• Il Consiglio federale
  • Main navigation
  • Content
  • Contact page
  • Search

Orientation in the website

  • Il Consiglio federale

RS 0.515.091.3 Emendamento del 21 dicembre 2001 all’articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN
  • Contatto
  • Ricerca avanzata
Logo CH

Il Consiglio federale
Il portale del Governo svizzero

Search

Navigation

Confederatio Helvetica

Il Consiglio federale

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione

Search

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione
  1. Pagina iniziale
  2. Diritto federale
  3. Raccolta sistematica
  4. Diritto internazionale
  5. 0.5 Guerra e neutralità
  6. 0.51 Difesa militare
  7. 0.515.091.3 Emendamento del 21 dicembre 2001 all’articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato
Navigazione secondaria
Raccolta sistematicaRaccolta sistematica
  • Diritto internazionale
    • 0.1 Diritto internazionale pubblico generale
    • 0.2 Diritto privato – Procedura civile – Esecuzione
    • 0.3 Diritto penale – Assistenza giudiziaria
    • 0.4 Scuola – Scienza – Cultura
    • 0.5 Guerra e neutralità
    • 0.6 Finanze
    • 0.7 Lavori pubblici – Energie – Trasporti e comunicazioni
    • 0.8 Sanità – Lavoro – Sicurezza sociale
    • 0.9 Economia – Cooperazione tecnica
    • Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli Accordi bilaterali

Infomazioni supplementari

espandi tutto | indice degli articoli | ridurre tutto |

0.515.091.3

Traduzione

Emendamento all’articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980

sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

Concluso a Ginevra il 21 dicembre 2001

Approvato dall’Assemblea federale il 15 dicembre 20031

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 19 gennaio 2004

Entrato in vigore per la Svizzera il 19 luglio 2004

(Stato 15 aprile 2020)

Durante la loro seconda Conferenza d’esame, svoltasi dall’11 al 21 dicembre 2001, gli Stati Parte alla Convenzione hanno deciso di modificare come segue l’articolo 1 della Convenzione2, in modo da estenderne il campo d’applicazione ai conflitti armati che non hanno carattere internazionale. Questa decisione figura nella Dichiarazione finale della seconda Conferenza d’esame, quale appare nel documento CCW/CONF.II/2.

«DECIDONO di modificare l’articolo 1 della Convenzione, che ha ora il seguente tenore:

1. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano nelle situazioni previste nell’articolo 2 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19493 relative alla protezione delle vittime della guerra, comprese le situazioni descritte nel paragrafo 4 dell’articolo 1 del Protocollo aggiuntivo I a dette Convenzioni4.

2. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano, oltre che nelle situazioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo, alle situazioni di cui all’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. La presente Convenzione e i Protocolli allegati non si applicano alle situazioni di tensione e di disordini interni, quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici e altri atti di carattere analogo, che non sono conflitti armati.

3. Nel caso di conflitti armati che non hanno un carattere internazionale e si verificano sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ogni parte del conflitto è tenuta ad applicare i divieti e le restrizioni previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli allegati.

4. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per minacciare la sovranità di uno Stato o la responsabilità del Governo di mantenere o di ristabilire, con tutti i mezzi legittimi, l’ordine pubblico nello Stato o di difendere l’unità nazionale o l’integrità territoriale dello Stato.

5. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per giustificare un intervento, diretto o indiretto, per qualunque ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esteri dell’Alta Parte contraente sul territorio della quale questo conflitto ha luogo.

6. L’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli allegati a parti di un conflitto che non sono Alte Parti contraenti aventi accettato la presente Convenzione e i Protocolli allegati non modifica né esplicitamente né implicitamente il loro statuto giuridico né quello di un territorio contestato.

7. Le disposizioni dei paragrafi 2–6 del presente articolo non pregiudicano il campo di applicazione di qualsiasi altro protocollo adottato dopo il 1° gennaio 2002, per il quale si potrà decidere di riprendere le disposizioni di detti paragrafi, di escluderli o di modificarli.

  Campo d’applicazione il 15 aprile 20205 

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

  9 agosto

2017

  9 febbraio

2018

Albania

12 maggio

2006 A

12 novembre

2006

Algeria

  6 maggio

2015

  6 novembre

2015

Argentina

25 febbraio

2004 A

25 agosto

2004

Australia

  3 dicembre

2002

18 maggio

2004

Austria

25 settembre

2003

18 maggio

2004

Bangladesh

26 settembre

2013 A

26 marzo

2014

Belarus

27 marzo

2008

27 settembre

2008

Belgio

12 febbraio

2004

12 agosto

2004

Benin

21 settembre

2017

21 marzo

2018

Bosnia e Erzegovina

17 marzo

2008 A

17 settembre

2008

Brasile

30 novembre

2010 A

30 maggio

2011

Bulgaria

28 febbraio

2003

18 maggio

2004

Burkina Faso

26 novembre

2003 A

26 maggio

2004

Canada

22 luglio

2002

18 maggio

2004

Ceca, Repubblica

  6 giugno

2006

  6 dicembre

2006

Cile

27 settembre

2007

27 marzo

2008

Cina

11 agosto

2003

18 maggio

2004

  Hong Kong

11 agosto

2003

18 maggio

2004

  Macao

11 agosto

2003

18 maggio

2004

Colombia

20 maggio

2009 A

20 novembre

2009

Corea (Sud)

