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RS 0.107.2 Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

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0.107.2

Traduzione

Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

Concluso a New York il 25 maggio 2000

Approvato dall’Assemblea federale il 24 marzo 20061

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 19 settembre 2006

Entrato in vigore per la Svizzera il 19 ottobre 2006

(Stato 27 aprile 2018)

Gli Stati parti al presente Protocollo,

considerato che per proseguire nella realizzazione degli obiettivi della Convenzione sui diritti del fanciullo2 e nell’attuazione delle relative disposizioni, in particolare degli articoli 1, 11, 21 e 32–36, sarebbe opportuno ampliare i provvedimenti che gli Stati parti devono prendere per garantire la protezione del fanciullo contro la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia,

considerato parimenti che la Convenzione sui diritti del fanciullo sancisce il diritto del fanciullo di essere protetto dallo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,

seriamente preoccupati del fatto che la tratta internazionale di fanciulli finalizzata alla vendita di fanciulli, alla prostituzione infantile e alla pedopornografia assume proporzioni considerevoli e sempre maggiori,

profondamente preoccupati della pratica diffusa e persistente del turismo del sesso, cui sono particolarmente esposti i fanciulli e che favorisce direttamente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia,

consapevoli del fatto che una serie di gruppi particolarmente a rischio, segnatamente le fanciulle, sono maggiormente esposti ai rischi dello sfruttamento sessuale e che fra le vittime dello sfruttamento sessuale si constata un numero straordinariamente elevato di fanciulle,

preoccupati dalla crescente offerta di materiale pornografico infantile in Internet e mediante altri supporti tecnologici e rammentando che, nelle conclusioni, la Conferenza internazionale per la lotta alla pedopornografia in Internet, svoltasi nel 1999 a Vienna, ha segnatamente chiesto che in tutto il mondo siano criminalizzati la produzione, la distribuzione, l’esportazione, l’importazione, la trasmissione, il possesso intenzionale e la pubblicità di materiale pornografico che coinvolge fanciulli, e ribadendo l’importanza di una cooperazione e di un partenariato più intensi fra gli enti pubblici e l’industria di Internet,

convinti che la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia saranno sconfitte più facilmente con l’adozione di un approccio globale che tiene conto dei fattori corresponsabili di tali fenomeni, quali il sottosviluppo, la povertà, le disparità economiche, l’iniquità delle strutture socioeconomiche, le disfunzioni familiari, la mancanza di educazione, l’esodo rurale, la discriminazione fondata sul sesso, il comportamento sessuale irresponsabile degli adulti, le pratiche tradizionali lesive, i conflitti armati e la tratta dei fanciulli,

considerato altresì che è necessaria un’azione di sensibilizzazione del pubblico, al fine di ridurre la domanda all’origine della vendita di fanciulli, della prostituzione infantile e della pedopornografia, e che occorre rafforzare il partenariato mondiale fra tutti gli attori, nonché migliorare l’applicazione delle leggi a livello nazionale,

tenuto conto delle disposizioni previste dagli strumenti giuridici internazionali concernenti la protezione dei fanciulli, segnatamente la Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale3, la Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori4, la Convenzione dell’Aia concernente la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di potestà dei genitori e di misure per la tutela dei minori5, e la Convenzione numero 182 dell’Organizzazione internazionale del lavoro concernente le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione6,

stimolati dall’ampio consenso raccolto dalla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che rivela una volontà generale di promuovere e proteggere i diritti del fanciullo,

considerato che occorre applicare le disposizioni del Programma d’azione per la prevenzione della vendita di fanciulli, della prostituzione minorile e della pornografia implicante l’uso di fanciulli nonché della Dichiarazione e del Programma d’azione adottati nel 1996 dal Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale di minori a fini commerciali, tenutosi dal 27 al 31 agosto 1996 a Stoccolma, nonché tutte le altre pertinenti decisioni e raccomandazioni degli organismi internazionali interessati,

tenuto debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ogni popolo nell’ambito della protezione e dello sviluppo armonioso dei fanciulli,

hanno convenuto quanto segue:

  Art. 1

Gli Stati parti vietano la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.

