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RS 0.192.122.972.11 Accordo del 20 marzo 1997 fra il Consiglio federale svizzero e il Centro Sud inteso a determinare lo statuto giuridico del Centro in Svizzera

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0.192.122.972.11

Traduzione

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Centro Sud inteso a determinare lo statuto giuridico del Centro in Svizzera

Concluso il 20 marzo 1997
Entrato in vigore il 20 marzo 1997

Il Consiglio federale svizzero,

da una parte,

e

il Centro Sud,

dall'altra,

visto l'articolo 1 paragrafo 2 dell'Accordo del 1° settembre 1994 relativo all'istituzione del Centro Sud che prevede Ginevra come sede del Centro;

visto l'articolo XI paragrafo 3 del suddetto Accordo che menziona la conclusione dell'accordo di sede con il Governo svizzero;

animati dal desiderio di disciplinare le loro relazioni in un accordo di sede;

hanno convenuto quanto segue:

  I. Statuto, privilegi e immunità del Centro

  Art. 1 Personalità e capacità

Il Consiglio federale svizzero riconosce la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica in Svizzera del Centro Sud, detto qui di seguito «Centro».

  Art. 2 Indipendenza e libertà d'azione

1. Il Consiglio federale svizzero garantisce l'indipendenza e la libertà d'azione del Centro che gli appartengono come organizzazione intergovernativa.

2. Il Consiglio federale svizzero riconosce al Centro, come anche ai suoi membri quanto ai rapporti con il medesimo, la libertà di riunione assoluta sul territorio svizzero, comprese la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione.

  Art. 3 Inviolabilità dei locali

Gli edifici o parti di essi e il terreno adiacente utilizzati ai fini del Centro sono inviolabili, chiunque ne sia il proprietario. Nessun agente dell'autorità pubblica svizzera può accedervi senza l'esplicito consenso del Direttore esecutivo del Centro o della persona da lui designata.

  Art. 4 Inviolabilità degli archivi

Gli archivi del Centro e, in generale, tutti i documenti e i supporti di dati che gli appartengono o sono in suo possesso sono inviolabili in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo si trovino.

  Art. 5 Immunità di giurisdizione e di esecuzione

1. Nell'ambito delle sue attività, il Centro gode dell'immunità di giurisdizione e di esecuzione, tranne nei seguenti casi:

a)
nella misura in cui tale immunità sia stata formalmente levata, in un caso particolare, dal Direttore esecutivo del Centro o dalla persona da lui designata;
b)
in caso d'azione di responsabilità civile intentata contro il Centro per danni causati da veicoli di sua proprietà che circolano per suo conto;
c)
in caso di pignoramento, ordinato mediante decisione giudiziaria, di retribuzioni, stipendi ed altri emolumenti di cui il Centro è debitore nei confronti di un suo funzionario;
d)
in caso di domanda riconvenzionale direttamente connessa con una procedura avviata a titolo principale dal Centro; e
e)
in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale emessa in applicazione dell'articolo 29 del presente accordo.

2. Gli edifici o parti di essi, il terreno adiacente e i beni di proprietà del Centro o da esso utilizzati ai suoi fini, in qualsiasi luogo si trovino e chiunque ne sia il detentore, sono esenti da:

a)
qualsiasi forma di requisizione, confisca o espropriazione;
b)
qualsiasi forma di sequestro, costrizione amministrativa o misure preliminari a una sentenza, salvo nei casi previsti nel paragrafo 1.
  Art. 6 Pubblicazioni e comunicazioni

Le pubblicazioni e le comunicazioni del Centro non sono soggette a restrizioni.

  Art. 7 Regime fiscale

1. Il Centro, i suoi averi, redditi e altri beni sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Tuttavia, per gli immobili e per i redditi che ne derivano tale esenzione vale solo per quelli di proprietà del Centro e occupati dai suoi servizi.

2. Il Centro è esente dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. È, in particolare, esente dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti gli acquisti destinati all'uso ufficiale e per tutti i servizi fatti per l'uso ufficiale, conformemente alla legislazione svizzera.

3. Il Centro è esente da qualsiasi tassa federale, cantonale e comunale, purché non si tratti di tasse riscosse in rimunerazione di particolari servizi resi.

4. Se necessario, le esenzioni summenzionate sono effettuate mediante rimborso, su domanda del Centro e secondo una procedura da determinarsi tra il Centro e le autorità competenti.

