0.814.03
Traduzione
Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti
(Convenzione POP)
Conclusa a Stoccolma il 22 maggio 2001
Approvata dall’Assemblea federale il 2 giugno 20031
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 30 luglio 2003
Entrata in vigore per la Svizzera il 17 maggio 2004
(Stato 9 agosto 2019)
Le Parti alla presente Convenzione,
riconoscendo che gli inquinanti organici persistenti possiedono proprietà tossiche, resistono al degrado, sono soggetti a bioaccumulazione e sono trasportati attraverso l’aria, l’acqua e le specie migratorie al di là delle frontiere internazionali e depositati lontano dal luogo di emissione, dove si accumulano negli ecosistemi terrestri e acquatici;
consapevoli dei rischi sanitari, segnatamente nei Paesi in sviluppo, derivanti dall’esposizione agli inquinanti organici persistenti a livello locale, in particolare dell’impatto sulle donne e, attraverso di loro, sulle generazioni future;
riconoscendo che gli ecosistemi artici e le comunità indigene sono particolarmente minacciati dalla biocrescita degli inquinanti organici persistenti e che la contaminazione dei loro alimenti tradizionali è un problema di salute pubblica;
consapevoli della necessità di un’azione mondiale contro gli inquinanti organici persistenti;
memori della decisione 19/13 C del 7 febbraio 1997 del Consiglio d’amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente di promuovere un’azione internazionale volta a proteggere la salute umana e l’ambiente attraverso misure atte a ridurre e/o eliminare le emissioni e gli scarichi di inquinanti organici persistenti;
rammentando le disposizioni delle pertinenti convenzioni internazionali sull’ambiente, segnatamente la Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale2 e la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento3, compresi gli accordi regionali conclusi ai sensi del suo articolo 11;
rammentando altresì le disposizioni pertinenti della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo e dell’Agenda 21;
riconoscendo che il principio precauzionale anima tutte le Parti ed è ancorato nella presente Convenzione;
riconoscendo che la presente Convenzione e altri accordi internazionali in materia di commercio e ambiente si sostengono reciprocamente;
riaffermando che, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite4 e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in conformità con le loro politiche in materia di ambiente e di sviluppo e il dovere di provvedere affinché le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all’ambiente di altri Stati o regioni al di fuori della loro giurisdizione nazionale;
tenendo conto della situazione e delle particolari esigenze dei Paesi in sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati, e dei Paesi ad economia in transizione, segnatamente della necessità di potenziare le capacità nazionali in materia di gestione dei prodotti chimici, in particolare mediante il trasferimento di tecnologia, l’assistenza tecnica e finanziaria e la promozione della cooperazione tra le Parti;
tenendo pienamente conto del Programma d’azione per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, adottato alle Barbados il 6 maggio 1994;
prendendo atto delle capacità rispettive dei Paesi sviluppati e dei Paesi in sviluppo come pure delle responsabilità comuni ma differenziate degli Stati, come sancito nel Principio 7 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo;
riconoscendo l’importante contributo che possono fornire il settore privato e le organizzazioni non governative ai fini della riduzione e/o dell’eliminazione delle emissioni e degli scarichi di inquinanti organici persistenti;
sottolineando l’importanza di fare in modo che i fabbricanti di inquinanti organici persistenti assumano la responsabilità di ridurre gli effetti nocivi causati dai loro prodotti e di fornire informazioni agli utilizzatori, ai governi e al pubblico in merito alla pericolosità di tali sostanze;
consapevoli della necessità di adottare misure volte a prevenire gli effetti nocivi causati dagli inquinanti organici persistenti in tutte le fasi del loro ciclo di vita;
riaffermando il Principio 16 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, in base al quale le autorità nazionali devono impegnarsi al fine di promuovere l’internalizzazione dei costi ambientali e l’uso di strumenti economici in applicazione del principio «chi inquina paga», tenendo debitamente conto dell’interesse pubblico e senza provocare distorsioni del commercio e degli investimenti internazionali;
incoraggiando le Parti che non dispongono di sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi e delle sostanze chimiche industriali a dotarsi di tali sistemi;
riconoscendo l’importanza di sviluppare e utilizzare sostanze chimiche e processi alternativi rispettosi dell’ambiente;
decise a proteggere la salute umana e l’ambiente contro gli effetti nocivi degli inquinanti organici persistenti,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Obiettivo
Tenendo presente l’approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, la presente Convenzione ha l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente contro gli inquinanti organici persistenti.
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
- a)
- per «Parte» si intende qualsiasi Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che abbia accettato di essere vincolato dalla presente Convenzione e per il quale la medesima sia in vigore;
- b)
- per «organizzazione regionale di integrazione economica» si intende qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati membri abbiano conferito competenza nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, conformemente alle proprie procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o ad aderirvi;
- c)
- per «Parti presenti e votanti» si intendono le Parti che sono presenti alla votazione e esprimono un voto favorevole o contrario.
Art. 3 Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni dovute a produzione e uso intenzionale
1 Ciascuna Parte:
- a)
- vieta e/o adotta le misure legislative e amministrative necessarie per porre fine:
- i)
- alla produzione e all’uso delle sostanze chimiche elencate nell’allegato A, in conformità con le disposizioni di detto allegato,
- ii)
- all’importazione e all’esportazione delle sostanze chimiche elencate nell’allegato A, in conformità con le disposizioni del paragrafo 2;
- b)
- limita la produzione e l’uso delle sostanze chimiche elencate nell’allegato B conformemente alle disposizioni di detto allegato.
2 Ciascuna Parte adotta misure affinché:
- a)
- le sostanze chimiche elencate nell’allegato A o nell’allegato B siano importate unicamente:
- i)
- ai fini di uno smaltimento rispettoso dell’ambiente, come stabilito nell’articolo 6 paragrafo 1 (d), oppure
- ii)
- per un uso o scopo consentito a detta Parte ai sensi dell’allegato A o dell’allegato B;
- b)
- le sostanze chimiche elencate nell’allegato A per le quali vige una deroga specifica riguardante la produzione o l’uso oppure le sostanze chimiche elencate nell’allegato B per le quali vige una deroga specifica riguardante la produzione o l’uso oppure uno scopo accettabile, in considerazione delle eventuali disposizioni pertinenti contenute negli strumenti internazionali esistenti sull’accordo preliminare dato in cognizione di causa, siano esportate unicamente:
- i)
- ai fini di uno smaltimento rispettoso dell’ambiente, come stabilito nell’articolo 6 paragrafo 1 (d),
- ii)
- verso una Parte autorizzata a usare dette sostanze chimiche ai sensi dell’allegato A o dell’allegato B, oppure
- iii)
- verso uno Stato che non è Parte alla presente Convenzione, ma abbia fornito una certificazione annuale alla Parte esportatrice. Detta certificazione deve specificare l’uso previsto della sostanza chimica e contenere una dichiarazione con la quale, in relazione alla sostanza chimica in questione, lo Stato importatore si impegna a:
- a)
- proteggere la salute umana e l’ambiente adottando le misure necessarie per ridurre al minimo o prevenire le emissioni,
- b)
- rispettare le disposizioni dell’articolo 6 paragrafo 1,
- c)
- rispettare, se del caso, le disposizioni dell’allegato B parte II paragrafo 2.
- La certificazione include anche qualsiasi documento giustificativo adeguato, come atti legislativi, strumenti di regolamentazione oppure direttive amministrative o politiche. La Parte esportatrice trasmette la certificazione al Segretariato entro sessanta giorni dal ricevimento;
- c)
- le sostanze chimiche elencate nell’allegato A, per le quali nessuna Parte beneficia più di una deroga specifica riguardante la produzione o l’uso, non siano esportate, salvo ai fini di uno smaltimento rispettoso dell’ambiente come stabilito nell’articolo 6 paragrafo 1 (d);
- d)
- ai fini del presente paragrafo, l’espressione «Stato che non è Parte alla presente Convenzione» designa, in relazione a una particolare sostanza chimica, ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalla Convenzione in relazione a tale sostanza.
3 Ogni Parte che dispone di uno o più sistemi di regolamentazione e di valutazione dei nuovi pesticidi o delle nuove sostanze chimiche industriali adotta misure di regolamentazione volte a prevenire la produzione e l’uso di nuovi pesticidi o di nuove sostanze chimiche industriali che, in base ai criteri enunciati nell’allegato D paragrafo 1, presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti.
4 Ogni Parte che dispone di uno o più sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali prende in considerazione nell’ambito di questi sistemi, se del caso, i criteri enunciati nell’allegato D paragrafo 1 quando procede a una valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali in uso.
5 Salvo diversa disposizione nella presente Convenzione, i paragrafi 1 e 2 non si applicano ai quantitativi di una sostanza chimica destinati ad essere utilizzati per la ricerca in laboratorio o come campioni di riferimento.
6 Qualsiasi Parte che beneficia di una deroga specifica conformemente all’allegato A oppure di una deroga specifica o uno scopo accettabile conformemente all’allegato B adotta misure adeguate affinché qualsiasi produzione o uso in virtù di tale deroga o scopo avvenga in modo tale da prevenire o ridurre al minimo l’esposizione umana e l’emissione nell’ambiente. Per gli usi oggetto di deroghe o gli scopi accettabili che, in condizioni di impiego normale, comportano un’emissione intenzionale nell’ambiente, tale emissione deve essere ridotta al minimo necessario, tenuto conto delle norme e delle direttive applicabili.
Art. 4 Registro delle deroghe specifiche
1 Con la presente è istituito un registro allo scopo di identificare le Parti che beneficiano di deroghe specifiche previste nell’allegato A o all’allegato B. Il registro non indica le Parti che applicano le disposizioni dell’allegato A o dell’allegato B valide per tutte le Parti. Il registro è tenuto dal Segretariato ed è accessibile al pubblico.
2 Il registro comprende:
- a)
- un elenco dei tipi di deroghe specifiche previste nell’allegato A e nell’allegato B;
- b)
- un elenco delle Parti che beneficiano di una deroga specifica prevista nell’allegato A o nell’allegato B;
- c)
- un elenco delle date di scadenza di ogni deroga specifica iscritta.
3 Diventando Parte, ogni Stato può, mediante notifica scritta al Segretariato, far iscrivere nel registro uno o più tipi di deroghe specifiche previste nell’allegato A o nell’allegato B.
4 Eccetto che una Parte iscriva nel registro una data anteriore o che sia stata concessa una proroga conformemente al paragrafo 7, tutte le deroghe specifiche iscritte scadono cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione in relazione a una particolare sostanza chimica.
5 Alla sua prima riunione, la Conferenza delle Parti stabilisce la procedura di esame delle deroghe iscritte nel registro.
6 Prima dell’esame di una deroga iscritta nel registro, la Parte interessata presenta al Segretariato un rapporto in cui giustifica il bisogno di mantenere l’iscrizione di tale deroga. Il rapporto è distribuito dal Segretariato a tutte le Parti. L’esame di una deroga iscritta è condotto sulla base di tutte le informazioni disponibili. In seguito all’esame, la Conferenza delle Parti può indirizzare alla Parte interessata le raccomandazioni che ritiene adeguate.
7 La Conferenza delle Parti può, su richiesta della Parte interessata, decidere di prorogare la data di scadenza di una determinata deroga per un periodo che può andare fino a cinque anni. Nel prendere questa decisione, la Conferenza delle Parti tiene debitamente conto della situazione speciale delle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione.
8 In qualsiasi momento, una Parte può, mediante notifica scritta al Segretariato, ritirare dal registro l’iscrizione di una deroga specifica. Il ritiro entra in vigore alla data indicata nella notifica.
9 Quando non vi sono più Parti iscritte per un particolare tipo di deroga specifica, per tale tipo di deroga non è più possibile nessuna iscrizione.
Art. 5 Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni dovute a produzione non intenzionale
Ciascuna Parte adotta almeno le seguenti misure per ridurre il volume totale delle emissioni di origine antropica di ciascuna delle sostanze chimiche elencate nell’allegato C, allo scopo di ridurlo sempre più e, se possibile, di azzerarlo:
- a)
- elaborazione di un piano d’azione o, se del caso, di un piano d’azione regionale o subregionale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei propri confronti e successiva attuazione nell’ambito del piano d’attuazione previsto nell’articolo 7, allo scopo di identificare, caratterizzare e gestire le emissioni di sostanze chimiche elencate nell’allegato C e di facilitare l’attuazione delle lettere b)–e). Il piano d’azione comprende i seguenti elementi:
- i)
- una valutazione delle emissioni attuali e prevedibili, compresa l’elaborazione e la tenuta di inventari delle fonti e di stime delle emissioni, tenendo conto delle categorie di fonti nell’allegato C,
- ii)
- una valutazione dell’efficacia delle leggi e delle politiche applicate dalla Parte per gestire tali emissioni,
- iii)
- strategie per adempiere agli obblighi del presente paragrafo, tenendo conto delle valutazioni di cui in i) e ii),
- iv)
- misure volte a promuovere l’educazione, la formazione e la consapevolezza in relazione a dette strategie,
- v)
- un esame, ogni cinque anni, di dette strategie e della loro efficacia in relazione all’adempimento degli obblighi del presente paragrafo; i risultati di detti esami figureranno nei rapporti presentati in virtù dell’articolo 15,
- vi)
- un calendario d’attuazione del piano d’azione, comprese le strategie e le misure in esso definite;
- b)
- promozione dell’applicazione di misure disponibili, possibili e pratiche, atte a raggiungere rapidamente un livello realistico e significativo di riduzione delle emissioni o eliminazione delle fonti;
- c)
- promozione dello sviluppo e, qualora la Parte lo ritenga opportuno, imposizione dell’uso di materiali, prodotti e processi modificati o alternativi, allo scopo di prevenire la formazione e l’emissione delle sostanze chimiche elencate nell’allegato C, tenendo conto delle indicazioni generali sulle misure di prevenzione e riduzione delle emissioni che figurano nell’allegato C e delle direttive che saranno adottate mediante decisione dalla Conferenza delle Parti;
- d)
- promozione e, conformemente al calendario d’attuazione del proprio piano d’azione, imposizione dell’uso delle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti alle categorie di fonti identificate dalla Parte come tali da giustificare un’azione nell’ambito del proprio piano d’azione, a cominciare dalle categorie di fonti elencate nell’allegato C parte II. In ogni modo, l’obbligo di far uso delle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti alle categorie elencate nella parte II di detto allegato va introdotto quanto prima e comunque non oltre quattro anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione per detta Parte. Per le categorie elencate, le Parti promuovono l’uso delle migliori prassi ambientali. Applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori prassi ambientali, le Parti dovrebbero tener conto delle indicazioni generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni che figurano in detto allegato e delle direttive sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori prassi ambientali che saranno adottate mediante decisione dalla Conferenza delle Parti;
- e)
- promozione, in conformità con il proprio piano d’azione, dell’uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori prassi ambientali:
- i)
- per le fonti esistenti, appartenenti alle categorie di fonti elencate nell’allegato C parte II e appartenenti alle categorie di fonti come quelle elencate nella parte III di detto allegato,
- ii)
- per le nuove fonti, appartenenti alle categorie di fonti come quelle elencate nell’allegato C parte III che una Parte non ha identificato ai sensi della lettera d).
- Applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori prassi ambientali, le Parti dovrebbero tener conto delle indicazioni generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni enunciate nell’allegato C e delle direttive sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori prassi ambientali che saranno adottate mediante decisione dalla Conferenza delle Parti;
- f)
- ai fini del presente paragrafo e dell’allegato C:
- i)
- per «migliori tecniche disponibili» si intende lo stadio di sviluppo più efficace e avanzato delle attività e delle loro modalità di esercizio atte a comprovare l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di principio, la base dei valori limite di emissione intesi a prevenire e, qualora ciò risulti impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni delle sostanze chimiche elencate nell’allegato C parte I e il loro impatto sull’ambiente nel complesso. In particolare:
- ii)
- per «tecniche» si intendono sia la tecnologia utilizzata, sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto,
- iii)
- per tecniche «disponibili» si intendono le tecniche accessibili all’operatore ed elaborate su una scala che ne consenta l’applicazione nel settore industriale pertinente a condizioni economicamente e tecnicamente convenienti, in considerazione dei costi e dei vantaggi,
- iv)
- per tecniche «migliori» si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello generale di protezione dell’ambiente nel suo complesso,
- v)
- per «migliori prassi ambientali» si intende l’applicazione della combinazione più adatta di misure di controllo e strategie di protezione dell’ambiente;
- vi)
- per «nuova fonte» si intende qualsiasi fonte la cui costruzione o modifica sostanziale è iniziata almeno un anno dopo la data di:
- a)
- entrata in vigore della presente Convenzione per la Parte interessata, oppure
- b)
- entrata in vigore, per la Parte interessata, di un emendamento dell’allegato C, nel caso in cui una fonte sottostia alle disposizioni della presente Convenzione solo in virtù di tale emendamento;
- g)
- valori limite di emissione o norme di prestazione possono essere utilizzati da una Parte per adempiere i propri obblighi in materia di migliori tecniche disponibili ai sensi del presente paragrafo.
