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RS 0.311.54 Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale

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0.311.54

Traduzione

Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

Conclusa a New York il 15 novembre 2000

Approvata dall’Assemblea federale il 23 giugno 20061

Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 27 ottobre 2006

Entrata in vigore per la Svizzera il 26 novembre 2006

(Stato 26 marzo 2020)

  Art. 1 Scopo

Lo scopo della presente Convenzione è di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace.

  Art. 2 Terminologia

Ai fini della presente Convenzione:

a)
«Gruppo criminale organizzato» indica un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;
b)
«Reato grave» indica la condotta che costituisce un reato sanzionabile con una pena privativa della libertà personale di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata;
c)
«Gruppo strutturato» indica un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata;
d)
«Beni» indicano ogni tipo di averi, corporali o incorporali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonché atti giuridici o documenti attestanti la proprietà di, o interessi in, tali averi;
e)
«Provento del reato» indica qualunque bene derivato o ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato;
f)
«Congelamento o sequestro» indicano l’interdizione temporanea del trasferimento, della conversione, cessione o movimento dei beni, o la custodia o il controllo temporanei dei beni conformemente ad un provvedimento emesso da un tribunale o altra autorità competente;
g)
«Confisca», che include – laddove applicabile – l’ipotesi di espropriazione, indica la definitiva ablazione di beni a seguito di decisione del tribunale o di altra autorità competente;
h)
«Reato presupposto» indica qualunque reato a seguito del quale è generato un profitto passibile di divenire l’oggetto di un reato di cui all’articolo 6 della presente Convenzione;
i)
«Consegna sorvegliata» indica la tecnica che consente il passaggio di carichi illeciti o sospetti fuori dal, attraverso il o nel territorio di uno o più Stati, con la conoscenza e sotto il controllo delle competenti autorità, al fine di indagare su un reato e di identificare le persone coinvolte nella commissione dello stesso;
j)
«Organizzazione di integrazione economica regionale» indica una organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati membri hanno trasferito la competenza in relazione a questioni disciplinate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire ad essa; i riferimenti a «Stati Parte» nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti della loro competenza.
  Art. 3 Ambito di applicazione

(1) La presente Convenzione si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, investigazione e all’esercizio dell’azione penale per:

a)
i reati stabiliti ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione; e
b)
i reati gravi, come da articolo 2 della presente Convenzione;

laddove i reati sono di natura transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato.

(2) Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, un reato è di natura transnazionale se:

a)
è commesso in più di uno Stato;
b)
è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
c)
è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; o
d)
è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.
  Art. 4 Tutela della sovranità

(1) Gli Stati Parte adempiono agli obblighi di cui alla presente Convenzione coerentemente con i principi dell’eguaglianza sovrana, dell’integrità territoriale e del non intervento negli affari interni di altri Stati.

(2) Nulla nella presente Convenzione legittima uno Stato Parte ad intraprendere nel territorio di un altro Stato l’esercizio della giurisdizione e di funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorità di quell’altro Stato dal suo diritto interno.

  Art. 5 Penalizzazione della partecipazione ad un gruppo criminale organizzato

(1) Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commesso intenzionalmente:

a)
ad una o ad entrambi delle seguenti condotte quali reati distinti da quelli che comportano il tentativo o la consumazione di un’attività criminale:
i)
l’accordarsi con una o più persone per commettere un reato grave per un fine concernente direttamente o indirettamente il raggiungimento di un vantaggio economico o altro vantaggio materiale e, laddove richiesto dalla legislazione interna, riguardante un atto commesso da uno dei partecipanti in virtù di questa intesa o che coinvolge un gruppo criminale organizzato,
ii)
la condotta di una persona che, consapevole dello scopo e generale attività criminosa di un gruppo criminale organizzato o della sua intenzione di commettere i reati in questione, partecipa attivamente:
a)
alle attività criminali del gruppo criminale organizzato,
b)
ad altre attività del gruppo criminale organizzato consapevole che la sua partecipazione contribuirà al raggiungimento del suddetto scopo criminoso;
b)
all’organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare, favorire o consigliare la commissione di un reato grave che coinvolge un gruppo criminale organizzato.

(2) La conoscenza, l’intenzione, lo scopo, l’obiettivo o l’accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere dedotti da circostanze obiettive basate su fatti.

(3) Gli Stati Parte le cui legislazioni interne richiedono il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato ai fini dei reati di cui al paragrafo 1 a) i) del presente articolo assicurano che le loro leggi interne coprano tutti i reati gravi che coinvolgono gruppi criminali organizzati. Tali Stati Parte, nonché gli Stati Parte le cui leggi interne richiedono un atto intrapreso in virtù dell’accordo ai fini dei reati di cui al paragrafo 1 a) i) del presente articolo, informano di ciò il Segretario Generale delle Nazioni Unite al momento della firma o del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o dell’adesione alla stessa.

  Art. 6 Penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato

(1) Ogni Stato Parte adotta, conformemente ai princìpi fondamentali della sua legislazione interna, le misure legislative e di altra natura, necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commessi intenzionalmente:

a) i) alla conversione o al trasferimento di beni, sapendo che tali beni costituiscono proventi di reato, al fine di occultare o dissimulare la provenienza illecita dei beni o di aiutare qualsiasi persona coinvolta nella commissione del reato presupposto ad eludere le conseguenze giuridiche della sua azione,
ii)
all’occultamento o alla dissimulazione della vera natura, fonte, ubicazione, cessione, movimento o proprietà di beni o di diritti su questi beni, sapendo che tali beni sono provento di reato;
b)
fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico:
i)
all’acquisizione, possesso o utilizzo dei beni, sapendo, al momento in cui li riceve, che tali beni sono il provento di reato,
ii)
alla partecipazione, associazione, accordo, tentativo per commettere e al facilitare, incoraggiare, favorire o consigliare, finalizzati alla commissione di qualunque dei reati di cui al presente articolo.

(2) Ai fini dell’attuazione o applicazione del paragrafo 1 del presente articolo:

a)
ogni Stato Parte cerca di applicare il paragrafo 1 del presente articolo alla più vasta gamma possibile di reati presupposti;
b)
ogni Stato Parte include nella categoria di reati presupposti tutti i reati gravi come definiti all’articolo 2 della presente Convenzione e i reati determinati conformemente agli articoli 5, 8 e 23 della presente Convenzione. Nel caso di Stati Parte la cui legislazione contiene una elencazione di reati presupposti specifici, essi includono, per lo meno, una gamma completa di reati connessi a gruppi criminali organizzati;
c)
ai fini della lettera b), i reati presupposti comprendono reati commessi sia all’interno che all’esterno della giurisdizione dello Stato Parte in questione. Tuttavia, i reati commessi al di fuori della giurisdizione di uno Stato Parte costituiscono reati presupposti soltanto quando la relativa condotta costituisce reato ai sensi del diritto interno dello Stato dove è commesso e sarebbe stato reato ai sensi del diritto interno dello Stato Parte che attua o applica il presente articolo se il reato fosse stato ivi commesso;
d)
ogni Stato Parte fornisce copia delle sue leggi che danno efficacia al presente articolo e delle successive modifiche a tali leggi o una descrizione di esse al Segretario Generale delle Nazioni Unite;
e)
se richiesto dai princìpi fondamentali del diritto interno di uno Stato Parte, può essere disposto che i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichino alle persone che hanno commesso il reato presupposto;
f)
la conoscenza, l’intenzione o lo scopo, in quanto elementi di un reato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere dedotti da circostanze obiettive basate su fatti.
  Art. 7 Misure per combattere il riciclaggio di denaro

(1) Ogni Stato Parte:

a)
istituisce un sistema interno completo di regolamentazione e controllo delle banche e degli istituti finanziari non bancari e, se del caso, di altri organismi particolarmente esposti al riciclaggio di denaro, per quanto di sua competenza, al fine di scoprire ed impedire il riciclaggio di denaro, il quale sistema pone l’accento sulle esigenze in materia di identificazione dei clienti, registrazione delle operazioni e segnalazione di transazioni sospette;
b)
assicura, senza pregiudizio per gli articoli 18 e 27 della presente Convenzione, che le autorità amministrative, di regolamentazione e di applicazione delle leggi e le altre autorità impegnate nella lotta al riciclaggio di denaro (comprese, laddove previsto dal diritto interno, le autorità giudiziarie) siano in grado di cooperare e scambiare informazioni a livello nazionale ed internazionale alle condizioni previste dal suo diritto interno, e prende in considerazione a tal fine la creazione di un servizio di informazione finanziaria che operi come centro nazionale per la raccolta, analisi e diffusione di informazioni riguardanti potenziali operazioni di riciclaggio di denaro.

(2) Gli Stati Parte prendono in considerazione l’attuazione di misure utili a rilevare e controllare il movimento transfrontaliero di liquidi e titoli negoziabili adeguati, rispettando le garanzie che assicurano l’utilizzo corretto delle informazioni e senza ostacolare in alcun modo la lecita circolazione di capitali. Tali misure possono comprendere la richiesta ad individui e alle imprese di segnalare i trasferimenti transfrontalieri di quantità ingenti di liquidi e titoli negoziabili adeguati.

(3) Nell’istituire un sistema interno di regolamentazione e di controllo ai sensi del presente articolo, e senza pregiudizio per ogni altro articolo della presente Convenzione, gli Stati Parte sono invitati ad utilizzare come linee-guida le pertinenti iniziative di organizzazioni regionali, internazionali e multilaterali contro il riciclaggio di denaro.

(4) Gli Stati Parte cercano di sviluppare e promuovere la cooperazione globale, regionale, subregionale e bilaterale tra le autorità giudiziarie, gli organi incaricati dell’applicazione delle leggi e le autorità di regolamentazione finanziaria al fine di contrastare il riciclaggio di denaro.

  Art. 8 Penalizzazione della corruzione

(1) Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire carattere di reato ai seguenti atti, quando essi sono commessi intenzionalmente:

a)
promettere, offrire o assicurare ad un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per lo stesso ufficiale o altra persona o entità, affinché l’ufficiale compia o si astenga dal compiere un atto nell’esercizio della sua funzione;
b)
sollecitare o accettare, da parte di un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per l’ufficiale stesso o altra persona o entità, affinché il funzionario compia o si astenga dal compiere un atto nell’esercizio della sua funzione.

(2) Ogni Stato Parte prende in considerazione l’adozione di misure legislative e di altra natura necessarie a conferire il carattere di reato agli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo che coinvolgono un pubblico ufficiale straniero o un funzionario internazionale. Allo stesso modo, ogni Stato Parte prende in considerazione di conferire il carattere di reato ad altre forme di corruzione.

(3) Ogni Stato Parte adotta anche le misure necessarie a conferire il carattere di reato alla partecipazione – in qualità di complice – ad un reato determinato conformemente al presente articolo.