  Art. 2

Ai fini del presente Protocollo si intende:

a)
Per «vendita di fanciulli»: qualsiasi atto o transazione che implica il trasferimento di un fanciullo da una persona o da un gruppo di persone a un’altra persona o a un altro gruppo di persone contro pagamento o qualsiasi altra forma di prestazione;
b)
Per «prostituzione infantile»: l’utilizzazione di un fanciullo nell’ambito di attività sessuale contro pagamento o qualsiasi altra forma di prestazione;
c)
Per «pedopornografia»: qualsiasi rappresentazione di fanciulli, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolti in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di fanciulli a scopi prevalentemente sessuali.
  Art. 3

1. Ogni Stato parte veglia affinché il diritto penale interno contempli interamente almeno i seguenti atti e attività, indipendentemente dal fatto che i reati siano commessi a livello interno o transnazionale, da un individuo o in modo organizzato:

a)
in relazione alla vendita di fanciulli di cui all’articolo 2:
(i)
il fatto di offrire, consegnare o accettare un fanciullo, indipendentemente dal mezzo utilizzato, al fine di:
a.
sfruttare il fanciullo a fini sessuali,
b.
trasferire gli organi del fanciullo contro remunerazione,
c.
costringere il fanciullo al lavoro forzato;
(ii)
il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all’adozione di un fanciullo in violazione degli strumenti giuridici internazionali in materia di adozione;
b)
il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un fanciullo a fini di prostituzione conformemente alla definizione dell’articolo 2;
c)
il fatto di produrre, distribuire, trasmettere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere per i fini summenzionati materiale pedopornografico conformemente alla definizione dell’articolo 2.

2. Fatte salve le normative interne dei singoli Stati parti, le stesse disposizioni si applicano in caso di tentata perpetrazione di tali atti, di complicità e di partecipazione.

3. Ogni Stato parte commina per questi reati pene adeguate, che tengono conto della gravità dell’atto.

4. Fatte salve le relative disposizioni interne, ogni Stato parte adotta i provvedimenti del caso al fine di stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Conformemente ai principi giuridici dello Stato parte, la responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.

5. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti giuridici e amministrativi atti ad assicurare che tutte le persone coinvolte nell’adozione di un fanciullo agiscano nel rispetto delle disposizioni previste dagli strumenti giuridici internazionali applicabili.

  Art. 4

1. Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari per stabilire la propria giurisdizione per conoscere dei reati previsti dall’articolo 3 paragrafo 1 che sono stati commessi sul suo territorio o a bordo di un’imbarcazione o di un aeromobile immatricolati presso tale Stato.

2. Ogni Stato parte può adottare i provvedimenti necessari per stabilire la propria giurisdizione per conoscere dei reati previsti dall’articolo 3 paragrafo 1, qualora:

a)
il presunto autore del reato sia cittadino di tale Stato o vi risieda abitualmente,
b)
la vittima sia cittadina di tale Stato.

3. Ogni Stato parte adotta inoltre i provvedimenti del caso per stabilire la propria giurisdizione per conoscere dei reati summenzionati qualora il presunto autore del reato si trovi sul suo territorio e non lo estradi verso un altro Stato perché il reato è stato commesso da uno dei suoi cittadini.

4. Il presente Protocollo non esclude l’applicazione di alcuna giurisdizione penale conformemente al diritto interno.

  Art. 5

1. I reati definiti dall’articolo 3 paragrafo 1 sono da considerarsi a tutti gli effetti in quanto reati contemplati dai trattati di estradizione in vigore fra gli Stati parti e saranno contemplati da tutti i trattati di estradizione conclusi in futuro fra di essi, conformemente alle condizioni previste da tali trattati.

2. Se subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato di estradizione, gli Stati parti che sono investiti di una domanda di estradizione proveniente da un altro Stato parte con il quale non sono legati da un trattato di estradizione, possono considerare il presente Protocollo in quanto base giuridica dell’estradizione per quanto concerne i reati menzionati. L’estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

3. Gli Stati parti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato di estradizione riconoscono tali reati in quanto caso di estradizione fra di loro alle condizioni previste dalla normativa dello Stato richiesto.

