813.153.1
Ordinanza sugli emolumenti per l’esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali
(Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici,
OEPChim)
del 18 maggio 2005 (Stato 1° marzo 2018)
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per decisioni, prestazioni e controlli (atti amministrativi) delle autorità federali preposte all’esecuzione della LPChim, della LPAmb in materia di sostanze e del pertinente diritto di esecuzione.
2 La presente ordinanza si applica inoltre ad altri enti di diritto pubblico o a privati (organi esecutivi terzi) qualora le autorità esecutive federali deleghino loro i compiti di esecuzione di cui al capoverso 1.
3 La presente ordinanza non si applica per atti amministrativi:
- a.
- delle autorità doganali;
- b.
- dell’organo di omologazione per i prodotti fitosanitari.
Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti (OgeEm); le medesime disposizioni si applicano anche agli organi esecutivi terzi.
Art. 3 Obbligo di pagare emolumenti
1 Chi dà luogo a un atto amministrativo secondo l’articolo 1 capoverso 1 deve pagare un emolumento.
2 Per i controlli effettuati per sondaggio sul mercato che non danno adito a contestazioni, non sussiste alcun obbligo di pagare emolumenti.
Art. 4 Calcolo degli emolumenti
1 Il servizio che esegue un atto amministrativo stabilisce gli emolumenti:
- a.
- secondo le tariffe definite nell’allegato;
- b.
- secondo il tempo impiegato, tenuto conto del quadro tariffario definito nell’allegato;
- c.
- negli altri casi, secondo il tempo impiegato.
2 Il tempo impiegato è fatturato secondo una tariffa oraria oscillante tra i 90 e i 200 franchi, a seconda delle conoscenze specifiche richieste e della funzione del personale incaricato del dossier.
3 Gli atti amministrativi di cui all’articolo 5 capoverso 3 OgeEm1 possono dar luogo a supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.
Art. 5 Esborsi
Sono considerati esborsi, oltre alle spese di cui all’articolo 6 OgeEm1, segnatamente le spese causate dall’amministrazione della prova, dalle perizie scientifiche, dalle analisi di laboratorio o da esami speciali.
Art. 6 Emolumenti riscossi da organi esecutivi terzi
1 Se un’autorità esecutiva federale delega un compito a un organo esecutivo terzo può prevedere che sia l’organo in questione a fatturare gli emolumenti corrispondenti, a fissare tali emolumenti mediante decisione in caso di vertenze e a procedere alla loro riscossione.
2 L’autorità esecutiva federale e l’organo esecutivo terzo concordano quale percentuale degli emolumenti spetta a quest’ultimo a copertura delle proprie spese.
Art. 7 Disposizione transitoria
Gli emolumenti per atti amministrativi che all’entrata in vigore della presente ordinanza sono pendenti ma non ancora conclusi sono calcolati in base al diritto previgente.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.
Allegato1
(art. 4 cpv. 1)
I. Emolumenti secondo l’ordinanza del 5 giugno 20152 sui prodotti chimici (OPChim)
Fr. | |
1 Esame delle notifiche di nuove sostanze | |
| 500– 8 000 |
| 1 000– 13 000 |
| 2 000– 25 000 |
| 500 |
2 Trattamento di ulteriori prove d’esame di sostanze notificate | |
| 1 000–12 000 |
| 1 000–23 000 |
3 Trattamento di una comunicazione (art. 34 OPChim) | 500 |
4 Trattamento di una domanda di impiego di una designazione chimica alternativa (art. 14 cpv. 3 OPChim) | 400 |
4a Trattamento di una domanda di deroga alle disposizioni di etichettatura e di imballaggio (art. 12 OPChim) | 200– 1 000 |
II. HYPERLINK "https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20021522/index.html" \l "app1"3 sui biocidi HYPERLINK "https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20021522/index.html" \l "app1"
1 Gli emolumenti di cui ai numeri 1–5 e 8.1 si applicano ai biocidi singoli. Per le famiglie di biocidi, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2. L’emolumento minimo corrisponde all’emolumento del tipo di omologazione applicabile.
2 Gli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2, 5.1 e 8.1 si applicano ai biocidi con un principio attivo, un tipo di prodotto e una categoria di utenti. Per ogni ulteriore principio attivo, tipo di prodotto o categoria di utenti gli emolumenti sono maggiorati dell’8 per cento.
3 Per le valutazioni comparative secondo l’articolo 11g OBioc gli emolumenti di cui 4 Per ogni richiesta a causa di documenti mancanti o incompleti gli emolumenti di cui ai numeri 1–5 sono maggiorati del 5 per cento.
Franchi | |
1 Trattamento delle domande di omologazione | |
| 15 000–60 000 |
| 30 000–120 000 |
| 15 000–60 000 |
| 30 000–120 000 |
| 600–2300 |
| 5000–20 000 |
| 1300–32 000 |
| 2300–4800 |
| 5000–10 000 |
| 500 |
2 Omologazione per l’importazione parallela | |
| 2 500 |
| 600–2 300 |
3 Trattamento delle domande concernenti biocidi non soggetti a omologazione secondo l’articolo 3 capoverso 3 OBioc, segnatamente per: | |
| 500 |
| 1300–32 000 |
| 500 |
4 Richiesta del carattere confidenziale secondo l’articolo 33 cpv. 1; per ogni sostanza | 500 |
5 Trattamento delle domande di proroga secondo l’articolo 26 | |
| |
| 500–10 000 |
| 11 000–45 000 |
| 500–5000 |
| 500–1300 |
| 500–10 000 |
6 Modifica | |
| |
| 500 |
| 1 000–3600 |
| 4 000–10 000 |
7 Disciplinamento transitorio | |
| 250 |
| 5000–20 000 |
| |
| 15 000–60 000 |
| |
| 500 |
| 1 000–3 600 |
| 4 000–10 000 |
| |
| 500–10 000 |
| 11 000–45 000 |
| |
| 150 000–250 000 |
| 30 000–60 000 |
III. Emolumenti secondo l’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 20054 (ORRPChim)
Fr. | |
|
|
| |
| 10 000 – 40 000 |
| 1 000 – 10 000 |
| 1 000 – 10 000 |
IV. Emolumenti secondo l’ordinanza del 18 maggio 20056 sulla buona prassi di laboratorio (OBPL)
Fr. | |
Controllo della conformità della buona prassi di laboratorio; preparazione, esecuzione, stesura del rapporto per mezza giornata e per persona | 600– 900 |
Gli emolumenti riscossi dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sono definiti nel numero IV capoverso 3 dell’allegato all’ordinanza del 9 novembre 20017 sugli emolumenti dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.
1 Aggiornato dal n. III dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dall’all. 11 n. 2 dell’O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2073), dal n. 3 dell’all. 6 all’O del 5 giu. 2015 sui prodotti chimici (RU 2015 1903) e dal n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 835).
2 RS 813.11
3 RS 813.12
4 RS 814.81
5 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 412/2012, GU L 128 del 16.5.2012, pag. 1.
6 RS 813.112.1
7 [RU 2001 3525, 2002 3321, 2004 1367, 2005 2129 n II. RU 2006 3681 art. 14]. Vedi ora l’O del 2 dic. 2011 (RS 812.214.5).
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 10.12.2019