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RS 747.224.221 Regolamento del 19 aprile 2002 concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore

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747.224.221

Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore

del 19 aprile 2002 (Stato 1° gennaio 2013)

Entrato in vigore il 1° luglio 20021

  Capitolo 1: Disposizioni generali

  Art. 1.01 Definizioni

Nel presente regolamento:

1.
il termine «naviglio» indica un battello per la navigazione interna o un apparecchio galleggiante;
2.
il termine «battello per la navigazione interna» indica un battello destinato esclusivamente o prevalentemente alla navigazione interna;
3.
il termine «apparecchio galleggiante» indica una costruzione galleggiante provvista di attrezzature di lavoro, come gru, draghe, battipalo, elevatori;
4.
il termine «naviglio sportivo» indica un battello diverso da un battello per passeggeri, destinato a scopi sportivi o ricreativi;
5.
il termine «battello per passeggeri» indica un battello costruito e predisposto per trasportare più di 12 passeggeri;
6.
il termine «rimorchiatore» indica un battello costruito appositamente per rimorchiare;
7.
il termine «rimorchiatore a spinta» indica un natante appositamente costruito per spingere un convoglio;
8.
il termine «naviglio delle autorità» indica un naviglio di lunghezza non superiore a 25 m che è impiegato nel quadro di compiti relativi alla sovranità;
9.
il termine «naviglio dei servizi d’incendio» indica un naviglio di lunghezza pari o superiore a 15 m, che è impiegato nel quadro dei servizi di soccorso;
10.
il termine «lunghezza» indica la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi timone e bompresso;
11.
il termine «larghezza» indica la larghezza massima dello scafo in metri, misurata dal lato esterno del fasciame (senza le ruote a pale, i parabordo e simili);
12.
il termine «formazione accoppiata» indica una composizione di navigli accoppiati lateralmente in modo rigido, di cui nessuno si trova davanti al naviglio che assicura la propulsione dell’intera composizione;
13.
il termine «equipaggio di coperta» indica l’equipaggio nautico, ad eccezione del personale addetto alle macchine;
14.1
i termini «uomo di coperta», «marinaio leggero (mozzo)», «marinaio», «marinaio motorista», «barcaiolo», «timoniere», «conducente», «macchinista» indicano una persona che possiede la capacità corrispondente conformemente alle prescrizioni del capitolo 3 del regolamento del 2 giugno 20102 concernente il personale di navigazione sul Reno;
15.
il termine «tempo di navigazione» indica il periodo trascorso a bordo di un naviglio in rotta.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 23 dic. 2010, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 555).
2 RS 747.224.121

  Art. 1.021Campo d’applicazione

Il presente regolamento disciplina l’obbligo della patente sul Reno tra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.53) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.10) per i differenti tipi e dimensioni di navigli nonché le condizioni per l’ottenimento della patente per il Reno superiore.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 2 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6555).