Art. 6 Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni dovute a scorte e rifiuti
1 Al fine di garantire che le scorte composte da sostanze chimiche elencate nell’allegato A o nell’allegato B o contenenti dette sostanze, nonché i rifiuti, compresi i prodotti e gli articoli diventati rifiuti, contenenti sostanze chimiche elencate nell’allegato A, B o C oppure composti o contaminati da dette sostanze siano gestiti in modo da proteggere la salute umana e l’ambiente, ciascuna Parte:
- a)
- elabora opportune strategie per identificare:
- i)
- le scorte composte da sostanze chimiche elencate nell’allegato A o nell’allegato B o contenenti dette sostanze,
- ii)
- i prodotti e gli articoli in uso nonché i rifiuti contenenti sostanze chimiche elencate nell’allegato A, B o C oppure composti o contaminati da dette sostanze;
- b)
- identifica, nella misura del possibile, le scorte composte da sostanze chimiche elencate nell’allegato A o nell’allegato B o contenenti dette sostanze sulla base delle strategie previste nella lettera a);
- c)
- gestisce le scorte, ove necessario, in modo sicuro, efficace e rispettoso dell’ambiente. Le scorte di sostanze chimiche elencate nell’allegato A o nell’allegato B che non possono più essere utilizzate conformemente a una deroga specifica prevista nell’allegato A oppure a una deroga specifica o a uno scopo accettabile previsti nell’allegato B, salvo quelle che possono essere esportate conformemente all’articolo 3 paragrafo 2, sono considerate rifiuti e gestite conformemente alla lettera d);
- d)
- adotta opportune misure per fare in modo che tali rifiuti, compresi i prodotti e gli articoli diventati rifiuti:
- i)
- siano maneggiati, raccolti, trasportati e immagazzinati in modo rispettoso dell’ambiente,
- ii)
- siano smaltiti in modo tale che gli inquinanti organici persistenti in essi contenuti siano distrutti o trasformati irreversibilmente e non presentino più le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti oppure siano smaltiti in altro modo, purché rispettoso dell’ambiente, quando la distruzione o la trasformazione irreversibile non rappresentano l’opzione preferibile dal punto di vista ambientale o quando il tenore di inquinanti organici persistenti è basso, in considerazione delle regole, norme e direttive internazionali, comprese quelle elaborate ai sensi del paragrafo 2, e dei pertinenti regimi regionali e mondiali relativi alla gestione dei rifiuti pericolosi,
- iii)
- non possano essere sottoposti a operazioni di smaltimento tali da comportare il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione, la riutilizzazione diretta o impieghi alternativi di inquinanti organici persistenti,
- iv)
- non siano oggetto di movimenti transfrontalieri senza tener conto delle regole, norme e direttive internazionali pertinenti,
- e)
- si impegna a elaborare opportune strategie per identificare i siti contaminati da sostanze chimiche elencate nell’allegato A, B o C; il risanamento di questi siti, qualora intrapreso, dovrà avvenire in modo rispettoso dell’ambiente.
2 La Conferenza delle Parti coopera strettamente con gli organi pertinenti della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione, al fine di, in particolare:
- a)
- fissare i livelli di distruzione e trasformazione irreversibile necessari per garantire l’assenza delle caratteristiche degli inquinanti organici persistenti indicate nell’allegato D paragrafo 1;
- b)
- determinare quelli che considera i metodi atti a garantire uno smaltimento rispettoso dell’ambiente di cui sopra;
- c)
- adoperarsi per fissare, ove necessario, le concentrazioni delle sostanze chimiche elencate negli allegati A, B e C, al fine di definire il basso tenore di inquinanti organici persistenti di cui al paragrafo 1 d) ii).
Art. 7 Piani d’attuazione
1 Ciascuna Parte:
- a)
- elabora e si impegna ad attuare un piano per adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;
- b)
- trasmette il proprio piano d’attuazione alla Conferenza delle Parti entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti;
- c)
- esamina e aggiorna, se necessario, il proprio piano d’attuazione periodicamente, secondo le modalità determinate dalla Conferenza delle Parti.
2 Le Parti collaborano, se del caso, direttamente o attraverso organizzazioni mondiali, regionali o subregionali e consultano gli organismi nazionali interessati, in particolare le associazioni femminili e le organizzazioni che si occupano della salute dei bambini, al fine di facilitare l’elaborazione, l’applicazione e l’aggiornamento dei propri piani d’attuazione.
3 Le Parti si impegnano a utilizzare e, ove necessario, a creare i mezzi per integrare i piani d’attuazione nazionali per gli inquinanti organici persistenti nelle rispettive strategie di sviluppo sostenibile, secondo quanto opportuno.
Art. 8 Inclusione di sostanze chimiche negli allegati A, B e C
1 Una Parte può presentare al Segretariato una proposta d’inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. La proposta deve contenere le informazioni enunciate nell’allegato D. Nell’elaborare una proposta, una Parte può essere assistita da altre Parti e/o dal Segretariato.
2 Il Segretariato verifica se la proposta contiene le informazioni enunciate nell’allegato D. Se ritiene che la proposta contiene tali informazioni, il Segretariato la trasmette al Comitato di esame degli inquinanti organici persistenti.
3 Il Comitato esamina la proposta e applica in modo flessibile e trasparente i criteri di selezione enunciati nell’allegato D, tenendo conto in modo integrato ed equilibrato di tutte le informazioni fornite.
4 Il Comitato, se decide che:
- a)
- la proposta soddisfa i criteri di selezione, trasmette tramite il Segretariato la proposta e la propria valutazione a tutte le Parti e agli osservatori, invitandoli a presentare le informazioni enunciate nell’allegato E;
- b)
- la proposta non soddisfa i criteri di selezione, ne informa tutte le Parti e gli osservatori, tramite il Segretariato, trasmettendo la proposta e la propria valutazione a tutte le Parti e la proposta è respinta.
5 Qualsiasi Parte può presentare nuovamente al Comitato una proposta da questi respinta conformemente al paragrafo 4. La proposta ripresentata può evidenziare eventuali preoccupazioni manifestate dalla Parte in questione e i motivi che giustificano un nuovo esame da parte del Comitato. Se in seguito a questa procedura il Comitato respinge nuovamente la proposta, la Parte può impugnare la decisione del Comitato e la Conferenza delle Parti esamina la questione in occasione della sessione successiva. La Conferenza delle Parti può decidere, in base ai criteri di selezione dell’allegato D e in considerazione della valutazione del Comitato e di qualsiasi altra informazione fornita da una Parte o da un osservatore, di dare seguito alla proposta.
6 Nei casi in cui il Comitato abbia deciso che la proposta soddisfa i criteri di selezione o la Conferenza delle Parti abbia deciso di dare seguito alla proposta, il Comitato procede a un nuovo esame della proposta, tenendo conto di qualsiasi ulteriore informazione pertinente ricevuta, e prepara un progetto di profilo di rischio conformemente all’allegato E. Tramite il Segretariato, trasmette tale progetto a tutte le Parti e agli osservatori, raccoglie le loro osservazioni tecniche e, tenendo conto di tali osservazioni, completa il profilo di rischio.
7 Se, sulla base del profilo di rischio elaborato conformemente all’allegato E, il Comitato decide che:
- a)
- la sostanza chimica, essendo trasportata a lunga distanza nell’ambiente, può provocare sensibili effetti nocivi per la salute umana e/o l’ambiente, che giustificano un’azione a livello mondiale, si dà seguito alla proposta. L’assenza di certezze scientifiche assolute non impedisce di dar seguito alla proposta. Tramite il Segretariato, il Comitato invita allora tutte le Parti e gli osservatori a fornire informazioni concernenti gli aspetti enunciati nell’allegato F. Successivamente, elabora una valutazione della gestione dei rischi, comprendente un’analisi delle possibili misure di controllo della sostanza chimica, conformemente a detto allegato;
- b)
- non bisogna dare seguito alla proposta, trasmette tramite il Segretariato il profilo di rischio a tutte le Parti e agli osservatori e respinge la proposta.
8 Per qualsiasi proposta respinta conformemente al paragrafo 7 b), una Parte può chiedere alla Conferenza delle Parti di esaminare la possibilità di incaricare il Comitato di chiedere ulteriori informazioni alla Parte proponente e ad altre Parti durante un periodo non superiore a un anno. Al termine di tale periodo e sulla base delle informazioni ricevute, il Comitato riesamina la proposta conformemente al paragrafo 6 con un grado di priorità deciso dalla Conferenza delle Parti. Se, in seguito a questa procedura, il Comitato respinge nuovamente la proposta, la Parte può impugnare la decisione del Comitato e la Conferenza delle Parti esamina la questione in occasione della sessione successiva. La Conferenza delle Parti può decidere, in base al profilo di rischio stabilito conformemente all’allegato E nonché in considerazione della valutazione del Comitato e di qualsiasi altra informazione fornita da una Parte o osservatore, di dare seguito alla proposta. Se la Conferenza delle Parti decide di dare seguito alla proposta, il Comitato elabora la valutazione della gestione dei rischi.
9 In base al profilo di rischio di cui al paragrafo 6 e alla valutazione della gestione dei rischi di cui al paragrafo 7 a) o al paragrafo 8, il Comitato raccomanda alla Conferenza delle Parti se includere o meno la sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. La Conferenza delle Parti decide in modo precauzionale, tenendo debitamente conto delle raccomandazioni del Comitato, comprese eventuali incertezze scientifiche, se includere o meno la sostanza chimica negli allegati A, B e/o C, specificando le misure di controllo corrispondenti.
Art. 9 Scambio di informazioni
1 Ciascuna Parte facilita o intraprende lo scambio di informazioni concernenti:
- a)
- la riduzione o l’eliminazione della produzione, dell’uso e delle emissioni di inquinanti organici persistenti;
- b)
- le alternative agli inquinanti organici persistenti, comprese informazioni sui loro rischi e sui loro costi economici e sociali.
2 Le Parti scambiano le informazioni di cui al paragrafo 1 direttamente o tramite il Segretariato.
3 Ciascuna Parte designa un corrispondente nazionale per lo scambio di tali informazioni.
4 Il Segretariato funge da centro di raccolta e scambio delle informazioni sugli inquinanti organici persistenti, comprese quelle fornite dalle Parti, da organizzazioni intergovernative e non governative.
5 Ai fini della presente Convenzione, non sono considerate riservate le informazioni sulla salute e la sicurezza per l’uomo e l’ambiente. Le Parti che scambiano altre informazioni in virtù della presente Convenzione provvedono a tutelare le informazioni riservate, secondo quanto mutualmente convenuto.
Art. 10 Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico
1 Ciascuna Parte promuove e facilita, nella misura delle sue possibilità:
- a)
- la sensibilizzazione dei suoi responsabili politici e decisionali nei confronti degli inquinanti organici persistenti;
- b)
- la trasmissione al pubblico di tutte le informazioni disponibili sugli inquinanti organici persistenti, tenendo conto dell’articolo 9 paragrafo 5;
- c)
- l’elaborazione e l’attuazione di programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico, rivolti in particolare alle donne, ai bambini e alle persone meno istruite, concernenti gli inquinanti organici persistenti come pure i loro effetti sulla salute e sull’ambiente e le alternative;
- d)
- la partecipazione del pubblico alle questioni concernenti gli inquinanti organici persistenti e i loro effetti sulla salute e sull’ambiente, nonché all’elaborazione di risposte adeguate, comprese le possibilità di fornire un contributo a livello nazionale all’attuazione della presente Convenzione;
- e)
- la formazione dei lavoratori, degli scienziati, degli educatori e del personale tecnico e dirigente;
- f)
- l’elaborazione e lo scambio di materiale di educazione e sensibilizzazione del pubblico a livello nazionale e internazionale;
- g)
- l’elaborazione e l’attuazione di programmi di educazione e formazione a livello nazionale e internazionale.
2 Ciascuna Parte assicura, nella misura delle sue possibilità, che il pubblico abbia accesso alle informazioni pubbliche di cui al paragrafo 1 e che le informazioni siano aggiornate.
3 Ciascuna Parte incoraggia, nella misura delle sue possibilità, l’industria e gli utilizzatori professionali a promuovere e a facilitare la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 a livello nazionale e, se del caso, a livello subregionale, regionale e mondiale.
4 Per fornire informazioni sugli inquinanti organici persistenti e sulle loro alternative, le Parti possono utilizzare schede tecniche di sicurezza e rapporti, ricorrere ai mass media e ad altri mezzi di comunicazione nonché istituire centri d’informazione a livello nazionale e regionale.
5 Ciascuna Parte prende benevolmente in considerazione la possibilità di elaborare meccanismi, quali registri sulle emissioni e sui trasferimenti di inquinanti, per la raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime relative alle quantità annue delle sostanze chimiche elencate nell’allegato A, B o C emesse o smaltite.
Art. 11 Ricerca-sviluppo e monitoraggio
1 Le Parti, nella misura delle loro possibilità, incoraggiano e/o intraprendono, a livello nazionale e internazionale, opportune attività di ricerca-sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti gli inquinanti organici persistenti e, se del caso, le loro alternative e i potenziali inquinanti organici persistenti, e segnatamente:
- a)
- le fonti e le emissioni nell’ambiente;
- b)
- la presenza, i livelli e le tendenze negli esseri umani e nell’ambiente;
- c)
- la propagazione, il comportamento e la trasformazione nell’ambiente;
- d)
- gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente;
- e)
- l’impatto culturale e socioeconomico;
- f)
- la riduzione e/o l’eliminazione delle emissioni;
- g)
- metodologie armonizzate per gli inventari delle fonti di produzione e tecniche analitiche di misurazione delle emissioni.
2 Nell’intraprendere le attività conformemente al paragrafo 1, le Parti, nella misura delle loro possibilità:
- a)
- sostengono e sviluppano ulteriormente, ove necessario, programmi, reti e organizzazioni internazionali, volti a definire, svolgere, valutare e finanziare la ricerca, la raccolta di dati e il monitoraggio, tenendo conto del bisogno di ridurre al minimo i doppioni;
- b)
- sostengono le attività nazionali e internazionali volte a rafforzare le capacità nazionali di ricerca scientifica e tecnica, in particolare nei Paesi in sviluppo e nei Paesi ad economia in transizione, e a promuovere l’accesso ai dati e alle analisi e il loro scambio;
- c)
- tengono conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei Paesi in sviluppo e ad economia in transizione, in particolare in termini di risorse finanziarie e tecniche, e cooperano per migliorare la loro capacità di partecipare alle attività di cui alle lettere a) e b);
- d)
- intraprendono attività di ricerca volte ad attenuare gli effetti degli inquinanti organici persistenti sulla salute riproduttiva;
- e)
- rendono tempestivamente e regolarmente accessibili al pubblico i risultati delle loro attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio menzionate nel presente paragrafo;
- f)
- incoraggiano e/o intraprendono la cooperazione in materia di archiviazione e gestione delle informazioni prodotte dalle attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio.
Art. 12 Assistenza tecnica
1 Le Parti riconoscono che la fornitura di un’assistenza tecnica tempestiva e adeguata in risposta alle richieste delle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione è essenziale per attuare con successo la presente Convenzione.
2 Le Parti cooperano per fornire un’assistenza tecnica tempestiva e adeguata alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, al fine di aiutarle, tenuto conto delle loro particolari esigenze, a sviluppare e rafforzare le loro possibilità di adempiere i loro obblighi ai sensi della presente Convenzione.
3 A tal proposito, l’assistenza tecnica che deve essere fornita dalle Parti che sono Paesi sviluppati, e da altre Parti nella misura delle loro possibilità, comprende, ove necessario e come stabilito di comune accordo, assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Indicazioni supplementari in merito saranno conferite dalla Conferenza delle Parti.
