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RS 0.142.111.239 Accordo del 29 febbraio 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Albania concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata (con prot.)

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0.142.111.239

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Albania concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata

(Accordo sulla riammissione)

Concluso il 29 febbraio 2000
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° settembre 2000

(Stato 3 luglio 2002)

Traduzione1

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Albania

(detti in seguito Parti contraenti),

nell’intento di agevolare, in spirito di cooperazione e di solidarietà, la riammissione di persone al confine e il loro trasporto in transito,

hanno convenuto quanto segue:

  Art. 1 Riammissione di propri cittadini

(1) Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra, riammette sul proprio territorio ogni persona che non adempie o non adempie più le condizioni di entrata o di dimora applicabili sul territorio della Parte contraente richiedente, se è comprovato o reso verosimile che questa persona possegga la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

(2) La Parte contraente richiedente riammette questa persona alle medesime condizioni se da verifiche ulteriori risulta che, al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente, essa non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

(3) Se la persona possiede più cittadinanze oppure è titolare di un permesso di dimora permanente rilasciato in uno Stato terzo e può recarsi in questo Stato, le Parti contraenti non sono obbligate a riammetterla.

  Art. 2 Riammissione di cittadini di Stati terzi

(1) L’articolo 1 del presente Accordo si applica per analogia ai cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di dimora permanente rilasciato sul territorio della Parte contraente richiesta o ai quali è stato riconosciuto, sul medesimo territorio, lo statuto di rifugiato.

(2) La Parte contraente richiedente riammette qualsiasi persona come definita al paragrafo 1 se in seguito risulta che al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiesta non disponeva di un permesso di dimora permanente o dello statuto di rifugiato sul territorio della Parte contraente richiesta.

  Art. 3 Permesso di dimora permanente

È considerata permesso di dimora permanente secondo l’articolo 2 qualsiasi autorizzazione rilasciata in virtù del rispettivo diritto nazionale dalle autorità competenti di una delle Parti contraenti e figurante nell’elenco riportato nel protocollo.

  Art. 4 Termini

(1) La Parte contraente richiesta deve rispondere per scritto entro quindici giorni feriali alle domande di riammissione che le sono presentate.

(2) La Parte contraente richiesta deve prendersi a carico, entro un mese, la persona di cui è stata accettata la riammissione. Questo termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente richiedente.

(3) Se si verifica che uno straniero ha dimorato ininterrottamente per oltre un anno sul territorio di una Parte contraente che ne era a conoscenza, questa non può più far valere domande di riammissione.

  Art. 5 Ammissione in transito

(1) A domanda di una Parte contraente, l’altra Parte contraente deve ammettere in transito cittadini di Stati terzi (ammissione in transito), a condizione che la continuazione del viaggio negli Stati da attraversare e la ripresa da parte dello Stato di destinazione siano garantite dalla Parte contraente richiedente. In questo caso non è necessario un visto di transito della Parte contraente richiesta.

(2) L’ammissione in transito delle persone di cui al paragrafo 1 non sarà chiesta o sarà negata se vi sono sufficienti indizi per ritenere che la persona rischia di subire trattamenti inumani o la pena di morte nello Stato di destinazione o in un eventuale Stato di transito oppure che è in pericolo la sua vita, integrità fisica o libertà a causa della sua nazionalità, religione o razza o delle sue opinioni politiche.

(3) L’ammissione in transito può inoltre essere negata se la persona dovesse aspettarsi, sul territorio della Parte contraente richiesta, in uno Stato di transito o nello Stato di destinazione, un perseguimento penale o un’esecuzione della pena, tranne che per passaggio illegale di confine.

(4) La domanda di ammissione in transito deve essere presentata per scritto e sbrigata direttamente tra il Dipartimento di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero dell’Ordine Pubblico della Repubblica d’Albania. La forma e il contenuto della domanda sono definiti nel protocollo.

