0.831.109.441.1
Traduzione1
Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e l’Irlanda
Conclusa l’11 dicembre 1997
Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 19982
Entrata in vigore con scambio di note il 1° luglio 1999
(Stato 26 settembre 2000)
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1
1. Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:
- a.
- «Stati contraenti» designa la Confederazione Svizzera e l’Irlanda;
- b.
- «cittadini» designa, per quanto riguarda la Svizzera, le persone di cittadinanza svizzera e, per quanto riguarda l’Irlanda, le persone di nazionalità irlandese;
- c.
- «altre persone» designa, per quanto riguarda l’Irlanda, i cittadini di Stati terzi assicurati ai sensi della lettera l;
- d.
- «legislazione» designa le leggi e ordinanze degli Stati contraenti menzionate nell’articolo 2;
- e.
- «autorità competente» designa, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e, per quanto concerne l’Irlanda, il Dipartimento degli affari sociali, degli enti locali e della famiglia («Department of Social, Community and Family Affairs»);
- f.
- «istituzione competente» designa l’ente o l’autorità cui spetta l’applicazione delle legislazioni menzionate all’articolo 2;
- g.
- «periodi di assicurazione» designa, per quanto riguarda la Svizzera, i periodi di contribuzione, i periodi in cui è stata svolta un’attività lucrativa o i periodi di residenza oppure i periodi parificati definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione svizzera;
- per quanto riguarda l’Irlanda i periodi per i quali i contributi suscettibili di essere computati sono stati versati, sono considerati come tali oppure sono stati accreditati e che sono stati utilizzati o possono esserlo per acquisire diritti a prestazioni secondo la legislazione irlandese;
- h.
- «prestazione in contanti» oppure «rendita» designa una prestazione in contanti oppure una rendita prevista dalle leggi menzionate all’articolo 2, compresi tutte le sovvenzioni e gli aumenti;
- i.
- «risiedere» significa dimorare abitualmente;
- j.
- «domicilio» designa ai sensi del Codice civile svizzero1 il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente;
- k.
- «attività lucrativa» designa, per quanto concerne l’Irlanda, un’attività lucrativa assicurabile dipendente o indipendente in virtù della legge (consolidamento) sulla previdenza sociale 1993 [«Social Welfare (Consolidation) Act»];
- l.
- «persona assicurata» designa, per quanto riguarda l’Irlanda, una persona che esercita un’attività assicurabile dipendente o indipendente o versa contributi facoltativi in virtù della legge (consolidamento) sulla previdenza sociale 1993 [Social Welfare (Consolidation) Act];
- m.
- «rifugiati» designa i rifugiati ai sensi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 19512 e del Protocollo sullo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 19673;
- n.
- «apolidi» designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 19544;
- o.
- «familiari e superstiti» designa, per quanto riguarda la Svizzera, i familiari e i superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino dai cittadini degli Stati contraenti, da rifugiati o da apolidi; per quanto riguarda l’Irlanda le vedove, i vedovi, i coniugi nonché gli adulti e i figli bisognosi di sostentamento in virtù della legislazione applicabile;
- p.
- «invalidità» designa, per quanto concerne la Svizzera, l’invalidità ai sensi della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità5;
- q.
- «indennità di malattia» designa, per quanto concerne l’Irlanda, una prestazione in caso d’incapacità lavorativa.
2. I termini non definiti nel presente articolo hanno il senso attribuito loro dalla legislazione applicabile.
Art. 2
1. La presente Convenzione si applica:
- A.
- in Svizzera
- B.
- in Irlanda alle leggi (consolidamento) sulla previdenza sociale 1993-1997 e alle ordinanze basate su queste leggi, a condizione che siano applicabili
- a.
- alla rendita contributiva di vecchiaia;
- b.
- alla rendita di anzianità;
- c.
- alla rendita contributiva per superstiti;
- d.
- all’indennità contributiva per orfani;
- e.
- alla rendita d’invalidità, e
- f.
- all’obbligo di versare contributi quale persona esercitante un’attività dipendente o indipendente durante lo svolgimento dell’attività dipendente o indipendente al di fuori dello Stato.