  Art. 8 Regime doganale

Il trattamento doganale degli oggetti destinati all'uso ufficiale del Centro è disciplinato dall'ordinanza del 13 novembre 19851 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.


1 RS 631.145.0

  Art. 9 Libera disposizione dei fondi

Il Centro può ricevere, detenere, convertire e trasferire qualsiasi fondo, oro, qualsiasi divisa, numerario o altri valori mobili e ha facoltà di disporne liberamente sia in Svizzera sia nelle sue relazioni con l'estero.

  Art. 10 Comunicazioni

1. Il Centro gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore per lo meno pari a quello garantito alle organizzazioni internazionali in Svizzera, nella misura compatibile con la Convenzione del 22 dicembre 19921 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, emendata a Kyoto il 14 ottobre 19942.

2. Il Centro ha il diritto di trasmettere in codice le sue comunicazioni ufficiali. Esso ha il diritto di inviare e ricevere la corrispondenza, inclusi i supporti di dati, mediante corrieri o valigie debitamente identificati che godono degli stessi privilegi e delle stesse immunità riconosciuti ai corrieri e alle valigie diplomatiche.

3. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali del Centro, debitamente autenticate, non possono essere censurate.

4. Il Centro è esentato dall'obbligo di omologazione per gli impianti d'utente collegati per filo (comunicazioni via filo) che stabilisce ed esercita esclusivamente all'interno dei suoi edifici o parti di essi o terreni adiacenti. Gli impianti d'utente devono essere stabiliti ed esercitati in modo da non mettere in pericolo le persone e i beni e non perturbare le telecomunicazioni e la radiodiffusione.

5. L'esercizio degli impianti di telecomunicazione (comunicazione via filo e senza filo) deve essere coordinato tecnicamente con l'Ufficio federale delle comunicazioni e l'Azienda svizzera delle PTT.


1 RS 0.784.02
2 Il testo di tali emendamenti non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. È ottenibile in versione francese o inglese presso l'UFCOM, Rue de l'Avenir 44, Casella postale, 2501 Bienne.

  Art. 11 Cassa pensioni e fondi speciali

1. Ogni cassa pensioni o istituzione di previdenza che svolge ufficialmente la sua attività in favore dei funzionari del Centro ha in Svizzera la stessa capacità giuridica del Centro. Essa gode, nei limiti della sua attività in favore dei funzionari, degli stessi privilegi e immunità accordati al Centro medesimo per quanto concerne i beni mobili.

2. I fondi e le fondazioni, con o senza personalità giuridica propria, amministrati sotto la vigilanza del Centro e destinati a scopi ufficiali, beneficiano, per quanto concerne i loro beni mobili, delle stesse esenzioni, privilegi e immunità del Centro. I fondi istituiti dopo l'entrata in vigore del presente accordo beneficiano degli stessi privilegi e immunità, fatto salvo l'accordo delle autorità federali competenti.

  Art. 12 Previdenza sociale

Il Centro non è assoggettato quale datore di lavoro alla legislazione svizzera sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sull'assicurazione per l'invalidità, sull'assicurazione contro la disoccupazione, sul regime degli assegni per perdita di guadagno e sulla previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nonché a quella sull'assicurazione malattia.


  II. Privilegi e immunità accordati alle persone chiamate ufficialmente presso il Centro

  Art. 13 Privilegi e immunità accordati ai rappresentanti degli Stati membri del Consiglio del Centro e ai membri del Comitato del Centro

1. I rappresentanti degli Stati membri del Consiglio del Centro e i membri del Comitato del Centro, chiamati ufficialmente a partecipare a conferenze o riunioni presso il Centro godono, durante l'esercizio delle loro funzioni in Svizzera e nel corso dei viaggi a destinazione del luogo di riunione o in provenienza dal medesimo, dei privilegi e delle immunità seguenti:

a)
immunità di arresto o detenzione, salvo in caso di flagrante delitto e esenzione dell'ispezione dei bagagli personali;
b)
immunità di giurisdizione, anche dopo aver terminato la loro missione, per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, fatto salvo l'articolo 20 del presente accordo;
c)
inviolabilità di qualsiasi incarto, supporto di dati e documento ufficiale;
d)
privilegi e agevolazioni in materia doganale accordati conformemente all'ordinanza del 13 novembre 19851 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri;
e)
esenzione per sé e per il coniuge da qualsiasi misura restrittiva d'immigrazione, da ogni modalità di registrazione di stranieri e da qualsiasi obbligo di servizio nazionale;
f)
analoghe agevolazioni, per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio, a quelle concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

2. I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti degli Stati membri del Consiglio del Centro e ai membri del Comitato del Centro non a vantaggio personale, bensì per garantire in tutta indipendenza l'esercizio delle loro funzioni in rapporto con il Centro. Di conseguenza, le autorità competenti di uno Stato membro del Centro tolgono l'immunità in tutti i casi in cui il suo mantenimento potrebbe intralciare il corso della giustizia e può essere levata senza pregiudicare la realizzazione dell'obiettivo per cui era stata concessa.