  Art. 1.03 Obbligo di una patente
1.1
Per condurre un naviglio sul Reno tra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.53) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.10) occorre essere titolare di una patente per il Reno superiore, conformemente al presente regolamento, per il tipo e le dimensioni del naviglio interessato.
2.2
La grande o la piccola patente per il Reno superiore è rilasciata per il Reno tra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.53) e l’avamporto a valle della conca di Augst (km 155.85) oppure per il Reno tra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.53) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.10).
La patente sportiva per il Reno superiore e la patente delle autorità per il Reno superiore sono rilasciate unicamente per il Reno tra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.53) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.10).
3.
Per condurre un naviglio tra l’avamporto della conca di Birsfelden ed il ponte-strada di Rheinfelden è sufficiente:
a.
un certificato valido di conduzione d’uno Stato rivierasco del Reno o del Belgio,
b.
un certificato di conduzione secondo gli articoli 1 e 2 della direttiva 91/672/CEE del 16 dicembre 19913 sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna o secondo l’articolo 1 paragrafo 4 della direttiva 96/50/CE del 23 luglio 19964 riguardante l’armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna, secondo la loro versione attuale e le restrizioni contenute e a condizione che il detentore abbia 21 anni almeno o
c.5
un altro certificato valido di conduzione, riconosciuto equivalente dai Porti Renani Svizzeri,
come pure un attestato rilasciato dai Porti Renani Svizzeri conformemente all’allegato D, secondo il quale il detentore del certificato di conduzione ha percorso quattro volte nell’arco di due anni, in ogni direzione, la tratta tra l’avamporto a valle e l’avamporto a monte della conca di Augst.6
4.
Per navigli di lunghezza inferiore a 15 m, ad eccezione dei battelli per passeggeri, dei rimorchiatori e dei rimorchiatori a spinta, è richiesto soltanto un certificato di capacità nautica che soddisfi le prescrizioni nazionali degli Stati rivieraschi del Reno e del Belgio per le vie di navigazione interna.
5.
L’obbligo di una patente per navigli di lunghezza inferiore a 15 m che:
a.
sono mossi unicamente mediante forza muscolare,
b.
navigano soltanto a vela o
c.
sono muniti di un apparecchio di propulsione la cui potenza non supera 3,68 kW
è disciplinato esclusivamente dalle disposizioni della legge federale del 3 ottobre 19757 sulla navigazione interna o dalle prescrizioni nazionali degli Stati rivieraschi del Reno o del Belgio.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 2 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6555).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 2 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6555).
3 GU L 373 del 31.12.1991, p. 29.
4 GU L 235 del 17.9.1996, p. 31.
5 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all’istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).
6 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all’istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).
7 RS 747.201

  Art. 1.04 Tipi di patente
1.
Sono patenti per il Reno superiore conformemente al presente regolamento:
a.
la grande patente per il Reno superiore per condurre tutti i navigli;
b.
la piccola patente per il Reno superiore per condurre un naviglio di lunghezza inferiore a 35 m, diverso dai navigli che effettuano operazioni di rimorchio o di spinta o che assicurano la propulsione di una formazione accoppiata, o per condurre un naviglio destinato al trasporto di 12 passeggeri al massimo;
c.
la patente sportiva per il Reno superiore per condurre un naviglio sportivo di una lunghezza inferiore a 25 m;
d.
la patente delle autorità per il Reno superiore per condurre navigli delle autorità e dei servizi d’incendio.
2.
Le patenti di cui al numero 1 danno pure diritto a condurre i navigli di cui all’articolo 1.03 numero 4.

  Capitolo 2: Requisiti per l’ottenimento della patente per il Reno superiore

  Art. 2.01 Grande patente per il Reno superiore
1.
Chi intende ottenere la grande patente per il Reno superiore deve avere almeno 21 anni ed essere idoneo. Deve inoltre provare di avere appartenuto a un equipaggio di coperta durante almeno quattro anni, di cui almeno due quale marinaio o marinaio motorista oppure almeno uno quale barcaiolo a bordo di un naviglio motorizzato nella navigazione interna.
Il candidato deve pure essere titolare d’un certificato d’operatore radio ai sensi dell’allegato 5 dell’intesa regionale relativa al servizio radiotelefonico sulle idrovie.
2.
È idoneo chi:
a.1
è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L’idoneità dev’essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B2, rilasciato da un medico designato dai Porti Renani Svizzeri. è pure valida la presentazione d’un certificato d’idoneità conformemente al regolamento del 2 giugno 20102 concernente il personale di navigazione sul Reno;
b.
non ha compiuto reati durante la navigazione, in base al comportamento che ha tenuto finora fa presagire la sicura condotta di un naviglio e può essere comandante di un equipaggio;
c.
è abilitato, vale a dire possiede le conoscenze e le capacità professionali necessarie, anche dal punto di vista nautico, nonché una conoscenza sufficiente dei regolamenti e dell’idrovia, in particolare del tratto per il quale la patente è domandata. Le condizioni sono da ritenersi adempiute se il candidato ha superato con successo l’esame previsto a tale scopo.
3.
Il tempo di navigazione dev’essere stato svolto su navigli per condurre i quali sarebbero necessarie la grande o la piccola patente per il Reno superiore oppure la grande o la piccola patente secondo il regolamento del 2 giugno 2010 concernente il personale di navigazione sul Reno.3 180 giorni di navigazione effettivi nella navigazione interna corrispondono a un anno di navigazione. In un periodo di 365 giorni consecutivi possono essere considerati al massimo 180 giorni di navigazione.4
Sul tempo di navigazione ai sensi del numero 1, che non dev’essere svolto quale marinaio, marinaio motorista o barcaiolo, sono considerati:
a.5
due anni al massimo di formazione, se la persona è titolare di un certificato riconosciuto dai Porti Renani Svizzeri che attesta l’avvenuta conclusione di una formazione professionale nel settore della navigazione interna con parti di formazione pratica;
b.
due anni al massimo di navigazione in mare quale membro di un equipaggio di coperta, ove 250 giorni di navigazione in mare corrispondono a un anno di navigazione.
4.6
Inoltre il tratto per il quale la grande patente per il Reno superiore è domandata, dev’essere percorso quale marinaio, marinaio motorista, barcaiolo o timoniere a bordo di navigli motorizzati per condurre i quali è necessaria la grande patente per il Reno superiore, per lo meno nel seguente modo:
a.
per il tratto fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.53) e l’avamporto a valle della conca di Augst (km 155.85) sedici volte nel corso degli ultimi dieci anni prima del ricevimento della domanda, di cui almeno tre volte in ciascuna direzione durante l’ultimo anno;
b.
per il tratto fra l’avamporto a valle della conca di Augst (km 155.85) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.10) quattro volte in ciascuna direzione durante gli ultimi due anni prima del ricevimento della domanda.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 23 dic. 2010, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 555).
2 RS 747.224.121
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 23 dic. 2010, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 555).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 21 dic. 2007, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 777).
5 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all’istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 2 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6555).