4. Fra gli Stati parti, ai fini dell’estradizione tali reati sono considerati come se fossero stati commessi non solo nel luogo della perpetrazione, ma anche sul territorio posto sotto la giurisdizione dello Stato tenuto a stabilire la propria giurisdizione conformemente all’articolo 4.

5. Se viene presentata una domanda di estradizione in relazione a un reato di cui all’articolo 3 paragrafo 1 e lo Stato parte richiesto non consegna o non vuole consegnare l’autore in ragione della sua cittadinanza, tale Stato adotta i provvedimenti necessari per sottoporre il caso alle autorità preposte all’azione.

  Art. 6

1. Gli Stati parti si accordano reciprocamente la massima assistenza giudiziaria nell’ambito di qualsiasi indagine o procedimento penale o procedura di estradizione relativa ai reati di cui all’articolo 3 paragrafo 1, compresa l’acquisizione dei mezzi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.

2. Gli Stati parti adempiono gli obblighi che conferisce loro il paragrafo 1 del presente articolo in conformità a qualsiasi accordo o trattato di assistenza giudiziaria che può esistere fra di loro. In assenza di tale trattato o accordo, gli Stati parti si concedono assistenza secondo la loro legislazione interna.

  Art. 7

Su riserva delle disposizioni delle loro normative interne, gli Stati parti:

a)
adottano i provvedimenti adeguati per consentire, se del caso, il sequestro o la confisca:
(i)
di beni quali documenti, averi e altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati previsti dal presente Protocollo o per facilitarne la perpetrazione,
(ii)
dei proventi di tali reati;
b)
danno seguito alle domande di sequestro o di confisca di beni o prodotti di cui alla lettera a) provenienti da un altro Stato parte;
c)
adottano provvedimenti per chiudere provvisoriamente o definitivamente i locali utilizzati per commettere tali reati.
  Art. 8

1. Gli Stati parti adottano, in tutte le fasi del procedimento penale, i provvedimenti necessari per tutelare i diritti e gli interessi dei fanciulli vittime delle pratiche bandite dal presente Protocollo, in particolare:

a)
riconoscono la vulnerabilità dei fanciulli vittime adattando le procedure in modo da tenere conto dei loro bisogni specifici, segnatamente in quanto testimoni;
b)
informano i fanciulli vittime dei loro diritti, del loro ruolo, della portata, delle scadenze e dello svolgimento del procedimento e della decisione pronunciata nella loro causa;
c)
permettono che le opinioni, i bisogni o le preoccupazioni dei fanciulli vittime siano presentati ed esaminati durante il procedimento se sono in gioco i loro interessi personali, conformemente alle norme procedurali previste dal diritto interno;
d)
forniscono un’assistenza adeguata ai fanciulli vittime in tutte le fasi del procedimento giudiziario;
e)
proteggono, se del caso, la vita privata e l’identità dei fanciulli vittime, adottando provvedimenti conformi al diritto interno, al fine di prevenire la diffusione di qualsiasi informazione suscettibile di condurre alla loro identificazione;
f)
provvedono, se del caso, affinché i fanciulli vittime, le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie;
g)
evitano qualsiasi ritardo nell’emanazione delle sentenze e nell’esecuzione delle decisioni e sentenze che prevedono un indennizzo a favore dei fanciulli vittime.

2. Gli Stati parti vigilano affinché l’incertezza relativa all’età reale della vittima non ostacoli l’avvio di un’inchiesta penale, segnatamente di inchieste volte a determinare l’età.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il sistema giudiziario penale tenga conto dell’interesse supremo del fanciullo in quanto considerazione prima nei procedimenti relativi a fanciulli vittime dei reati descritti nel presente Protocollo.

4. Gli Stati parti adottano provvedimenti affinché le persone che si occupano delle vittime dei reati previsti dal presente Protocollo siano adeguatamente formate, in particolare per quanto concerne gli aspetti giuridici e psicologici.

