741.621
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada
(SDR)
del 29 novembre 2002 (Stato 1° gennaio 2019)
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina il trasporto di sostanze e oggetti pericolosi (merci pericolose) eseguito mediante autoveicoli e rimorchi oppure con altri mezzi di trasporto su strade aperte a siffatti veicoli.
2 La presente ordinanza si applica:
- a.
- ai produttori di merci pericolose;
- b.
- agli speditori o ai destinatari di merci pericolose;
- c.
- alle persone che trasportano e manipolano merci pericolose;
- d.
- ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi, cisterne o mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose.
Art. 2 Delimitazione con l’OSAS
Per quanto riguarda la designazione, i compiti, la formazione e l’esame degli addetti alla sicurezza, le imprese che trasportano, imballano, riempiono, spediscono, caricano o scaricano merci pericolose sottostanno inoltre alle disposizioni contenute nell’ordinanza del 15 giugno 20011 sugli addetti alla sicurezza (OSAS).
Art. 3 Abbreviazioni
Nella presente ordinanza e nei suoi allegati sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
- a.
- ONC per l’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale;
- b. OSStr
- per l’ordinanza del 5 settembre 19792 sulla segnaletica stradale;
- c. OAV
- per l’ordinanza del 20 novembre 19593 sull’assicurazione dei veicoli;
- d. OETV
- per l’ordinanza del 19 giugno 19954 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
- e. ADR
- per l’Accordo europeo del 30 settembre 19575 concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada e per i suoi allegati;
Art. 4 Diritto internazionale
1 Per il trasporto di merci pericolose su strada le disposizioni dell’ADR1 sono applicabili anche al traffico nazionale. Gli allegati A e B dell’ADR sono parte integrante della presente ordinanza.
2 L’Ufficio federale delle strade (USTRA) tiene un elenco degli altri accordi internazionali ai quali la Svizzera ha aderito nel quadro dell’ADR.2
1 RS 0.741.621
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).
Art. 5 Eccezioni e deroghe
1 L’appendice 1 disciplina le eccezioni e deroghe all’ADR1, come pure le altre prescrizioni applicabili soltanto ai trasporti nazionali.
2 L’USTRA2 può consentire, in casi particolari, ulteriori eccezioni alle singole disposizioni, sempreché il loro scopo sia mantenuto.
3 Esso può convenire con le autorità competenti di altre Parti contraenti l’ADR deroghe temporanee secondo la sezione 1.5.1 dell’ADR.3
1 RS 0.741.621
2 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
3 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6535).
Art. 6 Deroghe per trasporti per conto proprio su strade pubbliche
D’intesa con l’USTRA, l’autorità cantonale può autorizzare i trasporti entro un breve raggio senza che siano applicate tutte le disposizioni della presente ordinanza – specie quelle riguardanti l’imballaggio, l’etichettatura, i divieti di carico in comune, il modo di trasportare la merce e i veicoli utilizzati – sempreché lo scopo della relativa disposizione sia mantenuto.
Art. 7 Spedizione della merce
1 Chi spedisce una merce pericolosa deve accertarsi che il trasporto sia eseguito nelle condizioni richieste dalla presente ordinanza.
2 Lo speditore deve accertarsi che gli imballaggi forniti da destinatari o vettori siano conformi alle norme. Se non è in grado di farlo, può utilizzarli soltanto se sono in buono stato e se il destinatario o il vettore si assume la responsabilità di tali imballaggi.
3 Se le merci sono state trasportate nel rispetto delle norme legali conformemente a un disciplinamento internazionale sul trasporto di merci pericolose, il destinatario o, all’occorrenza, il vettore assume gli stessi obblighi che incombono allo speditore se prende egli stesso in consegna la merce o ne continua il trasporto. Non è tuttavia tenuto a sostituire gli imballaggi non regolamentari se sono in buono stato.
Art. 8 Formazione dei conducenti
1 Le autorità cantonali organizzano la formazione prescritta nonché i relativi esami per i conducenti che eseguono trasporti di merci pericolose.1
2 La Confederazione provvede autonomamente alla formazione dei conducenti da essa assunti.2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6535).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2719).
Art. 9 Istruzione dei conducenti
I detentori dei veicoli e i vettori devono assicurarsi che i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose siano istruiti sulle particolarità di tali trasporti.
Art. 10 Ulteriori obblighi e diritti dei conducenti
1 Prima di iniziare il trasporto di una merce pericolosa il conducente deve prendere conoscenza dei documenti prescritti.
3 I conducenti, ai quali è stata affidata una merce che ritengono pericolosa, possono esigere dallo speditore o dal vettore un’attestazione scritta in cui è precisato che tale merce non è pericolosa.
1 Abrogato dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4711).
Art. 11 Carico e scarico fuori della strada pubblica
Le prescrizioni relative al carico e allo scarico di merci pericolose e alla pulizia dei veicoli si applicano anche fuori della strada pubblica.
Art. 12 Riempimento e svuotamento delle cisterne
1 Le operazioni di riempimento e di svuotamento delle cisterne devono essere eseguite sotto sorveglianza permanente.
2 Combustibili e carburanti liquidi come pure altri liquidi nocivi alle acque non devono essere travasati in aree da cui potrebbero raggiungere facilmente un corso di acque superficiali o sotterranee o riversarsi direttamente in una canalizzazione. Qualora tali operazioni siano eseguite regolarmente sulla stessa area e riguardino ingenti quantità di liquido, occorre inoltre osservare le prescrizioni sulla protezione delle acque.
3 Sia gli speditori sia coloro che effettuano l’operazione di riempimento sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni all’atto del riempimento delle cisterne.
Art. 13 Limitazioni del traffico
1 Talune merci pericolose possono essere trasportate soltanto a condizioni particolari. L’elenco di tali merci e le condizioni particolari figurano nell’appendice 3 della presente ordinanza.
