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RS 0.120 Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945

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0.120

Traduzione1

Statuto delle Nazioni Unite

Fatto a San Francisco il 26 giugno 1945
Approvato dall’Assemblea federale il 5 ottobre 20012
Dichiarazione d’accettazione degli obblighi contenuti nello
Statuto dell’ONU depositata dalla Svizzera il 10 settembre 2002
Entrato in vigore per la Svizzera il 10 settembre 2002

(Stato 23 giugno 2015)

Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi

a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità,

a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grande e piccole,

a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altri fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti,

a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,

e per tali fini

a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l’uno con l’altro in rapporti di buon vicinato,

ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale,

ad assicurare, mediante l’accettazione di principi e l’istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell’interesse comune,

ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli,

abbiamo risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini.

In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un’organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite.

  Capitolo I: Fini e principi

  Art. 1

I fini delle Nazioni Unite sono:

1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace.

2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’auto-decisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale.

3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione.

4. Costituire un centro per il coordinamento dell’attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.

  Art. 2

L’Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell’articolo 1, devono agire in conformità ai seguenti princìpi:

1. L’Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri.

2. I Membri, al fine di assicurare a ciascuno di essi i diritti e i benefici risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità al presente Statuto.

3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo.

4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un’azione preventiva o coercitiva.

6. L’Organizzazione deve fare in modo che Stati che non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi princìpi, per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

7. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad inter-venire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l’applicazione di misure coercitive a norma del capitolo VII.


  Capitolo II: Membri dell’Organizzazione

  Art. 3

Membri originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che, avendo partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite per l’Organizzazione Internazionale a San Francisco, od avendo precedentemente firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, firmino il presente Statuto e lo ratifichino in conformità all’articolo 110.

  Art. 4

(1) Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell’Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo.

(2) L’ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che adempia a tali condizioni è effettuata con decisione dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

  Art. 5

Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un’azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dall’esercizio dei diritti e dei privilegi di un Membro da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. L’esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza.

  Art. 6

Un Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i princìpi enunciati nel presente Statuto può essere espulso dall’Organizzazione da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.


  Capitolo III: Organi

  Art. 7

(1) Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: un’Assemblea Generale, un Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico e Sociale, un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, una Corte Internazionale di Giustizia, ed un Segretariato.

(2) Gli organi sussidiari che si riveleranno necessari potranno essere creati conformemente al presente Statuto.

  Art. 8

Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione all’ammissibilità di uomini e donne nei loro organi principali e sussidiari, in qualsiasi qualità ed in condizione di uguaglianza.


  Capitolo IV: Assemblea generale

  Art. 9 Composizione

(1) L’Assemblea Generale si compone di tutti i Membri delle Nazioni Unite.

(2) Ogni Membro ha non più di cinque rappresentanti nell’Assemblea Generale.

  Art. 10 Funzioni e poteri

L’Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini del presente Statuto, o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dal presente Statuto o, salvo quanto disposto dall’articolo 12, può fare raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all’altro, su qualsiasi di tali questioni od argomenti.

  Art. 11

(1) L’Assemblea Generale può esaminare i princìpi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i princìpi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all’altro.

(2) L’Assemblea Generale può discutere ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite in conformità all’articolo 35 paragrafo 2, e, salvo quanto disposto nell’articolo 12 può fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del genere allo Stato o agli Stati interessati, od agli uni ed all’altro. Qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un’azione deve essere deferita al Consiglio di Sicurezza da parte dell’Assemblea Generale, prima o dopo la discussione.

(3) L’Assemblea Generale può richiamare l’attenzione del Consiglio di Sicurezza sulle situazioni che siano suscettibili di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale.

(4) I poteri dell’Assemblea Generale stabiliti in quest’articolo non limitano la portata generale dell’articolo 10.

  Art. 12

(1) Durante l’esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle funzioni assegnatagli dal presente Statuto, nei riguardi di una controversia o situazione qualsiasi, l’Assemblea Generale non deve fare alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a meno che non ne sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza.

(2) Il Segretario Generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza, informa l’Assemblea Generale, ad ogni sessione, di tutte le questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale di cui stia trattando il Consiglio di Sicurezza ed informa del pari l’Assemblea Generale, o i Membri delle Nazioni Unite se l’Assemblea Generale non é in sessione, non appena il Consiglio di Sicurezza cessi dal trattare tali questioni.

  Art. 13

(1) L’Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di:

a.
promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codifica-zione;
b.
sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico, sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica, e promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di religione.

(2) Gli ulteriori compiti, funzioni e poteri dell’Assemblea Generale rispetto alle materie indicate nel precedente paragrafo 1 b sono stabiliti nei capitoli IX e X.

  Art. 14

Subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 12, l’Assemblea Generale può raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi situazione che, indipendentemente dalla sua origine, essa ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli tra nazioni, ivi comprese le situazioni risultanti da una violazione delle disposizioni del presente Statuto che enunciano i fini ed i princìpi delle Nazioni Unite.

  Art. 15

(1) L’Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni annuali e speciali del Consiglio di Sicurezza; queste relazioni comprendono un resoconto delle misure decise od intraprese dal Consiglio di Sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

(2) L’Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi delle Nazioni Unite.

  Art. 16

L’Assemblea Generale adempie quelle funzioni, concernenti il regime internazionale di amministrazione fiduciaria che ad essa sono attribuite dai capitoli XII e XIII, compresa l’approvazione delle convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone non designate come strategiche.

  Art. 17

(1) L’Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio dell’Organizzazione.

(2) Le spese dell’Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la ripartizione fissata dall’Assemblea Generale.

(3) L’Assemblea Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari e di bilancio con gli istituti specializzati previsti all’articolo 57, ed esamina i bilanci amministrativi di tali istituti specializzati al fine di fare ad essi delle raccomandazioni.

  Art. 18 Votazione

(1) Ogni Membro dell’Assemblea Generale dispone di un voto.

(2) Le decisioni dell’Assemblea Generale su questioni importanti sono prese a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti. Tali questioni comprendono: le raccomandazioni riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l’elezione dei Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, l’elezione dei Membri del Consiglio Economico e Sociale, l’elezione di Membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria a norma del paragrafo 1c dell’articolo 86, l’ammissione di nuovi Membri delle Nazioni Unite, la sospensione dei diritti e dei privilegi di Membro, l’espulsione di Membri, le questioni relative al funzionamento del regime di amministrazione fiduciaria e le questioni di bilancio.