(4) Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell’articolo 9, «pubblico ufficiale» indica un pubblico ufficiale o una persona che fornisce un servizio pubblico, ai sensi del diritto interno e del diritto penale dello Stato Parte in cui la persona in questione esercita quella funzione.

  Art. 9 Misure anticorruzione

(1) In aggiunta alle misure di cui all’articolo 8 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta, nella misura adeguata e coerente con il suo ordinamento giuridico, misure legislative, amministrative o di altra natura efficaci per promuovere l’integrità e prevenire, individuare e sanzionare la corruzione di pubblici ufficiali.

(2) Ogni Stato Parte adotta misure per garantire un’azione efficace da parte delle sue autorità nella prevenzione, individuazione e punizione della corruzione di pubblici ufficiali, compreso il conferire a tali autorità una indipendenza sufficiente a scoraggiare l’esercizio d’influenza impropria sulle loro azioni.

  Art. 10 Responsabilità delle persone giuridiche

(1) Ogni Stato Parte adotta misure necessarie, conformemente ai suoi princìpi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato e per i reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione.

(2) Fatti salvi i princìpi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.

(3) Tale responsabilità è senza pregiudizio per la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

(4) Ogni Stato Parte si assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie.

  Art. 11 Azione penale, sentenza e sanzioni

(1) Ogni Stato Parte rende la commissione di un reato di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione passibile di sanzioni che tengano conto della gravità di quel reato.

(2) Ogni Stato Parte cerca di fare in modo che qualsiasi potere legale discrezionale – conferito in virtù del suo diritto interno e concernente i procedimenti giudiziari contro individui che hanno commesso reati di cui alla presente Convenzione – sia esercitato in modo da ottimizzare l’efficacia delle misure di contrasto di tali reati, tenendo in debito conto la necessità di costituire un deterrente alla loro commissione.

(3) Nel caso dei reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta misure adeguate, conformemente al suo diritto interno e tenendo in debito conto i diritti della difesa, per cercare di assicurare che le condizioni alle quali sono subordinate le decisioni riguardanti la messa in libertà in attesa di giudizio o dell’appello tengano conto della necessità di assicurare la presenza dell’imputato nel corso della procedura penale successiva.

(4) Ogni Stato Parte assicura che i suoi tribunali o autorità competenti tengano conto della gravità dei reati di cui alla presente Convenzione nel momento in cui prendono in considerazione l’eventualità di una liberazione anticipata o condizionale di persone condannate per tali reati.

(5) Se del caso, ogni Stato Parte determina, nel quadro del suo diritto interno, un maggiore periodo di prescrizione nel corso del quale avviare procedimenti per i reati di cui alla presente Convenzione ed un periodo più lungo nel caso in cui il presunto reo si sia sottratto alla giustizia.

(6) Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione inficia il principio in base al quale la descrizione dei reati determinati ai sensi della presente Convenzione e delle difese giuridiche applicabili o altri princìpi giuridici che controllano la liceità della condotta è riservato al diritto interno di uno Stato Parte e che tali reati sono perseguiti e puniti ai sensi di detto diritto.

  Art. 12 Confisca e sequestro

(1) Gli Stati Parte adottano, nella più ampia misura possibile nell’ambito dei loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie a consentire la confisca di:

a)
proventi di reato derivanti da reati di cui alla presente Convenzione o beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi;
b)
beni, attrezzature e altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per la commissione di reati di cui alla presente Convenzione.

(2) Gli Stati Parte adottano le misure necessarie per consentire l’identificazione, la localizzazione, il congelamento o il sequestro di qualsiasi elemento di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini di un’eventuale confisca.

(3) Se il provento di reato è stato trasformato o convertito, in tutto o in parte, in altri beni, tali beni possono essere oggetto di misure di cui al presente articolo al posto del provento.

(4) Se il provento di reato è stato confuso con beni acquisiti da fonte legittima, tali beni, senza pregiudizio per i poteri di congelamento o sequestro, possono essere confiscati fino al valore stimato del provento di reato.

(5) Gli incassi o altri vantaggi derivati dal provento di reato, da beni nei quali il provento di reato è stato trasformato o convertito o da beni con i quali il provento di reato è stato confuso, possono anche essere oggetto delle misure di cui al presente articolo, allo stesso modo e nella stessa misura del provento di reato.

(6) Ai fini del presente articolo e dell’articolo 13, ogni Stato Parte conferisce autorità ai suoi tribunali o altre autorità competenti al fine di ordinare che documenti bancari, finanziari o commerciali siano prodotti o sequestrati. Gli Stati Parte non possono rifiutarsi di eseguire quanto disposto dal presente paragrafo in base al segreto bancario.

(7) Gli Stati Parte possono considerare la possibilità di richiedere che un reo dimostri l’origine lecita dei presunti proventi di reato o altri beni che possono essere oggetto di confisca, nella misura in cui tale richiesta è coerente con i princìpi del loro diritto interno e con la natura del procedimento giudiziario e di altri procedimenti.

(8) L’interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve ledere i diritti dei terzi in buona fede.

(9) Nulla di quanto contenuto nel presente articolo inficia il principio in base al quale le misure cui esso fa riferimento sono definite ed attuate conformemente alle disposizioni del diritto interno di ogni Stato Parte.

  Art. 13 Cooperazione internazionale ai fini della confisca

(1) Uno Stato Parte che ha ricevuto una richiesta da un altro Stato Parte che ha giurisdizione su un reato di cui alla presente Convenzione per la confisca di proventi di reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all’articolo 12 paragrafo 1 della presente Convenzione, situati sul suo territorio, presenta, nella più ampia misura possibile nell’ambito del suo ordinamento giuridico interno:

a)
la richiesta alle sue autorità competenti al fine di ottenere un provvedimento di confisca e, se tale provvedimento è accordato, dà esecuzione ad esso; o
b)
alle sue autorità competenti, affinché sia eseguito nella misura richiesta, un ordine di confisca emesso da un tribunale situato sul territorio dello Stato Parte richiedente conformemente all’articolo 12 paragrafo 1 della presente Convenzione nella misura in cui riguarda il provento del reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all’articolo 12 paragrafo 1, situati sul territorio dello Stato Parte richiesto.

(2) A seguito di richiesta da parte di un altro Stato Parte che ha giurisdizione relativamente ad un reato di cui alla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto adotta misure per identificare, localizzare, congelare o sequestrare i proventi di reato, i beni, le attrezzature o altri strumenti di cui all’articolo 12 paragrafo 1 della presente Convenzione ai fini di un’eventuale confisca decretata o dallo Stato Parte richiedente o, ai sensi della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dallo Stato Parte richiesto.

(3) Le disposizioni dell’articolo 18 della presente Convenzione sono applicabili mutatis mutandis al presente articolo. Oltre alle informazioni di cui all’articolo 18 paragrafo 15, le richieste effettuate ai sensi del presente articolo contengono:

a)
nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1 a) del presente articolo, una descrizione dei beni da confiscare ed una esposizione dei fatti sui quali si basa lo Stato Parte richiedente che consentono allo Stato Parte richiesto di far pronunciare un provvedimento di confisca ai sensi del suo diritto interno;
b)
nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1 b) del presente articolo, una copia legalmente ammissibile di un provvedimento di confisca emesso dallo Stato Parte richiedente e sul quale si basa la richiesta, una esposizione dei fatti e informazioni riguardanti i limiti entro cui si richiede di eseguire il provvedimento;
c)
nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 2 del presente articolo, una dichiarazione dei fatti su cui si basa lo Stato Parte richiedente e una descrizione delle azioni richieste.

(4) I provvedimenti o azioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono presi dallo Stato Parte richiesto, conformemente al suo diritto interno e secondo le relative disposizioni e le norme procedurali o i trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterali che lo vincolano allo Stato Parte richiedente.

(5) Ogni Stato Parte fornisce copie delle sue leggi e regolamenti che danno efficacia al presente articolo e delle successive modifiche a tali leggi e regolamenti o una loro descrizione al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

(6) Se uno Stato Parte decide di subordinare l’adozione di misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo all’esistenza di un trattato in materia, lo Stato Parte considera la presente Convenzione come base convenzionale necessaria e sufficiente.

(7) La cooperazione ai sensi del presente articolo può essere rifiutata da uno Stato Parte se il reato cui fa riferimento la richiesta non è un reato di cui alla presente Convenzione.

(8) L’interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve nuocere ai diritti dei terzi in buona fede.

(9) Gli Stati Parte prendono in considerazione la conclusione di trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterali intesi a rafforzare l’efficacia della cooperazione internazionale intrapresa ai sensi del presente articolo.

  Art. 14 Destinazione dei beni o proventi di reato confiscati

(1) Uno Stato Parte che confisca proventi di reato o beni ai sensi dell’articolo 12 o articolo 13 paragrafo 1 della presente Convenzione ne dispone conformemente al suo diritto interno e alle sue procedure amministrative.

(2) Quando agiscono su richiesta da parte di un altro Stato Parte conformemente all’articolo 13 della presente Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione a titolo prioritario, nei limiti consentiti dal diritto interno e se vi è richiesta in tal senso, la restituzione dei beni o proventi di reato confiscati allo Stato Parte richiedente, affinché questo possa risarcire le vittime del reato o restituire detti beni o proventi di reato ai loro legittimi proprietari.

(3) Quando uno Stato Parte agisce su richiesta di un altro Stato Parte ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente Convenzione, esso può prendere in speciale considerazione di concludere accordi o intese in base ai quali:

a)
versare il valore di tali proventi di reato o beni o i fondi derivanti dalla loro vendita, o una parte di essi, sul conto di cui all’articolo 30 paragrafo 2 c) della presente Convenzione o agli organismi intergovernativi specializzati nella lotta alla criminalità organizzata;
b)
dividere con altri Stati Parte, sistematicamente o caso per caso, tali proventi di reato o beni, o fondi derivanti dalla loro vendita, conformemente al suo diritto interno o procedure amministrative.
  Art. 15 Giurisdizione

(1) Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione quando:

a)
il reato è commesso sul territorio di quello Stato Parte; o
b)
il reato è commesso a bordo di una nave che batte bandiera di quello Stato Parte o un velivolo registrato conformemente alle leggi di quello Stato Parte al momento in cui è commesso il reato.

(2) Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 4 della presente Convenzione, uno Stato Parte può altresì determinare la sua giurisdizione in relazione a tali reati quando:

a)
il reato è commesso ai danni di un cittadino di quello Stato Parte;
b)
il reato è commesso da un cittadino di quello Stato Parte o un apolide che ha la sua residenza abituale nel suo territorio; o
c)
il reato è:
i)
uno di quelli stabiliti ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 1 della presente Convenzione ed è commesso al di fuori del suo territorio, al fine di commettere un grave reato sul suo territorio,
ii)
uno di quelli stabiliti ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 b) ii), della presente Convenzione ed è commesso al di fuori del suo territorio, al fine di commettere un reato stabilito ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 a) i) o ii) o b) i) della presente Convenzione sul suo territorio.