5. Gli Stati parti provvedono affinché siano garantite la sicurezza e l’integrità delle persone e/o degli organismi preposti alla prevenzione e/o alla protezione e alla riabilitazione delle vittime di tali reati.

6. Nessuno delle disposizioni del presente articolo pregiudica il diritto dell’accusato ad un processo equo e imparziale o è incompatibile con tale diritto.

  Art. 9

1. Gli Stati parti adottano o potenziano, applicano e diffondono le leggi, i provvedimenti amministrativi e politici, nonché i programmi sociali per prevenire i reati previsti dal presente Protocollo. Prestano un’attenzione speciale ai fanciulli particolarmente esposti a tali pratiche.

2. Mediante l’informazione con tutti gli strumenti del caso, nonché l’educazione e la formazione, gli Stati parti sensibilizzano il grande pubblico, compresi i fanciulli, sui provvedimenti atti a prevenire le pratiche bandite dal presente Protocollo e sugli effetti nefasti che derivano da tali pratiche. Per adempiere gli obblighi che scaturiscono dal presente articolo, gli Stati parti promuovono la partecipazione delle collettività, e in particolare dei fanciulli e dei fanciulli vittime, ai programmi di informazione, di educazione e di formazione, anche a livello internazionale.

3. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti materialmente possibili per assicurare la massima assistenza alle vittime dei reati previsti dal presente Protocollo, segnatamente una completa reintegrazione sociale e un completo ristabilimento fisico e psicologico.

4. Gli Stati parti vigilano affinché tutti i fanciulli vittime dei reati previsti dal presente Protocollo abbiano accesso ai procedimenti che consentono loro, senza discriminazione alcuna, di chiedere alle persone giuridicamente responsabili la riparazione del danno subito.

5. Gli Stati parti prendono tutti i provvedimenti adeguati per vietare in modo efficace la produzione e la diffusione di materiale che pubblicizza pratiche bandite dal presente Protocollo.

  Art. 10

1. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti necessari per intensificare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali regionali e bilaterali che si prefiggono di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di fanciulli, alla prostituzione infantile, alla pornografia e al turismo pedofilo, nonché di indagare su tali atti. Gli Stati parti favoriscono altresì la cooperazione e il coordinamento internazionali fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali e internazionali e le organizzazioni internazionali.

2. Gli Stati parti promuovono la cooperazione internazionale per favorire la riabilitazione fisica e psicologica, nonché la reintegrazione e il rimpatrio dei fanciulli vittime.

3. Gli Stati parti si impegnano a intensificare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori che espongono i fanciulli alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo pedofili, quali la povertà e il sottosviluppo.

4. Gli Stati parti che ne hanno le possibilità forniscono un aiuto finanziario, tecnico o d’altro tipo nell’ambito dei programmi esistenti, multilaterali, regionali, bilaterali o altro.

  Art. 11

Nessuna delle disposizioni del presente Protocolla pregiudica le disposizioni più favorevoli all’attuazione dei diritti del fanciullo che possono essere previste:

a)
dalla normativa interna di uno Stato parte; o
b)
dal diritto internazionale in vigore per tale Stato.
  Art. 12

1. Ogni Stato parte presenta, entro due anni a contare dall’entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi riguardi, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo che informa in modo dettagliato sui provvedimenti adottati per attuare le disposizioni del presente Protocollo.

2. Dopo aver presentato il rapporto dettagliato, ogni Stato parte allega ai rapporti che presenta al Comitato dei diritti del fanciullo conformemente all’articolo 44 della Convenzione qualsiasi complemento d’informazione relativo all’applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo presentano un rapporto ogni cinque anni.

3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti un complemento d’informazione relativo al presente Protocollo.

  Art. 13

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che sono parte della Convenzione o che l’hanno firmata.

2. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica ed è aperto all’adesione di qualsiasi Stato che è parte alla Convenzione o che l’ha firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

  Art. 14

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato che ratificherà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo l’entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo che lo Stato in questione avrà depositato lo strumento di ratifica o di adesione.