4 Le Parti adottano, ove necessario, disposizioni al fine di fornire assistenza tecnica e promuovere il trasferimento di tecnologia verso le Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione ai fini dell’attuazione della presente Convenzione. Tali disposizioni comprendono la creazione di centri regionali e subregionali per il rafforzamento delle capacità e il trasferimento di tecnologia, al fine di aiutare le Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione ad adempiere i loro obblighi ai sensi della presente Convenzione. Indicazioni supplementari in merito saranno conferite dalla Conferenza delle Parti.
5 Ai fini del presente articolo le Parti tengono pienamente conto, nel prendere decisioni relative all’assistenza tecnica, delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei Paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.
Art. 13 Risorse e meccanismi finanziari
1 Ogni Parte s’impegna a fornire, nella misura delle sue possibilità, sostegno finanziario e incentivi alle attività nazionali volte a realizzare l’obiettivo della presente Convenzione conformemente ai propri piani, priorità e programmi nazionali.
2 Le Parti che sono Paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie nuove e supplementari per consentire alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione di coprire la totalità delle spese supplementari concordate derivanti dall’attuazione delle misure necessarie per adempiere i loro obblighi ai sensi della presente Convenzione, come convenuto tra una Parte beneficiaria e un ente partecipante al meccanismo descritto nel paragrafo 6. Altre Parti possono anch’esse, su base volontaria e nella misura delle loro possibilità, fornire simili risorse finanziarie. Vanno inoltre incoraggiati i contributi da altre fonti. L’attuazione di questi impegni tiene conto del bisogno di un finanziamento adeguato, prevedibile e tempestivo e dell’importanza di una ripartizione degli oneri tra le Parti contribuenti.
3 Le Parti che sono Paesi sviluppati e altre Parti, nella misura delle loro possibilità e conformemente ai loro piani, priorità e programmi nazionali, possono altresì fornire alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, le quali possono avvalersene, risorse finanziarie per aiutarle ad attuare la presente Convenzione anche attraverso altre fonti e canali bilaterali, regionali e multilaterali.
4 La misura in cui le Parti che sono Paesi in sviluppo adempiranno effettivamente i loro impegni ai sensi della presente Convenzione dipenderà dalla misura in cui le Parti che sono Paesi sviluppati adempiranno effettivamente i loro impegni ai sensi della presente Convenzione in relazione alle risorse finanziarie, all’assistenza tecnica e al trasferimento di tecnologia. Si terrà pienamente conto del fatto che uno sviluppo economico e sociale sostenibile e l’eliminazione della povertà sono una priorità assoluta per le Parti che sono Paesi in sviluppo, tenendo debitamente in considerazione il bisogno di proteggere la salute umana e l’ambiente.
5 Nell’ambito delle loro azioni in materia di finanziamento, le Parti tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei Paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in sviluppo.
6 Con la presente è istituito un meccanismo per l’assegnazione di risorse finanziarie adeguate e regolari a titolo di donazione o di prestito agevolato alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, al fine di aiutarle ad attuare la Convenzione. Ai fini della presente Convenzione, il meccanismo è posto sotto l’autorità e, se del caso, la direzione della Conferenza delle Parti, verso la quale è responsabile. La sua gestione è affidata a uno o più enti, compresi gli enti internazionali esistenti, secondo quanto deciso dalla Conferenza delle Parti. Il meccanismo può includere anche altri enti che forniscono un’assistenza finanziaria e tecnica multilaterale, regionale e bilaterale. I contributi al meccanismo si aggiungono agli altri trasferimenti finanziari alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, come indicato nel paragrafo 2 e conformemente alle disposizioni di detto paragrafo.
7 Conformemente agli obiettivi della presente Convenzione e al paragrafo 6, in occasione della sua prima riunione la Conferenza delle Parti adotta opportune linee guida per il meccanismo e stabilisce, assieme all’ente o agli enti partecipanti al meccanismo finanziario, le disposizioni per dare effetto a tali linee guida. Le linee guida riguarderanno in particolare:
- a)
- la determinazione delle priorità in materia di politiche, strategie e programmi come pure di direttive e criteri chiari e dettagliati concernenti le condizioni per l’accesso alle risorse finanziarie e il loro impiego, compresi il monitoraggio e la valutazione regolari di tale impiego;
- b)
- la presentazione alla Conferenza delle Parti, da parte dell’ente o degli enti, di rapporti regolari sull’adeguatezza e la regolarità del finanziamento delle attività legate all’attuazione della presente Convenzione;
- c)
- la promozione di metodi, meccanismi e regimi facenti ricorso a più fonti di finanziamento;
- d)
- le modalità per determinare in modo prevedibile e chiaro l’importo delle risorse finanziarie necessarie e disponibili per l’attuazione della presente Convenzione, tenendo presente che l’eliminazione degli inquinanti organici persistenti può richiedere un finanziamento duraturo, come pure le condizioni a cui detto importo è esaminato periodicamente;
- e)
- le modalità per la fornitura alle Parti interessate di assistenza in materia di valutazione dei bisogni e informazioni sulle fonti e i modelli di finanziamento disponibili, al fine di facilitarne il coordinamento.
8 La Conferenza delle Parti esamina, al più tardi in occasione della sua seconda riunione e in seguito a intervalli regolari, l’efficacia del meccanismo istituito ai sensi del presente articolo, la sua capacità di far fronte ai bisogni mutevoli delle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, i criteri e le linee guida di cui al paragrafo 7, il livello di finanziamento e l’efficienza degli enti istituzionali incaricati di gestire il meccanismo finanziario. Sulla base di questo esame, la Conferenza delle Parti adotta, ove necessario, opportune misure per migliorare l’efficacia del meccanismo, segnatamente tramite raccomandazioni e linee guida sulle misure da adottare per garantire un finanziamento adeguato e regolare al fine di rispondere alle esigenze delle Parti.
Art. 14 Disposizioni finanziarie provvisorie
A titolo provvisorio, tra la data di entrata in vigore della presente Convenzione e la prima riunione della Conferenza delle Parti o finché la Conferenza delle Parti non decida la struttura istituzionale da designare conformemente all’articolo 13, il principale ente incaricato della gestione del meccanismo di finanziamento di cui all’articolo 13 è la struttura istituzionale del Fondo mondiale per l’ambiente, che funziona conformemente allo Strumento per la ristrutturazione del Fondo mondiale per l’ambiente. La struttura istituzionale del Fondo mondiale per l’ambiente dovrebbe svolgere questa funzione attraverso misure di gestione che si riferiscano in modo specifico agli inquinanti organici persistenti, tenendo conto del fatto che potrebbero rivelarsi necessarie nuove disposizioni in materia.
Art. 15 Rapporti
1 Ciascuna Parte riferisce alla Conferenza delle Parti in merito alle misure che ha preso per attuare le disposizioni della presente Convenzione e all’efficacia di tali misure per il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione.
2 Ciascuna Parte fornisce al Segretariato:
- a)
- dati statistici sulle quantità totali di produzione, importazione ed esportazione di ciascuna delle sostanze chimiche elencate nell’allegato A e nell’allegato B o una stima realistica di tali dati;
- b)
- nella misura del possibile, un elenco degli Stati da cui ha importato ognuna di queste sostanze e degli Stati verso cui ha esportato ognuna di queste sostanze.
3 Queste informazioni sono trasmesse a intervalli periodici e nella forma decisa dalla Conferenza delle Parti in occasione della sua prima riunione.
Art. 16 Valutazione dell’efficacia
1 Per la prima volta quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione e in seguito a intervalli regolari determinati dalla Conferenza delle Parti, la Conferenza valuta l’efficacia della presente Convenzione.
2 Per facilitare tale valutazione, in occasione della sua prima riunione la Conferenza delle Parti avvia la determinazione delle modalità di raccolta di dati di monitoraggio paragonabili sulla presenza di sostanze chimiche elencate negli allegati A, B e C come pure sul loro trasporto nell’ambiente a livello regionale e mondiale. Tali disposizioni:
- a)
- dovrebbero essere attuate dalle Parti a livello regionale al momento opportuno, conformemente alle loro possibilità tecniche e finanziarie, utilizzando, nella misura del possibile, i programmi e i meccanismi di monitoraggio esistenti e promuovendo l’armonizzazione dei metodi;
- b)
- possono essere completate, se necessario, tenendo conto delle differenze tra le regioni e delle loro capacità di realizzare attività di monitoraggio;
- c)
- includono la presentazione alla Conferenza delle Parti di rapporti sui risultati delle attività di monitoraggio a livello regionale e mondiale a intervalli fissati dalla Conferenza delle Parti.
3 La valutazione descritta nel paragrafo 1 è effettuata sulla base delle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche ed economiche disponibili, ivi compresi:
- a)
- rapporti e altre informazioni di monitoraggio forniti conformemente al paragrafo 2;
- b)
- rapporti nazionali presentati conformemente all’articolo 15;
- c)
- informazioni sui casi di violazione fornite conformemente alle procedure stabilite ai sensi dell’articolo 17.
Art. 17 Violazioni
La Conferenza delle Parti elabora e approva quanto prima possibile le procedure e i dispositivi istituzionali al fine di determinare i casi di violazione delle disposizioni della presente Convenzione nonché le sanzioni da adottare nei confronti delle Parti inadempienti.
Art. 18 Composizione delle controversie
1 Le Parti dirimono ogni controversia sorta tra di loro riguardo all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta.
2 Nel ratificare, accettare o approvare la presente Convenzione o nell’aderirvi, o in ogni momento successivo, una Parte che non è un’organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare, in uno strumento scritto inoltrato al depositario, che, per ogni controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione, essa riconosce in quanto obbligatori nei confronti di ogni Parte che accetta lo stesso obbligo uno dei seguenti due mezzi di composizione delle controversie, oppure entrambi:
- a)
- l’arbitrato, in conformità con le procedure che la Conferenza delle Parti adotterà non appena possibile in un allegato;
- b)
- il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia.
3 Una Parte che è un’organizzazione regionale di integrazione economica può formulare una dichiarazione analoga per quanto concerne l’arbitrato, in conformità con le procedure di cui al paragrafo 2 a).
4 Una dichiarazione effettuata in applicazione del paragrafo 2 o del paragrafo 3 rimane in vigore fino alla scadenza in essa stabilita o fino allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata al depositario una notifica scritta di revoca della stessa.
5 Lo scadere di una dichiarazione, la notifica di revoca o una nuova dichiarazione non pregiudicano in alcun modo i procedimenti in corso davanti a un tribunale arbitrale o alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti alla controversia non stabiliscano diversamente di comune accordo.
6 Se le parti a una controversia non hanno accettato la stessa procedura in applicazione del paragrafo 2 e se non hanno potuto risolvere la controversia allo scadere di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui una Parte ha notificato all’altra l’esistenza di una controversia fra di loro, la controversia è sottoposta a una commissione di conciliazione, su richiesta di una qualsiasi delle parti in causa. La commissione di conciliazione presenta un rapporto corredato di raccomandazioni. Ulteriori procedure concernenti la commissione di conciliazione figureranno in un allegato, che la Conferenza delle Parti adotterà al più tardi in occasione della sua seconda riunione.
Art. 19 Conferenza delle Parti
1 Con la presente è istituita una Conferenza delle Parti.
2 La prima riunione della Conferenza delle Parti è convocata dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito, le riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti si terranno a intervalli regolari determinati dalla Conferenza stessa.
3 La Conferenza delle Parti indice riunioni straordinarie ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di una delle Parti, a condizione che tale richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.
4 In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti stabilisce e adotta all’unanimità il regolamento interno e il regolamento finanziario applicabili alla Conferenza stessa e ai suoi eventuali organi sussidiari, nonché le disposizioni finanziarie che disciplinano l’attività del Segretariato.
5 La Conferenza delle Parti tiene sotto costante controllo ed esame l’attuazione della presente Convenzione. Essa svolge le funzioni che le sono conferite dalla Convenzione e, a tal fine:
- a)
- istituisce, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6, gli organi sussidiari che reputa necessari per l’attuazione della Convenzione;
- b)
- coopera, ove necessario, con le organizzazioni internazionali e con gli organismi intergovernativi e non governativi competenti;
- c)
- esamina periodicamente tutte le informazioni comunicate alle Parti conformemente all’articolo 15, valutando anche l’efficacia dell’articolo 3 paragrafo 2 b) iii);
- d)
- esamina e adotta ogni altra misura che ritenga necessaria per la realizzazione degli obiettivi della Convenzione.
6 In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti istituisce un organo sussidiario denominato Comitato di esame degli inquinanti organici persistenti, incaricato di svolgere le funzioni a esso conferite dalla presente Convenzione. In particolare:
- a)
- i membri del Comitato di esame degli inquinanti organici persistenti sono nominati dalla Conferenza delle Parti. Il Comitato è composto di esperti nella valutazione o gestione delle sostanze chimiche, designati dai governi delle Parti. La nomina dei membri del Comitato è basata su un’equa distribuzione geografica;
- b)
- la Conferenza delle Parti delibera sul mandato, sull’organizzazione e sul funzionamento del Comitato;
- c)
- il Comitato si adopera per adottare le proprie raccomandazioni all’unanimità. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, l’unanimità non possa essere raggiunta in seno al Comitato, la raccomandazione sarà adottata a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti.
7 In occasione della sua terza riunione, la Conferenza delle Parti valuta la necessità di mantenere la procedura prevista dall’articolo 3 paragrafo 2 b), esaminandone anche l’efficacia.
8 L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica nonché qualsiasi Stato che non è Parte alla presente Convenzione possono essere rappresentati alle riunioni della Conferenza delle Parti in qualità di osservatori. Qualsiasi organo o organismo, nazionale o internazionale, governativo o non governativo, competente nelle materie disciplinate dalla Convenzione, che abbia comunicato al Segretariato il proprio desiderio di essere rappresentato a una riunione della Conferenza delle Parti in veste di osservatore, può essere ammesso ad assistervi, a condizione che almeno un terzo delle Parti presenti non vi si opponga. L’ammissione e la partecipazione degli osservatori sono disciplinate dal regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.
Art. 20 Segretariato
1 Con la presente è istituito un Segretariato.
2 Il Segretariato ha le seguenti funzioni:
- a)
- organizzare le riunioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi sussidiari e fornire loro i servizi richiesti;
- b)
- agevolare, su richiesta, l’assistenza alle Parti, in particolare quelle in sviluppo o ad economia in transizione, ai fini dell’attuazione della presente Convenzione;
- c)
- assicurare il necessario coordinamento con i Segretariati di altri organismi internazionali competenti;
- d)
- preparare e mettere a disposizione delle Parti rapporti periodici basati sulle informazioni ricevute in applicazione dell’articolo 15 e su altre informazioni disponibili;
- e)
- stipulare, sotto la supervisione generale della Conferenza delle Parti, gli accordi amministrativi o contrattuali necessari all’efficace adempimento delle proprie funzioni;
- f)
- svolgere le altre funzioni conferitegli dalla presente Convenzione nonché eventuali altre funzioni determinate dalla Conferenza delle Parti.
3 Ai fini della presente Convenzione, le funzioni del Segretariato sono svolte dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, a meno che la Conferenza delle Parti non decida, a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti, di affidare le funzioni del Segretariato a una o più altre organizzazioni internazionali.
Art. 21 Emendamenti alla Convenzione
1 Qualsiasi Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione.
2 Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati in occasione di una riunione della Conferenza delle Parti. Il testo di ogni proposta di emendamento è comunicato alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione in cui si prevede di procedere alla sua adozione. Il Segretariato comunica le proposte di emendamento anche ai firmatari della presente Convenzione e, per informazione, al depositario.
3 Le Parti si adoperano per raggiungere un’intesa unanime sulle proposte di emendamento alla presente Convenzione. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, l’unanimità non possa essere raggiunta, l’emendamento sarà adottato a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti.
4 L’emendamento è comunicato dal depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione.
5 La ratifica, l’accettazione o l’approvazione di un emendamento sono notificate per scritto al depositario. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 entra in vigore per le Parti che l’hanno accettato il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di almeno tre quarti delle Parti. In seguito, l’emendamento entra in vigore per qualsiasi altra Parte il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta Parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dell’emendamento.
Art. 22 Adozione e emendamento degli allegati
1 Gli allegati della presente Convenzione sono parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente Convenzione si intende riferito anche agli allegati.