(3) Ai fini dell’articolo 16 paragrafo 10 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione quando l’autore presunto si trova sul suo territorio e non viene estradato per il solo motivo che è un suo cittadino.

(4) Ogni Stato Parte può altresì adottare misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione quando il presunto autore si trova sul suo territorio e non lo estrada.

(5) Se uno Stato Parte che esercita la sua giurisdizione ai sensi del paragrafo 1 o 2 del presente articolo è stato informato, o è venuto a conoscenza in altro modo, che uno o più Stati Parte stanno conducendo un’indagine, un’azione penale o un procedimento giudiziario in relazione alla stessa condotta, le competenti autorità di quegli Stati Parte si consultano, laddove opportuno, al fine di coordinare le loro azioni.

(6) Senza pregiudizio per le norme di diritto internazionale generale, la presente Convenzione non esclude l’esercizio della giurisdizione penale determinata da uno Stato Parte conformemente al suo diritto interno.

  Art. 16 Estradizione

(1) Il presente articolo si applica ai reati previsti dalla presente Convenzione o nei casi in cui il reato di cui all’articolo 3 paragrafo 1 a) o b), implichi il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato e la persona oggetto della richiesta di estradizione si trovi nello Stato Parte richiesto, a condizione che il reato per il quale si richiede l’estradizione sia punibile ai sensi della legge interna sia dello Stato Parte richiedente che dello Stato Parte richiesto.

(2) Se la richiesta di estradizione riguarda diversi singoli reati gravi, alcuni dei quali non sono previsti dal presente articolo, lo Stato Parte richiesto può applicare il presente articolo anche a detti reati.

(3) I reati contemplati dal presente articolo devono essere considerati come reati per i quali si può chiedere l’estradizione ai sensi dei trattati di estradizione vigenti tra gli Stati Parte. Gli Stati Parte si impegnano ad inserire tali reati come reati per i quali si può chiedere l’estradizione in tutti i trattati di estradizione che dovessero essere conclusi tra loro.

(4) Se uno Stato Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non esiste alcun trattato di estradizione, esso può considerare la presente Convenzione quale fondamento giuridico per l’estradizione in relazione ai reati previsti dal presente articolo.

(5) Gli Stati Parte che subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato, devono:

a)
al momento del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione, informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite circa la loro disponibilità ad accettare la Convenzione come fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione; e
b)
nel caso in cui non accettino la Convenzione come fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione, tentare, eventualmente, di concludere trattati in materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione ai fini dell’attuazione del presente articolo.

(6) Gli Stati Parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato devono riconoscere i reati previsti dal presente articolo come reati reciprocamente estradabili.

(7) L’estradizione è soggetta alle condizioni previste dalla legge interna dello Stato Parte richiesto o dai trattati di estradizione applicabili, che comprendono, tra l’altro, le condizioni relative ai requisiti minimi di pena previsti per l’estradizione e i motivi sulla base dei quali lo Stato Parte richiesto può rifiutare l’estradizione.

(8) Gli Stati Parte si adoperano, salvo quanto previsto dalle proprie leggi interne, per accelerare le procedure di estradizione e semplificare i relativi requisiti probatori per i reati cui si applica il presente articolo.

(9) Salvo quanto previsto dalle rispettive leggi interne e dai rispettivi trattati di estradizione, lo Stato Parte richiesto può, a condizione che le circostanze lo richiedano e ve ne sia l’urgenza, nonché su richiesta dello Stato Parte richiedente, porre in stato di custodia la persona di cui si richiede l’estradizione e che si trova sul proprio territorio, oppure adottare le misure più idonee ad assicurare la sua presenza durante il procedimento di estradizione.

(10) Uno Stato Parte sul cui territorio viene scoperto un presunto colpevole, nel caso in cui non proceda all’estradizione per un reato previsto dal presente articolo solo per il motivo che detta persona è un suo cittadino, è obbligato, su richiesta dello Stato Parte che richiede l’estradizione, a trasmettere senza indugio il caso alle proprie autorità competenti per procedere penalmente. Dette autorità dovranno decidere e condurre il procedimento con le stesse modalità con cui viene trattato qualsiasi altro grave reato dalla legge interna dello Stato Parte. Gli Stati Parte in questione collaborano, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti procedurali e probatori, al fine di assicurare l’efficienza dell’azione penale.

(11) Quando uno Stato Parte è autorizzato, ai sensi della propria legge, ad estradare o altrimenti consegnare un proprio cittadino solamente a condizione che esso venga restituito allo Stato Parte per scontare l’eventuale condanna inflitta a seguito di un processo o procedimento per il quale è stata richiesta l’estradizione o la consegna della persona, e detto Stato Parte e lo Stato Parte che richiede l’estradizione della persona in questione concordano con questa opzione e con gli altri termini che essi riterranno opportuni, tale estradizione o consegna condizionata è sufficiente a liberare dall’obbligo previsto dal paragrafo 10 del presente articolo.

(12) Qualora l’estradizione, richiesta per l’esecuzione di una condanna, venisse rifiutata perché la persona interessata è cittadino dello Stato Parte richiesto, la Parte richiesta può, nel caso in cui il proprio ordinamento lo preveda e in conformità ai requisiti di detto ordinamento, su richiesta della Parte richiedente, prendere in considerazione l’esecuzione della condanna, o il residuo della stessa, imposta ai sensi dell’ordinamento della Parte richiedente.

(13) Alla persona contro la quale si procede penalmente per i reati previsti dal presente articolo è garantito un giusto ed equo trattamento durante tutte le fasi del procedimento, ivi compreso il godimento di tutti i diritti e delle garanzie previste dall’ordinamento dello Stato Parte nel cui territorio si trovi detta persona.

(14) Nulla della presente Convenzione deve essere interpretato come imposizione dell’obbligo di estradare se lo Stato Parte richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata fatta al fine di perseguire o punire una persona a causa del suo sesso, razza, religione, nazionalità, origine etnica o idee politiche o che l’accettazione della richiesta possa essere pregiudizievole alla posizione di detta persona a causa di uno qualunque dei motivi specificati.

(15) Gli Stati Parte non possono rifiutare una richiesta di estradizione esclusivamente in considerazione del fatto che il reato implichi anche questioni di materia fiscale.

(16) Prima di rifiutare una richiesta di estradizione, lo Stato Parte richiesto, se opportuno, si consulta con lo Stato Parte richiedente in modo da fornirgli ogni possibilità di presentare le proprie opinioni e di fornire le informazioni relative alle sue affermazioni.

(17) Gli Stati Parte devono cercare di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali allo scopo di accrescere l’efficacia dell’estradizione.

  Art. 17 Trasferimento delle persone condannate

Gli Stati Parte possono prendere in considerazione la stipula di accordi o di intese bilaterali o multilaterali sul trasferimento nel loro territorio delle persone condannate alla reclusione o ad altre forme di privazione della libertà personale per i reati di cui dalla presente Convenzione, allo scopo di permettere a queste persone di scontarvi il residuo della pena.

  Art. 18 Assistenza giudiziaria reciproca

(1) Gli Stati Parte si concedono reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia di indagini, azione penale e procedimenti giudiziari per i reati di cui alla presente Convenzione così come previsto dall’articolo 3 ed estendono reciprocamente analoga assistenza nel caso in cui lo Stato Parte richiedente abbia fondati motivi di sospettare che il reato di cui all’articolo 3 paragrafo 1 a) o b), sia di natura transnazionale, comprese le ipotesi in cui le vittime, i testimoni, i proventi, gli strumenti o le prove relativi a tali reati si trovino nello Stato Parte richiesto e che nel reato sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

(2) L’assistenza giudiziaria reciproca è concessa nel modo più ampio possibile in base alle relative leggi, trattati, accordi e intese dello Stato Parte richiesto in relazione alle indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari per i reati di cui si possa ritenere responsabile una persona giuridica secondo quanto previsto dall’articolo 10 della presente Convenzione nello Stato Parte richiedente.

(3) L’assistenza giudiziaria reciproca che deve essere concessa conformemente al presente articolo può essere richiesta per i seguenti motivi:

a)
acquisire prove o dichiarazioni di persone;
b)
notificare documenti di natura giudiziaria;
c)
eseguire perquisizioni e sequestri, nonché sequestri conservativi;
d)
esaminare oggetti e luoghi;
e)
fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche;
f)
fornire originali o copie conformi dei relativi documenti e verbali, compresi i verbali governativi, bancari, finanziari, societari o aziendali;
g)
identificare o rintracciare proventi di reato, proprietà, strumenti o altro, ai fini probatori;
h)
agevolare la comparsa volontaria di persone nello Stato Parte richiedente;
i)
ogni altro tipo di assistenza prevista dalla legge dello Stato Parte richiesto.

(4) Senza pregiudizio al proprio diritto interno, le competenti autorità dello Stato Parte possono, senza una precedente richiesta, trasmettere informazioni in materia penale ad una autorità competente di un altro Stato Parte qualora ritengano che dette informazioni possano essere utili all’autorità ad intraprendere o a concludere con successo inchieste o procedimenti penali o possano dar luogo ad una richiesta formulata dal secondo Stato Parte ai sensi della presente Convenzione.

(5) La trasmissione di informazioni ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo deve essere effettuata senza recare pregiudizio alle indagini e ai procedimenti penali nello Stato dell’autorità competente che fornisce le informazioni. L’autorità competente che riceve le informazioni si conforma alla richiesta che dette informazioni restino riservate, anche se temporaneamente, o con limitazioni sul loro utilizzo. Tuttavia, ciò non preclude allo Stato Parte ricevente di divulgare, nel corso di un procedimento, le informazioni che possano discolpare un accusato. In tal caso, lo Stato Parte ricevente notifica lo Stato Parte trasmittente prima della loro divulgazione e, se richiesto, si consulta con lo Stato Parte trasmittente. Nel caso in cui non fosse possibile, eccezionalmente, notificarlo in anticipo, lo Stato Parte ricevente comunica immediatamente allo Stato Parte trasmittente la divulgazione delle informazioni.

(6) Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli obblighi previsti da altri trattati bilaterali o multilaterali che regolano o regoleranno, in tutto o in parte, l’assistenza giudiziaria reciproca.