2. La presente Convenzione si applica anche a tutte le leggi e ordinanze che modificano, completano, consolidano o abrogano le leggi enumerate al capoverso 1.
3. La presente Convenzione si applica alle leggi e ordinanze concernenti un nuovo ramo della sicurezza sociale solo se è così convenuto tra gli Stati contraenti.
4. Fatto salvo il capoverso 3, la presente Convenzione si applica alle leggi e ordinanze che estendono la legislazione di uno Stato contraente a nuove categorie di beneficiari, a meno che, una volta comunicata per iscritto l’informazione, l’altro Stato contraente non notifichi la sua opposizione al primo Stato entro un termine di sei mesi dall’entrata in vigore di queste leggi e ordinanze.
5. La presente Convenzione non riguarda i regolamenti sulla sicurezza sociale dell’Unione Europea né altri trattati o convenzioni internazionali conclusi da uno Stato contraente con Stati terzi oppure leggi o ordinanze emanate per la loro applicazione.
Art. 3
1. Fatti salvi i capoversi 2-4, la presente Convenzione si applica ai cittadini degli Stati contraenti nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti.
2. La presente Convenzione si applica anche ai rifugiati, agli apolidi e
- a.
- ai membri delle loro famiglie,
- b.
- ai loro superstiti che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti, a meno che le norme giuridiche di uno degli Stati non siano più favorevoli.
3. Riguardo alla Svizzera gli articoli 5, 6 capoversi 1-3, 7 capoversi 3 e 4, 8 capoverso 2, 9-11 e 17-27 si applicano anche a persone diverse da quelle menzionate ai capoversi 1 e 2.
4. Riguardo all’Irlanda la presente Convenzione si applica anche a persone diverse da quelle menzionate ai capoversi 1 e 2.
Art. 4
1. Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, i cittadini di uno degli Stati contraenti, i membri delle loro famiglie e i loro superstiti sono parificati per l’applicazione della legislazione dell’altro Stato contraente, ai cittadini di quest’ultimo Stato, ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti.
2. Il capoverso 1 non si applica alla legislazione svizzera concernente:
- a.
- l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei cittadini svizzeri residenti all’estero;
- b.
- l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità di cittadini svizzeri che lavorano all’estero (tranne che in Irlanda) al servizio della Confederazione o di istituzioni designate dal Consiglio federale;
- c.
- le prestazioni assistenziali a favore dei cittadini svizzeri all’estero.
Titolo II Legislazione applicabile
Art. 5
Fatti salvi gli articoli 6-9 si applica la legislazione dello Stato contraente sul cui territorio l’attività lucrativa viene esercitata.
Art. 6
1. I lavoratori dipendenti di un’impresa con sede sul territorio di uno Stato contraente inviati temporaneamente per l’esecuzione di lavori sul territorio dell’altro Stato rimangono sottoposti, durante i primi 24 mesi, alla legislazione dello Stato contraente sul cui territorio l’impresa ha la sede. Qualora la durata dei lavori si prolunghi oltre questo termine, la legislazione del primo Stato continua ad essere applicata se convenuto di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati.
2. I lavoratori dipendenti di un’impresa di trasporto con sede sul territorio di uno Stato contraente occupati sul territorio dei due Stati sono sottoposti alla legislazione dello Stato sul cui territorio l’impresa ha la sede come se fossero occupati solo sul territorio di questo Stato. Tuttavia, se sono domiciliati sul territorio dell’altro Stato contraente e il capoverso 1 non si applica per loro o se vi sono occupati durevolmente presso una filiale o una rappresentanza permanente dell’impresa citata, detti lavoratori sono sottoposti alla legislazione di questo Stato.
3. I lavoratori dipendenti di un servizio ufficiale o di un corporazione di diritto pubblico inviati da uno degli Stati contraenti sul territorio dell’altro Stato sono sottoposti alla legislazione dello Stato accreditante.
4. I cittadini degli Stati contraenti che fanno parte dell’equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato contraente sono assicurati secondo la legislazione di questo Stato.
Art. 7
1. I cittadini di uno Stato contraente inviati come membri di una missione diplomatica o di una sede consolare di questo Stato sul territorio dell’altro Stato sono sottoposti alla legislazione del primo Stato contraente.
