0.748.127.195.36
Traduzione1
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Maldive concernente il traffico aereo di linea
Concluso il 25 ottobre 1993
Entrato in vigore mediante scambio di note il 18 maggio 1997
(Stato 3 luglio 2001)
Considerando che la Svizzera e la Repubblica delle Maldive
fanno parte della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442,
al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e
al fine di istituire le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari,
il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica delle Maldive hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni
1. Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:
- a.
- il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato giusta l’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti contraenti;
- b.
- la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e per la Repubblica delle Maldive, il Dipartimento dell’aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
- c.
- la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 6 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
- d.
- il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni di applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;
2. L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.
Art. 2 Concessione di diritti
1. Le Parti si accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’apertura dei servizi aerei internazionali regolari sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono designati appresso «servizi convenuti» e «linee indicate».
2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali regolari l’impresa designata di ciascuna Parte fruisce del diritto di:
- a.
- sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
- b.
- effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
- c.
- imbarcare e sbarcare su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte;
- d.
- del diritto di imbarcare e sbarcare sul territorio di Paesi terzi e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, a destinazione di o provenienti da punti specificati nell’Allegato del presente Accordo sul territorio dell’altra Parte.
3. Nessun disposto del presente articolo conferisce all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare dietro rimunerazione sul territorio dell’altra Parte passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.
4. Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, l’impresa designata di una Parte non è in grado di esercitare un servizio sulle sue linee normali, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando durante tale periodo i diritti necessari per facilitare un esercizio duraturo.
Art. 3 Esercizio dei diritti
1. Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti fra i territori delle due Parti.
2. L’impresa designata di ciascuna Parte deve tenere conto degli interessi dell’impresa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti serventi la stessa linea o parte di essa.
3. I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e i punti serviti sulle linee indicate.
4. Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti in traffico internazionale sulle linee indicate fra il territorio dell’altra Parte e i territori di Paesi terzi deve essere esercitato conformemente ai principi generali di sviluppo normale sostenuti dalle due Parti e a condizione che la capacità sia adeguata:
- a.
- alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa;
- b.
- alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali;
- c.
- alle esigenze di una gestione economica dei servizi convenuti.
5. Nessuna della Parti ha il diritto di porre unilateralmente restrizioni all’esercizio dell’impresa designata dell’altra Parte, salvo secondo quanto previsto dal presente Accordo e dal suo Allegato o a condizioni uniformi quali quelle previste dalla Convenzione.
Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti
1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all’impresa designata dell’altra Parte.
2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le modalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.
3. Nessuna Parte ha il diritto di favorire la propria impresa rispetto a quella designata dell’altra Parte quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.
Art. 5 Sicurezza dell’aviazione
1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 19631, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 19702, della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 19713, del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 19884, e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.
2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.
3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.
4. Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare, nei loro Paesi rispettivi, le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Parte. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettivamente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti speciali di sicurezza per fronteggiare una particolare minaccia.
5. In caso di incidente o minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti si adoperano facilitando le comunicazioni e adottando tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa minaccia di incidente.
1 RS 0.748.710.1
2 RS 0.748.710.2
3 RS 0.748.710.3
4 RS 0.748.710.31
Art. 6 Designazione e autorizzazione d’esercizio
1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. Questa designazione è oggetto di una notificazione scritta fra le autorità aeronautiche delle due Parti.
2. Fatte salve le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notificazione accordano senza indugio all’impresa designata dall’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio.
3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata dall’altra Parte provi di essere in grado di soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente e ragionevolmente applicati, che disciplinano l’esercizio dei servizi aerei internazionali conformemente alle disposizioni della Convenzione.
4. Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al numero 2 del presente articolo, oppure, nei limiti che essa ritenga necessari, condizionare l’attuazione dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell’impresa appartengano alla Parte che l’ha designata.
5. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione d’esercizio di cui al numero 2 del presente articolo, l’impresa designata può, in ogni momento, esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempre che sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 del presente Accordo.