(7) I paragrafi 9–29 del presente articolo si applicano alle richieste presentate ai sensi del presente articolo se i relativi Stati Parte non sono vincolati da un trattato di assistenza giudiziaria reciproca. Nel caso in cui detti Stati Parte siano vincolati da un tale trattato, si applicano le disposizioni corrispondenti di detto trattato a meno che gli Stati Parte non accettino di applicare i paragrafi 9–29 del presente articolo in luogo di dette disposizioni. Si incoraggiano fortemente gli Stati Parte ad applicare questi paragrafi nel caso in cui facilitino la cooperazione.

(8) Gli Stati Parte non possono rifiutarsi di fornire l’assistenza giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo sulla base del segreto bancario.

(9) Gli Stati Parte possono rifiutare di fornire l’assistenza giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo in base all’assenza della doppia incriminazione. Tuttavia, lo Stato Parte richiesto può, se lo ritiene opportuno, fornire assistenza, nella misura che esso decide in via discrezionale, a prescindere dal fatto che la condotta costituisca un reato secondo la legge dello Stato Parte richiesto.

(10) Una persona che si trovi in stato detentivo o che stia scontando una condanna nel territorio di uno Stato Parte, la cui presenza è richiesta in un altro Stato Parte per motivi di identificazione, testimonianza o per fornire assistenza nell’acquisizione di prove necessarie a indagini, azioni penali o procedimenti penali per reati previsti dalla presente Convenzione può essere trasferita qualora sussistano le seguenti condizioni:

a)
la persona concede liberamente il proprio consenso informato;
b)
le autorità competenti di entrambi gli Stati Parte sono d’accordo, in base alle condizioni che gli Stati Parte ritengano appropriate.

(11) Ai fini del paragrafo 10 del presente articolo:

a)
lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona ha l’autorità e l’obbligo di tenere la persona trasferita in stato di custodia, salvo diversamente richiesto o autorizzato dallo Stato Parte dal quale la persona è stata trasferita;
b)
lo Stato Parte, presso il quale viene trasferita la persona, deve attuare senza indugio l’obbligo di riconsegnare la persona alla custodia dello Stato Parte dal quale è stata trasferita così come concordato precedentemente, o come altrimenti concordato, dalle autorità competenti di entrambi gli Stati Parte;
c)
lo Stato Parte, presso il quale viene trasferita la persona, non deve esigere dallo Stato Parte dal quale è stata trasferita la persona di avviare la procedura di estradizione per la riconsegna della persona in questione;
d)
la persona trasferita ha diritto al conteggio della parte di pena espiata nel Paese dal quale è stata trasferita e per il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato Parte nel quale è stata trasferita.

(12) A meno che lo Stato Parte dal quale la persona deve essere trasferita ai sensi dei paragrafi 10 e 11 del presente articolo acconsenta, detta persona, qualunque sia la sua nazionalità, non può essere incriminata, detenuta, punita o sottoposta a nessun’altra restrizione della libertà personale nel territorio dello Stato nel quale la persona è trasferita per atti, omissioni o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale detta persona è stata trasferita.

(13) Ciascuno Stato Parte designa un’autorità centrale con il compito e la facoltà di ricevere le richieste di assistenza giudiziaria ed eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l’esecuzione. Laddove in uno Stato Parte vi sia un territorio o una regione a statuto speciale con un sistema distinto per l’assistenza giudiziaria, può designare una autorità centrale distinta con le medesime funzioni per quella regione o territorio. Le autorità centrali garantiscono l’esecuzione o la trasmissione rapida e corretta delle richieste ricevute. Allorché l’autorità centrale trasmette per esecuzione la richiesta all’autorità competente, sollecita la rapida e corretta esecuzione della stessa da parte di detta autorità competente. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione dell’autorità centrale designata al suddetto scopo nel momento in cui gli Stati Parte depositano il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le comunicazioni ad esse relative vanno trasmesse alle autorità centrali designate dagli Stati Parte. Questa condizione non pregiudica il diritto degli Stati Parte di chiedere che tali richieste e comunicazioni siano loro indirizzate per mezzo di canali diplomatici e, in casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, se possibile, attraverso l’Organizzazione di Polizia Criminale Internazionale.

(14) Le richieste vanno formulate per scritto o, laddove possibile, con un mezzo atto a produrre una trascrizione scritta in una lingua accettata dallo Stato Parte richiesto, con modalità tali da permettere a detto Stato Parte di accertarne l’autenticità. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione della lingua o lingue accettate da ciascuno Stato Parte al momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. In casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, le richieste possono essere formulate verbalmente ma debbono essere immediatamente confermate per scritto.

(15) La richiesta di reciproca assistenza giudiziaria deve contenere:

a)
l’autorità che formula la richiesta;
b)
l’oggetto e la natura delle indagini, dell’azione penale o del procedimento giudiziario cui la richiesta si riferisce e il nome e le funzioni dell’autorità che conduce tali indagini, azione penale o procedimento giudiziario;
c)
una breve esposizione dei fatti rilevanti, tranne che nelle richieste che hanno come scopo la notifica di atti giudiziari;
d)
una descrizione del tipo di assistenza richiesta e specificazioni di eventuali particolari procedure che lo Stato Parte richiedente desidera siano seguite;
e)
laddove possibile, l’identità delle persone coinvolte, il luogo in cui si trovano e la loro nazionalità; e
f)
lo scopo per cui si richiedono le prove, le informazioni o le azioni.

(16) Lo Stato Parte richiesto può chiedere informazioni supplementari quando ciò sembri necessario per l’esecuzione della richiesta conformemente al diritto interno o possa agevolare tale esecuzione.

(17) La richiesta viene eseguita conformemente al diritto interno dello Stato Parte richiesto, e nella misura in cui non è contraria al diritto interno dello Stato Parte richiesto e, laddove possibile, conformemente alle procedure specificate nella richiesta.

(18) Ogni qual volta ciò è possibile e compatibile coi principi fondamentali del diritto interno, quando un individuo si trova nel territorio di uno Stato Parte e deve essere ascoltato in qualità di testimone od esperto dalle autorità giudiziarie di un altro Stato Parte, il primo Stato Parte può, su richiesta del secondo, consentire che tale audizione avvenga per mezzo di una video-conferenza se non è possibile o auspicabile per l’individuo in questione comparire di persona nel territorio dello Stato Parte richiedente. Gli Stati Parte possono accordarsi perché l’audizione sia condotta da un’autorità giudiziaria dello Stato Parte richiedente alla presenza di un’autorità giudiziaria dello Stato Parte richiesto.

(19) Lo Stato Parte richiedente non può trasmettere o utilizzare informazioni o prove fornite dallo Stato Parte richiesto per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari diversi da quelli indicati nella richiesta senza il consenso preventivo dello Stato Parte richiesto. Questo paragrafo non vieta in alcun modo allo Stato Parte richiedente di rivelare in un proprio procedimento informazioni o prove che discolpano un accusato. In tale caso, lo Stato Parte richiedente, prima della rivelazione, informa lo Stato Parte richiesto e, su richiesta, si consulta con quest’ultimo. Se, in casi eccezionali, è impossibile dare comunicazione anticipata, lo Stato Parte richiedente informa senza indugio lo Stato Parte richiesto della rivelazione.

(20) Lo Stato Parte richiedente può chiedere allo Stato Parte richiesto di serbare la riservatezza sui fatti e sulla materia della richiesta, salvo quanto necessario all’esecuzione della medesima. Se lo Stato Parte richiesto non può ottemperare alla richiesta di riservatezza ne informa prontamente lo Stato Parte richiedente.

(21) L’assistenza giudiziaria reciproca può essere rifiutata se:

a)
la richiesta non è formulata conformemente alle disposizioni del presente articolo;
b)
lo Stato Parte richiesto valuta che l’esecuzione della richiesta può recare pregiudizio alla propria sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi fondamentali;
c)
in relazione a reati similari, il diritto interno vieta alle autorità dello Stato Parte richiesto di eseguire le azioni richieste qualora tali reati siano oggetto di indagini, azioni penale o procedimenti giudiziari nell’ambito delle competenze di tali autorità;
d)
la richiesta è contraria all’ordinamento giuridico relativo all’assistenza giudiziaria reciproca dello Stato Parte richiesto.

(22) Gli Stati Parte non possono respingere una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca solo a motivo del fatto che si ritiene che il reato riguardi anche questioni fiscali.

(23) Il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato.

(24) Lo Stato Parte richiesto dà esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria reciproca non appena possibile e tiene nel massimo conto possibile le eventuali scadenze proposte dallo Stato Parte richiedente, delle quali dà ragione, preferibilmente nella richiesta. Lo Stato Parte richiesto risponde alle ragionevoli richieste di informazioni dello Stato Parte richiedente sui progressi della propria richiesta. Lo Stato Parte richiedente informa prontamente lo Stato Parte richiesto quando l’assistenza non è più necessaria.

(25) L’assistenza giudiziaria reciproca può essere differita dallo Stato Parte richiesto a motivo del fatto che interferirebbe con un’indagine, azione penale o procedimento giudiziario in corso.

(26) Prima di respingere una richiesta ai sensi del paragrafo 21 del presente articolo o di differirne l’esecuzione ai sensi del paragrafo 25 del presente articolo, lo Stato Parte richiesto si consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se l’assistenza può essere concessa nei termini e alle condizioni dal primo ritenute necessarie. Se lo Stato Parte richiedente accetta l’assistenza a tali condizioni, è tenuto ad ottemperarvi.

(27) Senza pregiudizio all’applicazione del paragrafo 12 del presente articolo, il testimone, l’esperto o altra persona i quali, su richiesta dello Stato Parte richiedente, acconsentono a fornire prove in un procedimento o a collaborare ad un’indagine, azione penale o procedimento giudiziario nel territorio dello Stato Parte richiedente non possono essere perseguiti, detenuti, puniti, né sottoposti a qualsiasi altra restrizione della propria libertà personale in quel territorio per fatti, omissioni o condanne antecedenti alla partenza dal territorio dello Stato Parte richiesto. Tale salvacondotto spira quando il testimone, l’esperto o altra persona, avendo avuto la possibilità di andarsene per un periodo di quindici giorni consecutivi o per un periodo concordato tra gli Stati Parte a decorrere dalla data in cui è stato ufficialmente informato che la sua presenza non è più richiesta dalle autorità giudiziarie, malgrado ciò rimane volontariamente nel territorio dello Stato Parte richiedente o vi ritorna di sua libera volontà dopo averlo lasciato.

(28) Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico dello Stato Parte richiesto salvo diverso accordo tra gli Stati Parti in questione. Se, per soddisfare la richiesta, è o sarà necessario sostenere spese considerevoli o straordinarie, gli Stati Parte si consultano per decidere i termini e le condizioni di esecuzione della richiesta nonché il modo in cui la spesa verrà sostenuta.

