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RS 523.51 Ordinanza dell’Ufficio federale della protezione della popolazione del 12 dicembre 2002 sull’istruzione del personale insegnante

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523.51

Ordinanza dell’Ufficio federale della protezione della popolazione sull’istruzione del personale insegnante1

del 12 dicembre 2002 (Stato 1° gennaio 2004

L’Ufficio federale della protezione civile,2

visto l’articolo 75 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 20023 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC); visto l’articolo 41 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 dicembre 20034 sulla protezione civile (LPCi),5

ordina:

  Sezione 1: Disposizioni generali

  Art. 11Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’istruzione del personale insegnante degli organi di condotta e della protezione civile.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).

  Art. 2 Modalità d’istruzione

1 L’istruzione del personale insegnante della protezione civile è strutturata in moduli.1

2 I moduli possono essere frequentati:

a.
singolarmente quale istruzione e perfezionamento individuale;
b.
come parte integrante di iter d’istruzione composti da più moduli.

3 I moduli sono aperti anche al personale insegnante delle altre organizzazioni partner della protezione della popolazione.2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).
2 Introdotto dal n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).


  Sezione 2: Moduli

  Art. 3 Definizione e contenuto

1 I moduli costituiscono delle unità didattiche distinte e ben definite. I moduli più voluminosi possono essere suddivisi in più parti.

2 I moduli prevedono la formazione nei settori conoscenze di base, organi di condotta, comando della protezione civile, aiuto alla condotta, protezione e assistenza, sostegno e logistica.1


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).

  Art. 4 Descrizione dei moduli

1 Di ogni modulo esiste una descrizione. Questa viene allestita dall’Ufficio federale della protezione della popolazione (Ufficio federale) per l’anno successivo al più tardi durante la settimana 32.

2 La descrizione dei moduli riporta in particolare le informazioni seguenti:

a.
condizioni d’ammissione;
b.
competenze;
c.
obiettivi e contenuti;
d.
validità;
e.
modalità di valutazione.

3 Per ogni modulo, dai partecipanti possono essere pretese prestazioni individuali del seguente tipo:

a.
esami scritti;
b.
esami orali;
c.
lavori scritti;
d.
stage, come interventi quale docente di classe;
e.
prestazioni individuali nell’ambito di lavori di gruppo;
f.
una combinazione delle prestazioni individuali sopra elencate.

4 Il capo dell’istruzione del personale insegnante determina il tipo di prestazioni individuali da fornire nei singoli moduli.


  Sezione 3: Valutazione delle prestazioni

  Art. 5 Principio

I risultati conseguiti dai partecipanti di un modulo vengono controllati grazie alla valutazione delle prestazioni.

  Art. 6 Valutazione delle prestazioni individuali

Le prestazioni individuali sono valutate con note intere e mezze note su una scala da 1 a 6. La nota 6 è la migliore, la nota 1 la peggiore.

  Art. 7 Metro di valutazione

Le note utilizzate hanno il seguente significato:

6 = ottimo

4 = sufficiente

2 = cattivo

5 = buono

3 = insufficiente

1 = inaccettabile

  Art. 8 Prestazioni individuali non fornite

1 Le prestazioni individuali non fornite senza motivazione vengono valutate con la nota 1.

2 In caso di prestazioni non fornite previa motivazione, l’insegnante competente decide se la prestazione va recuperata o meno.

3 Le prestazioni non fornite sono motivate se il partecipante non ha la possibilità di fornirle per motivi estranei alla sua volontà, ad esempio in caso di incidente, malattia o decesso in famiglia.

4 In caso di controversia la decisione spetta al capo dell’istruzione del personale insegnante.

  Art. 9 Azioni disoneste

La conseguenza di un’azione disonesta è una valutazione con la nota 1.

  Art. 10 Valutazione

1 Un modulo viene considerato come frequentato con successo se la media matematica delle prestazioni individuali, arrotondata ad una nota intera o ad una mezza nota, è almeno pari a 4 e la nota ottenuta allo stage è almeno pari a 4.

