172.042.110
Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile
(OESC)
del 27 ottobre 1999 (Stato 1° gennaio 2020)
Art. 11Principio e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi per le operazioni di stato civile:
- a.
- dagli uffici dello stato civile;
- b.
- dalle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile;
- c.
- dalle rappresentanze svizzere all’estero;
- d.
- dall’Ufficio federale dello stato civile.
2 Non possono essere riscossi altri emolumenti, disborsi o supplementi per le operazioni di stato civile.
3 I disborsi sono conteggiati separatamente. In linea di massima, sono riscossi contemporaneamente agli emolumenti.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
Art. 2 Assoggettamento
1 È tenuto a versare un emolumento:
- a.
- chi sollecita una prestazione ai sensi dell’articolo 1;
- b.
- chi trae un vantaggio da un’operazione effettuata d’ufficio;
- c.
- chi, per sua colpa, rende necessaria un’operazione supplementare.
2 Se l’emolumento richiesto per una prestazione è a carico di più persone, queste ne rispondono solidalmente.
Art. 3 Esenzione dall’emolumento
1 Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono esentate dal pagamento di qualsiasi emolumento, a meno che la prestazione richiesta non sia fornita nel diretto interesse di un privato. Sono fatti salvi altri casi d’esenzione previsti dal diritto federale.
2 I Cantoni possono prevedere di rinunciare in tutto o in parte agli emolumenti per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell’unione domestica registrata e per gli spostamenti effettuati in relazione a queste prestazioni (art. 1a cpv. 4 dell’O del 28 apr. 20041 sullo stato civile, OSC).2
3 La divulgazione dei dati dello stato civile ad autorità straniere non è soggetta a emolumenti (art. 54 e 61 OSC).3
1 RS 211.112.2
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
3 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
Art. 4 Tariffe applicabili
1 Gli emolumenti sono fissati:
- a.
- nell’allegato 1 quando si tratta di prestazioni per cui sono in primo luogo competenti gli ufficiali dello stato civile;
- b.
- nell’allegato 2 quando si tratta di prestazioni per cui sono in primo luogo competenti le autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile;
- c.
- nell’allegato 3 quando si tratta di prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero;
- d.
- nell’allegato 4 quando si tratta di prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile.
2 Salvo disposizione contraria, le autorità summenzionate riscuotono gli emolumenti di cui agli allegati 1–4 indipendentemente dalla loro competenza principale.1
1 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6451).
Art. 5 Calcolo degli emolumenti
1 Se gli emolumenti sono calcolati in base alla durata dell’operazione, ogni frazione di mezz’ora conta come mezz’ora.
2 Se gli emolumenti sono calcolati in base al numero di pagine, ogni pagina iniziata conta come pagina intera.
3 Se l’ordinanza fissa un minimo e un massimo, l’emolumento è segnatamente calcolato in funzione del tempo impiegato, della complessità e dell’importanza del caso nonché dell’interesse e della colpa dell’assoggettato.
Art. 61Supplemento
1 L’emolumento è aumentato:
- a.
- del 50 per cento, se la domanda deve essere trattata d’urgenza; o
- b.
- del 100 per cento, se:
- 1.
- la prestazione deve essere fornita tra le ore 18 e le ore 7, di domenica o nei giorni festivi ordinari,
- 2.
- se la prestazione comporta un onere di lavoro straordinario, o
- 3.
- se la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell’unione domestica registrata avviene il sabato.
2 I Cantoni possono rinunciare ai supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numero 1, per le operazioni eseguite tra le ore 18 e le 19, e ai supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numero 3.
3 Ogni supplemento deve essere motivato e conteggiato separatamente.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
Art. 7 Disborsi
1 Sono considerate disborsi le spese supplementari connesse con una determinata prestazione, segnatamente:1
- a.
- le spese di porto e di telecomunicazione;
- b.
