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RS 431.09 Ordinanza del 25 giugno 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

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431.09

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

del 25 giugno 2003 (Stato 1° aprile 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 20 capoverso 2 e 21 della legge federale del 9 ottobre 19921 sulla statistica federale (LStat),

ordina:

  Sezione 1: Disposizioni generali

  Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti e le indennità dell’Ufficio federale di statistica e delle altre unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 LStat (unità amministrative) per le prestazioni seguenti di servizi statistici e amministrativi:1

a.
pubblicazioni (art. 18 LStat);
b.
comunicazione di risultati non pubblicati (art. 18 cpv. 1 LStat);
c.
esecuzione di elaborazioni statistiche particolari (art. 19 cpv. 1 LStat);
d.
comunicazione di dati personali anonimizzati, nonché di dati anonimizzati del Registro delle imprese e degli stabilimenti e del Registro federale degli edifici e delle abitazioni dell’Ufficio federale di statistica (art. 19 cpv. 2 LStat);
e.
compiti di ricerca, analisi e consulenza (art. 19 cpv. 3 LStat);
f.
autorizzazioni per l’utilizzazione di risultati statistici a scopo di lucro (art. 20 cpv. 2 LStat);
g.2
utilizzazione della piattaforma d’informazione e comunicazione Sedex per servizi al di fuori dell’armonizzazione dei registri (art. 4 cpv. 2 LStat);
h.3
informazioni relative a interrogazioni collettive dell’IDI ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 18 giugno 20104 sul numero d’identificazione delle imprese.

1 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).
2 Introdotta dal n. 6 dell’all. all’O del 21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6719).
3 Introdotta dal n. 9 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).
4 RS 431.03

  Art. 2 Obbligo di pagare gli emolumenti e le indennità

1 Chi chiede una delle prestazioni indicate nell’articolo 1 è tenuto a pagare un emolumento e le spese. Chi chiede una tale prestazione a scopo commerciale deve versare un’indennità.

2 Se l’emolumento per una prestazione è dovuto da più persone, queste rispondono solidalmente.

  Art. 3 Fatturazione e preventivo

1 Le prestazioni sono fatturate dalle unità amministrative che le hanno fornite.

2 Qualora siano chieste prestazioni per le quali si prevede che gli emolumenti e le spese superino l’importo di 500 franchi, le unità amministrative ne informano anticipatamente il richiedente; in tal caso le prestazioni devono essere chieste per scritto, su carta o per posta elettronica.

  Art. 4 Pagamento anticipato

In casi giustificati (ad es. domicilio all’estero, morosità, ecc.), le unità amministrative possono esigere il pagamento anticipato.

  Art. 51Decisione

Gli emolumenti sono notificati mediante decisione.


1 Nuovo testo giusta il n. II 29 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

  Art. 6 Scadenza

1 Gli emolumenti scadono:

a.
al momento della fatturazione;
b.
con il passaggio in giudicato della decisione sugli stessi o della decisione su ricorso.

2 Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla scadenza. In casi particolari, le unità amministrative possono prorogare il termine di pagamento.

  Art. 7 Prescrizione

1 Il diritto all’emolumento si prescrive in cinque anni dalla sua scadenza.

2 La prescrizione è interrotta da ogni atto amministrativo volto a far valere la pretesa nei confronti del debitore.


  Sezione 2: Tariffe

  Art. 8 Emolumenti per servizi non in linea

1 Gli emolumenti per i servizi forniti fuori dell’ambito in linea sono riscossi per:

a.
unità d’informazione (v. allegato);
b.
unità di tempo impiegate (v. allegato);
c.
spese secondo l’articolo 9.

2 Gli emolumenti per unità d’informazione e gli emolumenti per le unità di tempo impiegate possono essere calcolati insieme o separatamente.

  Art. 9 Spese

1 Le spese sono fatturate separatamente.

2 Per spese s’intendono tutti i costi supplementari dovuti ai singoli servizi non in linea, segnatamente:

a.
le spese di porto, telefono e fax in caso di comunicazioni con l’estero;
b.
i costi dei lavori che le unità amministrative fanno eseguire da terzi;
c.
i costi di materiale e di distribuzione (v. allegato).
  Art. 10 Emolumenti per servizi in linea

1 Gli emolumenti per i servizi forniti nell’ambito in linea sono riscossi per:

a.
la registrazione unica;
b.
unità d’informazione (v. allegato);
c.
abbonamenti annuali per l’utilizzazione del servizio in linea:
1.
per tutti i settori della statistica, segnatamente per l’Enciclopedia statistica della Svizzera;
2.
per singoli settori tematici della statistica.

2 La tassa di registrazione è di 50 franchi al massimo; essa decade per gli abbonamenti annuali secondo il capoverso 1 lettera c.

3 La tassa forfettaria per un abbonamento annuale è di 1500 franchi al massimo. È riscossa al posto degli emolumenti per unità d’informazione.

  Art. 11 Indirizzi

Gli emolumenti per gli elenchi di indirizzi e gli indirizzi su etichette sono calcolati per indirizzo (v. allegato).

