0.741.531.933.2
Scambio di note del 29 giugno/2 luglio 1998 tra la Svizzera e la Spagna concernente il riconoscimento reciproco delle licenze nazionali di condurre
Entrato in vigore il 2 luglio 1998
(Stato 23 ottobre 2001)
Traduzione1
Dipartimento federale degli affari esteri Berna, 2 luglio 1998
Ambasciata di Spagna
Berna
Il Dipartimento federale degli affari esteri ha l’onore di accusare ricevuta della nota dell’Ambasciata di Spagna del 29 giugno 1998 che propone la conclusione di un Accordo tra la Svizzera e il Regno di Spagna concernente il riconoscimento reciproco delle licenze di condurre nei termini seguenti, che corrispondono a una traduzione della nota verbale spagnola:
«L’Ambasciata di Spagna a Berna presenta i suoi complimenti al Dipartimento federale degli affari esteri e ha l’onore di esporgli quanto segue: tenuto conto del fatto che nei due Paesi le norme e la segnaletica le quali disciplinano la circolazione stradale sono conformi alla Convenzione di Vienna dell’8 novembre 19682 sulla circolazione stradale, che le condizioni da soddisfare e le prove cui sono sottoposti i candidati all’ottenimento della licenza di condurre sono omologabili, che entrambi sono membri della Commissione internazionale di Esami di guida di automobili (CIECA) e in vista di facilitare la circolazione stradale internazionale tra i due Paesi, l’Ambasciata ha l’onore di portare a sua conoscenza l’intenzione del Governo spagnolo di concludere un accordo tra il Regno di Spagna e la Confederazione Svizzera sul riconoscimento reciproco e lo scambio di licenze nazionali di condurre, nei termini seguenti:
- 1.
- La Spagna e la Svizzera riconoscono reciprocamente le licenze nazionali di condurre rilasciate dalle autorità dei due Paesi, nella misura in cui siano valide.
- 2.
- Il titolare di una licenza di condurre valida e in vigore, rilasciata da uno degli Stati contraenti, è autorizzato a condurre temporaneamente, sul territorio dell’altro Stato, veicoli a motore delle categorie per le quali la sua licenza è valida, durante il periodo di tempo determinato dalla legislazione nazionale del Paese nel quale auspica far valere questa autorizzazione.
Una volta scaduto il termine indicato nel paragrafo qui sopra, il titolare di una licenza di condurre rilasciata da uno degli Stati che stabilisce la sua residenza normale nell’altro Stato, può scambiare la sua licenza con una licenza equivalente dello Stato di residenza, senza dover sottoporsi a un esame di guida.
Tuttavia e a titolo eccezionale, può essere richiesto il superamento di un esame se vi sono ragioni fondate che permettono di dubitare dell’idoneità a condurre del detentore di una licenza o se un conducente ha ottenuto la licenza di condurre dall’altro Paese eludendo le norme di competenza in vigore nel suo Paese di domicilio.
In casi in cui vi fossero dubbi fondati per quanto concerne l’autenticità della licenza all’estero, lo Stato d’accoglimento nel quale lo scambio è sollecitato può domandare all’autorità o all’organismo dell’altro Stato competente in materia di rilascio delle licenze di condurre che l’autenticità del permesso sia confermata.
Le disposizioni del presente accordo non escludono l’obbligo di sottoporsi alle formalità amministrative previste dal legislatore di ciascuno dei Paesi per lo scambio delle licenze di condurre, come: compilare un modulo di domanda, presentare un certificato medico, un certificato d’inesistenza di precedenti penali o amministrativi o il pagamento della tassa corrispondente.
I due Stati contraenti procedono allo scambio del modello delle licenze di condurre rispettive. Le licenze una volta scambiate sono restituite all’autorità o organismo che i due Stati contraenti hanno determinato prima dell’entrata in vigore del presente Accordo.
Il presente Accordo può non essere applicato alle licenze rilasciate nell’uno o nell’altro Stato mediante lo scambio di un’altra licenza ottenuta in uno Stato distinto da questi due firmatari del presente Accordo.
L’Accordo entra in vigore quando ciascuna delle Parti contraenti ha notificato all’altra che essa ha compiuto le procedure interne relative alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato in ogni momento da ciascuna delle Parti contraenti, con un preavviso di tre mesi.
Nel caso in cui il Consiglio federale svizzero desse il suo accordo alla presente proposta, il testo di quest’ultima, unito a quello della risposta del Dipartimento federale degli affari esteri, sarebbe considerato costitutivo di un Accordo concluso tra i due Paesi.
L’Ambasciata di Spagna coglie questa occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l’assicurazione della sua alta considerazione.»
Il Dipartimento informa l’Ambasciata che il Consiglio federale accetta la proposta del Regno di Spagna e che quindi la nota dell’Ambasciata di Spagna del 29 giugno 1998 e la presente nota in risposta a quest’ultima costituiscono un Accordo tra la Svizzera e il Regno di Spagna che entra in vigore alla data della presente nota.
Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie questa occasione per rinnovare all’Ambasciata di Spagna l’espressione della sua alta considerazione.
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.2 RS 0.741.10
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 10.12.2019