523.51
Ordinanza dell’Ufficio federale della protezione della popolazione sull’istruzione del personale insegnante1
del 12 dicembre 2002 (Stato 1° gennaio 2004
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 11Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’istruzione del personale insegnante degli organi di condotta e della protezione civile.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).
Art. 2 Modalità d’istruzione
1 L’istruzione del personale insegnante della protezione civile è strutturata in moduli.1
2 I moduli possono essere frequentati:
- a.
- singolarmente quale istruzione e perfezionamento individuale;
- b.
- come parte integrante di iter d’istruzione composti da più moduli.
3 I moduli sono aperti anche al personale insegnante delle altre organizzazioni partner della protezione della popolazione.2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).
2 Introdotto dal n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).
Sezione 2: Moduli
Art. 3 Definizione e contenuto
1 I moduli costituiscono delle unità didattiche distinte e ben definite. I moduli più voluminosi possono essere suddivisi in più parti.
2 I moduli prevedono la formazione nei settori conoscenze di base, organi di condotta, comando della protezione civile, aiuto alla condotta, protezione e assistenza, sostegno e logistica.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).
Art. 4 Descrizione dei moduli
1 Di ogni modulo esiste una descrizione. Questa viene allestita dall’Ufficio federale della protezione della popolazione (Ufficio federale) per l’anno successivo al più tardi durante la settimana 32.
2 La descrizione dei moduli riporta in particolare le informazioni seguenti:
- a.
- condizioni d’ammissione;
- b.
- competenze;
- c.
- obiettivi e contenuti;
- d.
- validità;
- e.
- modalità di valutazione.
3 Per ogni modulo, dai partecipanti possono essere pretese prestazioni individuali del seguente tipo:
- a.
- esami scritti;
- b.
- esami orali;
- c.
- lavori scritti;
- d.
- stage, come interventi quale docente di classe;
- e.
- prestazioni individuali nell’ambito di lavori di gruppo;
- f.
- una combinazione delle prestazioni individuali sopra elencate.
4 Il capo dell’istruzione del personale insegnante determina il tipo di prestazioni individuali da fornire nei singoli moduli.
Sezione 3: Valutazione delle prestazioni
Art. 5 Principio
I risultati conseguiti dai partecipanti di un modulo vengono controllati grazie alla valutazione delle prestazioni.
Art. 6 Valutazione delle prestazioni individuali
Le prestazioni individuali sono valutate con note intere e mezze note su una scala da 1 a 6. La nota 6 è la migliore, la nota 1 la peggiore.
Art. 7 Metro di valutazione
Le note utilizzate hanno il seguente significato:
6 = ottimo | 4 = sufficiente | 2 = cattivo |
5 = buono | 3 = insufficiente | 1 = inaccettabile |
Art. 8 Prestazioni individuali non fornite
1 Le prestazioni individuali non fornite senza motivazione vengono valutate con la nota 1.
2 In caso di prestazioni non fornite previa motivazione, l’insegnante competente decide se la prestazione va recuperata o meno.
3 Le prestazioni non fornite sono motivate se il partecipante non ha la possibilità di fornirle per motivi estranei alla sua volontà, ad esempio in caso di incidente, malattia o decesso in famiglia.
4 In caso di controversia la decisione spetta al capo dell’istruzione del personale insegnante.
Art. 9 Azioni disoneste
La conseguenza di un’azione disonesta è una valutazione con la nota 1.
Art. 10 Valutazione
1 Un modulo viene considerato come frequentato con successo se la media matematica delle prestazioni individuali, arrotondata ad una nota intera o ad una mezza nota, è almeno pari a 4 e la nota ottenuta allo stage è almeno pari a 4.
2 Per i moduli frequentati con successo sono assegnati crediti di punto nella misura definita nella descrizione del modulo.
3 Non sono assegnati crediti di punto per moduli non superati.
Art. 11 Attestazione
Per ogni modulo frequentato i partecipanti ottengono un’attestazione. I crediti di punto ottenuti sono registrati in un libretto d’attestazione.
Art. 12 Ripetizione di un modulo
1 Un modulo può essere ripetuto una sola volta.
2 Sono esclusi da questa limitazione i moduli che per motivi di forza maggiore sono stati frequentati solo in parte.
3 Chi ripete un modulo è tenuto a fornire tutte le prestazioni individuali richieste.
Art. 13 Competenze
Le decisioni relative al contenuto delle prestazioni individuali, allo svolgimento degli esami e alla valutazione delle prestazioni individuali competono al docente che insegna il modulo.
Art. 14 Commissione di vigilanza del personale insegnante
1 La valutazione delle prestazioni è sorvegliata dalla commissione di vigilanza del personale insegnante (commissione).
2 La commissione è l’istanza di ricorso.
3 La commissione è composta:
- a.
- dal capo dell’istruzione in qualità di presidente;
- b.
- dal capo dell’istruzione del personale insegnante in qualità di vicepresidente;
- c.
- da quattro rappresentanti degli uffici cantonali responsabili della protezione civile;
- d.1
- da tre membri di associazioni della protezione della popolazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).