(29) Lo Stato Parte richiesto:

a)
fornisce allo Stato Parte richiedente copie di atti pubblici, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno sono a disposizione del pubblico in generale;
b)
può, a discrezione, fornire allo Stato Parte richiedente in tutto, in parte o alle condizioni ritenute necessarie, copie di atti, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno non sono a disposizione del pubblico in generale.

(30) Gli Stati Parte, laddove necessario, valutano l’eventualità di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali atti a dare seguito pratico o maggiore efficacia alle disposizioni del presente articolo.

  Art. 19 Indagini comuni

Gli Stati Parte valutano l’opportunità di stringere di accordi o intese bilaterali o multilaterali per mezzo dei quali, rispetto a questioni oggetto di indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari in uno o più Stati, le autorità competenti interessate possono creare organi investigativi comuni. In mancanza di tali accordi o intese, si possono intraprendere indagini comuni sulla base di accordi caso per caso. Gli Stati Parte coinvolti assicurano il pieno rispetto della sovranità dello Stato Parte nel cui territorio tale indagine ha luogo.

  Art. 20 Tecniche speciali di investigazione

(1) Se consentito dai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico interno, ciascuno Stato Parte, nella misura delle proprie possibilità e alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta le misure necessarie a consentire l’appropriato impiego della consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno, l’impiego di altre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura da parte delle autorità competenti sul suo territorio allo scopo di combattere efficacemente la criminalità organizzata.

(2) Allo scopo di indagare i reati di cui alla presente Convenzione, si incoraggiano gli Stati Parte a stringere, laddove necessario, gli opportuni accordi o intese bilaterali o multilaterali per l’impiego di dette tecniche speciali di investigazione nel contesto della cooperazione internazionale. Tali accordi o intese vengono conclusi e attuati in piena ottemperanza del principio della sovrana eguaglianza degli Stati e vengono attuati in stretta conformità ai termini di tali accordi o intese.

(3) In mancanza degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le decisioni sull’impiego di tecniche speciali di investigazione a livello internazionale vengono prese caso per caso e, se necessario, possono tenere in considerazione le disposizioni e le intese di carattere economico riguardanti l’esercizio della giurisdizione da parte degli Stati Parte interessati.

(4) La decisione di impiegare la consegna controllata a livello internazionale, su consenso degli Stati Parte interessati può includere metodi che permettono di intercettare la merce lasciandola proseguire integra oppure asportandola o sostituendola in tutto o in parte.

  Art. 21 Trasferimento dei procedimenti penali

Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità di trasferire ad un altro i procedimenti relativi al perseguimento di reati compresi nella presente Convenzione nei casi in cui tale trasferimento è ritenuto nell’interesse della corretta amministrazione della giustizia, in particolare nei casi in cui sono coinvolte più giurisdizioni, al fine di concentrare l’esercizio dell’azione penale.

  Art. 22 Istituzione del casellario penale

Ciascuno Stato Parte può adottare misure legislative o di altro tipo necessarie a prendere in considerazione, nei termini e per gli scopi che ritiene adeguati, ogni precedente condanna di un presunto colpevole, comminata in un altro Stato, al fine di utilizzare le relative informazioni in procedimenti penali avviati per un reato trattato dalla presente Convenzione.

  Art. 23 Penalizzazione dell’intralcio alla giustizia

Ciascuno Stato Parte adotta misure legislative o di altra natura che possono essere necessarie a conferire il carattere di reato, quando commesso intenzionalmente:

a)
all’uso della forza fisica, minacce o intimidazioni o alla promessa, offerta o concessione di vantaggi considerevoli per indurre falsa testimonianza o per interferire in deposizioni testimoniali o nella produzione di prove nel corso di processi relativi alla commissione di reati di cui alla presente Convenzione;
b)
all’uso della forza fisica, minacce o intimidazioni per interferire con l’esercizio di doveri d’ufficio da parte di un magistrato o di un appartenente alle forze di polizia in relazione alla commissione di reati di cui dalla presente Convenzione. Nulla nella presente lettera pregiudica il diritto degli Stati Parte di avere una legislazione che protegga altre categorie di pubblici ufficiali.
  Art. 24 Protezione dei testimoni

(1) Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate, nell’ambito dei propri mezzi, per garantire efficaci forme di protezione da potenziali ritorsioni o intimidazioni dei testimoni che depongono in processi penali in relazione a reati di cui alla presente Convenzione e, qualora necessario, dei loro familiari e delle altre persone ad essi vicine.

(2) Le misure previste dal paragrafo 1 del presente articolo possono includere, tra le altre, fatti salvi i diritti dell’imputato, compreso il diritto al giusto processo:

a)
l’istituzione di procedure per la protezione fisica di tali persone quali, nella misura necessaria ed attuabile, il trasferimento il domicilio e permettendo, laddove possibile, il divieto o la limitazione di accesso alle informazioni concernenti l’identità e la dislocazione di tali persone;
b)
l’adozione di norme relative alle prove onde permettere che le deposizioni siano rese in maniera tale da assicurare l’incolumità del testimone anche attraverso l’uso di mezzi tecnologici di comunicazione come collegamenti video ed altri strumenti adeguati.

(3) Gli Stati Parte valutano la possibilità di stipulare accordi o intese con altri Stati per il trasferimento del domicilio delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

(4) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle vittime in quanto testimoni.

  Art. 25 Assistenza alle vittime e loro protezione

(1) Ciascuno Stato Parte adotta le misure appropriate nell’ambito dei propri mezzi per fornire assistenza e protezione alle vittime dei reati di cui alla presente Convenzione, in particolare nei casi di minaccia, ritorsione o intimidazione.

(2) Ciascuno Stato Parte stabilisce procedure adeguate per consentire il diritto all’indennizzo e al risarcimento alle vittime dei reati trattati nella presente Convenzione.

(3) Ciascuno Stato Parte, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, consente che siano esposti gli interessi e le opinioni delle vittime e siano considerati in una fase adeguata dei procedimenti penali contro gli imputati in modo tale da non pregiudicare i diritti della difesa.

  Art. 26 Misure per rafforzare la cooperazione con le autorità giudiziarie

(1) Ciascuno Stato Parte adotta adeguate misure per incoraggiare persone che partecipino o che abbiano partecipato a gruppi criminali organizzati:

a)
a fornire alle autorità competenti informazioni utili per scopi investigativi e probatori su questioni quali:
i)
l’identità, natura, composizione, struttura, collocazione e attività di gruppi criminali organizzati,
ii)
i collegamenti, compresi quelli internazionali, con altri gruppi criminali organizzati,
iii)
i reati che i gruppi criminali organizzati abbiano commesso o intendano commettere;
b)
a fornire alle autorità competenti un aiuto concreto ed effettivo che possa contribuire a privare i gruppi criminali organizzati delle loro risorse o dei proventi di reato.

(2) Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità, in casi specifici, di attenuare la pena prevista per un imputato che fornisca una cooperazione sostanziale nelle indagini o nel perseguimento di un reato trattato dalla presente Convenzione.

(3) Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità, nel rispetto dei principi fondamentali delle proprie leggi nazionali, di garantire l’immunità dall’azione penale a chiunque fornisca una collaborazione sostanziale nelle indagini o determini il perseguimento di un reato trattato dalla presente Convenzione.

(4) La protezione di tali persone si attua secondo quanto previsto dall’articolo 24 della presente Convenzione.

(5) Laddove una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo che si trova in uno Stato Parte possa fornire una collaborazione sostanziale alle autorità competenti di un altro Stato Parte, gli Stati Parte interessati possono prendere in considerazione la possibilità di stipulare accordi o intese, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, in relazione alla possibilità, per l’altro Stato Parte, di disporre il trattamento descritto nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

  Art. 27 Cooperazione di polizia

(1) Gli Stati Parte collaborano strettamente tra di loro, coerentemente con i rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi nazionali, per rafforzare l’efficacia dell’azione delle strutture preposte al contrasto dei reati di cui alla presente Convenzione. Ciascuno Stato Parte adotta, in particolare, misure effettive per:

a)
rafforzare e, laddove necessario, istituire canali di comunicazione tra le rispettive autorità, istituzioni e servizi competenti, al fine di rendere più semplice il sicuro e rapido scambio di informazioni riguardanti tutti gli aspetti dei reati di cui alla presente Convenzione, compresi, se gli Stati Parte lo ritengono opportuno, i collegamenti con altre attività criminali;
b)
cooperare con altri Stati Parte nella conduzione di indagini relative ai reati trattati dalla presente Convenzione e riguardanti:
i)
l’identità, collocazione e attività di persone sospette di partecipazione in detti reati o la collocazione di altre persone coinvolte,
ii)
i movimenti di proventi del reato o beni derivanti dalla commissione di tali reati,
iii)
i movimenti di beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o che si intenda utilizzare per la commissione di tali reati;
c)
fornire, ove opportuno, i necessari strumenti o quantitativi di sostanze per fini investigativi o di analisi;
d)
facilitare l’effettivo coordinamento tra le proprie autorità, istituzioni e servizi competenti e per promuovere lo scambio del personale e degli esperti, compreso, nel rispetto delle intese e degli accordi bilaterali tra gli Stati Parte interessati, il dislocamento di ufficiali di collegamento;
e)
lo scambio di informazioni con altri Stati Parte sui mezzi specifici e i metodi usati dai gruppi criminali organizzati, compresi, ove possibile, itinerari e veicoli e l’utilizzo di false identità, documenti falsi o alterati o altri mezzi atti a nascondere la natura delle attività illecite;
f)
scambiare le informazioni e coordinare le misure amministrative e d’altro genere adottate opportunamente allo scopo di individuare precocemente i reati di cui alla presente Convenzione.

(2) Allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione, gli Stati Parte valutano l’opportunità di concludere intese o accordi bilaterali o multilaterali per la diretta collaborazione tra le proprie istituzioni preposte alla lotta ala crimine e, laddove tali intese o accordi siano già esistenti, l’opportunità di emendarli. In mancanza di tali accordi o intese tra gli Stati Parte interessati, le Parti possono considerare la presente Convenzione come base per la reciproca collaborazione di polizia in relazione ai reati trattati dalla Convenzione stessa. Qualora opportuno, gli Stati Parte utilizzano pienamente gli accordi e le intese, nonché le organizzazioni regionali o internazionali, per incrementare la cooperazione tra le proprie strutture di polizia.

(3) Gli Stati Parte si sforzano di cooperare con i propri mezzi per fronteggiare il crimine organizzato transnazionale perpetrato attraverso l’uso della moderna tecnologia.

  Art. 28 Raccolta, scambio e analisi delle informazioni concernenti la natura del crimine organizzato

(1) Ciascuno Stato Parte considera l’analisi, con la consulenza della comunità accademica e scientifica, di tendenze della criminalità organizzata nel proprio territorio, circostanze in cui essa opera, così come i gruppi professionali e le tecnologie utilizzate.

