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RS 0.142.117.432 Scambio di note del 31 luglio 2003/9 marzo 2004 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto

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0.142.117.432

Scambio di note del 31 luglio 2003/ 9 marzo 2004 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto

Entrato in vigore il 23 dicembre 2004

(Stato 18 gennaio 2005)

Traduzione1

Dipartimento federale degli affari esteri

Berna, 9 marzo 2004

Berna

Ambasciata della

Repubblica Ceca

Berna

Il Dipartimento federale degli affari esteri complimenta l’Ambasciata della Repubblica Ceca a Berna e si pregia di dichiarare ricevuta la sua nota n° 6263/2003 del 31 luglio 2003 del seguente tenore:

«L’Ambasciata della Repubblica Ceca a Berna rinnova al Dipartimento federale degli affari esteri l’assicurazione della sua alta considerazione e ha l’onore di proporre al Consiglio federale svizzero, su incarico del Governo della Repubblica Ceca e in vista del riconoscimento reciproco dei documenti d’identità cechi con zona leggibile meccanicamente e delle carte d’identità svizzere quali documenti di viaggio, la conclusione di un nuovo accordo tra il Governo della Repubblica Ceca e il Consiglio federale svizzero sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto del seguente tenore:

Il Governo della Repubblica Ceca e il Consiglio federale svizzero (detti in seguito Parti contraenti) – nell’intento di rafforzare lo spirito di amicizia e reciproca cooperazione e animati dal desiderio di semplificare le formalità per la circolazione delle persone tra i due territori – hanno convenuto quanto segue:

  Art. 1

1. I cittadini di uno Stato titolari di un passaporto nazionale valido (passaporto ordinario, diplomatico, di servizio o speciale) possono entrare o soggiornare nel territorio dell’altro Stato senza l’obbligo di alcun visto sempreché il loro soggiorno non superi tre mesi e non intendano svolgervi un’attività lucrativa.

2. L’autorizzazione giusta il capoverso 1 si estende parimenti ai cittadini della Repubblica Ceca maggiori di 18 anni in possesso di un documento d’identità valido con zona leggibile meccanicamente nonché ai cittadini della Confederazione Svizzera in possesso di una carta d’identità valida.

3. I cittadini della Repubblica Ceca in possesso di un documento sostitutivo valido (cestovni prùkaz), che non intendono soggiornare per oltre tre mesi nella Confederazione Svizzera o svolgervi un’attività lucrativa possono entrare e soggiornare senza visto sul suolo svizzero. In questo caso, la durata del soggiorno è limitata alla durata di validità del documento sostitutivo e non può superare i tre mesi.

4. I cittadini di uno Stato che desiderano soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nell’altro Stato o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto d’entrata dell’altro Stato.

5. I cittadini di uno Stato che soggiornano nell’altro Stato possono ritornarvi senza visto alcuno sempreché siano in possesso di un’autorizzazione di residenza valida.

  Art. 2

1. I cittadini di uno Stato titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido e che, in veste di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare o di rappresentanti di un’organizzazione internazionale governativa, entrano in funzione nell’altro Stato, possono entrarvi e soggiornarvi senza alcun visto per tutta la durata delle loro funzioni.

2. Tali agevolazioni si estendono anche ai familiari delle persone citate nel capoverso 1 che abitano con esse nella medesima economia domestica, possiedono la cittadinanza di una Parte contraente e sono titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido.

  Art. 3

1. I cittadini di uno Stato che soggiornano sul territorio dell’altro Stato sono tenuti ad osservarne le prescrizioni legali.

2. Le Parti contraenti s’informano senza indugio, per via diplomatica, delle modifiche delle prescrizioni legali nazionali concernenti l’entrata, il soggiorno e la partenza.

  Art. 4

Il presente Accordo non limita il diritto delle competenti autorità dei due Stati di negare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio alle persone che potrebbero mettere in pericolo l’ordine o la sicurezza pubblica o la cui presenza nel Paese risultasse illegale.

  Art. 5

Le Parti contraenti si impegnano a riammettere in qualsiasi momento e senza formalità particolari, ai sensi delle disposizioni del presente Accordo, i propri cittadini entrati regolarmente nel territorio dell’altro Stato che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno.

  Art. 6

1. Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica, per motivi sanitari o per altri motivi importanti, sospendere temporaneamente, totalmente o in parte, le disposizioni del presente Accordo, tranne l’articolo 5.

2. La sospensione e la rimessa in vigore dell’Accordo dovranno essere notificate immediatamente all’altra Parte contraente per via diplomatica. Esse sono valide a decorrere dal giorno della notifica.

  Art. 7

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini in possesso di un passaporto valido del Liechtenstein (passaporto ordinario, diplomatico o di servizio) o di una carta d’identità valida del Liechtenstein.

  Art. 8

Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente e per via diplomatica, almeno 30 giorni prima della loro introduzione, una copia dei nuovi passaporti e delle modifiche dei passaporti svizzeri e del Liechtenstein (passaporti ordinari, diplomatici, di servizio e speciali), delle carte d’identità svizzere e del Liechtenstein, dei documenti d’identità cechi con zona leggibile meccanicamente e dei documenti sostitutivi cechi (cestovni prùkaz), con le indicazioni relative al loro rilascio e al loro impiego.

  Art. 9

Il presente Accordo è redatto in ceco e tedesco, le due versioni facenti parimenti fede.

  Art. 10

1. Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Ciascuna Parte contraente può denunciarlo per scritto e per via diplomatica. La validità dell’Accordo decade 90 giorni dopo la consegna della denuncia scritta all’altra Parte contraente.

2. Il giorno dell’entrata in vigore del presente Accordo, diventa caduco l’Accordo concluso il 31 luglio 19901 tra il Governo della Repubblica federativa ceca e slovacca e il Consiglio federale svizzero sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto, confermato nelle relazioni tra la Repubblica Ceca e la Confederazione Svizzera mediante scambio di note del 24 febbraio 1994.

L’Ambasciata della Repubblica Ceca a Berna, su incarico del Governo della Repubblica Ceca, propone che la presente nota e la pertinente nota di conferma del Dipartimento federale degli affari esteri costituiscano un Accordo tra il Governo della Repubblica Ceca e il Consiglio federale svizzero sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto, sottostante ad approvazione giusta le prescrizioni legali dei due Stati e che entrerà in vigore 30 giorni dopo la consegna dell’ulteriore nota verbale concernente la predetta approvazione.

L’Ambasciata della Repubblica Ceca a Berna rinnova al Dipartimento federale degli affari esteri l’assicurazione della sua alta considerazione.»

Il Dipartimento federale degli affari esteri si onora di confermare che il Consiglio federale svizzero approva le disposizioni che precedono.

Il Dipartimento federale degli affari esteri rinnova all’Ambasciata della Repubblica Ceca l’assicurazione della sua alta considerazione.


1 [RU 1990 1857, 1993 1150, 2002 1146]


 RU 2005 89


1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 9 marzo 2004
Entrata in vigore 23 dicembre 2004
Fonte RU 2005 89
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Strumento

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in vigore 23.12.2004 PDF DOC

Revisioni

23.12.2004
Scambio di note del 31 luglio 2003/9 marzo 2004 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto
 

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