1 RS 631.145.0

  Art. 14 Privilegi e immunità del Presidente del Comitato del Centro, del Direttore esecutivo e degli alti funzionari

1. Fatto salvo l'articolo 20 del presente accordo, il Presidente del Comitato del Centro, il Direttore esecutivo del Centro o, in caso di impedimento di quest'ultimo, il suo sostituto, e gli alti funzionari godono dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni riconosciuti agli agenti diplomatici conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali.

2. Le persone succitate che non sono cittadini svizzeri godono dell'esenzione da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale sugli stipendi, le gratificazioni e le indennità pagati loro dal Centro; tale esenzione si applica alle persone di nazionalità svizzera, a condizione che il Centro preveda un'imposizione interna. Le prestazioni in capitale, dovute a qualsiasi titolo da una cassa pensioni o un'istituzione di previdenza ai sensi dell'articolo 11 del presente accordo, sono esenti in Svizzera al momento del loro versamento; lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale che fossero pagate a tali persone come indennità per malattia, infortunio, ecc.; non beneficiano invece dell'esenzione i redditi dei capitali versati né le rendite e le pensioni pagate a tali persone che hanno cessato di esercitare le loro funzioni presso il Centro.

Rimane inoltre inteso che la Svizzera si riserva la possibilità di tener conto dei salari, stipendi e altri elementi del reddito esenti per determinare l'aliquota dell'imposta applicabile agli altri elementi, normalmente imponibili, del reddito di tali persone.

3. Le persone succitate che non sono cittadini svizzeri sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alla legislazione svizzera per gli acquisti destinati all'uso strettamente personale e per tutti i servizi fatti per loro uso strettamente personale.

4. I privilegi in materia doganale sono concessi conformemente all'ordinanza del 13 novembre 19851 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.


1 RS 631.145.0

  Art. 15 Privilegi e immunità concessi a tutti i funzionari del Centro

I funzionari del Centro, qualunque sia la loro cittadinanza, godono dei privilegi e delle immunità seguenti:

a)
immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, anche se tali persone hanno cessato le loro funzioni, fatto salvo l'articolo 20 del presente accordo;
b)
inviolabilità di qualsiasi incarto, supporto di dati e documento ufficiale;
c)
esenzione da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale sugli stipendi, le gratificazioni e le indennità pagati loro dal Centro; tale esenzione si applica anche ai funzionari di nazionalità svizzera, a condizione che il Centro preveda un'imposizione interna. In Svizzera, l'esenzione concerne pure il versamento delle prestazioni in capitale dovute a qualsiasi titoli da una cassa pensioni o un'istituzione di previdenza ai sensi dell'articolo 11 del presente accordo; lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale che fossero versate a funzionari del Centro come indennità per malattia, infortunio, ecc.; non godono invece dell'esenzione i redditi dei capitali versati né le rendite e le pensioni pagate agli ex funzionari del Centro.

Rimane inoltre inteso che la Svizzera si riserva la possibilità di tener conto dei salari, degli stipendi e altri elementi del reddito esenti per determinare l'aliquota dell'imposta applicabile agli altri elementi, normalmente imponibili, del reddito dei funzionari.

  Art. 16 Privilegi e immunità accordati ai funzionari non svizzeri del Centro

Oltre ai privilegi e alle immunità elencati nell'articolo 15, i funzionari del Centro che non sono cittadini svizzeri:

a)
sono esenti da qualsiasi obbligo di servizio nazionale in Svizzera;
b)
non soggiacciono, unitamente al coniuge e ai familiari a loro carico, alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
c)
godono, in materia di agevolazioni di cambio, degli stessi privilegi riconosciuti ai funzionari delle altre organizzazioni internazionali;
d)
godono, unitamente ai familiari a loro carico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse ai funzionari delle altre organizzazioni internazionali;
e)
godono, in materia doganale, dei privilegi e delle agevolazioni previsti dall'ordinanza del 13 novembre 19851 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

1 RS 631.145.0

  Art. 17 Previdenza sociale

1. I funzionari del Centro che non sono cittadini svizzeri non sono assoggettati alla legislazione svizzera sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sull'assicurazione per l'invalidità, sull'assicurazione contro la disoccupazione, sul regime degli assegni per perdita di guadagno e sulla previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Lo statuto dei funzionari di nazionalità svizzera è disciplinato mediante scambio di lettere.