Sezione 4: Iter d’istruzione per diplomi e certificati
Art. 15 Iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo pieno
1 Le condizioni d’ammissione, la struttura, il contenuto e le prestazioni richieste in relazione all’iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo pieno sono elencati nell’appendice al numero I.1
2 Chi assolve con successo l’iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo pieno ottiene un diploma che dà diritto a valersi del titolo di «Istruttore federale della protezione civile».
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).
Art. 16 Iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo parziale
1 Le condizioni d’ammissione, la struttura, il contenuto e le prestazioni richieste in relazione all’iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo parziale sono elencati nell’appendice al numero II.1
2 Chi assolve con successo l’iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo parziale ottiene un certificato che dà diritto a valersi del titolo di «Istruttore della protezione civile a tempo parziale».
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).
Art. 16a1Iter d’istruzione per il personale insegnante degli organi di condotta
1 Le condizioni d’ammissione, la struttura, il contenuto e le prestazioni richieste in relazione all’iter d’istruzione per il personale insegnante degli organi di condotta sono elencati nell’appendice al numero III.
2 Chi assolve con successo l’iter d’istruzione per il personale insegnante degli organi di condotta ottiene un certificato che dà diritto di valersi del titolo di «Istruttore di organi di condotta».
1 Introdotto dal n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).
Art. 17 Attestato
1 Al termine dell’iter d’istruzione, il partecipante ottiene un attestato con i risultati ottenuti.
2 L’attestato riporta le note e i crediti di punto ottenuti nei diversi moduli frequentati.
Art. 18 Consegna dei diplomi e dei certificati
La consegna dei diplomi e dei certificati ha luogo una volta all’anno a condizione che qualcuno abbia conseguito un diploma o un certificato.
Sezione 5: Iscrizione, realizzazione e costi
Art. 191Pubblicazione dei moduli
- Gli organi cantonali responsabili della protezione della popolazione o della protezione civile sono informati in merito ai corsi federali offerti per l’anno successivo al più tardi nella settimana 32.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).
Art. 20 Iscrizioni
1 Il Cantone annuncia all’Ufficio federale i partecipanti per i corsi dell’anno successivo entro la fine della settimana 41.
2 L’iscrizione è valida solo se le condizioni d’ammissione sono soddisfatte.
3 Con l’iscrizione il partecipante si impegna a frequentare i moduli e a fornire le prestazioni individuali richieste.
Art. 21 Decisione di realizzazione
1 Al più tardi nella settimana 44 l’ufficio federale decide, sulla base delle iscrizioni pervenute, in merito alla realizzazione dei moduli e ad eventuali limitazioni del numero dei partecipanti e informa tempestivamente i Cantoni sulle decisioni prese.
2 In caso di cancellazione di un modulo o di limitazione del numero dei partecipanti, l’iscrizione non dà diritto alla frequentazione del modulo.
3 Se il numero dei partecipanti è limitato, si terrà conto delle iscrizioni nell’ordine di entrata.
Art. 221Costi
1 I costi legati allo svolgimento dei moduli come pure le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti che seguono un’istruzione per personale insegnante della protezione civile e per personale insegnante degli organi di condotta sono a carico della Confederazione.
2 Le spese di viaggio, vitto e alloggio degli altri partecipanti sono a carico del loro datore di lavoro o della rispettiva organizzazione partner.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).
Art. 22a1Assicurazione
1 Tutti i partecipanti che seguono un’istruzione per personale insegnante della protezione civile sono assicurati in base alla legge federale del 19 giugno 19922 sull’assicurazione militare (LAM).
2 Per gli altri partecipanti l’assicurazione è di competenza del datore di lavoro o della rispettiva organizzazione.
1 Introdotto dal n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).
2 RS 833.1
Sezione 6: Diritto di ricorso, obbligo di conservazione e del segreto
Art. 23 Procedura
1 È possibile ricorrere contro la valutazione di un modulo presso la Commissione di vigilanza.
2 Il ricorso va inoltrato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
3 La procedura si basa sulle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa.
Art. 24 Obbligo di conservazione
L’Ufficio federale conserva per almeno dieci anni l’elenco dei partecipanti, i loro risultati e un esemplare dei questionari e delle soluzioni di ogni prestazione individuale.
Art. 25 Obbligo del segreto
I membri della commissione e del corpo insegnante sono tenuti a mantenere il segreto sulla valutazione delle prestazioni nei confronti di terzi.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 26 Diritto previgente: abrogazione
I seguenti atti legislativi sono abrogati:
- a.
- Ordinanza del 19 ottobre 19941 concernente la promozione presso la Scuola federale per istruttori della protezione civile;
- b.
- Ordinanza del 19 ottobre 19942 concernente gli esami per l’ottenimento del diploma federale di istruttore della protezione civile.