  Art. 2.02 Piccola patente per il Reno superiore
1.
Chi intende ottenere la piccola patente per il Reno superiore deve avere almeno 21 anni ed essere idoneo. Deve inoltre provare almeno un anno di navigazione a bordo di un naviglio motorizzato nella navigazione interna quale marinaio o marinaio motorista.
2.
È idoneo chi:
a.1
è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L’idoneità dev’essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B2, rilasciato da un medico designato dai Porti Renani Svizzeri. È pure valida la presentazione d’un certificato d’idoneità conformemente al regolamento del 2 giugno 20102 concernente il personale di navigazione sul Reno;
b.
non ha compiuto reati nella navigazione, in base al comportamento che ha tenuto finora fa presagire la sicura condotta di un naviglio e può essere comandante di un equipaggio;
c.
è abilitato, vale a dire che possiede le conoscenze e le capacità professionali necessarie, anche dal punto di vista nautico, nonché una conoscenza sufficiente dei regolamenti e dell’idrovia, in particolare del tratto per il quale la patente è domandata. Le condizioni sono da ritenersi adempiute se il candidato ha superato con successo l’esame previsto a tale scopo.
3.3
Il tempo di navigazione dev’essere stato svolto su navigli per condurre i quali sarebbero necessarie la grande o la piccola patente per il Reno superiore oppure la grande o la piccola patente secondo il regolamento del 2 giugno 2010 concernente il personale di navigazione sul Reno. 180 giorni di navigazione effettivi nella navigazione interna corrispondono a un anno di navigazione.
4.4
Inoltre il tratto per il quale la grande patente per il Reno superiore è domandata, dev’essere percorso quale marinaio, marinaio motorista, barcaiolo o timoniere a bordo di navigli motorizzati per condurre i quali è necessaria la grande patente per il Reno superiore, per lo meno nel seguente modo:
a.
per il tratto fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.53) e l’avamporto a valle della conca di Augst (km 155.85) sedici volte nel corso degli ultimi dieci anni prima del ricevimento della domanda, di cui almeno tre volte in ciascuna direzione durante l’ultimo anno;
b.
per il tratto fra l’avamporto a valle della conca di Augst (km 155.85) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.10) quattro volte in ciascuna direzione durante gli ultimi due anni prima del ricevimento della domanda.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 23 dic. 2010, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 555).
2 RS 747.224.121
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 23 dic. 2010, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 555).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 2 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6555).