(5) Se rifiuta la domanda di ammissione in transito per inadempimento delle condizioni di cui ai paragrafi 1 a 3, la Parte contraente richiesta comunica per scritto alla Parte contraente richiedente i motivi determinanti il rifiuto. Quand’anche l’autorizzazione fosse stata rilasciata, le persone in transito possono essere rinviate alla Parte contraente richiedente se risultasse successivamente o che non sono date le condizioni di cui al paragrafo 1 oppure se esistono motivi di rifiuto conformemente ai paragrafi 2 e 3. In tal caso, la Parte contraente richiedente deve riammetterle a proprie spese.

  Art. 6 Protezione dei dati

(1) Nella misura in cui la trasmissione di dati personali è richiesta per l’applicazione del presente Accordo, le informazioni devono concernere esclusivamente:

–
i dati personali delle persone da trasferire ed eventualmente quelli dei membri della famiglia (cognome, nome, all’occorrenza cognome precedente, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e precedente);
–
la carta d’identità o il passaporto (numero, durata di validità, data e luogo del rilascio, autorità di rilascio, ecc.);
–
altri dati indispensabili per identificare la persona da consegnare;
–
i luoghi di dimora e gli itinerari;
–
i permessi di dimora o i visti accordati da una delle Parti contraenti.

(2) In siffatto contesto:

a)
la Parte contraente richiesta usa i dati personali comunicati soltanto agli scopi previsti nel presente Accordo;
b)
ciascuna Parte contraente informa l’altra Parte contraente, su richiesta, in merito all’uso dei dati personali trasmessi e ai risultati così ottenuti;
c)
i dati personali possono essere trattati esclusivamente dalle autorità competenti per l’esecuzione del presente Accordo. Qualsiasi trasmissione successiva ad altre autorità deve essere precedentemente autorizzata dall’autorità che li ha comunicati;
d)
la Parte contraente che trasmette i dati deve accertarsi della loro esattezza come anche della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. All’uopo deve essere tenuto conto delle restrizioni di trasmissione vigenti secondo il rispettivo diritto nazionale. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era illecita, il destinatario deve essere immediatamente avvertito. Egli è obbligato a procedere alla rettificazione o alla distruzione dei dati in questione;
e)
alla persona interessata, su richiesta, devono essere comunicate le informazioni disponibili su di lei e sul modo d’uso previsto. Non vi è obbligo di comunicare informazioni se risulta che l’interesse pubblico a non comunicare informazioni è preponderante rispetto all’interesse ad essere informata della persona in questione;
f)
i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per cui essi sono stati comunicati. Ciascuna Parte contraente incarica un organo indipendente adeguato di controllare il trattamento e l’uso di questi dati;
g)
le due Parti contraenti sono obbligate ad attestare nei rispettivi incartamenti la trasmissione e la ricezione dei dati personali;
h)
le due Parti contraenti sono obbligate a proteggere efficacemente contro l’accesso non autorizzato, contro l’abuso e contro la comunicazione illecita i dati personali trasmessi. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno della protezione di cui godono i dati del medesimo tipo sul fondamento della legislazione della Parte contraente richiedente.
  Art. 7 Spese

(1) Le spese di verifiche concernenti la cittadinanza come anche le spese suppletive per l’allestimento del documento di viaggio sono a carico della Parte contraente richiedente.

(2) La Parte contraente richiedente assume fino al confine della Parte contraente richiesta le spese di trasporto delle persone e accorda loro un’indennità per garantire il ritorno alla destinazione finale.

(3) La Parte contraente richiedente assume le spese di trasporto in transito fino al confine dello Stato di destinazione e, all’occorrenza, anche le spese risultanti dal viaggio di ritorno.

  Art. 8 Applicazione dell’Accordo

Il Dipartimento di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero dell’Ordine Pubblico della Repubblica d’Albania firmano un protocollo d’applicazione del presente Accordo. Il protocollo fissa:

a)
i servizi ufficiali competenti e le modalità procedurali per la reciproca informazione come anche per la consegna e la riammissione;
b)
i documenti e le informazioni necessari per la consegna e la riammissione, come anche
c)
le modalità finanziarie giusta l’articolo 7 del presente Accordo.
  Art. 9 Clausola d’intangibilità

Il presente Accordo non tange gli impegni delle Parti contraenti derivanti:

–
dall’applicazione della Convenzione del 28 luglio 19511 sullo statuto dei rifugiati, nel tenore del Protocollo del 31 gennaio 19672 sullo statuto dei rifugiati;
–
dai trattati internazionali di estradizione;
–
dall’applicazione delle disposizioni degli Accordi sottoscritti dalle Parti contraenti nel campo della protezione dei Diritti dell’Uomo.

