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RS 414.110.422.3 Ordinanza dell' 8 maggio 1995 sull’ammissione al Politecnico federale di Losanna

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414.110.422.3

Ordinanza sull’ammissione al Politecnico federale di Losanna

dell’8 maggio 1995 (Stato 1° aprile 2020)

La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL),

visto l’articolo 3 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre 20031,2

ordina:

  Capitolo 1: Ammissioni

  Sezione 1: Ammissione senza esame alla formazione che porta al bachelor3 

  Art. 11Certificati svizzeri

I candidati titolari di uno dei certificati elencati qui di seguito sono ammessi senza prove d’esame al primo semestre in una sezione del PFL:

a.
i seguenti certificati di maturità riconosciuti dalla Confederazione conformemente all’ordinanza del 15 febbraio 19952 concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità:
1.
il certificato liceale di maturità,
2.
il certificato di maturità riconosciuto dal Cantone,
3.
il certificato liceale di maturità rilasciato a seguito del superamento dell’esame svizzero di maturità conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 19983 sull’esame svizzero di maturità,
4.
il certificato di maturità professionale federale corredato di un certificato che attesti il superamento degli esami complementari conformemente all’ordinanza del 2 febbraio 20114 concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali;
b.
il certificato di maturità rilasciato dal Liechtenstein se la Commissione svizzera di maturità ritiene che sia equipollente ai certificati di maturità di cui alla lettera a;
c.
il diploma di bachelor rilasciato da una scuola universitaria professionale (SUP) svizzera.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 15 lug. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3255).
2 RS 413.11
3 RS 413.12
4 RS 413.14

  Art. 21Certificati rilasciati al termine degli studi da una scuola media superiore straniera

1 I candidati titolari di un certificato rilasciato al termine degli studi da una scuola media superiore straniera sono ammessi senza prove d’esame al primo semestre in una sezione del PFL se sono adempiute le seguenti condizioni:

a.
il certificato deve:
1.
essere rilasciato da un Paese della regione europea che ha ratificato la Convenzione dell’11 aprile 19972 sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea,
2.
essere il certificato di studi medi superiori più alto rilasciato dal Paese in questione,
3.
attestare il compimento di una formazione di carattere generale corrispondente a una maturità riconosciuta dalla Confederazione conformemente all’ordinanza del 15 febbraio 19953 concernente il riconoscimento degli attestati liceali, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi, la durata e le materie d’insegnamento,
4.
attestare un indirizzo scientifico,
5.
permettere di accedere agli studi universitari nel Paese che l’ha rilasciato (attestato ufficiale richiesto);
b.
il titolare deve:
1.4
aver ottenuto, all’esame finale, una media generale superiore o uguale all’80 per cento del voto massimo previsto,
2.
dimostrare di aver ottenuto, se del caso, un posto di studio nel Paese che ha rilasciato il certificato nell’ambito di studi corrispondente,
3.
dimostrare, qualora richiesto, di possedere sufficienti conoscenze del francese e dell’inglese.

2 Per i cittadini stranieri con diritto di soggiorno in quanto lavoratori dipendenti o autonomi o in quanto familiari di tali lavoratori, conformemente all’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o all’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 19606 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e, per estensione, per i cittadini svizzeri e le altre persone residenti in Svizzera al momento del conseguimento, in Svizzera, del certificato di scuola media superiore, la percentuale di cui al capoverso 1 lettera b numero 1 è del 70 per cento e il capoverso 1 lettera b numero 2 non è applicabile.

3 La Direzione del PFL definisce i criteri di equipollenza per i singoli Paesi, in particolare per quelli che non rilasciano certificati di indirizzo scientifico conformemente al capoverso 1 lettera a numero 4 o i cui certificati non riportano la media generale dei voti di cui al capoverso 1 lettera b numero 1; pubblica tali criteri sul sito della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie7.8


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 15 lug. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3255).
2 RS 0.414.8
3 RS 413.11
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 20 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 789).
5 RS 0.142.112.681
6 RS 0.632.31
7 HYPERLINK "http://www.swissuniversities" > Temi > Studi > Ammissione alle scuole universitarie > Paesi
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 20 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 789).