(3) Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di categorie addizionali di questioni da decidersi a maggioranza di due terzi, sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.

  Art. 19

Un Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato nel pagamento dei suoi contributi finanziari all’Organizzazione non ha voto nell’Assemblea Generale se l’ammontare dei suoi arretrati eguagli o superi l’ammontare dei contributi da lui dovuti per i due anni interi precedenti. L’Assemblea Generale può, nondimeno, permettere a tale Membro di votare se riconosca che la mancanza del pagamento è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà.

  Art. 20 Procedura

L’Assemblea Generale si riunisce in sessioni ordinarie annuali ed in sessioni speciali ove le circostanze lo richiedano. Le sessioni speciali sono convocate dal Segretario Generale su richiesta del Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei Membri delle Nazioni Unite.

  Art. 21

L’Assemblea Generale stabilisce il proprio regolamento. Essa elegge il suo Presidente per ogni sessione.

  Art. 22

L’Assemblea Generale può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l’adempimento delle sue funzioni.


  Capitolo V: Consiglio di sicurezza

  Art. 23 Composizione

(1) Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e l’Irlanda Settentrionale e gli Stati Uniti d’America sono Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. L’Assemblea Generale elegge dieci altri Membri delle Nazioni Unite quali Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, avendo speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed agli altri fini dell’Organizzazione, ed inoltre ad un’equa distribuzione geografica.

(2) I Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono eletti per un periodo di due anni. Tuttavia nella prima elezione successiva all’aumento da 11 a 15 del numero dei Membri del Consiglio di Sicurezza, due dei quattro Membri aggiuntivi saranno scelti per il periodo di un anno. I Membri uscenti non sono immediatamente rieleggibili.

(3) Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza ha un rappresentante nel Consiglio.

  Art. 24 Funzioni e Poteri

(1) Al fine di assicurare un’azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza, nell’adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome.

(2) Nell’adempimento di questi compiti il Consiglio di Sicurezza agisce in conformità ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. I poteri specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l’adempimento di tali compiti sono indicati nei capitoli VI, VII, VIII e XII.

(3) Il Consiglio di Sicurezza sottopone relazioni annuali e, quando sia necessario, relazioni speciali all’esame dell’Assemblea Generale.

  Art. 25

I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

  Art. 26

Al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il compito di formulare, con l’ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto dall’articolo 47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per l’istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.

  Art. 27 Votazione

(1) Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto.

(2) Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove Membri.

(3) Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole di nove Membri, nel quale siano compresi i voti dei Membri permanenti: tuttavia nelle decisioni previste dal capitolo VI e dal paragrafo 3 dell’articolo 52, un Membro che sia parte di una controversia deve astenersi dal voto.

  Art. 28 Procedura

(1) Il Consiglio di Sicurezza è organizzato in modo da poter funzionare in permanenza. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza deve, a tal fine, avere in qualsiasi momento un rappresentante nella sede dell’Organizzazione.

(2) Il Consiglio di Sicurezza tiene riunioni periodiche alle quali ognuno dei suoi Membri può, ove lo desideri, essere rappresentato da un Membro del Governo o da un altro rappresentante appositamente designato.

(3) Il Consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in quelle località diverse dalla sede dell’Organizzazione che, a suo giudizio, possano meglio facilitare i suoi lavori.

  Art. 29

Il Consiglio di Sicurezza può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l’adempimento delle sue funzioni.

  Art. 30

Il Consiglio di Sicurezza stabilisce il proprio regolamento, nel quale fissa le norme concernenti il sistema di scelta del suo Presidente.

  Art. 31

Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di Sicurezza può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi questione sottoposta al Consiglio di Sicurezza, ogniqualvolta quest’ultimo ritenga che gli interessi di tale Membro siano particolarmente coinvolti.

  Art. 32

Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di Sicurezza od ogni Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite, qualora sia parte in una controversia in esame avanti al Consiglio di Sicurezza, sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alla discussione relativa alla controversia. Il Consiglio di Sicurezza stabilisce le condizioni che ritiene opportune per la partecipazione di uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite.


  Capitolo VI: Soluzione pacifica delle controversie

  Art. 33

(1) Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta.

(2) Il Consiglio di Sicurezza ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro controversia mediante tali mezzi.

  Art. 34

Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi controversia o su qualsiasi situazione che possa portare ad un attrito internazionale o dar luogo ad una controversia, allo scopo di determinare se la continuazione della controversia o della situazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

  Art. 35

(1) Ogni Membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi controversia o situazione della natura indicata nell’articolo 34 all’attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell’Assemblea Generale.

(2) Uno stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre all’attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell’Assemblea Generale qualsiasi controversia di cui esso sia parte, se accetti preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di regolamento pacifico previsti dal presente Statuto.

(3) I procedimenti dell’Assemblea Generale rispetto alle questioni sottoposte alla sua attenzione in virtù di questo articolo, sono soggetti alle disposizioni degli articoli 11 e 12.

  Art. 36

(1) Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia della natura indicata nell’articolo 33, o di una situazione di natura analoga raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione adeguati.

(2) Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le procedure per la soluzione della controversia che siano già state adottate dalle parti.

(3) Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo il Consiglio di Sicurezza deve inoltre tenere presente che le controversie giuridiche, dovrebbero, di regola generale, essere deferite dalle parti alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni dello Statuto della Corte1.


1 RS 0.193.501

  Art. 37

(1) Se le parti di una controversia della natura indicata nell’articolo 33 non riescono a regolarla con i mezzi indicati in tale articolo, esse devono deferirla al Consiglio di Sicurezza.

(2) Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della controversia sia in fatto suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, esso decide se agire a norma dell’articolo 36, o raccomandare quella soluzione che ritenga adeguata.

  Art. 38

Senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 33–37, il Consiglio di Sicurezza può, se tutte le parti di una controversia lo richiedono, fare ad esse raccomandazioni per una soluzione pacifica della controversia.


  Capitolo VII: Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione

  Art. 39

Il Consiglio di Sicurezza accerta l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazione o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

  Art. 40

Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure previste all’articolo 39, può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.

  Art. 41

Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l’impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un’interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.

  Art. 42

Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell’articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.

  Art. 43

(1) Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l’assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

(2) L’accordo o gli accordi suindicati determineranno il numero ed i tipi di forze armate, il loro grado di preparazione e la loro dislocazione generale, e la natura delle facilitazioni e dell’assistenza da fornirsi.