  Art. 2.03 Patente sportiva per il Reno superiore
1.
Chi intende ottenere la patente sportiva per il Reno superiore deve avere almeno 18 anni ed essere idoneo.
2.
È idoneo chi:
a.1
è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L’idoneità dev’essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B2, rilasciato da un medico designato dai Porti Renani Svizzeri. è pure valida la presentazione d’un certificato d’idoneità conformemente al regolamento del 2 giugno 20102 concernente il personale di navigazione sul Reno;
b.
non ha compiuto reati durante la navigazione e, in base al comportamento che ha tenuto finora, fa presagire la sicura condotta di un naviglio;
c.
è abilitato, vale a dire possiede le conoscenze e le capacità professionali necessarie, anche dal punto di vista nautico, nonché una conoscenza sufficiente dei regolamenti e dell’idrovia, in particolare del tratto per il quale la patente è domandata. Le condizioni sono da ritenersi adempiute se il candidato ha superato con successo l’esame previsto a tale scopo.
3.
Inoltre il tratto fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.53) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.10) dev’essere stato percorso a bordo di un naviglio di una lunghezza di 15 m o più:3
a.
almeno sedici volte nel corso degli ultimi dieci anni prima del ricevimento della domanda, di cui almeno tre volte in ciascuna direzione durante gli ultimi tre anni oppure,
b.
nel quadro di una formazione adeguata, almeno quattro volte in ciascuna direzione durante l’ultimo anno prima del ricevimento della domanda.
4.
I tratti percorsi sono presi in considerazione solo se la persona in questione ha almeno 15 anni.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 23 dic. 2010, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 555).
2 RS 747.224.121
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 2 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6555).

  Art. 2.04 Patente delle autorità per il Reno superiore
1.
Chi intende ottenere la patente delle autorità per il Reno superiore deve:
a.
avere almeno 21 anni;
b.
appartenere a un’autorità di polizia o di dogana, a un’altra autorità
oppure a un servizio d’incendio svizzero riconosciuto;
c.1
essere fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L’idoneità dev’essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B2, rilasciato da un medico designato dai Porti Renani Svizzeri;
d.
essere abilitato, vale a dire possedere le conoscenze e le capacità professionali necessarie, anche dal punto di vista nautico, nonché una conoscenza sufficiente dei regolamenti e dell’idrovia, in particolare del tratto per il quale la patente è domandata. Le condizioni sono da ritenersi adempiute se il candidato ha superato con successo l’esame previsto a tale scopo;
e.
avere praticato la navigazione interna per almeno tre anni, di cui 3 mesi almeno durante l’ultimo anno;
f.2
avere percorso il tratto fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.53) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.10) a bordo di un naviglio di una lunghezza di 15 m o più, almeno sedici volte nel corso degli ultimi dieci anni prima del ricevimento della domanda, di cui almeno tre volte in ciascuna direzione durante gli ultimi tre anni.
2.
Il servizio da cui dipende deve avere rilasciato un’attestazione che confermi l’esattezza delle indicazioni di cui al numero 1 lettere b, e ed f.

1 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all’istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 2 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6555).

  Art. 2.05 Prova del tempo di navigazione e del tratto
1.1
Le percorrenze richieste sul Reno fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.53) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.10) e il tempo di navigazione devono essere provati mediante il libretto di servizio debitamente compilato e verificato secondo il modulo dell’allegato A2 o mediante un libro di bordo debitamente compilato secondo il modulo dell’allegato A1 del regolamento del 2 giugno 20102 concernente il personale di navigazione sul Reno.
2.
Il tempo di navigazione può essere provato anche mediante un certificato di capacità nautica conformemente all’articolo 3.05 numero 3 per il cui rilascio il tempo di navigazione è già stato provato.
3.
Il tempo di navigazione in mare dev’essere provato mediante un libretto di navigazione marittima.
4.
Il periodo di frequenza di una scuola professionale di barcaiolo dev’essere provato mediante un attestato di questa scuola.
5.
I documenti di cui ai numeri 2–4 devono, qualora necessario, essere presentati con traduzione ufficiale in tedesco, francese o olandese.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 2 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6555).
2 RS 747.224.121


  Capitolo 3: Procedura d’ammissione e d’esame

  Art. 3.011Commissione d’esame

I Porti Renani Svizzeri costituiscono una commissione d’esame. La commissione è composta di un presidente, dei membri dei Porti Renani Svizzeri e di almeno un esaminatore che sia titolare del tipo di patente domandato o della grande patente per il Reno superiore.