2. I funzionari del Centro, di nazionalità estera o svizzera, non sono tenuti ad affiliarsi all'assicurazione malattie svizzera. Ciononostante possono chiedere di essere sottoposti a tale assicurazione.

3. I funzionari del Centro non sono assoggettati all'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria in Svizzera, sempreché il Centro accordi loro una protezione equivalente contro le conseguenze di infortuni professionali e non professionali e contro le malattie professionali.

  Art. 18 Servizio militare dei funzionari svizzeri

1. I funzionari del Centro di nazionalità svizzera restano soggetti agli obblighi militari in Svizzera conformemente alle disposizioni del diritto svizzero vigente.

2. Un numero limitato di congedi dal servizio militare (congedi per l'estero) può essere accordato a funzionari svizzeri che esercitano funzioni dirigenziali in seno al Centro; i beneficiari di detto congedo sono dispensati dai servizi, dalle ispezioni e dal tiro obbligatorio fuori servizio.

3. Per i funzionari di nazionalità svizzera del Centro che non rientrano nella categoria del paragrafo 2 possono essere presentate domande di differimento del servizio d'istruzione, debitamente motivate e controfirmate dall'interessato.

4. Le domande di congedo per l'estero e le domande di differimento del servizio d'istruzione sono sottoposte dal Centro al Dipartimento federale degli affari esteri all'indirizzo del Dipartimento militare federale1.


1 Attualmente: Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

  Art. 19 Privilegi e immunità accordati agli esperti in missione per il Centro

Gli esperti in missione per il Centro, qualunque sia la loro cittadinanza, godono dei privilegi e delle immunità seguenti:

a)
immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, anche se tali persone hanno cessato le loro funzioni, fatto salvo l'articolo 20 del presente accordo;
b)
inviolabilità di qualsiasi incarto, supporto di dati e documento ufficiale;
c)
esenzione da qualsiasi misura restrittiva d'immigrazione, da ogni formalità di registrazione degli stranieri e da qualsiasi obbligo di servizio nazionale;
d)
analoghe agevolazioni, per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio, a quelle concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea;
e)
analoghe immunità e agevolazioni, per quanto concerne i loro bagagli personali, a quelle concesse agli agenti diplomatici.
  Art. 20 Eccezioni all'immunità di giurisdizione

Le persone di cui agli articoli 13, 14, 15 e 19 del presente accordo non godono dell'immunità di giurisdizione in caso di azione di responsabilità civile intentata contro di esse per danni causati da veicoli di loro proprietà o da esse guidati oppure in caso di infrazione alle disposizioni federali in materia di circolazione stradale punibile con una multa disciplinare.

  Art. 21 Oggetto delle immunità

1. I privilegi e le immunità previsti nel presente accordo non sono intesi ad accordare a coloro che ne beneficiano vantaggi personali. Hanno l'unico scopo di garantire, in ogni circostanza, il libero funzionamento del Centro e la completa indipendenza dei suoi funzionari.

2. Il Direttore esecutivo ha il diritto e il dovere di togliere l'immunità a un funzionario o a un esperto in tutti i casi in cui ritiene che tale immunità intralci il corso della giustizia e possa essere levata senza pregiudicare gli interessi del Centro. Il Presidente del Comitato del Centro è competente per levare l'immunità nei confronti del Direttore esecutivo. Il Presidente del Consiglio dei Rappresentanti degli Stati membri è competente per levare l'immunità nei confronti del Presidente del Comitato del Centro.

