0.975.228.5
Traduzione1
Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica di Costa Rica concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Firmato il 1° agosto 2000
Entrato in vigore mediante scambio di note il 19 novembre 2002
(Stato 19 novembre 2002)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero, e il Governo della Repubblica di Costa Rica,
detti qui di seguito «Parti contraenti»,
animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,
nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte e di incoraggiare così nuove iniziative commerciali,
consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
(1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- (a)
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
- (b)
- le persone giuridiche, comprese le società, le società registrate, le associazioni, le fondazioni o altre organizzazioni, registrate o costituite conformemente alla legislazione di detta Parte contraente e che hanno sede sul territorio di detta Parte contraente;
- (c)
- ogni persona giuridica, che non è costituita secondo la legislazione di questa Parte contraente,
- i)
- qualora più del 50 per cento del suo capitale sociale appartenga a persone di questa Parte contraente; o
- ii)
- qualora persone di questa Parte contraente abbiano la facoltà di nominare una maggioranza dei suoi amministratori o siano legittimati altrimenti a dirigere le sue attività.
(2) Il termine «investimenti» designa in particolare, ma non esclusivamente:
- (a)
- la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
- (b)
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- (c)
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi attività di valore economico;
- (d)
- i diritti di proprietà intellettuale (quali diritti d’autore, brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, topografie, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni geografiche), il know-how e la clientela;
- (e)
- le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
Ogni modifica della forma di investimento degli averi non intacca la loro qualità di investimento.
(3) Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente e le zone marittime, ivi compresi i fondali marini e il loro sottosuolo fino al limite esterno del mare territoriale, sui quali le Parti contraenti possono esercitare diritti sovrani o una giurisdizione conformemente al diritto internazionale e alla loro legislazione nazionale.
(4) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari.
Art. 2 Campo d’applicazione
Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, da investitori dell’altra Parte contraente, prima o dopo l’entrata in vigore dello stesso.
Art. 3 Promozione, ammissione
(1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.
(2) Dopo aver autorizzato un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, in conformità delle proprie leggi e regolamenti, le necessarie autorizzazioni relative a detto investimento, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa, e quelle richieste per le attività dei quadri dirigenti e degli specialisti scelti dall’investitore, indipendentemente dalla nazionalità.
Art. 4 Protezione, trattamento
(1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle due Parti contraenti intralcia, con provvedimenti discriminatori o ingiustificati, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, lo sviluppo o l’alienazione di tali investimenti.
(2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello ch’essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.
(3) Ciascuna Parte contraente accorda sul suo territorio agli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello ch’essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.
(4) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un’unione doganale o una qualsiasi forma di integrazione economica o in virtù di un accordo internazionale attinente, interamente o principalmente, alla fiscalità, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Espropriazione
(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per motivi di interesse pubblico e a condizione ch’essi non siano discriminatori, che siano conformi alle prescrizioni legali e implichino il rapido versamento di un indennizzo effettivo e adeguato. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell’investimento espropriato immediatamente prima che venga annunciata la decisione di espropriazione o che sia conosciuta al pubblico, considerato che è determinante il primo di questi eventi. L’ammontare dell’indennizzo è corrisposto in una valuta liberamente convertibile e versato senza indugio all’avente diritto.
(2) L’investitore colpito dall’espropriazione ha il diritto di fare riesaminare immediatamente, secondo la legislazione della Parte contraente che espropria, il suo caso e la valutazione del suo investimento da un’autorità giudiziaria o un’altra autorità indipendente di tale Parte in conformità ai principi enunciati nel presente articolo.
(3) Al fine di prevenire qualsiasi equivoco, è stabilito che nessuna Parte contraente potrà essere ritenuta responsabile da un investitore, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, degli effetti di qualsivoglia provvedimento (ad es. l’imposizione di contingenti) che una Parte contraente potrebbe adottare ai soli fini di adempiere un obbligo derivante da un trattato internazionale al quale i due Stati sono parti (quali gli accordi dell’OMC1).
Art. 6 Indennizzo per perdite
Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti effettuati sul territorio dell’altra Parte abbiano subíto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, stato di emergenza nazionale o disordini civili sopraggiunti sul territorio di quest’ultima Parte fruiscono, da parte di quest’ultima, per quanto riguarda la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o altro regolamento, di un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato terzo per simili perdite. I rispettivi pagamenti sono trasferibili liberamente.
Art. 7 Libero trasferimento
(1) Ciascuna Parte contraente accorda agli investitori dell’altra Parte contraente, senza indugio e in moneta liberamente convertibile, il trasferimento degli importi relativi a un investimento, in particolare:
- (a)
- dei redditi;
- (b)
- dei pagamenti legati ai prestiti o altri obblighi contratti per l’investimento;
- (c)
- dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale dell’investimento, compresi gli eventuali plusvalori;
- (d)
- delle entrate e di altre rimunerazioni del personale impiegato all’estero in relazione con l’investimento;
- (e)
- del capitale iniziale e degli importi supplementari necessari al mantenimento o all’aumento dell’investimento.
(2) I trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento, conformemente alle vigenti prescrizioni di cambio della Parte contraente, sul cui territorio l’investimento è stato effettuato.
(3) Un trasferimento è considerato effettuato «senza indugio» qualora sia stato realizzato entro un periodo considerato normale per l’adempimento delle formalità di trasferimento. Detto periodo inizia il giorno della presentazione della domanda di trasferimento e non supera in alcun caso tre mesi.