1 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all’istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).

  Art. 3.02 Domanda
1.1
Chi intende ottenere o estendere una patente per il Reno superiore deve presentare ai Porti Renani Svizzeri una domanda di ammissione all’esame e per il rilascio della patente per il Reno superiore, contenente le seguenti indicazioni:
a.
nome(i) e cognome(i), data e luogo di nascita, indirizzo;
b.
tipo di patente che si intende ottenere;
c.
tratti del Reno per i quali si intende ottenere la patente per il Reno superiore.
2.2
La domanda dev’essere corredata:
a.
di una recente fotografia passaporto;
b.3
di un certificato medico come da allegato B2 rilasciato da non oltre tre mesi. Se permangono dubbi sull’idoneità fisica o psichica, i Porti Renani Svizzeri possono esigere la presentazione di ulteriori certificati di medici o di specialisti;
c.
qualora necessario, di una prova del tempo di navigazione e delle percorrenze;
d.
di una copia della carta d’identità o del passaporto;
e.
qualora necessario, di una copia del certificato di operatore radio ai sensi dell’allegato 5 dell’Accordo regionale relativo al servizio radiotelefonico sulle idrovie.
2bis.4
Al posto del certificato medico come da allegato B2, l’idoneità fisica e psichica può essere comprovata da uno dei seguenti documenti riconosciuti dai Porti Renani Svizzeri:
a.5
un certificato di capacità valido, al quale si applicano al minimo le esigenze fissate dagli allegati B1 e B2 come pure dall’articolo 3.04 del regolamento del 2 giugno 20106 concernente il personale di navigazione sul Reno; o
b.
un certificato medico rilasciato da non oltre tre mesi, che rispetti al minimo le esigenze fissate dagli allegati B1 e B2.
3.
I requisiti per l’idoneità di cui agli articoli 2.01 numero 2 lettera b, 2.02 numero 2 lettera b o 2.03 numero 2 lettera b devono essere provati mediante:
a.
un estratto valido del casellario giudiziale oppure
b.
un documento valido equivalente.
Persone domiciliate al di fuori del campo di applicazione del presente regolamento devono presentare il corrispondente documento rilasciato conformemente al diritto vigente nel loro domicilio. I documenti non possono essere stati rilasciati da oltre sei mesi.
4.
Se la grande o la piccola patente per il Reno superiore dev’essere estesa ad altri tratti, la domanda dev’essere corredata unicamente di una copia di questa patente e della prova delle percorrenze.
Se una patente per il Reno superiore dev’essere estesa a un altro tipo di patente per il Reno superiore, la Direzione può rinunciare all’ulteriore presentazione dei certificati di cui al numero 2 lettera b oppure del documento di cui al numero 3.
5.7
Se una patente per il Reno superiore dev’essere estesa a un altro tipo di patente per il Reno superiore, i Porti Renani Svizzeri possono rinunciare all’ulteriore presentazione dei certificati di cui al numero 2 lettera b oppure del documento di cui al numero 3.

1 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all’istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 gen. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1255).
3 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all’istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).
4 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 20 gen. 2004 (RU 2004 1255). Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all’istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 23 dic. 2010, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 555).
6 RS 747.224.121
7 Introdotto dal n. I 10 dell’O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all’istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).

  Art. 3.031Ammissione
1.
È ammesso all’esame chiunque soddisfi i requisiti di cui agli articoli 2.01, 2.02 o 2.03, esclusi gli articoli 2.01 numero 2 lettera c, 2.02 numero 2 lettera c o 2.03 numero 2 lettera c, nonché adempia le condizioni di cui all’articolo 3.02. Anche se il certificato medico attesta solo un’idoneità limitata, è comunque possibile l’ammissione all’esame. In questo caso i Porti Renani Svizzeri possono vincolare la patente per il Reno superiore a condizioni speciali che saranno annotate sulla patente al momento dell’emissione. Se l’idoneità è attestata con la presentazione d’un certificato valido secondo il regolamento del 2 giugno 20102 concernente il personale di navigazione sul Reno e se detto certificato è vincolato a condizioni a causa di un’idoneità limitata, la validità della patente è soggetta a queste condizioni.3 Il rifiuto della patente dev’essere motivato.
2.
Nel caso in cui una persona non soddisfi il requisito di cui agli articoli 2.01 numero 2 lettera b, 2.02 numero 2 lettera b o 2.03 numero 2 lettera b, i Porti Renani Svizzeri possono ordinare che non sia ammessa all’esame prima che sia trascorso un periodo di almeno un mese (termine di divieto).