2 I veicoli che trasportano merci pericolose non possono circolare sui tratti di strada indicati con gli appositi segnali (2.10.1, 2.11; art. 19 cpv. 1 OSStr1) o possono farlo solo con talune limitazioni. Tali tratti stradali con le relative limitazioni figurano nell’appendice 2 della presente ordinanza.2
2bis Per i tratti stradali di cui al capoverso 2 possono essere rilasciati permessi speciali:
- a.
- dall’USTRA quando di tratta di strade nazionali;
- b.
- dall’autorità cantonale, d’intesa con l’USTRA, quando si tratta di altre strade sul territorio cantonale.3
3 Nelle gallerie munite del segnale «Galleria» (4.07; art. 45 cpv. 3 OSStr) i veicoli soggetti all’obbligo del contrassegno, che trasportano merci pericolose, devono circolare esclusivamente sulla corsia di destra.
1 RS 741.21
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).
3 Introdotto dal n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).
Art. 14 Assicurazione
Tutti i veicoli a motore e gli autotreni necessitano, per il trasporto di merci pericolose non esenti da autorizzazione, della speciale copertura assicurativa prescritta nell’articolo 12 capoverso 1 OAV1.
Art. 15 Iscrizione nella licenza di circolazione
La speciale copertura assicurativa è iscritta nella licenza di circolazione.
Art. 16 Obbligo d’informare
Le persone che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza devono fornire alle autorità d’esecuzione tutte le informazioni necessarie all’applicazione della presente ordinanza e ai controlli; inoltre devono consentire a dette autorità l’accesso all’azienda per i necessari sopralluoghi.
Sezione 2: Comunicazioni obbligatorie delle autorità e collaborazione con l’UE
Art. 171Comunicazioni di infrazioni e collaborazione con l’UE
Le comunicazioni e la collaborazione con l’UE sono rette dall’ordinanza del 28 marzo 20072 sul controllo della circolazione stradale.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).
2 RS 741.013
Art. 181Comunicazioni a scopi statistici
I rapporti sono retti dall’ordinanza del 28 marzo 20072 sul controllo della circolazione stradale.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).
2 RS 741.013
Sezione 3: Disposizioni penali
Art. 19 Infrazioni alle disposizioni sulla spedizione della merce
È punito con la multa1 chiunque:
- a.
- affida al trasporto o trasporta una merce pericolosa che l’ordinanza non permette di trasportare;
- b.
- affida al trasporto merci pericolose senza accertarsi che il trasporto venga eseguito secondo le condizioni fissate nella presente ordinanza;
- c.
- disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza e di documentazione nonché gli altri obblighi richiesti;
- d.
- fa trasportare merci pericolose senza informare il vettore o il conducente circa il loro stato e la loro natura.
1 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 20 Infrazioni alle disposizioni sulla manipolazione della merce
È punito con la multa chiunque:
- a.
- carica, scarica, imballa o manipola merci pericolose, senza aver osservato gli obblighi necessari. La stessa pena è applicabile al responsabile di queste operazioni che non si sia accertato dell’adempimento di tali obblighi;
- b.
- preposto al carico e allo scarico di un veicolo, omette di adottare le misure di sicurezza adeguate quando lo spargimento di una sostanza può causare danni all’ambiente.
Art. 21 Infrazioni alle disposizioni sul trasporto della merce
È punito con la multa chiunque:
- a.
- trasporta o fa trasportare merci pericolose con un veicolo o con una cisterna non rispondenti alle esigenze particolari concernenti la costruzione e l’equipaggiamento, o utilizza mezzi di trasporto non controllati secondo le norme;
- b.
- disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza, di notifica e di documentazione nonché gli altri obblighi;
- c.
- alla guida di un veicolo sul quale si trovano merci pericolose, viola le norme della circolazione prescritte nella presente ordinanza, contravviene al divieto di consumare bevande alcoliche, di fumare o di prendere passeggeri a bordo o disattende le prescrizioni relative all’obbligo di prendere conoscenza e di recare con sé tutti i documenti necessari nonché le altre prescrizioni relative all’equipaggio e alla sorveglianza dei veicoli;
- d.
- disattende le prescrizioni relative al contrassegno e all’identificazione dei veicoli che trasportano o hanno trasportato merce pericolosa.
Art. 22 Infrazioni commesse dal vettore e dal detentore del veicolo
È punito con la multa chiunque:
- a.
- in qualità di vettore o detentore di un veicolo, lascia o fa trasportare merci pericolose da un conducente che non possiede la formazione speciale richiesta. Al conducente è applicabile la stessa pena;
- b.
- non ottempera ai controlli obbligatori.
Art. 231
1 Abrogato dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).
Art. 24 Preminenza della disposizione penale più severa
Se, per un reato contemplato nella presente ordinanza, una legge federale commina una pena più grave, il colpevole è giudicato in base alla norma più severa.
Sezione 4: Esecuzione
Art. 25 Esecuzione
1 Le autorità cantonali assicurano l’applicazione delle disposizioni della presente ordinanza.
2 Il controllo delle merci pericolose sulla strada e nelle aziende è retto dall’ordinanza del 28 marzo 20071 sul controllo della circolazione stradale.2
3 All’Ispettorato federale della sicurezza nucleare compete l’approvazione dei modelli di colli nonché delle spedizioni di materiali radioattivi secondo le disposizioni relative alle merci pericolose.3
3bis L’Ufficio federale dei trasporti è l’autorità competente ai sensi dell’ADR per l’immissione in commercio, la valutazione della conformità, la rivalutazione della conformità, i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali, nonché per la sorveglianza sul mercato dei mezzi di contenimento secondo l’ordinanza del 31 ottobre 20124 sui mezzi di contenimento per merci pericolose.5
4 In occasione dei controlli annuali prescritti per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (cfr. art. 33 OETV)6, le cisterne fisse, come pure i loro equipaggiamenti menzionati nella licenza di circolazione, devono essere controllati visualmente.