- le spese di viaggio e di trasporto;
- c.2
- le spese di altre autorità o di terzi, in particolare per autorizzazioni, accertamenti, perizie, informazioni, traduzioni e servizi di interpretariato;
- d.
- le spese per l’acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari;
- e.3
- le spese per l’uso del locale dove celebrare il matrimonio o costituire l’unione domestica registrata, se non si tratta del locale ufficiale dello stato civile (art. 1a cpv. 4 OSC4);
- f.5
- le spese per la cartellina degli atti di stato civile;
- g.6
- gli emolumenti per il rilascio della conferma di ammissione secondo l’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 8 dicembre 20177 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica.
2 Le autorità e le istituzioni esentate dal pagamento degli emolumenti secondo l’articolo 3 pagano i disborsi. Sono fatti salvi gli importi minimi e le spese di cui al capoverso 1 lettera a causate da una comunicazione diretta tra il fornitore e il beneficiario della prestazione.
3 I disborsi dovuti all’applicazione della legge federale del 13 dicembre 20028 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili sono a carico dell’ufficio dello stato civile.9
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
4 RS 211.112.2
5 Introdotta dal n. I dell’O del 28 apr. 2004 (RU 2004 2903). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
6 Introdotta dal n. II 1 dell’all. all’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89).
7 RS 211.435.1
8 RS 151.3
9 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
Art. 81
1 Abrogato dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
Art. 9 Anticipo e fattura intermedia
L’assoggettato può essere obbligato al versamento di un anticipo adeguato sugli emolumenti e gli esborsi o al pagamento di una fattura intermedia.
Art. 10 Decisione sull’emolumento e rimedi giuridici
1 L’emolumento è deciso non appena la prestazione è stata fornita.
2 La decisione può essere impugnata presso l’unità amministrativa superiore. Sono applicabili gli articoli 89 e 90 OSC1.2
3 Le decisioni relative agli emolumenti riscossi per il rilascio di informazioni sul registro dei donatori di sperma sono impugnabili conformemente alla legge del 18 dicembre 19983 sulla medicina della procreazione.4
1 RS 211.112.2
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
3 RS 810.11
4 Introdotto dall’art. 27 dell’O del 4 dic. 2000 sulla medicina della procreazione, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3068).
Art. 11 Termine di pagamento
L’emolumento deve essere pagato entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data in cui la decisione è passata in giudicato.
Art. 12 Incasso
1 Gli emolumenti possono essere riscossi contro rimborso se l’assoggettato vi consente o le circostanze lo giustificano.
2 All’estero gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Il corso del cambio è fissato dalle rappresentanze in base alle istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri.
3 Gli emolumenti riscossi per i solleciti sono retti dal diritto cantonale, sempre che non riguardino un’autorità federale.1
1 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
Art. 131Condono o riduzione di emolumenti e disborsi
1 Gli emolumenti e i disborsi possono essere ridotti o condonati per motivi importanti, segnatamente:
- a.
- allorché l’assoggettato è indigente;
- b.
- allorché la prestazione risponde a un interesse pubblico o a uno scopo d’utilità pubblica;
- c.2
- per informazioni semplici e disbrighi di lieve entità.
2 Se non possono essere addebitati alla persona tenuta a versare un emolumento in virtù dell’articolo 2 capoverso 1 o se non possono essere riscossi, i disborsi connessi con una prestazione o con un’attività di interesse pubblico sono a carico dell’ufficio dello stato civile.
3 Se non possono essere addebitati a qualcuno, i disborsi connessi con l’aggiornamento del registro dello stato civile sono a carico dell’ufficio dello stato civile competente per la documentazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3919 5109).
Art. 14 Esecuzione forzata
Le decisioni sugli emolumenti sono assimilate in tutta la Svizzera alle sentenze ai sensi dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 18891 sull’esecuzione e sul fallimento.
Art. 15 Prescrizione
1 Il credito relativo all’emolumento si prescrive in cinque anni.
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con cui il credito è fatto valere presso l’assoggettato.