Art. 7 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio
1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere un’autorizzazione d’esercizio per l’esercizio dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo a opera dell’impresa designata dell’altra Parte, oppure di sottoporre l’esercizio di questi diritti alle condizioni che essa reputa necessarie se:
- a.
- questa impresa non può provare che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini, oppure se
- b.
- l’impresa ha disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, oppure se
- c.
- l’impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.
2. Tale diritto può essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte, salvo che la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al numero 1 del presente articolo siano necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti.
Art. 8 Riconoscimento di certificati e licenze
1. I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall’altra Parte durante la loro validità.
2. Ciascuna Parte si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall’altra Parte o da qualsiasi altro Stato.
Art. 9 Esonero da dazi e tasse
1. All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, le riserve di carburanti e lubrificanti e le provviste di bordo, ivi comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono esonerati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino alla riesportazione.
2. Sono parimenti esenti da questi dazi e tasse, salvo le rimunerazioni riscosse per i servizi resi:
- a.
- le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte;
- b.
- i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale;
- c.
- i carburanti e lubrificanti destinati al rifornimento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte, anche quando detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati;
- d.
- i documenti necessari all’impresa designata da una Parte, ivi compresi i biglietti di passaggio, i titolo di trasporto aereo e il materiale di pubblicità, come anche ogni veicolo, materiale e attrezzatura che sono utilizzati dall’impresa designata per esigenze commerciali e operative all’interno dell’aeroporto, a condizione che suddetti materiale e attrezzatura servano al trasporto dei passeggeri e della merce.
3. Le normali attrezzature di bordo, come anche i prodotti e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall’impresa designata di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.
4. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando l’impresa designata di una Parte ha concluso accordi con una o più imprese sulla locazione o il trasferimento, sul territorio dell’altra Parte, di oggetti specificati nei numeri 1 e 2 del presente articolo, a condizione che detta impresa o dette imprese beneficino anche di tali esenzioni di quest’altra Parte.
Art. 10 Tasse di utilizzazione
1. Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o imponibili dalle sue autorità competenti all’impresa designata dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.
2. Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti e delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, offerti da una delle Parti all’impresa designata dell’altra, non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.
Art. 11 Attività commerciali
1. L’impresa designata di una delle Parti ha il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale commerciale, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.
2. Per l’attività commerciale, si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte accordano l’appoggio necessario per il buon funzionamento delle rappresentanze dell’impresa designata dell’altra Parte.
3. In particolare, ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente e, a discrezione dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ciascuna impresa ha il diritto di vendere simili titoli di trasporto aereo e ognuno può acquistarli, in moneta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.
Art. 12 Conversione e trasferimento degli introiti
Ciascuna impresa designata ha il diritto di convertire e trasferire nel suo Paese, al tasso ufficiale e conformemente alle regolamentazioni delle divise in vigore, le eccedenze di introiti locali realizzate col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.
Art. 13 Tariffe
1. Le tariffe che ciascuna impresa designata deve applicare in relazione ai trasporti da o verso il territorio dell’altra Parte sono fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, comprendenti le spese d’esercizio, un utile ragionevole, le caratteristiche di ogni servizio, gli interessi degli utenti e le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei.
2. Le tariffe di cui al numero 1 del presente articolo sono fissate, se possibile, mediante intesa fra le imprese designate delle due Parti e dopo consultazione delle altre imprese di trasporti aerei che servono la stessa linea. Le imprese designate devono, per quanto possibile, applicare a tal fine la procedura di fissazione delle tariffe definita dall’organismo internazionale che formula proposte in materia.
3. Le tariffe così fissate sono sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte almeno trenta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, fatto salvo il consenso di dette autorità. Se nessuna delle autorità aeronautiche notifica la sua non approvazione entro quindici giorni dalla data di sottoposizione, le tariffe sono considerate approvate.