(3) L’accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure tra il Consiglio di Sicurezza e i gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte degli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.

  Art. 44

Quando il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza, esso, prima di richiedere ad un Membro non rappresentato nel Consiglio di fornire forze armate in esecuzione degli obblighi assunti a norma dell’articolo 43, inviterà tale Membro, ove questi lo desideri, a partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti l’impiego di contingenti di forze armate del Membro stesso.

  Art. 45

Al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure militari urgenti, i Membri terranno ad immediata disposizione contingenti di forze aeree nazionali per l’esecuzione combinata di un’azione coercitiva internazionale. La forza ed il grado di preparazione di questi contingenti, ed i piani per la loro azione combinata, sono determinati, entro i limiti stabiliti nell’accordo o negli accordi speciali previsti dall’articolo 43, dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.

  Art. 46

I piani per l’impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.

  Art. 47

(1) È costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e coadiuvare il Consiglio di Sicurezza in tutte le questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l’impiego ed il comando delle forze poste a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e l’eventuale disarmo.

(2) Il Comitato di Stato Maggiore è composto dai capi di Stato Maggiore dei Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o di loro rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in modo permanente nel Comitato sarà invitato dal Comitato stesso ad associarsi ad esso quando l’efficiente adempimento dei compiti del Comitato richieda la partecipazione di tale Membro alla sua attività.

(3) Il Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la responsabilità della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Le questioni concernenti il comando di tali forze saranno trattate in seguito.

(4) Con l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazioni con le organizzazioni regionali competenti, il Comitato di Stato Maggiore può costituire dei sottocomitati regionali.

  Art. 48

(1) L’azione necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale è intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi secondo quanto stabilisca il Consiglio di Sicurezza.

(2) Tali decisioni sono eseguite dai Membri delle Nazioni Unite direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui siano Membri.

  Art. 49

I Membri delle Nazioni Unite si associano per prestarsi mutua assistenza nell’eseguire le misure deliberate dal Consiglio di Sicurezza.

  Art. 50

Se il Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro uno Stato, ogni altro Stato, sia o non sia Membro delle Nazioni Unite, che si trovi di fronte a particolari difficoltà economiche derivanti dall’esecuzione di tali misure, ha diritto di consultare il Consiglio di Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali difficoltà.

  Art. 51

Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.


  Capitolo VIII: Accordi regionali

  Art. 52

(1) Nessuna disposizione del presente Statuto preclude l’esistenza di accordi od organizzazioni regionali per la trattazione di quelle questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che si prestino ad un’azione regionale, purché tali accordi od organizzazioni e le loro attività siano conformi ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite.

(2) I Membri delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi od organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie di carattere locale medianti tali accordi od organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza.

(3) Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica delle controversie di carattere locale, mediante gli accordi o le organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati interessati, sia per deferimento da parte del Consiglio di Sicurezza.

(4) Questo articolo non pregiudica in alcun modo l’applicazione degli articoli 34 e 35.

  Art. 53

(1) Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, eccezion fatta per le misure contro uno Stato nemico, ai sensi della definizione data dal paragrafo 2 di questo articolo, quali sono previste dall’articolo 107 o da accordi regionali diretti contro un rinnovarsi della politica aggressiva da parte di un tale Stato, fino al momento in cui l’organizzazione potrà, su richiesta del Governo interessato, essere investita del compito di prevenire ulteriori aggressioni da parte del detto Stato.

(2) L’espressione «Stato nemico» quale è usata nel paragrafo 1 di questo articolo si riferisce ad ogni Stato che durante la seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto.

  Art. 54

Il Consiglio di Sicurezza deve essere tenuto, in ogni momento, pienamente informato dell’azione intrapresa o progettata in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.


  Capitolo IX: Cooperazione internazionale economica e sociale

  Art. 55

Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell’uguaglianza dei diritti o dell’autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:

a.
un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d’opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale;
b.
la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa;
c.
il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
  Art. 56

I Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l’organizzazione per raggiungere i fini indicati all’articolo 55.

  Art. 57

(1) I vari istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro Statuti, vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite in conformità alle disposizioni dell’articolo 63.

(2) Gli istituti così collegati con le Nazioni Unite sono qui di seguito indicati con l’espressione «Istituti specializzati».

  Art. 58

L’Organizzazione fa raccomandazioni per il coordinamento dei programmi e delle attività degli istituti specializzati.

  Art. 59

L’Organizzazione promuove, se del caso, trattative tra gli Stati interessati per la creazione di nuovi istituti specializzati per il conseguimento dei fini indicati nell’articolo 55.

  Art. 60

Il compito di adempiere le funzioni dell’Organizzazione indicate in questo capitolo spetta all’Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, al Consiglio Economico e Sociale, che a tale scopo dispone dei poteri ad esso attribuiti dal capitolo X.


  Capitolo X: Consiglio economico e sociale

  Art. 61 Composizione

(1) Il Consiglio Economico e Sociale si compone di cinquantaquattro Membri delle Nazioni Unite eletti dall’Assemblea Generale.

(2) Salve le disposizioni del paragrafo 3, diciotto Membri del Consiglio Economico e Sociale sono eletti ogni anno per un periodo di tre anni. I Membri uscenti sono immediatamente rieleggibili.

(3) Alla prima elezione successiva all’aumento da ventisette a cinquantaquattro Membri del Consiglio Economico e Sociale, oltre ai Membri eletti al posto dei nove Membri il cui mandato scade al termine dell’anno in corso, saranno eletti altri ventisette Membri. Di questi ventisette Membri aggiuntivi, il mandato di nove scadrà al termine di un anno, e quello di altri nove al termine di due anni, in conformità alle disposizioni che saranno prese dall’Assemblea Generale.

(4) Ogni Membro del Consiglio Economico e Sociale ha un rappresentante nel Consiglio.

  Art. 62 Funzioni e Poteri

(1) Il Consiglio Economico e Sociale può compiere o promuovere studi o relazioni su questioni internazionali economiche e sociali, culturali, educative, sanitarie e simili, e può fare raccomandazioni riguardo a tali questioni all’Assemblea Generale, ai Membri delle Nazioni Unite, ed agli istituti specializzati interessati.

(2) Esso può fare raccomandazioni al fine di promuovere il rispetto e l’osservanza dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti.

(3) Esso può preparare progetti di convenzione da sottoporre all’Assemblea Generale riguardo a questioni che rientrino nella sua competenza.