Art. 16 Adeguamento degli emolumenti all’evoluzione dei prezzi
1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia adegua gli emolumenti all’evoluzione generale dei prezzi, di norma ogni quattro anni per l’inizio dell’anno civile.
2 Il Dipartimento procede all’adeguamento degli emolumenti prima di tale termine allorché l’indice svizzero dei prezzi al consumo è variato di oltre il 5 per cento rispetto all’ultima indicizzazione.
3 Gli emolumenti sono arrotondati ai 5 franchi superiori o inferiori.
Art. 17 Modifica del diritto vigente
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.
Allegato 11
(art. 4 cpv. 1 lett. a)
Prestazioni degli uffici dello stato civile
Il trasferimento dei dati personali dal registro delle famiglie al registro dello stato civile (art. 93 OSC2) e il rilevamento obbligatorio di dati (art. 7 e 8 OSC) e di persone (art. 15a cpv. 1 e 2 OSC) nel registro dello stato civile non sono soggetti a emolumenti.
Fr. | |
I. Divulgazione di dati dello stato civile | |
L’emolumento comprende l’eventuale domanda d’autorizzazione della divulgazionepresentata dall’ufficio dello stato civile all’autorità di vigilanza | |
1. Allestimento di documenti sulla base del registro dello stato civile secondo gli articoli 47–47b OSC | |
1.1 Atti, certificati, attestazioni o informazioni scritte concernenti un evento di stato civile, un fatto, lo stato civile o la cittadinanza di una persona, salvo i documenti di cui ai numeri 1.2 e 1.3 | 30 |
1.2 Certificato di famiglia o certificato di unione domestica, rilascio del primo esemplare o sostituzione senza procedura di documentazione | 40 |
1.3 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato | |
| 40 |
| 10 |
2. Allestimento di documenti sulla base dei registri dello stato civile cartacei secondo l’articolo 47–47b OSC | |
2.1 Atti, certificati, attestazioni o informazioni scritte concernenti un evento di stato civile, un fatto, lo stato civile o la cittadinanza di una persona, salvo i documenti di cui ai numeri 2.2 e 2.3 | 30 |
2.2 Atto di famiglia | |
| 40 |
| 10 |
2.3 Allestimento di una copia o di una fotocopia compresa l’autenticazione (art. 47 cpv. 2 lett. b OSC): | |
| 50 |
| 40 |
| 30 |
3. Altre prestazioni in relazione alla divulgazione dei dati dello stato civile | |
3.1 Ricerche nei registri dello stato civile e nei documenti giustificativi basati su un mandato di ricerca al fine di accertare un fatto, per mezz’ora | 75 |
3.2 Collaborazione alla consultazione dei registri cartacei dello stato civile da parte degli interessati (art. 92b cpv. 4 OSC), per mezz’ora | 75 |
3.3 Allestimento di una copia o trascrizione di un documento giustificativo archiviato: | |
| 2 |
| 30 |
II. Ricevimento di dichiarazioni | |
L’emolumento comprende la consulenza e le informazioni concernenti le condizioni egli effetti giuridici delle dichiarazioni nonché l’eventuale domanda d’autorizzazione del ricevimento presentata dall’ufficio dello stato civile all’autorità di vigilanza | |
4. Cognome | |
4.1 Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio (art. 12 OSC), fatta al di fuori della procedura preparatoria: | |
| 75 |
| 60 |
4.2 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 OSC) | 75 |
4.3 Dichiarazione concernente l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale, se essa non è trasmessa contemporaneamente con la notificazione della nascita oppure prima della chiusura della procedura preparatoria al matrimonio o della procedura preliminare alla registrazione dell’unione domestica (art. 14 cpv. 1 OSC) | 75 |
4.4 Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell’unione domestica (art. 12a OSC), fatta al di fuori della procedura preliminare: | |
| 75 |
| 60 |