2 I nuovi allegati possono avere per oggetto esclusivamente questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.
3 Per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di nuovi allegati alla presente Convenzione si applica la procedura seguente:
- a)
- gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura esposta nell’articolo 21 paragrafi 1, 2 e 3;
- b)
- se una delle Parti non può accettare un allegato aggiuntivo, essa lo notifica per scritto al depositario entro un anno dalla data in cui questi ha comunicato alle Parti l’adozione dell’allegato aggiuntivo. Il depositario informa immediatamente tutte le Parti in merito a ogni notifica ricevuta. Le Parti possono ritirare in qualsiasi momento una precedente notifica di non accettazione di un allegato aggiuntivo, nel qual caso l’allegato entra in vigore per la Parte interessata, fatta salva la lettera c) qui appresso;
- c)
- al termine di un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato alle Parti l’adozione di un nuovo allegato, quest’ultimo entra in vigore per tutte le Parti che non hanno presentato una notifica di non accettazione ai sensi della precedente lettera b).
4 La proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di emendamenti agli allegati A, B o C sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente Convenzione, salvo il fatto che un emendamento all’allegato A, B o C non entra in vigore nei confronti di una Parte che abbia formulato una dichiarazione in merito agli emendamenti a questi allegati conformemente all’articolo 25 paragrafo 4, nel qual caso l’emendamento entra in vigore per questa Parte il novantesimo giorno successivo alla data di deposito presso il depositario del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo a detto emendamento.
5 Per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di ogni emendamento agli allegati D, E o F si applica la procedura seguente:
- a)
- gli emendamenti sono proposti secondo la procedura esposta nell’articolo 21, paragrafi 1 e 2;
- b)
- le Parti decidono all’unanimità in merito agli emendamenti agli allegati D, E o F;
- c)
- la decisione di emendare gli allegati D, E o F è immediatamente comunicata alle Parti dal depositario. L’emendamento entra in vigore per tutte le Parti a una data da specificare nella decisione stessa.
6 Se un allegato aggiuntivo o un emendamento a un allegato sono legati a un emendamento alla presente Convenzione, il nuovo allegato o l’emendamento entrano in vigore soltanto al momento dell’entrata in vigore dell’emendamento alla Convenzione.
Art. 23 Diritto di voto
1 Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna Parte alla presente Convenzione dispone di un voto.
2 Un’organizzazione regionale di integrazione economica esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. L’organizzazione non esercita il diritto di voto se uno qualsiasi dei suoi Stati membri lo esercita, e viceversa.
Art. 24 Firma
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e di tutte le organizzazioni regionali di integrazione economica a Stoccolma il 23 maggio 2001 e presso la Sede Centrale delle Nazioni Unite a New York dal 24 maggio 2001 al 22 maggio 2002.
Art. 25 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1 La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. Essa è aperta all’adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica a partire dal giorno successivo alla data in cui è chiusa alla firma. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario.
2 Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica che diventa Parte alla presente Convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Se invece uno o più degli Stati membri di siffatta organizzazione sono Parti alla Convenzione, l’organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive competenze quanto all’adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione. In tal caso, l’organizzazione e i suoi Stati membri non possono esercitare parallelamente i diritti conferiti in virtù della Convenzione.
3 Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica dichiarano la portata della propria competenza riguardo alle materie disciplinate dalla Convenzione. Esse informano altresì il depositario, il quale a sua volta informa le Parti, su ogni eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.
4 Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, qualsiasi Parte può dichiarare che qualsiasi emendamento all’allegato A, B o C entra in vigore nei propri confronti solo in seguito al deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione di tale emendamento o adesione.
Art. 26 Entrata in vigore
1 La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2 Per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione, ovvero vi aderisce dopo che è stato depositato il cinquantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di tale Stato o organizzazione.
3 Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi strumento depositato da un’organizzazione regionale di integrazione economica non si considera complementare agli strumenti depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.
Art. 27 Riserve
Non si possono formulare riserve alla presente Convenzione.
Art. 28 Denuncia
1 Dopo tre anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione nei propri confronti, una Parte può in qualsiasi momento denunciare la Convenzione inviando notifica scritta al depositario.
2 La denuncia di cui sopra ha effetto al termine di un anno dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica, oppure in data ulteriore precisata nella notifica stessa.
Art. 29 Depositario
Il depositario della presente Convenzione è il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. 30 Testi autentici
L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Stoccolma il ventidue maggio duemilauno.
(Seguono le firme)
Allegato A1
Eliminazione
Parte I
Sostanza chimica | Attività | Deroga specifica2 |
Aldrina* N. CAS: 309-00-2 | Produzione | Nessuna |
Uso | Ectoparassiticida locale Insetticida | |
Alfa-esaclorocicloesano* N. CAS: 319-84-6 | Produzione | Nessuna |
Uso | Nessuno | |
Beta-esaclorocicloesano* N. CAS: 319-85-7 | Produzione | Nessuna |
Uso | Nessuno | |
Clordano* N. CAS: 57-74-9 | Produzione | Come ammessa per le Parti iscritte nel registro |
Uso | Ectoparassiticida locale Insetticida Insetticida contro le termiti Insetticida contro le termiti in edifici e dighe Insetticida contro le termiti su strade Additivo in adesivi per compensati | |
Clordecone* N. CAS: 143-50-0 | Produzione | Nessuna |
Uso | Nessuno | |
Sostanza chimica | Attività | Deroga specifica |
Decabromodifeniletere (BDE-209) del decabromodifeniletere commerciale (n. CAS: 1163-19-5) | Produzione | Come ammessa per le Parti iscritte nel registro |
Uso | Conformemente alla parte IX del presente allegato: Parti destinate ai veicoli specificati nel paragrafo 2 della parte IX del presente allegato; Tipi di aeromobili la cui domanda di omologazione è stata presentata prima di dicembre 2018 e ottenuta prima di dicembre 2022 e pezzi di ricambio destinati a questi aeromobili; Prodotti tessili che richiedono caratteristiche ignifughe, esclusi gli indumenti e i giocattoli; Additivi per alloggiamenti in plastica e parti destinate a elettrodomestici riscaldanti, ferri da stiro, ventilatori, riscaldatori a immersione contenenti parti elettriche o a contatto diretto con queste parti oppure che devono rispettare norme relative ai materiali ignifughi, con tenori inferiori al 10 per cento in massa della parte; Schiuma di poliuretano per l’isolamento degli edifici. | |
Dieldrina* N. CAS: 60-57-1 | Produzione | Nessuna |
Uso | In attività agricole | |
Endosulfano tecnico* (N. CAS: 115-29-7) e relativi isomeri dell’endosulfano* (N. CAS: 959-98-8 e N. CAS: 33213-65-9) | Produzione | Come ammessa per le Parti iscritte nel registro |
Uso | Combinazioni coltura/parassita iscritte conformemente alle disposizioni della parte VI del presente allegato | |
Endrina* N. CAS: 72-20-8 | Produzione | Nessuna |
Uso | Nessuno | |
Eptacloro* N. CAS: 76-44-8 | Produzione | Nessuna |
Uso | Insetticida contro le termiti Insetticida contro le termiti in strutture di case Insetticida contro le termiti (sotterraneo) Trattamento del legno In cassette di diramazione dei cavi interrate | |
Esabromobifenile* N. CAS: 36355-01-8 | Produzione | Nessuna |
Uso | Nessuno | |
Esabromociclododecano | Produzione | Come ammessa per le Parti iscritte nel registro, conformemente alle disposizioni della parte VII del presente allegato |
Uso | Polistirene espanso ed estruso in uso nel settore edile, conformemente alle disposizioni della parte VII del presente allegato | |
Esabromodifeniletere* e eptabromodifeniletere* | Produzione | Nessuna |
Uso | Articoli conformemente alle disposizioni della parte IV del presente allegato | |
Esaclorobenzene N. CAS: 118-74-1 | Produzione | Come ammessa per le Parti iscritte nel registro |
Uso | Prodotto intermedio Solvente nei pesticidi Prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito3 | |
Esaclorobutadiene N. CAS: 87-68-3 | Produzione | Nessuna |
Uso | Nessuno | |
Lindano* N. CAS: 58-89-9 | Produzione | Nessuna |
Uso | Prodotto farmaceutico per il trattamento di seconda linea dei pidocchi e della scabbia nelle persone | |
Mirex* N. CAS: 2385-85-5 | Produzione | Come ammessa per le Parti iscritte nel registro |
Uso | Insetticida contro le termiti | |
Paraffine clorurate a catena corta (alcani, C10–13, clorurati)+: idrocarburi clorurati a catena lineare da C10 a C13 con un tenore in cloro superiore al 48 per cento in massa. Ad esempio, le sostanze con i numeri CAS seguenti possono contenere paraffine clorurate a catena corta: n. CAS 85535-84-8 n. CAS 68920-70-7 n. CAS 71011-12-6 n. CAS 85536-22-7 n. CAS 85681-73-8 n. CAS 108171-26-2 | Produzione | Come ammessa per le Parti iscritte nel registro |
Uso | Additivi per la fabbricazione di cinghie di trasmissione nell’industria della gomma naturale e sintetica; Pezzi di ricambio di nastri trasportatori in gomma nell’industria mineraria e forestale Industria conciaria, in particolare per l’ingrassaggio del cuoio Additivi lubrificanti, in particolare per i motori di automobili, i generatori elettrici e i parchi eolici come pure per la trivellazione alla ricerca di gas e petrolio e le raffinerie per la produzione di diesel Tubi per lampadine decorative d’esterno Vernici impermeabilizzanti e ignifughe Adesivi Trasformazione di metalli Plastificanti secondari nei cloruri di polivinile morbidi, tranne in giocattoli e prodotti per bambini | |
Pentaclorobenzene* N. CAS: 608-93-5 | Produzione | Nessuna |
Uso | Nessuno | |
Pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri | Produzione | Come ammessa per le Parti iscritte nel registro conformemente alle disposizioni della parte VIII del presente allegato |
Uso | Come ammessa per le Parti iscritte nel registro conformemente alle disposizioni della parte VIII del presente allegato | |
Bifenili policlorurati (PCB)* | Produzione | Nessuna |
Uso | Articoli in uso conformemente alle disposizioni della parte II del presente allegato | |
Policloronaftaleni, segnatamente i dicloronaftaleni, i tricloronaftaleni, i pentacloronaftaleni, gli esacloronaftaleni, gli eptacloronaftaleni, l’ottacloronaftalene | Produzione | Intermediari nella produzione dei polifluoronaftaleni, segnatamente l’ottafluoronaftalene |
Uso | Produzione di polifluoronaftaleni, segnatamente di ottafluoronaftalene | |
Tetrabromodifeniletere* e pentabromodifeniletere* | Produzione | Nessuna |
Uso | Articoli conformemente alle disposizioni della parte V del presente allegato | |
Toxafene* N. CAS: 8001-35-2 | Produzione | Nessuna |
Uso | Nessuno | |
Note:
- i)
- Salvo diversa disposizione della presente Convenzione, i quantitativi di una sostanza chimica presenti non intenzionalmente in prodotti e articoli sotto forma di contaminanti traccia sono esclusi dal presente allegato.
- ii)
- La presente nota non va intesa come una deroga specifica riguardante la produzione e l’uso ai fini dell’articolo 3 paragrafo 2. I quantitativi di una sostanza chimica presenti sotto forma di costituenti di articoli fabbricati oppure già in uso prima o al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo corrispondente per detta sostanza chimica sono esclusi dal presente allegato, a condizione che le Parti interessate abbiano notificato al Segretariato che quel particolare tipo di articolo rimane in uso sul loro territorio. Il Segretariato rende pubbliche tali notifiche.
- iii)
- La presente nota, che non si applica alle sostanze chimiche il cui nome è seguito da un asterisco nella colonna «Sostanza chimica» della parte I del presente allegato, non va intesa come una deroga specifica riguardante la produzione e l’uso ai fini dell’articolo 3 paragrafo 2. Visto che nell’ambito della produzione e dell’uso di un prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito non dovrebbero esserci quantitativi apprezzabili della sostanza chimica che raggiungono l’essere umano o l’ambiente, una Parte, previa notifica al Segretariato, può autorizzare la produzione e l’uso, quale prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito, di quantitativi di una sostanza chimica inclusa nel presente allegato che è trasformata chimicamente durante la produzione di altre sostanze chimiche che, in base ai criteri dell’allegato D paragrafo 1, non presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti. Detta notifica deve includere i dati relativi alla produzione totale e all’uso della sostanza chimica, o una stima realistica di tali dati, e informazioni concernenti la natura del processo in sistema chiuso limitato a un sito, compresa la quantità di inquinante organico persistente utilizzato come materiale di partenza non trasformato e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante traccia nel prodotto finale. Questa procedura si applica salvo diversa disposizione del presente allegato. Il Segretariato mette queste notifiche a disposizione della Conferenza delle Parti e del pubblico. Questa produzione o utilizzazione non è considerata una deroga specifica riguardante la produzione e l’uso e va sospesa dopo un periodo di dieci anni, a meno che la Parte interessata non presenti una nuova notifica al Segretariato, nel qual caso il termine sarà prorogato di altri dieci anni, a meno che la Conferenza delle Parti non decida diversamente, dopo aver esaminato la produzione e l’uso. La procedura di notifica può essere ripetuta.
- iv)
- Tutte le deroghe specifiche previste dal presente allegato possono essere fatte valere dalle Parti che le hanno fatte iscrivere nel registro conformemente all’articolo 4, fatta eccezione per le deroghe concernenti l’uso di bifenili policlorurati negli articoli in uso conformemente alle disposizioni della parte II, deroghe di cui tutte le parti possono prevalersi, l’uso di esabromodifeniletere e di eptabromodifeniletere conformemente alle disposizioni della parte IV, nonché l’uso di tetrabromodifeniletere e di pentabromodifeniletere conformemente alle disposizioni della parte V del presente allegato.
- v)
- L’endosulfano tecnico (N. CAS: 115-29-7), i suoi isomeri (N. de CAS: 959—98-8 e N. CAS: 33213-65-9) e i solfati di endosulfano (N. CAS: 1031—07-8) sono stati valutati e identificati come inquinanti organici persistenti.
- vi)
- Il pentaclorofenolo (N. CAS: 87-86-5), il pentaclorofenato di sodio (N. CAS: 131-52-2 e 27735-64-4 (come monoidrato) e il laurato di pentaclorobifenile N. CAS: 3772-94-9), considerati con i loro prodotti di trasformazione, il pentacloroanisole (N. CAS: 1825-21-4), sono stati identificati come inquinanti organici persistenti.
- (vii)
- La nota (i) non si applica alle quantità di una sostanza chimica, il cui nome è seguito dal segno «+» nella colonna «Sostanza chimica» della parte I del presente allegato, contenute in miscele in tenori superiori o uguali all’1 per cento in massa.
Parte II Bifenili policlorurati
Ciascuna Parte:
- a)
- ai fini dell’eliminazione dell’uso di bifenili policlorurati nelle attrezzature tecniche (ad es. trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquido) entro il 2025 prende misure conformemente alle seguenti priorità, fatto salvo l’esame da parte della Conferenza delle Parti:
- i)
- impegnarsi in modo particolare per identificare, etichettare e ritirare dalla circolazione le attrezzature contenenti più del 10 per cento e di 5 litri di bifenili policlorurati,
- ii)
- impegnarsi in modo particolare per identificare, etichettare e ritirare dalla circolazione le attrezzature contenenti più dello 0,05 per cento e di 5 litri di bifenili policlorurati,
- iii)
- impegnarsi a identificare e ritirare dalla circolazione le attrezzature contenenti più dello 0,005 per cento e di 0,05 litri di bifenili policlorurati;
- b)
- conformemente alle priorità enunciate nella lettera a), promuove le seguenti misure volte a ridurre l’esposizione e i rischi, al fine di controllare l’uso di bifenili policlorurati:
- i)
- uso unicamente in attrezzature intatte ed ermetiche e solo in aree in cui i rischi di emissione nell’ambiente possono essere ridotti al minimo e vi si può rimediare rapidamente,
- ii)
- rinuncia all’uso in attrezzature situate in aree associate alla produzione o alla trasformazione di alimenti per l’essere umano o per gli animali,
- iii)
- in caso di uso in aree popolate, compresi gli ospedali e le scuole, adozione di tutte le misure ragionevoli per prevenire i guasti ai sistemi elettrici che potrebbero provocare un incendio e ispezione regolare delle attrezzature per individuare eventuali perdite;
- c)
- nonostante l’articolo 3 paragrafo 2, assicura che le attrezzature contenenti bifenili policlorurati descritte nella lettera a) non siano esportate o importate, salvo a fini di una gestione dei rifiuti rispettosa dell’ambiente;
- d)
- salvo per le operazioni di manutenzione e servizio, non autorizza il ricupero ai fini di una riutilizzazione in altre attrezzature di liquidi con un tenore di bifenili policlorurati superiore allo 0,005 per cento;
- e)
- si impegna in modo particolare per giungere a una gestione rispettosa dell’ambiente dei rifiuti liquidi contenenti bifenili policlorurati e delle attrezzature contaminate con bifenili policlorurati che presentano un tenore di bifenili policlorurati superiore allo 0,005 per cento, conformemente all’articolo 6 paragrafo 1, quanto prima e comunque non oltre il 2028, fatto salvo l’esame da parte della Conferenza delle Parti;
- f)
- invece della nota ii) nella parte I del presente allegato, si impegna a identificare altri articoli contenenti più dello 0,005 per cento di bifenili policlorurati (ad es. guaine di cavi, materiali di calafataggio e oggetti verniciati) e a gestirli conformemente all’articolo 6 paragrafo 1;
- g)
- elabora ogni cinque anni un rapporto sui progressi fatti nell’eliminazione dei bifenili policlorurati e lo presenta alla Conferenza delle Parti in applicazione dell’articolo 15;
- h)
- i rapporti descritti nella lettera g) sono considerati, se del caso, dalla Conferenza delle Parti nei suoi esami concernenti i bifenili policlorurati. La Conferenza delle Parti esamina i progressi fatti nell’eliminazione dei bifenili policlorurati a intervalli di cinque anni, o in base a un’altra periodicità opportuna, tenendo conto di questi rapporti.