4. Se le imprese designate non sono in grado di giungere a un’intesa o se le autorità aeronautiche di una Parte non approvano le tariffe, le autorità aeronautiche delle due Parti si adoperano per allestire la tariffa di comune intesa. I negoziati cominciano entro quindici giorni a contare dal momento in cui è manifesto che le imprese designate non possono giungere a un’intesa o dopo che le autorità aeronautiche di una Parte hanno notificato alle autorità aeronautiche dell’altra Parte la loro non approvazione delle tariffe.
5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura prevista nell’articolo 17 del presente Accordo.
6. Le tariffe già stabilite restano in vigore fino a quando, conformemente al presente articolo o all’articolo 17 del presente Accordo, sono fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre dodici mesi a contare dal giorno della negata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una Parte.
7. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte si adoperano per assicurarsi che le imprese designate si conformino alle tariffe fissate e depositate presso le autorità aeronautiche delle Parti, e che nessuna impresa proceda illegalmente a una qualunque riduzione di queste tariffe, mediante qualsivoglia mezzo, direttamente o indirettamente.
Art. 14 Approvazione degli orari
1. Almeno trenta giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi successiva modifica di orario.
2. Per i voli supplementari, fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte deve chiedere l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. In generale, l’istanza è presentata almeno due giorni feriali prima dell’inizio del volo.
Art. 15 Statistiche
Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.
Art. 16 Consultazioni
Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito alla realizzazione, interpretazione, applicazione o modifica del presente Accordo. Dette consultazioni, che possono farsi tra autorità aeronautiche, devono iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda scritta dell’altra Parte, salvo diverso accordo fra le Parti.
Art. 17 Composizione delle controversie
1. Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non venisse composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, è sottoposta, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale.
2. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alla nomina necessaria.
3. Il tribunale arbitrale fissa le proprie procedure e decide della suddivisione delle spese risultanti dalla procedura.
4. Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.
Art. 18 Modifiche
1. Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, convenuta tra le Parti, è applicata provvisoriamente dal giorno della firma ed entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’adempimento delle formalità costituzionali.
2. Modifiche dell’Allegato del presente Accordo possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche sono applicate provvisoriamente dal giorno in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.
3. In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo, che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarebbe emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.
Art. 19 Denuncia
1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra di voler porre fine al presente Accordo; la notificazione va fatta simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.
2. L’Accordo si conclude alla fine di un periodo d’orario e un termine di dodici mesi dev’essere trascorso dopo la ricezione della notificazione, salvo che la denuncia non sia revocata di comune intesa prima della fine di tale periodo.
3. Qualora l’altra Parte non attestasse di averla ricevuta, la notificazione si reputa pervenuta quattordici giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.
Art. 20 Registrazione presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale
Il presente Accordo, e ogni ulteriore emendamento, sono registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.
Art. 21 Entrata in vigore
Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della sua firma; entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle formalità costituzionali che consentono la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali.
In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Male, il 25 ottobre 1993, in doppio esemplare, nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze di realizzazione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.
Per il Per il Governo |
Consiglio federale svizzero: della Repubblica delle Maldive: |
Otto Arregger Mohamed Shareef |
Allegato
Tavole delle linee
Tavola I
Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:
Punti di partenza | Punti intermedi | Punti nelle Maldive | Punti oltre le Maldive |
Punti in Svizzera | Ogni punto intermedio | Male | Ogni punto |
Tavola II
Linee sulle quali l’impresa designata dalle Maldive può esercitare servizi aerei:
Punti di partenza | Punti intermedi | Punti in Svizzera | Punti oltre la Svizzera |
Punti nelle Maldive | Ogni punto intermedio | Ogni punto | Ogni punto |
Note:
1. Punti intermedi e punti oltre sulle linee specificate possono, secondo quanto conviene alle imprese designate, non essere serviti in occasione di tutti i voli o di taluni di essi.
2. Ciascuna impresa designata può far terminare qualsiasi servizio convenuto sul territorio dell’altra Parte.
3. Ciascuna impresa designata può servire punti intermedi o punti oltre non menzionati nell’Allegato al presente Accordo, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell’altra Parte.
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.2 RS 0.748.0
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021