13 febbraio

2003

18 maggio

2004

Costa Rica

  3 giugno

2009

  3 dicembre

2009

Croazia

27 maggio

2003

18 maggio

2004

Cuba

17 ottobre

2007

17 aprile

2008

Danimarca

15 settembre

2004

15 marzo

2005

Dominicana, Repubblica

21 giugno

2010 A

21 dicembre

2010

Ecuador

10 marzo

2009

10 settembre

2009

El Salvador

13 settembre

2007 A

13 marzo

2008

Estonia

12 maggio

2003

18 maggio

2004

Finlandia

22 giugno

2004

22 dicembre

2004

Francia

10 dicembre

2002

18 maggio

2004

Georgia

  8 giugno

2009 A

  8 dicembre

2009

Germania

26 gennaio

2005

26 luglio

2005

Giamaica

25 settembre

2008 A

25 marzo

2009

Giappone

10 luglio

2003

18 maggio

2004

Grecia

26 novembre

2004

26 maggio

2005

Grenada

10 dicembre

2014

10 giugno

2015

Guatemala

13 febbraio

2009 A

13 agosto

2009

Guinea-Bissau

  6 agosto

2008 A

  6 febbraio

2009

India

18 maggio

2005 A

18 novembre

2005

Iraq

24 settembre

2014

24 marzo

2015

Irlanda

  8 novembre

2006

  8 maggio

2007

Islanda

22 agosto

2008

22 febbraio

2009

Italia

  1° settembre

2004

  1° marzo

2005

Kuwait

24 maggio

2013 A

24 novembre

2013

Lesotho

25 aprile

2016 A

25 ottobre

2016

Lettonia

23 aprile

2003 A

18 maggio

2004

Libano

  5 aprile

2017 A

  5 ottobre

2017

Liberia

16 settembre

2005 A

16 marzo

2006

Liechtenstein

18 giugno

2004

18 dicembre

2004

Lituania

12 maggio

2003

18 maggio

2004

Lussemburgo

13 giugno

2005

13 dicembre

2005

Macedonia del Nord

11 luglio

2007 A

11 gennaio

2008

Malta

24 settembre

2004 A

24 marzo

2005

Messico*

22 maggio

2003

18 maggio

2004

Moldova

  5 gennaio

2005 A

  5 luglio

2005

Montenegro

23 ottobre

2006 S

  3 giugno

2006

Nicaragua

  6 settembre

2007

  6 marzo

2008

Niger

18 settembre

2007

18 marzo

2008

Norvegia

18 novembre

2003

18 maggio

2004

Nuova Zelanda

21 agosto

2007

21 febbraio

2008

Paesi Bassi a

19 maggio

2004

19 novembre

2004

  Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

28 aprile

2014

28 aprile

2014

Panama

16 agosto

2004 A

16 febbraio

2005

Paraguay

  3 dicembre

2008 A

  3 giugno

2009

Perù

14 febbraio

2005

14 agosto

2005

Polonia

15 settembre

2006

15 marzo

2007

Portogallo

22 febbraio

2008

22 agosto

2008

Regno Unito

25 luglio

2002

18 maggio

2004

Romania

25 agosto

2003 A

18 maggio

2004

Russia

24 gennaio

2007

24 luglio

2007

Santa Sede*

  9 dicembre

2002

18 maggio

2004

Serbia

11 novembre

2003

18 maggio

2004

Sierra Leone

30 settembre

2004

30 marzo

2005

Slovacchia

11 febbraio

2004

11 agosto

2004

Slovenia

  7 febbraio

2008

  7 agosto

2008

Spagna

  9 febbraio

2004

  9 agosto

2004

Sri Lanka

24 settembre

2004 A

24 marzo

2005

Stati Uniti

21 gennaio

2009

21 luglio

2009

Sudafrica

24 gennaio

2012 A

24 luglio

2012

Svezia

  3 dicembre

2002

18 maggio

2004

Svizzera

19 gennaio

2004

19 luglio

2004

Tunisia

11 marzo

2009 A

11 settembre

2009

Turchia

  2 marzo

2005

  2 settembre

2005

Ucraina

29 giugno

2005

29 dicembre

2005

Ungheria

27 dicembre

2002

18 maggio

2004

Uruguay

  7 agosto

2007 A

  7 febbraio

2008

Zambia

25 settembre

2013 A

25 marzo

2014

*
Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

a L’emendamento s’applica al Regno in Europa


RU 2004 3953; FF 2003 3045


1RU 2004 3951
2 RS 0.515.091
3 RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
4 RS 0.518.521
5RU 2004 3953, 2006 815, 2007 3753, 2008 663, 2009 3879, 2013 1273, 2014 3283, 2016 43 e 2020 1385. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).


Ritorna a inizio pagina

Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 21 dicembre 2001
Entrata in vigore 19 luglio 2004
Fonte RU 2004 3953
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 15.04.2020 PDF DOC
non più in vigore 27.12.2016 PDF DOC
non più in vigore 01.10.2014 PDF DOC
non più in vigore 17.04.2013 PDF DOC
non più in vigore 14.07.2009 PDF DOC
non più in vigore 05.10.2007 PDF DOC
non più in vigore 20.04.2007 PDF DOC
non più in vigore 30.09.2005 PDF DOC
non più in vigore 19.07.2004 PDF DOC

Revisioni

19.07.2004
Emendamento del 21 dicembre 2001 all’articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

Il Consiglio federale

  • Contatto
  • Ricerca avanzata

Logo CH
Il Consiglio federale
  • Basi legali
  • Impressum