Parte III Definizioni
Ai fini del presente allegato:
- a)
- «Esabromodifeniletere» e «eptabromodifeniletere» designano il 2,2',4,4',5,5'-esabromodifeniletere (BDE-153, N. CAS: 68631-49-2), il 2,2',4,4',5,6'-esabromodifeniletere (BDE-154, N. CAS: 207122-15-4), il 2,2',3,3',4,5',6-eptabromodifeniletere (BDE-175, N. CAS: 446255-22-7), il 2,2',3,4,4',5',6-eptabromodifeniletere (BDE-183, N. CAS: 207122-16-5), nonché gli altri esa- ed eptabromodifenileteri presenti nell’ottabromodifeniletere in commercio.
- b)
- «Tetrabromodifeniletere» e «pentabromodifeniletere» designano il 2,2',4,4'-tetrabromodifeniletere (BDE-47, N. CAS: 5436-43-1), il 2,2',4,4',5-pentabromodiphényléther (BDE-99, N. CAS: 60348-60-9) nonché gli altri tetra- e pentabromodifenileteri presenti nel pentabromodifeniletere in commercio.
- c)
- «Esabromociclododecano» designa l’esabromociclododecano (N. CAS: 25637-99-4), il 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano (N. CAS: 3194-55-6) e i suoi principali diastereoisomeri: l’alfa-esabromociclododecanp (N. CAS: 134237-50-6), il beta-esabromociclododecano (N. CAS: 134237-51-7) e il gamma-esabromociclododecano (N. CAS 134237-52-8).
Parte IV Esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere
1 Una Parte può autorizzare il riciclaggio di articoli contenenti o che potrebbero contenere esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere, come pure l’utilizzo e lo smaltimento definitivo di articoli fabbricati a partire da materiali riciclati contenenti o che potrebbero contenere esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere, purché:
- a)
- il riciclaggio e lo smaltimento definitivo siano effettuati in modo ecologico e non permettano di recuperare esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere ai fini del riutilizzo;
- b)
- la Parte adotti misure per impedire l’esportazione di articoli contenenti concentrazioni di esabromodifeniletere e di eptabromodifeniletere superiori a quelle autorizzate negli articoli venduti, utilizzati, importati o fabbricati sul proprio territorio;
- c)
- la Parte abbia espresso al Segretariato la propria intenzione di ricorrere alla presente deroga.
2 Nel corso della sua sesta riunione ordinaria e, in seguito, durante una riunione ordinaria su due, la Conferenza delle Parti valuterà i progressi compiuti dalle Parti nella realizzazione del loro fine ultimo di eliminare l’esabromodifeniletere e l’eptabromodifeniletere contenuti negli articoli e vaglierà l’opportunità di mantenere la presente deroga. In ogni caso, quest’ultima scadrà al più tardi nel 2030.
Parte V Tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere
1 Una Parte può autorizzare il riciclaggio di articoli contenenti o che potrebbero contenere tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere, nonché l’utilizzo e lo smaltimento definitivo di articoli fabbricati a partire da materiali riciclati contenenti o che potrebbero contenere tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere, purché:
- a)
- il riciclaggio e lo smaltimento definitivo siano effettuati in modo razionale dal profilo ecologico e non permettano di recuperare tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere ai fini del riutilizzo;
- b)
- la Parte non consenta che la presente deroga comporti l’esportazione di articoli contenenti concentrazioni di tetrabromodifeniletere e di pentabromodifeniletere superiori a quelle autorizzate sul proprio territorio;
- c)
- la Parte abbia espresso al Segretariato la propria intenzione di ricorrere alla presente deroga.
2 Nel corso della sua sesta riunione ordinaria e, in seguito, durante una riunione ordinaria su due, la Conferenza delle Parti valuterà i progressi compiuti dalle Parti nella realizzazione del loro fine ultimo di eliminare il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere contenuti negli articoli e vaglierà l’opportunità di mantenere la presente deroga. In ogni caso, quest’ultima scadrà al più tardi nel 2030.
Parte VI Endosulfano tecnico e relativi isomeri (endosulfano)
È posto fine alla produzione e all’uso di endosulfano, salvo per le Parti che hanno notificato al Segretariato la loro intenzione di produrlo e/o usarlo in virtù dell’articolo 4 della presente Convenzione. Possono essere accordate deroghe specifiche per l’uso di endosulfano sulle seguenti combinazioni coltura/parassita:
Coltura | Parassita |
Mela | Afidi |
Pisello del tropico | Afidi, larve, nottua del soia (Plusia orichalsia), elotide del cotone (Helicoverpa armigera) |
Fagiolo, fagiolo d’Egitto (Dolichos lablab) | Afidi, minatrici fogliari, mosche bianche |
Peperoncino, cipolla, patata | Afidi, cicadellidi |
Caffè | Scolito del caffè (Hypothenemus hampei), verme del fusto (Xylotrechus quadripes, Monochamus leuconotus) |
Cotone | Afidi, elotide del cotone (Helicoverpa armigera), cicadellidi, piralide del soia (Syllepte derogata), verme rosso del cotone, tripidi, mosche bianche |
Melanzana, gombo | Afidi, tignola dei cavoli (Plutella xylostella), cicadellidi, verme dei frutti e buttati |
Arachide | Afidi |
Iuta | Spilosoma obliqua, acaro giallo |
Mais | Afidi, nottua del miglio (Sesamia cretica, Sesamia calamistis), verme del fusto (Busseola fusca) |
Mango | Mosca della frutta, cicaline del mango (Idiocerus clypealis) |
Senape | Afidi, cecidomie |
Riso | Cecidomie, crisomele del riso (Dicladispa armigera), verme del fusto (Scirpophaga incertulas), cicalina bianca |
Tè | Afidi, larve, tortrice del tè (Cydia leucostoma), cocciniglie farinose, cocciniglie, piccola cicalina verde (Empoasca vitis), falena del tè (Megabiston plumosaria), cimice del tè (Helopeltis theivora), tripide |
Tabacco | Afidi, nottua orientale del tabacco (Heliothis assulta) |
Pomodoro | Afidi, tignola dei cavoli (Plutella xylostella), cicadellidi, minatrice fogliare, verme dei frutti e buttati, mosche bianche |
Frumento | Afidi, nottua, termiti |
Parte VII Esabromociclododecano
Ciascuna Parte che ha fatto iscrivere nel registro una deroga conformemente all’articolo 4 per la produzione e l’uso di polistirene espanso ed estruso nel settore edile deve adottare le misure (etichettatura o altro dispositivo) che consentano di identificare facilmente per tutto il ciclo di vita il polistirene espanso ed estruso contenente esabromociclododecano.
Parte VIII Pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri
Ciascuna parte che ha fatto registrare una deroga conformemente all’articolo 4 per la produzione e l’uso di pentaclorofenolo per trattare i pali dell’elettricità e le loro traverse adotta le misure necessarie affinché i pali elettrici e le loro traverse trattate con pentaclorofenolo possano essere facilmente identificabili, per mezzo delle loro etichette o di altri mezzi, durante tutto il loro ciclo di vita. Gli articoli trattati con pentaclorofenolo non dovrebbero essere riutilizzati per altri scopi non contemplati dalla deroga.
Parte IX Decabromodifeniletere
1 La produzione e l’impiego del decabromodifeniletere sono aboliti, tranne per le Parti che hanno notificato al Segretariato la loro intenzione di produrlo e utilizzarlo conformemente all’articolo 4.
2 Deroghe specifiche per le parti destinate ai veicoli possono essere concesse per la produzione e l’uso di decabromodifeniletere commerciale limitatamente agli ambiti seguenti:
- a)
- Parti destinate ai veicoli di vecchia generazione, definiti come veicoli non più prodotti in serie, le cui parti sono incluse in almeno una delle categorie seguenti:
- i)
- gruppo motopropulsore ed elementi situati sotto il cofano quali cavi di massa e di collegamento della batteria, tubi della climatizzazione mobile, gruppo motopropulsore, anelli di collettori di scarico, isolamento del vano motore, cavi e cinghie sotto il cofano (cavi motore ecc.), sensori di velocità, tubi, moduli di ventilazione e sensori di detonazione;
- ii)
- sistemi di alimentazione a carburante quali tubi, serbatoi e parti basse del serbatoio per carburante;
- iii)
- dispositivi pirotecnici ed elementi a contatto con questi ultimi quali cavi di attivazione del gonfiamento degli airbag, rivestimenti e tessuti dei sedili (solo se pertinenti in relazione agli airbag) e airbag (frontali e laterali);
- iv)
- sospensioni e inserti all’interno quali le rifiniture interne, i materiali di insonorizzazione acustica e le cinture di sicurezza.
- b)
- Le parti di veicoli specificate nei paragrafi 2 (a) da (i) a (iv) qui sopra e quelle incluse in almeno una delle categorie seguenti:
- i)
- plastica rinforzata (cruscotto e rifiniture interne);
- ii)
- parti situate sotto il cofano o il cruscotto [blocco di collegamento o di fusibili, fili elettrici ad amperaggio più elevato e guaine di cavi (fili delle candele)];
- iii)
- dispositivi elettrici ed elettronici (involucri e supporti di batterie, connettori elettrici per il controllo del motore, componenti di autoradio con lettore CD, navigatori satellitari, sistemi di geolocalizzazione e informatici);
- iv)
- parti contenenti tessuti quali ponti posteriori, imbottiture, rivestimenti del tetto, sedili, poggiatesta, alette parasole, pannelli, tappetini.
3 Le deroghe specifiche concernenti le parti specificate nel paragrafo 2 (a) qui sopra perderanno validità alla fine del ciclo di vita dei veicoli di vecchia generazione oppure nel 2036, a seconda di quale interviene prima.
4 Le deroghe specifiche concernenti le parti specificate nel paragrafo 2 (b) qui sopra perderanno validità alla fine del ciclo di vita dei veicoli oppure nel 2036, a seconda di quale interviene prima.
5 Le deroghe specifiche concernenti i pezzi di ricambio destinati ai tipi di aeromobili la cui domanda di omologazione è stata richiesta prima del dicembre 2018 e ottenuta prima del dicembre 2022 perderanno validità alla fine del ciclo di vita di queste aeromobili.
1 Nuovo testo giusta le Dec. n. SC-7/12, SC-7/13 e SC-7/14 della Conferenza delle Parti adottate il 15 mag. 2015 (RU 2017 725). Aggiornato dalle Dec. n. SC-8/10, SC-8/11 e SC-8/12 della Conferenza delle Parti, adottate il 5 mag. 2017, in vigore per la Svizzera dal 18 dic. 2018 (RU 2019 603).
2 Va rilevato che in data 17 mag. 2009 nessuna delle Parti era registrata per le deroghe specifiche elencate nell’all. A concernenti l’aldrina, il clordano, la dieldrina, l’eptacloro, l’esaclorobenzene e il mirex. Pertanto, conformemente all’art. 4 par. 9 della Conv, per dette deroghe, indicate in corsivo nella presente tabella, non possono essere ammesse nuove registrazioni.
3 Si rileva che, benché la deroga specifica per l’utilizzo dell’esaclorobenzene quale prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito non sia più valida, tale utilizzo rimane possibile conformemente alla nota (iii).
Allegato B1
Limitazione
Parte I
Sostanza chimica | Attività | Scopo accettabile o deroga specifica2 |
DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-clorofenil)etano) N. CAS: 50-29-3 | Produzione | Scopo accettabile: uso nella lotta contro i vettori di malattie conformemente alla parte II del presente allegato Deroga specifica: prodotto intermedio nella produzione di dicofol prodotto intermedio |
Uso | Scopo accettabile: lotta contro i vettori di malattie conformemente alla parte II del presente allegato Deroga specifica: produzione di dicofol prodotto intermedio | |
Sostanza chimica | Attività | Scopo accettabile o deroga specifica |
Acido perfluorottano solfonico (N. CAS: 1763-23-1), i suoi salia e fluoruro di perfluorottano sulfonile (N. CAS: 307-35-7) | Produzione | Scopo accettabile: conformemente alla parte III del presente allegato, produzione di altre sostanze chimiche destinate esclusivamente agli usi elencati qui di seguito; produzione finalizzata agli usi elencati qui di seguito. Deroga specifica: come ammessa per le Parti iscritte nel registro. |
a Per esempio: perfluorottano solfonato di potassio (N. CAS: 2795-39-3); perfluorottano solfonato di litio (N. CAS: 29457-72-5); perfluorottano solfonato di ammonio (N. CAS: 29081-56-9); perfluorottano solfonato di dietanolammonio (N. CAS: 70225-14-8); perfluorottano solfonato di tetraetilammonio (N. CAS: 56773-42-3); perfluorottano solfonato di didecildimetilammonio (N. CAS: 251099-16-8) | Uso | Scopo accettabile: uso conforme alla parte III del presente allegato nei seguenti scopi accettabili o in quanto prodotto intermedio per la produzione di sostanze chimiche nei seguenti scopi accettabili:
|
Deroga specifica: per gli usi specifici o l’uso in quanto prodotto intermedio finalizzato alla produzione di sostanze chimiche destinate agli usi specifici seguenti:
| ||
Note:
- i)
- Salvo diversa disposizione della presente Convenzione, i quantitativi di una sostanza chimica presenti non intenzionalmente in prodotti e articoli sotto forma di contaminanti traccia sono esclusi dal presente allegato.
- ii)
- La presente nota non va intesa come un fine accettabile o una deroga specifica riguardante la produzione e l’uso ai fini dell’articolo 3 paragrafo 2. I quantitativi di una sostanza chimica presenti sotto forma di costituenti di articoli fabbricati oppure già in uso prima o al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo corrispondente per detta sostanza chimica sono esclusi dal presente allegato, a condizione che una Parte abbia notificato al Segretariato che quel particolare tipo di articolo rimane in uso sul proprio territorio. Il Segretariato rende pubbliche tali notifiche.
- iii)
- La presente nota non va intesa come una deroga specifica riguardante la produzione e l’uso ai fini dell’articolo 3 paragrafo 2. Visto che nell’ambito della produzione e dell’uso di un prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito non dovrebbero esserci quantitativi apprezzabili della sostanza chimica che raggiungono l’essere umano o l’ambiente, una Parte, previa notifica al Segretariato, può autorizzare la produzione e l’uso, quale prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito, di quantitativi di una sostanza chimica inclusa nel presente allegato che è trasformata chimicamente durante la produzione di altre sostanze chimiche che, in base ai criteri dell’allegato D paragrafo 1, non presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti. Detta notifica deve includere i dati relativi alla produzione totale e all’uso della sostanza chimica, o una stima realistica di tali dati, e informazioni concernenti la natura del processo in sistema chiuso limitato a un sito, compresa la quantità di inquinante organico persistente utilizzato come materiale di partenza non trasformato e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante traccia nel prodotto finale. Questa procedura si applica salvo diversa disposizione del presente allegato. Il Segretariato mette queste notifiche a disposizione della Conferenza delle Parti e del pubblico. Questa produzione o uso non è considerata una deroga specifica riguardante la produzione o l’uso e va sospesa dopo un periodo di dieci anni, a meno che la Parte interessata non presenti una nuova notifica al Segretariato, nel qual caso il termine sarà prorogato di altri dieci anni, a meno che la Conferenza delle Parti non decida diversamente, dopo aver esaminato la produzione e l’uso. La procedura di notifica può essere ripetuta.