1 RS 0.142.30
2 RS 0.142.301

  Art. 10 Principio della buona collaborazione

(1) Le Parti contraenti si impegnano a cooperare strettamente e a risolvere di comune intesa i problemi che sorgessero nell’applicazione del presente Accordo. Si informano correntemente sulle esigenze poste per l’entrata di cittadini di Stati terzi nel loro territorio.

(2) All’occorrenza, ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione immediata di una riunione peritale al fine di risolvere le questioni relative all’applicazione del presente Accordo.

  Art. 11 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente il giorno di ricezione della seconda notifica con cui le Parti contraenti si sono reciprocamente comunicate l’adempimento delle rispettive procedure costituzionali.

  Art. 12 Sospensione

Ciascuna Parte contraente può sospendere provvisoriamente tutto o parte dell’articolo 5 del presente Accordo per motivi d’ordine pubblico, sicurezza o sanità pubblica. La sospensione e la sua revoca devono essere comunicate immediatamente all’altra Parte contraente, per via diplomatica e in forma scritta.

  Art. 13 Denuncia

Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo indeterminato. Può essere denunciato per via diplomatica con preavviso di trenta giorni.

Fatto a Berna, il 29 febbraio 2000, in due originali redatti nelle lingue francese e albanese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Ruth Metzler-Arnold

Per il Governo della Repubblica d’Albania:

Spartak Poçi


  Protocollo

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero dell’Ordine Pubblico della Repubblica d’Albania,

detti in seguito Parti contraenti,

allo scopo di applicare l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Albania concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata (detto in seguito accordo), in virtù dell’articolo 8 dell’accordo hanno convenuto quanto segue:

1. Ad articoli 1 e 10 dell’accordo:

1.1 La prova della cittadinanza è addotta segnatamente mediante i seguenti documenti autentici:

a)
per la cittadinanza svizzera:
–
carta d’identità valida,
–
documento sostituente il passaporto con fotografia,
–
passaporti validi di qualsiasi tipo,
–
libretto di servizio militare;
b)
per la cittadinanza albanese:
–
passaporto valido di cittadino albanese,
–
carta d’identità,
–
atto di nascita con fotografia,
–
licenze di condurre,
–
libretto militare.
Su presentazione di simili documenti le Parti contraenti riconoscono che è data la prova della cittadinanza, senza che siano necessarie altre verifiche.

1.2 La cittadinanza è presunta segnatamente in base a:

a)
per la cittadinanza svizzera:
–
qualsiasi documento di cui al numero 1.1 del presente Protocollo, anche se scaduto,
–
carte personali che attestano l’appartenenza all’esercito svizzero,
–
licenze di condurre,
–
atto di nascita,
–
dichiarazioni di testimoni,
–
indicazioni fornite dalla persona in questione,
–
la lingua parlata dalla persona in questione;
b)
per la cittadinanza albanese:
–
qualsiasi documento di cui al numero 1.1 del presente Protocollo, anche scaduto,
–
atti di nascita,
–
dichiarazioni di testimoni,
–
indicazioni fornite dalla persona in questione,
–
la lingua parlata dalla persona in questione.
In questi casi, la cittadinanza è considerata accertata tra le Parti contraenti finché la Parte contraente richiesta non l’ha confutata entro quindici giorni feriali.

1.3 Se ritiene che la cittadinanza sia presunta ai sensi del numero 1.2 del presente Protocollo, la Parte contraente richiedente trasmette per scritto alla Parte contraenterichiesta le seguenti indicazioni sulla persona in questione:

a)
nome e cognome, eventualmente il cognome da nubile;
b)
data e luogo di nascita;
c)
ultimo domicilio noto nello Stato d’origine;
d)
fotocopie dei documenti da cui è desumibile la cittadinanza o l’identità.
La risposta è immediatamente trasmessa per scritto alla Parte contraente richiedente.