2. I cittadini di uno Stato contraente, assunti sul territorio dell’altro Stato per esservi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare del primo Stato contraente, sono assicurati secondo la legislazione del secondo Stato contraente. Possono tuttavia optare per l’applicazione della legislazione del primo Stato entro il termine di tre mesi a contare dall’inizio della loro occupazione o dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
3. Il capoverso 2 si applica per analogia:
- a.
- ai cittadini di Stati terzi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno Stato contraente sul territorio dell’altro Stato;
- b.
- ai cittadini di uno Stato contraente e ai cittadini di Stati terzi impiegati sul territorio dell’altro Stato contraente al servizio personale dei cittadini del primo Stato menzionati ai capoversi 1 e 2.
4. Se una missione diplomatica o una sede consolare di uno Stato contraente occupa sul territorio dell’altro Stato persone assicurate secondo la legislazione di quest’ultimo Stato, deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalla legislazione del secondo Stato contraente. Lo stesso obbligo incombe ai cittadini di cui ai capoversi 1 e 2 che impiegano persone al loro servizio personale.
5. I capoversi 1–4 non si applicano ai membri onorari di sedi consolari né ai loro impiegati.
Art. 8
1. I cittadini irlandesi occupati sul territorio svizzero al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno Stato terzo e che non sono assicurati in detto Stato terzo né in Irlanda sono affiliati all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
2. Il capoverso 1 si applica per analogia ai coniugi e ai figli delle persone ivi menzionate che dimorano in Svizzera con esse, a condizione che non siano già assicurati giusta il diritto svizzero.
Art. 9
Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo deroghe alle disposizioni degli articoli 5–7.
Art. 10
1. Se, durante l’esercizio di un’attività lucrativa sul territorio di uno Stato contraente, una persona in applicazione degli articoli 6, 7 o 9 rimane assoggettata alla legislazione dell’altro Stato, questo vale anche per il coniuge e per i figli che dimorano con tale persona sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che non vi esercitino un’attività lucrativa.
2. Se, giusta il capoverso 1, al coniuge e ai figli si applica la legislazione svizzera, questi sono affiliati all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Titolo III Disposizioni particolari
Capitolo 1 Malattia e maternità
Art. 11
1. Se una persona che trasferisce la sua residenza o la sua attività lucrativa dall’Irlanda in Svizzera si assicura presso un assicuratore svizzero per le indennità giornaliere entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione per indennità di malattia irlandese, i periodi di assicurazione compiuti nell’assicurazione irlandese sono presi in considerazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni.
2. Riguardo alle indennità giornaliere in caso di maternità, i periodi di assicurazione secondo il capoverso 1 sono presi in considerazione solo se l’assicurata era affiliata da tre mesi presso un assicuratore svizzero.
Capitolo 2 Invalidità, vecchiaia e decesso
A. Applicazione della legislazione svizzera
Art. 12
1. I cittadini irlandesi che, immediatamente prima che entrino in linea di conto provvedimenti d’integrazione, erano sottoposti all’obbligo contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, beneficiano di tali provvedimenti fintanto che dimorano in Svizzera. L’articolo 13 capoverso 1 lettera a si applica per analogia.
2. I cittadini irlandesi che, immediatamente prima che entrino in linea di conto provvedimenti d’integrazione, non sono sottoposti all’obbligo contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ma vi sono assicurati, beneficiano di tali provvedimenti fintanto che sono domiciliati in Svizzera se, immediatamente prima che i provvedimenti entrino in linea di conto, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni possono inoltre pretendere tali provvedimenti qualora risiedano in Svizzera e vi siano nati invalidi oppure vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita.
3. I cittadini irlandesi residenti in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi non interrompono la loro durata di residenza in Svizzera giusta il capoverso 2.
4. I figli nati invalidi in Irlanda e la cui madre non abbia dimorato in questo Paese complessivamente durante più di due mesi prima della nascita, sono assimilati ai bambini nati invalidi in Svizzera. In caso d’infermità congenita del bambino, l’assicurazione federale per l’invalidità assume i costi delle prestazioni fornite in Irlanda per una durata di tre mesi dopo la nascita fino all’importo che avrebbe dovuto concedere in Svizzera.