2 Per i moduli frequentati con successo sono assegnati crediti di punto nella misura definita nella descrizione del modulo.

3 Non sono assegnati crediti di punto per moduli non superati.

  Art. 11 Attestazione

Per ogni modulo frequentato i partecipanti ottengono un’attestazione. I crediti di punto ottenuti sono registrati in un libretto d’attestazione.

  Art. 12 Ripetizione di un modulo

1 Un modulo può essere ripetuto una sola volta.

2 Sono esclusi da questa limitazione i moduli che per motivi di forza maggiore sono stati frequentati solo in parte.

3 Chi ripete un modulo è tenuto a fornire tutte le prestazioni individuali richieste.

  Art. 13 Competenze

Le decisioni relative al contenuto delle prestazioni individuali, allo svolgimento degli esami e alla valutazione delle prestazioni individuali competono al docente che insegna il modulo.

  Art. 14 Commissione di vigilanza del personale insegnante

1 La valutazione delle prestazioni è sorvegliata dalla commissione di vigilanza del personale insegnante (commissione).

2 La commissione è l’istanza di ricorso.

3 La commissione è composta:

a.
dal capo dell’istruzione in qualità di presidente;
b.
dal capo dell’istruzione del personale insegnante in qualità di vicepresidente;
c.
da quattro rappresentanti degli uffici cantonali responsabili della protezione civile;
d.1
da tre membri di associazioni della protezione della popolazione.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).


  Sezione 4: Iter d’istruzione per diplomi e certificati

  Art. 15 Iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo pieno

1 Le condizioni d’ammissione, la struttura, il contenuto e le prestazioni richieste in relazione all’iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo pieno sono elencati nell’appendice al numero I.1

2 Chi assolve con successo l’iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo pieno ottiene un diploma che dà diritto a valersi del titolo di «Istruttore federale della protezione civile».


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).

  Art. 16 Iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo parziale

1 Le condizioni d’ammissione, la struttura, il contenuto e le prestazioni richieste in relazione all’iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo parziale sono elencati nell’appendice al numero II.1

2 Chi assolve con successo l’iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo parziale ottiene un certificato che dà diritto a valersi del titolo di «Istruttore della protezione civile a tempo parziale».


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).

  Art. 16a1Iter d’istruzione per il personale insegnante degli organi di condotta

1 Le condizioni d’ammissione, la struttura, il contenuto e le prestazioni richieste in relazione all’iter d’istruzione per il personale insegnante degli organi di condotta sono elencati nell’appendice al numero III.

2 Chi assolve con successo l’iter d’istruzione per il personale insegnante degli organi di condotta ottiene un certificato che dà diritto di valersi del titolo di «Istruttore di organi di condotta».


1 Introdotto dal n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).

  Art. 17 Attestato

1 Al termine dell’iter d’istruzione, il partecipante ottiene un attestato con i risultati ottenuti.

2 L’attestato riporta le note e i crediti di punto ottenuti nei diversi moduli frequentati.

  Art. 18 Consegna dei diplomi e dei certificati

La consegna dei diplomi e dei certificati ha luogo una volta all’anno a condizione che qualcuno abbia conseguito un diploma o un certificato.


  Sezione 5: Iscrizione, realizzazione e costi

  Art. 191Pubblicazione dei moduli
Gli organi cantonali responsabili della protezione della popolazione o della protezione civile sono informati in merito ai corsi federali offerti per l’anno successivo al più tardi nella settimana 32.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).

  Art. 20 Iscrizioni

1 Il Cantone annuncia all’Ufficio federale i partecipanti per i corsi dell’anno successivo entro la fine della settimana 41.

2 L’iscrizione è valida solo se le condizioni d’ammissione sono soddisfatte.

3 Con l’iscrizione il partecipante si impegna a frequentare i moduli e a fornire le prestazioni individuali richieste.

  Art. 21 Decisione di realizzazione

1 Al più tardi nella settimana 44 l’ufficio federale decide, sulla base delle iscrizioni pervenute, in merito alla realizzazione dei moduli e ad eventuali limitazioni del numero dei partecipanti e informa tempestivamente i Cantoni sulle decisioni prese.

