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RS 813.153.1 Ordinanza del 18 maggio 2005 sugli emolumenti per l’esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali (Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici, OEPChim)

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813.153.1

Ordinanza sugli emolumenti per l’esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali

(Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici,
OEPChim)

del 18 maggio 2005 (Stato 1° marzo 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 47 della legge del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici (LPChim); visto l’articolo 48 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),

ordina:

  Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per decisioni, prestazioni e controlli (atti amministrativi) delle autorità federali preposte all’esecuzione della LPChim, della LPAmb in materia di sostanze e del pertinente diritto di esecuzione.

2 La presente ordinanza si applica inoltre ad altri enti di diritto pubblico o a privati (organi esecutivi terzi) qualora le autorità esecutive federali deleghino loro i compiti di esecuzione di cui al capoverso 1.

3 La presente ordinanza non si applica per atti amministrativi:

a.
delle autorità doganali;
b.
dell’organo di omologazione per i prodotti fitosanitari.
  Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti (OgeEm); le medesime disposizioni si applicano anche agli organi esecutivi terzi.


1 RS 172.041.1

  Art. 3 Obbligo di pagare emolumenti

1 Chi dà luogo a un atto amministrativo secondo l’articolo 1 capoverso 1 deve pagare un emolumento.

2 Per i controlli effettuati per sondaggio sul mercato che non danno adito a contestazioni, non sussiste alcun obbligo di pagare emolumenti.

  Art. 4 Calcolo degli emolumenti

1 Il servizio che esegue un atto amministrativo stabilisce gli emolumenti:

a.
secondo le tariffe definite nell’allegato;
b.
secondo il tempo impiegato, tenuto conto del quadro tariffario definito nell’allegato;
c.
negli altri casi, secondo il tempo impiegato.

2 Il tempo impiegato è fatturato secondo una tariffa oraria oscillante tra i 90 e i 200 franchi, a seconda delle conoscenze specifiche richieste e della funzione del personale incaricato del dossier.

3 Gli atti amministrativi di cui all’articolo 5 capoverso 3 OgeEm1 possono dar luogo a supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.


1 RS 172.041.1

  Art. 5 Esborsi

Sono considerati esborsi, oltre alle spese di cui all’articolo 6 OgeEm1, segnatamente le spese causate dall’amministrazione della prova, dalle perizie scientifiche, dalle analisi di laboratorio o da esami speciali.


1 RS 172.041.1

  Art. 6 Emolumenti riscossi da organi esecutivi terzi

1 Se un’autorità esecutiva federale delega un compito a un organo esecutivo terzo può prevedere che sia l’organo in questione a fatturare gli emolumenti corrispondenti, a fissare tali emolumenti mediante decisione in caso di vertenze e a procedere alla loro riscossione.

2 L’autorità esecutiva federale e l’organo esecutivo terzo concordano quale percentuale degli emolumenti spetta a quest’ultimo a copertura delle proprie spese.

  Art. 7 Disposizione transitoria

Gli emolumenti per atti amministrativi che all’entrata in vigore della presente ordinanza sono pendenti ma non ancora conclusi sono calcolati in base al diritto previgente.

  Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.


  Allegato1 

(art. 4 cpv. 1)

  I. Emolumenti secondo l’ordinanza del 5 giugno 20152  sui prodotti chimici (OPChim)

Fr.

1 Esame delle notifiche di nuove sostanze

1.1
Contenuto di una notifica secondo l’art. 27 cpv. 2 OPChim per una quantità inferiore a 10 tonnellate all’anno

500– 8 000

1.2
Contenuto di una notifica secondo l’art. 27 cpv. 2 OPChim per una quantità uguale o superiore a 10 tonnellate all’anno e inferiore a 100 tonnellate all’anno

1 000– 13 000

1.3
Contenuto di una notifica secondo l’art. 27 cpv. 2 OPChim per una quantità uguale o superiore a 100 tonnellate all’anno

2 000– 25 000

1.4
Esame di una notifica secondo l’art. 29 OPChim

500

2 Trattamento di ulteriori prove d’esame di sostanze notificate

2.1
Informazioni secondo l’art. 47 cpv. 1 lett. a OPChim

1 000–12 000

2.2
Informazioni secondo l’art. 47 cpv. 1 lett. b o c OPChim

1 000–23 000

3 Trattamento di una comunicazione (art. 34 OPChim)

500

4 Trattamento di una domanda di impiego di una designazione chimica alternativa (art. 14 cpv. 3 OPChim)

400

4a Trattamento di una domanda di deroga alle disposizioni di etichettatura e di imballaggio (art. 12 OPChim)

200– 1 000

  II. HYPERLINK "https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20021522/index.html" \l "app1"3  sui biocidi HYPERLINK "https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20021522/index.html" \l "app1"

1 Gli emolumenti di cui ai numeri 1–5 e 8.1 si applicano ai biocidi singoli. Per le famiglie di biocidi, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2. L’emolumento minimo corrisponde all’emolumento del tipo di omologazione applicabile.

2 Gli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2, 5.1 e 8.1 si applicano ai biocidi con un principio attivo, un tipo di prodotto e una categoria di utenti. Per ogni ulteriore principio attivo, tipo di prodotto o categoria di utenti gli emolumenti sono maggiorati dell’8 per cento.

3 Per le valutazioni comparative secondo l’articolo 11g OBioc gli emolumenti di cui 4 Per ogni richiesta a causa di documenti mancanti o incompleti gli emolumenti di cui ai numeri 1–5 sono maggiorati del 5 per cento.