4.5 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell’unione domestica registrata (art. 13a OSC) | 75 |
4.6 Dichiarazione concernente il cognome del figlio, se non è fatta al momento della notificazione della nascita (art. 37, 37a OSC) | 75 |
4.7 Dichiarazione concernente il cognome di cui all’art. 14a OSC | 75 |
4.8 Comunicazione della venuta al mondo di un infante privo di vita e rilascio di una conferma | 30 |
5. Riconoscimento | |
5.1 Dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio (art. 11 cpv. 5 OSC) | 75 |
5.2 Consenso del rappresentante legale (art. 11 cpv. 4 OSC) | 30 |
5.3 Dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta e la convenzione sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi (art. 11b OSC) | 30 |
Per la consulenza è competente l’autorità di protezione dei minori (art. 298a cpv. 3 CC) | |
6. Dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC) resa presso un ufficio dello stato civile chiamato a collaborare (art. 69 cpv. 1 OSC) | 75 |
7. Dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la costituzione di un’unione domestica registrata (art. 5 cpv. 3 LUD), fatta presso un ufficio dello stato civile chiamato a collaborare (art. 75h cpv. 1 OSC) | 75 |
8. Dichiarazione concernente i dati non controversi sullo stato civile (art. 41 CC; art. 17 cpv. 1 OSC), per mezz’ora | 75 |
III. Matrimonio e unione domestica registrata | |
L’emolumento comprende la consulenza e le informazioni concernenti lecondizioni e gli effetti giuridici del matrimonio o dell’unione domestica registrata | |
9. Procedura preparatoria del matrimonio e procedura preliminare alla costituzione dell’unione domestica registrata | |
9.1 Esame della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 63 cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni (art. 98 cpv. 3 CC; art. 65 cpv. 1 OSC) e della dichiarazione concernente il cognome (art. 12 oppure 14 cpv. 1 OSC), nonché comunicazione concernente la chiusura della procedura (art. 67 cpv. 2 OSC): | |
| 150 |
| 125 |
| 100 |
9.2 Esame della domanda per l’esecuzione della procedura preliminare alla costituzione dell’unione domestica registrata (art. 75b cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni (art. 5 cpv. 3 LUD; art. 75d cpv. 1 OSC) e della dichiarazione concernente il cognome (art. 12a oppure 14 cpv. 1 OSC), nonché comunicazione concernente la chiusura della procedura (art. 75f cpv. 2 OSC): | |
| 150 |
| 125 |
| 100 |
10. Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell’unione domestica registrata | |
10.1 Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio (art. 70 cpv. 3 OSC) | 30 |
10.2 Certificato di capacità al matrimonio (art. 75 OSC) | 30 |
10.3 Autorizzazione per la costituzione dell’unione domestica registrata (art. 75i cpv. 3 OSC) | 30 |
10.4 Annullamento della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell’unione domestica registrata o rinvio della data da parte dei fidanzati o dei partner meno di due giorni lavorativi prima della data convenuta | 100 |
11. Celebrazione del matrimonio o costituzione dell’unione domestica registrata (art. 70 cpv. 1 e art. 75i cpv. 1 OSC): | |
| 75 |
| 50 |
| 50 |
| 50 |
| 50 |
IV. Modifica dei dati documentati | |
12. Rettificazione, aggiunta, radiazione e nuova documentazione (art. 42 cpv. 1 e 43 CC; art. 29 cpv. 1 e 30 cpv. 1 OSC) sotto la responsabilità dell’ufficiale dello stato civile o su ordine dell’autorità di vigilanza o del giudice, se dovuti a colpa dell’interessato, per mezz’ora | 75 |
V. Altre prestazioni | |
13. Spostamenti effettuati in relazione a una prestazione soggetta a un emolumento, per mezz’ora | 50 |
14. Esame di casi in cui il cognome è o potrebbe essere retto dal diritto estero, per mezz’ora e per dossier | 75 |
