431.09
Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione
del 25 giugno 2003 (Stato 1° aprile 2011)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 20 capoverso 2 e 21 della legge federale del 9 ottobre 19921 sulla statistica federale (LStat),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti e le indennità dell’Ufficio federale di statistica e delle altre unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 LStat (unità amministrative) per le prestazioni seguenti di servizi statistici e amministrativi:1
- a.
- pubblicazioni (art. 18 LStat);
- b.
- comunicazione di risultati non pubblicati (art. 18 cpv. 1 LStat);
- c.
- esecuzione di elaborazioni statistiche particolari (art. 19 cpv. 1 LStat);
- d.
- comunicazione di dati personali anonimizzati, nonché di dati anonimizzati del Registro delle imprese e degli stabilimenti e del Registro federale degli edifici e delle abitazioni dell’Ufficio federale di statistica (art. 19 cpv. 2 LStat);
- e.
- compiti di ricerca, analisi e consulenza (art. 19 cpv. 3 LStat);
- f.
- autorizzazioni per l’utilizzazione di risultati statistici a scopo di lucro (art. 20 cpv. 2 LStat);
- g.2
- utilizzazione della piattaforma d’informazione e comunicazione Sedex per servizi al di fuori dell’armonizzazione dei registri (art. 4 cpv. 2 LStat);
- h.3
- informazioni relative a interrogazioni collettive dell’IDI ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 18 giugno 20104 sul numero d’identificazione delle imprese.
1 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).
2 Introdotta dal n. 6 dell’all. all’O del 21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6719).
3 Introdotta dal n. 9 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).
4 RS 431.03
Art. 2 Obbligo di pagare gli emolumenti e le indennità
1 Chi chiede una delle prestazioni indicate nell’articolo 1 è tenuto a pagare un emolumento e le spese. Chi chiede una tale prestazione a scopo commerciale deve versare un’indennità.
2 Se l’emolumento per una prestazione è dovuto da più persone, queste rispondono solidalmente.
Art. 3 Fatturazione e preventivo
1 Le prestazioni sono fatturate dalle unità amministrative che le hanno fornite.
2 Qualora siano chieste prestazioni per le quali si prevede che gli emolumenti e le spese superino l’importo di 500 franchi, le unità amministrative ne informano anticipatamente il richiedente; in tal caso le prestazioni devono essere chieste per scritto, su carta o per posta elettronica.
Art. 4 Pagamento anticipato
In casi giustificati (ad es. domicilio all’estero, morosità, ecc.), le unità amministrative possono esigere il pagamento anticipato.
Art. 51Decisione
Gli emolumenti sono notificati mediante decisione.
1 Nuovo testo giusta il n. II 29 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
Art. 6 Scadenza
1 Gli emolumenti scadono:
- a.
- al momento della fatturazione;
- b.
- con il passaggio in giudicato della decisione sugli stessi o della decisione su ricorso.
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla scadenza. In casi particolari, le unità amministrative possono prorogare il termine di pagamento.
Art. 7 Prescrizione
1 Il diritto all’emolumento si prescrive in cinque anni dalla sua scadenza.
2 La prescrizione è interrotta da ogni atto amministrativo volto a far valere la pretesa nei confronti del debitore.
Sezione 2: Tariffe
Art. 8 Emolumenti per servizi non in linea
1 Gli emolumenti per i servizi forniti fuori dell’ambito in linea sono riscossi per:
- a.
- unità d’informazione (v. allegato);
- b.
- unità di tempo impiegate (v. allegato);
- c.
- spese secondo l’articolo 9.
2 Gli emolumenti per unità d’informazione e gli emolumenti per le unità di tempo impiegate possono essere calcolati insieme o separatamente.
Art. 9 Spese
1 Le spese sono fatturate separatamente.
2 Per spese s’intendono tutti i costi supplementari dovuti ai singoli servizi non in linea, segnatamente:
- a.
- le spese di porto, telefono e fax in caso di comunicazioni con l’estero;
- b.
- i costi dei lavori che le unità amministrative fanno eseguire da terzi;
- c.
- i costi di materiale e di distribuzione (v. allegato).
Art. 10 Emolumenti per servizi in linea
1 Gli emolumenti per i servizi forniti nell’ambito in linea sono riscossi per:
- a.
- la registrazione unica;
- b.
- unità d’informazione (v. allegato);
- c.
- abbonamenti annuali per l’utilizzazione del servizio in linea:
- 1.
- per tutti i settori della statistica, segnatamente per l’Enciclopedia statistica della Svizzera;
- 2.
- per singoli settori tematici della statistica.
2 La tassa di registrazione è di 50 franchi al massimo; essa decade per gli abbonamenti annuali secondo il capoverso 1 lettera c.
3 La tassa forfettaria per un abbonamento annuale è di 1500 franchi al massimo. È riscossa al posto degli emolumenti per unità d’informazione.
Art. 11 Indirizzi
Gli emolumenti per gli elenchi di indirizzi e gli indirizzi su etichette sono calcolati per indirizzo (v. allegato).