(4) Esso può convocare, in conformità alle norme stabilite dalle Nazioni Unite, conferenze internazionali su questioni che rientrino nella sua competenza.

  Art. 63

(1) Il Consiglio Economico e Sociale può concludere accordi con qualsiasi istituto di quelli indicati all’articolo 57 per definire le condizioni in base alle quali l’istituto considerato sarà collegato con le Nazioni Unite. Tali accordi sono soggetti all’approvazione dell’Assemblea Generale.

(2) Esso può coordinare le attività degli istituti specializzati mediante consultazioni con tali istituti e raccomandazioni ad essi come mediante raccomandazioni all’Assemblea Generale ed ai Membri delle Nazioni Unite.

  Art. 64

(1) Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportune disposizioni per ricevere rapporti regolari dagli istituti specializzati. Esso può concludere accordi con i Membri delle Nazioni Unite e con gli istituti specializzati al fine di ottenere rapporti sulle misure prese per attuare le sue raccomandazioni e le raccomandazioni fatte dall’Assemblea Generale su questioni che rientrino nella sua competenza.

(2) Esso può comunicare all’Assemblea Generale le sue osservazioni su tali relazioni.

  Art. 65

Il Consiglio Economico e Sociale può fornire informazioni al Consiglio di Sicurezza e coadiuvarlo ove esso lo richieda.

  Art. 66

(1) Il Consiglio Economico e Sociale assolve le funzioni che rientrano nella sua competenza relativamente all’esecuzione delle raccomandazioni dell’Assemblea Generale.

(2) Esso può, con l’approvazione dell’Assemblea Generale, eseguire servizi che siano richiesti da Membri delle Nazioni Unite o da istituti specializzati.

(3) Esso adempie alle ulteriori funzioni che siano indicate in altre parti del presente Statuto o che possono essere ad esso attribuite dall’Assemblea Generale.

  Art. 67 Votazione

(1) Ogni Membro del Consiglio Economico e Sociale dispone di un voto.

(2) Le decisioni del Consiglio Economico e Sociale sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.

  Art. 68 Procedura

Il Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni per le questioni economiche e sociali e per promuovere i diritti dell’uomo, nonché quelle altre commissioni che possono essere richieste per l’adempimento delle sue funzioni.

  Art. 69

Il Consiglio Economico e Sociale inviterà ogni Membro delle Nazioni Unite a partecipare, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni su qualsiasi questione di particolare interesse per tale Membro.

  Art. 70

Il Consiglio Economico e Sociale può prendere disposizioni perché rappresentanti degli istituti specializzati partecipino, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni ed a quelle delle commissioni da esso istituite, e perché i suoi rappresentanti partecipino alle deliberazioni degli istituti specializzati.

  Art. 71

Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni che rientrino nella sua competenza. Tali accordi possono essere presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con organizzazioni nazionali, previa consultazione con il Membro delle Nazioni Unite interessato.

  Art. 72

(1) Il Consiglio Economico e Sociale stabilisce il proprio regolamento, che comprende le norme relative alla designazione del suo Presidente.

(2) Il Consiglio Economico e Sociale si riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest’ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi Membri.


  Capitolo XI: Dichiarazione concernente i territori non autonomi

  Art. 73

I Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità dell’amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti, ed accettano come sacra missione l’obbligo di promuovere al massimo, nell’ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori, e, a tal fine, l’obbligo:

a.
di assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle popolazioni interessate, il loro progresso politico, economico, sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro gli abusi;
b.
di sviluppare l’autogoverno delle popolazioni, di prendere in debita considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia con le circostanze particolari di ogni territorio e delle sue popolazioni, e del loro diverso grado di sviluppo;
c.
di rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;
d.
di promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche, e di collaborare tra loro, e, quando e dove ne sia il caso, con gli istituti internazionali specializzati, per il pratico raggiungimento dei fini sociali, economici e scientifici enunciati in questo articolo;
e.
di trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo d’informazione e con le limitazioni che possono essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili, eccezion fatta per quei territori cui si applicano i capitoli XII e XIII.
  Art. 74

I Membri delle Nazioni Unite riconoscono altresì che la loro politica nei riguardi dei territori cui si riferisce questo capitolo, non meno che nei riguardi dei loro territori metropolitani, deve basarsi sul principio generale del buon vicinato in materia sociale economica e commerciale, tenuto il debito conto degli interessi e del benessere del resto del mondo.


  Capitolo XII: Regime internazionale di amministrazione fiduciaria

  Art. 75

Le Nazioni Unite stabiliscono sotto la loro autorità un regime internazionale di amministrazione fiduciaria per l’amministrazione ed il controllo di quei territori che potranno essere sottoposti a tale regime con successive convenzioni particolari. Questi territori sono qui di seguito indicati con l’espressione «territori in amministrazione fiduciaria».

  Art. 76

Gli obiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria, in conformità ai fini delle Nazioni Unite enunciati nell’articolo 1 del presente Statuto, sono i seguenti:

a.
rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;
b.
promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti dei territori in amministrazione fiduciaria, ed il loro progressivo avviamento all’autonomia o all’indipendenza, tenendo conto delle particolari condizioni di ciascun territorio e delle sue popolazioni, delle aspirazioni liberamente manifestate dalle popolazioni interessate, e delle disposizioni che potranno essere previste da ciascuna convenzione di amministrazione fiduciaria;
c.
incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua, o religione, ed incoraggiare il riconoscimento della interdipendenza dei popoli del mondo;
d.
di assicurare parità di trattamento in materia sociale, economica e commerciale a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed ai loro cittadini e così pure uguaglianza di trattamento a questi ultimi nell’amministrazione della giustizia senza pregiudizio per il conseguimento dei sopraindicati obiettivi, e subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 80.
  Art. 77

(1) Il regime di amministrazione fiduciaria sarà applicato ai territori delle seguenti categorie che vi siano sottoposti mediante convenzioni di amministrazione fiduciaria:

a.
territori attualmente sottoposti a mandato;
b.
territori che vengono tolti a Stati nemici in conseguenza della seconda guerra mondiale;
c.
territori sottoposti volontariamente a tale regime dagli Stati responsabili della loro amministrazione.

(2) Sarà oggetto di successivo accordo stabilire quali territori delle precedenti categorie saranno sottoposti al regime di amministrazione fiduciaria ed a quali condizioni.