15. Esame di documenti esteri, se l’onere di lavoro è superiore a un quarto d’ora, per mezz’ora e per dossier | 75 |
16. Ottenimento di documenti svizzeri o esteri, per incarico | 40 |
17. Domanda di traduzione di un atto non redatto in una lingua ufficiale della Svizzera (art. 3 cpv. 4 OSC) | 20 |
18. Messa a disposizione di un’interprete comprese le istruzioni e il conferimento del mandato | 20 |
19. Audizione di una persona o della coppia al fine di accertare fatti che indicano che l’interessato manifestamente non intende costituire l’unione coniugale o una comunione di vita, bensì eludere le disposizioni in materia di soggiorno degli stranieri (art. 97a CC; art. 6 cpv. 2 LUD), se la domanda della coppia interessata è respinta per abuso di diritto, per mezz’ora | 75 |
20. Trasmissione di una copia per fax o per e-mail, oltre all’emolumento e ai disborsi per l’allestimento e per la trasmissione del documento | 20 |
| |
| 2 |
| 30 |
22. Allestimento di una copia di un documento di identità ad uso amministrativo (p.es. passaporto, carta d’identità, libretto per stranieri) | gratuito |
23. Mandato precauzionale (art. 23a OSC): | |
| 75 |
| 75 |
| 75 |
VI. Prestazioni fornite in base a una delega di competenza dell’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile | |
|
1 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 giu. 2010 (RU 2010 3037). Aggiornato dal n. II dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6451), dal n. I dell’O del 14 mag. 2014 (RU 2014 1325), dal n. II dell’O del 26 ott. 2016 (RU 2016 3919 5109), dal n. II 1 dell’all. all’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (RU 2018 89), dai n. I delle O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4303) e del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3801).
2 RS 211.112.2
Allegato 21
(art. 4 lett. b)
Prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile
Il riconoscimento di una decisione o un atto estero concernenti lo stato civile in virtù dell’articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 19872 sul diritto internazionale privato (LDIP)(art. 45 cpv. 2 n. 4 CC; art. 23 cpv. 1–2 OSC3) e l’ammissione del ricorso interposto contro la decisione di un ufficiale dello stato civile (art. 90 cpv. 1 OSC) non sono soggetti a emolumenti.
Fr. | |
I. Disbrigo di domande | |
| 200 |
| 75 |
| 75 |
| 75 |
| 75 |
II. Altre prestazioni | |
| 1000 |
| 75 |
| 75 |
III. Prestazioni fornite in rappresentanza dell’ufficio dello stato civile | |
|
Allegato 31
(art. 4 lett. c)
Prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero
Fr. | |
I. Scambio di atti fra la Svizzera e l’estero | |
| |
| |
| |
| 75 |
| |
| |
| |
II. Ricevimento di dichiarazioni | |
| |
| |
| |
| 75 |
| 60 |
| 75 |
| 75 |
| |
| 75 |
| 60 |
| 75 |
| 75 |
| 75 |
| 75 |
III. Procedura preparatoria del matrimonio e procedura preliminare alla costituzione dell’unione domestica registrata | |
| |
| 150 |
| 150 |
| 75 |
| |
| 75 |
| 75 |
IV. Altre prestazioni | |
| 75 |
| 75 |
| 75 |
1 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 giu. 2010 (RU 2010 3037). Aggiornato dal n. II dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 6451).
2 RS 211.112.2
Allegato 41
(art. 4 lett. d)
Prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile
Fr. | |
I. Trasmissione di documenti | |
| |
| 30 |
| 30 |
| |
| 50 |
| 50 |
II. Altre prestazioni | |
| 100 |
| |
| 75 |
| 75 |
| |
| 2 |
| 30 |
| 20 |
1 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 giu. 2010 (RU 2010 3037). Aggiornato dal n. II 1 dell’all. all’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89).
2 RS 810.11
1 RS 2102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021