  Art. 31Diplomi universitari

I titolari di un diploma di bachelor, di un diploma di master o di un altro diploma rilasciato da una scuola universitaria svizzera o estera paragonabile al PFL sono ammessi senza esame al primo semestre della formazione che porta al bachelor.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 23 giu. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3233).

  Art. 41Validità dell’esame di ammissione del PFZ

Coloro che hanno superato un esame di ammissione al primo semestre del Politecnico federale di Zurigo (PFZ) sono ammessi senza esame al primo semestre della formazione che porta al bachelor in tutte le sezioni del PFL.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 23 giu. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3233).


  Sezione 2: Ammissione dopo esame ridotto

  Art. 5 Certificati di maturità o di studio

Sono ammessi al primo semestre in tutte le sezioni del PFL dopo aver superato un esame di ammissione ridotto coloro che:

a.1
sono titolari di un certificato di maturità rilasciato da un Cantone o dal Liechtenstein o di un diploma di insegnante non corrispondenti a quelli di cui all’articolo 1;
b.2
sono titolari di un diploma di cultura generale;
c.3
sono titolari di un certificato di maturità straniero che non permette l’ammissione senza esame in virtù dell’articolo 1, ma che permette di accedere in maniera generale agli studi universitari del Paese che l’ha rilasciato. Può essere richiesta l’esibizione di un attestato ufficiale.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° mar. 2002, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 1763).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° mar. 2002, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 1763).
3 Introdotta dal n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° mar. 2002, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 1763).

  Art. 6 Discipline dell’esame di ammissione ridotto

1 Il delegato alla formazione determina le discipline dell’esame di ammissione ridotto secondo i casi. Tiene conto della formazione acquisita, segnatamente nelle discipline del gruppo 1 dell’esame d’ammissione di cui all’articolo 8 capoverso 1, nonché delle conoscenze linguistiche del candidato e dei requisiti specifici per gli studi che si vogliono intraprendere. L’esame di ammissione ridotto si svolge in francese.1

2 ...2

3 L’articolo 8 capoverso 3 si applica per analogia.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 20 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 789).
2 Abrogato dal n. I dell’O della Direzione del PFL del 20 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 789).


  Sezione 3: Ammissione dopo esame completo

  Art. 71Principio

Coloro che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 1–5 possono essere ammessi al primo semestre del PFL solo dopo aver superato un esame di ammissione completo. L’esame di ammissione completo si svolge in francese.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° mar. 2002, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 1763).

  Art. 8 Discipline e materie d’esame, valutazione dei voti

1 L’esame di ammissione completo verte sulle dieci discipline seguenti:

coefficienti

a.
Gruppo 1:
1.
matematica I

10

2.
matematica II

  8

3.
fisica

  6

4.
informatica e calcolo scientifico (ICS)

  4

5.
chimica

  3

b.
Gruppo 2:
6.
biologia

  1

7.
francese

  1

8.
tedesco, italiano, inglese o spagnolo (a scelta)

  1

9.
storia

  1

10.
geografia

1  1

2 Nel caso in cui un candidato può provare di avere conoscenze che corrispondono al livello di una maturità federale in alcune delle discipline del gruppo 2, il delegato alla formazione2 può dispensarlo dagli esami corrispondenti.3

3 La materia d’esame deve soddisfare gli obiettivi delle singole materie conformemente all’articolo 9 dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sull’esame svizzero di maturità.5

4 ...6


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 20 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 789).
2 Nuova espr. giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 22 mag. 2006, in vigore dal 23 ott. 2006 (RU 2006 5335). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 16 apr. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3777).
4 RS 413.12
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 15 lug. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3255).
6 Introdotto dal n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° mar. 2002 (RU 2002 1763). Abrogato dal n. I dell’O della Direzione del PFL del 20 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 789).