Art. 12 Richiami
Per i richiami di libri dati in prestito, è riscosso un emolumento per il secondo richiamo e per ogni richiamo ulteriore. L’emolumento è di 10 franchi per il secondo richiamo e di 20 franchi per ogni richiamo ulteriore.
Sezione 3: Utilizzazione dei risultati statistici
Art. 13 Utilizzazione per scopi commerciali
1 Chi utilizza risultati statistici per produrre un valore aggiunto commerciale abbisogna di un’autorizzazione ed è tenuto a versare un’indennità. L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri. L’unità amministrativa che fornisce le prestazioni emana la relativa decisione.
2 La decisione indica l’ammontare dell’indennità e stabilisce almeno i seguenti oneri:
- a.
- la determinazione della portata dell’utilizzazione;
- b.
- l’obbligo di:
- 1.
- non modificare il contenuto dei dati;
- 2.
- designare come pubblicazione non ufficiale il prodotto commerciale offerto;
- 3.
- indicare in modo visibile la fonte dei dati.
3 L’indennità può essere stabilita sotto forma di importo forfettario unico o annuale. L’importo forfettario annuale comprende:
- a.
- cinque volte l’emolumento riscosso per prestazioni secondo il capoverso 2, se la parte dei dati ricevuti non supera il 50 per cento del prodotto messo in commercio;
- b.
- dieci volte l’emolumento riscosso per prestazioni secondo il capoverso 2, se la parte dei dati ricevuti supera il 50 per cento del prodotto messo in commercio;
4 La decisione può prevedere il pagamento anticipato di tutto o di parte dell’importo.
5 Se i diritti di utilizzazione sono concessi a istituzioni o persone che non perseguono uno scopo di lucro, l’unità amministrativa che ha preso la decisione può rinunciare all’indennità.
6 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa.
Art. 14 Utilizzazione per scopi non commerciali
1 Chi utilizza risultati statistici per scopi non commerciali, non ha bisogno di autorizzazione e non è tenuto a versare un’indennità.
2 La fonte dei dati deve essere indicata in modo visibile.
Sezione 4: Esenzione e riduzione degli emolumenti
Art. 15 Esenzione
Sono esenti da emolumenti:
- a.
- l’offerta di base di pubblicazioni in esemplari singoli per l’informazione del pubblico (offerta di servizio pubblico);
- b.
- le informazioni e i di cui all’articolo 1 lettere b–e forniti oralmente (offerta individualizzata) fino alla durata di un quarto d’ora;
- c.
- le offerte selezionate su Internet ai fini della promozione di servizi accessibili rapidamente e semplicemente;
- d.
- la consultazione di documenti presso i centri di documentazione delle unità amministrative;
- e.
- le offerte delle unità amministrative a scopo pubblicitario, fatta salva la tassa di protezione secondo l’allegato.
Art. 16 Riduzione
1 Possono essere stabilite tariffe d’abbonamento più vantaggiose per utenti che si avvalgono ripetutamente di pubblicazioni (stampate o offerte non in linea su supporti informatici), risultati statistici o analisi speciali. La riduzione è del 20 per cento al massimo.
2 In caso di acquisto di più esemplari di una stessa pubblicazione (stampata o offerta non in linea su supporti informatici) è accordato uno sconto del 20 per cento a partire dal decimo esemplare.
3 Uno sconto del 40 per cento è accordato ai rivenditori delle pubblicazioni (stampate o offerte non in linea su supporti non informatici).
4 Gli emolumenti per le utilizzazioni a più riprese di offerte digitali sono calcolati in modo decrescente secondo il numero di utenti (v. allegato).
5 Le riduzioni sulle prestazioni di servizi non sono cumulabili.
Art. 17 Esenzione dal pagamento delle spese
In caso di esenzione o riduzione degli emolumenti si può rinunciare anche alla riscossione delle spese.
Art. 18 Esenzione per determinati utenti
L’unità amministrativa competente fornisce gratuitamente pubblicazioni in singoli esemplari ai seguenti utenti:
- a.
- alle unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 199841 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
- b.
- ai Servizi del Parlamento;
- c.
- ai membri dell’Assemblea federale e delle Commissioni federali;
- d.
- ai servizi statistici soggetti parzialmente o interamente alla LStat;
- e.
- agli uffici e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni;
- f.
- alle biblioteche e medioteche pubbliche;
- g.
- alle ambasciate estere in Svizzera;
- h.
- ai giornalisti.
Art. 19 Riduzione per determinati utenti
- 1 L’unità amministrativa competente fornisce pubblicazioni in singoli esemplari con una riduzione del 50 per cento alle scuole e ai centri di formazione di tutti i livelli.
2 Fornisce pubblicazioni in singoli esemplari con una riduzione del 20 per cento:
- a.
- ad allievi e studenti;
- b.
- alle autorità cantonali e comunali;
- c.
- alle organizzazioni di utilità pubblica, ai partiti e alle organizzazioni politiche.