1 RS 741.013
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6537).
4 RS 930.111.4
5 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6537).
6 RS 741.41
Art. 26 Comunicazioni su eventi riguardanti merci pericolose
I Cantoni trasmettono all’USTRA le comunicazioni su eventi riguardanti merci pericolose.
Art. 271
1 Abrogato dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).
Art. 28 Adattamento e istruzioni
1 Le appendici della presente ordinanza possono essere emanate e modificate dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento).
2 Il Dipartimento può emanare istruzioni per l’applicazione della presente ordinanza.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 29 Abrogazione e modifica del diritto previgente
1 L’ordinanza del 17 aprile 19851 concernente il trasporto di merci pericolose su strada è abrogata.
2 Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1 [RU 1985 620, 1989 2482, 1994 3006 art. 36 n. 3, 1995 4425 all. 1 n. II 11 4866, 1997 422 n. II, 1998 1796 art. 1 n. 18 e art. 6 , 1999 751 n. II, 2002 1183 419].
2 Le mod. possono essere consultate alla RU 2002 4212.
Art. 30 Disposizione transitoria
Iscrizioni nelle licenze di circolazione di veicoli cisterna secondo l’articolo 151 dell’ordinanza del 17 aprile 19852 concernente il trasporto di merci pericolose su strada sostituiscono il certificato d’ammissione richiesto in virtù dell’ADR fino al successivo cambio di detentore o al successivo esame del veicolo.
Art. 31 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Documento 2.1
Appendice 11(art. 5 cpv. 1)
Disposizioni che si applicano soltanto ai trasporti nazionali
Campo normativo2 | Numero ADR3 | Disposizione |
Parte 1: Disposizioni generali | ||
Cap. 1.1: Campo d’applicazione e applicabilità 1.1.3 Esenzioni 1.1.3.1 Esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto | ||
1.1.3.1 lett. a | 1.1.3.1 a) | L’esenzione secondo la sottosezione 1.1.3.1 a) ADR vale soltanto fino alle quantità massime ammesse per unità di trasporto in base alla tabella A alla fine della presente appendice. Nella tabella A, per «quantità massima ammessa per unità di trasporto» s’intende:
Quando merci pericolose appartenenti a diverse categorie di trasporto fra quelle fissate nella tabella A sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma dei seguenti quattro elementi non deve superare 300: |
Campo normativo | Numero ADR | Disposizione |
| ||
1.1.3.1 lett. c | 1.1.3.1 c) | Gli imballaggi elencati nella sottosezione 1.1.3.1 c) ADR, inclusi i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e i grandi imballaggi di capacità superiore a 450 litri, devono essere conformi alle disposizioni concernenti l’imballaggio, il controllo, l’approvazione e la marcatura di cui alle parti 4 e 6 ADR. |
1.1.3.6 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto | ||
1.1.3.6.2 | 1.1.3.6.2 | Nel caso di trasporti per i quali valgono le esenzioni di cui alla sottosezione 1.1.3.6 ADR, non trovano applicazione le seguenti disposizioni:
|
1.1.3.6.6 Esenzioni per cisterne vuote, non ripulite, per la revisione di impianti di stoccaggio | ||
Le imprese che effettuano revisioni di impianti di stoccaggio con liquidi pericolosi per l’ambiente acquatico possono trasportare le cisterne vuote, non ripulite, usate come contenitori durante gli interventi alle cisterne stazionarie, in deroga alle prescrizioni della presente ordinanza come segue:
Tutte le altre prescrizioni della presente ordinanza rimangono applicabili. | ||
1.1.3.11 Esenzioni per rifiuti domestici 1.1.3.11.1 Rifiuti domestici contenenti merci pericolose identificabili | ||
In deroga alle disposizioni dell’ADR relative all’imballaggio, all’imballaggio in comune, all’etichettatura, alla marcatura e alla classificazione, i rifiuti domestici contenenti merci pericolose identificabili possono essere trasportati dai centri di raccolta agli impianti di smaltimento alle seguenti condizioni:
| ||
1.1.3.11.2 Rifiuti domestici contenenti merci pericolose non identificabili | ||
In deroga alle disposizioni dell’ADR relative all’imballaggio, all’imballaggio in comune, all’etichettatura, alla marcatura e alla classificazione, i rifiuti domestici contenenti merci pericolose che non possono essere classificate dall’esperto secondo il numero 1.1.3.11.1 lettera a, possono essere trasportati dai centri di raccolta agli impianti di smaltimento, alle seguenti condizioni:
| ||
1.1.3.12 Esenzioni per la riconsegna di fuochi pirotecnici | ||
Per le esenzioni secondo la sottosezione 1.1.3.6 ADR e il numero 1.1.3.6 della presente appendice è determinante la quantità riportata nel documento di trasporto anche per la riconsegna di fuochi pirotecnici. Il documento di trasporto deve contenere l’indicazione «Riconsegna di fuochi pirotecnici secondo 1.1.3.12 appendice 1 SDR». Per la riconsegna dei fuochi pirotecnici dei N° ONU 0335, 0336 e 0337 dai negozi di vendita al dettaglio ai fornitori vale una delle due seguenti disposizioni:
| ||
Cap. 1.3: Formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose 1.3.3 Documentazione | ||
1.3.3 | La documentazione dettagliata relativa alla formazione ricevuta ai sensi del capitolo 1.3 ADR deve essere conservata per almeno 5 anni. | |
Cap. 1.5: Deroghe 1.5.3 Deroghe per le consegne militari | ||
Per le consegne militari sono applicabili le disposizioni relative ai trasporti militari su strada. | ||