- iv)
- Tutte le deroghe specifiche previste dal presente allegato possono essere fatte valere dalle Parti che le hanno fatte iscrivere nel registro conformemente all’articolo 4.
Parte II DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano)
1 è posto fine alla produzione e all’uso del DDT, salvo per le Parti che hanno notificato al Segretariato la loro intenzione di produrlo e/o usarlo. Con la presente è istituito un registro del DDT, accessibile al pubblico e tenuto dal Segretariato.
2 Nei casi in cui non disponga di alternative localmente sicure, efficaci e finanziabili, ogni Parte che produce e/o usa DDT limita tale produzione e/o uso alla lotta contro i vettori di malattie conformemente alle raccomandazioni e alle direttive dell’Organizzazione mondiale della sanità concernenti l’uso del DDT.
3 Nel caso in cui una Parte non iscritta nel registro del DDT ritenga di aver bisogno del DDT per la lotta contro i vettori di malattie, essa lo notifica al Segretariato quanto prima, in modo da essere immediatamente iscritta nel registro del DDT. Contemporaneamente, lo notifica all’Organizzazione mondiale della sanità.
4 Ogni tre anni, ogni Parte che usa DDT fornisce al Segretariato e all’Organizzazione mondiale della sanità informazioni sui quantitativi utilizzati, sulle condizioni di tale impiego e sul suo interesse per la strategia profilattica di detta Parte, nella forma decisa dalla Conferenza delle Parti in consultazione con l’Organizzazione mondiale della sanità.
5 Al fine di ridurre e, progressivamente, eliminare l’uso del DDT, la Conferenza delle Parti incoraggia:
- a)
- ogni Parte che usa DDT a elaborare e ad attuare un piano d’azione nell’ambito del piano d’attuazione descritto nell’articolo 7. Tale piano d’azione comprende:
- i)
- l’elaborazione di meccanismi normativi e di altra natura al fine di garantire che l’uso del DDT sia limitato alla lotta contro i vettori di malattie,
- ii)
- l’adozione di prodotti, strategie e metodi alternativi adeguati, comprese strategie di gestione delle resistenze, al fine di assicurare l’efficacia continua di tali alternative,
- iii)
- misure volte a rafforzare l’assistenza sanitaria e a ridurre l’incidenza della malattia;
- b)
- le Parti, nella misura delle loro possibilità, a promuovere la ricerca e lo sviluppo di strategie, metodi e prodotti chimici e non chimici alternativi sicuri per le Parti che usano DDT, conformemente alle condizioni di questi Paesi e allo scopo di ridurre l’onere umano ed economico della malattia. Tra i fattori da privilegiare nell’esame delle alternative o delle combinazioni di alternative figurano i rischi per la salute umana e le ripercussioni sull’ambiente di tali alternative. Sono alternative valide al DDT quelle meno rischiose per la salute umana e per l’ambiente, più adatte alla lotta contro le malattie in base alle condizioni delle Parti interessate e suffragate da dati di monitoraggio.
6 Per la prima volta in occasione della prima riunione e in seguito almeno ogni tre anni, la Conferenza delle Parti valuta, in consultazione con l’Organizzazione mondiale della sanità, se il DDT è ancora necessario per la lotta contro i vettori di malattie in base alle informazioni scientifiche, tecniche, ambientali ed economiche disponibili, concernenti in particolare:
- a)
- la produzione e l’uso del DDT e le condizioni enunciate nel paragrafo 2;
- b)
- la disponibilità, l’idoneità e l’attuazione delle alternative al DDT;
- c)
- i progressi fatti nel rafforzare la capacità dei Paesi interessati di passare a queste alternative in condizioni di sicurezza.
7 In qualsiasi momento, una Parte può ritirare il proprio nome dal registro del DDT tramite notifica scritta al Segretariato. Il ritiro entra in vigore alla data indicata nella notifica.
Parte III Acido perfluorottano solfonico, i suoi sali e fluoruro di perfluorottano sulfonile
1 La produzione e l’uso di acido perfluorottano solfonico, dei suoi sali e di fluoruro di perfluorottano sulfonile sono abbandonati da tutte le Parti, salvo nei casi previsti nella prima parte del presente allegato per le Parti che hanno espresso al Segretariato l’intenzione di produrli o di utilizzarli per uno scopo accettabile. La presente Convenzione istituisce un Registro degli scopi accettabili accessibile al pubblico. La tenuta di detto Registro è garantita dal Segretariato. Se una Parte non iscritta al registro constata l’esigenza di ricorrere all’acido perfluorottano solfonico, ai suoi sali o al fluoruro di perfluorottano sulfonile per uno scopo accettabile menzionato nella prima parte del presente allegato, deve notificarlo quanto prima al Segretariato in modo tale da poter essere immediatamente iscritta nel registro.
2 Le Parti che producono o utilizzano queste sostanze tengono conto, se del caso, degli orientamenti forniti nei passaggi pertinenti delle indicazioni generali sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori prassi ambientali di cui alla parte V dell’allegato C alla presente Convenzione.
3 Ogni Parte che utilizza e/o produce queste sostanze stende, a scadenza quadriennale, un rapporto sui propri progressi nell’eliminazione dell’acido perfluorottano solfonico, dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano sulfonile e trasmette le informazioni su detti progressi alla Conferenza delle Parti nel quadro dell’obbligo di rapporto in virtù dell’articolo 15 della Convenzione.
4 Al fine di ridurre e, a termine, di eliminare l’uso e/o la produzione di queste sostanze, la Conferenza delle Parti sollecita:
- a)
- le Parti che utilizzano queste sostanze ad adottare misure al fine di eliminarne gli usi per i quali sono disponibili prodotti o altre soluzioni alternativi;
- b)
- le Parti che utilizzano e/o producono queste sostanze a elaborare e attuare un piano d’azione nel quadro del piano d’attuazione di cui all’articolo 7;
- c)
- le Parti a promuovere, nella misura dei mezzi a loro disposizione, la ricerca e lo sviluppo di prodotti, processi, strategie e metodi alternativi chimici e non chimici che non comportino rischi per le Parti che fanno uso di dette sostanze, pertinenti alla situazione di questi Paesi. I fattori da privilegiare nello studio di soluzioni alternative o di soluzioni combinate includono i rischi per la salute umana e gli effetti di dette soluzioni sull’ambiente.
5 La Conferenza delle Parti valuta se queste sostanze permangono necessarie per i vari scopi accettabili e per le deroghe specifiche menzionate in precedenza, sulla base di informazioni scientifiche, tecniche, ambientali ed economiche disponibili, segnatamente:
- a)
- le informazioni fornite nei rapporti di cui al paragrafo 3;
- b)
- le informazioni sulla produzione e sull’uso di tali sostanze;
- c)
- le informazioni sulla disponibilità, la pertinenza e l’applicazione delle soluzioni alternative di tali sostanze;
- d?
- le informazioni sui progressi compiuti nell’ambito del rafforzamento della capacità dei Paesi di ricorrere a dette soluzioni alternative in tutta sicurezza.
6 La valutazione summenzionata avrà luogo per la prima volta nel 2015 al più tardi e, in seguito, ogni quattro anni, in occasione di una riunione ordinaria della Conferenza delle Parti.
7 Data la complessità del loro uso e il coinvolgimento di numerosi settori della società, potrebbero esistere altre applicazioni di queste sostanze di cui i Paesi non sono a conoscenza. Le Parti che sono a conoscenza di tali usi sono invitate a informarne quanto prima il Segretariato.
8 In qualsiasi momento, una Parte può ritirarsi dal registro degli scopi accettabili tramite notifica scritta al Segretariato. Il ritiro entra in vigore alla data indicata nella notifica.
9 Le disposizioni della nota iii) della parte I dell’allegato B non si applicano a queste sostanze.
1 Aggiornato dalle Dec. n. SC-4/10 a SC-4/18 della Conferenza delle Parti adottate l’8 mag. 2009, in vigore dal 26 ago. 2010 (RU 2011 4405). Giusta l’art. 22 par. 4 della Conv. le mod. sono in vigore per il Canada dal 4 apr. 2011 e per la Spagna dal 14 nov. 2011. Giusta l’art. 22 par. 3 lett. b e c, nonché al par. 4 della Conv., la Nuova Zelanda ha sottoposto una notifica al depositario. Per tale Stato parte gli emendamenti non sono dunque entrati in vigore.
2 Va rilevato che in data 17 mag. 2009 nessuna delle Parti era registrata per le deroghe specifiche elencate nell’allegato B concernenti il DDT. Pertanto, conformemente all’art. 4 par. 9 della Convenzione, per detta deroga, indicata in corsivo nella presente tabella, non possono essere ammesse nuove registrazioni.
Allegato C1
Produzione non intenzionale
Parte I Inquinanti organici persistenti soggetti ai requisiti dell’articolo 5
Il presente allegato si applica ai seguenti inquinanti organici persistenti prodotti ed emessi non intenzionalmente da fonti antropiche:
Sostanza chimica |
Esaclorobenzene (HCB) (N. CAS: 118-74-1) Esaclorobutadiene (n. CAS: 87-68-3) Pentaclorobenzene (PeCB) (N. CAS: 608-93-5) Bifenili policlorurati (PCB) Policlorodibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF) Policloronaftaleni, segnatamente i dicloronaftaleni, i tricloronaftaleni, i tetracloronaftaleni, i pentacloronaftaleni, gli esacloronaftaleni, gli eptacloronaftaleni e l’ottacloronaftalene |
Parte II Categorie di fonti
L’esaclorobenzene, l’esaclorobutadiene, il pentaclorobenzene, i bifenili policlo-rurati, i policlorodibenzo-p-diossine e i policlorodibenzofurani, i policloronaftaleni, segnatamente i dicloronaftaleni, i tricloronaftaleni, i tetracloronaftaleni, i pentacloronaftaleni, gli esacloronaftaleni, gli eptacloronaftaleni e l’ottacloronaftalene sono prodotti ed emessi non intenzionalmente, a causa di una combustione incompleta o di reazioni chimiche, durante i processi termici che utilizzano materie organiche e cloro. Le seguenti categorie di fonti industriali presentano un potenziale relativamente elevato di produzione ed emissione nell’ambiente di dette sostanze chimiche:
- a)
- l’incenerimento dei rifiuti, compreso il coincenerimento di rifiuti urbani, pericolosi o sanitari o di fanghi di depurazione;
- b)
- la combustione di rifiuti pericolosi in forni di cemento;
- c)
- la produzione di pasta di cellulosa mediante cloro elementare o sostanze chimiche che generano cloro elementare per lo sbianchimento;
- d)
- i seguenti processi termici nell’industria metallurgica:
- i)
- la produzione secondaria di rame,
- ii)
- gli impianti di sinterizzazione nell’industria del ferro e dell’acciaio,
- iii)
- la produzione secondaria di alluminio,
- iv)
- la produzione secondaria di zinco.
Parte III Categorie di fonti
L’esaclorobenzene, l’esaclorobutadiene, il pentaclorobenzene, i bifenili policlorurati, i policlorodibenzo-p-diossine e i policlorodibenzofurani, i policloronaftaleni, segnatamente i dicloronaftaleni, i tricloronaftaleni, i tetracloconaftaleni, i pentacloronaftaleni, gli esacloronaftaleni, l’ottacloronaftalene, possono essere prodotti ed emessi non intenzionalmente anche dalle seguenti categorie di fonti, tra cui:
- a)
- la combustione all’aria aperta di rifiuti, compresa la combustione nelle discariche;
- b)
- i processi termici dell’industria metallurgica non menzionati nella parte II;
- c)
- le fonti di combustione domestiche;
- d)
- le centrali elettriche e le caldaie industriali alimentate con combustibili fossili;
- e)
- gli impianti di combustione di legna e altri combustibili ricavati dalla biomassa;
- f)
- i processi specifici di produzione di sostanze chimiche, che emettono inquinanti organici persistenti formatisi spontaneamente, segnatamente la produzione di clorofenoli e cloranil;
- g)
- i forni crematori;
- h)
- i veicoli a motore, segnatamente quelli che utilizzano benzina contenente piombo;
- i)
- la distruzione di carcasse di animali;
- j)
- la tintura (con cloranil) e la finitura (con estrazione alcalina) di tessili e cuoio;
- k)
- gli impianti di rottamazione dei veicoli fuori uso;
- l)
- la combustione lenta di cavi di rame;
- m)
- le raffinerie degli oli usati.
Parte IV Definizioni
1 Ai fini del presente allegato:
- a)
- per «bifenili policlorurati» si intendono i composti aromatici fatti in modo tale che gli atomi di idrogeno della molecola di bifenile (due anelli benzenici legati da un unico legame carbonio-carbonio) possono essere sostituiti da un numero di atomi di cloro da uno a dieci;
- b)
- per «policlorodibenzo-p-diossine» e «policlorodibenzofurani» si intendono i composti aromatici triciclici formati da due anelli benzenici collegati da due atomi di ossigeno per le policlorodibenzo-p-diossine e da un atomo di ossigeno e un legame carbonio-carbonio per i policlorodibenzofurani, e i cui atomi di idrogeno possono essere sostituiti da un numero di atomi di cloro da uno ad otto.
2 Nel presente allegato, la tossicità delle policlorodibenzo-p-diossine e dei dibenzofurani è espressa mediante il concetto di equivalenza tossica, che misura l’attività tossica relativa di tipo diossina di vari congeneri di policlorodibenzo-p-diossine e dibenzofurani e dei bifenili policlorurati coplanari rispetto alla 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina. I fattori di equivalenza tossica da utilizzare ai fini della presente Convenzione devono essere conformi alle norme internazionali riconosciute, a cominciare dai fattori d’equivalenza tossica per i mammiferi adottati nel 1998 dall’Organizzazione mondiale della sanità per le policlorodibenzo-p-diossine, i dibenzofurani e i bifenili policlorurati coplanari. Le concentrazioni sono espresse in equivalenza tossica.
Parte V Indicazioni generali sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori prassi ambientali
La presente parte fornisce alle Parti indicazioni generali per la prevenzione e la riduzione delle emissioni di sostanze chimiche elencate nella parte I.
A. Misure generali di prevenzione concernenti sia le migliori tecniche disponibili, sia le migliori prassi ambientali
La priorità va data all’esame dei metodi che permettono di prevenire la formazione e l’emissione di sostanze chimiche elencate nella parte I. Tra le misure utili possono figurare le seguenti:
- a)
- uso di tecnologie che producono pochi rifiuti;
- b)
- uso di sostanze meno pericolose;
- c)
- promozione del recupero e del riciclaggio dei rifiuti nonché delle sostanze prodotte e utilizzate nei processi;
- d)
- sostituzione dei materiali di partenza che sono inquinanti organici persistenti o presentano un legame diretto con le emissioni di inquinanti organici persistenti della fonte;
- e)
- buona gestione interna e programmi di manutenzione preventiva;
- f)
- miglioramento della gestione dei rifiuti allo scopo di porre fine alla combustione dei rifiuti all’aria aperta o in altra forma incontrollata, compresa la combustione nelle discariche. Nell’ambito dello studio dei progetti di costruzione di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti, bisognerebbe tener conto delle alternative, come le attività volte a ridurre al minimo la produzione di rifiuti urbani e sanitari, tra cui il recupero delle risorse, la riutilizzazione, il riciclaggio, la separazione dei rifiuti e la promozione di prodotti che producono meno rifiuti. Nell’ambito di questo approccio, va riservata un’attenzione particolare alle preoccupazioni concernenti la salute pubblica;
- g)
- riduzione al minimo di queste sostanze chimiche presenti nei prodotti sotto forma di contaminanti;
- h)
- rinuncia al cloro elementare o alle sostanze chimiche che generano cloro elementare per lo sbiancamento.