  Art. 12 Richiami

Per i richiami di libri dati in prestito, è riscosso un emolumento per il secondo richiamo e per ogni richiamo ulteriore. L’emolumento è di 10 franchi per il secondo richiamo e di 20 franchi per ogni richiamo ulteriore.


  Sezione 3: Utilizzazione dei risultati statistici

  Art. 13 Utilizzazione per scopi commerciali

1 Chi utilizza risultati statistici per produrre un valore aggiunto commerciale abbisogna di un’autorizzazione ed è tenuto a versare un’indennità. L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri. L’unità amministrativa che fornisce le prestazioni emana la relativa decisione.

2 La decisione indica l’ammontare dell’indennità e stabilisce almeno i seguenti oneri:

a.
la determinazione della portata dell’utilizzazione;
b.
l’obbligo di:
1.
non modificare il contenuto dei dati;
2.
designare come pubblicazione non ufficiale il prodotto commerciale offerto;
3.
indicare in modo visibile la fonte dei dati.

3 L’indennità può essere stabilita sotto forma di importo forfettario unico o annuale. L’importo forfettario annuale comprende:

a.
cinque volte l’emolumento riscosso per prestazioni secondo il capoverso 2, se la parte dei dati ricevuti non supera il 50 per cento del prodotto messo in commercio;
b.
dieci volte l’emolumento riscosso per prestazioni secondo il capoverso 2, se la parte dei dati ricevuti supera il 50 per cento del prodotto messo in commercio;

4 La decisione può prevedere il pagamento anticipato di tutto o di parte dell’importo.

5 Se i diritti di utilizzazione sono concessi a istituzioni o persone che non perseguono uno scopo di lucro, l’unità amministrativa che ha preso la decisione può rinunciare all’indennità.

6 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa.


1 RS 172.021

  Art. 14 Utilizzazione per scopi non commerciali

1 Chi utilizza risultati statistici per scopi non commerciali, non ha bisogno di autorizzazione e non è tenuto a versare un’indennità.

2 La fonte dei dati deve essere indicata in modo visibile.


  Sezione 4: Esenzione e riduzione degli emolumenti

  Art. 15 Esenzione

Sono esenti da emolumenti:

a.
l’offerta di base di pubblicazioni in esemplari singoli per l’informazione del pubblico (offerta di servizio pubblico);
b.
le informazioni e i di cui all’articolo 1 lettere b–e forniti oralmente (offerta individualizzata) fino alla durata di un quarto d’ora;
c.
le offerte selezionate su Internet ai fini della promozione di servizi accessibili rapidamente e semplicemente;
d.
la consultazione di documenti presso i centri di documentazione delle unità amministrative;
e.
le offerte delle unità amministrative a scopo pubblicitario, fatta salva la tassa di protezione secondo l’allegato.
  Art. 16 Riduzione

1 Possono essere stabilite tariffe d’abbonamento più vantaggiose per utenti che si avvalgono ripetutamente di pubblicazioni (stampate o offerte non in linea su supporti informatici), risultati statistici o analisi speciali. La riduzione è del 20 per cento al massimo.

2 In caso di acquisto di più esemplari di una stessa pubblicazione (stampata o offerta non in linea su supporti informatici) è accordato uno sconto del 20 per cento a partire dal decimo esemplare.

3 Uno sconto del 40 per cento è accordato ai rivenditori delle pubblicazioni (stampate o offerte non in linea su supporti non informatici).

4 Gli emolumenti per le utilizzazioni a più riprese di offerte digitali sono calcolati in modo decrescente secondo il numero di utenti (v. allegato).

5 Le riduzioni sulle prestazioni di servizi non sono cumulabili.

  Art. 17 Esenzione dal pagamento delle spese

In caso di esenzione o riduzione degli emolumenti si può rinunciare anche alla riscossione delle spese.

  Art. 18 Esenzione per determinati utenti

L’unità amministrativa competente fornisce gratuitamente pubblicazioni in singoli esemplari ai seguenti utenti:

a.
alle unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 199841 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
b.
ai Servizi del Parlamento;
c.
ai membri dell’Assemblea federale e delle Commissioni federali;
d.
ai servizi statistici soggetti parzialmente o interamente alla LStat;
e.
agli uffici e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni;
f.
alle biblioteche e medioteche pubbliche;
g.
alle ambasciate estere in Svizzera;
h.
ai giornalisti.

1 RS 172.010.1

  Art. 19 Riduzione per determinati utenti
1 L’unità amministrativa competente fornisce pubblicazioni in singoli esemplari con una riduzione del 50 per cento alle scuole e ai centri di formazione di tutti i livelli.

2 Fornisce pubblicazioni in singoli esemplari con una riduzione del 20 per cento:

a.
ad allievi e studenti;
b.
alle autorità cantonali e comunali;
c.
alle organizzazioni di utilità pubblica, ai partiti e alle organizzazioni politiche.

3 L’autorità amministrativa competente presta i servizi di cui all’articolo 1 lettere b–e gratuitamente fino a dieci ore di tempo impiegato e con una riduzione del 20 per cento per il tempo supplementare ai seguenti utenti:

a.
alle unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
b.
ai Servizi del Parlamento;
c.
ai membri dell’Assemblea federale e delle Commissioni federali;
d.
ai servizi statistici soggetti parzialmente o interamente alla LStat;
e.
agli uffici e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni.