Art. 8 Principio di surrogazione
Se una Parte contraente o un organismo da essa designato effettua un pagamento a titolo di indennizzo o di garanzia o in virtù di un contratto d’assicurazione per un investimento di uno dei suoi investitori sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima riconosce la cessione di qualsivoglia diritto o credito di questo investitore alla prima Parte contraente o all’organismo da essa designato, nonché il diritto della prima Parte contraente o dell’organismo da essa designato di esercitare tale diritto o di fare valere tale credito sulla base della surrogazione, nella stessa misura del cedente.
Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente
(1) Al fine di trovare una soluzione amichevole alle controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, le parti interessate procedono a consultazioni.
(2) Se tali consultazioni non giungono ad alcuna soluzione entro sei mesi dalla domanda scritta della loro apertura, l’investitore può sottoporre la controversia sia alle giurisdizioni competenti della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento, sia all’arbitrato internazionale.
(3) Se l’investitore sceglie di sottoporre la controversia a una giurisdizione nazionale, questa scelta è definitiva. Le Parti contraenti si astengono dall’intromettersi nelle procedure davanti ai tribunali nazionali.
(4) Se l’investitore decide di sottoporre la controversia all’arbitrato internazionale, può scegliere tra:
- (a)
- l’Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (ICSID), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19651; e
- (b)
- un tribunale arbitrale ad hoc, salvo accordo contrario delle parti in causa, costituito secondo il regolamento d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).
Le Parti contraenti acconsentono di sottoporre la controversia all’arbitrato conformemente al presente paragrafo.
(5) La Parte contraente che è parte alla controversia non può, in nessun momento della procedura, avvalersi della propria immunità o eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno o della perdita subíti.
(6) Nessuna delle Parti contraenti intenta un’azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale.
(7) Il tribunale arbitrale statuisce sulla base del presente Accordo o di qualsivoglia altro accordo pertinente fra le due Parti contraenti, delle disposizioni di qualsiasi altro accordo concluso in relazione con gli investimenti, delle leggi della Parte contraente in causa, comprese le norme sui conflitti di leggi, e dei principi e delle norme del diritto internazionale, per quanto siano applicabili.
(8) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia; essa è eseguita conformemente alla legislazione nazionale.
Art. 10 Controversie tra le Parti contraenti
(1) Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte, se possibile, per via diplomatica.
(2) Se la controversia tra le Parti contraenti non è composta entro sei mesi dal momento in cui è stata sollevata per scritto da una delle Parti contraenti, è sottoposta, su richiesta di una o dell’altra Parte in causa, a un tribunale arbitrale.
(3) Il tribunale arbitrale è costituito per ogni caso particolare nel seguente modo. Nei due mesi successivi alla ricezione della domanda di arbitrato, ogni Parte contraente designa un membro del tribunale. Questi due arbitri scelgono entro due mesi un cittadino di uno Stato terzo che, con l’accordo delle due Parti contraenti, è nominato presidente del tribunale. Il presidente è nominato nei due mesi successivi alla designazione degli altri due membri.
(4) Se non si è proceduto alle designazioni necessarie entro i termini stabiliti nel paragrafo (3) del presente articolo, l’una o l’altra Parte contraente, in assenza di un qualsivoglia altro accordo, può invitare il Presidente della Corte internazionale di giustizia a procedere alle designazioni. Se il Presidente è cittadino di una delle Parti contraenti o se per altre ragioni è impossibilitato ad adempiere il suo mandato, il Vicepresidente è invitato a procedere alle designazioni. Se il Vicepresidente è cittadino di una delle Parti contraenti o se anch’egli per altre ragioni è impossibilitato ad adempiere il suo mandato, il membro più anziano della Corte internazionale di giustizia che non è cittadino di nessuna delle Parti contraenti è invitato a procedere alle designazioni.
(5) Il tribunale stabilisce le proprie norme procedurali, a meno che le Parti contraenti non dispongano altrimenti. Esso statuisce conformemente al presente Accordo e alle norme e ai principi applicabili del diritto internazionale. Esso prende le decisioni a maggioranza dei voti; queste sono definitive e vincolanti per le due Parti contraenti.
(6) Ogni Parte contraente si assume le spese del proprio membro del tribunale e della sua rappresentanza nella procedura d’arbitrato; le spese del presidente e le spese rimanenti sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti.
Art. 11 Altri obblighi
(1) Se le disposizioni legislative di una Parte contraente o norme di diritto internazionale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest’ultimo, per quanto siano più favorevoli.
(2) Ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte.
Art. 12 Disposizioni finali
(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono reciprocamente notificati l’adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per una durata di due anni, e così di volta in volta.
(2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–11 del presente Accordo si applicano ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia.
(3) Il presente Accordo sostituisce l’«Accordo fra la Confederazione svizzera e la Repubblica di Costa Rica per la protezione e il promovimento degli investimenti», firmato a Berna il 1° settembre 19651 ed entrato in vigore il 18 agosto 1966.
Fatto a San José, il 1° agosto 2000, in due originali, ciascuno dei quali in lingua francese, spagnola e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione, prevale il testo inglese.
Per il Consiglio federale svizzero: Rodolphe S. Imhoof | Per il Governo della Repubblica di Costa Rica: Tomás Dueñas Leiva |
1 [RU 1966 1343]
1 Dal testo originale francese.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019