(2) Gli Stati Parte considerano la possibilità di sviluppare e condividere tra di loro e attraverso organizzazioni regionali e internazionali, le conoscenze analitiche riguardanti le attività della criminalità organizzata. A tal fine, si dovrebbero sviluppare ed applicare in modo adeguato definizioni, standard e metodologie comuni.

(3) Ciascuno Stato Parte considera la possibilità di monitorare le proprie politiche e misure attuate per combattere la criminalità organizzata e di valutare la loro efficacia ed applicabilità.

  Art. 29 Formazione e assistenza tecnica

(1) Ciascuno Stato Parte avvia, sviluppa o migliora, nella maniera necessaria, specifici programmi di formazione del proprio personale investigativo e giudiziario, inclusi pubblici ministeri, magistrati impegnati nelle indagini e personale delle dogane nonché altri funzionari incaricati della prevenzione, identificazione e repressione dei reati di cui alla presente Convenzione. Tali programmi possono includere assegnazioni provvisorie e scambi di personale e riguardare, in particolare e nei limiti consentiti dalle leggi nazionali, quanto segue:

a)
metodi usati nella prevenzione, identificazione e controllo dei reati di cui alla presente Convenzione;
b)
itinerari e tecniche utilizzati da persone sospettate di essere implicate in reati di cui alla presente Convenzione, anche negli Stati di transito, ed adeguate contromisure;
c)
monitoraggio dei movimenti del contrabbando;
d)
individuazione e monitoraggio dei movimenti dei proventi di reato, beni, attrezzature ed altri strumenti e metodi usati per il trasferimento, l’occultamento e la contraffazione di tali proventi, beni, attrezzature ed altri strumenti, nonché dei metodi usati per combattere il riciclaggio di denaro ed altri reati finanziari;
e)
raccolta delle prove;
f)
tecniche di controllo delle zone di libero scambio e di porto franco;
g)
aggiornate attrezzature e tecniche di indagine, inclusa la sorveglianza elettronica, le consegne controllate e le operazioni sotto copertura;
h)
metodi utilizzati nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale che richiedono l’uso di computer, di reti di telecomunicazioni o altre forme di tecnologia moderna; e
i)
metodi utilizzati per la protezione delle vittime e dei testimoni.

(2) Gli Stati Parte si assistono vicendevolmente nel progettare e attuare la ricerca ed i programmi di formazione finalizzati a condividere la competenza nelle aree a cui si fa riferimento al paragrafo 1 del presente articolo ed a tal fine, se del caso, utilizzano congressi e seminari regionali ed internazionali per promuovere la cooperazione e stimolare la discussione su problemi di reciproco interesse, inclusi i problemi e le necessità speciali degli Stati di transito.

(3) Gli Stati Parte promuovono la formazione e l’assistenza tecnica che agevolano l’estradizione e l’assistenza giudiziaria reciproca. Tale formazione e assistenza tecnica possono includere la formazione linguistica, l’assegnazione provvisoria e lo scambio del personale presso le autorità centrali o negli organismi responsabili.

(4) Nel caso di esistenti accordi o intese bilaterali e multilaterali, gli Stati Parte intensificano, nella misura necessaria, gli sforzi per aumentare al massimo le attività operative e la formazione nell’ambito delle organizzazioni internazionali e regionali e di altri pertinenti accordi od intese bilaterali e multilaterali.

  Art. 30 Altre misure: attuazione della Convenzione per mezzo dello sviluppo economico e dell’assistenza tecnica

(1) Gli Stati Parte adottano misure tendenti, per quanto possibile, all’attuazione ottimale della presente Convenzione per mezzo della cooperazione internazionale, prendendo in considerazione gli effetti negativi della criminalità organizzata sulla società in generale e in particolare sullo sviluppo sostenibile.

(2) Gli Stati Parte compiono sforzi concreti per quanto possibile e in coordinamento fra loro, così come insieme alle organizzazioni internazionali e regionali per:

a)
accrescere la loro cooperazione a vari livelli con i Paesi in via di sviluppo, in modo da rafforzare la capacità di questi ultimi di prevenire e di combattere la criminalità organizzata transnazionale;
b)
accrescere l’assistenza finanziaria e materiale in modo da sostenere gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo nell’efficace lotta alla criminalità organizzata transnazionale e per aiutarli ad attuare con successo la presente Convenzione;
c)
fornire assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo ed ai Paesi con economia in via di transizione in modo da aiutarli a far fronte alle loro necessità per l’attuazione della presente Convenzione. A tal fine gli Stati Parte si sforzano di versare dei contributi volontari adeguati e regolari su un conto specificamente designato a tale scopo in uno strumento finanziario delle Nazioni Unite. Gli Stati Parte possono anche prendere in particolare considerazione, conformemente alla legislazione interna ed alle disposizioni della presente Convenzione, l’ipotesi di versare sul suddetto conto una percentuale del denaro o una percentuale del corrispondente valore dei proventi di reati o dei proventi di proprietà confiscate ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione;
d)
incoraggiare e convincere altri Stati ed istituti finanziari, per quanto appropriato, ad unirsi a loro negli sforzi a cui si fa riferimento in quest’articolo, in particolare fornendo più programmi di formazione professionale e moderne attrezzature ai Paesi in via di sviluppo al fine di assisterli nel raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione.

(3) Queste misure sono, per quanto possibile, senza pregiudizio riguardo agli obblighi esistenti di assistenza verso l’estero o riguardo ad altre intese di cooperazione finanziaria a livello bilaterale, regionale o internazionale.

(4) Gli Stati Parte possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali sull’assistenza materiale e logistica, prendendo in considerazione le intese finanziarie necessarie ad attuare la cooperazione internazionale prevista dalla presente Convenzione affinché essa sia efficace nella prevenzione, identificazione e contrasto al crimine organizzato transnazionale.

  Art. 31 Prevenzione

(1) Gli Stati Parte si sforzano di sviluppare e valutare i progetti nazionali e di stabilire e promuovere le migliori prassi e politiche finalizzate alla prevenzione della criminalità organizzata transnazionale.

(2) Gli Stati Parte si impegnano, con idonee misure legislative, amministrative o di altra natura e conformemente ai principi fondamentali della propria legislazione interna, a ridurre le occasioni presenti o future che i gruppi criminali organizzati hanno di partecipare a mercati leciti con i proventi dei reati. Tali misure dovrebbero riguardare in particolare:

a)
il rafforzamento della cooperazione fra gli organi investigativi o i pubblici ministeri ed i competenti enti privati, inclusa l’industria;
b)
la promozione dello sviluppo dei criteri e dei procedimenti designati per salvaguardare l’integrità del pubblico e dei competenti enti privati, come pure i codici di comportamento per le professioni interessate e in particolare per gli avvocati, i pubblici notai, i consulenti fiscali ed i contabili;
c)
la prevenzione dell’abuso da parte di gruppi criminali organizzati di gare di appalto pubbliche e la concessione di sovvenzioni e di autorizzazioni da parte di pubbliche autorità per lo svolgimento dell’attività commerciale;
d)
la prevenzione dell’abuso di persone giuridiche da parte di gruppi criminali organizzati; tali misure potrebbero includere:
i)
l’istituzione di pubblici registri relativi alle persone giuridiche e fisiche coinvolte nella costituzione, nella gestione e nel finanziamento delle persone giuridiche,
ii)
l’introduzione della possibilità, con provvedimento del Tribunale o con qualsiasi mezzo idoneo, di interdire alle persone dichiarate colpevoli dei reati previsti dalla presente Convenzione, l’esercizio, per un determinato periodo di tempo, della carica di responsabile di persone giuridiche rientranti nell’ambito della propria giurisdizione,
iii)
l’istituzione di registri nazionali delle persone interdette dall’esercizio della funzione di responsabile di persone giuridiche, e
iv)
lo scambio di informazioni contenute nei registri a cui si fa riferimento alla lettera d) i) e iii) del presente paragrafo con le competenti autorità degli altri Stati Parte.

(3) Gli Stati Parte si sforzano di promuovere la reintegrazione nella società delle persone dichiarate colpevoli di reati previsti dalla presente Convenzione.

(4) Gli Stati Parte si sforzano di valutare periodicamente gli strumenti legali del caso e le prassi amministrative esistenti al fine di individuare la loro vulnerabilità all’abuso da parte di gruppi criminali organizzati.

(5) Gli Stati Parte si impegnano a promuovere la consapevolezza da parte del pubblico dell’esistenza, cause e gravità della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata transnazionale. Se del caso si possono diffondere informazioni tramite i mass media, incluse misure atte a promuovere la partecipazione pubblica alla prevenzione ed alla lotta contro tale criminalità.

(6) Ciascuno Stato Parte informa il Segretario Generale delle Nazioni Unite circa il nome e l’indirizzo dell’autorità o delle autorità che possono assistere altri Stati Parte nello sviluppare misure atte a prevenire la criminalità organizzata transnazionale.

(7) Gli Stati Parte, se del caso, cooperano fra loro e con le competenti organizzazioni internazionali e regionali nel promuovere e sviluppare le misure a cui si fa riferimento nel presente articolo. Tale cooperazione include la partecipazione a progetti internazionali mirati alla prevenzione della criminalità organizzata transnazionale, per esempio mitigando le circostanze che rendono socialmente emarginati dei gruppi vulnerabili all’azione della criminalità organizzata transnazionale.

  Art. 32 Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione

(1) Con la presente viene istituita una Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione al fine di migliorare la capacità degli Stati Parte di combattere la criminalità organizzata transnazionale e di promuovere e valutare l’attuazione della presente Convenzione.

(2) Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca la Conferenza delle Parti non oltre un anno dall’entrata in vigore della presente Convenzione. La Conferenza delle Parti adotta le regole di procedura e le norme che regolano le attività descritte nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo (incluse le norme concernenti il pagamento delle spese sostenute nello svolgimento di tali attività).

(3) La Conferenza delle Parti stabilisce i meccanismi per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso:

a)
agevolare le attività degli Stati Parte ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della presente Convenzione, incoraggiando inoltre la mobilizzazione di contributi volontari;
b)
agevolare lo scambio di informazioni fra gli Stati Parte riguardo ai modelli e alle tendenze della criminalità organizzata transnazionale e alle prassi coronate da successo per combatterla;
c)
cooperare con le competenti organizzazioni internazionali e regionali e con le organizzazioni non governative;
d)
rivedere periodicamente l’attuazione della presente Convenzione;
e)
avanzare raccomandazioni per migliorare la presente Convenzione e la sua attuazione.

(4) Ai fini di quanto previsto dal paragrafo 3 lettere d) ed e) del presente articolo, la Conferenza delle Parti acquisisce la necessaria conoscenza delle misure adottate dagli Stati Parte nell’attuazione della presente Convenzione e delle difficoltà da essi incontrate, sia tramite le informazioni fornite dagli Stati stessi che tramite i meccanismi supplementari di revisione, secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Parti.