  Sezione 4: Ammissione alla formazione che porta al bachelor dopo la frequenza di alcuni semestri in una scuola universitaria e ammissione alla formazione che porta al master4 

  Art. 91Cambiamenti all’interno dei PF

1 Coloro che soddisfano le condizioni per il passaggio a un semestre superiore al PFZ possono passare al PFL al semestre superiore corrispondente. Il PFL può tuttavia esigere dagli studenti che recuperino le materie mancanti.

2 Coloro che sono stati esclusi definitivamente da un PF non possono più essere ammessi al PFL.

3 Un candidato può essere ammesso a un nuovo ambito di studi solo se in precedenza è stato immatricolato in un unico ambito di studi universitari. Non sono considerati gli ambiti di studi abbandonati immediatamente dopo una fase conclusa con successo.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 15 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4115).

  Art. 101Ammissione di studenti provenienti da altre scuole universitarie

1 Gli studenti di un’altra scuola universitaria che desiderano iniziare o proseguire i loro studi al PFL devono fornire la prova:

a.
di disporre di sufficienti conoscenze linguistiche;
b.
di possedere le conoscenze richieste secondo il piano di studio e degli esami della sezione scelta per il semestre al quale desiderano essere ammessi;
c.
di non essere stati in precedenza esclusi definitivamente dagli studi, di non aver fallito due volte gli esami e di non aver mancato gli esami nell’arco di due anni in un ambito di studi analogo a uno di quelli insegnati al PFL e di essere autorizzati a proseguire i loro studi nella scuola universitaria da cui provengono;
d.
di non essere stati in precedenza immatricolati in più di un ambito di studi universitari; non sono considerati gli ambiti di studi conclusi con successo.

2 La scuola può esigere che gli studenti sostengano un esame di equivalenza o che acquisiscano crediti supplementari entro il termine prestabilito.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 15 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4115).

  Art. 111Ammissione alla formazione che porta al master

1 I titolari di un diploma di bachelor rilasciato da un PF sono ammessi al PFL alla corrispondente formazione che porta al master.

1bis I titolari di un diploma di bachelor di una scuola universitaria svizzera sono ammessi al PFL alla corrispondente formazione che porta al master previa acquisizione, se necessario, di crediti supplementari conformemente al capoverso 4.2

2 Essi possono essere ammessi a un’altra formazione che porta al master, previa decisione del PFL.3

3 I titolari di un diploma di bachelor di 180 crediti ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) o le persone che possono provare di aver acquisito un livello di studio equivalente in un’altra scuola universitaria svizzera o estera possono essere ammessi alla formazione che porta al master, previa decisione della scuola.

4 Il PFL può esigere dai candidati provenienti da un’altra scuola universitaria che sostengano un esame di equivalenza o acquisiscano crediti supplementari prima dell’inizio o al più tardi entro la fine del primo anno della formazione che porta al master. Può inoltre esigere che il loro bachelor soddisfi requisiti qualitativi minimi concernenti i piani di studio, i contenuti dei corsi o la nota minima e, se necessario, che venga effettuato uno stage.4

5 ...5


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 15 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4115).
2 Introdotto dal n. I dell’O della Direzione del PFL del 20 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 789).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 20 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 789).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 20 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 789).
5 Abrogato dal n. I dell’O della Direzione del PFL del 20 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 789).

  Art. 121

1 Abrogato dal n. I dell’O della Direzione del PFL del 23 giu. 2003, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3233).