1.4 Se la persona in questione è bisognosa di cure mediche, la Parte contraente richiedente trasmette inoltre una descrizione dello stato di salute ed eventualmente comunica la necessità di un trattamento speciale, quale assistenza medica o altra, sorveglianza o trasporto con ambulanza (eventualmente certificato medico).

1.5 La rappresentanza all’estero della Parte contraente richiesta sostiene la Parte contraente richiedente per la verifica della cittadinanza, in particolare con audizioni comuni delle persone che devono lasciare il Paese.

2. Ad articoli 2 e 3 dell’accordo:

2.1 A tenore dell’articolo 2 dell’accordo, la riammissione avviene su domanda scritta della Parte contraente richiedente. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a)
nome e cognome, eventualmente cognome da nubile;
b)
data e luogo di nascita;
c)
cittadinanza;
d)
ultimo domicilio noto nello Stato contraente richiesto;
e)
tipo, numero di serie, durata di validità del passaporto o di altri documenti di viaggio come anche indicazione dell’autorità del rilascio, fotocopia del documento di viaggio allegata.

2.2 La prova della dimora permanente è addotta mediante i documenti seguenti:

a)
sul territorio della Confederazione Svizzera:
–
permesso C per stranieri valido, rilasciato da una polizia cantonale degli stranieri a uno straniero stabilitosi in Svizzera,
–
documento valido di viaggio per rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19512 sullo statuto dei rifugiati (documento di viaggio per rifugiato riconosciuto),
–
passaporto valido per straniero;
b)
sul territorio della Repubblica d’Albania:
–
titolo di viaggio accordato a un rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (documento di viaggio per rifugiato riconosciuto).

2.3 Il numero 1.2 del presente Protocollo si applica per analogia alla presunzione di dimora permanente. In siffatto caso, la riammissione avviene esclusivamente con il consenso espresso della Parte contraente richiesta. Quest’ultima risponde alla domanda entro 15 giorni feriali.

3. Ad articoli 1 e 2 dell’accordo:

In caso di accettazione della domanda di ripresa, la rappresentanza all’estero della Parte contraente richiesta rilascia immediatamente un documento di viaggio per il ritorno.

4. Ad articoli 1 a 3 dell’accordo:

4.1 Le seguenti autorità sono competenti per presentare, ricevere e sbrigare le domande di riammissione:

a)3
per la Confederazione Svizzera:
per la Confederazione Svizzera: Dipartimento federale di giustizia e polizia Divisione rimpatrio 4 Indirizzo postale: Quellenweg 6, CH-3003 Berna-Wabern Fax: (0041) 31 325 85 50 Tel. n.: (0041) 31 325 94 140
b)
per la Repubblica d’Albania:
Ministero dell’Ordine Pubblico Direzione di Polizia dell’Ordine Pubblico Indirizzo postale: 3, Scanderbej, Tirana, Albania Fax: (00 355) 42 283 17 Tel. n.: (00 355) 42 64 361

4.2 Le persone possono essere riammesse ai seguenti posti di frontiera:

a)
per la Confederazione Svizzera:
–
Zurigo, aeroporto internazionale di Kloten,
–
Ginevra, aeroporto internazionale di Cointrin;
b)
la Repubblica d’Albania:
–
Tirana, aeroporto internazionale di Rinas.

5. Ad articolo 4 dell’accordo:

I termini di cui all’articolo 4 sono termini massimi. Il termine decorre dalla notificazione della domanda di riammissione alla Parte contraente richiesta.