  Art. 15

1. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che informa gli altri Stati parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l’hanno firmata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

2. La denuncia non esonera lo Stato parte in questione dagli obblighi derivanti dal Protocollo in relazione ai reati perpetrati prima che la denuncia abbia effetto, così come non ostacola in alcun modo l’esame di tutte le questioni che sono state sottoposte al Comitato precedentemente a tale data.

  Art. 16

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell’esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale.

2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. L’emendamento che entra in vigore ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati alle disposizioni della presente Convenzione e a tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

  Art. 17

1. Il presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti della Convenzione e a tutti gli Stati che l’hanno firmata.

(Seguono le firme)


  Campo d’applicazione il 27 aprile 20187 

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

19 settembre

2002 A

19 ottobre

2002

Albania

  5 febbraio

2008 A

  5 marzo

2008

Algeria

27 dicembre

2006 A

27 gennaio

2007

Andorra

30 aprile

2001

18 gennaio

2002

Angola

24 marzo

2005 A

24 aprile

2005

Antigua e Barbuda

30 aprile

2002

30 maggio

2002

Arabia Saudita

18 agosto

2010 A

18 settembre

2010

Argentina*

25 settembre

2003

25 ottobre

2003

Armenia

30 giugno

2005

30 luglio

2005

Australia

  8 gennaio

2007

  8 febbraio

2007

Austria**

  6 maggio

2004

  6 giugno

2004

Azerbaigian

  3 luglio

2002

  3 agosto

2002

Bahama

28 settembre

2015 A

28 ottobre

2015

Bahrein

21 settembre

2004 A

21 ottobre

2004

Bangladesh

  6 settembre

2000

18 gennaio

2002

Belarus

23 gennaio

2002 A

23 febbraio

2002

Belgio*a

17 marzo

2006

17 aprile

2006

Belize

  1° dicembre

2003

  1° gennaio

2004

Benin

31 gennaio

2005

28 febbraio

2005

Bhutan

26 ottobre

2009

26 novembre

2009

Bolivia

  3 giugno

2003

  3 luglio

2003

Bosnia e Erzegovina

  4 settembre

2002

  4 ottobre

2002

Botswana

24 settembre

2003 A

24 ottobre

2003

Brasile

27 gennaio

2004

27 febbraio

2004

Brunei

21 novembre

2006 A

21 dicembre

2006

Bulgaria

12 febbraio

2002

12 marzo

2002

Burkina Faso

31 marzo

2006

30 aprile

2006

Burundi

  6 novembre

2007 A

  6 dicembre

2007

Cambogia

30 maggio

2002

30 giugno

2002

Canada

14 settembre

2005

14 ottobre

2005

Capo Verde

10 maggio

2002 A

10 giugno

2002

Ceca, Repubblica**

26 agosto

2013

26 settembre

2013

Centrafricana, Repubblica

24 ottobre

2012

24 novembre

2012

Ciad

28 agosto

2002

28 settembre

2002

Cile

  6 febbraio

2003

  6 marzo

2003

Cina b

  3 dicembre

2002

  3 gennaio

2003

  Macao

  3 dicembre

2002

  3 gennaio

2003

Cipro**

  6 aprile

2006

  6 maggio

2006

Colombia*

11 novembre

2003

11 dicembre

2003

Comore

23 febbraio

2007 A

23 marzo

2007

Congo (Brazzaville)

27 ottobre

2009 A

27 novembre

2009

Congo (Kinshasa)