Cap. 1.6: Misure transitorie 1.6.1 Varia | ||
1.6.1.1 | 1.6.1.1 | Le materie e gli oggetti possono essere trasportati fino al 30 giugno 2019 secondo le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2018. |
1.6.1.44 | 1.6.1.44 | La misura transitoria di cui alla sottosezione 1.6.1.44 ADR non è applicabile. |
1.6.3 Cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli batteria | ||
1.6.3.30a | Le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto previste per il trasporto di rifiuti pericolosi ai sensi della sezione 1.2.1 ADR, costruite prima del 1° gennaio 1999 secondo le Norme EMPA4 in vigore fino al 31 dicembre 1998, ma che non soddisfano le disposizioni del capitolo 6.10 ADR applicabili dal 1° gennaio 1999, possono continuare a essere utilizzate. Queste attrezzature sottostanno alle prescrizioni tecniche delle Norme EMPA, eccezion fatta per le prescrizioni che riguardano gli intervalli fra i controlli periodici. Esse sono soggette alle frequenze dei controlli prescritte dalla sezione 6.10.4 ADR. | |
1.6.4 Container-cisterna, cisterne mobili e CGEM | ||
1.6.4.1a | I container-cisterna che erano ammessi al trasporto di determinate materie secondo le disposizioni previste al marginale 212 127 (5) dell’appendice B.1b della SDR in vigore fino al 31 dicembre 1987 nella versione del 1° maggio 1985 possono ancora essere utilizzati per il trasporto di queste materie come contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) se soddisfano le seguenti disposizioni ADR: sezione 6.5.3 e sottosezioni 6.5.4.4, 6.5.4.5 e 6.5.5.1, ad eccezione di 6.5.5.1.5 e 6.5.5.1.6. | |
1.6.5 Veicoli | ||
1.6.5.1a | In deroga alle osservazioni d) e g) della tabella della sezione 9.2.1 ADR, i veicoli che devono essere equipaggiati con dispositivi di frenatura antibloccaggio e di rallentamento secondo la sottosezione 9.2.3.1 ADR non sottostanno a nessun obbligo di equipaggiamento supplementare, a condizione che siano stati immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1994. | |
1.6.14 Container-cisterna di cantiere | ||
1.6.14.1 | I container-cisterna di cantiere dotati prima del 1° gennaio 2013 di un collare che supera di meno di 25 mm gli elementi più alti da proteggere possono continuare a essere utilizzati. | |
1.6.14.2 | In deroga al punto 6.8.2.3.3 ADR, non sono ritirati i certificati di approvazione del tipo per container-cisterna di cantiere con capacità massima del serbatoio di 3000 litri che sono stati rilasciati prima del 1° luglio 2019 secondo le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2018. | |
1.6.14.3 | I container-cisterna di cantiere con capacità massima del serbatoio di 3000 litri che sono stati approvati secondo le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2018 possono continuare a essere utilizzati. Sottostanno ai controlli e alle ispezioni di cui al numero 6.14.1.1.2 nonché alle prescrizioni relative all’uso di cui al numero 4.8 della presente appendice. | |
1.6.14.4 | Il trasporto di al massimo 1150 l di carburante diesel (N° ONU 1202) in container-cisterna di cantiere di capacità massima di 1210 litri sottostà alle esenzioni di cui al punto 1.1.3.6.2 ADR concernente i colli. La marcatura dei container-cisterna di cantiere si basa sul capitolo 5.3 ADR. I veicoli destinati al loro trasporto non devono essere marcati. In galleria, per i container-cisterna di cantiere valgono le stesse limitazioni applicate alle unità di trasporto soggette all’obbligo di segnalazione. | |
Cap. 1.10: Disposizioni concernenti la security 1.10.1 Disposizioni generali | ||
1.10.1.7 | Per i titolari di permessi di brillamento o d’uso che riportano le sigle FWB o HA (art. 51 e 52 dell’ordinanza del 27 novembre 20005 sugli esplosivi, OEspl) le prescrizioni del capitolo 1.10 ADR non si applicano alle materie e agli oggetti esplosivi menzionati al primo lemma del punto 1.1.3.6.2 ADR. | |
1.10.2 Formazione in materia di security | ||
1.10.2.4 | 1.10.2.4 | La descrizione dettagliata della formazione ricevuta ai sensi del capitolo 1.10 ADR deve essere conservata per almeno 5 anni. |
Parte 3: Lista delle merci pericolose, disposizioni speciali, esenzioni relative alle merci pericolose imballate in quantità limitate e in quantità esenti | ||
Cap. 3.3: Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti | ||
DS 363 | DS 363 | L’esenzione si applica solo ai macchinari e dispositivi che sottostanno alla legge federale del 12 giugno 20096 sulla sicurezza dei prodotti. |
Parte 4: Utilizzazione di imballaggi, di contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), di grandi imballaggi e di cisterne | ||
Cap. 4.1: Utilizzazione di imballaggi, compresi i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e i grandi imballaggi 4.1.1 Disposizioni generali relative all’imballaggio di merci pericolose, in imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi 4.1.1.22 Trasporto di imballaggi cominciati | ||
Nel caso di trasporti a cui fa riferimento la sottosezione 7.5.2.2, nota a piè di pagina a dell’ADR, le materie esplosive ammesse a fini di brillamento secondo l’OEspl, che si trovano in imballaggi cominciati, devono essere trasportate in recipienti chiusi secondo l’allegato 11.2 OEspl. I recipienti devono essere omologati in base al capitolo 6.1 ADR e autorizzati per il trasporto di questi esplosivi. Le prescrizioni del punto 2.2.1.1.6 nota 3 ADR, devono essere rispettate. | ||
