quelle relative alla pubblicazione di dati importanti dal profilo della politica monetaria;
c.
l’adozione di direttive di politica di investimento;
d.
l’adozione delle condizioni generali d’affari e di condizioni generali applicabili alle agenzie gestite da altre banche;
e.
la fissazione della strategia in materia di investimento degli attivi;
f.
la fissazione del valore nominale delle banconote da emettere;
g.
l’emissione e il ritiro di tipi e di serie di banconote;
h.
la conclusione di convenzioni di prestazioni bancarie ai servizi della Confederazione;
i.
la decisione di avviare processi (eccettuate le procedure in materia di lavoro e di pigioni).
  Art. 19 Sedute

1 La Direzione generale si riunisce di norma due volte al mese in seduta ordinaria. Il presidente o il vicepresidente ne assumono la presidenza. Ogni membro può esigere la convocazione di sedute straordinarie.

2 Gli affari che postulano una decisione devono essere oggetto di proposte scritte dei dipartimenti o del Segretariato generale prima della seduta.

3 Il presidente del Consiglio di banca è autorizzato a partecipare a titolo consultivo alle sedute della Direzione generale; ne sono escluse le sedute alle quali sono elaborate e prese decisioni di politica monetaria.

4 La Direzione generale è atta a deliberare se sono presenti almeno due suoi membri e il supplente del membro assente. Tutte le decisioni sono prese alla maggioranza dei voti.

5 Nei casi urgenti le decisioni possono essere prese mediante conferenza telefonica o per via circolare. Tali decisioni devono essere iscritte nel verbale della seduta successiva.

  Art. 20 Ordine del giorno e verbale

1 Il presidente stabilisce l’ordine del giorno. Ogni membro può esigere che la discussione di proposte che non figurano all’ordine del giorno sia rinviata a una seduta ulteriore, eccettuati i casi urgenti.

2 Il verbale delle sedute della Direzione generale è redatto dal segretario generale o da un supplente. Esso contiene il testo delle decisioni e, trattandosi di questioni importanti, anche la relativa motivazione.

3 Il verbale della Direzione generale è inviato anche al presidente del Consiglio di banca.


  Sezione 6: Direzione generale allargata

  Art. 21 Composizione

La Direzione generale allargata della BNS consta dei membri della Direzione generale e dei loro supplenti.

  Art. 221Compiti

1 La Direzione generale allargata emana le direttive strategiche per la gestione della BNS.

2 La Direzione generale allargata:

a.
adotta le strategie per la gestione della BNS, incluse quelle in materia di risorse e la pianificazione del personale;
b.
approva, a destinazione del Consiglio di banca, il preventivo annuale, la riserva progettuale e il conteggio degli attingimenti dal preventivo;
c.
decide in merito all’assunzione, alla promozione e al licenziamento dei membri della direzione, ad eccezione dei direttori;
d.
scioglie i membri della direzione dall’obbligo di tutelare il segreto di cui all’articolo 49 LBN.

3 La Direzione generale allargata può decidere in qualsiasi momento di trattare direttamente le questioni che, secondo l’articolo 24b, rientrano nelle competenze del Collegio dei supplenti.


1 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del Consiglio di banca dell’8 apr. 2011, approvata dal CF il 29 giu. 2011 ed in vigore dal 15 lug. 2011 (RU 2011 3285).

  Art. 23 Sedute

1 La Direzione generale allargata si riunisce di norma da quattro a sei volte all’anno. Il presidente o il vicepresidente della Direzione generale ne assume la presidenza.1

2 Gli affari che postulano una decisione devono essere oggetto prima della seduta di proposte scritte dei dipartimenti o del Segretariato generale.

3 Il presidente del Consiglio di banca è autorizzato a partecipare a titolo consultivo alle sedute della Direzione generale allargata.

4 La Direzione generale allargata è atta a deliberare se sono presenti almeno due membri della Direzione generale, il supplente del membro assente della Direzione generale e un ulteriore supplente. Tutte le decisioni sono prese alla maggioranza dei voti, ma abbisognano del voto di almeno due membri della Direzione generale per essere valide. In caso di parità dei voti, quelli dei membri della Direzione generale e dell’eventuale supplente del membro assente contano doppio.


1 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del Consiglio di banca dell’8 apr. 2011, approvata dal CF il 29 giu. 2011 ed in vigore dal 15 lug. 2011 (RU 2011 3285).

  Art. 24 Ordine del giorno e verbale

1 Il presidente della Direzione generale allargata stabilisce l’ordine del giorno, previa consultazione del presidente del Collegio dei supplenti. Ogni membro può esigere che la discussione di proposte che non figurano all’ordine del giorno sia rinviata a una seduta ulteriore, eccettuati i casi urgenti.1

2 Il verbale delle sedute della Direzione generale allargata è redatto dal segretario generale o da un supplente. Esso contiene il testo delle decisioni e, trattandosi di questioni importanti, anche la relativa motivazione.

3 Il verbale della Direzione generale allargata è inviato anche al presidente del Consiglio di banca.


1 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del Consiglio di banca dell’8 apr. 2011, approvata dal CF il 29 giu. 2011 ed in vigore dal 15 lug. 2011 (RU 2011 3285).