5. Il capoverso 4 si applica per analogia ai bambini nati invalidi al di fuori degli Stati contraenti; in questo caso, l’assicurazione federale per l’invalidità assume i costi delle prestazioni fornite in uno Stato terzo solo se devono essere concesse d’urgenza a causa delle condizioni di salute del bambino.
Art. 13
1. Per acquisire il diritto alle rendite ordinarie secondo la legislazione svizzera sull’assicurazione per l’invalidità, sono considerati assicurati ai sensi di questa legislazione anche i cittadini irlandesi
- a.
- che, a seguito di un infortunio o di una malattia, devono cessare l’attività lucrativa in Svizzera, ma la cui invalidità è accertata in questo Paese, per la durata di un anno a partire dall’interruzione del lavoro cui è seguita l’invalidità; essi devono continuare a versare i contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera; oppure
- b.
- che, dopo la cessazione dell’attività lucrativa, beneficiano di provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione federale per l’invalidità; essi sono soggetti all’obbligo contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
2. I cittadini irlandesi cui non si applica il capoverso 1 sono parimenti considerati assicurati ai sensi della legislazione svizzera se, all’insorgenza dell’evento assicurato, sono assicurati in virtù delle leggi irlandesi sulla previdenza sociale.
Art. 14
1. Quando l’importo della rendita ordinaria parziale dell’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti cui hanno diritto i cittadini irlandesi o i loro superstiti non residenti in Svizzera non supera il 10 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, è concessa loro, anziché la rendita parziale, un’indennità unica pari al valore attuale della rendita. I cittadini irlandesi o i loro superstiti che hanno beneficiato di tale rendita parziale e che lasciano definitivamente la Svizzera ricevono parimenti un’indennità analoga pari al valore in contanti della rendita al momento della partenza.
2. Quando l’importo della rendita ordinaria parziale supera il 10 per cento, ma non il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini irlandesi o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o che la lasciano definitivamente possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di un’indennità unica. Essi devono operare tale scelta durante la procedura di fissazione della rendita se dimorano fuori dalla Svizzera all’insorgenza dell’evento assicurato, oppure quando lasciano il Paese qualora abbiano già beneficiato di una rendita in Svizzera.
3. Dopo il versamento dell’indennità unica da parte dell’assicurazione svizzera, nei confronti di quest’ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi versati fino ad allora.
4. I capoversi 1–3 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell’assicurazione federale per l’invalidità a condizione che l’avente diritto abbia compiuto 55 anni e, nel suo caso, l’assicurazione svizzera non preveda più di riesaminare le condizioni poste per l’invalidità.
5. A prescindere dai capoversi 1–4, per l’applicazione dell’articolo 16 l’istituzione competente irlandese prende in considerazione i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione svizzera.
Art. 15
1. I cittadini irlandesi hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri fintanto che sono domiciliati in Svizzera e se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera:
- a.
- durante almeno dieci anni interi se si tratta di una rendita di vecchiaia;
- b.
- durante almeno cinque anni interi se si tratta di una rendita per superstiti o d’invalidità o di una rendita di vecchiaia sostitutiva di queste due prestazioni.
2. Per l’applicazione del capoverso 1:
- a.
- i periodi durante i quali la persona era esentata dall’affiliazione all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità non sono computati;
- b.
- la durata di residenza è considerata come ininterrotta se la persona lascia la Svizzera durante un periodo non superiore a tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato.
3. Le indennità uniche versate giusta l’articolo 14 capoversi 1, 2 o 4 non ostacolano la concessione di rendite straordinarie in applicazione del capoverso 1. In questi casi tuttavia le indennità versate sono computate nelle rendite da concedere.
B. Applicazione della legislazione irlandese
Art. 16
1. Se una persona ha versato i contributi durante almeno 52 settimane secondo la legislazione irlandese, ma non conta sufficienti contributi suscettibili di essere computati per adempiere le condizioni relative ai contributi per l’acquisizione del diritto a prestazioni secondo questa legislazione, per la determinazione del diritto a prestazioni l’istituzione competente irlandese prende in considerazione i periodi di contribuzione compiuti secondo la legislazione svizzera. Si calcola:
- a.