4.1.4 Lista delle istruzioni d’imballaggio 4.1.4.1 Istruzioni concernenti l’uso degli imballaggi (esclusi i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e i grandi imballaggi) | ||
P 200 numero 9 | Istruzione d’imballaggio P 200 (9) | (9) I recipienti per i gas dei codici di classificazione 1A e 1O utilizzati dai sommozzatori devono essere sottoposti ogni due anni e mezzo a un’ispezione visiva e ogni cinque anni a un esame periodico completo. |
Cap. 4.8: Uso dei container-cisterna di cantiere | ||
4.8.1 Uso | ||
Nei container-cisterna di cantiere può essere trasportato soltanto carburante diesel (UN 1202). | ||
4.8.2 Volume utile | ||
Il volume utile massimo indicato del 95 % della capacità non può essere superato, anche quando non è raggiunto il grado di riempimento ammesso di cui alla sottosezione 4.3.2.2 ADR. | ||
Parte 5: Procedure di spedizione | ||
Cap. 5.4: Documentazione 5.4.1 Documento di trasporto per le merci pericolose e informazioni relative 5.4.1.4 Forma e lingua | ||
5.4.1.4.1 | 5.4.1.4.1 | Nel caso di trasporti effettuati all’interno del Cantone Ticino, la stesura del documento di trasporto si può limitare alla lingua italiana. |
Parte 6: Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi, di contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), di grandi imballaggi e di cisterne | ||
Cap. 6.14 Prescrizioni relative alla costruzione, agli equipaggiamenti, all’approvazione del prototipo e ai controlli dei container-cisterna di cantiere 6.14.1.1 In generale 6.14.1.1.1 Definizioni | ||
Container-cisterna di cantiere: Contenitori di carburanti utilizzati per le operazioni di rifornimento delle macchine per un periodo di tempo limitato. Indipendentemente dalle loro dimensioni, vengono considerati come container-cisterna o cisterne fisse secondo il capitolo 6.8 ADR. I container-cisterna di cantiere sono composti da una cisterna interna e da un recipiente di raccolta chiuso (cisterna esterna). Un container-cisterna o una cisterna fissa che soddisfi integralmente le prescrizioni del capitolo 6.8 ADR non è considerato container-cisterna di cantiere. Volume utile: Livello di riempimento massimo ammesso indicato in modo permanente. | ||
6.14.1.1.2 Campo di applicazione | ||
Le disposizioni dei numeri 6.14.1.2–6.14.1.4 completano o modificano il capitolo 6.8 ADR e si applicano a container–cisterna di cantiere con capacità superiore a 3000 litri. Per il resto, devono essere rispettate tutte le altre disposizioni del capitolo 6.8 ADR, ad eccezione dei punti 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4, 6.8.2.1.15–6.8.2.1.22, 6.8.2.1.23 concernenti i controlli non distruttivi, 6.8.2.4.3 e 6.8.2.5.2. | ||
6.14.1.2 Costruzione 6.14.1.2.1 Spessore minimo del serbatoio, calcolo dello spessore | ||
Le cisterne interne devono essere di acciaio spesso almeno 5 mm. Sono ammessi anche spessori di parete equivalenti secondo la formula di cui al punto 6.8.2.1.18 ADR; le cisterne in acciai inossidabili austenitici devono tuttavia avere uno spessore minimo di 4 mm. Le cisterne esterne devono soddisfare i medesimi requisiti di spessore di parete delle cisterne interne. | ||
6.14.1.2.2 Dispositivi di protezione | ||
I container-cisterna devono essere dotati di un collare o protezione simile costituito di acciaio spesso almeno 5 mm e che superi di almeno 25 mm gli elementi più alti da proteggere. | ||
6.14.1.2.3 Realizzazione delle saldature | ||
Tutti i cordoni di saldatura devono essere saldati su entrambi i lati. La lunghezza del cordone di saldatura del collare deve essere almeno pari alla lunghezza totale di quest’ultimo; è ammessa la saldatura su un solo lato o in posizione sfalsata. Non è consentito saldare manicotti e raccordi in ghisa malleabile. | ||
6.14.1.2.4 Ulteriori requisiti | ||
I container-cisterna di cantiere devono essere costruiti in modo tale da poter sempre resistere a una pressione di prova di 0,5 bar. Devono inoltre essere rispettati i requisiti posti dalla legislazione sulla protezione delle acque in relazione alla costruzione e dotazione degli impianti prismatici di stoccaggio in acciaio. | ||
6.14.1.3 Controlli e ispezioni | ||
Si applica la norma EN 12972 (punto 6.8.2.6.2 ADR), tranne il punto 5.12.3. La prova di pressione delle cisterne interne si effettua con una pressione idraulica di prova pari a 0,5 bar. Le cisterne esterne devono essere sottoposte a ispezione visiva. | ||
6.14.1.4 Marcatura | ||
La marcatura dei container-cisterna di cantiere si basa sul capitolo 5.3 dell’ADR. | ||
Parte 7: Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico e la movimentazione | ||
Cap. 7.4: Disposizioni relative al trasporto in cisterne | ||
7.4.1 | 7.4.1 | Qualora per vincoli locali o caratteristiche morfologiche del territorio il trasporto di carburante diesel, gasolio o gasolio da riscaldamento, soggetti alle disposizioni speciali 640L o 640M in base alla sezione 3.2.1 tabella A ADR, non sia consentito con veicoli delle categorie N e O previste dalle norme UE, è ammesso dietro apposita autorizzazione dell’autorità cantonale se effettuato in cisterne su carri con motore (art. 11 cpv. 2 lett. g OETV7) conformi a quanto previsto dal numero 9.1.2 della presente appendice. |