  Sezione 6a:2  Collegio dei supplenti

  Art. 24a Composizione

1 Il Collegio dei supplenti (Collegio) consta dei supplenti dei membri della Direzione generale.

2 La presidenza è esercitata per un anno. Il nuovo turno comincia all’inizio di ogni anno.

3 In caso di assenza di un membro del Collegio, la direzione del dipartimento può designare un altro membro del dipartimento, che partecipa con diritto di voto alle sedute del Collegio.

  Art. 24b1Compiti

1 Il Collegio è responsabile della pianificazione e dell’attuazione delle direttive strategiche per la gestione della Banca nazionale. Esso assicura il coordinamento in tutte le questioni aziendali di importanza interdipartimentale.

2 Il Collegio:

a.
prepara i progetti strategici, inclusa la pianificazione del personale e delle altre risorse;
b.
esamina le domande di credito per il preventivo e presenta una proposta per la riserva progettuale;
c.
approva i supplementi al preventivo nei limiti della riserva progettuale. Verifica il conteggio degli attingimenti dal preventivo e stila il rendiconto destinato al Consiglio di banca, incluso il rendiconto sulla riserva progettuale;
d.
emana istruzioni e direttive sulla gestione;
e.
decide in merito a questioni aziendali di importanza interdipartimentale concernenti l’organizzazione, gli immobili, il personale e l’informatica;
f.
adotta le esigenze poste al sistema interno di controllo e alla gestione dei rischi operativi;
g.
decide in merito all’assunzione, alla promozione e al licenziamento dei membri dei quadri e conferisce il diritto di firma e la procura;
h.
scioglie i collaboratori che non sono membri della direzione dall’obbligo di tutelare il segreto di cui all’articolo 49 LBN.

1 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del Consiglio di banca dell’8 apr. 2011, approvata dal CF il 29 giu. 2011 ed in vigore dal 15 lug. 2011 (RU 2011 3285).

  Art. 24c Sedute e decisioni

1 Il Collegio delibera all’unanimità. Se non giunge a una decisione, il Collegio sottopone la questione, per decisione, alla Direzione generale allargata.

2 l Collegio si riunisce di norma due volte al mese. Il presidente stabilisce l’ordine del giorno, previa consultazione dei membri del Collegio.1

3 Il verbale delle sedute del Collegio è redatto dal segretario generale supplente. Esso contiene il testo delle decisioni e, trattandosi di questioni importanti, anche la relativa motivazione.2

4 Il presidente fa rapporto alla Direzione generale allargata. Le decisioni del Collegio sono discusse in seno alla Direzione generale allargata soltanto su espressa richiesta di un dipartimento.3


1 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del Consiglio di banca dell’8 apr. 2011, approvata dal CF il 29 giu. 2011 ed in vigore dal 15 lug. 2011 (RU 2011 3285).
2 Introdotto dal n. I della Dec. del Consiglio di banca dell’8 apr. 2011, approvata dal CF il 29 giu. 2011 ed in vigore dal 15 lug. 2011 (RU 2011 3285).
3 Introdotto dal n. I della Dec. del Consiglio di banca dell’8 apr. 2011, approvata dal CF il 29 giu. 2011 ed in vigore dal 15 lug. 2011 (RU 2011 3285).


  Sezione 7: Altre disposizioni

  Art. 25 Titoli

1 I membri della Direzione generale sono designati come segue:

a.
presidente della Direzione generale;
b.
vicepresidente della Direzione generale;
c.
membro della Direzione generale.

2 I supplenti dei membri della Direzione generale sono designati come membro supplente della Direzione generale.

  Art. 26 Ricusazione

1 I membri del Consiglio di banca, i membri e i supplenti della Direzione generale devono ricusarsi nel caso di affari:

a.
ai quali sono personalmente interessati;
b.
ai quali partecipano o hanno un interesse personale persone alle quali sono imparentati sino al terzo grado o affini oppure vincolati da matrimonio o convivenza;
c.
ai quali partecipa o è interessata una persona giuridica o una società della cui amministrazione o direzione fanno parte oppure sulla quale esercitano un influsso determinante come azionista o socio;
d.
nei quali potrebbero essere prevenuti per altri motivi.

2 Se la ricusazione è contestata, l’organo pertinente decide in assenza del membro in causa. In caso di parità dei voti, quello del presidente conta doppio.

  Art. 27 Disposizioni in merito alle dimissioni dal Consiglio di banca

1 I membri del Consiglio di banca depongono il loro mandato al più tardi alla data dell’Assemblea generale ordinaria dell’anno in cui raggiungono i 70 anni di età.

2 Se raggiungono prima di tale età la durata massima del mandato di 12 anni, essi lo depongono alla data dell’Assemblea generale ordinaria dell’anno in cui completano tale durata.

3 Se ritengono che le condizioni legali della loro nomina non siano più adempiute, i membri del Consiglio di banca dichiarano al presidente le loro dimissioni per la data della prossima Assemblea generale ordinaria, anche se non hanno completato il loro mandato.

  Art. 28 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° maggio 2004.


RU 2004 3389


1 RS 951.112 Introdotta dal n. I della Dec. del Consiglio di banca del 24 ott. 2008, approvata dal CF il 19 dic. 2008 ed in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 51).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 14 maggio 2004
Entrata in vigore 1 maggio 2004
Fonte RU 2004 3389
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 15.07.2016 PDF DOC
non più in vigore 15.07.2011 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2009 PDF DOC
non più in vigore 01.07.2006 PDF DOC
non più in vigore 01.05.2004 PDF DOC

Revisioni

01.05.2004
Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera del 14 maggio 2004
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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