1 RS 172.010.1

  Art. 20 Riduzione per determinati utenti in caso di richiesta o utilizzazione ripetute

1 In caso di richiesta o utilizzazione ripetute di pubblicazioni non in linea, agli utenti che beneficiano di un’esenzione o di una riduzione sui singoli esemplari è accordato uno sconto del 20 per cento a partire dal secondo esemplare.

2 In caso di richiesta o utilizzazione ripetuta di offerte digitali, agli utenti che beneficiano di un’esenzione o di una riduzione sui singoli servizi è conteggiata la tariffa per l’utilizzazione ripetuta di offerte digitali (v. allegato).

  Art. 21 Uffici di statistica esteri e organizzazioni intergovernative

Per gli uffici di statistica esteri e le organizzazioni intergovernative, l’unità amministrativa competente fornisce pubblicazioni in singoli esemplari conformemente agli accordi di scambio.

  Art. 22 Esenzione e riduzione degli emolumenti in caso di collaborazione

1 I servizi amministrativi cantonali e comunali come pure le imprese o organizzazioni che forniscono senza compenso dati o prestazioni di sostegno per una statistica possono ottenere gratuitamente una selezione dei risultati di questa statistica.

2 Si può rinunciare alla riscossione degli emolumenti se:

a.
è garantita la reciprocità;
b.
il servizio è necessario per adempiere un mandato dell’Amministrazione federale;
c.
vengono svolti compiti nell’interesse della Confederazione.

  Sezione 5: Disposizioni finali

  Art. 23 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 30 giugno 19931 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione è abrogata.


1 [RU 1993 2243, 1995 153 all. 1 n. 3, 2000 667 1555 art. 18]

  Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2003


  Allegato

  Tariffe degli emolumenti e delle spese

Nei casi in cui mancano altre indicazioni si intendono i prezzi per copia/unità.

Emolumenti

Posizione

Emolumenti per unità d’informazione

1

Sono considerate unità d’informazione:

–
le celle di una tabella
–
i parametri secondo cui è strutturata una banca dati
L’emolumento per cella o parametro è al massimo di fr. -.005.
–
le pagine di una prestazione fornita in pagine

L’emolumento per pagina è al massimo di fr. –.50.

Emolumento in base al tempo impiegato

2

Personale amministrativo

fr. 90.– all’ora

3

Personale scientifico

fr. 130.– all’ora

4

Tariffa al minuto della telefonia a pagamento (numeri business)

Tariffe secondo i fornitori di telecomunicazioni, al massimo fr. 1.50

Emolumenti per indirizzi (estratti da registri)

5

Elenchi di indirizzi (stampati)

fr. –.30 per indirizzo

6

Indirizzi su etichette autoadesive

fr. –.50 per indirizzo

7

Indirizzi elettronici

fr. 1.– per indirizzo

Tassa di protezione

8

a partire da 10 esemplari

almeno fr. 2.–

al massimo fr. 5.– per esemplare

Tariffa per utilizzazione ripetuta di offerte digitali

9

2–5 utenti

Fattore 2 della tassa per un’utilizzazione senza (art. 16. cpv. 4) o con sconto (art. 20 cpv. 2)

10

6–10 utenti

Fattore 3 della tassa per un’utilizzazione senza sconto.

11

11–20 utenti

Fattore 5 della tassa per un’utilizzazione senza sconto.

12

21–50 utenti

Fattore 7 della tassa per un’utilizzazione senza sconto.

13

51–100 utenti

Fattore 8 della tassa per un’utilizzazione senza sconto.

14

Oltre 100 utenti

Almeno fattore 10 e al massimo fattore 50 della tassa per un’utilizzazione senza sconto.

Spese

Posizione

Costi di materiale e di distribuzione

50

Fotocopie b/n A4

fr. –.20

Fotocopie b/n A3

fr. –.50

Fotocopie a colori A4

fr. 1.–

Fotocopie a colori A3

fr. 2.–

Tabulati b/n A4

fr. –.20

Tabulati b/n A3

fr. –.50

Invio fax A4

fr. –.40

Invio fax A3

fr. –.80

Carte plotter A4

fr. 10.–

Carte plotter A3

fr. 15.–

Carte plotter >A3

fr. 60.–

Dischetti

fr. 1.–

CD-R/RW

fr. 2.–

Costi di distribuzione

fr. 5.–


 RU 2003 2197


1 RS 431.01


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 25 giugno 2003
Entrata in vigore 1 agosto 2003
Fonte RU 2003 2197
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.04.2011 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2008 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2007 PDF DOC
non più in vigore 01.08.2003 PDF DOC

Revisioni

01.08.2003
Ordinanza del 25 giugno 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione
 
01.08.1993 - 01.08.2003
Ordinanza del 30 giugno 1993 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione
 
01.04.1986 - 01.08.1993
Ordinanza del 17 marzo 1986 sugli emolumenti dell’Ufficio federale di statistica
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019

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