Cap. 7.5: Disposizioni concernenti le condizioni di carico, scarico e movimentazione 7.5.2 Divieti di carico in comune | ||
7.5.2.2 Nota a | 7.5.2.2 Nota a) | Carico in comune di mezzi di innesco e materie esplosive sullo stesso veicolo I titolari di un permesso di brillamento (art. 57 e 58 OEspl) sono autorizzati a caricare insieme sullo stesso veicolo colli contenenti oggetti del gruppo di compatibilità B (mezzi di innesco) e colli contenenti materie e oggetti del gruppo di compatibilità D (materie e oggetti esplosivi) alle seguenti condizioni:
|
7.5.11 Prescrizioni supplementari relative a classi o merci pericolose | ||
CV 36 | CV 36 | Se non può essere escluso lo scambio di gas tra il compartimento di carico e la cabina del conducente, i colli devono essere caricati in veicoli o contenitori aperti o ventilati. |
Parte 8: Prescrizioni relative agli equipaggi, all’equipaggiamento, all’esercizio dei veicoli e alla documentazione | ||
Cap. 8.1: Prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo 8.1.2 Documenti di bordo | ||
8.1.2.1 lett. a | 8.1.2.1 a) | Possono essere trasportati senza documento di trasporto:
|
8.1.2.1 lett. d | 8.1.2.1 d) | I documenti di cui alla sottosezione 1.10.1.4 ADR, che ogni membro dell’equipaggio deve recare con sé, devono essere certificati ufficiali. |
Cap. 8.2: Prescrizioni relative alla formazione dell’equipaggio del veicolo 8.2.1 Campo di applicazione e prescrizioni generali relative alla formazione dei conducenti | ||
8.2.1 | Senza certificato di formazione ADR è consentito condurre veicoli soggetti all’obbligo del contrassegno soltanto in caso di:
| |
8.2.1.7 Formazione speciale per i conducenti della classe 7 | ||
8.2.1.7.1 | Ai conducenti di veicoli che trasportano le materie radioattive N° ONU 2912–2919, 2977, 2978 e 3321–3333 si applica la sezione 8.2.1 dell’ADR. | |
8.2.1.7.2 | I conducenti di veicoli che trasportano esclusivamente materie della classe 7, e questo unicamente all’interno della Svizzera, possono essere esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di base. Essi devono seguire un corso di radioprotezione e un corso di specializzazione per il trasporto di materie radioattive e superarne gli esami. Ciascuno di questi due corsi deve comprendere almeno 8 unità di insegnamento. La partecipazione al corso e il superamento dell’esame sono attestati mediante l’apposizione sul certificato di formazione SDR8 della dicitura «Trasporto di materie radioattive secondo 8.2.1.7.2 appendice 1 SDR, valido unicamente per il trasporto in Svizzera». Il certificato è rinnovato per un periodo di cinque anni se, nei dodici mesi precedenti la sua scadenza, il candidato ripete la formazione e supera l’esame. | |
8.2.1.8 Formazione dei conducenti titolari di abilitazione al brillamento o all’utilizzazione | ||
I titolari di permessi di brillamento o d’uso che riportano le sigle FWB o HA (art. 51 e 52 OEspl) sono autorizzati a trasportare senza certificato di formazione ADR merci pericolose della classe 1. Quest’autorizzazione è tuttavia limitata agli esplosivi e agli oggetti pirotecnici indicati nei permessi rilasciati. | ||
Cap. 8.4 Prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli 8.4.3 Sosta e parcheggio 8.4.3.1 Sosta e parcheggio in generale | ||
La sosta volontaria e il parcheggio su strada pubblica di un veicolo che trasporta merci soggette alla presente ordinanza sono vietati, salvo per esigenze legate al trasporto stesso, quali il carico, lo scarico, il controllo del veicolo e del carico, l’approvvigionamento del conducente o la presenza di cattive condizioni atmosferiche. Nel limite del possibile, le soste volontarie e i parcheggi prolungati devono essere effettuati in luoghi non accessibili a terzi non autorizzati. | ||
8.4.3.2 Sosta e parcheggio di notte o in caso di scarsa visibilità | ||
Quando, di notte o in caso di scarsa visibilità, un veicolo rimane fermo sulla carreggiata per il mancato funzionamento delle luci, devono essere collocati i segnali d’avvertimento di cui alla sezione 8.1.5 ADR davanti e dietro il veicolo a una distanza di 10 m. Inoltre, secondo l’articolo 23 capoverso 2 ONC9, il segnale di veicolo fermo deve essere posto ad almeno 50 m di distanza. | ||
8.4.3.3 Sosta e parcheggio di un veicolo che costituisce un particolare pericolo | ||
Se la natura delle merci pericolose trasportate dal veicolo in sosta o in parcheggio comporta un particolare pericolo per gli altri utenti della strada, in particolare in caso di spargimento sulla carreggiata di materie pericolose per i pedoni, gli animali o i veicoli, e se l’equipaggio del veicolo non può rimediare rapidamente a questo pericolo, vanno avvertite immediatamente le autorità competenti più vicine. Inoltre, l’equipaggio del veicolo prenderà le misure prescritte nelle istruzioni alla sezione 5.4.3 ADR. | ||
Cap. 8.5: Prescrizioni supplementari relative a classi o a materie particolari | ||
S11 e S12 | S11 e S12 | Le disposizioni speciali S11 e S12 non sono applicabili. |
Parte 9: Prescrizioni relative alla costruzione e all’approvazione dei veicoli | ||
Cap. 9.1: Campo di applicazione, definizioni e disposizioni per l’approvazione dei veicoli 9.1.2 Approvazione dei veicoli EX/II, EX/III, FL, OX e AT e delle MEMU | ||