- dapprima l’importo della prestazione teorica che spetterebbe all’interessato se tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dei due Stati contraenti fossero stati compiuti secondo la legislazione irlandese;
- b.
- poi la parte di questa prestazione teorica secondo il rapporto esistente tra la durata di tutti i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione irlandese e la durata complessiva dei periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dei due Stati contraenti.
L’importo parziale così calcolato costituisce la parte della prestazione dovuta dall’istituzione competente irlandese.
2. Per l’applicazione del capoverso 1 vale quanto segue:
- a.
- se periodi di assicurazione obbligatori o facoltativi compiuti in virtù della legislazione irlandese si sovrappongono a periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera e fondati su un’attività lucrativa, si prendono in considerazione esclusivamente quelli compiuti secondo la legislazione irlandese;
- b.
- se periodi per i quali sono stati accreditati contributi secondo la legislazione irlandese si sovrappongono con periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione svizzera e fondati su un’attività lucrativa, i periodi accreditati secondo la legislazione irlandese non sono presi in considerazione.
Art. 17
Per l’applicazione dell’articolo 16 vale quanto segue:
per convertire periodi di assicurazione ai sensi della legislazione svizzera espressi in mesi in periodi di assicurazione secondo la legislazione irlandese espressi in settimane, un mese corrisponde a 26 giorni e 6 giorni a una settimana.
Titolo IV Disposizioni diverse
Art. 18
Le autorità competenti:
- a.
- concordano le disposizioni amministrative necessarie per l’applicazione della presente Convenzione;
- b.
- s’informano reciprocamente su tutti i provvedimenti adottati per l’applicazione della presente Convenzione;
- c.
- s’informano reciprocamente sulle modifiche delle rispettive legislazioni riguardanti il campo d’attività e l’applicazione della presente Convenzione;
- d.
- designano organismi di collegamento allo scopo di facilitare l’applicazione della presente Convenzione.
Art. 19
1. Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità, i tribunali e le istituzioni competenti degli Stati contraenti si aiutano reciprocamente come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione. Tale aiuto è di regola gratuito; le autorità competenti possono tuttavia convenire di rimborsare taluni costi.
2. Per la valutazione del grado d’invalidità le istituzioni di ogni Stato contraente possono tenere conto delle informazioni e costatazioni mediche fornite dalle istituzioni dell’altro Stato. Esse hanno però il diritto di far esaminare la persona assicurata da un medico scelto da loro.
Art. 20
1. Le disposizioni della presente Convenzione non obbligano le istituzioni competenti di uno degli Stati contraenti a:
- a.
- eseguire disposizioni amministrative incompatibili con le leggi e la prassi amministrativa di questo o dell’altro Stato contraente; oppure
- b.
- fornire dati non accertabili secondo le leggi a cui sono soggette.
2. Per quanto le leggi di uno Stato contraente non ne richiedano la divulgazione, tutte le informazioni personali trasmesse secondo la presente Convenzione dall’autorità competente o da un’istituzione di uno degli Stati contraenti all’autorità competente o a un’istituzione dell’altro Stato sono confidenziali e possono essere utilizzate solo per l’applicazione della presente Convenzione e delle leggi cui quest’ultima si applica.
Art. 21
1. La riduzione o l’esonero da tasse o diritti di bollo previsti dalla legislazione di uno degli Stati contraenti per i documenti e per gli atti da produrre in applicazione della legislazione di questo Stato sono estesi ai documenti e agli atti da produrre in virtù della legislazione dell’altro Stato o della presente Convenzione.
2. I documenti e gli atti da produrre in applicazione della presente Convenzione non necessitano dell’autenticazione diplomatica o consolare.
Art. 22
1. Le autorità, le istituzioni e i tribunali competenti di uno Stato contraente non possono rifiutare di trattare richieste e prendere in considerazione altri atti per il fatto che sono redatti in una lingua ufficiale dell’altro Stato.
2. Per l’applicazione della presente Convenzione le autorità, i tribunali e le istituzioni degli Stati contraenti possono comunicare tra loro e con le persone interessate o con i loro rappresentanti nelle loro lingue ufficiali.