(5) Ciascuno Stato Parte fornisce alla Conferenza delle Parti le informazioni sui propri programmi, piani e prassi, come pure le misure legislative ed amministrative adottate per attuare la presente Convenzione, come richiesto dalla Conferenza delle Parti.

  Art. 33 Segretariato

(1) Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornisce i necessari servizi di segretariato alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione.

(2) Il segretariato:

a)
assiste la Conferenza delle Parti nello svolgimento delle attività descritte dall’articolo 32 della presente Convenzione, stringe le intese e fornisce i servizi necessari alle sedute della Conferenza delle Parti;
b)
a richiesta, assiste gli Stati Parte nel fornire informazioni alla Conferenza delle Parti come previsto dall’articolo 32 paragrafo 5 della presente Convenzione; e
c)
assicura il necessario coordinamento con i segretariati delle competenti organizzazioni internazionali e regionali.
  Art. 34 Attuazione della Convenzione

(1) Ciascuno Stato Parte adotta, conformemente ai principi fondamentali della propria legislazione interna, le misure necessarie, incluse quelle legislative ed amministrative, dirette a garantire l’attuazione dei propri obblighi secondo la presente Convenzione.

(2) I reati previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione vengono inseriti nella legislazione interna di ciascuno Stato Parte indipendentemente dalla natura transnazionale o dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 della presente Convenzione, tranne che nella misura in cui l’articolo 5 della presente Convenzione richiede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato.

(3) Ciascuno Stato Parte può adottare misure più rigide o severe di quelle previste dalla presente Convenzione per prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale.

  Art. 35 Composizione delle controversie

(1) Gli Stati Parte si impegnano a comporre le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione tramite negoziato.

(2) Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte riguardo all’interpretazione o all’applicazione di questa Convenzione che non possa essere composta tramite negoziato entro un arco di tempo ragionevole, a richiesta di uno di quegli Stati, sarà demandata ad arbitrato. Se dopo sei mesi dalla data della richiesta d’arbitrato, quegli Stati Parte non sono in grado di accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, ognuno di essi può rimettere la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite richiesta, in conformità allo Statuto della Corte.

(3) Ciascuno Stato Parte al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione o adesione alla presente Convenzione, può dichiarare di non considerarsi vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di ciascuno Stato Parte che abbia fatto tale riserva.

(4) Ogni Stato Parte che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, può in qualsiasi momento revocare la riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

  Art. 36 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

(1) La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e in seguito presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002.

(2) La presente Convenzione è aperta anche alla firma delle organizzazioni regionali d’integrazione economica, a condizione che almeno uno Stato membro di tale organizzazione abbia firmato questa Convenzione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

(3) La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un’organizzazione regionale d’integrazione economica può depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se almeno uno dei suoi Stati membri lo ha fatto. In quello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, tale organizzazione deve dichiarare l’ambito della sua competenza con riferimento alle materie regolamentate da questa Convenzione. Tale organizzazione deve anche informare il depositario di qualsiasi modifica rilevante dell’ambito della sua competenza.

(4) La presente Convenzione è aperta all’adesione da parte di ogni Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica di cui almeno uno Stato membro sia Parte di questa Convenzione. Gli strumenti di adesione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un’organizzazione regionale d’integrazione economica al momento della sua adesione deve dichiarare l’ambito della sua competenza con riferimento alle materie regolamentate da questa Convenzione. Tale organizzazione deve anche informare il depositario di qualsiasi modifica rilevante dell’ambito della sua competenza.

  Art. 37 Relazione con i protocolli

(1) Alla presente Convenzione possono essere aggiunti uno o più protocolli.

(2) Al fine di diventare Parte di un protocollo, uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica deve essere anche Parte della presente Convenzione.

(3) Uno Stato Parte della presente Convenzione non è vincolato da un protocollo, a meno che non diventi Parte del protocollo in conformità con le relative disposizioni.

(4) Ciascun protocollo aggiuntivo di questa Convenzione deve essere interpretato unitamente a questa Convenzione, tenendo in considerazione gli scopi di quel protocollo.

  Art. 38 Entrata in vigore

(1) La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno strumento depositato da un’organizzazione regionale d’integrazione economica è considerato supplementare agli strumenti depositati da Stati membri di tale organizzazione.

(2) Nei confronti di ciascuno Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica, che ratifichi, accetti e approvi la presente Convenzione o aderisca alla stessa dopo il deposito del quarantesimo strumento di detto atto, tale Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dalla data di deposito, da parte di detto Stato o organizzazione, del rispettivo strumento.

  Art. 39 Modifica

(1) Trascorso il termine di cinque anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte ha la facoltà di proporre una modifica e di presentarla presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, il quale comunicherà quindi agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione la modifica proposta, al fine del suo esame e della rispettiva decisione. La Conferenza delle Parti compirà ogni sforzo per raggiungere un accordo su ciascuna modifica. Nel caso in cui sia stato esaurito ogni tentativo in tal senso senza essere pervenuti ad un accordo, l’adozione della modifica, quale ultima risorsa, richiede un voto di maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e votanti nella riunione della Conferenza delle Parti.

(2) Nell’ambito delle questioni di loro competenza, le organizzazioni regionali d’integrazione economica esercitano il loro diritto di voto previsto dal presente articolo con un numero di voti pari a quello dei loro Stati membri che sono Parte della presente Convenzione. Le predette organizzazioni non esercitano il diritto di voto, qualora ad esercitarlo siano i loro Stati Membri e viceversa.

(3) Una modifica adottata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati Parte.

(4) Una modifica adottata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore, in relazione a uno Stato Parte, novanta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale modifica.

(5) Nel momento della sua entrata in vigore, la modifica sarà vincolante per quegli Stati Parte che hanno manifestato il proprio consenso ad essere sottoposti al vincolo alla stessa. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e di ogni modifica anteriore ratificata, accettata o approvata dagli stessi.

  Art. 40 Denuncia

(1) Ciascun Stato Parte può denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia sarà operante un anno dopo la data di ricezione della sua notifica da parte del Segretario Generale.

(2) Un’organizzazione regionale d’integrazione economica cessa di essere Parte della presente Convenzione nel momento in cui tutti i suoi Stati Membri l’hanno denunciata.

(3) La denuncia della presente Convenzione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo comporta inoltre la denuncia di ogni protocollo aggiuntivo.

  Art. 41 Depositario e lingua

(1) Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è nominato depositario della presente Convenzione.

(2) L’originale della presente Convenzione, di cui i testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, viene depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, all’uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto la presente Convenzione.

(Seguono le firme)


  Campo d’applicazione il 26 marzo 20202 

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

24 settembre

2003

24 ottobre

2003

Albania

21 agosto

2002

29 settembre

2003

Algeria*

  7 ottobre

2002

29 settembre

2003

Andorra*

22 settembre

2011

22 ottobre

2011

Angola

  1° aprile

2013

  1° maggio

2013

Antigua e Barbuda

24 luglio

2002

29 settembre

2003

Arabia Saudita*

18 gennaio

2005

17 febbraio

2005

Argentina*

19 novembre

2002

29 settembre

2003

Armenia

  1° luglio

2003

29 settembre

2003

Australia

27 maggio

2004

26 giugno

2004

Austria

23 settembre

2004

23 ottobre

2004

Azerbaigian*

30 ottobre

2003

29 novembre

2003

Bahamas*

26 settembre

2008

26 ottobre

2008

Bahrein*

  7 giugno

2004 A

  7 luglio

2004

Bangladesh*

13 luglio

2011 A

12 agosto

2011

Barbados

11 novembre

2014

11 dicembre

2014

Belarus*

25 giugno

2003

29 settembre

2003

Belgio

11 agosto

2004

10 settembre

2004

Belize*

26 settembre

2003 A

26 ottobre

2003

Benin

30 agosto

2004

29 settembre

2004

Bolivia*

10 ottobre

2005

  9 novembre

2005

Bosnia e Erzegovina

24 aprile

2002

29 settembre

2003

Botswana

29 agosto

2002

29 settembre

2003

Brasile

29 gennaio

2004

28 febbraio

2004

Brunei

25 marzo

2008 A

24 aprile

2008

Bulgaria

  5 dicembre

2001

29 settembre

2003

Burkina Faso

15 maggio

2002

29 settembre

2003

Burundi

24 maggio

2012

23 giugno

2012

Cambogia

12 dicembre

2005

11 gennaio

2006

Camerun

  6 febbraio

2006

  8 marzo

2006

Canada*

13 maggio

2002

29 settembre

2003

Capo Verde

15 luglio

2004

14 agosto

2004

Ceca, Repubblica

24 settembre

2013

24 ottobre

2013

Ciad

18 agosto

2009 A

17 settembre

2009

Cile

29 novembre

2004

29 dicembre

2004

Cina*

23 settembre

2003

23 ottobre

2003

  Hong Kong
27 settembre
2006
27 settembre
2006
  Macao
23 settembre
2003
23 ottobre
2003

Cipro

22 aprile

2003

29 settembre

2003

Colombia*

  4 agosto

2004

  3 settembre

2004

Comore

25 settembre

2003 A

25 ottobre

2003

Congo (Kinshasa)