Art. 27 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Appendice1
(art. 15, 16 e 16a)
Iter d’istruzione: struttura e prestazioni richieste
I. Iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo pieno
- 1
- Condizioni d’ammissione:
- –
- Attestato di capacità di un apprendistato professionale di almeno 3 anni o certificato equivalente
- –
- Aspirante istruttore della protezione civile a tempo pieno della Confederazione, di un Cantone o di un Comune
- 2
- Struttura e contenuto dei moduli
- a.
- Moduli obbligatori con rispettivo punteggio
Moduli obbligatori | Contenuti | Punti |
Formazione degli adulti | Principi metodico-didattici, chi impara, chi insegna, metodica didattica, comunicazione, conflitti, i sussidi didattici a colori | 6 |
Basi della protezione civile 1 | Politica di sicurezza (conoscenze di base), partner nella protezione della popolazione/nell’esercito, compiti e organizzazione della protezione civile, la protezione civile nel cantone | 3 |
Basi della protezione civile 2 | Politica di sicurezza (nozioni complementari), federalismo, storia, protezione della popolazione in altri Paesi | 2 |
Basi della protezione civile 3 | Compiti del direttore dell’esercizio e dell’accompagnatore del corso di ripetizione | 4 |
Comando della protezione civile | Basi, condotta, aiuto in caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza nel Comune/ nella Regione, il comandante della protezione civile nell’organo di condotta, personale, amministrazione, costruzioni di protezione e materiale, corsi di ripetizione | 2 |
Direttore del corso | La funzione di direttore del corso, preparativi in vista di un corso, svolgimento e valutazione del corso, assistenza allo stato maggiore del corso | 1 |
- b.
- Moduli obbligatori a scelta con rispettivo punteggio:
Moduli obbligatori a scelta | Contenuti | Punti |
Aiuto alla condotta 1 (compreso stage) e aiuto alla condotta 2 | Istruzione tecnica e formazione di docente di classe nei settori analisi della situazione, telematica e protezione ABC | 9 |
Protezione e assistenza 1 (compreso stage) e protezione e assistenza 2 | Istruzione tecnica e formazione di docente di classe fino al livello di caposezione | 7 |
Sostegno 1 (compreso stage) e sostegno 2 | Istruzione tecnica e formazione di docente di classe fino al livello di caposezione | 7 |
- 3
- Prestazioni richieste
- L’iter d’istruzione è assolto con successo se sono state fornite le prestazioni seguenti:
- a.
- Entro quattro anni:
- 1.
- sono stati assolti con successo tutti i moduli obbligatori
- 2.
- sono stati totalizzati almeno 14 punti frequentando moduli obbligatori a scelta.
- b.
- Gli stage sono stati valutati almeno con la nota 4.
II. Iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo parziale
- 1
- Condizioni d’ammissione:
- –
- Attestato di capacità di un apprendistato professionale di almeno 2 anni o certificato perlomeno equivalente
- –
- Aspirante istruttore della protezione civile a tempo parziale di un cantone o un comune
- 2
- Struttura e contenuto dei moduli
- a.
- Moduli obbligatori con rispettivo punteggio
Moduli obbligatori | Contenuti | Punti |
Formazione degli adulti | Principi metodici e didattici | 11/2 |
Basi della protezione civile 1 | Politica di sicurezza (conoscenze di base), partner nella protezione della popolazione/nell’esercito, compiti e organizzazione della protezione civile | 11/2 |
- b.
- Moduli obbligatori a scelta con rispettivo punteggio
Moduli obbligatori a scelta | Contenuti | Punti |
Protezione e assistenza 1 (compreso stage) | Istruzione tecnica e istruzione per diventare docente di classe fino al livello di truppa | 4 |
Sostegno 1 (compreso stage) | Istruzione tecnica e istruzione per diventare docente di classe fino al livello di truppa | 4 |
- 3
- Prestazioni richieste
- L’iter d’istruzione è assolto con successo se sono state fornite le prestazioni seguenti:
- a.
- Entro quattro anni:
- 1.
- sono stati assolti con successo tutti i moduli obbligatori
- 2.
- sono stati totalizzati almeno 4 punti frequentando moduli obbligatori a scelta.
- b.
- Gli stage sono stati valutati almeno con la nota 4.
III. Iter d’istruzione per il personale insegnante degli organi di condotta
- 1
- Condizioni d’ammissione:
- Personale a tempo pieno di un’organizzazione partner della protezione della popolazione
- 2
- Struttura e contenuto dei moduli
- a.
- Moduli obbligatori con rispettivo punteggio
Moduli obbligatori | Contenuti | Punti |
Basi organi di condotta | Basi della politica di sicurezza, valutazione dei pericoli, partner nella protezione della popolazione, la protezione della popolazione nel Cantone | 1 |
Istruzione nella condotta | Compiti e organizzazione degli organi di condotta, infrastruttura di condotta, risoluzione sistematica dei problemi, lavoro di stato maggiore | 1 |
- 3
- Prestazioni richieste
- L’iter d’istruzione è assolto con successo se entro quattro anni sono stati assolti entrambi i moduli obbligatori.
1 Aggiornata giusta il n. II dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).3 RS 520.14 RS 520.115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187).
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 10.12.2019