  Art. 78

Il regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai territori che siano divenuti Membri delle Nazioni Unite, dovendo le relazioni tra questi essere fondate sul rispetto del principio della sovrana uguaglianza.

  Art. 79

Le condizioni dell’amministrazione fiduciaria per ogni territorio da sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria, come pure i relativi mutamenti od emendamenti, saranno convenuti tra gli Stati direttamente interessati, inclusa la potenza mandataria nel caso di territori sotto mandato di un Membro delle Nazioni Unite, e saranno approvati secondo le disposizioni degli articoli 83 e 85.

  Art. 80

(1) Salvo quanto possa essere convenuto in singole convenzioni di amministrazione fiduciaria, stipulate a norme degli articoli 77, 79 e 81, per sottoporre ciascun territorio al regime di amministrazione fiduciaria, e fino a quando tali convenzioni non siano state concluse, nessuna disposizione di questo capitolo deve essere interpretata in maniera da modificare in alcun modo i diritti di uno Stato o di una popolazione, o le disposizioni di atti internazionali vigenti, di cui siano parte Membri delle Nazioni Unite.

(2) Il paragrafo 1 di questo articolo non deve essere interpretato in modo da dar motivo a ritardo o rinvio della negoziazione e stipulazione di convenzione per sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria dei territori sotto mandato, od altri, secondo quanto è previsto dall’articolo 77.

  Art. 81

La convenzione di amministrazione fiduciaria dovrà in ogni caso comprendere le condizioni in base alle quali il territorio in questione sarà amministrato e designare l’autorità che eserciterà l’amministrazione del medesimo. Tale autorità, qui di seguito indicata con l’espressione «autorità amministratrice», potrà essere costituita da uno Stato o da più Stati o dall’Organizzazione stessa.

  Art. 82

In ogni convenzione di amministrazione fiduciaria potranno essere designate una o più zone strategiche che potranno comprendere tutto il territorio sottoposto all’amministrazione fiduciaria, od una sua parte, senza alcun pregiudizio dell’accordo o degli accordi speciali stipulati a norma dell’articolo 43.

  Art. 83

(1) Tutte le funzioni delle Nazioni Unite relative alle zone strategiche, compresa l’approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dal Consiglio di Sicurezza.

(2) Gli obiettivi fondamentali indicati nell’articolo 76 valgono per la popolazione di ogni zona strategica.

(3) Il Consiglio di Sicurezza si avvale, nel rispetto delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e senza pregiudizio delle considerazioni di sicurezza, dell’ausilio del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria per esercitare, nelle zone strategiche, quelle funzioni che, in base al regime di amministrazione fiduciaria spettano alle Nazioni Unite in materia politica, economica, sociale ed educativa.

  Art. 84

L’autorità amministratrice ha il dovere di fare in modo che il territorio amministrato prenda la sua parte al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. A questo fine l’autorità amministratrice può servirsi di forze armate volontarie, di facilitazioni e di assistenza da parte del territorio in amministrazione fiduciaria per l’adempimento degli obblighi da essa assunti a tale riguardo verso il Consiglio di Sicurezza, come pure per la difesa locale e per il mantenimento dell’ordine nel territorio in amministrazione.

  Art. 85

(1) Le funzioni delle Nazioni Unite in rapporto alle convenzioni di amministrazione fiduciaria per tutte le zone non definite come strategiche, compresa l’approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dall’Assemblea generale.

(2) Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria operante sotto la direzione dell’Assemblea Generale coadiuva quest’ultima nell’adempimento di tali funzioni.


  Capitolo XIII: Consiglio di amministrazione fiduciaria

  Art. 86 Composizione

(1) Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si compone dei seguenti Membri delle Nazioni Unite:

a.
Membri che amministrano territori in amministrazione fiduciaria;
b.
quelli, tra i Membri menzionati nominativamente nell’articolo 23, che non amministrano territori in amministrazione fiduciaria;
c.
tanti altri Membri eletti per la durata di tre anni dall’Assemblea Generale quanti siano necessari per ottenere che il numero totale dei Membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si divida in parti uguali tra i Membri delle Nazioni Unite che amministrano territori in amministrazione fiduciaria e quelli che non ne amministrano.

(2) Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria designa una persona particolarmente qualificata a rappresentarlo nel Consiglio stesso.

  Art. 87 Funzioni e Poteri

L’Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, nell’esercizio delle loro funzioni, possono:

a.
esaminare le relazioni sottoposte dall’autorità amministratrice;
b.
ricevere petizioni, ed esaminarle consultandosi al riguardo con l’autorità amministratrice;
c.
disporre visite periodiche ai rispettivi territori in amministrazione fiduciaria in epoche concordate con l’autorità amministratrice;
d.
esercitare queste ed altre attività in conformità alle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria.
  Art. 88

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria formula un questionario sul progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti di ogni territorio in amministrazione fiduciaria, e l’autorità amministratrice di ogni territorio che rientri nella competenza dell’Assemblea Generale presenta a quest’ultima una relazione annuale redatta in base a tale questionario.

  Art. 89 Votazione

(1) Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria dispone di un voto.

(2) Le decisioni del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.

  Art. 90 Procedura

(1) Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria stabilisce il proprio regolamento che comprende le norme relative alla designazione del suo Presidente.

(2) Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest’ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi Membri.

  Art. 91

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si avvale, se del caso, dell’assistenza del Consiglio Economico e Sociale e degli istituti specializzati per le questioni che attengano alle loro rispettive competenze.


  Capitolo XIV: Corte internazionale di giustizia

  Art. 92

La Corte Internazionale di Giustizia costituisce il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite. Essa funziona in conformità allo Statuto1 annesso che è basato sullo Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e forma parte integrante del presente Statuto.


1 RS 0.193.501

  Art. 93

(1) Tutti i Membri delle Nazioni Unite sono ipso facto aderenti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia1.

(2) Uno Stato non Membro delle Nazioni Unite può aderire allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia alle condizioni da determinarsi caso per caso dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.


1 RS 0.193.501

  Art. 94

(1) Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte.

(2) Se una delle parti di una controversia non adempie agli obblighi che le incombono per effetto di una sentenza resa dalla corte, l’altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale ha facoltà, ove lo ritenga necessario di fare raccomandazioni o di decidere circa le misure da prendere perché la sentenza abbia esecuzione.

  Art. 95

Nessuna disposizione del presente Statuto impedisce ai Membri delle Nazioni Unite di deferire la soluzione delle loro controversie ad altri tribunali in virtù di accordi già esistenti o che possano essere conclusi in avvenire.