  Sezione 5: Ammissione d’uditori, ammissione alla formazione continua, alla formazione approfondita e al dottorato5 

  Art. 13 Ammissione d’uditori

1 Il delegato alla formazione può ammettere quali uditori persone che desiderano seguire alcuni insegnamenti senza voler ottenere un titolo accademico.1

2 Il delegato alla formazione può escludere gli uditori da alcuni insegnamenti o ammetterveli solo se provano di possedere conoscenze sufficienti o se i locali e le attrezzature a disposizione e le condizioni d’inquadramento lo consentono. Deve indicare le restrizioni per l’ammissione nelle pubblicazioni ufficiali.2

3 Se non sono stati posti limiti all’ammissione, gli uditori sono considerati come ammessi dopo aver pagato le tasse d’uditore.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 23 giu. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3233).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° mar. 2002, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 1763).

  Art. 141

L’ordinanza sulla formazione continua al PFL del 27 giugno 20052 e l’ordinanza del 26 gennaio 19983 sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna fissano le condizioni di ammissione alla formazione continua, alla formazione approfondita e al dottorato.


1 Nuovo testo giusta l’art. 19 n.3 dell’O della direzione del PFL del 27 giu. 2005 sulla formazione continua al PFL, in vigore dal 1° set. 2005 (RU 2005 4229).
2 RS 414.134.2
3 RS 414.133.2


  Sezione 6:6  Corso di preparazione CMS

  Art. 14a

1 I candidati titolari di un certificato svizzero che permette di essere ammessi senza prove d’esame alla formazione che porta al bachelor sono ammessi al corso di preparazione «Corso di matematica speciale» (CMS). Per questi candidati, il risultato ottenuto al CMS è indicativo e non pregiudica il diritto di iniziare gli studi di bachelor.

2 I candidati titolari di un certificato che non permette di essere ammessi senza prove d’esame alla formazione che porta al bachelor possono essere ammessi al corso di preparazione CMS su dossier o dopo aver superato un test di competenza. Se superano l’esame finale del CMS sono dispensati dall’esame di ammissione per le discipline del gruppo 1 (art. 8 cpv. 1 lett. a); un tentativo non riuscito a questo esame equivale a un insuccesso all’esame di ammissione.


  Capitolo secondo: Procedura di ammissione e competenze

  Sezione 1: Disposizioni generali

  Art. 151Periodo di ammissione

Gli studi che si concludono con il diploma di bachelor o il diploma di master possono essere cominciati solo all’inizio di un semestre. L’ammissione al primo semestre è possibile solo in autunno.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 23 giu. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3233).

  Art. 161Decisioni relative all’ammissione

1 Il delegato alla formazione prende le decisioni nel quadro degli articoli 1–14a in base ai documenti presentati, in particolare per quanto riguarda:2

a.
l’ammissione dei candidati quali studenti al primo semestre, ivi compreso l’obbligo di sostenere esami d’ammissione e la scelta delle discipline d’esame;
b.
l’ammissione di uditori a insegnamenti per i quali non vige il libero accesso;
c.3
l’ammissione al corso di preparazione CMS.

2 Il vicepresidente per l’educazione prende le decisioni nel quadro degli articoli 1–14a in base ai documenti presentati, in particolare per quanto riguarda:4

a.
l’ammissione di studenti a semestri superiori, ivi compreso l’obbligo di sostenere esami d’ammissione e la scelta delle discipline d’esame;
b.
il passaggio da una sezione all’altra, ivi compresa la valutazione degli studi e degli esami anteriori.

3 Per quanto riguarda l’ammissione al CMS dei candidati titolari di un certificato che permette di essere ammessi senza prove d’esame alla formazione che porta al bachelor nonché dei candidati stranieri non residenti titolari di un certificato di maturità straniero, il delegato alla formazione decide inoltre in funzione della capacità d’accoglienza determinata in particolare dal personale insegnante e dai posti di studio a disposizione.5


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° mar. 2002, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 1763).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 20 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 789).
3 Introdotta dal n. I dell’O della Direzione del PFL del 20 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 789).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 20 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 789).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 20 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 789).