28 ottobre

2005 A

27 novembre

2005

Cook, Isole

  4 marzo

2004 A

  3 aprile

2004

Corea del Nord*

17 giugno

2016 A

17 luglio

2016

Corea del Sud

  5 novembre

2015

  5 dicembre

2015

Costa d’Avorio

25 ottobre

2012

24 novembre

2012

Costa Rica

24 luglio

2003

29 settembre

2003

Croazia

24 gennaio

2003

29 settembre

2003

Cuba*

  9 febbraio

2007

11 marzo

2007

Danimarca a

30 settembre

2003

30 ottobre

2003

Dominica

17 maggio

2013 A

16 giugno

2013

Dominicana, Repubblica

26 ottobre

2006

25 novembre

2006

Ecuador*

17 settembre

2002

29 settembre

2003

Egitto

  5 marzo

2004

  4 aprile

2004

El Salvador*

18 marzo

2004

17 aprile

2004

Emirati Arabi Uniti*

  7 maggio

2007

  6 giugno

2007

Eritrea*

25 settembre

2014 A

25 ottobre

2014

Estonia

10 febbraio

2003

29 settembre

2003

Eswatini

24 settembre

2012

24 ottobre

2012

Etiopia*

23 luglio

2007

22 agosto

2007

Figi*

19 settembre

2017 A

19 ottobre

2017

Filippine

28 maggio

2002

29 settembre

2003

Finlandia

10 febbraio

2004

11 marzo

2004

Francia

29 ottobre

2002

29 settembre

2003

Gabon

15 dicembre

2004 A

14 gennaio

2005

Gambia

  5 maggio

2003

29 settembre

2003

Georgia

  5 settembre

2006

  5 ottobre

2006

Germania

14 giugno

2006

14 luglio

2006

Ghana

21 agosto

2012 A

20 settembre

2012

Giamaica

29 settembre

2003

29 ottobre

2003

Giappone

11 luglio 

2017

10 agosto

2017

Gibuti

20 aprile

2005 A

20 maggio

2005

Giordania

22 maggio

2009

21 giugno

2009

Grecia*

11 gennaio

2011

10 febbraio

2011

Grenada

21 maggio

2004 A

20 giugno

2004

Guatemala

25 settembre

2003

25 ottobre

2003

Guinea

  9 novembre

2004 A

  9 dicembre

2004

Guinea equatoriale

  7 febbraio

2003

29 settembre

2003

Guinea-Bissau

10 settembre

2007

10 ottobre

2007

Guyana

14 settembre

2004 A

14 ottobre

2004

Haiti

19 aprile

2011

19 maggio

2011

Honduras

  2 dicembre

2003

  1° gennaio

2004

India*

  5 maggio

2011

  4 giugno

2011

Indonesia*

20 aprile

2009

20 maggio

2009

Iraq

17 marzo

2008 A

16 aprile

2008

Irlanda

17 giugno

2010

17 luglio

2010

Islanda

13 maggio

2010

12 giugno

2010

Israele*

27 dicembre

2006

26 gennaio

2007

Italia

  2 agosto

2006

  1° settembre

2006

Kazakistan

31 luglio

2008

30 agosto

2008

Kenya

16 giugno

2004 A

16 luglio

2004

Kirghizistan

  2 ottobre

2003

  1° novembre

2003

Kiribati

15 settembre

2005 A

15 ottobre

2005

Kuwait

12 maggio

2006

11 giugno

2006

Laos*

26 settembre

2003 A

26 ottobre

2003

Lesotho

24 settembre

2003

24 ottobre

2003

Lettonia

  7 dicembre

2001

29 settembre

2003

Libano

  5 ottobre

2005

  4 novembre

2005

Liberia

22 settembre

2004 A

22 ottobre

2004

Libia

18 giugno

2004

18 luglio

2004

Liechtenstein

20 febbraio

2008

21 marzo

2008

Lituania*

  9 maggio

2002

29 settembre

2003

Lussemburgo

12 maggio

2008

11 giugno

2008

Macedonia del Nord*

12 gennaio

2005

11 febbraio

2005

Madagascar

15 settembre

2005

15 ottobre

2005

Malawi

17 marzo

2005

16 aprile

2005

Malaysia*

24 settembre

2004

24 ottobre

2004

Maldive

  4 febbraio

2013 A

  6 marzo

2013

Mali

12 aprile

2002

29 settembre

2003

Malta

24 settembre

2003

24 ottobre

2003

Marocco

19 settembre

2002

29 settembre

2003

Marshall, Isole

  5 novembre

2010 A

  5 dicembre

2010

Mauritania

22 luglio

2005 A

21 agosto

2005

Maurizio

21 aprile

2003

29 settembre

2003

Messico

  4 marzo

2003

29 settembre

2003

Micronesia*

24 maggio

2004 A

23 giugno

2004

Moldova*

16 settembre

2005

16 ottobre

2005

Monaco

  5 giugno

2001

29 settembre

2003

Mongolia

27 giugno

2008 A

27 luglio

2008

Montenegro

23 ottobre

2006 S

  3 giugno

2006

Mozambico

20 settembre

2006

20 ottobre

2006

Myanmar*

30 marzo

2004 A

29 aprile

2004

Namibia

16 agosto

2002

29 settembre

2003

Nauru

12 luglio

2012

11 agosto

2012

Nepal*

23 dicembre

2011

22 gennaio

2012

Nicaragua

  9 settembre

2002

29 settembre

2003

Niger

30 settembre

2004

30 ottobre

2004

Nigeria

28 giugno

2001

29 settembre

2003

Niue

16 luglio

2012 A

15 agosto

2012

Norvegia

23 settembre

2003

23 ottobre

2003

Nuova Zelanda b

19 luglio

2002

29 settembre

2003

Oman

13 maggio

2005 A

12 giugno

2005

Paesi Bassi c

26 maggio

2004

25 giugno

2004

  Aruba

18 gennaio

2007

18 gennaio

2007

  Curaçao

  9 settembre

2010

  9 settembre

2010

  Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

  9 settembre

2010

  9 settembre

2010

  Sint Maarten

  9 settembre

2010

  9 settembre

2010

Pakistan*

13 gennaio

2010

12 febbraio

2010

Palau

13 maggio

2019 A

12 giugno

2019

Palestina

  2 gennaio

2015 A

  1° febbraio

2015

Panama*

18 agosto

2004

17 settembre

2004

Paraguay

22 settembre

2004

22 ottobre

2004

Perù

23 gennaio

2002

29 settembre

2003

Polonia

12 novembre

2001

29 settembre

2003

Portogallo

10 maggio

2004

  9 giugno

2004

Qatar*

10 marzo

2008 A

  9 aprile

2008

Regno Unito

  9 febbraio

2006

11 marzo

2006

  Anguilla

31 luglio

2015

31 luglio

2015

  Bermuda

  5 agosto

2014

  5 agosto

2014

  Cayman, Isole

17 maggio

2012

16 giugno

2012

  Falkland, Isole

11 gennaio

2007

11 gennaio

2007

  Gibilterra

27 novembre

2007

27 novembre

2007

  Guernesey

17 dicembre

2014

17 dicembre

2014

  Jersey

17 dicembre

2014

17 dicembre

2014

  Man, Isola di

  1° giugno

2012

  1° luglio

2012

  Turks e Caicos, Isole

31 luglio

2015

31 luglio

2015

  Vergini Britanniche, Isole

17 maggio

2012

16 giugno

2012

Rep. Centrafricana

14 settembre

2004 A

14 ottobre

2004

Romania

  4 dicembre

2002

29 settembre

2003

Ruanda

26 settembre

2003

26 ottobre

2003

Russia*

26 maggio

2004

25 giugno

2004

Saint Kitts e Nevis

21 maggio

2004

20 giugno

2004

Saint Vincent e Grenadine

29 ottobre

2010

28 novembre

2010

Samoa

17 dicembre

2014 A

16 gennaio

2015

San Marino

20 luglio

2010

19 agosto

2010

Santa Lucia

16 luglio

2013

15 agosto

2013

Santa Sede*

25 gennaio

2012 A

24 febbraio

2012

São Tomé e Príncipe

12 aprile

2006 A

12 maggio

2006

Seicelle

22 aprile

2003

29 settembre

2003

Senegal

27 ottobre

2003

26 novembre

2003

Serbia

  6 settembre

2001

29 settembre

2003

Sierra Leone

12 agosto

2014

11 settembre

2014

Singapore*

28 agosto

2007

27 settembre

2007

Siria*

  8 aprile

2009

  8 maggio

2009

Slovacchia*

  3 dicembre

2003

  2 gennaio

2004

Slovenia

21 maggio

2004

20 giugno

2004

Spagna*

  1° marzo

2002

29 settembre

2003

Sri Lanka

22 settembre

2006

22 ottobre

2006

Stati Uniti*

  3 novembre

2005

  3 dicembre

2005

Sudafrica*

20 febbraio

2004

21 marzo

2004

Sudan

10 dicembre

2004

  9 gennaio

2005

Suriname

25 maggio

2007 A

24 giugno

2007

Svezia

30 aprile

2004

30 maggio

2004

Svizzera

27 ottobre

2006

26 novembre

2006

Tagikistan

  8 luglio

2002

29 settembre

2003

Tanzania

24 maggio

2006

23 giugno

2006

Thailandia*

17 ottobre

2013

16 novembre

2013

Timor-Leste

  9 novembre

2009 A

  9 dicembre

2009

Togo

  2 luglio

2004

  1° agosto

2004

Tonga

  3 ottobre

2014 A

  2 novembre

2014

Trinidad e Tobago

  6 novembre

2007

  6 dicembre

2007

Tunisia*

19 giugno

2003

29 settembre

2003

Turchia

25 marzo

2003

29 settembre

2003

Turkmenistan

28 marzo

2005 A

27 aprile

2005

Ucraina*

21 maggio

2004

20 giugno

2004

Uganda

  9 marzo

2005

  8 aprile

2005

Ungheria

22 dicembre

2006

21 gennaio

2007

Unione europea*

21 maggio

2004

20 giugno

2004

Uruguay

  4 marzo

2005

  3 aprile

2005

Uzbekistan*

  9 dicembre

2003

  8 gennaio

2004

Vanuatu

  4 gennaio

2006 A

  3 febbraio

2006

Venezuela*

13 maggio

2002

29 settembre

2003

Vietnam*

  8 giugno

2012

  8 luglio

2012

Yemen*

  8 febbraio

2010

10 marzo

2010

Zambia

24 aprile

2005 A

24 maggio

2005

Zimbabwe

12 dicembre

2007

11 gennaio

2008

*
Riserve e dichiarazioni.
Nel campo d’applicazione qui sopra le notifiche degli Stati Parte trasmesse attraverso le autorità centrali conformemente all’art. 18 par. 13 nonché le notifiche conformemente agli art. 5 par. 3, 16 par. 5a e 5b, 18 par. 14 e art. 31 par. 6 non sono contrassegnate con *.
Le riserve, le dichiarazioni e le notifiche degli Stati parte ai citati articoli non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a
La Conv. non vale per la Groenlandia né per le Isole Faeröer.
b
La Conv. non vale per il Tokelau.

c Per il Regno in Europa.

  Notifica secondo l’articolo 18

Svizzera

L’autorità centrale designata dalla Svizzera per accogliere le domande di assistenza giudiziaria, in applicazione dell’articolo 18 paragrafo 13 della presente Convenzione è:

Ufficio federale di giustizia

CH – 3003 Berna

Conformemente all’articolo 18 paragrafo 14 della presente Convenzione, le domande di assistenza giudiziaria e i relativi documenti allegati devono essere indirizzati alla Svizzera unitamente alla loro traduzione certificata conforme in francese, tedesco o italiano, qualora non fossero redatti in una di tali lingue.


 RU 2006 5861; FF 2005 5961


1 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 23 giu. 2006 (RU 2006 5859).
2RU 2006 5861, 2007 3751 5193, 2008 4057, 2010 1525, 2011 3309, 2012 1495 5605, 2013 1587, 2014 3193, 2015 753, 2017 503 e 2020 1181. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 15 novembre 2000
Entrata in vigore 26 novembre 2006
Fonte RU 2006 5861
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Revisioni

26.11.2006
Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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