2 In caso di cancellazione di un modulo o di limitazione del numero dei partecipanti, l’iscrizione non dà diritto alla frequentazione del modulo.

3 Se il numero dei partecipanti è limitato, si terrà conto delle iscrizioni nell’ordine di entrata.

  Art. 221Costi

1 I costi legati allo svolgimento dei moduli come pure le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti che seguono un’istruzione per personale insegnante della protezione civile e per personale insegnante degli organi di condotta sono a carico della Confederazione.

2 Le spese di viaggio, vitto e alloggio degli altri partecipanti sono a carico del loro datore di lavoro o della rispettiva organizzazione partner.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).

  Art. 22a1Assicurazione

1 Tutti i partecipanti che seguono un’istruzione per personale insegnante della protezione civile sono assicurati in base alla legge federale del 19 giugno 19922 sull’assicurazione militare (LAM).

2 Per gli altri partecipanti l’assicurazione è di competenza del datore di lavoro o della rispettiva organizzazione.


1 Introdotto dal n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).
2 RS 833.1


  Sezione 6: Diritto di ricorso, obbligo di conservazione e del segreto

  Art. 23 Procedura

1 È possibile ricorrere contro la valutazione di un modulo presso la Commissione di vigilanza.

2 Il ricorso va inoltrato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

3 La procedura si basa sulle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa.


1 RS 172.021

  Art. 24 Obbligo di conservazione

L’Ufficio federale conserva per almeno dieci anni l’elenco dei partecipanti, i loro risultati e un esemplare dei questionari e delle soluzioni di ogni prestazione individuale.

  Art. 25 Obbligo del segreto

I membri della commissione e del corpo insegnante sono tenuti a mantenere il segreto sulla valutazione delle prestazioni nei confronti di terzi.


  Sezione 7: Disposizioni finali

  Art. 26 Diritto previgente: abrogazione

I seguenti atti legislativi sono abrogati:

a.
Ordinanza del 19 ottobre 19941 concernente la promozione presso la Scuola federale per istruttori della protezione civile;
b.
Ordinanza del 19 ottobre 19942 concernente gli esami per l’ottenimento del diploma federale di istruttore della protezione civile.

1 [RU 1994 2755]
2 [RU 1994 2758]

  Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.


  Appendice1 

(art. 15, 16 e 16a)

  Iter d’istruzione: struttura e prestazioni richieste

  I. Iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo pieno

1
Condizioni d’ammissione:
–
Attestato di capacità di un apprendistato professionale di almeno 3 anni o certificato equivalente
–
Aspirante istruttore della protezione civile a tempo pieno della Confederazione, di un Cantone o di un Comune
2
Struttura e contenuto dei moduli
a.
Moduli obbligatori con rispettivo punteggio

Moduli obbligatori

Contenuti

Punti

Formazione degli adulti

Principi metodico-didattici, chi impara, chi insegna, metodica didattica, comunicazione, conflitti, i sussidi didattici a colori

6

Basi della protezione civile 1

Politica di sicurezza (conoscenze di base), partner nella protezione della popolazione/nell’esercito, compiti e organizzazione della protezione civile, la protezione civile nel cantone

3

Basi della protezione civile 2

Politica di sicurezza (nozioni complementari), federalismo, storia, protezione della popolazione in altri Paesi

2

Basi della protezione civile 3

Compiti del direttore dell’esercizio e dell’accompagnatore del corso di ripetizione

4

Comando della protezione civile

Basi, condotta, aiuto in caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza nel Comune/ nella Regione, il comandante della protezione civile nell’organo di condotta, personale, amministrazione, costruzioni di protezione e materiale, corsi di ripetizione

2

Direttore del corso

La funzione di direttore del corso, preparativi in vista di un corso, svolgimento e valutazione del corso, assistenza allo stato maggiore del corso