Franchi

1 Trattamento delle domande di omologazione

1.1
Omologazione OE secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a

15 000–60 000

1.2
Omologazione OnE secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b

30 000–120 000

1.2.1
Con raccomandazione di un’autorità di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS (art. 17 cpv. 2)

15 000–60 000

1.2.2
Senza raccomandazione di un’autorità di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS (esame completo)

30 000–120 000

1.3
Omologazione ON secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera c

600–2300

1.3.1
Supplemento per la valutazione dei documenti secondo l’allegato 8 numero 1.2 capoverso 1 lettera b

5000–20 000

1.4
Omologazione per situazioni eccezionali secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera e

1300–32 000

1.5
Omologazione semplificata secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera f

2300–4800

1.6
Riconoscimento secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera g

5000–10 000

1.7
Omologazione di uno stesso biocida secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera i

500

2 Omologazione per l’importazione parallela

2.1
Omologazione per il commercio parallelo secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera j numero 1

2 500

2.2
Omologazione per il commercio parallelo secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera j numero 2

600–2 300

3 Trattamento delle domande concernenti biocidi non soggetti a omologazione secondo l’articolo 3 capoverso 3 OBioc, segnatamente per:

3.1
biocidi appartenenti a una famiglia di biocidi (art. 19 cpv. 2 lett. b)

500

3.2
biocidi emessi a scopi di ricerca e sviluppo (art. 19 cpv. 2 lett. c)

1300–32 000

3.3
Comunicazione secondo l’articolo 3 capoverso 3 lettera a

500

4 Richiesta del carattere confidenziale secondo l’articolo 33 cpv. 1; per ogni sostanza

500

5 Trattamento delle domande di proroga secondo l’articolo 26

5.1
Omologazione OE, OnE:
5.1.1
senza valutazione completa

500–10 000

5.1.2
con valutazione completa (art. 26 lett. 5)

11 000–45 000

5.2
Omologazione semplificata

500–5000

5.3
Riconoscimento

500–1300

5.4
Omologazione per situazioni eccezionali

500–10 000

6 Modifica

6.1
in base a nuove informazioni secondo l’articolo 24
6.1.1
modifica amministrativa

500

6.1.2
modifica minore

1 000–3600

6.1.3
modifica sostanziale

4 000–10 000

7 Disciplinamento transitorio

7.1
Trattamento delle domande di modifica secondo l’articolo 62a capoverso 3

250

7.2
Esame di un nuovo fascicolo secondo l’articolo 62d capoverso 1 lettera c

5000–20 000

8
Valutazione delle omologazioni dell’Unione in virtù di un trattato di diritto internazionale secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettera b
8.1
Valutazione di un’omologazione dell’Unione

15 000–60 000

8.2
Valutazione di una modifica a un’omologazione dell’Unione:
8.2.1
Modifica amministrativa

500

8.2.2
Modifica minore

1 000–3 600

8.2.3
Modifica sostanziale

4 000–10 000

8.3
Valutazione di una proroga di un’omologazione dell’Unione:
8.3.1
Senza valutazione completa

500–10 000

8.3.2
Con valutazione completa

11 000–45 000

9
Valutazione di principi attivi in virtù di un trattato di diritto internazionale secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettera c
9.1
Emolumento di base per un principio attivo e un tipo di prodotto

150 000–250 000

9.2
Emolumento suppletivo per un ulteriore tipo di prodotto

30 000–60 000

  III. Emolumenti secondo l’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 20054  (ORRPChim)

Fr.

1
Autorizzazione dei voli a scopo di irrorazione secondo l’articolo 4 lettera b ORRPChim
500
2
Trattamento di una domanda di deroga secondo l’allegato 1.17 numero 2 capoverso 4
2.1
Emolumento di base per una sostanza e un impiego

10 000 – 40 000

2.2
Emolumento suppletivo per un’ulteriore sostanza di un gruppo di sostanze secondo l’allegato XI sezione 1.5 del regolamento (CE) n. 1907/20065

1 000 – 10 000

2.3
Emolumento suppletivo per un impiego supplementare

1 000 – 10 000

  IV. Emolumenti secondo l’ordinanza del 18 maggio 20056  sulla buona prassi di laboratorio (OBPL)

Fr.

Controllo della conformità della buona prassi di laboratorio; preparazione, esecuzione, stesura del rapporto per mezza giornata e per persona

600– 900

Gli emolumenti riscossi dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sono definiti nel numero IV capoverso 3 dell’allegato all’ordinanza del 9 novembre 20017 sugli emolumenti dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.


1 Aggiornato dal n. III dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dall’all. 11 n. 2 dell’O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2073), dal n. 3 dell’all. 6 all’O del 5 giu. 2015 sui prodotti chimici (RU 2015 1903) e dal n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 835).
2 RS 813.11
3 RS 813.12
4 RS 814.81
5 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 412/2012, GU L 128 del 16.5.2012, pag. 1.
6 RS 813.112.1
7 [RU 2001 3525, 2002 3321, 2004 1367, 2005 2129 n II. RU 2006 3681 art. 14]. Vedi ora l’O del 2 dic. 2011 (RS 812.214.5).


RU 2005 2869


1 RS 813.12 RS 814.01


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Abbreviazione OEPChim
Decisione 18 maggio 2005
Entrata in vigore 1 agosto 2005
Fonte RU 2005 2869
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.03.2018 PDF DOC
non più in vigore 01.07.2015 PDF DOC
non più in vigore 15.07.2014 DOC
non più in vigore 01.03.2013 PDF DOC
non più in vigore 01.12.2012 PDF DOC
non più in vigore 01.06.2009 PDF DOC
non più in vigore 01.04.2007 PDF DOC
non più in vigore 01.08.2005 PDF DOC

Revisioni

01.08.2005
Ordinanza del 18 maggio 2005 sugli emolumenti per l’esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali (Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici, OEPChim)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 10.12.2019

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