642.141
Ordinanza sull’applicazione della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali
del 9 marzo 2001 (Stato 1° gennaio 2014)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 74 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID),
ordina:
Art. 11
1 Abrogato dal n. II 3 dell’all. all’O del 14 ago. 2013 sulle basi temporali dell’imposta federale diretta, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2773).
Art. 2 Contribuenti assoggettati all’imposta in parecchi Cantoni
1 Se, per ragioni di appartenenza economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi altri Cantoni.
2 Il contribuente assoggettato all’imposta in parecchi Cantoni può adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la presentazione di una copia della dichiarazione d’imposta del Cantone di domicilio o di sede.1
3 L’autorità fiscale del Cantone di domicilio o di sede comunica gratuitamente alle autorità fiscali degli altri Cantoni la sua tassazione, comprese la ripartizione intercantonale ed eventuali modifiche della dichiarazione d’imposta.
4 La procedura è retta dal diritto procedurale cantonale.
1 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. all’O del 14 ago. 2013 sulle basi temporali dell’imposta federale diretta, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2773).
Art. 3 Competenza in casi particolari
È considerato Cantone di domicilio o di sede ai sensi dell’articolo 2 anche:
- a.
- il Cantone in cui si trova la maggior parte degli elementi imponibili più importanti del contribuente che non ha domicilio, dimora o sede fiscale in Svizzera e in virtù dell’appartenenza economica è assoggettato all’imposta in diversi Cantoni;
- b.
- il Cantone in cui si trova la sede fiscale della persona giuridica alla fine del periodo fiscale, a causa del trasferimento da un Cantone all’altro durante questo periodo (art. 22 cpv. 1 LAID).
- c.1
- ...
1 Abrogata dal n. II 3 dell’all. all’O del 14 ago. 2013 sulle basi temporali dell’imposta federale diretta, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2773).
Art. 4 Imposta alla fonte
Il trasferimento in un altro Cantone del domicilio fiscale delle persone assoggettate all’imposta secondo gli articoli 32, 33 e 34 capoverso 2 LAID ha, sull’imposizione del reddito dell’attività lucrativa dipendente, gli stessi effetti di un trasferimento di domicilio all’estero o di una costituzione di domicilio in Svizzera.
Art. 5 Obblighi di procedura in caso di acquisto di fondi sostitutivi a livello intercantonale
1 In caso di acquisto di fondi sostitutivi secondo gli articoli 8 capoverso 4, 12 capoverso 3 lettere d ed e e 24 capoverso 4 LAID in un altro Cantone, il contribuente deve fornire alle autorità di tassazione di ciascuno dei Cantoni interessati le informazioni e le pezze giustificative concernenti l’operazione di acquisto nel suo insieme.
2 Il Cantone che concede l’acquisto di fondi sostitutivi comunica la sua decisione all’autorità di tassazione del Cantone in cui si trova il fondo sostitutivo.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019