11 novembre

2001 A

18 gennaio

2002

Corea (Sud)*

24 settembre

2004

24 ottobre

2004

Corea del Nord

10 novembre

2014

10 dicembre

2014

Costa d’Avorio

19 settembre

2011 A

19 ottobre

2011

Costa Rica

  9 aprile

2002

  9 maggio

2002

Croazia

13 maggio

2002

13 giugno

2002

Cuba

25 settembre

2001

18 gennaio

2002

Danimarca*c

24 luglio

2003

24 agosto

2003

Dominica

20 settembre

2002 A

20 ottobre

2002

Dominicana, Repubblica

  6 dicembre

2006 A

  6 gennaio

2007

Ecuador

30 gennaio

2004

29 febbraio

2004

Egitto

12 luglio

2002 A

12 agosto

2002

El Salvador*

17 maggio

2004

17 giugno

2004

Emirati Arabi Uniti*

  2 marzo

2016 A

  2 aprile

2016

Eritrea

16 febbraio

2005 A

16 marzo

2005

Estonia

  3 agosto

2004

  3 settembre

2004

Etiopia

25 marzo

2014 A

25 aprile

2014

Filippine

28 maggio

2002

28 giugno

2002

Finlandia

  1° giugno

2012

  1° luglio

2012

Francia**

  5 febbraio

2003

  5 marzo

2003

Gabon

  1° ottobre

2007

  1° novembre

2007

Gambia

  8 aprile

2010

  8 maggio

2010

Georgia

28 giugno

2005 A

28 luglio

2005

Germania**

15 luglio

2009

15 agosto

2009

Giamaica

26 agosto

2011

26 settembre

2011

Giappone

24 gennaio

2005

24 febbraio

2005

Gibuti

27 aprile

2011

27 maggio

2011

Giordania

  4 dicembre

2006

  4 gennaio

2007

Grecia

22 febbraio

2008

22 marzo

2008

Grenada

  6 febbraio

2012 A

  6 marzo

2012

Guatemala

  9 maggio

2002

  9 giugno

2002

Guinea

16 novembre

2011 A

16 dicembre

2011

Guinea equatoriale

  7 febbraio

2003 A

  7 marzo

2003

Guinea-Bissau

1° novembre

2010

1° dicembre

2010

Guyana

30 luglio

2010 A

30 agosto

2010

Haiti

  9 settembre

2014

  9 ottobre

2014

Honduras

  8 maggio

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Indonesia

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20 settembre

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20 ottobre

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Lesotho

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  8 dicembre

2004

Libia

18 giugno

2004 A

18 luglio

2004

Liechtenstein

30 gennaio

2013

28 febbraio

2013

Lituania

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2004 A

  5 settembre

2004

Lussemburgo

  2 settembre

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  2 ottobre

2011

Macedonia

17 ottobre

2003

17 novembre

2003

Madagascar

22 settembre

2004

22 ottobre

2004

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  7 novembre

2009

Malaysia*

12 aprile

2012 A

12 maggio

2012

Maldive

10 maggio

2002

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2002

Mali

16 maggio

2002 A

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2002

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28 ottobre

2010

Marocco

  2 ottobre

2001

18 gennaio

2002

Mauritania

23 aprile

2007 A

23 maggio

2007

Maurizio

14 giugno

2011

14 luglio

2011

Messico

15 marzo

2002

15 aprile

2002

Micronesia

23 aprile

2012

23 maggio

2012

Moldova*

12 aprile

2007

12 maggio

2007

Monaco

24 settembre

2008

24 ottobre

2008

Mongolia

27 giugno

2003

27 luglio

2003

Montenegro

23 ottobre

2006 S

  3 giugno

2006

Mozambico

  6 marzo

2003 A

  6 aprile

2003

Myanmar

16 gennaio

2012 A

16 febbraio

2012

Namibia

16 aprile

2002

16 maggio

2002

Nepal

20 gennaio

2006

20 febbraio

2006

Nicaragua

  2 dicembre

2004 A

  2 gennaio

2005

Niger

26 ottobre

2004

26 novembre

2004

Nigeria

27 settembre

2010

27 ottobre

2010

Norvegia**

  2 ottobre

2001

18 gennaio

2002

Nuova Zelanda d

20 settembre

2011

20 ottobre

2011

Oman*

17 settembre

2004 A

17 ottobre

2004

Paesi Bassi e