  Art. 96

(1) L’Assemblea Generale od il Consiglio di Sicurezza possono chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualunque questione giuridica.

(2) Gli altri organi delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati, che siano a ciò autorizzati in qualunque momento dall’Assemblea Generale, hanno anch’essi la facoltà di chiedere alla Corte pareri su questioni giuridiche che sorgano nell’ambito delle loro attività.


  Capitolo XV: Segretariato

  Art. 97

Il Segretariato comprende un Segretario Generale ed il personale che l’Organizzazione possa richiedere. Il Segretario Generale è nominato dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Egli è il più alto funzionario amministrativo dell’Organizzazione.

  Art. 98

Il Segretario Generale agisce in tale qualità in tutte le riunioni dell’Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza, del Consiglio Economico e Sociale, del Consiglio di Amministrazione fiduciaria, ed esplica altresì quelle altre funzioni che gli siano affidate da tali organi. Il Segretario Generale presenta all’Assemblea Generale una relazione annuale sul lavoro svolto dall’Organizzazione.

  Art. 99

Il Segretario Generale può richiamare l’attenzione del Consiglio di Sicurezza su qualunque questione che a suo avviso possa minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

  Art. 100

(1) Nell’adempimento dei loro doveri il Segretario Generale ed il personale non solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun Governo o da alcun’altra autorità estranea all’Organizzazione. Essi dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di funzionari internazionali responsabili solo di fronte all’Organizzazione.

(2) Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario Generale e del personale, ed a non cercare di influenzarli nell’adempimento delle loro mansioni.

  Art. 101

(1) Il personale é nominato dal Segretario Generale secondo le norme stabilite dall’Assemblea Generale.

(2) Appositi funzionari sono assegnati in via permanente al Consiglio Economico e Sociale, al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, e, secondo le necessità, ad altri organi delle Nazioni Unite. Questi funzionari fanno parte del Segretariato.

(3) La considerazione preminente nel reclutamento del personale e nella determinazione delle condizioni di impiego deve essere la necessità di assicurare il massimo grado di efficienza, competenza ed integrità. Sarà data la debita considerazione all’importanza di reclutare il personale sulla base del criterio geografico più esteso possibile.


  Capitolo XVI: Disposizioni varie

  Art. 102

(1) Ogni trattato ed ogni accordo internazionale stipulato da un Membro delle Nazioni Unite dopo l’entrata in vigore del presente Statuto deve essere registrato al più presto possibile presso il Segretariato e pubblicato a cura di quest’ultimo.

(2) Nessuno dei contraenti di un trattato o accordo internazionale che non sia stato registrato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo, potrà invocare il detto trattato o accordo davanti ad un organo delle Nazioni Unite.

  Art. 103

In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da esso assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli obblighi derivanti dal presente Statuto.

  Art. 104

L’Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini.

  Art. 105

(1) L’Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi fini.

(2) I rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari dell’Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle immunità necessari per l’esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti all’Organizzazione.

(3) L’Assemblea Generale può fare raccomandazioni allo scopo di determinare i dettagli dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo, o proporre ai Membri delle Nazioni Unite delle convenzioni a tal fine


  Capitolo XVII: Disposizioni transitorie di sicurezza

  Art. 106

In attesa che entrino in vigore accordi speciali, previsti dall’articolo 43, tali, secondo il parere del Consiglio di Sicurezza, da rendere ad esso possibile di iniziare l’esercizio delle proprie funzioni a norma dell’articolo 42, gli Stati partecipanti alla Dichiarazione delle Quattro Potenze, firmata a Mosca, il 30 Ottobre 1943, e la Francia, giusta le disposizioni del paragrafo 5 di quella Dichiarazione, si consulteranno tra loro e, quando lo richiedano le circostanze, con altri Membri delle Nazioni Unite in vista di quell’azione comune necessaria al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

  Art. 107

Nessuna disposizione del presente Statuto può infirmare o precludere, nei confronti di uno Stato che nella seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto, un’azione che venga intrapresa od autorizzata, come conseguenza di quella guerra, da parte dei Governi che hanno la responsabilità di una tale azione.


  Capitolo XVIII: Emendamenti

  Art. 108

Gli emendamenti al presente Statuto entreranno in vigore per tutti i Membri delle Nazioni Unite quando saranno stati adottati alla maggioranza dei due terzi dei Membri dell’Assemblea Generale e ratificati, in conformità alle rispettive norme costituzionali, da due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

  Art. 109

(1) Una Conferenza Generale dei Membri delle Nazioni Unite per la revisione del presente Statuto potrà essere tenuta alla data e nel luogo da stabilirsi con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri dell’Assemblea Generale e con un voto di nove Membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza. Ogni Membro delle Nazioni Unite disporrà di un voto alla Conferenza.

(2) Qualunque modificazione del presente Statuto proposta dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi entrerà in vigore quando sarà stata ratificata, in conformità alle rispettive norme costituzionali, dai due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

(3) Se tale Conferenza non sarà tenuta prima della decima sessione annuale dell’Assemblea Generale susseguente all’entrata in vigore del presente Statuto, la proposta di convocare tale Conferenza dovrà essere iscritta all’ordine del giorno di quella sessione dell’Assemblea Generale, e la Conferenza sarà tenuta se così sarà stato deciso con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri dell’Assemblea Generale e con un voto di sette Membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza.


  Capitolo XIX: Ratifica e firma

  Art. 110

(1) Il presente Statuto sarà ratificato dagli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.

(2) Le ratifiche saranno depositate presso il Governo degli Stati Uniti d’America che notificherà ogni deposito a tutti gli Stati firmatari ed al Segretario Generale dell’Organizzazione non appena questi sia stato nominato.

(3) Il presente Statuto entrerà in vigore dopo il deposito delle ratifiche da parte della Repubblica di Cina, della Francia, dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale, degli Stati Uniti d’America e della maggioranza degli altri Stati firmatari. Un processo verbale del deposito delle ratifiche sarà quindi redatto a cura del Governo degli Stati Uniti d’America che ne comunicherà copia a tutti gli Stati firmatari.

(4) Gli Stati firmatari del presente Statuto che lo ratificheranno dopo la sua entrata in vigore diventeranno Membri originari delle Nazioni Unite dalla data del deposito delle loro rispettive ratifiche.