I carri a motore adibiti al trasporto di merci pericolose in cisterne di cui al numero 7.4.1 della presente appendice devono soddisfare le prescrizioni dei capitoli 9.1, 9.2 e 9.7 ADR, ad eccezione della sezione 9.2.5 e della sottosezione 9.7.5.2. La conformità a tali disposizioni è attestata dal certificato di approvazione di cui alla sottosezione 9.1.3.5 ADR, nel quale dovranno figurare al numero 7 la designazione del veicolo AT e al numero 11 la dicitura «Autorizzazione come veicolo AT secondo il numero 7.4.1 appendice 1 SDR» nonché la zona d’impiego ammessa. | ||
Tabella A relativa al numero 1.1.3.1 lettera a:
Materie od oggetti | Quantità massima ammessa per unità di trasporto |
Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L, N° ONU 0190 | 0 |
Classe 3: N° UNO 3343 | |
Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d’imballaggio I | |
Classe 4.3: materie appartenenti al gruppo d’imballaggio I | |
Classe 5.1: N° ONU 2426 | |
Classe 6.1: N° ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 e 3294 | |
Classe 6.2: N° ONU 2814 e 2900 | |
Classe 7: N° ONU 2912–2919, 2977, 2978, 3321–3333 | |
Classe 8: N° ONU 2215 (ANIDRIDE MALEICA, FUSA) | |
Classe 9: N° ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli apparecchi contenenti tali materie o loro miscele | |
oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto, ad eccezione di quelli classi-ficati sotto il N° ONU 2908. | |
Classe 1: materie 1.1C–1.5D e oggetti 1.1B e 1.2B | 1 |
Classe 4.1: N° ONU 3221–3224 e 3231–3240, 3533, 3534 e materie appartenenti al gruppo d’imballaggio I | |
Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d’imballaggio II | |
Classe 4.3: materie appartenenti al gruppo d’imballaggio II o III | |
Classe 5.1: materie appartenenti al gruppo d’imballaggio II | |
Classe 5.2: N° ONU 3101–3104, 3111–3120 | |
Materie e oggetti appartenenti al gruppo d’imballaggio I e non compresi nella categoria «Quantità massima ammessa 0 o 1» come pure le materie e gli oggetti delle classi e dei gruppi seguenti: | 5 |
Classe 1: oggetti 1.1C–1.1J, 1.2C–1.2J, 1.3C–1.3J, 1.4B–1.4S, 1.6N | |
Classe 2: gruppi T, TC, TO, TF, TOC e TFC aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC prodotti chimici sotto pressione: N° ONU 3502, 3503, 3504 e 3505 | |
Classe 4.1: N° ONU 3225–3230, 3531 e 3532 | |
Classe 5.1: materie appartenenti al gruppo d’imballaggio I | |
Classe 5.2: N° ONU 3105–3110 | |
Materie e oggetti appartenenti al gruppo d’imballaggio II e non compresi nella categoria «Quantità massima ammessa 0, 1 o 5» come pure le materie e gli oggetti delle classi e dei gruppi seguenti: | 100 |
Classe 2: gruppo F aerosol: gruppo F prodotto chimico sotto pressione: N° ONU 3501 | |
Classe 5.1: materie appartenenti al gruppo d’imballaggio III | |
Classe 6.1: materie appartenenti al gruppo d’imballaggio III | |
Classe 9: N° ONU 3090, 3091, 3245, 3480 e 3481 | |
Materie e oggetti appartenenti al gruppo d’imballaggio III e non compresi nella categoria «Quantità massima ammessa 0, 1, 5 o 100» come pure le materie e gli oggetti delle classi e dei gruppi seguenti: | 300 |
Classe 2: gruppi A e O aerosol: gruppi A e O prodotto chimico sotto pressione: N° ONU 3500 | |
Classe 3: N° ONU 3473 | |
Classe 4.3: N° ONU 3476 | |
Classe 7: N° ONU 2908–2911 | |
Classe 8: N° ONU 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 e 3506 | |
Classe 9: N° ONU 2990 e UN 3072 |
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3819).
2 La struttura riflette quella dell’ADR (RS 0.741.621).
3 Se nella colonna «Numero ADR» sono riportati riferimenti, la disposizione SDR si richiama alla relativa disposizione ADR.
4 Norma tecnica del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA) del 31 ottobre 1989 per cisterne operanti sotto vuoto, scaricabile all’indirizzo HYPERLINK "https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/veicoli/merci-pericolose/diritto-nazionale.html" .
5 RS 941.411
6 RS 930.11
7 RS 741.41
8 Cfr. istruzioni dell’USTRA relative al materiale usato per il certificato di formazione SDR.
9 RS 741.11
Appendice 21
(art. 13 cpv. 2)
Tratti stradali con limitazioni supplementari
1 Tratti stradali con gallerie
Elenco dei tratti stradali sottoposti a limitazioni ai sensi della sezione 1.9.5 ADR2:
Cantone | Tratti stradali Strada nazionale = N Strada cantonale = SC | Galleria | Categoria di galleria (1.9.5.2 ADR) | |
UR/TI | N2 | Göschenen–Airolo | San Gottardo | E |
GR | N13 | Thusis–Ticino | San Bernardino | E |
TG | SC | Frauenfeld | Rotatoria stazione di Frauenfeld | E |
TI | SC | Bellinzona–Brissago | Mappo/Morettina | E |
TI | SC | Lugano | Vedeggio–Cassarate | E |
VD | SC | Crissier | Galerie du Marcolet | E |
VS/Italia | SC | Martigny–Aosta | Gran San Bernardo | E |
2 Tratti stradali in prossimità di acque protette
2.1 Elenco dei tratti stradali sui quali il trasporto di merci pericolose è vietato
Sui seguenti tratti stradali è vietato il trasporto di merci pericolose ai sensi del numero 2.2 della presente appendice:
- AG
- Baden/Dättwil, «Täfernstrasse» (lunghezza ca. 250 m);
- AG
- Frick–Oeschgen, «Oeschgerstrasse» (lunghezza ca. 600 m);
- AG
- Strada cantonale 335, «Brunnenrainstrasse», tratto parziale «Berghof» (punto 663) fino a «Liegenschaft Restaurant Waldegg»;
- AG
- Strada cantonale 420, tratto compreso fra Mülligen (lunghezza 400 m) e Birmenstorf (lunghezza 500 m)3;
- AG
- Reinach, «Brüggelmoosstrasse» (lunghezza 400 m);
- AG
- Spreitenbach, strada comunale «Müslistrasse» (lunghezza 250 m);
- BE
