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RS 642.141 Ordinanza del 9 marzo 2001 sull’applicazione della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali

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642.141

Ordinanza sull’applicazione della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali

del 9 marzo 2001 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 74 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID),

ordina:

  Art. 11

1 Abrogato dal n. II 3 dell’all. all’O del 14 ago. 2013 sulle basi temporali dell’imposta federale diretta, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2773).

  Art. 2 Contribuenti assoggettati all’imposta in parecchi Cantoni

1 Se, per ragioni di appartenenza economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi altri Cantoni.

2 Il contribuente assoggettato all’imposta in parecchi Cantoni può adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la presentazione di una copia della dichiarazione d’imposta del Cantone di domicilio o di sede.1

3 L’autorità fiscale del Cantone di domicilio o di sede comunica gratuitamente alle autorità fiscali degli altri Cantoni la sua tassazione, comprese la ripartizione intercantonale ed eventuali modifiche della dichiarazione d’imposta.

4 La procedura è retta dal diritto procedurale cantonale.


1 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. all’O del 14 ago. 2013 sulle basi temporali dell’imposta federale diretta, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2773).

  Art. 3 Competenza in casi particolari

È considerato Cantone di domicilio o di sede ai sensi dell’articolo 2 anche:

a.
il Cantone in cui si trova la maggior parte degli elementi imponibili più importanti del contribuente che non ha domicilio, dimora o sede fiscale in Svizzera e in virtù dell’appartenenza economica è assoggettato all’imposta in diversi Cantoni;
b.
il Cantone in cui si trova la sede fiscale della persona giuridica alla fine del periodo fiscale, a causa del trasferimento da un Cantone all’altro durante questo periodo (art. 22 cpv. 1 LAID).
c.1
...

1 Abrogata dal n. II 3 dell’all. all’O del 14 ago. 2013 sulle basi temporali dell’imposta federale diretta, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2773).

  Art. 4 Imposta alla fonte

Il trasferimento in un altro Cantone del domicilio fiscale delle persone assoggettate all’imposta secondo gli articoli 32, 33 e 34 capoverso 2 LAID ha, sull’imposizione del reddito dell’attività lucrativa dipendente, gli stessi effetti di un trasferimento di domicilio all’estero o di una costituzione di domicilio in Svizzera.

  Art. 5 Obblighi di procedura in caso di acquisto di fondi sostitutivi a livello intercantonale

1 In caso di acquisto di fondi sostitutivi secondo gli articoli 8 capoverso 4, 12 capoverso 3 lettere d ed e e 24 capoverso 4 LAID in un altro Cantone, il contribuente deve fornire alle autorità di tassazione di ciascuno dei Cantoni interessati le informazioni e le pezze giustificative concernenti l’operazione di acquisto nel suo insieme.

2 Il Cantone che concede l’acquisto di fondi sostitutivi comunica la sua decisione all’autorità di tassazione del Cantone in cui si trova il fondo sostitutivo.

  Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.


RU 2001 1058


1 RS 642.14


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 9 marzo 2001
Entrata in vigore 1 gennaio 2001
Fonte RU 2001 1058
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

non ancora in vigore 01.01.2021
in vigore 01.01.2014 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2001

Revisioni

01.01.2001
Ordinanza del 9 marzo 2001 sull’applicazione della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019

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