1

b.
Moduli obbligatori a scelta con rispettivo punteggio:

Moduli obbligatori a scelta

Contenuti

Punti

Aiuto alla condotta 1 (compreso stage) e aiuto alla condotta 2

Istruzione tecnica e formazione di docente di classe nei settori analisi della situazione, telematica e protezione ABC

9

Protezione e assistenza 1 (compreso stage) e protezione e assistenza 2

Istruzione tecnica e formazione di docente di classe fino al livello di caposezione

7

Sostegno 1 (compreso stage) e sostegno 2

Istruzione tecnica e formazione di docente di classe fino al livello di caposezione

7

3
Prestazioni richieste
L’iter d’istruzione è assolto con successo se sono state fornite le prestazioni seguenti:
a.
Entro quattro anni:
1.
sono stati assolti con successo tutti i moduli obbligatori
2.
sono stati totalizzati almeno 14 punti frequentando moduli obbligatori a scelta.
b.
Gli stage sono stati valutati almeno con la nota 4.

  II. Iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo parziale

1
Condizioni d’ammissione:
–
Attestato di capacità di un apprendistato professionale di almeno 2 anni o certificato perlomeno equivalente
–
Aspirante istruttore della protezione civile a tempo parziale di un cantone o un comune
2
Struttura e contenuto dei moduli
a.
Moduli obbligatori con rispettivo punteggio

Moduli obbligatori

Contenuti

Punti

Formazione degli adulti

Principi metodici e didattici

11/2

Basi della protezione civile 1

Politica di sicurezza (conoscenze di base), partner nella protezione della popolazione/nell’esercito, compiti e organizzazione della protezione civile

11/2

b.
Moduli obbligatori a scelta con rispettivo punteggio

Moduli obbligatori a scelta

Contenuti

Punti

Protezione e assistenza 1 (compreso stage)

Istruzione tecnica e istruzione per diventare docente di classe fino al livello di truppa

4

Sostegno 1 (compreso stage)

Istruzione tecnica e istruzione per diventare docente di classe fino al livello di truppa

4

3
Prestazioni richieste
L’iter d’istruzione è assolto con successo se sono state fornite le prestazioni seguenti:
a.
Entro quattro anni:
1.
sono stati assolti con successo tutti i moduli obbligatori
2.
sono stati totalizzati almeno 4 punti frequentando moduli obbligatori a scelta.
b.
Gli stage sono stati valutati almeno con la nota 4.

  III. Iter d’istruzione per il personale insegnante degli organi di condotta

1
Condizioni d’ammissione:
Personale a tempo pieno di un’organizzazione partner della protezione della popolazione
2
Struttura e contenuto dei moduli
a.
Moduli obbligatori con rispettivo punteggio

Moduli obbligatori

Contenuti

Punti

Basi organi di condotta

Basi della politica di sicurezza, valutazione dei pericoli, partner nella protezione della popolazione, la protezione della popolazione nel Cantone

1

Istruzione nella condotta

Compiti e organizzazione degli organi di condotta, infrastruttura di condotta, risoluzione sistematica dei problemi, lavoro di stato maggiore

1

3
Prestazioni richieste
L’iter d’istruzione è assolto con successo se entro quattro anni sono stati assolti entrambi i moduli obbligatori.

1 Aggiornata giusta il n. II dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).


RU 2003 213


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).3 RS 520.14 RS 520.115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 12 dicembre 2002
Entrata in vigore 1 gennaio 2003
Fonte RU 2003 213
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


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in vigore 01.01.2004 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2003 PDF DOC

Revisioni

01.01.2003
Ordinanza dell’Ufficio federale della protezione della popolazione del 12 dicembre 2002 sull’istruzione del personale insegnante
 
01.01.1995 - 01.01.2003
Ordinanza del 19 ottobre 1994 concernente la promozione presso la Scuola federale per istruttori di protezione civile (OPIPC)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 10.12.2019

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