  Art. 111

Il presente Statuto, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America. Copie debitamente autenticate saranno trasmesse da quel Governo ai Governi degli altri Stati firmatari.

In fede di che i rappresentanti dei Governi delle Nazioni Unite hanno firmato il presente Statuto.

Fato a San Francisco il ventisei giugno millenovecentoquarantacinque.

(Seguono le firme)


  Campo d’applicazione il 23 giugno 20153 

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Afghanistana

19 novembre

1946

Albaniab

14 dicembre

1955

Algeriab

  8 ottobre

1962

Andorrab

28 luglio

1993

Angolab

1° dicembre

1976

Antigua e Barbudab

11 novembre

1981

Arabia Sauditac

18 ottobre

1945

24 ottobre

1945

Argentinac

24 settembre

1945

24 ottobre

1945

Armeniab

  2 marzo

1992

Australiac

1° novembre

1945

1° novembre

1945

Austriab

14 dicembre

1955

Azerbaigianb

  2 marzo

1992

Bahamasb

18 settembre

1973

Bahreinb

21 settembre

1971

Bangladeshb

17 settembre

1974

Barbadosb

  9 dicembre

1966

Belarusc

24 ottobre

1945

24 ottobre

1945

Belgioc

27 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Belizeb

25 settembre

1981

Beninb

20 settembre

1960

Bhutanb

21 settembre

1971

Boliviac

14 novembre

1945

14 novembre

1945

Bosnia e Erzegovinabd

22 maggio

1992

Botswanab

17 ottobre

1966

Brasilec

21 settembre

1945

24 ottobre

1945

Bruneib

21 settembre

1984

Bulgariab

14 dicembre

1955

Burkina Fasob

20 settembre

1960

Burundib

18 settembre

1962

Cambogiab

14 dicembre

1955

Camerunb

20 settembre

1960

Canadac

  9 novembre

1945

  9 novembre

1945

Capo Verdeb

16 settembre

1975

Ciadb

20 settembre

1960

Cilec

11 ottobre

1945

24 ottobre

1945

Cinac

28 settembre

1945

24 ottobre

1945

Ciprob

20 settembre

1960

Colombiac

  5 novembre

1945

  5 novembre

1945

Comoreb

12 novembre

1975

Congo (Brazzaville)b

20 settembre

1960

Congo (Kinshasa)b

20 settembre

1960

Corea (Nord)b

17 settembre

1991

Corea (Sud)b

17 settembre

1991

Costa Ricac

  2 novembre

1945

  2 novembre

1945

Côte d’Ivoireb

20 settembre

1960

Croaziabd

22 maggio

1992

Cubac

15 ottobre

1945

24 ottobre

1945

Danimarcac

  9 ottobre

1945

24 ottobre

1945

Dominicab

18 dicembre

1978

Ecuadorc

21 dicembre

1945

21 dicembre

1945

Egittoc

22 ottobre

1945

24 ottobre

1945

El Salvadorc

26 settembre

1945

24 ottobre

1945

Emirati Arabi Unitib

  9 dicembre

1971

Eritreab

28 maggio

1993

Estoniab

17 settembre

1991

Etiopiac

13 novembre

1945

13 novembre

1945

Figib

13 ottobre

1970

Filippinec

11 ottobre

1945

24 ottobre

1945

Finlandiab

14 dicembre

1955

Franciac

31 agosto

1945

24 ottobre

1945

Gabonb

20 settembre

1960

Gambiab

21 settembre

1965

Georgiab

31 luglio

1992

Germaniab

18 settembre

1973

Ghanab

  8 marzo

1957

Giamaicab

18 settembre

1962

Giapponeb

18 dicembre

1956

Gibutib

20 settembre

1977

Giordaniab

14 dicembre

1955

Greciac

25 ottobre

1945

25 ottobre

1945

Grenadab

17 settembre

1974

Guatemalac

21 novembre

1945

21 novembre

1945

Guineab

12 dicembre

1958

Guinea equatorialeb

12 novembre

1968

Guinea-Bissaub

17 settembre

1974

Guyanab

20 settembre

1966

Haitic

27 settembre

1945

24 ottobre

1945

Hondurasc

17 dicembre

1945

17 dicembre

1945

Indiac

30 ottobre

1945

30 ottobre

1945

Indonesiabe

28 settembre

1950

Iranc

16 ottobre

1945

24 ottobre

1945

Iraqc

21 dicembre

1945

21 dicembre

1945

Irlandab

14 dicembre

1955

Islandaa

19 novembre

1946

Israeleb

11 maggio

1949

Italiab

14 dicembre

1955

Kasakstanb

  2 marzo

1992

Kenyab

16 dicembre

1963

Kirghizistanb

  2 marzo

1992

Kiribatib

14 settembre

1999

Kuwaitb

14 maggio

1963

Laosb

14 dicembre

1955

Lesothob

17 ottobre

1966

Lettoniab

17 settembre

1991

Libanoc

15 ottobre

1945

24 ottobre

1945

Liberiac

  2 novembre

1945

  2 novembre

1945

Libiab

14 dicembre

1955

Liechtensteinb

18 settembre

1990

Lituaniab

17 settembre

1991

Lussemburgoc

17 ottobre

1945

24 ottobre

1945

Macedoniabd

  8 aprile

1993

Madagascarb

20 settembre

1960

Malawib

1° dicembre

1964

Malaysiab

17 settembre

1957

Maldiveb

21 settembre

1965

Malib

28 settembre

1960

Maltab

1° dicembre

1964

Maroccob

12 novembre

1956

Marshall, Isoleb

17 settembre

1991

Mauritaniab

27 ottobre

1961

Mauriziob

24 aprile

1968

Messicoc

  7 novembre

1945

  7 novembre

1945

Micronesiab

17 settembre

1991

Moldovab

  2 marzo

1992

Monacob

28 maggio

1993

Mongoliab

27 ottobre

1961

Montenegroa

28 giugno

2006

Mozambicob

16 settembre

1975

Myanmarb

19 aprile

1948

Namibiab

23 aprile

1990

Naurub

14 settembre

1999

Nepalb

14 dicembre

1955

Nicaraguac

  6 settembre

1945

24 ottobre

1945

Nigerb

20 settembre

1960

Nigeriab

  7 ottobre

1960

Norvegiac

27 novembre

1945

27 novembre

1945

Nuova Zelandac

19 settembre

1945

24 ottobre

1945

Omanb

  7 ottobre

1971

Paesi Bassic

10 dicembre

1945

10 dicembre

1945

Pakistana

30 settembre

1947

Palaub

15 dicembre

1994

Panamac

13 novembre

1945

13 novembre

1945

Papua Nuova Guineab

10 ottobre

1975

Paraguayc

12 ottobre

1945

24 ottobre

1945

Perùc

31 ottobre

1945