23 agosto

2005

23 settembre

2005

  Aruba

17 ottobre

2006

17 ottobre

2006

  Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

10 ottobre

2010

10 ottobre

2010

Pakistan

  5 luglio

2011

  5 agosto

2011

Palestina

29 dicembre

2017 A

29 gennaio

2018

Panama

  9 febbraio

2001

18 gennaio

2002

Paraguay

18 agosto

2003

18 settembre

2003

Perù

  8 maggio

2002

  8 giugno

2002

Polonia

  4 febbraio

2005

  4 marzo

2005

Portogallo

16 maggio

2003

16 giugno

2003

Qatar

14 dicembre

2001 A

18 gennaio

2002

Regno Unito**

20 febbraio

2009

20 marzo

2009

  Jersey

29 aprile

2014

29 aprile

2014

Romania

18 ottobre

2001

18 gennaio

2002

Ruanda

14 marzo

2002 A

14 aprile

2002

Russia

24 settembre

2013

24 ottobre

2013

Saint Vincent e Grenadine

15 settembre

2005 A

15 ottobre

2005

Samoa

29 aprile

2016 A

29 maggio

2016

San Marino

26 settembre

2011

26 ottobre

2011

Santa Lucia

  8 ottobre

2013

  8 novembre

2013

Santa Sede

24 ottobre

2001

18 gennaio

2002

Seicelle

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2012

11 gennaio

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Senegal

  5 novembre

2003

  5 dicembre

2003

Serbia

10 ottobre

2002

10 novembre

2002

Sierra Leone

17 settembre

2001

18 gennaio

2002

Siria*

15 maggio

2003 A

15 giugno

2003

Slovacchia

25 giugno

2004

25 luglio

2004

Slovenia

23 settembre

2004

23 ottobre

2004

Spagna**

18 dicembre

2001

18 gennaio

2002

Sri Lanka

22 settembre

2006

22 ottobre

2006

Stati Uniti*

23 dicembre

2002

23 gennaio

2003

Sudafrica

30 giugno

2003 A

30 luglio

2003

Sudan

  2 novembre

2004 A

  2 dicembre

2004

Suriname

18 maggio

2012

18 giugno

2012

Svezia* **

19 gennaio

2007

19 febbraio

2007

Svizzera

19 settembre

2006

19 ottobre

2006

Swaziland

24 settembre

2012 A

24 ottobre

2012

Tagikistan

  5 agosto

2002 A

  5 settembre

2002

Tanzania

24 aprile

2003 A

24 maggio

2003

Thailandia

11 gennaio

2006 A

11 febbraio

2006

Timor-Leste

16 aprile

2003 A

16 maggio

2003

Togo

  2 luglio

2004

  2 agosto

2004

Tunisia

13 settembre

2002

13 ottobre

2002

Turchia*

19 agosto

2002

19 settembre

2002

Turkmenistan

28 marzo

2005 A

28 aprile

2005

Ucraina

  3 luglio

2003

  3 agosto

2003

Uganda

30 novembre

2001 A

18 gennaio

2002

Ungheria**

24 febbraio

2010

24 marzo

2010

Uruguay

  3 luglio

2003

  3 agosto

2003

Uzbekistan

23 dicembre

2008 A

23 gennaio

2009

Vanuatu

17 maggio

2007

17 giugno

2007

Venezuela

  8 maggio

2002

  8 giugno

2002

Vietnam

20 dicembre

2001

18 gennaio

2002

Yemen

15 dicembre

2004 A

15 gennaio

2005

Zimbabwe

14 febbraio

2012 A

14 marzo

2012

*
Riserve e dichiarazioni.
**
Obiezioni.
Le riserve, le dichiarazioni e le obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a
Per il Regno del Belgio.
b
Il Prot. non si applica alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong.
c
Il Prot. facoltativo è applicabile alle Isole Faeröer e alla Groenlandia.
d
Il Prot. non si applica a Tokelau.

e Per il Regno in Europa.


 RU 2006 5441; FF 2005 2513


1 Art. 1 cpv. 1 del DF del 24 mar. 2006 (RU 2006 5437).
2 RS 0.107
3 RS 0.211.221.311
4 RS 0.211.230.02
5 Non pubblicato nella RU.
6 RS 0.822.728.2
7RU 2006 5441, 2007 1325, 2008 615, 2009 57 7099, 2011 511, 2012 1487 6033, 2014 289, 2016 1183, 2017 31 e 2018 1779. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 25 maggio 2000
Entrata in vigore 19 ottobre 2006
Fonte RU 2006 5441
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Revisioni

19.10.2006
Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 10.12.2019

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