- Belp, Gürbebrücke–biforcazione Auhaus/Giessenhof (lunghezza 1,3 km);
- BE
- Strada cantonale 1315, Gimmiz–Aarberg (lunghezza 3 km) compreso l’incrocio in direzione di Kappelen (lunghezza ca. 1 km);
- BE
- Neuenegg, Süri–Matzenried (lunghezza 1,5 km);
- BE
- Seedorf, strada comunale Räbhalen–biforcazione Holteren/Ruchwil (lunghezza 300 m);
- BL
- Itingen, «Sonnenbergweg/Weiermattweg», tratto compreso fra il raccordo T2 e il limite del Comune di Sissach (lunghezza 750 m);
- BL
- Muttenz, «Rheinfelderstrasse», tratto compreso fra «Auhafen» e Anschluss Hagnau (lunghezza 2,4 km);
- BL
- Sissach, «Grienmattweg», tratto compreso fra «Stebligerweg» e «Icktenweg» (lunghezza 800 m);
- BS
- Basel e Riehen, «Riehenstrasse»–«Äussere Baselstrasse», tratto fra «Fasanenstrasse/Allmendstrasse» e «Rauracherstrasse» (lunghezza ca. 1 km);
- BS
- Riehen, «Äussere Baselstrasse», tratto compreso fra «Rauracherstrasse» e «Bäumlihofstrasse» (lunghezza ca. 200 m)4;
- BS
- Riehen, «Rauracherstrasse», tratto compreso fra «Äussere Baselstrasse» e «Bäumlihofstrasse» (lunghezza ca. 200 m)5;
- BS
- Riehen, «Weilstrasse», tratto compreso fra «Lörracherstrasse» e Zollamt «Weilstrasse» (lunghezza ca. 800 m);
- GE
- Strada cantonale 75, Chemin de la Greube fino alle ghiaiere di «Bois de Bay» (lunghezza 1,3 km)6+7;
- GE
- Strada cantonale 80, Route de Veyrier–frazione di Vessy (lunghezza 1,1 km) 8+9;
- GE
- Pont de la Fontenette10;
- GE
- Pont de Vessy11;
- GE
- Pont du Val d’Arve12;
- GE
- Route du Bout du Monde (lunghezza 600 m)13+14;
- GE
- Route du Bout du Monde, tratto compreso fra il ponte e la frazione di Vessy (lunghezza 800 m)15;
- GE
- Tratto che costeggia la riva sinistra del Rodano, dal «Barrage de Verbois» in direzione del «Moulin-de-Vert» (lunghezza 1,5 km)16;
- GE
- Strada che costeggia la riva destra del Rodano, dalla «Route de Verbois» alla fabbrica di Verbois e alle ghiaiere di Russin (lunghezza 1 km)17+18;
- GE
- Tratto dalla «Route de Peney» alla cosiddetta «Maison Carrée» (lunghezza 1,2 km)19+20;
- NE
- Strada cantonale 414, St-Martin–segheria Debrot (lunghezza 1 km);
- NE
- Strada cantonale 2233, dal sud di Boveresse fino al nord di Môtiers, Place de la gare (lunghezza 950 m)21;
- SO
- Grenchen, Grenchen–Romont, «Romontstrasse» (lunghezza 400 m);
- SG
- Strada di congiunzione tra Valens e Vasön (lunghezza 2,3 km);
- VD
- Strada cantonale 26, Le Brassus–incrocio di Grand-Fuey (lunghezza 11 km)22;
- VD
- Strada cantonale 289, Orny–Bavois, da Entreroches (lunghezza 2,2 km).
2.2 Elenco delle merci il cui trasporto è vietato
- Merci pericolose delle classi da 1 a 9 che soddisfano i criteri del punto 2.2.9.1.10 ADR.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3819).
2 RS 0.741.621
3 Servizio a domicilio autorizzato.
4 Servizio a domicilio autorizzato.
5 Servizio a domicilio autorizzato.
6 Servizio a domicilio autorizzato.
7 Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.
8 Servizio a domicilio autorizzato.
9 Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.
10 Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.
11 Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.
12 Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.
13 Servizio a domicilio autorizzato.
14 Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.
15 Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.
16 Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.
17 Servizio a domicilio autorizzato.
18 Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.
19 Servizio a domicilio autorizzato.
20 Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.
21 Servizio a domicilio autorizzato.
22 Servizio a domicilio autorizzato.
Appendice 31
(art. 13 cpv. 1)
Lista delle merci pericolose sottoposte a disposizioni particolari relative al trasporto
Devono essere rispettate le prescrizioni più restrittive delle appendici 1 e 2.
N° ONU | Nome e descrizione | Classe | Codice di classificazione | Gruppo di imballaggio | Etichette | Disposizione |
3.1.2 ADR | 2.2 ADR | 2.2 ADR | 2.1.1.3 ADR | 5.2.2 ADR | ||
1017 | CLORO | 2 | 2TOC | 2.3+5.1+8 | Peso netto massimo ammesso per ogni cassa mobile: 1000 kg | |
1076 | FOSGENE | 2 | 2TC | 2.3+8 | Peso netto massimo ammesso per ogni cassa mobile: 1000 kg | |
1079 | DIOSSIDO DI ZOLFO | 2 | 2TC | 2.3+8 | Peso netto massimo ammesso per ogni cassa mobile: 1000 kg | |
3375 | NITRATO DI AMMONIO IN EMULSIONE, SOSPENSIONE o GEL, liquido o solido, per la fabbricazione degli esplosivi da mina | 5.1 | O2 | II | 5.1 | In caso di trasporto in unità mobili per la fab-bricazione di esplosivi (Mobile Explosives Manufacturing Units, MEMU) secondo 6.12 ADR in cisterne di acciaio:
– ammesso con capacità < 1000 l, a condizione che il dispositivo di aerazione sia a collo di cigno secondo 6.12.4.4 ADR |
Materie e oggetti esplosivi | 1 | In caso di trasporto con MEMU: è necessaria l’autorizzazione dell’USTRA secondo 7.5.5.2.3 ADR |
1 Il testo della presente appendice non è stato pubblicato nella RU (RU 2002 4224, 2008 5087). Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O del DATEC del 26 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3455).
1 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° lug. 2016.2 RS 741.013 RS 172.0104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6535).
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 04.12.2019