  Sezione 2: Disposizioni relative agli esami d’ammissione

  Art. 17 Momento di sostenere l’esame d’ammissione ridotto

1 Il delegato alla formazione può esigere che il candidato passi l’esame d’ammissione ridotto prima dell’inizio degli studi, dopo aver seguito un corso di preparazione organizzato dal PFL o al più tardi alla fine del primo anno di studi.1

2 I candidati che devono passare l’esame nel corso del primo anno di studi, prima di tale esame hanno gli stessi diritti ed obblighi degli studenti.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° mar. 2002, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 1763).

  Art. 18 Iscrizione e ritiro dell’iscrizione

1 Il delegato alla formazione fissa le date e i termini d’iscrizione. Organizza gli esami d’ammissione in collaborazione con il direttore del corso di matematica speciale e la Commissione d’ammissione.1 Gli esami d’ammissione si svolgono una volta all’anno.2

2 L’iscrizione può essere ritirata entro i termini fissati dal delegato alla formazione. In tal caso le tasse d’esame versate sono rimborsate.3

3 Un ritiro tardivo dell’iscrizione non dà diritto al rimborso delle tasse d’esame ed equivale a un insuccesso quando il candidato non può provare che non ha potuto rispettare il termine a causa di una malattia confermata da un certificato medico o di motivi impellenti.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° mar. 2002, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 1763).
2 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 5 lug. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 4013).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° mar. 2002, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 1763).

  Art. 191Modalità degli esami

1 Il vicepresidente per l’educazione2 stabilisce la forma dell’interrogazione (orale o scritta) ai fini del buon svolgimento dell’esame di ammissione e tenendo conto della disciplina dell’esame. La decisione è pubblicata in modo appropriato sul sito Internet del PFL, al più tardi sei mesi prima dell’esame.

2 Il delegato alla formazione designa l’esaminatore e, per l’interrogazione orale, l’osservatore.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 16 apr. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3777).
2 Nuova espr. giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 20 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 789). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  Art. 20 Strumenti di lavoro

1 Gli strumenti di lavoro autorizzati per le diverse materie d’esame quali testi, tabelle, calcolatrici, ecc. sono indicati per iscritto ai candidati.

2 Il delegato alla formazione può escludere dall’esame i candidati che utilizzano strumenti di lavoro non autorizzati; in questo caso l’esame risulta non superato.1


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° mar. 2002, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 1763).

  Art. 21 Assenza, abbandono e interruzione dell’esame

In caso di assenza o di abbandono senza una ragione valida, l’esame risulta non superato. Solo le malattie e i motivi impellenti costituiscono una ragione valida e permettono di autorizzare un’eventuale interruzione dell’esame.

  Art. 22 Successo dell’esame, acquisizione di alcuni risultati in caso di ripetizione

1 I lavori sono valutati con voti da 1 a 6; la media richiesta è 4. I voti sono arrotondati al quarto di punto. Lo zero è riservato al caso in cui lo studente non si presenta senza un motivo valido alla prova a cui si è iscritto o si presenta alla prova, ma consegna un foglio bianco.1

2 L’esame d’ammissione è superato se la media ponderata sia dei voti ottenuti in tutte le discipline di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettere a e b, sia dei voti ottenuti nelle discipline del gruppo 1 di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera a non è inferiore a 4,0.2

3 Le discipline del gruppo 2 di cui all’articolo 8 capoverso 1 possono essere presentate soltanto se i voti ottenuti in tutte le discipline del gruppo 1 raggiungono la media richiesta. Il risultato resta acquisito anche per un nuovo tentativo.3


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 20 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 789).
2 Abrogato dal n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° mar. 2002 (RU 2002 1763). Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 22 mag. 2006, in vigore dal 23 ott. 2006 (RU 2006 5335).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 16 apr. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3777).

  Art. 23 Ripetizione dell’esame

1 Il candidato che non ha superato per due volte l’esame d’ammissione in un PF non ha più la possibilità di ripeterlo.

2 I candidati che devono passare un esame di ammissione ridotto durante il primo anno di studi sono ammessi al secondo anno di studi solo se superano l’esame di ammissione.