1 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all’istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).
2 RS 747.224.121
3 Nuovo testo del quarto per. giusta il n. I dell’O del DATEC del 23 dic. 2010, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 555).

  Art. 3.04 Esame
1.
In un esame davanti alla commissione d’esame, il candidato deve provare che, conformemente al programma d’esame unificato dell’allegato C:
a.
dispone di una conoscenza sufficiente delle prescrizioni determinanti per condurre navigli, delle conoscenze nautiche e di tecnica navigatoria necessarie a una condotta sicura, delle conoscenze professionali e dei principi della prevenzione degli incidenti e che
b.
ha la necessaria conoscenza del tratto.
2.
In virtù dei requisiti relativi al tempo di navigazione di cui agli articoli 2.01 numero 1 e 2.02 numero 1, per ottenere la grande e la piccola patente per il Reno superiore è necessario sostenere un esame teorico; per ottenere la patente sportiva per il Reno superiore e la patente delle autorità per il Reno superiore è necessario sostenere un esame teorico e un esame pratico.
3.
Se l’esame non è superato, al candidato sono comunicati i motivi. La commissione d’esame può vincolare la partecipazione a un nuovo esame a condizioni speciali o normali, oppure accordare esenzioni in merito.
  Art. 3.05 Dispense e agevolazioni
1.1
Chi ha superato un esame finale professionale può essere dispensato dall’esame su conoscenze e capacità che sono state oggetto di un esame riconosciuto come equivalente dai Porti Renani Svizzeri.
2.
Il titolare di un certificato di capacità nautica ai sensi dell’articolo 1.03 numero 3 può, se intende ottenere la patente sportiva per il Reno superiore, essere dispensato dall’esame concernente le conoscenze nautiche.
3.2
Il titolare di un certificato di capacità nautica rilasciato da uno Stato rivierasco del Reno o dal Belgio oppure di un altro certificato di capacità valido per la condotta di navigli su altre idrovie e riconosciuto come equivalente dai Porti Renani Svizzeri deve, se intende ottenere una patente per il Reno superiore, soddisfare le condizioni d’ammissione dell’articolo 3.03; in occasione dell’esame, tuttavia, deve provare unicamente di conoscere le prescrizioni e disposizioni valide fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.53) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.10) nonché di avere la necessaria conoscenza del tratto.
4.
Il titolare di una patente delle autorità per il Reno superiore ottiene, facendone domanda e senza esame, una patente sportiva per il Reno superiore.
5.
Il titolare di una patente per il Reno superiore può, se intende ottenere un’altra patente per il Reno superiore giusta l’articolo 1.04 o nel caso di un’estensione a un altro tratto, essere dispensato dall’esame su quelle conoscenze o capacità che sono state provate in occasione del rilascio della patente per il Reno superiore di cui è titolare.

1 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all’istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 2 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6555).

  Art. 3.06 Emissione ed estensione della patente per il Reno superiore
1.1
Se il candidato ha superato l’esame, i Porti Renani Svizzeri gli rilasciano la corrispondente patente per il Reno superiore secondo il modulo dell’allegato A.
2.
Le condizioni speciali dell’articolo 3.03 numero 1 o le limitazioni di cui agli articoli 1.03 numero 2 e 5.02 numero 3 devono essere riportate sulla patente.
3.2
Nel caso di deterioramento o perdita della patente per il Reno superiore, i Porti Renani Svizzeri rilasciano al titolare che ne fa domanda un duplicato designato espressamente come tale. Il titolare deve rendere verosimile la perdita nei confronti dei Porti Renani Svizzeri. Una patente deteriorata o ritrovata va consegnata o presentata ai Porti Renani Svizzeri affinché la annullino.