6. Ad articolo 5 dell’accordo:

6.1 Le seguenti autorità sono competenti per la presentazione, la ricezione e il disbrigo delle domande di ammissione in transito:

a)5
per la Confederazione Svizzera:
per la Confederazione Svizzera: SwissREPAT Aiuto federale al ritorno6 Casella postale 1425 Fax: (0041) 1 816 74 58 Tel.: (0041) 1 816 74 43
b)
per la Repubblica d’Albania:
Ministero dell’Ordine Pubblico Direzione di Polizia dell’Ordine Pubblico Indirizzo postale: 3, Scanderbej, Tirana, Albania Fax: (00 355) 42 283 17 Tel. n.: (00 355) 42 64 361

6.2 La domanda di ammissione in transito deve contenere le seguenti indicazioni riguardanti la persona in questione:

a)
nome e cognome, eventualmente cognome da nubile;
b)
data e luogo di nascita;
c)
cittadinanza;
d)
ultimo domicilio noto nello Stato di destinazione;
e)
tipo, numero di serie, durata di validità del passaporto o di altri documenti di viaggio come anche indicazione dell’autorità del rilascio, fotocopia del documento di viaggio allegata.

6.3 Nella domanda di ammissione in transito deve essere indicato se per la persona in questione sono necessarie speciali misure di sicurezza, assistenza medica o altra assistenza.

6.4 La domanda di ammissione in transito è presentata per scritto. La Parte contraente richiesta risponde per scritto entro dieci giorni feriali dalla ricezione della domanda.

6.5 Se la Parte contraente richiesta accetta una domanda, l’ammissione in transito deve avvenire entro 30 giorni dalla data del ricevimento della risposta.

6.6 Il momento preciso e le modalità della consegna e dell’ammissione in transito (numero del volo, orario di partenza e di arrivo, dati personali di eventuali accompagnatori) sono convenuti direttamente tra le autorità competenti delle Parti contraenti. Se l’ammissione in transito nello Stato contraente richiesto avviene via terra, possono essere proposte, per ciascun trasporto, al massimo 30 persone.

7. Ad articolo 7 dell’accordo:

7.1 Entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, la Parte contraente richiedente deve pagare le spese giusta l’articolo 7 dell’accordo, girando l’ammontare in franchi svizzeri sul conto bancario del Ministero o del Dipartimento dell’altra Parte contraente. Le Parti contraenti si comunicano le rispettive coordinate bancarie mediante scambio di note.

7.2 Le Parti contraenti si sforzano di eseguire l’ammissione in transito nel modo più razionale e più economico possibile, tenendo sufficientemente conto degli imperativi della sicurezza.

7.3 Le Parti contraenti autorizzano i capi dei rispettivi organi finanziari competenti a convenire annualmente le spese e le tariffe che possono essere fatturate.

8. Gli organi competenti delle Parti contraenti, salvo convenzioni divergenti, usano la lingua francese o inglese per l’applicazione dell’accordo o del presente Protocollo.

9. Le autorità firmatarie possono modificare il presente Protocollo mediante scambio di note.

10. Il presente Protocollo entra in vigore contemporaneamente all’accordo.

Fatto a Berna, il 29 febbraio 2000, in due originali redatti nelle lingue francese e albanese.

Per il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera:

Ruth Metzler-Arnold

Per il Ministero dell’Ordine Pubblico della Repubblica d’Albania:

Spartak Poçi


 RU 2001 27


1 Dal testo originale francese.
2 RS 0.142.30
3 Nuovo testo giusta lo scambio di note del 4 giu./3 lug. 2002 (RU 2004 1275).
4 Ora: Segreteria di Stato della migrazione, Ambito direzionale Cooperazione internazionale, Divisione Ritorno, Indirizzo: Quellenweg 6, CH-3003 Berna-Wabern, Fax: ++41 /58 325 91 04, Tel: ++41 /58 325 94 14 (vedi RU 2014 4451).
5 Nuovo testo giusta lo scambio di note del 4 giu./3 lug. 2002 (RU 2004 1275).
6 Ora: Segreteria di Stato della migrazione, Ambito direzionale Cooperazione internazionale, Divisione Ritorno, Sezione swissREPAT, Indirizzo: casella postale 314, CH-8058 Zurigo-Aeroporto, Fax: ++41 /43 816 74 58, Tel: ++41 /43 816 74 55 (vedi RU 2014 4451).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 29 febbraio 2000
Entrata in vigore 1 settembre 2000
Fonte RU 2001 27
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 03.07.2002 PDF DOC
non più in vigore 01.09.2000 PDF DOC

Revisioni

01.09.2000
Accordo del 29 febbraio 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Albania concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata (con prot.)
 

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