Art. 23
1. Una domanda relativa a una prestazione secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti inoltrata presso un’istituzione competente sul territorio di questo Stato è considerata anche come domanda relativa a una prestazione corrispondente ai sensi della legislazione dell’altro Stato. Tale regolamentazione non si applica se il richiedente spiega che la determinazione di una prestazione presa in considerazione secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti è differita in caso di vecchiaia.
2. È considerato come giorno di ricevimento di una domanda di cui al capoverso 1 il giorno in cui tale domanda è giunta secondo la legislazione del primo Stato contraente.
Art. 24
Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che, in virtù della legislazione di uno Stato contraente, devono essere inoltrati presso un’autorità di reclamo, un’autorità amministrativa, un tribunale o un’istituzione di sicurezza sociale di questo Stato entro un determinato termine sono considerati ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine a un’autorità di ricorso, a un’autorità amministrativa, a un tribunale o a un’istituzione corrispondenti dell’altro Stato.
Art. 25
1. Gli importi delle prestazioni in contanti fornite secondo la presente Convenzione devono essere versati nella valuta dello Stato contraente la cui istituzione deve pagare la prestazione.
2. Se un’istituzione competente di uno Stato contraente deve effettuare pagamenti a un’istituzione competente dell’altro Stato, questi devono essere fatti nella valuta del secondo Stato.
3. Qualora uno degli Stati contraenti emani disposizioni volte a limitare il commercio delle valute, esso prende tempestivamente misure atte ad assicurare il versamento degli importi dovuti da ambo le parti in virtù della presente Convenzione.
Art. 26
Se un’istituzione competente di uno Stato contraente ha concesso a torto prestazioni in contanti in applicazione della presente Convenzione, l’importo pagato a torto può essere detratto a favore dell’istituzione in questione da una prestazione corrispondente cui si ha diritto secondo la legislazione dell’altro Stato contraente, a condizione che la legislazione del secondo Stato contraente lo permetta.
Art. 27
1. Le controversie derivanti dall’applicazione della presente Convenzione sono appianate di comune intesa tra le autorità competenti dei due Stati contraenti.
2. Qualora non si riesca a trovare una soluzione, la vertenza è sottoposta a un tribunale arbitrale che deve decidere ai sensi della presente Convenzione. I due Stati contraenti regolano di comune intesa la composizione e la procedura di tale tribunale.
Titolo V Disposizioni transitorie e finali
Art. 28
1. La presente Convenzione si applica anche agli eventi assicurati insorti prima della sua entrata in vigore.
2. La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
3. Per la determinazione del diritto a una prestazione sorto conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono presi in considerazione anche tutti i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti.
4. La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti con un’indennità unica o con il rimborso dei contributi.
Art. 29
1. Le decisioni prese prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione non sono d’ostacolo alla sua applicazione.
2. I diritti delle persone la cui prestazione è stata determinata anteriormente all’entrata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, secondo questa Convenzione.
3. La revisione non deve in alcun caso cagionare la riduzione dei diritti anteriori dei beneficiari.
Art. 30
Per i diritti fatti valere giusta l’articolo 29 capoverso 2, i termini d’attivazione nonché i termini di prescrizione secondo le legislazioni degli Stati contraenti decorrono al più presto a contare dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 31
La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui ognuno dei due Governi ha ricevuto dall’altro la comunicazione scritta indicante che tutte le condizioni legali e costituzionali relative all’entrata in vigore della presente Convenzione sono adempite.
Art. 32
1. La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata. Ognuno dei due Stati contraenti può denunciarla mediante comunicazione scritta all’altro Stato. In tal caso la Convenzione cessa di produrre i suoi effetti tre mesi civili dopo il mese in cui la comunicazione è stata inviata.
2. In caso di denuncia della Convenzione, i diritti a prestazioni acquisiti secondo le sue disposizioni sono garantiti. I diritti in corso di acquisizione in virtù delle sue disposizioni sono disciplinati mediante accordi.
In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Dublino, l’11 dicembre 1997, in due originali, uno in lingua tedesca e uno in lingua inglese, le due versioni facenti parimenti fede.
Per il |
Consiglio federale svizzero: |
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RU 2000 2338; FF 1998 2567
1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.2RU 2000 2337
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Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021