31 ottobre

1945

Poloniac

24 ottobre

1945

24 ottobre

1945

Portogallob

14 dicembre

1955

Qatarb

21 settembre

1971

Regno Unitoc

20 ottobre

1945

24 ottobre

1945

Repubblica Centrafricanab

20 settembre

1960

Repubblica Cecabf

19 gennaio

1993

Repubblica Dominicanac

  4 settembre

1945

24 ottobre

1945

Romaniab

14 dicembre

1955

Ruandab

18 settembre

1962

Russiac

24 ottobre

1945

24 ottobre

1945

Saint Kitts e Nevisb

23 settembre

1983

Saint Luciab

18 settembre

1979

Saint Vincent e Grenadineb

16 settembre

1980

Salomone, Isoleb

19 settembre

1978

Samoab

15 dicembre

1976

San Marinob

  2 marzo

1992

São Tomé e Príncipeb

16 settembre

1975

Seicelleb

21 settembre

1976

Senegalb

28 settembre

1960

Serbiabd

1° novembre

2000

Sierra Leoneb

27 settembre

1961

Singaporebg

21 settembre

1965

Siriac

19 ottobre

1945

24 ottobre

1945

Slovacchiabf

19 gennaio

1993

Sloveniabd

22 maggio

1992

Somaliab

20 settembre

1960

Spagnab

14 dicembre

1955

Sri Lankab

14 dicembre

1955

Stati Unitic

  8 agosto

1945

24 ottobre

1945

Sudafricac

  7 novembre

1945

  7 novembre

1945

Sudanb

12 novembre

1956

Sudan del Sudb

14 luglio

2011

Surinameb

  4 dicembre

1975

Sveziaa

19 novembre

1946

Svizzera* b

10 settembre

2002

Swazilandb

24 settembre

1968

Tagikistanb

  2 marzo

1992

Tanzaniab

14 dicembre

1961

Thailandiaa

16 dicembre

1946

Timor-Lesteb

27 settembre

2002

Togob

20 settembre

1960

Tongab

14 settembre

1999

Trinidad e Tobagob

18 settembre

1962

Tunisiab

12 novembre

1956

Turchiac

28 settembre

1945

24 ottobre

1945

Turkmenistanb

  2 marzo

1992

Tuvalub

  5 settembre

2000

Ucrainac

24 ottobre

1945

24 ottobre

1945

Ugandab

25 ottobre

1962

Ungheriab

14 dicembre

1955

Uruguayc

18 dicembre

1945

18 dicembre

1945

Uzbekistanb

  2 marzo

1992

Vanuatub

15 settembre

1981

Venezuelac

15 novembre

1945

15 novembre

1945

Vietnamb

20 settembre

1977

Yemena

30 settembre

1947

Zambiab

1° dicembre

1964

Zimbabweb

25 agosto

1980

*
Domanda d’adesione della Svizzera con una dichiarazione di neutralità, vedi qui appresso.
a
Membro ammesso secondo l’art. 4 dello Statuto (entrata in vigore secondo Reg. interno provvisorio dell’Assemblea generale, ovvero alla data del deposito dello strumento di adesione).
b
Membro ammesso secondo l’art. 4 dello Statuto.
c
Membro originario delle Nazioni Unite secondo l’art. 3 dello Statuto.
d
Fino al suo smembramento, la Repubblica federale socialista di Jugoslavia fu uno dei membri originari delle Nazioni Unite secondo l’art. 3 dello Statuto (ratifica: 19.10.1945/ entrata in vigore: 24.10.1945).
e
Il 20.01.1965 l’Indonesia ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dalle Nazioni Unite. Il 28.09.1966 l’Assemblea generale ha preso atto della decisione dell’Indonesia del 19.09.1966 di riprendere la propria partecipazione alle attività dell’Organizzazione e ha invitato i rappresentanti di tale Paese a partecipare all’Assemblea.
f
Fino alla sua dissoluzione il 31.12.1992 la Cecoslovacchia fu uno dei membri originari delle Nazioni Unite secondo l’art. 3 dello Statuto (ratifica: 19.10.1945/ entrata in vigore: 24.10.1945).
g
Il 16.09.1963, il Singapore, Sabah (Borneo settentrionale) e Sarawak sono stati ammessi alla Federazione di Malaysia (Malaysia). Singapore è diventato Stato indipendente il 09.08.1965.

  Domanda d’adesione della Svizzera, con una dichiarazione di neutralità

Abbiamo l’onore di chiedere l’ammissione della Svizzera in seno all’Organizzazione delle Nazioni Unite. Con voto del 3 marzo 2002 il Popolo e i Cantoni svizzeri hanno abilitato il Consiglio federale a rivolgerLe la presente richiesta, che La preghiamo di sottoporre al Consiglio di sicurezza e all’Assemblea generale.

In virtù della Costituzione federale, la Confederazione Svizzera si prefigge di proteggere la libertà e i diritti del Popolo, di assicurare l’indipendenza e la sicurezza del Paese e d’impegnarsi in favore di un ordine internazionale giusto e pacifico. L’Assemblea federale e il Consiglio federale hanno il compito di prendere le misure necessarie per preservare la neutralità del Paese. La Svizzera è uno Stato neutrale il cui statuto è riconosciuto dal diritto internazionale. Per le Nazioni Unite, la neutralità di uno Stato membro è compatibile con gli obblighi fissati dallo Statuto e contribuisce alla realizzazione degli scopi delle Nazioni Unite.

In qualità di membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite la Svizzera rimarrà neutrale.

Tenuto conto di quanto precede, abbiamo l’onore di dichiarare che la Confederazione Svizzera accetta gli obblighi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite e s’impegna a rispettarli.


RU 2003 866; FF 2001 1035


1 Dal testo originale francese.
2RU 2002 885
3RU 2003 866, 2006 4201 e 2015 2431. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 26 giugno 1945
Entrata in vigore 10 settembre 2002
Fonte RU 2003 866
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 23.06.2015 PDF DOC
non più in vigore 12.09.2006 PDF DOC
non più in vigore 10.09.2002 PDF DOC

Revisioni

10.09.2002
Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019

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