  Art. 22 Entrata, soggiorno e uscita

Le autorità svizzere prendono ogni utile provvedimento per facilitare l'entrata in territorio svizzero, l'uscita dal medesimo e il soggiorno a tutte le persone, indipendentemente dalla loro cittadinanza, chiamate in qualità ufficiale presso il Centro, ossia:

a)
i rappresentanti degli Stati membri del Consiglio del Centro e il loro coniuge;
b)
i membri del Comitato del Centro e il loro coniuge;
c)
il Direttore esecutivo, gli alti funzionari e i funzionari del Centro come pure i familiari a loro carico che vivono in comunione domestica;
d)
gli esperti in missione per il Centro;
e)
qualsiasi altra persona, indipendentemente dalla sua cittadinanza, chiamata in qualità ufficiale presso il Centro.
  Art. 23 Documento di legittimazione

1. Il Dipartimento degli affari esteri rilascia al Centro, per ogni funzionario, come pure per i familiari, ammessi a titolo di ricongiungimento familiare, che vivono a loro carico e in comunione domestica senza esercitare un'attività lucrativa, un documento di legittimazione con fotografia del titolare. Tale documento serve a legittimare il titolare nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.

2. Il Centro comunica regolarmente al Dipartimento federale degli affari esteri l'elenco dei funzionari del Centro e dei loro familiari, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la nazionalità, il domicilio e la categoria o la classe di funzione cui appartengono.

  Art. 24 Prevenzione degli abusi

Il Centro e le autorità svizzere cooperano in ogni tempo al fine di facilitare una buona amministrazione della giustizia, garantire l'osservanza dei regolamenti di polizia e impedire qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunità, delle agevolazioni e delle esenzioni previsti nel presente accordo. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, tutte le persone che godono di tali privilegi e immunità hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti svizzeri.

  Art. 25 Controversie di carattere privato

Il Centro prende disposizioni adeguate per comporre in modo soddisfacente:

a)
le controversie derivanti da contratti di cui il Centro è parte e altre controversie di diritto privato;
b)
le controversie in cui sono implicate persone menzionate negli articoli 13, 14, 15 e 19 che, per la loro situazione ufficiale, godono dell'immunità, sempreché questa non sia stata loro levata conformemente alle disposizioni degli articoli 13 paragrafo 2 e 21 del presente accordo.

  III. Non responsabilità e sicurezza della Svizzera

  Art. 26 Non responsabilità della Svizzera

Dall'attività del Centro in territorio svizzero non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni del Centro o dei funzionari di quest'ultimo.

  Art. 27 Sicurezza della Svizzera

1. È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di prendere tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza della Svizzera.

2. Il Consiglio federale svizzero, qualora ritenesse opportuno applicare il paragrafo 1 del presente articolo, si mette in contatto con il Centro il più presto possibile, allo scopo di decidere di comune intesa i provvedimenti necessari per proteggere gli interessi di quest'ultimo.

3. Il Centro collabora con le autorità svizzere per evitare ogni pregiudizio derivante dalla sua attività alla sicurezza della Svizzera.


  IV. Disposizioni finali

  Art. 28 Esecuzione dell'accordo da parte della Svizzera

Il Dipartimento federale degli affari esteri è l'autorità svizzera incaricata dell'esecuzione del presente accordo.

  Art. 29 Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia tra le parti del presente accordo circa l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo che non può essere composta mediante negoziati tra le parti, può essere sottoposta da ciascuna parte, su richiesta, a un tribunale arbitrale composto di tre membri.

2. Il Consiglio federale svizzero e il Centro designano ciascuno un membro del tribunale arbitrale.

3. I membri così designati nominano di comune accordo il terzo membro che presiederà il tribunale arbitrale. In mancanza di accordo entro un termine ragionevole, il terzo membro è designato dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia su richiesta di una delle parti.

4. Il tribunale stabilisce la propria procedura.

5. La sentenza arbitrale è obbligatoria e definitiva per le parti in causa.

  Art. 30 Revisione dell'accordo

1. Il presente accordo può essere riveduto su richiesta di una delle parti.

2. In tal caso, le due parti si concertano per stabilire le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del presente accordo.

  Art. 31 Denuncia dell'accordo

Il presente accordo può essere denunciato da una delle due parti con preavviso scritto di due anni.

  Art. 32 Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. È applicabile a partire dal 1° gennaio 1997.

Fatto a Berna, il 20 marzo 1997, in doppio esemplare, in lingua francese

Per il

Consiglio federale svizzero:

Per il

Centro Sud:

Flavio Cotti

Julius K. Nyerere


 RU 2001 2594


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 20 marzo 1997
Entrata in vigore 20 marzo 1997
Fonte RU 2001 2594
Cronologia Cronologia
Citazioni Citazioni

Strumento

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in vigore 20.03.1997 PDF DOC

Revisioni

20.03.1997
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