B. Migliori tecniche disponibili
Il concetto di migliori tecniche disponibili non mira a prescrivere una particolare tecnica o tecnologia; esso tiene conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali. In generale, le tecniche di controllo opportune per ridurre le emissioni di sostanze chimiche elencate nella parte I sono le stesse. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, bisognerebbe prestare particolare attenzione, sia in generale sia nei casi specifici, ai seguenti fattori, tenendo presenti i costi e i benefici prevedibili e le considerazioni inerenti alla precauzione e alla prevenzione:
- a)
- considerazioni generali:
- i)
- natura, effetti ed entità delle emissioni in questione: le tecniche possono variare in funzione delle dimensioni della fonte,
- ii)
- data di messa in esercizio degli impianti nuovi o esistenti,
- iii)
- tempo necessario per introdurre la migliore tecnica disponibile,
- iv)
- consumo e natura delle materie prime utilizzate nel processo in questione ed efficienza energetica del processo,
- v)
- bisogno di prevenire o ridurre al minimo l’impatto globale delle emissioni nell’ambiente e i rischi per l’ambiente,
- vi)
- bisogno di prevenire gli incidenti e di ridurre al minimo le loro conseguenze per l’ambiente,
- vii)
- bisogno di proteggere la salute dei lavoratori e la sicurezza sul posto di lavoro,
- viii)
- processi, impianti o metodi di esercizio paragonabili, sperimentati con successo su scala industriale,
- ix)
- progressi tecnologici ed evoluzione delle conoscenze scientifiche;
- b)
- misure generali di riduzione delle emissioni: nell’ambito dello studio dei progetti di costruzione di nuovi impianti o di modifica sostanziale di impianti esistenti che utilizzano processi che emettono sostanze chimiche elencate nel presente allegato, bisognerebbe accordare priorità a tecniche, prassi e processi alternativi, che hanno la stessa utilità, ma evitano la formazione e l’emissione di dette sostanze chimiche. In caso di costruzione o modifica sostanziale di tali impianti, oltre alle misure di prevenzione descritte nella parte V sezione A, per determinare le migliori tecniche disponibili si possono prendere in considerazione anche le seguenti misure di riduzione:
- i)
- uso di metodi perfezionati per la depurazione dei gas di combustione, come l’ossidazione termica o catalitica, la precipitazione delle polveri o l’assorbimento,
- ii)
- trattamento dei residui, delle acque di scarico, dei rifiuti e dei fanghi di depurazione mediante, ad esempio, un trattamento termico, un trattamento che li renda inerti o processi chimici che li detossifichino,
- iii)
- modifiche dei processi che comportino una riduzione o l’eliminazione delle emissioni, ad esempio l’adozione di sistemi a circuito chiuso,
- iv)
- modifiche dei processi volte a migliorare la combustione e a prevenire la formazione delle sostanze chimiche elencate nel presente allegato attraverso il controllo di parametri come la temperatura d’incenerimento o la durata di permanenza.
C. Migliori prassi ambientali
La Conferenza delle Parti può elaborare indicazioni concernenti le migliori prassi ambientali.
1 Nuovo testo giusta le Dec. n. SC-7/12, SC-7/13 e SC-7/14 della Conferenza delle Parti adottate il 15 mag. 2015 (RU 2017 725). Aggiornato dalle Dec. n. SC-8/10, SC-8/11 e SC-8/12 della Conferenza delle Parti, adottate il 5 mag. 2017, in vigore per la Svizzera dal 18 dic. 2018 (RU 2019 603).
Allegato D
Obblighi d’informazione e criteri di selezione
1 Una Parte che presenta una proposta d’inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C identifica detta sostanza come descritto nella lettera a) e fornisce informazioni sulla sostanza chimica e, se del caso, sui suoi prodotti di trasformazione secondo i criteri di selezione enunciati nelle lettere b)–e):
- a)
- identità della sostanza chimica:
- i)
- denominazioni, comprese la o le denominazioni commerciali e i sinonimi, il numero di registro del Chemical Abstracts Service (CAS) e la denominazione dell’Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC),
- ii)
- struttura, compresa la specificazione degli isomeri, se del caso, e la struttura della classe chimica;
- b)
- persistenza:
- i)
- prova del fatto che il periodo di dimezzamento della sostanza chimica è superiore a due mesi nell’acqua oppure a sei mesi nel suolo o nei sedimenti, oppure
- ii)
- prova del fatto che la sostanza chimica è comunque sufficientemente persistente da giustificarne l’esame nell’ambito della presente Convenzione;
- c)
- bioaccumulazione:
- i)
- prova del fatto che il fattore di bioconcentrazione o di bioaccumulazione della sostanza chimica negli organismi acquatici è superiore a 5000 o, in mancanza dei dati corrispondenti, che il log Kow è superiore a 5,
- ii)
- prova del fatto che la sostanza chimica desta preoccupazione per altri motivi, come una bioaccumulazione elevata in altre specie o un’elevata tossicità o ecotossicità, oppure
- iii)
- dati di monitoraggio in bioti che indicano che il potenziale di bioaccumulazione della sostanza chimica è sufficiente per giustificare il suo esame nell’ambito della presente Convenzione;
- d)
- potenziale di trasporto a lunga distanza nell’ambiente:
- i)
- concentrazioni della sostanza chimica misurate in luoghi distanti dalle fonti di emissione potenzialmente preoccupanti,
- ii)
- dati di monitoraggio che mostrano un possibile trasporto della sostanza chimica a lunga distanza nell’ambiente attraverso l’aria, l’acqua o specie migratrici, con un potenziale trasferimento in un ambiente ricevente, oppure
- iii)
- proprietà della sostanza relative al suo comportamento nell’ambiente e/o risultati di modelli che dimostrano che la sostanza chimica può essere trasportata nell’ambiente a lunga distanza attraverso l’aria, l’acqua o specie migratrici ed essere trasferita in un ambiente ricevente in un luogo distante dalla fonte di emissione. Per le sostanze chimiche che migrano sensibilmente attraverso l’aria, il periodo di dimezzamento nell’aria dovrebbe essere superiore a due giorni;
- e)
- effetti nocivi:
- i)
- prova di effetti nocivi per la salute umana o l’ambiente che giustificano l’esame della sostanza chimica nell’ambito della presente Convenzione, oppure
- ii)
- dati sulla tossicità o l’ecotossicità che indicano che la sostanza può essere nociva per la salute umana o l’ambiente.
2 La Parte proponente fornisce una dichiarazione dei motivi che destano preoccupazione, che comprenda, se possibile, un raffronto tra i dati sulla tossicità o sull’ecotossicità e le concentrazioni della sostanza chimica rilevate o previste in seguito al trasporto a lunga distanza nell’ambiente e una breve dichiarazione che illustri il bisogno di un controllo a livello mondiale.
3 La Parte proponente fornisce, nei limiti delle sue possibilità e capacità, informazioni supplementari che giustifichino l’esame della proposta ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 6. Per elaborare tale proposta, la Parte può fare appello alle competenze tecniche di qualsiasi fonte.
Allegato E
Obblighi d’informazione per il profilo di rischio
Lo scopo dell’esame è valutare se una sostanza chimica può, essendo trasportata a lunga distanza nell’ambiente, provocare sensibili effetti nocivi per la salute umana e/o l’ambiente, tali da giustificare un’azione a livello mondiale. A tal fine, è elaborato un profilo di rischio, che completa e valuta le informazioni di cui all’allegato D e include, nei limiti del possibile, i seguenti tipi di informazioni:
- a)
- fonti, compresi se del caso:
- i)
- dati sulla produzione, tra cui la quantità e il luogo,
- ii)
- usi,
- iii)
- emissioni, come scarichi, fughe e altre emissioni;
- b)
- valutazione del rischio per il o i punti finali che destano preoccupazione, compresa un’analisi delle interazioni tossicologiche tra più sostanze chimiche;
- c)
- comportamento nell’ambiente, compresi dati e informazioni sulle proprietà chimiche e fisiche e la persistenza della sostanza chimica nonché sui loro legami con il trasporto nell’ambiente, il trasferimento all’interno e tra vari settori dell’ambiente, il degrado e la trasformazione in altre sostanze chimiche. Va presentata anche una determinazione dei fattori di bioconcentrazione o bioaccumulazione, basata su valori misurati, salvo nel caso in cui si ritenga che i dati di monitoraggio soddisfano già questo bisogno;
- d)
- dati di monitoraggio;
- e)
- esposizione a livello locale e, in particolare, in seguito al trasporto a lunga distanza nell’ambiente, comprese informazioni sulla biodisponibilità;
- f)
- valutazioni o profili del rischio a livello nazionale e internazionale, informazioni sull’etichettatura e classi di rischio, se disponibili;
- g)
- status della sostanza chimica ai sensi delle convenzioni internazionali.
Allegato F
Informazioni di natura socio-economica
Le possibili misure di controllo delle sostanze chimiche esaminate in vista di un’inclusione nella presente Convenzione dovrebbero essere valutate tenendo conto di tutte le opzioni, comprese la gestione e l’eliminazione. A tal fine, dovrebbero essere fornite informazioni pertinenti sull’impatto socioeconomico delle possibili misure di controllo, in modo da consentire alla Conferenza delle Parti di prendere una decisione. Tali informazioni dovrebbero tenere debitamente conto delle differenti capacità e situazioni delle Parti e includere un’analisi dei punti che figurano nel seguente elenco indicativo:
- a)
- efficacia ed efficienza delle possibili misure di controllo per conseguire gli obiettivi di riduzione dei rischi:
- i)
- fattibilità tecnica,
- ii)
- costi, compresi i costi per l’ambiente e la salute;
- b)
- alternative (prodotti e processi):
- i)
- fattibilità tecnica,
- ii)
- costi, compresi i costi per l’ambiente e la salute,
- iii)
- efficacia,
- iv)
- rischio,
- v)
- disponibilità,
- vi)
- accessibilità;
- c)
- ripercussioni positive e/o negative per la società in seguito all’attuazione delle possibili misure di controllo:
- i)
- salute, compresa quella pubblica, ambientale e professionale,
- ii)
- agricoltura, comprese l’acquacoltura e la silvicoltura,
- iii)
- bioti (biodiversità),
- iv)
- aspetti economici,
- v)
- evoluzione verso uno sviluppo sostenibile,
- vi)
- costi sociali;
- d)
- effetti dei rifiuti e dello smaltimento (in particolare, scorte obsolete di pesticidi e decontaminazione dei siti contaminati):
- i)
- fattibilità tecnica,
- ii)
- costi;
- e)
- accesso alle informazioni ed educazione del pubblico;
- f)
- stato delle capacità di controllo e monitoraggio;
- g)
- qualsiasi misura di controllo nazionale o regionale adottata, comprese informazioni sulle alternative e altre informazioni pertinenti concernenti la gestione dei rischi.
Allegato G1
Composizione delle cotntroversie
I. Procedura di arbitrato
La procedura di arbitrato prevista per gli scopi di cui all’articolo 18 paragrafo 2 (a) della Convenzione si svolge nel seguente modo:
Art. 1
1. Qualsiasi Parte può ricorrere all’arbitrato conformemente all’articolo 18 della Convenzione mediante notifica scritta indirizzata all’altra Parte in causa. La notifica è accompagnata dalla domanda corredata dai documenti giustificativi e indica l’oggetto dell’arbitrato, in particolare gli articoli della Convenzione la cui interpretazione o applicazione è controversa.
2. La Parte richiedente notifica al Segretariato che le Parti in causa sottopongono la controversia ad arbitrato ai sensi dell’articolo 18. La notifica scritta della Parte richiedente è accompagnata dalla domanda corredata dai documenti giustificativi di cui al paragrafo 1. Il Segretariato comunica le informazioni così ricevute a tutte le Parti.
Art. 2
1. In caso di controversie fra due Parti ai sensi dell’articolo 1 viene istituito un tribunale arbitrale composto da tre membri.
2. Ciascuna Parte in causa nomina un arbitro e i due arbitri così nominati designano a loro volta di comune accordo il terzo arbitro, il quale assume la presidenza del tribunale. Il presidente del tribunale non deve essere cittadino di una delle Parti in causa, né avere la sua dimora abituale sul territorio di una di tali Parti, né trovarsi al servizio di una di esse, né essersi già occupato della causa ad altro titolo.
3. In caso di controversie tra più di due Parti, le Parti aventi lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo.
4. I posti vacanti sono coperti secondo le modalità previste per la nomina iniziale.
5. Qualora le Parti non si accordino sull’oggetto della controversia prima che venga designato il presidente del tribunale arbitrale, sarà quest’ultimo a determinarlo.
Art. 3
1. Se entro due mesi dalla data in cui la Parte convenuta ha ricevuto la notifica dell’arbitrato una delle Parti in causa non ha nominato un arbitro, l’altra Parte può informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che designerà un arbitro entro un nuovo termine di due mesi.
2. Se entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro non è stato designato il presidente del tribunale arbitrale, il Segretario Generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una delle Parti, alla designazione del presidente entro un nuovo termine di due mesi.
Art. 4
Il tribunale arbitrale pronuncia le proprie decisioni conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e al diritto internazionale.
Art. 5
A meno che le Parti non convengano diversamente, il tribunale arbitrale stabilisce le proprie norme di procedura.
Art. 6
Su richiesta di una delle Parti, il tribunale arbitrale può raccomandare le misure conservative indispensabili.
Art. 7
Le Parti in causa agevolano il compito del Tribunale arbitrale ed in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione, esse:
- a)
- forniscono al Tribunale tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni pertinenti; e
- b)
- lo mettono in grado, ove necessario, di citare testimoni o esperti e di raccogliere la loro testimonianza.
Art. 8
Le Parti e gli arbitri hanno l’obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione ottenuta in via confidenziale nel corso dei procedimenti del tribunale arbitrale.
Art. 9
A meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente per via delle particolari circostanze del caso, le spese del tribunale sono suddivise in parti uguali tra le Parti. Il tribunale tiene un registro di tutte le proprie spese e ne fornisce un estratto finale alle Parti.
Art. 10
Ogni Parte avente, per quanto concerne l’oggetto della controversia, un interesse d’ordine giuridico suscettibile di essere leso, può intervenire nel procedimento previo consenso del tribunale.
Art. 11
Il tribunale arbitrale può ascoltare e decidere delle domande riconvenzionali direttamente legate all’oggetto della controversia.
Art. 12
Le decisioni procedurali e di merito del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei suoi membri.
Art. 13
1. Qualora una delle Parti non si presenti dinanzi al tribunale arbitrale o non difenda la sua causa, l’altra Parte può chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di pronunciare la sua decisione. Il fatto che una delle Parti non sia presente dinanzi al tribunale o si astenga dal far valere i propri diritti non costituisce ostacolo al procedimento.
2. Prima di pronunciare la sentenza definitiva, il Tribunale arbitrale accerta che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.
Art. 14
Il tribunale arbitrale pronuncia la sua decisione definitiva entro cinque mesi dalla data in cui è stato costituito, a meno che non ritenga necessario prolungare tale termine per una durata non superiore a cinque mesi.
Art. 15
La decisione definitiva del tribunale arbitrale deve limitarsi all’oggetto della controversia e deve essere motivata. Essa contiene i nomi dei membri che hanno partecipato alla deliberazione e la data in cui è stata pronunciata. Ogni membro del tribunale può aggiungervi un parere distinto o un’opinione divergente.
Art. 16
La decisione è vincolante per le Parti in causa. L’interpretazione della Convenzione data nella decisione è vincolante anche per ogni Parte interveniente ai sensi dell’articolo 10, nella misura in cui la decisione riguarda questioni per le quali interviene la Parte. La decisione è inappellabile, a meno che le Parti in causa non abbiano previamente convenuto una procedura d’appello.
Art. 17
Qualsiasi controversia che potrebbe sorgere fra le Parti vincolate dalla decisione definitiva ai sensi dell’articolo 16 per quanto concerne l’interpretazione o l’esecuzione di detta decisione può essere sottoposta da una di tali Parti al tribunale arbitrale che ha pronunciato la decisione definitiva.
II. Procedura di conciliazione
La procedura di conciliazione prevista per gli scopi di cui all’articolo 18 paragrafo 6 della Convenzione si svolge nel seguente modo:
Art. 1
1. Qualsiasi domanda di una Parte in causa di istituire una commissione di conciliazione conformemente all’articolo 18 paragrafo 6 deve essere indirizzata per iscritto al Segretariato, il quale provvederà di conseguenza a informare tutte le Parti.
2. A meno che le Parti non convengano diversamente, la commissione di conciliazione è composta da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna Parte coinvolta e un presidente nominato congiuntamente da tali membri.
Art. 2
In caso di controversie tra più di due Parti, le Parti aventi lo stesso interesse nominano i propri membri della commissione di comune accordo.