3 L’autorità amministrativa competente presta i servizi di cui all’articolo 1 lettere b–e gratuitamente fino a dieci ore di tempo impiegato e con una riduzione del 20 per cento per il tempo supplementare ai seguenti utenti:
- a.
- alle unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
- b.
- ai Servizi del Parlamento;
- c.
- ai membri dell’Assemblea federale e delle Commissioni federali;
- d.
- ai servizi statistici soggetti parzialmente o interamente alla LStat;
- e.
- agli uffici e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni.
Art. 20 Riduzione per determinati utenti in caso di richiesta o utilizzazione ripetute
1 In caso di richiesta o utilizzazione ripetute di pubblicazioni non in linea, agli utenti che beneficiano di un’esenzione o di una riduzione sui singoli esemplari è accordato uno sconto del 20 per cento a partire dal secondo esemplare.
2 In caso di richiesta o utilizzazione ripetuta di offerte digitali, agli utenti che beneficiano di un’esenzione o di una riduzione sui singoli servizi è conteggiata la tariffa per l’utilizzazione ripetuta di offerte digitali (v. allegato).
Art. 21 Uffici di statistica esteri e organizzazioni intergovernative
Per gli uffici di statistica esteri e le organizzazioni intergovernative, l’unità amministrativa competente fornisce pubblicazioni in singoli esemplari conformemente agli accordi di scambio.
Art. 22 Esenzione e riduzione degli emolumenti in caso di collaborazione
1 I servizi amministrativi cantonali e comunali come pure le imprese o organizzazioni che forniscono senza compenso dati o prestazioni di sostegno per una statistica possono ottenere gratuitamente una selezione dei risultati di questa statistica.
2 Si può rinunciare alla riscossione degli emolumenti se:
- a.
- è garantita la reciprocità;
- b.
- il servizio è necessario per adempiere un mandato dell’Amministrazione federale;
- c.
- vengono svolti compiti nell’interesse della Confederazione.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 23 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 30 giugno 19931 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione è abrogata.
1 [RU 1993 2243, 1995 153 all. 1 n. 3, 2000 667 1555 art. 18]
Art. 24 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2003
Allegato
Tariffe degli emolumenti e delle spese
Nei casi in cui mancano altre indicazioni si intendono i prezzi per copia/unità.
Emolumenti
Posizione | |||||
Emolumenti per unità d’informazione | |||||
1 | Sono considerate unità d’informazione: | ||||
|
| ||||
| L’emolumento per pagina è al massimo di fr. –.50. | ||||
Emolumento in base al tempo impiegato | |||||
2 | Personale amministrativo | fr. 90.– all’ora | |||
3 | Personale scientifico | fr. 130.– all’ora | |||
4 | Tariffa al minuto della telefonia a pagamento (numeri business) | Tariffe secondo i fornitori di telecomunicazioni, al massimo fr. 1.50 | |||
Emolumenti per indirizzi (estratti da registri) | |||||
5 | Elenchi di indirizzi (stampati) | fr. –.30 per indirizzo | |||
6 | Indirizzi su etichette autoadesive | fr. –.50 per indirizzo | |||
7 | Indirizzi elettronici | fr. 1.– per indirizzo | |||
Tassa di protezione | |||||
8 | a partire da 10 esemplari | almeno fr. 2.– al massimo fr. 5.– per esemplare | |||
Tariffa per utilizzazione ripetuta di offerte digitali | |||||
9 | 2–5 utenti | Fattore 2 della tassa per un’utilizzazione senza (art. 16. cpv. 4) o con sconto (art. 20 cpv. 2) | |||
10 | 6–10 utenti | Fattore 3 della tassa per un’utilizzazione senza sconto. | |||
11 | 11–20 utenti | Fattore 5 della tassa per un’utilizzazione senza sconto. | |||
12 | 21–50 utenti | Fattore 7 della tassa per un’utilizzazione senza sconto. | |||
13 | 51–100 utenti | Fattore 8 della tassa per un’utilizzazione senza sconto. | |||
14 | Oltre 100 utenti | Almeno fattore 10 e al massimo fattore 50 della tassa per un’utilizzazione senza sconto. | |||
Spese
Posizione | |||
Costi di materiale e di distribuzione | |||
50 | Fotocopie b/n A4 | fr. –.20 | |
Fotocopie b/n A3 | fr. –.50 | ||
Fotocopie a colori A4 | fr. 1.– | ||
Fotocopie a colori A3 | fr. 2.– | ||
Tabulati b/n A4 | fr. –.20 | ||
Tabulati b/n A3 | fr. –.50 | ||
Invio fax A4 | fr. –.40 | ||
Invio fax A3 | fr. –.80 | ||
Carte plotter A4 | fr. 10.– | ||
Carte plotter A3 | fr. 15.– | ||
Carte plotter >A3 | fr. 60.– | ||
Dischetti | fr. 1.– | ||
CD-R/RW | fr. 2.– | ||
Costi di distribuzione | fr. 5.– | ||
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019