1 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all’istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).
2 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all’istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).

  Art. 3.071Spese

L’esame, l’emissione, l’estensione ed il prolungamento della patente per il Reno superiore, come pure il rilascio d’un duplicato e lo scambio sono subordinati al pagamento di spese appropriate da parte del richiedente. L’ammontare delle spese è determinato dai Porti Renani Svizzeri. Questi possono riscuotere l’integralità o una parte delle spese a partire dalla presentazione della domanda.


1 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all’istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).


  Capitolo 4: Verifica e ritiro della patente per il Reno superiore

  Art. 4.011Controllo dell’idoneità
1.2
Il titolare di una patente per il Reno superiore deve, dietro presentazione di un certificato medico come da allegato B2, rilasciato da non oltre tre mesi, rinnovare la prova dell’idoneità presso i Porti Renani Svizzeri.
I Porti Renani Svizzeri rilasciano al titolare di una patente per il Reno superiore, dietro presentazione del certificato medico e sulla base di quest’ultimo:
a.
una nuova patente al compimento del 50° anno d’età e una ogni cinque anni fino al 65° anno d’età;
b.
una nuova patente o un’iscrizione sul certificato medico ogni anno dal compimento del 65° anno d’età.
La prova dell’idoneità può essere fornita anche a un’altra autorità competente degli Stati rivieraschi o del Belgio. Quest’ultima inoltra i documenti ai Porti Renani Svizzeri.
L’iscrizione sul certificato medico deve recare una data di validità che sostituisce quella riportata sulla patente.
2.
Qualora, fatta salva la numero 1, abbiano dubbi sull’idoneità del titolare di una patente per il Reno superiore, i Porti Renani Svizzeri possono chiedere la presentazione di un certificato medico come da allegato B2 sull’attuale stato dell’idoneità. Le relative spese sono a carico del titolare soltanto se i sospetti della predetta autorità si rivelano fondati.
3.
Se dal certificato medico risulta unicamente un’idoneità limitata, i Porti Renani Svizzeri possono vincolare la patente a condizioni speciali, che saranno riportate sulla patente stessa. L’articolo 3.03 numero 1 quarto periodo è applicabile per analogia.

1 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all’istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 2 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6555).

  Art. 4.021Sospensione della validità della patente per il Reno superiore
1.
La validità della patente per il Reno superiore è sospesa:
a.
su disposizione dei Porti Renani Svizzeri per la durata del termine di sospensione. Essi possono emanare una simile disposizione per un periodo limitato qualora non siano date le condizioni per un ritiro della patente, ma sussistano dubbi sull’idoneità del titolare di una patente per il Reno superiore. Se tali dubbi sono fugati prima della scadenza della disposizione, quest’ultima dev’essere revocata;
b.
anche senza disposizione, qualora l’idoneità non sia nuovamente provata entro tre mesi dopo i termini di rinnovo di cui all’articolo 4.01 numero 1 primo periodo, fino al rinnovo della prova dell’idoneità.
2.
Nel caso del numero 1 lettera a, la patente per il Reno superiore va presentata ai Porti Renani Svizzeri per la custodia ufficiale.

1 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all’istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).

  Art. 4.031Ritiro della patente per il Reno superiore
1.
Se il titolare della patente per il Reno superiore si rivela non idoneo alla condotta di navigli ai sensi degli articoli 2.01, 2.02 o 2.03, i Porti Renani Svizzeri devono ritirargli la patente.
2.
Se il titolare della patente per il Reno superiore non ha ottemperato ripetutamente a una condizione speciale o a una limitazione di cui all’articolo 3.06 numero 2, i Porti Renani Svizzeri possono ritirargli la patente.
3.
La validità della patente per il Reno superiore si estingue con il ritiro. Una volta estinta la sua validità, la patente va consegnata o presentata senza indugio ai Porti Renani Svizzeri affinché la annullino.
4.
Al momento del ritiro, i Porti Renani Svizzeri possono stabilire che:
a.
non può essere rilasciata una nuova patente per il Reno superiore prima che sia trascorso un periodo di almeno tre mesi o che
b.
il candidato a una nuova patente per il Reno superiore deve soddisfare determinate condizioni speciali per essere ammesso a un nuovo esame.
5.
Una volta ricevuta la domanda di rilascio di una nuova patente per il Reno superiore, i Porti Renani Svizzeri possono rinunciare del tutto o in parte all’esame.