  Art. 24 Decisione relativa al risultato dell’esame, notifica

1 Il risultato dell’esame d’ammissione di ogni candidato è determinato dalla commissione d’ammissione di comune accordo con gli esperti.

2 In base al rapporto della Commissione d’ammissione, il delegato alla formazione comunica ai candidati mediante decisione se hanno superato l’esame o no.1


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° mar. 2002, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 1763).

  Art. 251

1 Abrogato dal n. I dell’O della Direzione del PFL del 20 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 789).

  Art. 261Commissione d’ammissione

1 Il vicepresidente per l’educazione stabilisce la composizione e i compiti della Commissione incaricata dell’ammissione alle formazioni che portano al bachelor e al master.

2 Egli può delegare alla commissione la competenza di prendere decisioni in virtù della presente ordinanza.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 23 giu. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3233).


  Capitolo terzo: Disposizioni finali

  Art. 27 Tasse d’esame

1 Coloro che si iscrivono a un esame di ammissione devono pagare una tassa d’esame menzionata nell’ordinanza del 31 maggio 19951 sulle tasse riscosse nel settore dei PF.

2 Le tasse per gli esami di ammissione a un semestre superiore sono fissate in applicazione del capoverso 1 lettere b e c di detta ordinanza.

3 Il candidato che si ripresenta a un esame paga di nuovo la tassa corrispondente.

4 Il delegato alla formazione può, dietro domanda motivata, esentare dal pagamento di tale tassa i candidati bisognosi e quelli che studiano grazie a una borsa di studio.2


1 RS 414.131.7
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° mar. 2002, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 1763).

  Art. 28 Emolumento d’ammissione

1 Coloro che sono ammessi come studenti al PFL sono tenuti a pagare un emolumento d’ammissione conformemente all’ordinanza del 31 maggio 19951 sulle tasse riscosse nel settore dei PF. L’emolumento non è versato in caso di passaggio da un PF all’altro.

2 Non si accordano esenzioni dal pagamento dell’emolumento.


1 RS 414.131.7

  Art. 28a1Disposizioni transitorie

1 Gli studenti che prima dell’entrata in vigore della presente modifica sono passati ad un’altra sezione dopo un abbandono o dopo un primo tentativo non riuscito di superare gli esami hanno il diritto di passare una sola volta ad un’altra sezione ai sensi dell’art. 9 cpv. 4.

2 Le disposizioni della sezione 4 si applicano per analogia all’ammissione ad un semestre superiore degli studi che si concludono con un diploma del PFL.

3 Per gli studenti di un PF, l’acquisizione di 60 crediti del 2° ciclo durante il terzo anno di studio è equiparata all’ottenimento di un diploma di bachelor.


1 Introdotto dal n. I dell’O della Direzione del PFL del 23 giu. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3233).

  Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1995.


  Disposizione transitoria della modifica del 22 maggio 20067 


RU 1999 2859


1 RS 414.110.37
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 22 mag. 2006, in vigore dal 23 ott. 2006 (RU 2006 5335).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 23 giu. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3233).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 15 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4115).
5 Nuovo testo giusta l’art. 19 n. 3 dell’O della direzione del PFL del 27 giu. 2005 sulla formazione continua al PFL, in vigore dal 1° set. 2005 (RU 2005 4229).
6 Introdotta dal n. I dell’O della Direzione del PFL del 20 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 789).
7RU 2006 5335. Abrogata dal n. I dell’O della Direzione del PFL del 20 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 789).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 8 maggio 1995
Entrata in vigore 1 ottobre 1995
Fonte RU 1999 2859
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
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non più in vigore 01.10.2000 PDF DOC
non più in vigore 01.10.1995
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Revisioni

01.10.1995
Ordinanza dell' 8 maggio 1995 sull’ammissione al Politecnico federale di Losanna
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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