Art. 3
Se entro due mesi dalla ricezione da parte del Segretariato della richiesta scritta di cui all’articolo 1 le Parti non hanno nominato nessun membro, il Segretario Generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una Parte, alla nomina dei membri entro un nuovo termine di due mesi.
Art. 4
Se entro due mesi dalla nomina del secondo membro della commissione di conciliazione non è stato designato il presidente della commissione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una delle Parti, alla nomina del presidente entro un nuovo termine di due mesi.
Art. 5
1. A meno che le Parti in causa non convengano diversamente, la commissione di conciliazione stabilisce le proprie norme di procedura.
2. Le Parti e i membri della commissione di conciliazione hanno l’obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione ottenuta in via confidenziale nel corso dei procedimenti della commissione.
Art. 6
Le decisioni della commissione di conciliazione sono prese a maggioranza dei suoi membri.
Art. 7
Entro dodici mesi dalla sua istituzione, la commissione di conciliazione presenta un rapporto con le sue raccomandazioni per la composizione della controversia, che le Parti esaminano in buona fede.
Art. 8
In caso di disaccordo sulla competenza della commissione di conciliazione, è la stessa commissione a decidere se è competente o meno.
Art. 9
Le spese della commissione sono sostenute dalle Parti in causa secondo le proporzioni da esse convenute. La commissione tiene un registro di tutte le proprie spese e ne fornisce un estratto finale alle.
1 Introdotto dalla Dec. n. SC-1/2 della Conferenza delle Parti adottata il 6 mag. 2005, in vigore per la Svizzera dal 27 mar. 2007 (RU 2007 3715).
Campo d’applicazione il 9 agosto 20195
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Afghanistan | 20 febbraio | 2013 A | 21 maggio | 2013 |
Albania | 4 ottobre | 2004 | 2 gennaio | 2005 |
Algeria | 22 settembre | 2006 | 21 dicembre | 2006 |
Angola | 23 ottobre | 2006 A | 21 gennaio | 2007 |
Antigua e Barbuda | 10 settembre | 2003 | 17 maggio | 2004 |
Arabia Saudita | 25 luglio | 2012 | 23 ottobre | 2012 |
Argentina* | 25 gennaio | 2005 | 25 aprile | 2005 |
Armenia | 26 novembre | 2003 | 17 maggio | 2004 |
Australia* | 20 maggio | 2004 | 18 agosto | 2004 |
Austria* | 27 agosto | 2002 | 17 maggio | 2004 |
Azerbaigian | 13 gennaio | 2004 A | 17 maggio | 2004 |
Bahamas | 3 ottobre | 2005 | 1° gennaio | 2006 |
Bahrein* | 31 gennaio | 2006 | 1° maggio | 2006 |
Bangladesh* | 12 marzo | 2007 | 10 giugno | 2007 |
Barbados | 7 giugno | 2004 A | 5 settembre | 2004 |
Belarus | 3 febbraio | 2004 A | 17 maggio | 2004 |
Belgio* | 25 maggio | 2006 | 23 agosto | 2006 |
Belize | 25 gennaio | 2010 | 25 aprile | 2010 |
Benin | 5 gennaio | 2004 | 17 maggio | 2004 |
Bolivia | 3 giugno | 2003 | 17 maggio | 2004 |
Bosnia ed Erzegovina | 30 marzo | 2010 | 28 giugno | 2010 |
Botswana* | 28 ottobre | 2002 A | 17 maggio | 2004 |
Brasile | 16 giugno | 2004 | 14 settembre | 2004 |
Bulgaria | 20 dicembre | 2004 | 20 marzo | 2005 |
Burkina Faso | 31 dicembre | 2004 | 31 marzo | 2005 |
Burundi | 2 agosto | 2005 | 31 ottobre | 2005 |
Cambogia | 25 agosto | 2006 | 23 novembre | 2006 |
Camerun | 19 maggio | 2009 | 17 agosto | 2009 |
Canada* | 23 maggio | 2001 | 17 maggio | 2004 |
Capo Verde | 1° marzo | 2006 A | 30 maggio | 2006 |
Ceca, Repubblica | 6 agosto | 2002 | 17 maggio | 2004 |
Centrafricana, Repubblica | 12 febbraio | 2008 | 12 maggio | 2008 |
Ciad | 10 marzo | 2004 | 8 giugno | 2004 |
Cile | 20 gennaio | 2005 | 20 aprile | 2005 |
Cina* | 13 agosto | 2004 | 11 novembre | 2004 |
Hong Kong | 13 agosto | 2004 | 11 novembre | 2004 |
Macao | 13 agosto | 2004 | 11 novembre | 2004 |
Cipro | 7 marzo | 2005 A | 5 giugno | 2005 |
Colombia | 22 ottobre | 2008 | 20 gennaio | 2009 |
Comore | 23 febbraio | 2007 | 24 maggio | 2007 |
Congo (Brazzaville) | 12 febbraio | 2007 | 13 maggio | 2007 |
Congo (Kinshasa) | 23 marzo | 2005 A | 21 giugno | 2005 |
Corea (Nord) | 26 agosto | 2002 A | 17 maggio | 2004 |
Corea (Sud)* | 25 gennaio | 2007 | 25 aprile | 2007 |
Costa Rica | 6 febbraio | 2007 | 7 maggio | 2007 |
Côte d’Ivoire | 20 gennaio | 2004 | 17 maggio | 2004 |
Croazia | 30 gennaio | 2007 | 30 aprile | 2007 |
Cuba | 21 dicembre | 2007 | 20 marzo | 2008 |
Danimarca a | 17 dicembre | 2003 | 17 maggio | 2004 |
Faeröer, Isole | 10 febbraio | 2012 | 10 febbraio | 2012 |
Dominica | 8 agosto | 2003 A | 17 maggio | 2004 |
Dominicana, Repubblica | 4 maggio | 2007 | 2 agosto | 2007 |
Ecuador | 7 giugno | 2004 | 5 settembre | 2004 |
Egitto | 2 maggio | 2003 | 17 maggio | 2004 |
El Salvador* | 27 maggio | 2008 | 25 agosto | 2008 |
Emirati Arabi Uniti | 11 luglio | 2002 | 17 maggio | 2004 |
Eritrea | 10 marzo | 2005 A | 8 giugno | 2005 |
Estonia* | 7 novembre | 2008 A | 5 febbraio | 2009 |
Eswatini | 13 gennaio | 2006 A | 13 aprile | 2006 |
Etiopia | 9 gennaio | 2003 | 17 maggio | 2004 |
Figi | 20 giugno | 2001 | 17 maggio | 2004 |
Filippine | 27 febbraio | 2004 | 27 maggio | 2004 |
Finlandia | 3 settembre | 2002 | 17 maggio | 2004 |
Francia | 17 febbraio | 2004 | 17 maggio | 2004 |
Gabon | 7 maggio | 2007 | 5 agosto | 2007 |
Gambia | 28 aprile | 2006 | 27 luglio | 2006 |
Georgia | 4 ottobre | 2006 | 2 gennaio | 2007 |
Germania | 25 aprile | 2002 | 17 maggio | 2004 |
Ghana | 30 maggio | 2003 | 17 maggio | 2004 |
Giamaica | 1° giugno | 2007 | 30 agosto | 2007 |
Giappone | 30 agosto | 2002 A | 17 maggio | 2004 |
Gibuti | 11 marzo | 2004 | 9 giugno | 2004 |
Giordania | 8 novembre | 2004 | 6 febbraio | 2005 |
Grecia | 3 maggio | 2006 | 1° agosto | 2006 |
Guatemala* | 30 luglio | 2008 | 28 ottobre | 2008 |
Guinea | 11 dicembre | 2007 | 10 marzo | 2008 |
Guinea-Bissau | 6 agosto | 2008 | 4 novembre | 2008 |
Guyana | 12 settembre | 2007 A | 11 dicembre | 2007 |
Honduras | 23 maggio | 2005 | 21 agosto | 2005 |
India* | 13 gennaio | 2006 | 13 aprile | 2006 |
Indonesia | 28 settembre | 2009 | 27 dicembre | 2009 |
Iran | 6 febbraio | 2006 | 7 maggio | 2006 |
Iraq | 8 marzo | 2016 A | 6 giugno | 2016 |
Irlanda | 5 agosto | 2010 | 3 novembre | 2010 |
Islanda | 29 maggio | 2002 | 17 maggio | 2004 |
Isole Cook | 29 giugno | 2004 A | 27 settembre | 2004 |
Isole Marshall | 27 gennaio | 2003 A | 17 maggio | 2004 |
Kazakistan | 9 novembre | 2007 | 7 febbraio | 2008 |
Kenya | 24 settembre | 2004 | 23 dicembre | 2004 |
Kirghizistan | 12 dicembre | 2006 | 12 marzo | 2007 |
Kiribati | 7 settembre | 2004 | 6 dicembre | 2004 |
Kuwait | 12 giugno | 2006 | 10 settembre | 2006 |
Laos | 28 giugno | 2006 | 26 settembre | 2006 |
Lesotho | 23 gennaio | 2002 | 17 maggio | 2004 |
Lettonia | 28 ottobre | 2004 | 26 gennaio | 2005 |
Libano | 3 gennaio | 2003 | 17 maggio | 2004 |
Liberia | 23 maggio | 2002 A | 17 maggio | 2004 |
Libia | 14 giugno | 2005 A | 12 settembre | 2005 |
Liechtenstein* | 3 dicembre | 2004 | 3 marzo | 2005 |
Lituania | 5 dicembre | 2006 | 5 marzo | 2007 |
Lussemburgo | 7 febbraio | 2003 | 17 maggio | 2004 |
Macedonia del Nord | 27 maggio | 2004 | 25 agosto | 2004 |
Madagascar | 18 novembre | 2005 | 16 febbraio | 2006 |
Malawi | 27 febbraio | 2009 | 28 maggio | 2009 |
Maldive | 17 ottobre | 2006 A | 15 gennaio | 2007 |
Mali | 5 settembre | 2003 | 17 maggio | 2004 |
Marocco | 15 giugno | 2004 | 13 settembre | 2004 |
Mauritania | 22 luglio | 2005 | 20 ottobre | 2005 |
Maurizio* | 13 luglio | 2004 | 11 ottobre | 2004 |
Messico | 10 febbraio | 2003 | 17 maggio | 2004 |
Micronesia* | 15 luglio | 2005 | 13 ottobre | 2005 |
Moldova* | 7 aprile | 2004 | 6 luglio | 2004 |
Monaco | 20 ottobre | 2004 | 18 gennaio | 2005 |
Mongolia | 30 aprile | 2004 | 29 luglio | 2004 |
Montenegro | 31 marzo | 2011 | 29 giugno | 2011 |
Mozambico | 31 ottobre | 2005 | 29 gennaio | 2006 |
Myanmar | 19 aprile | 2004 A | 18 luglio | 2004 |
Namibia | 24 giugno | 2005 A | 22 settembre | 2005 |
Nauru | 9 maggio | 2002 | 17 maggio | 2004 |
Nepal | 6 marzo | 2007 | 4 giugno | 2007 |
Nicaragua | 1° dicembre | 2005 | 1° marzo | 2006 |
Niger | 12 aprile | 2006 | 11 luglio | 2006 |
Nigeria | 24 maggio | 2004 | 22 agosto | 2004 |
Niue | 2 settembre | 2005 | 1° dicembre | 2005 |
Norvegia | 11 luglio | 2002 | 17 maggio | 2004 |
Nuova Zelanda b | 24 settembre | 2004 | 23 dicembre | 2004 |
Oman | 19 gennaio | 2005 | 19 aprile | 2005 |
Paesi Bassi*c | 28 gennaio | 2002 | 17 maggio | 2004 |
Pakistan | 17 aprile | 2008 | 16 luglio | 2008 |
Palau | 8 settembre | 2011 | 7 dicembre | 2011 |
Palestina | 29 dicembre | 2017 A | 29 marzo | 2018 |
Panama | 5 marzo | 2003 | 17 maggio | 2004 |
Papua Nuova Guinea | 7 ottobre | 2003 | 17 maggio | 2004 |
Paraguay | 1° aprile | 2004 | 30 giugno | 2004 |
Perù | 14 settembre | 2005 | 13 dicembre | 2005 |
Polonia | 23 ottobre | 2008 | 21 gennaio | 2009 |
Portogallo | 15 luglio | 2004 | 13 ottobre | 2004 |
Qatar | 10 dicembre | 2004 A | 10 marzo | 2005 |
Regno Unito | 17 gennaio | 2005 | 17 aprile | 2005 |
Romania | 28 ottobre | 2004 | 26 gennaio | 2005 |
Ruanda | 5 giugno | 2002 A | 17 maggio | 2004 |
Russia* | 17 agosto | 2011 | 15 novembre | 2011 |
Saint Kitts e Nevis | 21 maggio | 2004 A | 19 agosto | 2004 |
Saint Lucia | 4 ottobre | 2002 A | 17 maggio | 2004 |
Saint Vincent e Grenadine | 15 settembre | 2005 A | 14 dicembre | 2005 |
Salomone, Isole | 28 luglio | 2004 A | 26 ottobre | 2004 |
Samoa | 4 febbraio | 2002 | 17 maggio | 2004 |
São Tomé e Príncipe | 12 aprile | 2006 | 11 luglio | 2006 |
Seicelle | 3 giugno | 2008 | 1° settembre | 2008 |
Senegal | 8 ottobre | 2003 | 17 maggio | 2004 |
Serbia* | 31 luglio | 2009 | 29 ottobre | 2009 |
Sierra Leone | 26 settembre | 2003 A | 17 maggio | 2004 |
Singapore | 24 maggio | 2005 | 22 agosto | 2005 |
Siria | 5 agosto | 2005 | 3 novembre | 2005 |
Slovacchia | 5 agosto | 2002 | 17 maggio | 2004 |
Slovenia* | 4 maggio | 2004 | 2 agosto | 2004 |
Somalia | 26 luglio | 2010 A | 24 ottobre | 2010 |
Spagna* | 28 maggio | 2004 | 26 agosto | 2004 |
Sri Lanka | 22 dicembre | 2005 | 22 marzo | 2006 |
Sudafrica | 4 settembre | 2002 | 17 maggio | 2004 |
Sudan | 29 agosto | 2006 | 27 novembre | 2006 |
Suriname | 20 settembre | 2011 | 19 dicembre | 2011 |
Svezia | 8 maggio | 2002 | 17 maggio | 2004 |
Svizzera | 30 luglio | 2003 | 17 maggio | 2004 |
Tagikistan | 8 febbraio | 2007 | 9 maggio | 2007 |
Tanzania | 30 aprile | 2004 | 29 luglio | 2004 |
Thailandia | 31 gennaio | 2005 | 1° maggio | 2005 |
Togo | 22 luglio | 2004 | 20 ottobre | 2004 |
Tonga | 23 ottobre | 2009 | 21 gennaio | 2010 |
Trinidad e Tobago | 13 dicembre | 2002 A | 17 maggio | 2004 |
Tunisia | 17 giugno | 2004 | 15 settembre | 2004 |
Turchia | 14 ottobre | 2009 | 12 gennaio | 2010 |
Tuvalu | 19 gennaio | 2004 A | 17 maggio | 2004 |
Ucraina | 25 settembre | 2007 | 24 dicembre | 2007 |
Uganda | 20 luglio | 2004 A | 18 ottobre | 2004 |
Ungheria | 14 marzo | 2008 | 12 giugno | 2008 |
Unione Europea* | 16 novembre | 2004 | 14 febbraio | 2005 |
Uruguay | 9 febbraio | 2004 | 17 maggio | 2004 |
Uzbekistan* | 28 giugno | 2019 A | 26 settembre | 2019 |
Vanuatu* | 16 settembre | 2005 | 15 dicembre | 2005 |
Venezuela* | 19 aprile | 2005 | 18 luglio | 2005 |
Vietnam | 22 luglio | 2002 | 17 maggio | 2004 |
Yemen | 9 gennaio | 2004 | 17 maggio | 2004 |
Zambia | 7 luglio | 2006 | 5 ottobre | 2006 |
Zimbabwe | 1° marzo | 2012 | 30 maggio | 2012 |
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto interna-zionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
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c Al Regno in Europa. |
1RU 2004 2795
2 RS 0.916.21
3 RS 0.814.05
4 RS 0.120
5RU 2004 2797 4353, 2005 4443, 2006 849, 2007 597 5089, 2009 3725, 2010 2299, 2012 435, 2014 1427 e 2019 2595. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019