1 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all’istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).

  Art. 4.04 Confisca di patenti per il Reno superiore
1.1
In caso di seria presunzione del ritiro (art. 4.03) d’una patente per il Reno superiore o della sospensione della sua validità (art. 4.02 n. 1 lett. a), i Porti Renani Svizzeri possono ordinare la confisca provvisoria della patente.
2.2
Una patente per il Reno superiore confiscata a titolo provvisorio deve essere consegnata senza indugio ai Porti Renani Svizzeri, all’autorità tedesca competente o al tribunale competente con indicazione dei motivi della confisca.
3.3
Dopo essere stati informati della decisione di confisca, i Porti Renani Svizzeri decidono immediatamente in merito alla sospensione o al ritiro della patente per il Reno superiore. Se la competenza rileva d’un tribunale, questo decide conformemente alle prescrizioni nazionali. Fino a una decisione giusta il primo o il secondo periodo, la decisione di confisca equivale a una decisione in conformità all’articolo 4.02 numero 1 lettera a.
4.
La confisca provvisoria della patente per il Reno superiore termina e la patente è restituita al titolare se il motivo della confisca decade o se non viene decisa la sospensione o il ritiro della patente per il Reno superiore.

1 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all’istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).
2 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all’istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).
3 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all’istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).


  Capitolo 5: Disposizioni transitorie

  Art. 5.01 Validità delle patenti per il Reno superiore finora rilasciate
1.
Le patenti per il Reno superiore rilasciate o rimaste in vigore in conformità delle prescrizioni applicabili fino all’entrata in vigore del presente regolamento, continuano a essere valide in conformità delle prescrizioni finora vigenti fino al primo rinnovo del certificato dell’idoneità fisica e psichica.
2.
Le disposizioni di cui all’articolo 4.01 sul controllo dell’idoneità vanno applicate alle patenti per il Reno superiore conformemente al numero 1. Tuttavia, nella prova riguardante la capacità di distinguere i colori, il quoziente anomaloscopico può essere compreso fra 0,7 e 3,0. Chi, all’entrata in vigore del regolamento, ha già raggiunto l’età di cui all’articolo 4.01 numero 1 lettera a, deve fare verificare la propria idoneità entro il prossimo termine di visita medica. Al primo rinnovo della prova dell’idoneità è rilasciata una patente secondo il modulo dell’allegato A.
3.
Le disposizioni di cui agli articoli 4.02 e 4.03 vanno applicate alle patenti per il Reno superiore conformemente al numero 1.
  Art. 5.02 Attribuzione dei tipi di patente
1.
Le patenti per il Reno superiore valide conformemente all’articolo 5.01 numero 1 corrispondono alle patenti per il Reno superiore di cui all’articolo 1.04 numero 1 del presente regolamento come segue:

Le seguenti patenti di barcaiolo per il Reno superiore valide secondo l’articolo 5.01 numero 1

corri- spon- dono

alle patenti per il Reno superiore di cui all’articolo 1.04 numero 1 del presente regolamento

patente di barcaiolo

®

grande patente per il Reno superiore

piccola patente

®

piccola patente per il Reno superiore

patente di navigli di polizia

®

patente delle autorità per il Reno superiore

patente di navigli di dogana

®

patente delle autorità per il Reno superiore

patente di navigli dei servizi d’incendio

®

patente delle autorità per il Reno superiore

patente sportiva

®

patente sportiva per il Reno superiore

2.
Una patente di barcaiolo per il Reno superiore valida può essere permutata nella corrispondente patente per il Reno superiore per il medesimo tratto, conformemente alla tabella di cui al numero 1.
3. ...1

1 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 23 dic. 2010, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU 2011 555).

  Art. 5.03 Computo dei tempi di navigazione

I tempi di navigazione e le percorrenze effettuati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono computati conformemente alle prescrizioni finora vigenti.


  Allegato A1